Traduzione

Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia Conclusa l'11 ottobre 2010 Approvata dall'Assemblea federale il ...1 Entrata in vigore il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Serbia, animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel settore della sicurezza sociale, hanno convenuto di stipulare la seguente Convenzione:

Titolo I Disposizioni generali Art. 1

Definizioni

(1) Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione:

1

1.

«Svizzera» designa la Confederazione Svizzera, «Serbia» designa la Repubblica di Serbia;

2.

«norme giuridiche» designa le leggi, le ordinanze e le disposizioni d'attuazione degli Stati contraenti in materia di sicurezza sociale menzionate nell'articolo 2;

3.

«territorio» designa: ­ per quanto riguarda la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera, e ­ per quanto riguarda la Repubblica di Serbia, il territorio della Serbia;

FF 2018 943

2011-0173

945

Sicurezza sociale. Conv. con la Serbia

FF 2018

4.

«cittadini» designa: ­ per quanto riguarda la Svizzera, le persone di cittadinanza svizzera, e ­ per quanto riguarda la Repubblica di Serbia, le persone di cittadinanza serba;

5.

«familiari e superstiti» designa i familiari e i superstiti nella misura in cui i loro diritti derivino da cittadini di uno Stato contraente, rifugiati o apolidi;

6.

«periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione, i periodi in cui è stata svolta un'attività lucrativa oppure i periodi di residenza, nonché i periodi ad essi parificati, definiti o riconosciuti come tali dalle norme giuridiche in virtù delle quali sono stati compiuti;

7.

«domicilio» designa per principio il luogo in cui una persona dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente;

8.

«risiedere» e «residenza» designa il luogo in cui una persona dimora abitualmente;

9.

«luogo di dimora» designa il luogo in cui una persona dimora temporaneamente;

10. «autorità competente» designa: ­ per quanto riguarda la Svizzera, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, e ­ per quanto riguarda la Serbia, il Ministero competente per la legislazione della Serbia di cui all'articolo 2 paragrafo 1; 11. «istituzione» designa l'ente o l'autorità cui spetta l'applicazione delle norme giuridiche menzionate nell'articolo 2; 12. «istituzione competente» designa l'istituzione presso la quale è assicurata la persona interessata al momento della richiesta di prestazioni o l'istituzione nei cui confronti una persona ha o avrebbe un diritto a prestazioni; 13. «rifugiati» designa i rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 2 e del Protocollo del 31 gennaio 19673 sullo statuto dei rifugiati; 14. «apolidi» designa le persone apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 19544 sullo statuto degli apolidi; 15. «prestazioni» designa le prestazioni pecuniarie o in natura.

(2) I termini non definiti nel presente articolo hanno il senso attribuito loro dalle norme giuridiche applicabili degli Stati contraenti.

2 3 4

946

RS 0.142.30 RS 0.142.301 RS 0.142.40

Sicurezza sociale. Conv. con la Serbia

Art. 2

FF 2018

Campo d'applicazione materiale

(1) Salvo disposizioni contrarie, la presente Convenzione si applica: ­

in Svizzera: a) alla legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, b) alla legislazione federale sull'assicurazione per l'invalidità, c) alla legislazione federale sull'assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali come pure contro le malattie professionali, d) riguardo all'articolo 3, al titolo III capitolo 1 e ai titoli IV e V, alla legislazione federale sull'assicurazione malattie;

­

in Serbia alle norme giuridiche concernenti: a) l'assicurazione pensioni e invalidità, b) l'assicurazione contro gli infortuni professionali e le malattie professionali, c) l'assicurazione malattia, la protezione della salute.

(2) La presente Convenzione si applica parimenti a tutte le leggi e ordinanze che codificano, modificano o completano le norme giuridiche enumerate nel paragrafo 1.

(3) In deroga ai paragrafi 1 e 2 essa si applica alle norme giuridiche che:

Art. 3

a)

estendono i regimi esistenti a nuove categorie di beneficiari, soltanto se lo Stato contraente che ha modificato le sue norme giuridiche notifica una comunicazione in questo senso all'autorità competente dell'altro Stato contraente entro un termine di sei mesi dalla pubblicazione ufficiale di detti atti;

b)

istituiscono un nuovo ramo delle assicurazioni sociali, soltanto se ciò è stato convenuto tra gli Stati contraenti.

