Legge federale sull'Istituto svizzero di diritto comparato

Disegno

(LISDC) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 64 capoversi 1 e 3 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 31 gennaio 20182, decreta:

Sezione 1: Istituto e scopo Art. 1

Nome, forma giuridica e sede

La Confederazione Svizzera gestisce l'«Istituto svizzero di diritto comparato» (Istituto) in forma di istituto di diritto pubblico della Confederazione provvisto di personalità giuridica, ma privo di contabilità propria.

1

2

L'Istituto è iscritto nel registro di commercio.

3

Ha sede a Ecublens (VD), sul campus dell'Università di Losanna Dorigny.

Art. 2

Scopo e statuto

L'Istituto è un centro di documentazione e di ricerca in materia di diritto comparato, diritto estero e diritto internazionale.

1

È un centro di ricerca ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge federale del 14 dicembre 20123 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.

2

1 2 3

RS 101 FF 2018 771 RS 420.1

2017-2508

789

Istituto svizzero di diritto comparato. LF

FF 2018

Sezione 2: Compiti e indipendenza Art. 3 1

Compiti

L'Istituto ha i seguenti compiti: a.

mette a disposizione delle autorità federali i documenti e gli studi necessari per l'elaborazione di atti normativi e la conclusione di trattati internazionali;

b.

partecipa agli sforzi internazionali di avvicinamento o unificazione del diritto;

c.

fornisce informazioni e pareri giuridici ai tribunali e alle autorità cantonali;

d.

conduce ricerche scientifiche proprie, sostiene e coordina progetti di ricerca nelle scuole universitarie svizzere e offre ai ricercatori in Svizzera un adeguato centro di ricerca.

Gestisce una biblioteca specializzata e una documentazione sulla legislazione estera e sul diritto internazionale.

2

Il Consiglio federale può conferire ulteriori compiti all'Istituto, sempreché siano correlati ai compiti di cui ai capoversi 1 e 2 e non ne pregiudichino l'adempimento.

3

Art. 4

Collaborazione con le facoltà di diritto e con altre istituzioni

Per adempiere i suoi compiti, l'Istituto collabora con le facoltà di diritto e le sezioni giuridiche delle scuole universitarie svizzere, nonché con altre istituzioni, organizzazioni e biblioteche in Svizzera e all'estero.

Art. 5

Indipendenza scientifica

Nella sua attività scientifica l'Istituto è indipendente. Nelle questioni scientifiche non sottostà a direttive del Consiglio federale e del Dipartimento competente.

Sezione 3: Organizzazione Art. 6

Organi dell'Istituto

Gli organi dell'Istituto sono: a.

il consiglio d'Istituto;

b.

la direzione.

Art. 7 1

Consiglio d'Istituto: funzione, composizione, nomina e organizzazione

Il consiglio d'Istituto è l'organo direttivo supremo dell'Istituto.

Esso si compone di al massimo nove membri, rappresentanti segnatamente la formazione, le scienze, la giurisprudenza e l'Amministrazione federale; un membro rappresenta il Cantone d'ubicazione.

2

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FF 2018

Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d'Istituto e ne designa il presidente.

3

I candidati alla nomina nel consiglio d'Istituto devono indicare al Consiglio federale le proprie relazioni d'interesse.

4

La durata del mandato è di quattro anni al massimo. Il Consiglio federale può rieleggere i membri per due volte. Può revocarli in qualsiasi momento dall'incarico per motivi gravi.

5

Il direttore dell'Istituto partecipa alle sedute del consiglio d'Istituto con voto consultivo; all'occorrenza possono essere chiamati a partecipare anche altri collaboratori dell'Istituto.

6

Art. 8

Consiglio d'Istituto: condizioni contrattuali e obblighi dei membri

Il Consiglio federale fissa gli onorari e le altre condizioni contrattuali dei membri del consiglio d'Istituto. Il rapporto contrattuale tra i membri del consiglio d'Istituto e l'Istituto sottostà al diritto pubblico. In via complementare si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni4.

1

I membri del consiglio d'Istituto adempiono i propri compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano in buona fede gli interessi dell'Istituto.

2

Sono tenuti a serbare il segreto sugli affari ufficiali sia durante il mandato sia dopo la sua cessazione.

