Legge federale sulle competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali

Progetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 14 maggio 20181; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento Art. 24 cpv. 2 e 3 Approva la conclusione, la modifica o la denuncia di trattati internazionali, sempre che il Consiglio federale non sia autorizzato a concluderli, modificarli o denunciarli autonomamente conformemente agli articoli 7a e 7bbis della legge federale del 21 marzo 19974 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

2

Se la conclusione, la modifica o la denuncia di un trattato internazionale sottostà al referendum, l'Assemblea federale ne approva la conclusione, la modifica o la denuncia mediante decreto federale. In caso contrario, ne approva la conclusione, la modifica e la denuncia mediante decreto federale semplice.

3

Art. 152 cpv. 3bis e 3ter 3bis

Il Consiglio federale consulta le commissioni competenti prima di:

a.

1 2 3 4

applicare a titolo provvisorio un trattato internazionale la cui conclusione deve essere approvata dall'Assemblea federale; o

FF 2018 2929 FF 2018 ...; Sarà pubblicato successivamente nel FF.

RS 171.10 RS 172.010

2018-1563

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Competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali. LF

b.

FF 2018

denunciare urgentemente un trattato internazionale la cui denuncia dovrebbe essere approvata dell'Assemblea federale.

Se le commissioni competenti di entrambe le Camere si oppongono all'applicazione a titolo provvisorio o alla denuncia urgente, il trattato non può essere applicato a titolo provvisorio né denunciato urgentemente.

3ter

2. Legge del 21 marzo 19975 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione Art. 7a, rubrica, cpv. 1, 1bis, 2, 3, frase introduttiva e 4, frase introduttiva Conclusione, modifica e denuncia di trattati internazionali da parte del Consiglio federale Il Consiglio federale può concludere, modificare o denunciare autonomamente trattati internazionali, sempre che ne sia autorizzato da una legge federale o da un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale.

1

Denuncia autonomamente trattati internazionali, sempre che la Costituzione federale ne prescriva la denuncia.

1bis

Minoranza (Stöckli, Cramer) 1bis

Stralciare

Può concludere autonomamente trattati internazionali di portata limitata. Può procedere in modo autonomo a modifiche o a denunce di portata limitata di trattati.

2

Sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali o le modifiche di trattati internazionali che: 3

Non sono considerati di portata limitata segnatamente i trattati internazionali o le modifiche di trattati internazionali che: 4

Art. 7b cpv. 1 e 1bis Nel caso in cui l'Assemblea federale è competente per l'approvazione della conclusione o della modifica di un trattato internazionale, il Consiglio federale può deciderne o convenirne l'applicazione provvisoria se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono.

1

Se le commissioni competenti di entrambe le Camere si oppongono all'applicazione provvisoria, il trattato non può essere applicato a titolo provvisorio.

1bis

5

RS 172.010

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Competenze di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali. LF

Art. 7bbis

FF 2018

Denuncia urgente di trattati internazionali da parte del Consiglio federale

Nel caso in cui l'Assemblea federale è competente per l'approvazione della denuncia di un trattato internazionale, il Consiglio federale può denunciare il trattato senza l'approvazione dell'Assemblea federale, se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono.

1

Se le commissioni competenti di entrambe le Camere si oppongono alla denuncia urgente, il trattato non può essere denunciato senza l'approvazione dell'Assemblea federale.

2

Art. 48a

Conclusione, modifica e denuncia di trattati internazionali

Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento la competenza di concludere, modificare e denunciare trattati internazionali. Per trattati di portata limitata o per modifiche di portata limitata di trattati, può delegare questa competenza anche a un aggruppamento o a un ufficio federale.

1

Riferisce annualmente all'Assemblea federale sui trattati conclusi, modificati e denunciati da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Soltanto la Delegazione delle Commissioni della gestione viene informata dei trattati confidenziali o segreti.

2

3. Legge federale del 22 dicembre 19996 concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione Art. 2 lett. b La partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione intende: b.

contribuire a tutelare nella misura del possibile le competenze dei Cantoni nella conclusione, modifica e denuncia di trattati internazionali;

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.

6

RS 138.1

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