Campo d'applicazione personale

La presente Convenzione si applica: a)

ai cittadini degli Stati contraenti nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti;

b)

ai rifugiati e agli apolidi nonché ai loro familiari e superstiti, a condizione che risiedano sul territorio di uno degli Stati contraenti; sono fatte salve eventuali norme giuridiche più favorevoli di uno degli Stati;

c)

a tutte le persone, qualunque sia la loro cittadinanza, con riferimento agli articoli 7 paragrafi 1­4, 8 paragrafi 3­4 e 5 secondo periodo, 9, 10 paragrafo 2, 11, 12, 17 paragrafo 1, 18 e al titolo III capitolo 3.

947

Sicurezza sociale. Conv. con la Serbia

Art. 4

FF 2018

Parità di trattamento

(1) Salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione, i cittadini di uno degli Stati contraenti, i loro familiari e i loro superstiti sono sottoposti agli obblighi e ammessi al beneficio delle norme giuridiche dell'altro Stato contraente alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultimo, dei loro familiari e dei loro superstiti.

(2) Il paragrafo 1 non si applica alle norme giuridiche svizzere concernenti: 1.

l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;

2.

l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità di cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio della Confederazione o di un'organizzazione designata nell'articolo 1a capoverso 1 lettera c numeri 2 e 3 della legge federale del 20 dicembre 19465 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

3.

l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità di membri del personale di cittadinanza svizzera di un beneficiario istituzionale ai sensi dell'articolo 1a capoverso 4 lettera b della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 5

Pagamento delle prestazioni all'estero

(1) Le persone di cui all'articolo 3 numeri 1 e 2 che hanno diritto a prestazioni pecuniarie in virtù delle norme giuridiche enumerate nell'articolo 2 ricevono tali prestazioni per intero e senza alcuna limitazione fintanto che risiedono sul territorio di uno Stato contraente; sono fatti salvi i paragrafi 2­4.

(2) Le rendite ordinarie dell'assicurazione svizzera per l'invalidità per gli assicurati il cui grado d'invalidità sia inferiore al 50 per cento nonché le rendite straordinarie e gli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità sono concessi solo se il beneficiario è domiciliato in Svizzera.

(3) Le prestazioni pecuniarie accordate in virtù delle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti sono erogate ai cittadini dell'altro Stato residenti in uno Stato terzo nonché ai loro familiari e superstiti alle stesse condizioni e nella stessa misura di quelle concesse ai propri cittadini, rispettivamente ai loro familiari e superstiti, che risiedono in questo Stato terzo.

(4) Il paragrafo 1 non si applica alla rendita minima ai sensi delle norme giuridiche della Serbia.

5

948

RS 831.10

Sicurezza sociale. Conv. con la Serbia

FF 2018

Titolo II Norme giuridiche applicabili Art. 6

Principio generale

L'obbligo assicurativo delle persone esercitanti un'attività lucrativa è determinato conformemente alla legislazione dello Stato contraente sul cui territorio esse esercitano detta attività; sono fatti salvi gli articoli 7­9.

Art. 7

Disposizioni speciali

(1) I lavoratori dipendenti di un'impresa con sede sul territorio di uno Stato contraente inviati temporaneamente per l'esecuzione di lavori sul territorio dell'altro Stato, rimangono sottoposti, per i primi 24 mesi del distacco, alle norme giuridiche dello Stato contraente sul cui territorio si trova la sede dell'impresa. Qualora la durata dei lavori si prolunghi oltre questo termine, l'assoggettamento alle norme giuridiche del primo Stato contraente può continuare per un ulteriore lasso di tempo da convenire di comune accordo tra i due Stati.

(2) I lavoratori dipendenti di un'impresa di trasporto stradale, ferroviario o aereo con sede sul territorio di uno degli Stati contraenti occupati sul territorio di entrambi gli Stati sono sottoposti alle norme giuridiche dello Stato sul cui territorio l'impresa ha la sede come se fossero occupati solo sul territorio di questo Stato. Tuttavia, se tali persone sono domiciliate sul territorio dell'altro Stato contraente o vi sono occupate stabilmente presso una filiale o una rappresentanza permanente di detta impresa, sono sottoposte alle norme giuridiche di questo Stato.

(3) I lavoratori di un ufficio pubblico di uno Stato contraente inviati sul territorio dell'altro Stato sono sottoposti alle norme giuridiche dello Stato accreditante.

(4) I cittadini di uno Stato contraente che fanno parte dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti sono assicurati secondo le norme giuridiche di questo Stato.