3

I membri comunicano immediatamente al consiglio d'Istituto eventuali cambiamenti delle loro relazioni d'interesse. Il consiglio d'Istituto ne informa il Consiglio federale nell'ambito del rapporto annuale.

4

Se una relazione d'interesse è incompatibile con la condizione di membro del consiglio d'Istituto e il membro continua a mantenerla, il consiglio d'Istituto chiede al Consiglio federale di revocare tale membro dall'incarico.

5

Art. 9

Consiglio d'Istituto: compiti

Il consiglio d'Istituto ha i seguenti compiti:

4

a.

provvede all'attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale e gli presenta annualmente un rapporto sul loro raggiungimento;

b.

pianifica e determina nelle linee fondamentali l'attività dell'Istituto e ne definisce il programma di ricerca e di lavoro;

c.

decide se accettare importanti mandati di ricerca;

d.

prende i provvedimenti necessari per salvaguardare gli interessi dell'Istituto ed evitare conflitti d'interesse;

e.

emana il regolamento sull'organizzazione interna;

f.

emana il regolamento sull'accettazione di fondi di terzi;

RS 220

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g.

fissa le condizioni generali per la prestazione di servizi;

h.

sottopone annualmente il rapporto annuale al Consiglio federale per approvazione e chiede il discarico; il rapporto annuale illustra l'evoluzione organizzativa e operativa nonché i cambiamenti delle relazioni d'interesse dei membri del consiglio d'Istituto.

i.

decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del direttore; per la costituzione e la risoluzione è necessaria l'approvazione del Consiglio federale;

j.

decide, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro degli altri membri della direzione;

k.

fissa i principi per gli acquisti della biblioteca;

l.

esercita la vigilanza sulla direzione;

m. provvede a istituire un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi adeguato.

Art. 10

Comitato scientifico

Il consiglio d'Istituto può istituire un comitato scientifico con funzione consultiva per sostenere la direzione nelle questioni scientifiche.

1

Nel comitato scientifico sono rappresentate, per quanto possibile, tutte le facoltà svizzere di diritto; in esso devono essere rappresentate anche facoltà estere di diritto.

2

Il regolamento interno del comitato scientifico deve essere approvato dal consiglio d'Istituto.

3

Art. 11

Direzione: funzione e composizione

1

La direzione è l'organo operativo dell'Istituto.

2

Essa si compone di un direttore e di al massimo due direttori supplenti.

Art. 12

Direzione: compiti

La direzione ha in particolare i compiti seguenti: a.

gestisce gli affari;

b.

emana decisioni, in particolare sugli emolumenti;

c.

elabora le basi per le decisioni del consiglio d'Istituto e prepara gli affari del comitato scientifico; sottopone al consiglio d'Istituto proposte per la nomina dei membri del comitato scientifico;

d.

presenta almeno una volta all'anno un rapporto al consiglio d'Istituto e lo informa senza indugio in caso di avvenimenti particolari;

e.

rappresenta l'Istituto verso l'esterno;

f.

decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del personale dell'Istituto; è fatto salvo l'articolo 9 lettere i e j.

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g.

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adempie tutti i compiti che la presente legge non conferisce a un altro organo.

Sezione 4: Personale Art. 13

Condizioni d'impiego

Ai membri della direzione e al personale restante si applica la legge del 24 marzo 20005 sul personale federale (LPers).

Art. 14

Cassa pensioni

I membri della direzione e il personale restante sono assicurati presso la cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) conformemente alle disposizioni degli articoli 32a­32m LPers6.

Sezione 5: Finanziamento ed emolumenti, beni mobili e immobili Art. 15

Finanziamento dell'esercizio

Le spese d'esercizio dell'Istituto sono a carico della Confederazione.

Art. 16

Fondi di terzi

L'Istituto può accettare o procurarsi fondi di terzi, purché sia compatibile con la sua indipendenza nonché con i suoi compiti e obiettivi.

1

2

L'Istituto si procura fondi di terzi in particolare mediante: a.

versamenti di terzi;

b.

contributi da programmi di ricerca.

Art. 17

Emolumenti

Il Consiglio federale emana per l'Istituto un'ordinanza sugli emolumenti conformemente all'articolo 46a della legge del 21 marzo 19977 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

1

Prevede una riduzione per la fornitura di informazioni e pareri giuridici ai tribunali e alle autorità cantonali.

