Conteggio elettronico dei voti (e-counting) Rapporto riassuntivo della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 23 marzo 2018 Parere del Consiglio federale del 16 maggio 2018

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 158 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto riassuntivo della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 23 marzo 2018 concernente il conteggio elettronico dei voti (e-counting).

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

16 maggio 2018

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Parere 1

Introduzione

Nel suo parere del 1° dicembre 20171 il Consiglio federale ha preso posizione in merito al rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) del 5 settembre 20172 concernente il conteggio elettronico dei voti (e-counting) e alle relative raccomandazioni. Dopo aver preso atto del parere del Consiglio federale la CdG-N ha adottato il 23 marzo 20183 un rapporto riassuntivo complementare. Essa invita il Consiglio federale a esprimersi in modo approfondito su alcuni aspetti entro il 25 maggio 2018.

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Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale ha preso conoscenza del rapporto riassuntivo della CdG-N il 23 marzo 2018 e formula il seguente parere.

Nella circolare del 18 maggio 20164 il Consiglio federale ha dichiarato approvate per principio due procedure di rilevamento elettronico e conteggio delle schede di voto (e-counting) e autorizzato in generale i Cantoni e i Comuni all'impiego di tali procedure. Le procedure approvate prevedono schede leggibili automaticamente che sono rilevate e valutate mediante apparecchi di lettura ottici (impiego nei Cantoni di FR, VD e GE) oppure mediante uno scanner e interpretate e valutate successivamente da un software separato (impiego nei Cantoni di BE, BS e SG). Il ricorso alle procedure autorizzate presuppone il rispetto dei requisiti definiti nella circolare del Consiglio federale per le schede di voto leggibili automaticamente nonché delle misure atte a garantire la confidenzialità dei risultati accertati elettronicamente. La circolare prevede esplicitamente che la Cancelleria federale possa richiedere le pertinenti prove.

Nel suo parere del 1° dicembre 2017, in relazione alla raccomandazione 1 della CdG-N il Consiglio federale ha quindi assicurato che in futuro esigerà esplicitamente dalle collettività pubbliche incaricate del conteggio elettronico dei voti che dispongano di concetti d'esercizio. Ciò riguarda anche quelle collettività pubbliche che già oggi impiegano le procedure summenzionate.

In relazione alle procedure già approvate (e in uso) il Consiglio federale incaricherà i Cantoni della verifica periodica dei concetti d'esercizio ­ nella maggior parte dei casi ­ comunali. I Cantoni assolvono in tale contesto un compito d'esecuzione. Il Consiglio federale rimane ancora istanza d'approvazione per le procedure che prevedono il ricorso a mezzi tecnici e fisserà nella circolare i requisiti posti ai concetti d'esercizio.

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Il fatto che, in linea di massima, i Cantoni verifichino la completezza dei concetti d'esercizio non esclude che la Cancelleria federale controlli se un Cantone adempie i suoi compiti di sorveglianza. In tale contesto la Cancelleria federale potrebbe verificare puntualmente anche alcuni concetti d'esercizio ed eventualmente anche la loro osservanza. La Cancelleria federale è d'accordo di farlo nei limiti delle sue risorse disponibili. Tenendo conto della precisazione della CdG-N essa rivolgerà la sua attenzione anche ai Cantoni che esercitano autonomamente un'infrastruttura tecnica di conteggio elettronico dei voti.

Occorre inoltre osservare che la circolare vigente prevede ancora la presentazione di una domanda al Consiglio federale per l'impiego di nuovi strumenti tecnici o procedure che non corrispondono a quelli già approvati. Il Consiglio federale adempie in tal modo il suo mandato legale sancito nell'articolo 84 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 19765 sui diritti politici (LDP), che risiede nell'autorizzare l'impiego di mezzi tecnici.

In relazione alla raccomandazione 2 sul rilevamento di campioni il Consiglio federale persegue lo stesso obiettivo della CdG-N, vale a dire la plausibilizzazione affidabile dei risultati accertati con il conteggio elettronico. Se a questo riguardo dovessero rendersi necessarie disposizioni più restrittive, le stesse saranno emanate dal Consiglio federale.

Fra le misure già definite la verifica preliminare della scheda di voto conformemente alla raccomandazione 3 rappresenta una fra le più importanti. Anche secondo il Consiglio federale il modo di procedere dovrebbe riflettersi nei concetti d'esercizio.

L'inchiesta del Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA) ­ per quanto comprensibile sulla base delle cifre pubblicate ­ ha evidenziato solo in un numero estremamente esiguo di schede bianche scostamenti fra il conteggio manuale del CPA e l'accertamento elettronico dei risultati.

Nel suo parere del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fatto notare che, a differenza del voto elettronico (e-voting), nell'ambito dell'accertamento elettronico dei risultati (e-counting) esso non ha un ruolo direttivo. Questa affermazione non offusca di per sé il mandato legale bensì piuttosto la portata della competenza regolatoria che ne deriva o la
necessità regolatoria: il rapporto della CdG-N e in particolare la valutazione del CPA si ripercuotono per la regolamentazione necessaria delle procedure di conteggio elettronico a livello federale sulle basi legali del conteggio elettronico. L'affermazione del Consiglio federale si inserisce esclusivamente in questo contesto di confronto. L'articolo 8a LDP stabilisce una base per prove di voto elettronico (e-voting) e attribuisce al Consiglio federale il mandato di autorizzare, d'intesa con i Cantoni e i Comuni interessati, la sperimentazione del voto elettronico limitandola sotto il profilo territoriale, temporale e materiale. Il Consiglio federale può sottoporre l'autorizzazione a oneri o condizioni oppure bloccare in ogni momento le sperimentazioni.

È vero che l'affidabilità dei risultati accertati è una condizione di base per il loro impiego sia per il conteggio elettronico sia per il voto elettronico. Le due procedure si distinguono tuttavia semplicemente per l'onere e le competenze specifiche neces5

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sarie. Per rendere plausibile la correttezza di un risultato accertato, nel caso del voto elettronico non è possibile ricorrere, per sua natura, alla scheda di voto convenzionale. La comprensione dei risultati, tenuto conto della tutela simultanea della segretezza del voto, richiede lo sviluppo di software altamente specializzati. Ne consegue una necessità molto più marcata verso una centralizzazione operativa e regolatoria.

Il ruolo direttivo del Consiglio federale nel settore del voto elettronico si giustifica dal profilo materiale con la grande complessità.

Riguardo all'e-counting non si tratta per contro di un canale di voto. A fini di plausibilizzazione, nel conteggio elettronico i risultati possono essere comparati per campioni di schede di voto. Secondo il Consiglio federale è corretto garantire ­ non da ultimo mediante direttive della Confederazione ­ un'efficace plausibilizzazione dei risultati.

Per quanto riguarda le elezioni e votazioni, il Consiglio federale si impegna ad adempiere il suo mandato legale secondo l'articolo 84 capoverso 2 LDP nel rispetto della divisione federalistica dei compiti.

Come illustrato nel suo parere del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha incaricato la Cancelleria federale di attuare le raccomandazioni. Entro la fine del terzo trimestre 2018 la Cancelleria federale presenterà per decisione al Consiglio federale gli adeguamenti necessari alla circolare del Consiglio federale del 18 maggio 2016 destinata ai Governi cantonali sull'accertamento dei risultati delle votazioni popolari federali con mezzi ausiliari tecnici. Le modifiche della circolare saranno inviate successivamente anche alla CdG-N.

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