Art. 8

Persone occupate presso una rappresentanza diplomatica o consolare

(1) I cittadini di uno degli Stati contraenti inviati come membri di una rappresentanza diplomatica o consolare sul territorio dell'altro Stato sono sottoposti alle norme giuridiche del primo Stato contraente.

(2) I cittadini di uno degli Stati contraenti assunti sul territorio dell'altro Stato al servizio di una rappresentanza diplomatica o consolare del primo Stato contraente sono assicurati secondo le norme giuridiche del secondo Stato contraente. Essi possono optare per l'applicazione delle norme giuridiche del primo Stato entro il termine di tre mesi a contare dall'inizio della loro occupazione o dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

(3) Se una rappresentanza diplomatica o consolare di uno degli Stati contraenti occupa sul territorio dell'altro Stato persone assicurate secondo le norme giuridiche di quest'ultimo Stato, deve conformarsi agli obblighi imposti generalmente ai datori

949

Sicurezza sociale. Conv. con la Serbia

FF 2018

di lavoro dalle norme giuridiche del secondo Stato contraente. Lo stesso vale per i cittadini di cui ai paragrafi 1 e 2 che occupano tali persone al loro servizio personale.

(4) I paragrafi 1­3 non si applicano ai membri onorari di rappresentanze consolari né ai loro impiegati.

(5) I cittadini di uno degli Stati contraenti occupati sul territorio dell'altro Stato al servizio di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato terzo, che non sono assicurati in detto Stato terzo né nel loro Stato di origine, sono assicurati conformemente alle norme giuridiche del secondo Stato contraente. Riguardo all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, questa disposizione si applica per analogia ai coniugi e ai figli che dimorano in Svizzera con le persone summenzionate, a condizione che non siano già assicurati secondo le norme giuridiche svizzere.

Art. 9

Deroghe

Le autorità competenti dei due Stati contraenti possono prevedere di comune accordo deroghe alle disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 paragrafo 2.

Art. 10

Familiari

(1) Se, durante l'esercizio dell'attività lucrativa sul territorio di uno degli Stati contraenti, una persona rimane assoggettata alle norme giuridiche dell'altro Stato in applicazione degli articoli 7, 8 paragrafi 1 e 2 o dell'articolo 9, questo vale anche per il coniuge e per i figli che dimorano con questa persona sul territorio del primo Stato contraente, a condizione che essi non vi esercitino un'attività lucrativa.

(2) Se, in virtù del paragrafo 1, al coniuge e ai figli si applicano le norme giuridiche svizzere, questi sono affiliati presso l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Titolo III Disposizioni particolari Capitolo 1: Malattia e maternità Art. 11

Totalizzazione dei periodi di assicurazione da parte della Svizzera

(1) Se una persona che trasferisce la sua residenza o la sua attività lucrativa dalla Serbia in Svizzera si assicura presso un assicuratore svizzero per le indennità giornaliere entro tre mesi dall'uscita dall'assicurazione malattie serba, i periodi di assicurazione compiuti nell'assicurazione serba sono presi in considerazione per il riconoscimento del diritto alle prestazioni.

(2) Riguardo alle indennità giornaliere in caso di maternità, i periodi di assicurazione secondo il paragrafo 1 sono presi in considerazione solo se l'assicurata era affiliata da tre mesi a un'assicurazione svizzera.

950

Sicurezza sociale. Conv. con la Serbia

Art. 12

FF 2018

Totalizzazione dei periodi di assicurazione da parte della Serbia

(1) Se una persona che trasferisce il suo domicilio dalla Svizzera in Serbia è affiliata all'assicurazione malattie della Serbia, ha diritto alle prestazioni di tale assicurazione secondo le norme giuridiche serbe. Se necessario, per il riconoscimento del diritto alle prestazioni sono presi in considerazione i periodi compiuti nell'assicurazione malattie svizzera.

(2) I beneficiari di una rendita svizzera che trasferiscono la loro residenza dalla Svizzera nel territorio della Serbia hanno diritto a prestazioni in caso di malattia, a condizione che versino i contributi previsti dalle norme giuridiche della Serbia.

(3) I paragrafi 1 e 2 si applicano per analogia ai familiari.

Capitolo 2: Assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti A. Applicazione delle norme giuridiche svizzere Art. 13

Provvedimenti d'integrazione

(1) I cittadini della Serbia che, immediatamente prima dell'insorgenza dell'invalidità, erano sottoposti all'obbligo contributivo nell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione fintanto che dimorano in Svizzera.

