Legge federale sul diritto internazionale privato

Disegno

(LDIP) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 ottobre 20181, decreta: I La legge federale del 18 dicembre 19872 sul diritto internazionale privato è modificata come segue: Sostituzione di espressioni Nell'articolo 183 capoverso 3 e nell'articolo 185 «giudice» è sostituito con «tribunale statale».

1

Nell'articolo 176 capoverso 3 «arbitri» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «tribunale arbitrale».

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3-5

Concerne soltanto il testo tedesco Art. 176 cpv. 1 e 2 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai tribunali arbitrali con sede in Svizzera sempreché, al momento della stipulazione, almeno una parte del patto di arbitrato non avesse né domicilio, né dimora abituale, né sede in Svizzera.

1

Le parti possono escludere l'applicabilità del presente capitolo mediante una dichiarazione nel patto di arbitrato o in un accordo successivo e convenire di applicare la parte terza del CPC3. Tale dichiarazione richiede la forma prevista dall'articolo 178 capoverso 1.

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FF 2018 6019 RS 291 RS 272

2018-1229

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Art. 178, titolo marginale, cpv. 1 e 4 III. Patto e clausole unilaterali di arbitrato

Il patto di arbitrato dev'essere fatto per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

1

Alle clausole di arbitrato previste in negozi giuridici unilaterali o in statuti si applicano per analogia le disposizioni del presente capitolo.

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Art. 179 IV. Arbitri 1. Nomina e sostituzione

Gli arbitri sono nominati o sostituiti giusta quanto pattuito fra le parti. Salvo diversa pattuizione delle parti, il tribunale arbitrale si compone di tre membri.

1

Se la pattuizione manca o se gli arbitri non possono essere nominati o sostituiti per altri motivi, può essere adito il tribunale statale del luogo di sede del tribunale arbitrale. Se le parti non hanno determinato alcuna sede o se hanno semplicemente convenuto che il tribunale arbitrale ha sede in Svizzera, è competente il tribunale statale adito per primo.

2

Il tribunale statale cui è stata affidata la nomina o la sostituzione di un arbitro soddisfa tale richiesta eccetto che, da un esame sommario, risulti che le parti non sono legate da un patto di arbitrato.

3

Il tribunale statale adotta, ad istanza di parte, i provvedimenti necessari alla costituzione del tribunale arbitrale, se le parti o gli arbitri non adempiono i loro obblighi entro 30 giorni da quando ne sono stati richiesti.

4

In caso di arbitrato concernente più parti, il tribunale statale può nominare tutti gli arbitri.

5

La persona proposta quale arbitro deve rivelare senza indugio l'esistenza di circostanze che potrebbero far dubitare legittimamente della sua indipendenza o imparzialità. Tale obbligo sussiste durante l'intero procedimento.

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Art. 180, titolo marginale, cpv. 1 lett. b e c, 2 e 3 2. Ricusa a. Motivi

1

Un arbitro può essere ricusato se: b.

Concerne soltanto il testo francese

c.

vi sono circostanze tali da far dubitare legittimamente della sua indipendenza o imparzialità.

Una parte può ricusare un arbitro da lei nominato, o alla cui nomina ha partecipato, unicamente per motivi di cui, nonostante la dovuta attenzione, è venuta a conoscenza soltanto dopo la nomina.

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Se, nonostante la dovuta attenzione, un motivo di ricusa è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento arbitrale, si applicano le 3

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disposizioni sulla revisione, sempre che non si disponga di un'altra impugnazione.

Art. 180a b. Procedura

Salvo diversa pattuizione delle parti, l'istanza di ricusa, scritta e motivata, dev'essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza del motivo di ricusa all'arbitro ricusato e comunicata agli altri arbitri.

1

L'instante può, entro 30 giorni dal deposito dell'istanza di ricusa, chiedere la ricusa al tribunale statale. Il tribunale statale decide definitivamente.

2

Durante la procedura di ricusa, il tribunale arbitrale può continuare il procedimento fino e compresa la pronuncia del lodo, senza escludere l'arbitro ricusato, salvo diversa pattuizione delle parti.

3

Art. 180b 3. Destituzione

1

Ciascun arbitro può essere destituito per accordo tra le parti.

Se un arbitro non si dimostra in grado di adempiere i suoi compiti in un termine utile o di agire con la cura richiesta dalle circostanze, una parte può, salvo diversa pattuizione, chiederne la destituzione al tribunale statale con istanza scritta e motivata entro 30 giorni dalla conoscenza del motivo di destituzione. Il tribunale statale decide definitivamente.

