18.034 Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'imposta federale diretta (Equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie) del 21 marzo 2018

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge federale sull'imposta federale diretta.

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo i seguenti interventi parlamentari: 2005

M

04.3276

Passaggio all'imposizione individuale (N 15.6.05, Gruppo radicale-liberale; S 28.9.05; proposta di stralcio FF 2009 4095)

2009

M

05.3299

Misure urgenti in vista del passaggio all'imposizione individuale (N 9.5.06 Gruppo liberale-radicale; S 10.8.09)

2011

P

11.3545

Imposizione e rendite indipendenti dallo stato civile (N 23.12.11, Gruppo BD)

2014

P

14.3005

Conseguenze economiche e fiscali di differenti modelli di imposizione individuale (N 4.6.14, Commissione delle finanze CN)

2015

M

10.4127

Eliminazione della penalizzazione del matrimonio (N 17.6.11, Bischof; S 4.3.15)

2016

M

16.3044

Eliminazione della penalizzazione del matrimonio (S 13.6.16, Bischof; N 14.12.16)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 marzo 2018

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2016-3308

1775

Compendio Il disegno di legge è inteso a garantire un regime di imposizione dei coniugi e delle famiglie conforme alla Costituzione, che garantisca una ripartizione dell'onere per quanto possibile equilibrata. Il modello della «tariffa multipla con calcolo alternativo dell'imposta» intende eliminare la penalizzazione contraria alla Costituzione e ancora esistente nell'ambito dell'imposta federale diretta a svantaggio di determinate coppie di coniugi con doppio reddito e pensionati rispetto ai concubini nella stessa situazione economica, assicurando al tempo stesso ripercussioni positive sull'economia pubblica.

Situazione iniziale Nell'ambito dell'imposta federale diretta, determinati coniugi con doppio reddito elevato e numerosi coniugi pensionati con reddito medio o elevato sono tuttora penalizzati rispetto ai concubini nella stessa situazione economica. Il Tribunale federale ha stabilito, nella propria giurisprudenza, che se questo maggior carico supera il 10 per cento è data una disparità di trattamento anticostituzionale. Inoltre, anche nelle ultime procedure di consultazione, lo squilibrio esistente nella ripartizione dell'onere tra coppie con reddito unico e coppie con doppio reddito è stato criticato da taluni interpellati.

Contenuto del progetto Imposizione dei coniugi La revisione si propone di sancire nella legge federale sull'imposta federale diretta un regime di imposizione dei coniugi e delle famiglie conforme alla Costituzione, che sia per quanto possibile neutrale rispetto alle varie forme di organizzazione della famiglia e della coppia e garantisca un equilibrio dell'onere tra i diversi modelli. Dal punto di vista del diritto fiscale, l'unione domestica registrata di coppie omosessuali è equiparata al matrimonio.

Affinché in futuro le coppie sposate non siano più penalizzate rispetto ai concubini, si intende introdurre il modello della «tariffa multipla con calcolo alternativo dell'imposta». Tale modello prevede che l'autorità di tassazione calcoli in una prima fase l'onere fiscale a carico dei coniugi nell'ambito della tassazione congiunta ordinaria, sommando il reddito dei coniugi. In una seconda fase è effettuato un calcolo alternativo dell'imposta, che si orienta all'imposizione dei concubini. Questo calcolo attribuisce i redditi da attività lucrativa, i redditi sotto forma
di rendita e le deduzioni collegate a tali redditi alla moglie e al marito secondo la situazione effettiva, sulla base della dichiarazione fiscale. Al fine di semplificare la procedura, a entrambi è assegnata la metà degli altri redditi (redditi patrimoniali, vincite alle lotterie, ecc.). Anche nel caso delle altre deduzioni si opera una ripartizione che assegna una metà a ciascun coniuge. Ai fattori fiscali di moglie e marito così accertati si applica la tariffa di base. Ai coniugi viene quindi fatturato l'ammontare dell'imposta più basso.