(2) I cittadini della Serbia senza attività lucrativa che, all'insorgenza dell'invalidità, non adempiono le condizioni d'età relative all'obbligo contributivo nell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, ma vi sono assicurati, hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione fintanto che sono domiciliati in Svizzera se, immediatamente prima dell'insorgenza dell'invalidità, hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno. I minorenni possono inoltre esigere tali provvedimenti qualora siano domiciliati in Svizzera e vi siano nati invalidi oppure vi abbiano risieduto ininterrottamente dalla nascita.

(3) I cittadini della Serbia residenti in Svizzera che lasciano la Svizzera per un periodo non superiore ai tre mesi non interrompono la loro durata di residenza in Svizzera ai sensi del paragrafo 2.

(4) I figli nati invalidi in Serbia e la cui madre durante la gravidanza abbia dimorato in Serbia per al massimo due mesi complessivi, rimanendo domiciliata in Svizzera, sono equiparati ai bambini nati invalidi in Svizzera. In caso d'infermità congenita del bambino, l'assicurazione federale per l'invalidità assume i costi delle prestazioni fornite in Serbia per i primi tre mesi dopo la nascita fino all'importo che avrebbe dovuto concedere in Svizzera. Il primo e il secondo periodo si applicano per analogia ai bambini nati invalidi al di fuori del territorio degli Stati contraenti; l'assicurazione svizzera per l'invalidità assume i costi delle prestazioni fornite all'estero solo se devono essere concesse d'urgenza a causa delle condizioni di salute del bambino.

951

Sicurezza sociale. Conv. con la Serbia

Art. 14

FF 2018

Totalizzazione dei periodi di assicurazione

(1) Se una persona non soddisfa le condizioni previste dalle norme giuridiche svizzere per il diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità in base ai soli periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche svizzere, per il riconoscimento del diritto a queste prestazioni l'istituzione competente tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche serbe e dei periodi a essi equiparati, purché non si sovrappongano ai periodi compiuti secondo le norme giuridiche svizzere.

(2) Se, nonostante l'applicazione del paragrafo 1, una persona di cui all'articolo 3 numero 1 non adempie le condizioni per il diritto alle prestazioni, l'istituzione svizzera computa anche i periodi di assicurazione compiuti in uno Stato terzo con il quale la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale che preveda la totalizzazione dei periodi di assicurazione per il diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità svizzera.

(3) Se i periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche svizzere sono inferiori all'anno, i paragrafi 1 e 2 non sono applicabili.

(4) Per la determinazione delle prestazioni si tiene conto esclusivamente dei periodi di assicurazione conseguiti secondo le norme giuridiche svizzere. La determinazione si basa sulle norme giuridiche svizzere.

Art. 15

Indennità unica

(1) Fatti salvi i paragrafi 2­5, i cittadini della Serbia e i loro superstiti hanno diritto alle rendite ordinarie e agli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri e dei loro superstiti.

(2) Se l'importo della rendita ordinaria parziale cui hanno diritto i cittadini della Serbia o i loro superstiti che non risiedono in Svizzera non supera il dieci per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, è concessa loro, anziché la rendita parziale, un'indennità unica pari al valore attuale della rendita. I cittadini serbi o i loro superstiti che beneficiano di una tale rendita parziale e che lasciano la Svizzera definitivamente ricevono un'indennità unica pari al valore attuale della rendita al momento della partenza.

(3) Se l'importo della rendita ordinaria parziale supera il dieci per cento, ma non il venti per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, i cittadini della Serbia o i loro superstiti che non risiedono in Svizzera o la lasciano definitivamente possono scegliere tra il versamento della rendita o quello di un'indennità unica. Essi devono operare questa scelta durante la procedura di determinazione della rendita, se risiedono al di fuori della Svizzera all'insorgenza dell'evento assicurato, oppure quando lasciano il Paese, qualora beneficino di una rendita in Svizzera.

(4) Se, nel caso di una coppia di coniugi, entrambi i coniugi sono affiliati all'assicurazione svizzera, l'indennità unica è versata a un coniuge solo se anche l'altro ha diritto a una rendita.

952

Sicurezza sociale. Conv. con la Serbia

FF 2018

(5) Dopo il versamento dell'indennità unica da parte dell'assicurazione svizzera, nei confronti di quest'ultima non si possono più far valere diritti fondati sui contributi versati fino ad allora.

(6) I paragrafi 2­5 si applicano per analogia alle rendite ordinarie dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, a condizione che l'avente diritto abbia compiuto i 55 anni e nel suo caso non sia più previsto un riesame delle condizioni relative all'invalidità.

