Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bulgaria sulla cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità Concluso il ...

Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Entrato in vigore il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bulgaria, di seguito denominate le «Parti contraenti», nell'intento di contribuire al rafforzamento dei rapporti bilaterali, nel convincimento che la cooperazione di polizia in materia di prevenzione e lotta contro la criminalità, segnatamente la criminalità organizzata, il terrorismo, la tratta di esseri umani e il traffico illegale di stupefacenti, di sostanze psicotrope e di precursori, sia di essenziale importanza, animati dal desiderio di approfondire e perfezionare la cooperazione di polizia esistente tra le Parti contraenti, nel rispetto dei diritti e dei doveri dei cittadini delle due Parti contraenti, in osservanza degli altri impegni internazionali delle due Parti contraenti e tenendo conto della dichiarazione d'intenti concernente la cooperazione di polizia nella lotta alla criminalità, firmata il 27 marzo 2009 dal Dipartimento federale di giustizia e polizia e dal Governo della Repubblica di Bulgaria, hanno convenuto quanto segue:

1 2

Dal testo originale tedesco.

FF 2018 ...

2018-1072

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Cooperazione di polizia nella lotta contro la criminalità. Acc. con la Bulgaria

FF 2018

Titolo I: Disposizioni generali Art. 1

Scopo dell'Accordo

Il presente Accordo ha lo scopo di rafforzare la cooperazione bilaterale di polizia tra le Parti contraenti al fine di prevenire minacce alla sicurezza pubblica e combattere ogni forma di reato, segnatamente mediante lo scambio di informazioni di natura strategica e operativa nonché mediante contatti periodici tra le autorità competenti.

Art. 2

Autorità e servizi esecutivi competenti

1. Le autorità competenti sono, per il Consiglio federale svizzero, l'Ufficio federale di polizia e, per il Governo della Repubblica di Bulgaria, il Ministero dell'Interno.

Tali autorità fungono da servizi centrali nazionali, cooperano direttamente nel quadro delle loro competenze e conformemente alle prescrizioni giuridiche nazionali ad essi applicabili e coordinano, se necessario, le attività dei servizi interessati.

2. L'attuazione del presente Accordo conformemente al rispettivo diritto nazionale è di competenza dei seguenti servizi esecutivi: ­

per il Consiglio federale svizzero: ­ l'Ufficio federale di polizia, ­ i corpi cantonali di polizia, ­ l'Amministrazione federale delle dogane, rappresentata ­ dal Corpo delle guardie di confine e dalla Sezione antifrode doganale;

­

per il Governo della Repubblica di Bulgaria: ­ il Ministero dell'Interno / Direzione Cooperazione operativa internazionale, ­ le direzioni generali della polizia nazionale, della polizia di frontiera e della lotta contro la criminalità organizzata, ­ l'Agenzia di Stato per la sicurezza nazionale, ­ il Centro nazionale per la lotta al terrorismo, ­ l'Agenzia nazionale delle dogane e il suo punto di contatto, la Direzione dei servizi di intelligence e investigazione doganale collocata in seno alla sede centrale dell'Agenzia.

3. Ciascuna Parte contraente comunica senza indugio all'altra Parte contraente, mediante nota diplomatica, ogni modifica concernente le autorità e i servizi esecutivi competenti menzionati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 3

Campo d'applicazione

1. La cooperazione tra le autorità competenti ai sensi del presente Accordo si riferisce a tutte le forme di criminalità, in particolare: 1.

alla criminalità organizzata;

2.

al terrorismo e al finanziamento del terrorismo;

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3.

alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti;

4.

allo sfruttamento sessuale di bambini e alla pedopornografia;

5.

alla criminalità informatica;

6.

al traffico illegale di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori;

7.

all'acquisto, al possesso e al traffico illegali di armi, munizioni, esplosivi, materiali chimici, biologici, radioattivi e nucleari o di beni e tecnologie utilizzabili a fini civili e militari;

8.

alla falsificazione o alla contraffazione di denaro, mezzi di pagamento e documenti ufficiali, compresi i documenti doganali;

9.

al riciclaggio di denaro e alla criminalità economica;

10. alla corruzione; 11. ai reati connessi a veicoli a motore; 12. ai reati contro la vita e l'integrità della persona; 13. al traffico illegale di beni culturali.

