Traduzione

Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo Conclusa a Riga il 22 ottobre 2015 Approvata dall'Assemblea federale il ...1 Entrata in vigore il ...

Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e le altre Parti della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196), firmatari del presente Protocollo, considerando che scopo del Consiglio d'Europa è realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri; desiderando rafforzare l'impegno per prevenire e reprimere il terrorismo in tutte le sue forme, sia in Europa che a livello mondiale, nel rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto; ricordando i diritti umani e le libertà fondamentali sanciti, in particolare, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali 2 (STE n. 5) e relativi protocolli3, nonché dal patto internazionale sui diritti civili e politici4; esprimendo profonda preoccupazione per la minaccia rappresentata dalle persone che si recano all'estero al fine di commettere reati di terrorismo o contribuire o partecipare alla loro commissione oppure impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici nel territorio di un altro Stato; vista, al riguardo, la risoluzione 2178 (2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite adottata nella 7272ª sessione del 24 settembre 2014, in particolare i paragrafi da 4 a 6; considerando che è opportuno integrare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo sotto taluni aspetti, hanno convenuto quanto segue:

1 2 3 4

FF 2018 5527 RS 0.101 RS 0.101.06/.094 RS 0.103.2

2018-1444

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Prevenzione del terrorismo. Prot. add.

Art. 1

FF 2018

Scopo

Scopo del presente Protocollo è integrare le disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, aperta alla firma a Varsavia il 16 maggio 20055 (in seguito denominata «Convenzione»), per quanto riguarda la qualifica come reato degli atti di cui agli articoli da 2 a 6 del presente Protocollo, rafforzando così l'impegno delle Parti nella prevenzione del terrorismo e dei suoi effetti pregiudizievoli sul pieno godimento dei diritti umani, in particolare del diritto alla vita, sia con misure da adottare a livello nazionale che attraverso la cooperazione internazionale, tenendo in debito conto i vigenti trattati o accordi multilaterali o bilaterali applicabili fra le Parti.

Art. 2

Partecipazione a un'associazione o a un gruppo a fini terroristici

Ai fini del presente Protocollo, con «partecipazione a un'associazione o a un gruppo a fini terroristici» si intende la partecipazione alle attività di un'associazione o di un gruppo al fine di commettere o contribuire alla commissione di uno o più reati di terrorismo da parte dell'associazione o del gruppo.

1

Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per qualificare come reato nel proprio diritto interno la «partecipazione a un'associazione o a un gruppo a fini terroristici» quale definita al paragrafo 1, qualora praticata illecitamente e intenzionalmente.

2

Art. 3

Atto di ricevere un addestramento a fini terroristici

Ai fini del presente Protocollo, con «atto di ricevere un addestramento a fini terroristici» si intende l'atto di ricevere da un'altra persona istruzioni, compresa l'acquisizione di conoscenze o competenze pratiche, per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose, ovvero per altre tecniche o metodi specifici, al fine di commettere o contribuire alla commissione di un reato di terrorismo.

1

Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per qualificare come reato nel proprio diritto interno l'«atto di ricevere un addestramento a fini terroristici» quale definito al paragrafo 1, qualora praticato illecitamente e intenzionalmente.

2

Art. 4

Viaggi all'estero a fini terroristici

Ai fini del presente Protocollo, con «viaggi all'estero a fini terroristici» si intende l'atto di recarsi in uno Stato diverso da quello di cittadinanza o di residenza al fine di commettere un reato di terrorismo o contribuire o partecipare alla sua commissione, oppure di impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici.

1

Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per qualificare come reato i «viaggi all'estero a fini terroristici» quali definiti al paragrafo 1, in partenza dal proprio territorio o effettuati dai propri cittadini, qualora praticati illecitamente e intenzionalmente. A tal fine ciascuna Parte può stabilire le condizioni richieste dai suoi principi costituzionali, in conformità con gli stessi.

2

5

RS ...; FF 2018 5541

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Prevenzione del terrorismo. Prot. add.

FF 2018

Ciascuna Parte adotta inoltre le misure necessarie per qualificare come reato nel proprio diritto interno, e conformemente ad esso, il tentativo di commettere il reato di cui al presente articolo.

3

Art. 5

Finanziamento di viaggi all'estero a fini terroristici

Ai fini del presente Protocollo, con «finanziamento di viaggi all'estero a fini terroristici» si intende la fornitura o la raccolta, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, di fondi che consentono, in tutto o in parte, a una persona di effettuare viaggi all'estero a fini terroristici quali definiti al paragrafo 1 dell'articolo 4 del presente Protocollo, sapendo che i fondi saranno destinati, in tutto o in parte, ad essere utilizzati a tale scopo.