2

Art. 181 Concerne soltanto il testo tedesco Art. 182 cpv. 1 e 4 1

Concerne soltanto il testo tedesco

La parte che prosegue il procedimento arbitrale senza invocare immediatamente una violazione di regole procedurali che ha constatato o che avrebbe potuto constatare con la dovuta attenzione, non può più farla valere in un secondo tempo.

4

Art. 183 cpv. 2 Se la parte contro cui è ordinato il provvedimento non vi si sottopone spontaneamente, il tribunale arbitrale o una parte può chiedere la collaborazione del tribunale statale competente; quest'ultimo applica il suo proprio diritto.

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Art. 184 cpv. 2 e 3 Se per l'esecuzione della procedura probatoria è necessaria l'assistenza delle autorità giudiziarie dello Stato, il tribunale arbitrale o, con il suo consenso, una parte può chiedere la collaborazione del tribunale statale del luogo di sede del tribunale arbitrale.

2

Il tribunale statale applica il suo proprio diritto. Su domanda può applicare o considerare altre forme procedurali.

3

Art. 185a 5. Collaborazione del tribunale statale in procedimenti arbitrali stranieri

Un tribunale arbitrale con sede all'estero o una parte di un procedimento arbitrale estero può chiedere la collaborazione del tribunale statale del luogo in cui deve essere eseguito un provvedimento cautelare o conservativo. L'articolo 183 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

1

Un tribunale arbitrale con sede all'estero o, con il suo consenso, una parte di un procedimento arbitrale estero può chiedere la collaborazione del tribunale statale del luogo in cui si deve procedere all'assunzione delle prove. L'articolo 184 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

2

Art. 187 cpv. 1 Il tribunale arbitrale decide la controversia secondo le regole di diritto scelte dalle parti o, in subordine, secondo le regole di diritto con cui la fattispecie è più strettamente connessa.

1

Art. 189a 4. Rettifica, interpretazione e completamento

Salvo diversa pattuizione delle parti, ciascuna parte può chiedere al tribunale arbitrale, entro 30 giorni dalla notificazione del lodo, di rettificare errori di redazione e di calcolo nel lodo, interpretarne determinate parti o emanare un lodo complementare su pretese che, pur fatte valere nel procedimento arbitrale, non sono state oggetto di trattazione nel lodo. Entro lo stesso termine, il tribunale arbitrale può procedere di sua iniziativa a rettifiche, interpretazioni o completamenti.

1

La richiesta non sospende i termini d'impugnazione. Per la parte del lodo rettificata, interpretata o completata decorre un nuovo termine d'impugnazione.

2

Art. 190, titolo marginale e cpv. 4 IX. Carattere definitivo, impugnazione, revisione 1. Impugnazione

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4

Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo.

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Art. 190a 2. Revisione

1

Una parte può chiedere la revisione di un lodo se: a.

ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella procedura precedente nonostante la dovuta attenzione, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la pronuncia del lodo;

b.

da un procedimento penale risulta che il lodo a lei sfavorevole è stato influenzato da un crimine o da un delitto; non occorre che sia stata pronunciata una condanna dal giudice penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo;

c.

un motivo di ricusa è stato scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento arbitrale e non si dispone di un'altra impugnazione.

La domanda di revisione dev'essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione. Dopo dieci anni dal passaggio in giudicato del lodo, la revisione non può più essere chiesta, salvo nei casi di cui all'articolo 190a capoverso 1 lettera b.

2

Art. 191 3 Autorità di ricorso

L'unica autorità di ricorso è il Tribunale federale. Le procedure sono rette dagli articoli 77 e 119b della legge del 17 giugno 20054 sul Tribunale federale.

Art. 192 cpv. 1 Qualora non abbiano il domicilio, la dimora abituale o una sede in Svizzera, le parti possono, con dichiarazione nel patto di arbitrato o in un successivo accordo, escludere parzialmente o completamente l'impugnazione delle decisioni arbitrali; non si può rinunciare a una revisione secondo l'articolo 190a capoverso 1 lettera b. L'accordo richiede la forma prevista dall'articolo 178 capoverso 1.

1

Art. 193 cpv. 1 e 2 Ogni parte può, a sue spese, depositare un esemplare del lodo presso il tribunale statale del luogo di sede del tribunale arbitrale.