2

Per le organizzazioni internazionali l'emolumento può essere ridotto se il parere giuridico è nell'interesse pubblico.

3

5 6 7

RS 172.220.1 RS 172.220.1 RS 172.010

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Art. 18

FF 2018

Beni mobili

La Confederazione concede all'Istituto l'usufrutto dei beni mobili in possesso dello stesso Istitutoal momento dell'entrata in vigore della presente legge, in particolare la biblioteca e le sue installazioni.

1

2

Essa può concedere all'Istituto l'usufrutto di altri beni mobili.

I beni mobili che l'Istituto acquisisce ulteriormente sono per legge di proprietà della Confederazione. L'Istituto li riceve in usufrutto dalla Confederazione.

3

L'Istituto assicura i beni mobili affidatigli dalla Confederazione o da terzi soltanto se previsto da un contratto con la Confederazione. La Confederazione può assumere la copertura dei rischi per i beni mobili che essa o terzi hanno affidato all'Istituto.

4

I dettagli dell'usufrutto e gli obblighi assicurativi sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e l'Istituto.

5

Il fondo di documentazione, che è parte del Centro di documentazione europeo e che in virtù della Convenzione del 1° luglio 1997 tra l'Istituto e la Fondazione Jean Monnet pour l'Europe si trova in possesso dell'Istituto, rimane di proprietà della Fondazione.

6

Art. 19

Immobile

L'Istituto utilizza l'immobile messogli a disposizione e gestito dal Cantone di Vaud in virtù della Convenzione del 23 maggio 1979 tra la Confederazione e il Cantone di Vaud e del Protocollo aggiuntivo del 15 agosto 1979.

1

Nei limiti del credito autorizzato, la Confederazione può versare un contributo adeguato a un eventuale ampliamento dell'immobile. Il contributo non supera il 50 per cento.

2

Sezione 6: Salvaguardia degli interessi della Confederazione Art. 20

Obiettivi strategici

Nel quadro dei compiti di cui all'articolo 3 e nel rispetto dell'indipendenza scientifica dell'Istituto, il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici dell'Istituto.

Art. 21

Vigilanza della Confederazione

Fatta salva la sua indipendenza scientifica, l'Istituto è posto sotto la vigilanza del Consiglio federale. Quest'ultimo esercita la vigilanza in particolare: 1

a.

nominando e revocando i membri e il presidente del consiglio d'Istituto;

b.

approvando il rapporto annuale e dando discarico al consiglio d'Istituto;

c.

approvando la costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore;

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d.

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controllando il rispetto della presente legge e l'uso appropriato dei mezzi finanziari e presentando, nell'ambito del consuntivo, il pertinente rendiconto all'Assemblea federale.

Per assolvere il suo compito di vigilanza, il Consiglio federale può consultare tutti i documenti relativi all'attività dell'Istituto e informarsi in qualsiasi momento sulla sua attività.

2

Sezione 7: Prestazioni commerciali Art. 22 1

2

L'Istituto può fornire prestazioni commerciali a terzi se queste: a.

sono strettamente correlate ai suoi compiti principali;

b.

non pregiudicano l'adempimento dei suoi compiti; e

c.

non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

Esso può in particolare redigere pareri giuridici.

Per le sue prestazioni commerciali, l'Istituto fissa prezzi che consentono come minimo di coprire i costi. Il sovvenzionamento trasversale delle prestazioni commerciali non è consentito.

3

Per quanto riguarda le sue prestazioni commerciali, l'Istituto ha gli stessi diritti e obblighi degli offerenti privati.

4

I proventi dell'Istituto risultanti dalle prestazioni commerciali sono soggetti a imposta.

5

Sezione 8: Disposizioni finali Art. 23

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

La legge federale del 6 ottobre 19788 sull'Istituto svizzero di diritto comparato è abrogata.

1

La legge del 17 giugno 20059 sul Tribunale amministrativo federale è modificata come segue: 2

8 9

RU 1979 56, 1997 896, 2006 2197 RS 173.32

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FF 2018

Art. 33 lett. b n. 7 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: b.

Art. 24

del Consiglio federale concernenti: 7. la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del ...10 sull'Istituto svizzero di diritto comparato; Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

10

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RS ...; FF 2018 789