Art. 16

Rendite straordinarie

(1) I cittadini della Serbia hanno diritto, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, alle rendite straordinarie per superstiti, alle rendite straordinarie d'invalidità o alle rendite straordinarie di vecchiaia che sostituiscono una rendita straordinaria per superstiti o d'invalidità se, immediatamente prima della data a partire dalla quale è richiesta la rendita, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera per almeno cinque anni interi.

(2) La durata di residenza in Svizzera ai sensi del paragrafo 1 è considerata ininterrotta, se la persona lascia la Svizzera per un periodo non superiore a tre mesi per anno civile. In casi eccezionali questo termine può essere prolungato. Per contro, i periodi durante i quali i cittadini della Serbia residenti in Svizzera erano esentati dall'affiliazione all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità non sono considerati ai fini del computo della durata di residenza in Svizzera.

(3) I rimborsi dei contributi versati all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti effettuati prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione nonché le indennità uniche versate ai sensi dell'articolo 15 paragrafi 2­6 non ostacolano la concessione di rendite straordinarie in applicazione del paragrafo 1; in questi casi tuttavia i contributi rimborsati o le indennità uniche versate sono compensati con le rendite straordinarie.

B. Applicazione delle norme giuridiche della Serbia Art. 17

Totalizzazione dei periodi di assicurazione

(1) Se una persona non soddisfa le condizioni previste dalle norme giuridiche della Serbia per il diritto a prestazioni dell'assicurazione pensioni e invalidità in base ai soli periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche serbe, per il riconoscimento del diritto a tali prestazioni i periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche svizzere sono totalizzati con quelli della Serbia, purché non si sovrappongano.

(2) Se, nonostante l'applicazione del paragrafo 1, una persona di cui all'articolo 3 numero 1 o 2 non adempie le condizioni per il diritto alle prestazioni, l'istituzione della Serbia computa anche i periodi di assicurazione compiuti in uno Stato terzo con il quale la Serbia ha concluso una convenzione di sicurezza sociale che preveda la totalizzazione dei periodi di assicurazione.

953

Sicurezza sociale. Conv. con la Serbia

Art. 18

FF 2018

Calcolo delle prestazioni

Se il diritto alle prestazioni sorge solo in seguito all'applicazione dell'articolo 17, l'istituzione competente della Serbia le calcola nel modo seguente: ­

dapprima calcola l'importo teorico della prestazione che spetterebbe all'interessato se tutti i periodi di assicurazione fossero stati compiuti secondo le norme giuridiche applicabili;

­

sulla base di questo importo teorico, stabilisce l'importo spettante all'interessato in funzione del rapporto tra i periodi di assicurazione effettivamente compiuti ai sensi delle norme giuridiche applicabili e la durata complessiva dei periodi di assicurazione;

­

se la durata complessiva dei periodi di assicurazione totalizzati in virtù dell'articolo 17 supera la durata massima stabilita secondo le norme giuridiche della Serbia per il calcolo dell'importo massimo, l'istituzione della Serbia calcola la prestazione parziale spettante all'assicurato in funzione del rapporto tra la durata dei periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche serbe e la menzionata durata massima dei periodi di assicurazione.

Art. 19

Applicazione degli articoli 17 e 18

Indipendentemente dall'applicazione dell'articolo 15 paragrafi 2­6, i periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche svizzere sono presi in considerazione dall'istituzione serba per l'applicazione degli articoli 17 e 18.

Capitolo 3: Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali Art. 20

Prestazioni in natura

(1) Le persone assicurate secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti e che sono vittime di un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale sul territorio dell'altro Stato contraente possono richiedere all'istituzione del luogo di dimora tutte le prestazioni in natura necessarie.

(2) Le persone che hanno diritto a prestazioni in natura in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale conformemente alle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti e trasferiscono il proprio luogo di dimora sul territorio dell'altro Stato durante il trattamento medico beneficiano parimenti di tali prestazioni. Per il trasferimento del luogo di dimora è necessaria l'approvazione dell'istituzione debitrice di prestazioni; è concessa se non vi sono obiezioni da parte del medico.

Una volta concessa l'approvazione, l'istituzione debitrice di prestazioni informa immediatamente l'istituzione del luogo di dimora.

(3) Le prestazioni in natura che possono essere pretese dalle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere concesse secondo le norme giuridiche vigenti per l'istituzione del luogo di dimora.

