Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo per il pensionamento anticipato nell'artigianato dell'edilizia romando (CCPA) del 6 dicembre 2018

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta:

Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo per il pensionamento anticipato nell'artigianato dell'edilizia romando (CCPA) viene conferita l'obbligatorietà generale.

Art. 2 1

L'estensione si applica, nei limiti del capoverso 2, sui lavori seguenti: a.

1

Falegnameria, ebanisteria e carpenteria, tra cui: ­ Fabbricazione e/o posa di finestre legno, legno-metallo e PVC; ­ Fabbricazione, riparazione e/o restauro di mobili; ­ Fabbricazione e/o posa di mobili di cucina; ­ Posa di parquet in quanto e attività accessoria; ­ Fabbricazione di sci; ­ Fabbricazione e/o posa di montaggio interno e di montaggio di depositi, d'installazione di saune; ­ Impregnazione e trattamento preventivo e curativo del legno, effettuati dalle imprese di falegnameria, ebanisteria e carpenteria, fabbricazione di mobili; ­ Taglio di struttura; ­ Costruzione di legno e di case ad ossatura in legno;

RS 221.215.311

2018-3782

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­

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Lavori di rimozione dell'amianto effettuati dalle imprese di falegnameria, ebanisteria e carpenteria, di fabbricazione di mobili.

b.

Lavorazione del vetro e lavorazione tecnica del vetro, tra cui lavori di rimozione dell'amianto effettuati da imprese del vetro e della tecnica vetro.

c.

Gessatura e pittura, tra cui: ­ Staff e elementi decorativi; ­ Fabbricazione e posa di massimali sospesi e targa per rivestimento del limite massimo; ­ Posa di carta da parati; ­ Isolamento periferico; ­ Impregnazione e trattamento preventivo e curativo del legno; ­ Lavori di sabbiatura; ­ Lavori di rimozione dell'amianto effettuati da imprese di gessatura e pittura.

d.

Lavori di piastrellista, tra cui lavori di rimozione dell'amianto effettuati da imprese di piastrellisti.

e.

Copertura di tetti, tra cui: ­ Tutti i lavori all'«involucro dell'edificio». Questo termine comprende: tetti inclinati, tetti piani, sottotetti e paramenti esterni (con relativo basamento e isolamento); ­ Lavori di rimozione dell'amianto effettuati da imprese di copertura.

f.

Rivestimenti di suoli e parquet (posa di pavimenti in parquet).

g.

Tecnica della costruzione: ­ Lattoneria / copertura metallica; ­ Impianti sanitari incl. tubazioni e condotte d'opera; ­ Riscaldamento; ­ Climatizzazione / raffreddamento; ­ Ventilazione; ­ Fotovoltaica.

h.

Parchi e giardini (creazione e manutenzione), vivai e arboricoltura, tra cui: ­ Campi sportivi e parchi da gioco ­ Posa di piscine prefabbricate ­ Irrigazione integrata ­ Lavori di parchi e giardini all'esterno dei garden center

i.

Lavori del marmo e scultura.

k.

Altri lavori / mestieri: Fabbricazione di specchi; tenuta stagna, decorazione d'interno e lavori di cucitura di materia, inquadramento, riparazione di persiane, rivestimenti d'interno, asfaltatura, lavori speciali di resina.

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Su tutto il territorio dei cantoni enumerati qui di seguito, l'estensione si applica ai datori di lavoro (imprese e settori di imprese) che effettuano i lavori seguenti: 2

a.

Friburgo: ­ Falegnameria, ebanisteria e carpenteria ­ Lavorazione del vetro / lavorazione tecnica del vetro ­ Gessatura e pittura ­ Lavori di piastrellista ­ Rivestimenti di suoli e parquet (posa di pavimenti in parquet)

b.

Giura e Giura bernese: ­ Falegnameria, ebanisteria e carpenteria ­ Lavorazione del vetro e lavorazione tecnica del vetro ­ Rivestimenti di suoli e parquet (posa di pavimenti in parquet) ­ Lavori di piastrellista (solo nel cantone Giura)

c.