2. La cooperazione ai sensi del presente Accordo non si estende agli affari di natura politica, militare o fiscale.

Art. 4

Diritto applicabile

In virtù del presente Accordo, la cooperazione è disciplinata dal diritto nazionale delle Parti contraenti e conformemente ai rispettivi diritti e obblighi sanciti dal diritto internazionale, in particolare in materia di cooperazione internazionale di polizia.

Titolo II: Principali forme di cooperazione Art. 5

Cooperazione in generale

Le Parti contraenti convengono di rafforzare la loro cooperazione concernente la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica e la lotta a tutte le forme di criminalità, in particolare quelle menzionate nell'articolo 3.

Art. 6

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti si aiutano vicendevolmente scambiandosi informazioni di polizia, compresi dati personali e non personali nonché documentazioni concernenti: a.

i reati, e in particolare gli indiziati di reato, le modalità secondo cui sono stati commessi tali reati e le misure adottate;

b.

la pianificazione di atti criminali;

c.

la partecipazione a organizzazioni criminali;

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d.

le caratteristiche delle persone sospettate di essere coinvolte in atti criminali, le loro strutture, le loro relazioni e le loro modalità operative;

e.

gli oggetti che presentano una relazione con un reato, compresi i campioni di simili oggetti;

f.

indicazioni sulle persone ricercate e sui loro favoreggiatori;

g.

le azioni e le operazioni speciali imminenti di possibile interesse per l'altra Parte contraente;

h.

i documenti concettuali e analitici;

i.

le disposizioni rilevanti della legislazione nazionale e altre disposizioni pertinenti oggetto del presente Accordo nonché le modifiche di tali disposizioni;

j.

le conoscenze acquisite dalle autorità competenti nel quadro delle loro attività, in particolare in merito a nuove forme di criminalità.

2. Se nell'ambito di un procedimento penale in corso sono scambiate informazioni ai sensi del paragrafo 1, lo scambio deve aver luogo nel rispetto delle restrizioni legali e, se del caso, previa approvazione del pubblico ministero.

3. Quando richiedono informazioni, le Parti contraenti sono tenute a indicare in modo chiaro il motivo della loro richiesta.

Art. 7

Assistenza su richiesta

1. Le autorità competenti possono trasmettersi direttamente le richieste d'assistenza e le relative risposte, a condizione che riguardino la prevenzione delle minacce alla sicurezza pubblica o la lotta contro tutte le forme di criminalità.

2. Le richieste d'assistenza possono riguardare i seguenti settori: a.

identificazione di detentori e inchieste sui conducenti di veicoli stradali, imbarcazioni e aeromobili;

b.

informazioni riguardanti le licenze di condurre e autorizzazioni simili;

c.

ricerche riguardanti i luoghi di soggiorno e di domicilio;

d.

persone ricercate dalla polizia a livello internazionale;

e.

identificazione di abbonati alla rete telefonica e di proprietari di immobili;

f.

accertamento d'identità;

g.

informazioni sulla provenienza di oggetti, per esempio armi, veicoli a motore, imbarcazioni o aeromobili (tracciabilità);

h.

informazioni concernenti i proventi di attività criminali;

i.

informazioni provenienti da osservazioni transfrontaliere;

j.

pianificazione e coordinamento di misure di ricerca o di perquisizione nonché avvio di ricerche o perquisizioni urgenti;

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k.

trasmissione e confronto di dati di polizia, quali le tracce rinvenute sul luogo di un reato, le fotografie, i connotati, le impronte digitali e palmari e i profili del DNA;

l.

informazioni provenienti da inchieste di polizia o doganali, da documenti o schedari informatizzati, nella misura in cui la loro comunicazione sia autorizzata dal rispettivo diritto nazionale.