1776

Il nuovo modello non aumenta l'onere amministrativo per il contribuente. I contribuenti non devono fornire indicazioni supplementari nella dichiarazione fiscale. Le basi di calcolo determinanti per la fissazione di sussidi, ad esempio di quelli per la riduzione dei premi della cassa malati, non mutano rispetto al diritto vigente, poiché le norme applicabili al reddito imponibile rimangono le stesse. Il calcolo alternativo dell'imposta consiste in una mera correzione di tariffa volta a eliminare un eventuale svantaggio fiscale dei coniugi.

Il calcolo alternativo dell'imposta amplifica le differenze di carico tra i coniugi con reddito unico e quelli con doppio reddito. Per i primi occorre dunque prevedere una deduzione per coniugi con reddito unico, che ammonterà a 8100 franchi.

Il nostro Collegio è convinto che il modello del calcolo alternativo dell'imposta rappresenti una via praticabile, che consente di eliminare completamente e in modo molto mirato la cosiddetta «penalizzazione del matrimonio» e comporta un calo di gettito più contenuto rispetto ad altri modelli. Il modello proposto contempla sia elementi di imposizione individuale, sia elementi di imposizione congiunta e costituisce dunque un compromesso politico. Con il calcolo dell'imposta alternativa, il carico per i coniugi con doppio reddito si avvicina a quello che risulterebbe dall'imposizione individuale.

Dato che incide soltanto sull'imposta federale diretta, il modello consente ai Cantoni di mantenere i loro vigenti sistemi di imposizione dei coniugi. Esso è pertanto attuabile in tempi relativamente rapidi, contrariamente a quanto avverrebbe se si passasse all'imposizione individuale.

La diminuzione dell'onere fiscale marginale rispetto al diritto vigente aumenta gli incentivi allo svolgimento di un'attività lavorativa. In particolare, ci si può attendere una mobilitazione dell'offerta di forza lavoro da parte del coniuge che consegue il secondo reddito. A medio termine, il calcolo alternativo dell'imposta potrebbe generare un effetto occupazionale corrispondente a circa 15 000 posti a tempo pieno (secondo una stima approssimativa).

Persone non coniugate con figli Secondo il vigente diritto, i contribuenti vedovi, i coniugi separati legalmente o di fatto, divorziati o celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone
bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale beneficiano, nell'ambito dell'imposta federale diretta, delle stesse riduzioni tariffarie accordate ai coniugi con figli (la cosiddetta tariffa per genitori: tariffa per coniugi con deduzione dall'ammontare dell'imposta). Questo disciplinamento speciale previsto per le famiglie monogenitoriali è però concesso anche ai contribuenti con figli a carico che vivono in concubinato, benché i redditi di questi contribuenti non vengano sommati come quelli dei coniugi.

Questa penalizzazione fiscale delle coppie sposate deriva anche dal fatto che i concubini con figli beneficiano di privilegi anticostituzionali. Nell'ambito dell'imposta federale diretta si intende ora applicare a tutte le persone non coniugate con figli la tariffa di base invece della tariffa per coniugi. Di conseguenza,

1777

l'onere fiscale delle coppie di concubini con figli a carico aumenterà in funzione del reddito.

Una rinuncia all'imposizione secondo la tariffa di base delle persone non coniugate con figli avrebbe ripercussioni sul calcolo alternativo dell'imposta, poiché tale calcolo si fonda sull'imposizione delle coppie di concubini. Se i concubini con figli fossero ancora tassati alla tariffa per genitori, nel calcolo alternativo dell'imposta la stessa regola varrebbe anche per i coniugi con figli. Di conseguenza, l'onere fiscale per questi ultimi diminuirebbe ulteriormente, e quindi il calo di gettito nell'ambito dell'imposta federale diretta sarebbe ancora più importante.