Neuchâtel: ­ Falegnameria, ebanisteria e carpenteria ­ Lavorazione del vetro e lavorazione tecnica del vetro ­ Gessatura e pittura ­ Rivestimenti di suoli e parquet (posa di pavimenti in parquet) ­ Lavori del marmo e scultura

d.

Vallese: ­ Falegnameria, ebanisteria e carpenteria ­ Lavorazione del vetro e lavorazione tecnica del vetro ­ Gessatura e pittura ­ Rivestimenti di suoli e parquet (posa di pavimenti in parquet)

e.

Vaud: ­ Falegnameria, ebanisteria e carpenteria ­ Lavorazione del vetro e lavorazione tecnica del vetro ­ Gessatura e pittura ­ Lavori di piastrellista ­ Rivestimenti di suoli e parquet (posa di pavimenti in parquet) ­ Altri lavori / mestieri: Fabbricazione di specchi; tenuta stagna; asfaltatura; lavori speciali di resina

f.

Ginevra: ­ Falegnameria, ebanisteria e carpenteria ­ Lavorazione del vetro e lavorazione tecnica del vetro ­ Gessatura e pittura ­ Lavori di piastrellista ­ Copertura 6559

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Rivestimenti di suoli e parquet (posa di pavimenti in parquet) Parchi e giardini (creazione e manutenzione), vivai e arboricoltura Lavori del marmo e scultura Altri lavori / mestieri: Fabbricazione di specchi; tenuta stagna; decorazione d'interno e lavori di cucitura di materia; inquadramento; riparazione di persiane; rivestimenti d'interni; asfaltatura, lavori speciali di resina

g.

Basilea Campagna: ­ Gessatura e pittura ­ Lavori di piastrellista

h.

Basilea Città: ­ Lavorazione del vetro e lavorazione tecnica del vetro ­ Gessatura e pittura ­ Lavori di piastrellista ­ Copertura ­ Rivestimenti di suoli e parquet (posa di pavimenti in parquet) ­ Altri lavori / mestieri: Fabbricazione di specchi; fabbricazione e montaggio di tetti in materiale plastica; scultura e lavori su pietra naturale; posa di suoli speciali e in linoleum

i.

Ticino: ­ Lavori di piastrellista ­ Rivestimenti di suoli e parquet (posa di pavimenti in parquet) ­ Tecnica della costruzione ­ Altri lavori / mestieri: Fabbricazione e montaggio di tetti in materiale plastica; gessatura, tra cui stuccatura, montaggio a secco, plafonatura e intonacatura

L'estensione si applica a tutti i lavoratori (compresi i capi di gruppo ed i capireparto) impiegati nelle imprese secondo il capoverso 2, indipendentemente dal modo di retribuzione. Sono esclusi i dipendenti che lavorano esclusivamente nelle parti tecniche e commerciali dell'impresa, come pure gli apprendisti.

3

4 Le

disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro2 e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza3 valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.

2 3

RS 823.20 ODist, RS 823.201

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Art. 3 Per quanto riguarda l'incasso e l'impiego dei contributi (art. 6 CCPA) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio annuale dettagliato, nonché il relativo budget per l'anno successivo al conteggio.

Quest'ultimo va corredato del rapporto di revisione, nonché di altri documenti che in singoli casi, la SECO richiede. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla SECO e protrarsi oltre la fine dell'obbligatorietà generale, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità dell'obbligatorietà generale. La SECO può inoltre richiedere ulteriori informazioni, altri documenti da visionare e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 4 Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2019 ed è valido sino al 31 dicembre 2028.