Art. 8

Assistenza spontanea

Le autorità competenti possono comunicarsi spontaneamente le informazioni ritenute importanti per aiutare l'altra Parte contraente a prevenire reati o minacce concrete e imminenti alla sicurezza pubblica nonché a perseguire reati. La Parte contraente destinataria è tenuta a esaminare l'utilità delle informazioni ricevute e a distruggere spontaneamente o ritrasmettere alla Parte contraente mittente le informazioni non ritenute necessarie.

Art. 9

Coordinamento

Le autorità competenti delle Parti contraenti adottano tutte le misure necessarie di polizia atte a garantire sui rispettivi territori il coordinamento di interventi operativi.

Tali interventi possono riguardare i seguenti settori: a.

la ricerca e l'arresto di persone, la ricerca di oggetti come pure l'attuazione di misure, incluse le perquisizioni domiciliari, volte a scoprire e a confiscare i proventi di attività criminali;

b.

il perseguimento penale, in particolare della criminalità organizzata;

c.

le inchieste mascherate volte a rivelare i reati;

d.

la garanzia della protezione ai testimoni, alle vittime e ad altre persone finalizzata a prevenire minacce per la vita e l'integrità fisica o altre gravi minacce in relazione a un procedimento penale;

e.

la pianificazione e l'esecuzione di programmi comuni per la prevenzione della criminalità;

f.

la sicurezza nel trasporto aereo.

Art. 10

Formazione e perfezionamento

1. Le autorità competenti si aiutano vicendevolmente in materia di formazione e perfezionamento, in particolare mediante: a.

la partecipazione a corsi di formazione impartiti in una lingua ufficiale dell'altra Parte contraente o in inglese;

b.

l'organizzazione congiunta di seminari o esercitazioni;

c.

la formazione di specialisti dell'altra Parte contraente;

d.

lo scambio di esperti e concetti formativi;

e.

l'invito a osservatori a partecipare alle esercitazioni.

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2. Le Parti contraenti promuovono inoltre qualsiasi forma di scambio di esperienze e di conoscenze specialistiche.

Titolo III: Forme particolari di cooperazione Art. 11

Gruppi di lavoro congiunti e analisi della sicurezza

Le autorità competenti possono costituire gruppi di lavoro congiunti al fine, tra l'altro, di analizzare e valutare la situazione in materia di sicurezza e si adoperano per scambiarsi, periodicamente o se le circostanze lo richiedono, rapporti sulla situazione.

Art. 12

Squadre operative congiunte

Le autorità competenti possono costituire, se necessario, squadre miste di controllo, di osservazione e investigazione, in cui gli agenti delle autorità e dei servizi competenti di una Parte contraente partecipano a interventi sul territorio dell'altra Parte contraente, prestando consulenza e assistenza. Durante i loro interventi destinati esclusivamente a fornire sostegno, gli agenti si attengono alle istruzioni impartite dalla Parte contraente ospitante.

Art. 13

Osservazione transfrontaliera

1. Gli agenti di una Parte contraente che, nell'ambito di un'indagine giudiziaria, tengono sotto osservazione una persona sospettata di aver partecipato a un reato per il quale, nello Stato richiedente, è prevista una pena detentiva non inferiore a un anno o una persona nei confronti della quale sussistono fondati motivi di ritenere che possa condurre all'identificazione o alla localizzazione della summenzionata persona, sono autorizzati a proseguire l'osservazione sul territorio della Parte contraente richiesta, se quest'ultima ha autorizzato l'osservazione transfrontaliera, se necessario dando seguito a una domanda di assistenza giudiziaria internazionale. Su richiesta, l'osservazione sarà affidata agli agenti della Parte contraente richiesta.

2. L'autorizzazione è valida per l'intero territorio della Parte contraente richiesta e può essere vincolata a condizioni.

3. Le autorità nazionali competenti per le osservazioni transfrontaliere sono informate mediante scambio di lettere. Ogni modifica che concerne le procedure o le autorità è comunicata nello stesso modo.