954

Sicurezza sociale. Conv. con la Serbia

FF 2018

(4) Le protesi e altre prestazioni in natura di notevole importanza sono concesse solo previa approvazione da parte dell'istituzione debitrice di prestazioni, salvo in casi particolarmente urgenti.

(5) L'istituzione debitrice di prestazioni rimborsa all'istituzione che ha concesso prestazioni in virtù dei paragrafi 1­4 le spese cagionate, eccettuate le spese amministrative. Le autorità competenti possono convenire un altro modo di procedere.

Art. 21

Infortuni professionali e malattie professionali occorsi anteriormente

Se le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti prevedono che, per stabilire il grado d'incapacità lavorativa nel caso di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale ai sensi di queste norme giuridiche, si debbano prendere in considerazione gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali occorsi anteriormente, questo vale anche per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali occorsi anteriormente sotto la legislazione dell'altro Stato, come se fossero insorti sotto la legislazione del primo Stato contraente.

Art. 22

Infortuni non professionali

Gli articoli 20 e 21 si applicano anche agli infortuni non professionali ai sensi delle norme giuridiche svizzere.

Art. 23

Prestazioni in caso di malattia professionale

Se una malattia professionale è riconosciuta come indennizzabile secondo le norme giuridiche di entrambi gli Stati contraenti, le prestazioni sono concesse solo secondo le norme giuridiche dello Stato sul cui territorio l'attività suscettibile di cagionare tale malattia professionale è stata esercitata da ultimo.

Art. 24

Aggravamento di malattie professionali

Se le persone che beneficiano o hanno beneficiato di un'indennità per una malattia professionale conformemente alle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti, in caso di aggravamento di questa malattia professionale fanno valere, per una malattia professionale della stessa natura, diritti a prestazioni in virtù delle norme giuridiche dell'altro Stato, si applicano le regole seguenti: a)

se la persona non ha esercitato, sul territorio del secondo Stato, un'attività suscettibile di cagionare la malattia professionale o di aggravarla, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta ad assumere le prestazioni, in virtù delle proprie norme giuridiche, tenendo conto dell'aggravamento;

b)

se la persona ha esercitato una tale attività sul territorio del secondo Stato, l'istituzione competente del primo Stato deve assumere le prestazioni in virtù delle proprie norme giuridiche senza tenere conto dell'aggravamento.

L'istituzione competente del secondo Stato concede a questa persona un supplemento, il cui importo è determinato in base alle norme giuridiche di questo Stato e ammonta alla differenza tra l'importo della prestazione dovu-

955

Sicurezza sociale. Conv. con la Serbia

FF 2018

ta dopo l'aggravamento e l'importo che sarebbe stato dovuto se la malattia, prima dell'aggravamento, fosse insorta sul suo territorio.

Titolo IV Disposizioni di applicazione Art. 25

Collaborazione tra le autorità competenti

Le autorità competenti: a)

concordano le disposizioni di applicazione della presente Convenzione;

b)

designano organismi di collegamento allo scopo di facilitare le relazioni tra le istituzioni dei due Stati contraenti;

c)

s'informano reciprocamente su tutti i provvedimenti adottati per l'applicazione della presente Convenzione;

d)

s'informano reciprocamente sulle modifiche delle rispettive norme giuridiche che riguardano la presente Convenzione.

Art. 26

Assistenza giuridica ed amministrativa

(1) Per l'applicazione della presente Convenzione, le autorità e le istituzioni dei due Stati contraenti si prestano assistenza reciproca come se si trattasse dell'applicazione delle proprie norme giuridiche. Tale assistenza è gratuita, fatta eccezione per le spese in contanti.

(2) Il paragrafo 1 primo periodo vale anche per gli esami medici.

I rapporti medici e i documenti in possesso dell'istituzione dello Stato contraente sul cui territorio dimora o risiede la persona interessata sono messi gratuitamente a disposizione dell'istituzione competente dell'altro Stato contraente.

Gli esami e i rapporti medici che sono effettuati in applicazione delle norme giuridiche di un solo Stato contraente e riguardano persone che dimorano o risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente sono ordinati dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza su richiesta e a carico dell'istituzione competente.

Gli esami e i rapporti medici effettuati in applicazione delle norme giuridiche di entrambi gli Stati contraenti sono a carico dell'istituzione del luogo di dimora o di residenza.