Rispetto al diritto vigente, il semplice passaggio alla tariffa di base senza correttivi aumenterebbe l'onere fiscale anche per le famiglie monogenitoriali. Ma queste famiglie fanno parte dei gruppi sociali maggiormente esposti al rischio di indigenza e di altri svantaggi sociali. Per ragioni di politica sociale, tale aumento deve pertanto essere compensato con una deduzione di 11 500 franchi a favore di questa categoria di contribuenti.

La deduzione dall'ammontare dell'imposta di 251 franchi per figlio introdotta dalla legge federale del 25 settembre 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli sarà mantenuta per tutti i genitori, a prescindere dallo stato civile e dal modello di famiglia.

Ripercussioni finanziarie Le misure proposte comporteranno una diminuzione del gettito dell'imposta federale diretta pari a circa 1150 milioni di franchi, di cui secondo il diritto vigente l'83 per cento (ca. 950 mio. fr.) sarà sopportato dalla Confederazione e il 17 per cento (ca. 200 mio. fr.) dai Cantoni.

1778

FF 2018

Indice Compendio

1776

1

1782 1782 1782

Punti essenziali del progetto 1.1 Situazione iniziale 1.1.1 Giurisprudenza del Tribunale federale 1.1.2 L'attuale imposizione dei coniugi ai fini dell'imposta federale diretta 1.1.2.1 Principio 1.1.2.2 Deduzione per coniugi con doppio reddito 1.1.2.3 Deduzione per i coniugi 1.1.2.4 Situazione dei coniugi a livello procedurale 1.1.3 Confronto degli oneri fiscali nell'ambito dell'imposta federale diretta 1.1.3.1 Confronto dell'onere fiscale di coniugi e concubini 1.1.3.2 Confronto dell'onere fiscale di coppie con reddito unico e di coppie con doppio reddito 1.1.3.3 Famiglie unipersonali 1.1.4 Imposizione delle coppie sposate secondo la legge sull'armonizzazione delle imposte cantonali e comunali 1.1.5 Imposizione delle coppie sposate secondo le leggi tributarie cantonali 1.1.6 Confronto dell'onere fiscale nei Cantoni 1.1.7 Sforzi già intrapresi per eliminare la penalizzazione delle coppie sposate 1.2 La normativa proposta 1.2.1 Obiettivi 1.2.2 Scelta del modello 1.2.3 Tariffa multipla con calcolo alternativo dell'imposta 1.2.3.1 Principio 1.2.3.2 Attribuzione dei singoli fattori ai coniugi 1.2.3.3 Situazione dei coniugi a livello procedurale 1.2.3.4 Responsabilità dei coniugi 1.2.3.5 Deduzione per coniugi con doppio reddito 1.2.3.6 Deduzione per coniugi con reddito unico 1.2.3.7 Deduzione per coniugi 1.2.3.8 Proventi da attività lucrativa indipendente 1.2.3.9 Liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti 1.2.3.10 Prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza 1.2.3.11 Utili di liquidazione 1.2.3.12 Domicilio in Svizzera 1.2.3.13 Persone assoggettate alla fonte

1783 1783 1783 1784 1784 1785 1785 1787 1787 1788 1788 1789 1789 1791 1791 1791 1793 1793 1796 1798 1799 1799 1799 1800 1800 1801 1801 1803 1803 1804 1779