1

2

Ad istanza di una parte, il tribunale statale attesta l'esecutività.

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

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RS 173.110

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III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Allegato

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale Art. 77 cpv. 1, frase introduttiva e 2bis Contro le decisioni arbitrali è ammesso, a prescindere dal valore litigioso, il ricorso in materia civile: 1

2bis

Gli atti scritti possono essere redatti in lingua inglese.

Titolo prima dell'art. 119a

Capitolo 5a: Revisione di decisioni arbitrali nella giurisdizione arbitrale internazionale Art. 119a Il Tribunale federale giudica le domande di revisione delle decisioni arbitrali nella giurisdizione arbitrale internazionale alle condizioni di cui all'articolo 190a della legge federale del 18 dicembre 19876 sul diritto internazionale privato.

1

La procedura di revisione è retta dagli articoli 77 capoverso 2bis e 126. Se non ritiene manifestamente inammissibile o infondata la domanda di revisione, il Tribunale federale la notifica alla controparte e al tribunale arbitrale affinché presentino le loro osservazioni.

2

Se accoglie la domanda di revisione, il Tribunale federale annulla il lodo e rinvia gli atti al tribunale arbitrale per un nuovo giudizio o formula le debite considerazioni.

3

Se il tribunale arbitrale non è più al completo, è applicabile l'articolo 179 della legge federale sul diritto internazionale privato.

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2. Codice di procedura civile7 Art. 251a

Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato

La procedura sommaria si applica segnatamente nelle seguenti questioni: a.

nomina e sostituzione degli arbitri (art. 179 cpv. 2­5 LDIP8);

b.

ricusazione e destituzione di un arbitro (art. 180a cpv. 2 e 180b cpv. 2 LDIP);

c.

collaborazione del tribunale statale nell'attuazione di provvedimenti cautelari (art. 183 cpv. 2 LDIP) e nell'assunzione di prove (art. 184 cpv. 2 LDIP);

d.

ulteriore collaborazione del tribunale statale nel procedimento arbitrale (art. 185 LDIP);

e.

collaborazione del tribunale statale in procedimenti arbitrali esteri (art. 185a LDIP);

f.

deposito del lodo ed emissione dell'attestazione dell'esecutività (art. 193 LDIP);

g.

riconoscimento ed esecuzione di lodi stranieri (art. 194 LDIP).

Art. 353 cpv. 2 Le parti possono escludere l'applicabilità delle presenti disposizioni sull'arbitrato mediante una dichiarazione nel patto d'arbitrato o in un accordo successivo e convenire di applicare le disposizioni del capitolo 12 LDIP. Tale dichiarazione richiede la forma di cui all'articolo 358.

2

Art. 356 cpv. 3 Il tribunale statale competente decide in procedura sommaria, salvo nei casi di cui al capoverso 1 lettera a.

3

Art. 358 cpv. 2 Alle clausole di arbitrato previste in negozi giuridici unilaterali o in statuti si applicano per analogia le disposizioni della presente Parte.

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Art. 363 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese

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RS 272 RS 291

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Art. 369 cpv. 3 e 6 La parte instante può, entro 30 giorni dal deposito dell'istanza di ricusazione, rivolgersi all'ente designato dalle parti oppure, se un tale ente non è stato previsto, chiedere di pronunciarsi al tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 356 capoverso 2.

3

Se, nonostante la dovuta attenzione, un motivo di ricusazione è scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento, si applicano le disposizioni sulla revisione, sempre che non si disponga di un'altra impugnazione.

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Art. 370 cpv. 2 Salvo diversa pattuizione delle parti, se un arbitro non si dimostra in grado di adempiere i suoi compiti in un termine utile o di agire con la cura richiesta dalle circostanze, una parte può, entro 30 giorni dalla conoscenza del motivo di ricusazione, rivolgere una domanda di destituzione scritta e motivata all'ente designato dalle parti oppure, se un tale ente non è stato previsto, al tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 356 capoverso 2.

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Art. 388 cpv. 3 La richiesta non sospende i termini d'impugnazione. Per la parte del lodo rettificata, interpretata o completata decorre un nuovo termine d'impugnazione.

3

Art. 396 cpv. 1 lett. d Una parte può chiedere la revisione del lodo al tribunale statale competente secondo l'articolo 356 capoverso 1, se: 1

d.

un motivo di ricusazione è stato scoperto soltanto dopo la chiusura del procedimento arbitrale, sempre che non si disponga di un'altra impugnazione.

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