1

Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per qualificare come reato nel proprio diritto interno il «finanziamento di viaggi all'estero a fini terroristici» quale definito al paragrafo 1, qualora praticato illecitamente e intenzionalmente.

2

Art. 6

Organizzazione o agevolazione di viaggi all'estero a fini terroristici

Ai fini del presente Protocollo, con «organizzazione o altra agevolazione di viaggi all'estero a fini terroristici» si intende qualsiasi azione di organizzazione o di agevolazione che aiuti una persona a effettuare viaggi all'estero a fini terroristici quali definiti al paragrafo 1 dell'articolo 4 del presente Protocollo, realizzata sapendo che l'aiuto così fornito è diretto a fini terroristici.

1

Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per qualificare come reato nel proprio diritto interno l'«organizzazione o altra agevolazione di viaggi all'estero a fini terroristici» quale definita al paragrafo 1, qualora praticata illecitamente e intenzionalmente.

2

Art. 7

Scambio di informazioni

Fatta salva la lettera a del paragrafo 2 dell'articolo 3 della Convenzione e in conformità con il diritto nazionale e gli obblighi internazionali vigenti, ciascuna Parte adotta le misure necessarie per rafforzare lo scambio tempestivo tra le Parti di tutte le informazioni rilevanti disponibili relative alle persone che effettuano viaggi all'estero a fini terroristici quali definiti all'articolo 4. A tal fine, ciascuna Parte designa un punto di contatto disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette.

1

Ai fini del paragrafo 1, una Parte può scegliere di designare un punto di contatto già esistente.

2

I punti di contatto delle Parti devono poter effettuare tra loro comunicazioni urgenti.

3

Art. 8

Condizioni e garanzie

Ciascuna Parte provvede affinché l'attuazione del presente Protocollo, comprese la determinazione, l'attuazione e l'applicazione della qualifica come reato ai sensi degli articoli da 2 a 6, avvengano nel rispetto degli obblighi in materia di diritti umani, in particolare del diritto alla libertà di circolazione, alla libertà d'espressione, 1

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alla libertà d'associazione e alla libertà di religione, quali sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal patto internazionale sui diritti civili e politici ­ se applicabili alla Parte ­ e degli altri obblighi di diritto internazionale.

La determinazione, attuazione e applicazione della qualifica come reato ai sensi degli articoli da 2 a 6 del presente Protocollo devono inoltre essere soggette al principio di proporzionalità, nel rispetto delle finalità legittime perseguite e della loro necessità in una società democratica, ed escludere qualunque forma di arbitrarietà o di trattamento discriminatorio o razzista.

2

Art. 9

Rapporto tra il presente Protocollo e la Convenzione

Le parole e le espressioni usate nel presente Protocollo sono interpretate ai sensi della Convenzione. Tutte le disposizioni della Convenzione, ad eccezione dell'articolo 9, si applicano tra le Parti di conseguenza.

Art. 10

Firma ed entrata in vigore

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei firmatari della Convenzione. Esso è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Un firmatario non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo se non ha prima ratificato, accettato o approvato la Convenzione o non lo fa contestualmente. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

1

Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo che sei Stati, di cui almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno depositato lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

2

Se un firmatario deposita successivamente il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, il presente Protocollo entra in vigore nei suoi confronti il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

3

Art. 11

Adesione al Protocollo

Dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato che abbia aderito alla Convenzione può aderire anche al presente Protocollo o farlo contestualmente all'adesione alla Convenzione.

1

Nei confronti di ogni Stato aderente al Protocollo ai sensi del paragrafo 1, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2

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Art. 12

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Applicazione territoriale

Ogni Stato o l'Unione europea, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può indicare il territorio o i territori cui si applica il presente Protocollo.

1

Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento successivo e mediante dichiarazione inviata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a ogni altro territorio specificato in tale dichiarazione. Relativamente a questo territorio il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario generale.

2

Ogni dichiarazione effettuata in base ai due precedenti paragrafi può, nell'ambito di ogni territorio specificato in tale dichiarazione, essere revocata attraverso una notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. La revoca ha effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del Segretario generale.

3

Art. 13

Denuncia

Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo mediante notifica inviata al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

1

Tale denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2

La denuncia della Convenzione comporta la denuncia automatica del presente Protocollo.

3

Art. 14

Notifiche

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, all'Unione europea, agli Stati non membri del Consiglio d'Europa che abbiano partecipato all'elaborazione del presente Protocollo, così come a ogni Stato che vi abbia aderito o che sia stato invitato ad aderirvi: a.

le firme;

b.

il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

c.

ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente agli articoli 10 e 11;

d.

ogni altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione concernente il presente Protocollo.

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In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Riga il 22 ottobre 2015, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che è depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa trasmette una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, all'Unione europea, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione del presente Protocollo, e a ogni Stato invitato ad aderirvi.

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