Revoca della dichiarazione di obbligatorietà generale del «Fondo per la formazione professionale dei rami professionali della carrozzeria» (decisione generale) Visti la richiesta del 25 novembre 2011 dell'ente responsabile del «Fondo per la formazione professionale dei rami professionali della carrozzeria» e l'articolo 6 capoverso 3 del decreto del Consiglio federale del 12 maggio 20061 che conferisce l'obbligatorietà generale al «Fondo per la formazione professionale dei rami professionali della carrozzeria», vista la conferma del 25 novembre 2011 dell'ente responsabile del fondo per la formazione professionale, secondo la quale ai sensi dell'articolo 16 capoverso 3 del Regolamento del Fondo2 il patrimonio residuo del Fondo è stato versato sul conto dell'Unione svizzera dei carrozzieri (USIC) alla voce Contributo formazione CCL, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione decide quanto segue: 1.

è revocata l'obbligatorietà generale del «Fondo per la formazione professionale dei rami professionali della carrozzeria» a decorrere dal 31 dicembre 2010;

2.

la presente decisione è notificata per scritto all'ente responsabile del «Fondo per la formazione professionale dei rami professionali della carrozzeria» e mediante pubblicazione nel Foglio federale alle aziende del ramo.

Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica.

L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA3).

18 dicembre 2018

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione: Direzione

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FF 2006 4319 FUSC del 22 maggio 2006, n. 98, pag. 30 RS 172.021

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