6 dicembre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato

Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nell'artigianato dell'edilizia romando (CCPA) concluso il 11 novembre 2017 tra la fédération romande des entreprises de charpenterie, d'ébénisterie et de menuiserie (FRECEM), la fédération Suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture (FREPP), il groupe romand des parqueteurs et poseurs de sols (GRPS), il groupement romand des techniverriers, l'association fribourgeoise des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpenterie et fabriques de meubles, l'association fribourgeoise des maîtres plâtriers et peintres, la Zimmer- und Schreinermeister-Verband Deutsch-Freiburg, il groupement fribourgeois des carreleurs, l'association fribourgoise des métiers du verre, l'association neuchâteloise des menuisiers, charpentiers, ébénistes et parqueteurs, l'association neuchâteloise cantonale des entreprises de plâtrerie-peinture, l'association neuchâteloise des techniverriers, l'association neuchâteloise des marbriers-sculpteurs, l'association jurassienne des menuisiers, charpentiers, ébénistes, l'association du carrelage Arc jurassien, l'association des parqueteurs et poseurs de sols BEJUNE, l'association genevoise des entrepreneurs de charpente, menuiserie, ébénisterie et parqueterie (ACM), la chambre syndicale des entrepreneurs de gypserie-peinture et décoration du canton de Genève (GPG), la chambre genevoise de carrelage et de la céramique (CGCC), il groupement genevois des métiers du bois (GGMB), l'association genevoise des maîtres vitriers, miroitiers, encadreurs et storistes (AMV), l'association genevoise des entrepreneurs de revêtements d'intérieur (AGERI), l'union genevoise des marbriers (UGM), l'association genevoise des décorateurs d'intérieur et courtepointières (AGDI), l'association genevoise des toitures et façades (AGTF), il groupement genevois d'entreprises du bâtiment et du génie civil, second oeuvre (GGE), la chambre genevoise de l'étanchéité et des toitures (CGE), JardinSuisse Genève, l'association valaisanne des entreprises de menuiserie, ébénisterie, charpente, vitrerie et fabrique de meubles, l'association valaisanne des maîtres plâtriers-peintres, l'association valaisanne des entreprises de linoléum et sols spéciaux (AVELESS), il groupement des vitriers du Valais romand, 6562

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la fédération vaudoise des entrepreneurs, il groupe vaudois des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie, il groupe vaudois des entreprises de plâtrerie-peinture, il groupe vaudois des entreprises de parqueterie et revêtements de sols, il groupe vaudois des entreprises de carrelages, il groupe vaudois des entreprises de travaux spéciaux en résine, il groupe vaudois des entreprises d'asphaltage et d'étanchéité, il groupe vaudois des entreprises de l'industrie du verre, la Schweizerischer Plattenlegerverband Sektion beider Basel, la Glasermeisterverband Basel, la Dachdeckermeisterverband Basel-Stadt, Bodenbasel, la Basler Naturstein-Verband, la Malermeisterverband Basel-Stadt, la Gipsermeisterverband Basel-Stadt, la Steinmetzverband Nordwestschweiz, la Maler- und Gipserunternehmerverband Baselland, l'associazione Ticinese Pavimenti, l'associazione Svizzera delle Piastrelle ­ Sezione Ticino, l'associazione ticinese Mastri Gessatori & Plafonatori, Suissetec Sezione Ticino e Moesano da una parte e il sindacato UNIA, il sindacato SYNA, l'Organizzazione cristiano sociale ticinese, il Syndicat interprofessionnel Genève, dall'altra parte

Disposizioni dichiarate d'obbligatorietà generale Art. 5

Reperimento delle risorse

Le risorse per il finanziamento del pensionamento anticipato provengono principalmente dal cumulo dei contributi versati dai datori di lavoro e lavoratori, dai contributi di terzi così come da rendite che provengono dal patrimonio della fondazione.

1

Art. 6

Contributi

Il contributo del lavoratore corrisponde all'1.0 % del salario determinante, all'1.05 % dal 1° gennaio 2021 e all'1.1 % dal 1° gennaio 2023. Il contributo è dedotto mensilmente dal salario.

1

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Il contributo del datore di lavoro è equivalente al contributo dell'impiegato tale che definito al capoverso. 1.

2

3

Il salario AVS è considerato come salario determinante.

