Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per più trasparenza nel finanziamento della politica (Iniziativa sulla trasparenza)»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per più trasparenza nel finanziamento della politica (Iniziativa sulla trasparenza)», depositata il 10 ottobre 20172; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 agosto 20183, decreta:

Art. 1 1 L'iniziativa popolare del 10 ottobre 2017 «Per più trasparenza nel finanziamento della politica (Iniziativa sulla trasparenza)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

2 L'iniziativa ha il tenore seguente: La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 39a 1

Pubblicità del finanziamento dei partiti, delle campagne elettorali e delle campagne di voto

La Confederazione emana prescrizioni sulla pubblicità del finanziamento: a.

dei partiti;

b.

delle campagne in vista di elezioni nell'Assemblea federale;

c.

delle campagne in vista di votazioni a livello federale.

I partiti rappresentati nell'Assemblea federale comunicano annualmente alla Cancelleria federale il loro bilancio e conto economico nonché l'importo e la provenienza di ogni liberalità in denaro o in natura di valore superiore a 10 000 franchi 2

1 2 3

RS 101 FF 2017 5901 FF 2018 4729

2018-1508

4769

Iniziativa popolare «Per più trasparenza nel finanziamento della politica (Iniziativa sulla trasparenza)». DF

FF 2018

all'anno e per persona; ogni liberalità deve essere attribuibile alla persona che ne è l'autore.

Chiunque impiega più di 100 000 franchi in vista di un'elezione nell'Assemblea federale o di una votazione federale comunica alla Cancelleria federale, prima del giorno dell'elezione o della votazione, il preventivo globale, l'ammontare dei fondi propri nonché l'importo e la provenienza di ogni liberalità in denaro o in natura di valore superiore a 10 000 franchi per persona; ogni liberalità deve essere attribuibile alla persona che ne è l'autore.

3

La Cancelleria federale pubblica annualmente le informazioni di cui al capoverso 2. Pubblica quelle di cui al capoverso 3 in tempo utile prima dell'elezione o della votazione; dopo l'elezione o la votazione pubblica il conto finale.

4

L'accettazione di liberalità anonime in denaro o in natura è vietata. La legge disciplina le eccezioni.

5

6

La legge determina le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di pubblicità.

Art. 197 n. 124 Disposizione transitoria dell'art. 39a (Pubblicità del finanziamento dei partiti, delle campagne elettorali e delle campagne di voto) Se entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 39a l'Assemblea federale non ha adottato le necessarie disposizioni d'esecuzione, il Consiglio federale le emana entro un anno.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

4

Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

4770