Art. 14

Consegna sorvegliata

1. Una Parte contraente può autorizzare, su richiesta dell'altra Parte contraente, l'importazione sorvegliata nel suo territorio, il transito sorvegliato o l'esportazione sorvegliata dal suo territorio, se necessario dando seguito a una domanda di assistenza giudiziaria internazionale presentata precedentemente. La consegna sorvegliata può essere intercettata e in seguito rimessa in circolazione, intatta o previa sottra-

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zione o sostituzione parziale o integrale del suo contenuto. La Parte contraente richiesta può limitare o rifiutare la consegna sorvegliata, indicandone i motivi.

2. La Parte contraente richiesta assume il controllo della consegna, non appena quest'ultima attraversa la frontiera o in un altro luogo di consegna convenuto precedentemente con l'altra Parte contraente. Previa approvazione della Parte contraente richiesta, gli agenti della Parte contraente richiedente possono accompagnare ulteriormente gli agenti della Parte contraente richiesta durante la sorveglianza di una consegna sorvegliata. In tal caso, gli agenti della Parte contraente richiedente sono tenuti a seguire gli ordini degli agenti della Parte contraente richiesta.

Art. 15

Agenti di collegamento

1. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono stipulare accordi relativi al distacco, a tempo determinato o indeterminato, di agenti di collegamento presso l'altra Parte contraente. Questi ultimi beneficiano dello statuto di agenti diplomatici ai sensi della Convenzione di Vienna del 18 aprile 19613 sulle relazioni diplomatiche.

2. Il distacco di agenti di collegamento si prefigge di migliorare e accelerare la cooperazione tra le Parti contraenti, soprattutto fornendo assistenza nell'esecuzione di domande di assistenza di polizia e giudiziaria in materia penale.

3. Gli agenti di collegamento prestano consulenza e assistenza. Non adempiono competenze ufficiali. Forniscono informazioni ed eseguono i loro compiti nell'ambito delle istruzioni impartite loro dalla Parte contraente che li ha distaccati.

Titolo IV: Assistenza, responsabilità, procedura e costi Art. 16

Assistenza e rapporti di servizio

1. Le Parti contraenti concedono agli agenti dell'altra Parte contraente che operano sul proprio territorio la stessa protezione e assistenza riservata ai propri agenti.

2. Gli agenti che, in virtù del presente Accordo, operano sul territorio dell'altra Parte contraente sono tenuti a ottemperare alle regole e alle prescrizioni dell'unità alla quale sono assegnati.

3. Gli agenti delle Parti contraenti restano sottoposti alla rispettiva legislazione nazionale per quanto concerne il loro rapporto di servizio o di lavoro nonché in materia disciplinare.

Art. 17

Responsabilità civile

1. La Parte contraente che ha distaccato i propri agenti è responsabile dei danni da essi causati nel corso degli interventi, conformemente al diritto nazionale della Parte contraente sul cui territorio hanno luogo gli interventi.

3

RS 0.191.01

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2. La Parte contraente, sul cui territorio sono stati causati i danni di cui al paragrafo 1, provvede a risarcire tali danni alle stesse condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti.

3. La Parte contraente, i cui agenti hanno causato danni sul territorio dell'altra Parte contraente, rimborsa integralmente a quest'ultima le somme da essa versate a titolo di risarcimento alle vittime o ai loro aventi diritto.

4. Senza pregiudicare l'esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e fatto salvo il paragrafo 3, ogni Parte contraente rinuncia a chiedere il rimborso dei danni subiti di cui al paragrafo 1.

Art. 18

Responsabilità penale

Nel corso dei loro interventi, gli agenti di entrambe le Parti contraenti sono parificati, riguardo ai reati da esse commessi o subiti, agli agenti della Parte contraente sul cui territorio hanno luogo gli interventi.

Art. 19

Procedura e costi

1. Le richieste concernenti informazioni, misure coordinate o altre forme di assistenza devono essere indirizzate in forma scritta e corredate delle relative motivazioni all'autorità competente dell'altra Parte contraente. Ove lo consenta il contenuto, la richiesta è trasmessa tramite i canali ufficiali. In casi urgenti, le Parti contraenti possono presentare la richiesta anche oralmente a condizione che sia in seguito immediatamente confermata per iscritto.