Art. 7

Modalità di percezione

Il datore di lavoro deve annunciare l'affiliazione del lavoratore alla Fondazione RESOR al più tardi il giorno che precede l'inizio effettivo dell'impiego 1

Il datore di lavoro è debitore nei confronti della Fondazione RESOR (art. 21) o dei suoi organi d'incasso della totalità dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori.

2

Art. 9

Scopo delle prestazioni

Le prestazioni sono accordate con lo scopo di permettere al lavoratore di beneficiare del pensionamento anticipato 3 anni prima dell'età ordinaria del pensionamento AVS e di attenuarne le conseguenze finanziarie.

Art. 10

Genere delle prestazioni

Solo le seguenti prestazioni vengono versate: a.

rendite transitorie;

b.

partecipazione forfetaria alle spese sociali dei pensionati;

c.

rimborso di contributi per le bonifiche di vecchiaia LPP;

d.

prestazioni sostitutive nei casi di rigore.

Art. 11

Rendita transitoria

Il lavoratore può far valere il proprio diritto ad una rendita transitoria allorquando soddisfa le condizioni cumulative seguenti: 1

a.

si trova a 3 anni, al di più, dall'età ordinaria di pensionamento AVS;

b.

ha lavorato in una ditta soggetta al campo d'applicazione della CCPA per almeno 20 anni e in maniera ininterrotta nei 10 ultimi anni precedenti il versamento delle prestazioni;

c.

rinuncia definitivamente, sotto riserva dell'articolo 12, ad ogni attività lucrativa.

Il lavoratore che non soddisfa completamente il criterio d'occupazione (cpv. 1 lett. b del presente articolo) può far valere il proprio diritto ad una rendita transitoria ridotta in modo proporzionale se ha lavorato per almeno 10 anni nel corso degli ultimi 20 anni in una ditta soggetta alla presente CCPA, ma in modo ininterrotto durante i 10 anni precedenti il versamento delle prestazioni.

2

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Art. 12

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Attività permesse

Il beneficiario di una rendita ai sensi della CCPA è interdetto dall'esercizio di qualsiasi attività per conto di terzi in una delle professioni soggette al campo d'applicazione della presente CCPA.

1

Egli può esercitare un'altra attività lucrativa dipendente o indipendente con un compenso massimo di 7200 franchi annui, senza perdita della prestazione di rendita transitoria.

2

L'assicurato al beneficio di una rendita ridotta o parziale può avere un'attività salariata a condizione che l'insieme dei sui guadagni non ecceda l'importo della rendita transitoria massima maggiorato dell'importo previsto al capoverso 2.

3

Art. 13 1

Rendita transitoria completa

La rendita transitoria completa consiste nel:

80 % del salario medio annuo convenuto per contratto, senza allocazioni, indennità orarie di lavori supplementari, ecc. (salario di base determinante per la rendita).

La rendita transitoria completa (sarebbe a dire prima dell'eventuale riduzione per anno mancante secondo l'art. 14) non può tuttavia essere inferiore o superiore ai limiti seguenti: 2

a.

80 % del salario di base determinante per la rendita ma al minimo 3800 franchi al mese;

b.

80 % del salario di base determinante per la rendita ma al massimo 4800 franchi al mese.

Art. 14

Rendita transitoria ridotta

Riceve una rendita transitoria ridotta di 1/20 per anno mancante, colui che soddisfa le condizioni dell'articolo 11 capoverso 2.

1

Per le persone che hanno esercitato per anno un'attività soggetta alla CCPA inferiore al 100 % a causa di un impegno stagionale, dell'esercizio di differenti funzioni nella ditta secondo il campo d'applicazione della CCPA o che sono impiegati a tempo parziale, le prestazioni saranno ridotte. La somma di tutte le prestazioni precedenti, comprese quelle della Fondazione RESOR non possono in ogni caso superare la rendita massima alla quale l'assicurato avrebbe diritto se avesse lavorato al 100 %. La Fondazione RESOR è abilitata a ridurre le proprie prestazioni di conseguenza.