Art. 27

Prevenzione della riscossione indebita di prestazioni

(1) Per evitare gli abusi e le truffe assicurative al momento della richiesta di prestazioni e durante la riscossione delle medesime nell'ambito dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti, l'invalidità e contro gli infortuni, l'istituzione di uno Stato contraente può eseguire ulteriori controlli in conformità con la legislazione nazionale degli Stati contraenti nei casi in cui sussista il fondato sospetto che la persona interessata percepisca o abbia percepito e cerchi di percepire indebitamente delle prestazioni.

956

Sicurezza sociale. Conv. con la Serbia

FF 2018

(2) Nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'istituzione di uno degli Stati contraenti può incaricare un organo riconosciuto nell'altro Stato contraente di eseguire ulteriori controlli a nome e per conto suo in conformità con le norme giuridiche di questo Stato.

Art. 28

Esonero da tasse ed autenticazioni

(1) L'esonero o la riduzione di tasse e imposte previsti dalle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti per i documenti, la documentazione e gli atti da produrre in applicazione delle norme giuridiche di questo Stato sono estesi ai documenti, alla documentazione e agli atti da produrre in virtù della presente Convenzione o delle norme giuridiche dell'altro Stato.

(2) Le autorità e le istituzioni dei due Stati contraenti rinunciano all'autenticazione diplomatica o consolare dei documenti, della documentazione e degli atti da produrre in applicazione della presente Convenzione.

Art. 29

Termini

Le domande, le dichiarazioni e i rimedi giuridici che, in applicazione delle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti, devono essere inoltrati a un'autorità o un'istituzione di questo Stato entro un determinato termine sono considerati ricevibili, se sono presentati entro lo stesso termine a un'autorità o a un'istituzione corrispondenti dell'altro Stato. L'organo di quest'ultimo Stato che ha ricevuto il documento vi appone la data di ricevimento e lo trasmette all'organo competente del primo Stato.

Art. 30

Restituzione di versamenti non dovuti

Se un'istituzione di uno degli Stati contraenti ha concesso prestazioni pecuniarie non dovute, l'importo indebitamente versato può essere trattenuto a favore di detta istituzione su prestazioni arretrate corrispondenti pagate conformemente alle norme giuridiche dell'altro Stato contraente.

Art. 31

Risarcimento di danni

(1) Se una persona avente diritto a prestazioni secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti per un danno avvenuto sul territorio dell'altro Stato può esigere da una terza persona il risarcimento di questo danno conformemente alle norme giuridiche del secondo Stato, l'istituzione debitrice di prestazioni del primo Stato è surrogata nel diritto al risarcimento nei confronti della terza persona conformemente alle norme giuridiche che le sono applicabili; l'altro Stato contraente riconosce questa surrogazione.

(2) Qualora, in applicazione del paragrafo 1, le istituzioni dei due Stati contraenti abbiano il diritto di esigere il risarcimento di un danno a causa di prestazioni assegnate per lo stesso evento, esse sono creditrici solidali. Esse sono tenute a ripartire tra loro gli importi recuperati proporzionalmente alle prestazioni fornite.

957

Sicurezza sociale. Conv. con la Serbia

Art. 32

FF 2018

Protezione di dati personali

Se in base alla presente Convenzione vengono trasmessi dati personali, per il loro trattamento e la loro protezione si applicano, nel rispetto del diritto nazionale ed internazionale in materia di protezione dei dati in vigore nello Stato contraente, le seguenti disposizioni: a)

i dati trasmessi dall'istituzione di uno Stato contraente agli organi competenti dell'altro Stato contraente possono essere utilizzati unicamente per l'applicazione della presente Convenzione e delle norme giuridiche alle quali essa si riferisce. Gli organi in questione potranno trattare ed utilizzare le informazioni ricevute solo a questo scopo. L'utilizzazione per altri scopi, nel quadro del diritto del secondo Stato contraente, è lecita se permette di perseguire gli scopi della sicurezza sociale e delle relative procedure giudiziarie.

b)

L'organo mittente deve accertarsi che i dati siano esatti e che lo scopo perseguito con la loro trasmissione rispetti il principio della proporzionalità. A questo proposito vanno osservati i divieti di trasmissione in vigore nel diritto interno di ciascuno degli Stati contraenti. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o dati che non dovevano essere trasmessi, l'organo ricevente deve esserne immediatamente informato. Esso provvederà alla loro rettifica o alla loro distruzione.

c)

I dati personali trasmessi vanno conservati solo fino a quando lo scopo della loro trasmissione lo richiede. I dati non possono essere soppressi se sussiste la possibilità che la loro eliminazione possa pregiudicare gli interessi degni di protezione delle persone interessate nell'ambito della sicurezza sociale.

d)

Gli organi mittenti e gli organi riceventi sono tenuti a proteggere efficacemente i dati personali trasmessi contro l'accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata.