2. Le autorità competenti si prestano direttamente assistenza, sempre che in virtù del diritto nazionale la richiesta non rientri nelle competenze delle autorità giudiziarie.

Se non è competente per il disbrigo della richiesta d'assistenza, l'autorità richiesta la trasmette all'autorità competente.

3. L'autorità competente della Parte contraente richiesta risponde il più rapidamente possibile alle richieste presentate conformemente al paragrafo 1. Se necessario, l'autorità richiesta può domandare ulteriori informazioni per sbrigare la richiesta.

4. Se la Parte contraente richiesta ritiene che il disbrigo di una richiesta possa compromettere la propria sovranità, la propria sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato oppure violare la propria legislazione nazionale o gli obblighi derivanti da accordi internazionali, può rifiutare l'assistenza integralmente o parzialmente. Può inoltre subordinare caso per caso il disbrigo della richiesta a condizioni vincolanti per entrambe le Parti contraenti.

5. In caso di rifiuto totale o parziale della richiesta, la Parte contraente richiesta informa senza indugio e per iscritto la Parte contraente richiedente in merito alla propria decisione, indicandone i motivi.

6. I costi derivanti dal disbrigo di una richiesta sono sostenuti dalla Parte contraente richiesta.

7. Salvo diversamente disposto, le autorità competenti di ciascuna Parte contraente si assumono i costi che derivano dall'attuazione del presente Accordo.

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Titolo V: Protezione dei dati e trasmissione di dati a terzi Art. 20

Protezione dei dati

La protezione dei dati personali scambiati dalle Parti contraenti nel quadro del presente Accordo è disciplinata, nel rispetto delle vigenti legislazioni nazionali e degli obblighi internazionali delle Parti contraenti, dalle disposizioni seguenti:

4

a.

i dati sensibili su singole persone e i profili della personalità ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione del 28 gennaio 19814 per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale possono essere trasmessi unicamente in relazione con altri dati di polizia, se strettamente necessario e conformemente ai requisiti stabiliti dalle legislazioni nazionali delle Parti contraenti;

b.

l'uso dei dati ad opera della Parte contraente destinataria è consentito unicamente per gli scopi indicati nel presente Accordo e alle condizioni stabilite dalla Parte contraente mittente. I dati possono essere utilizzati per altri scopi soltanto previo consenso scritto della Parte contraente mittente e nel rispetto della legislazione nazionale della Parte contraente destinataria;

c.

su richiesta, la Parte contraente destinataria informa la Parte contraente mittente in merito all'uso dei dati trasmessi e ai risultati ottenuti grazie a questi ultimi;

d.

i dati possono essere utilizzati da autorità giudiziarie o di polizia o da un'altra autorità designata dalle Parti contraenti per la lotta e la prevenzione della criminalità. Le Parti contraenti si trasmettono vicendevolmente un elenco delle competenti autorità. La trasmissione di dati ad altre autorità o a terzi è consentita soltanto previo consenso scritto della Parte contraente mittente;

e.

la Parte contraente mittente garantisce l'esattezza dei dati da trasmettere e controlla la necessità e la proporzionalità della loro trasmissione, tenendo conto dello scopo perseguito. In tale contesto agisce in conformità delle disposizioni giuridiche nazionali di entrambe le Parti contraenti che potrebbero limitare la trasmissione di dati. Se risulta in seguito che sono stati trasmessi dati inesatti o non autorizzati, la Parte contraente destinataria va informata senza indugio. Quest'ultima è tenuta a rettificare i dati o, nel caso in cui questi ultimi non avessero dovuto essere trasmessi, a distruggerli immediatamente e a informarne la Parte contraente mittente;

f.

ogni persona interessata dalla trasmissione dei dati ha il diritto di ottenere, su richiesta, informazioni in merito ai dati trasmessi che la riguardano e all'uso previsto. Per il rilascio di informazioni è applicabile il diritto nazionale della Parte contraente, a cui è presentata la richiesta. Se una persona desidera ricevere informazioni sui dati che sono stati trasmessi dall'altra Parte contraente, la pertinente richiesta può essere accolta soltanto previo consenso scritto della Parte contraente che ha trasmesso i dati;