2

L'assicurato in malattia o infortunato che beneficia delle prestazioni da parte dell'assicurazione malati perdita di guadagno, dell'AI o dell'assicurazione incidente può pretendere a delle prestazioni di prepensionamento solo per la sua capacità di guadagno residua.

3

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Art. 15

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Partecipazione forfetaria alle spese sociali

L'assicurato riceve una partecipazione forfetaria alle spese sociali del pensionato di un importo di 50 franchi al mese. È versata in aggiunta alla rendita.

Art. 16

Sussidiarietà

Le rendite transitorie possono essere ridotte se esse sono cumulate con altre prestazioni contrattuali o legali. (...)

Art. 17

Compensazione delle bonifiche di vecchiaia LPP

La Fondazione RESOR (art. 21) prende a carico, durante il periodo di versamento della rendita, i contributi all'istituto di previdenza. L'importo non può in alcun caso eccedere il 10 % del salario determinante preso in considerazione per fissare la rendita transitoria di pensionamento anticipato.

Art. 18

Continuazione dell'affiliazione all'istituto di previdenza professionale

L'avente diritto deve indicare alla Fondazione RESOR il nome dell'istituto di previdenza precedente il prepensionamento per permettere alla Fondazione RESOR di versare i contributi fissati all'articolo 17 qui di sopra.

Art. 19

Prestazioni sostitutive in casi di rigore

Il consiglio di Fondazione può concedere prestazioni sostitutive nei casi di rigore ai lavoratori che hanno dovuto interrompere contro la loro volontà, e definitivamente, la loro attività nel settore dei rami affini (per es. fallimento del datore di lavoro, licenziamento, decisione d'incapacità della CNA o dell'assicuratore per perdita di guadagno malattia).

1

Il versamento della prestazione sostitutiva in casi di rigore esclude ogni altra prestazione della Fondazione RESOR.

2

Art. 20

Procedura per la domanda e controlli

Per ricevere delle prestazioni, l'avente diritto presenta una domanda, rendendo plausibile la propria legittimità.

1

Le prestazioni della Fondazione RESOR versate senza che ci sia stato un diritto secondo la presente convenzione devono essere rimborsate.

2

Art. 21

Fondazione RESOR

Le parti convengono sull'applicazione comune ai sensi dell'articolo 357b del Codice delle obbligazioni.

1

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La «Fondazione per il pensionamento anticipato in favore delle professioni dei rami affini romandi» (RESOR) è incaricata di applicare e di far applicare la presente CCPA. (...)

2

La Fondazione può cedere a terzi le attività di controllo e d'incasso. I controlli di applicazione possono essere delegati alle commissioni professionali paritetiche create per il controllo della CCL-SOR o per quello delle convenzioni collettive concluse da altre associazioni firmatarie della presente CCPA.

3

Art. 22 1

Consiglio di Fondazione

Il consiglio di Fondazione è responsabile dell'amministrazione.

Il consiglio di Fondazione ha la responsabilità dei controlli. Può far eseguire questi controlli a delle istanze competenti.

2

Art. 23

Sanzioni in caso di violazione della convenzione

Le violazioni agli obblighi derivanti da questa convenzione possono essere sanzionate attraverso le istanze d'applicazione con una multa convenzionale fino a 60 000 franchi. Rimane riservato il capoverso 2.

1

Le violazioni convenzionali che consistono nell'assenza di conteggi di contributi o un conteggio insufficiente, possono essere sanzionate con una multa convenzionale che può raggiungere il doppio degli importi mancanti.

2

3

I contravventori sopportano le spese dei controlli e di procedura.

4

(...)

Il pagamento della multa convenzionale non dispensa in alcun caso dal rispetto delle disposizioni convenzionali.

5

6

Le multe convenzionali servono alla copertura delle spese.

Art. 24

Competenze giurisdizionali

L'interpretazione relativa alla presente CCPA è di competenza della Commissione professionale paritetica dell'artigianato dell'edilizia romando.

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