Art. 33

Modalità di pagamento

(1) Le istituzioni che devono fornire prestazioni in virtù della presente Convenzione adempiono il loro obbligo versando gli importi nella valuta del loro Paese.

(2) Se un'istituzione di uno degli Stati contraenti deve effettuare pagamenti a un'istituzione dell'altro Stato, questi devono essere fatti nella valuta del secondo Stato.

(3) Qualora uno degli Stati contraenti emani disposizioni relative alla limitazione del commercio delle valute, gli Stati contraenti prendono immediatamente e di comune intesa misure atte ad assicurare il versamento degli importi dovuti da entrambe le parti, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 34

Assicurazione facoltativa

I cittadini di uno degli Stati contraenti che risiedono sul territorio dell'altro Stato hanno la possibilità illimitata di affiliarsi all'assicurazione facoltativa per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti conformemente alle norme giuridiche del loro Paese 958

Sicurezza sociale. Conv. con la Serbia

FF 2018

d'origine, in particolare anche in rapporto al versamento dei contributi a quest'assicurazione e alla riscossione delle rendite acquisite.

Art. 35

Utilizzazione delle lingue ufficiali

(1) Le autorità e le istituzioni di uno degli Stati contraenti non possono rifiutare di trattare le domande e prendere in considerazione altri atti per il fatto che sono redatti in una lingua ufficiale dell'altro Stato.

(2) Per l'applicazione della presente Convenzione le autorità e le istituzioni degli Stati contraenti possono corrispondere tra loro e con le persone interessate o con i loro rappresentanti direttamente in una delle loro lingue ufficiali.

Art. 36

Appianamento delle controversie

Tutte le controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione o dall'interpretazione delle sue disposizioni sono appianate di comune intesa tra le autorità competenti dei due Stati contraenti.

Titolo V Disposizioni transitorie e finali Art. 37

Disposizioni transitorie

(1) La presente Convenzione si applica anche agli eventi assicurati insorti prima della sua entrata in vigore.

(2) Le decisioni prese prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione non ne ostacolano l'applicazione.

(3) I diritti delle persone la cui rendita è stata rifiutata anteriormente all'entrata in vigore della presente Convenzione sono riesaminati, su richiesta, secondo questa Convenzione. Tale revisione può avvenire anche d'ufficio.

(4) La presente Convenzione non conferisce alcun diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

(5) Per la determinazione del diritto a una prestazione sorto conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore.

(6) Per tutti i diritti derivanti dalla presente Convenzione, i termini di prescrizione secondo le norme giuridiche degli Stati contraenti decorrono al più presto dall'entrata in vigore di questa Convenzione.

(7) La presente Convenzione non si applica ai diritti estinti con un'indennità unica o con il rimborso dei contributi.

959

Sicurezza sociale. Conv. con la Serbia

Art. 38

FF 2018

Abrogazione della Convenzione precedente

Nell'ambito delle relazioni tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia, la Convenzione dell'8 giugno 19626 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia sulle assicurazioni sociali, riveduta con l'Accordo aggiuntivo del 9 luglio 1982, è abrogata dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 39

Durata e denuncia della Convenzione

(1) La presente Convenzione è conclusa per una durata indeterminata.

(2) Ogni Stato contraente può denunciarla per scritto per la fine di un anno civile utilizzando la via diplomatica e osservando un termine di sei mesi.

(3) In caso di denuncia della presente Convenzione, le sue disposizioni continuano ad essere applicabili ai diritti alle prestazioni acquisiti fino alla data della sua abrogazione. I diritti in corso di acquisizione in virtù delle sue disposizioni saranno disciplinati mediante accordi.

Art. 40

Entrata in vigore

(1) La presente Convenzione deve essere ratificata.

(2) I Governi degli Stati contraenti si notificano reciprocamente per scritto la conclusione delle procedure prescritte dalla legislazione e dalla costituzione per l'entrata in vigore della presente Convenzione. Quest'ultima entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Belgrado, l'11 ottobre 2010, in due originali, uno in lingua tedesca e uno in lingua serba, le due versioni facenti parimenti fede.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica di Serbia:

Erwin Hofer Ambasciatore della Confederazione Svizzera in Serbia

Rasim Ljajic Ministro del lavoro e della politica sociale

6

960

RU 1964 157, 1983 1606, 1998 2157 2237, 2002 3686, 2008 1751, 2010 1203