RS 0.235.1

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g.

in occasione della trasmissione la Parte contraente mittente è tenuta a indicare i termini di cancellazione vigenti secondo il proprio diritto nazionale. Indipendentemente da questi termini, i dati trasmessi devono essere cancellati appena non sono più necessari allo scopo per cui sono stati trasmessi. La Parte contraente destinataria informa la Parte contraente mittente della cancellazione dei dati e dei relativi motivi. In caso di denuncia del presente Accordo, tutti i dati trasmessi nel quadro di quest'ultimo devono essere cancellati;

h.

le Parti contraenti hanno l'obbligo di verbalizzare ogni trasmissione, ogni ricezione e ogni cancellazione di dati. Nel verbale sono indicati segnatamente l'uso previsto dei dati, le autorità interessate nonché i motivi della cancellazione;

i.

conformemente alla sua legislazione nazionale, la Parte contraente destinataria non può, nei confronti di una persona lesa, invocare a sua discolpa il fatto che l'altra Parte contraente abbia trasmesso dati inesatti o li abbia trasmessi illegalmente. Se la Parte contraente destinataria è tenuta al risarcimento di un danno causato dall'uso di dati inesatti o trasmessi illegalmente, la Parte contraente mittente le rimborsa la totalità della somma versata a titolo di risarcimento;

j.

le Parti contraenti sono tenute, in conformità delle legislazioni nazionali, ad adottare le necessarie misure tecniche e organizzative per proteggere i dati trasmessi dalla distruzione accidentale o non autorizzata, dalla perdita accidentale, dall'accesso non autorizzato, dalla modifica non autorizzata o dalla comunicazione non autorizzata di dati personali nonché da ogni forma illecita di trattamento dei dati.

Art. 21

Protezione di informazioni classificate e trasmissione a terzi

Le Parti contraenti possono scambiarsi tra loro informazioni classificate, a condizione che abbiano concluso un accordo di esecuzione concernente lo scambio reciproco e la protezione di informazioni classificate.

Titolo VI: Disposizioni finali Art. 22

Comunicazioni

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo le autorità competenti si trasmettono vicendevolmente i numeri di telefono e di fax rilevanti nonché altri dettagli necessari per attuare la cooperazione prevista dal presente Accordo.

2. Le autorità competenti di entrambe le Parti contraenti si informano reciprocamente senza indugio su ogni cambiamento importante concernente questi canali di comunicazione.

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Art. 23

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Lingua

Salvo intesa diversa, le autorità competenti utilizzano l'inglese per scambiarsi tutte le informazioni.

Art. 24

Valutazione

Un gruppo comune di esperti, costituito da eminenti rappresentanti delle Parti contraenti, si riunisce regolarmente ed esamina i progressi compiuti nell'ambito della cooperazione prevista dal presente Accordo, valuta la qualità di quest'ultima, discute nuove strategie e determina l'eventuale necessità di completare o sviluppare la cooperazione.

Art. 25

Accordi di esecuzione

Sulla base e nel quadro del presente Accordo, le autorità competenti delle Parti contraenti possono stipulare, conformemente alla loro legislazione nazionale, ulteriori accordi destinati all'esecuzione della cooperazione di polizia.

Art. 26

Altri accordi internazionali

Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi internazionali, bilaterali o multilaterali di cui sono Parti contraenti.

Art. 27

Entrata in vigore e denuncia dell'Accordo

1. Il presente Accordo entra in vigore il giorno della ricezione dell'ultima notifica scritta con cui le Parti contraenti si comunicano per via diplomatica che le procedure necessarie per l'entrata in vigore prescritte dal rispettivo diritto nazionale sono adempiute.

2. Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Ciascuna Parte contraente può denunciarlo mediante notifica scritta per via diplomatica. L'Accordo cessa di essere in vigore sei mesi dopo la ricezione di tale notifica da parte dell'altra Parte contraente.

Fatto a ... il ..., in due esemplari originali, nelle lingue tedesca, bulgara e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione di disposizioni del presente Accordo, fa stato il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica di Bulgaria:

Simonetta Sommaruga

Valentin Radev

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