FF 2018

1.3

1.4 1.5 1.6 1.7

1.2.3.14 Imposizione secondo il dispendio 1.2.3.15 Persone senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera 1.2.4 Imposizione di contribuenti non coniugati e con figli 1.2.4.1 Normativa vigente in materia di imposta federale diretta 1.2.4.2 Compensazione degli oneri Motivazione e valutazione della normativa proposta 1.3.1 Rinuncia all'avvio di una nuova procedura di consultazione 1.3.2 Modello del calcolo alternativo dell'imposta 1.3.3 Imposizione di contribuenti non coniugati e con figli 1.3.4 Ripercussioni sulla relazione tra gli oneri 1.3.4.1 Relazione tra l'onere dei coniugi con doppio reddito e delle coppie di concubini con doppio reddito nonché dei coniugi pensionati e delle coppie di concubini pensionati 1.3.4.2 Relazione tra l'onere dei coniugi con reddito unico e dei coniugi con doppio reddito 1.3.4.3 Relazione tra l'onere dei coniugi con reddito unico e delle coppie di concubini con reddito unico 1.3.4.4 Relazione tra l'onere delle coppie e delle famiglie unipersonali 1.3.5 Altri modelli esaminati, ma respinti 1.3.5.1 Correzioni dell'attuale modello della tariffa multipla 1.3.5.2 Splitting 1.3.5.3 Imposizione individuale 1.3.5.4 Opzione di tassazione 1.3.5.5 Rinuncia alle deduzioni nel calcolo alternativo dell'imposta Eliminazione della «penalizzazione del matrimonio» senza aumento degli oneri fiscali Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo Attuazione Interventi parlamentari

1805 1806 1807 1807 1807 1809 1809 1809 1811 1812

1812 1812 1813 1813 1814 1814 1815 1817 1819 1820 1821 1822 1824 1824

2

Commento ai singoli articoli

1825

3

Ripercussioni 3.1 Ripercussioni per la Confederazione 3.1.1 Ripercussioni finanziarie 3.1.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale e sul settore informatico

1829 1829 1829

1780

1830

FF 2018

3.2

3.3

3.4

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni 3.2.1 Ripercussioni finanziarie 3.2.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale Ripercussioni per l'economia 3.3.1 Effetti ridistributivi 3.3.2 Effetti sulla crescita Ripercussioni sull'uguaglianza tra donna e uomo

1831 1831 1831 1832 1832 1833 1835

4

Programma di legislatura e strategie del Consiglio federale 4.1 Rapporto con il programma di legislatura 4.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale

1836 1836 1837

5

Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità 5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

1837 1837 1839

Allegato: Relazione tra gli oneri fiscali delle diverse forme di famiglia

1840

Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) (Equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie) (Disegno)

1849

1781

FF 2018

Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

1.1.1

Giurisprudenza del Tribunale federale

Nel quadro di una decisione di principio, nel 1984 il Tribunale federale ha stabilito che i legislatori devono, da un lato, alleviare l'onere fiscale dei coniugi rispetto alle famiglie unipersonali e, dall'altro, provvedere affinché l'onere fiscale delle coppie coniugate non superi quello dei concubini. Di massima, l'onere fiscale delle coppie coniugate non dovrebbe dipendere dal fatto che uno solo dei coniugi o entrambi conseguano un reddito, né, nel secondo caso, dal rapporto proporzionale tra i due redditi. In linea di principio eventuali privilegi fiscali dovrebbero essere accordati ai coniugi e non ai concubini1.

Nel 1994, nell'ambito di un esame limitato al rispetto del divieto di arbitrio, il Tribunale federale ha relativizzato questa sentenza per quanto riguarda i coniugi con figli. Secondo la sentenza del 1994, l'attenzione del legislatore è rivolta principalmente al confronto tra coniugi e concubini senza figli piuttosto che tra coniugi e concubini con figli, poiché le coppie di concubini senza figli sono di gran lunga più numerose rispetto a quelle con figli. Per il calcolo dell'imposta dovuta dalle coppie coniugate con figli non occorre fare il confronto anzitutto con l'onere fiscale delle coppie non sposate con figli, bensì bisogna fare riferimento all'onere fiscale delle altre categorie di contribuenti, e in special modo a quello delle famiglie unipersonali e delle coppie di concubini senza figli. Quindi, dal punto di vista del principio della parità di trattamento non vi è nulla da obiettare se il legislatore in ambito tributario acconsente a caricare maggiormente le coppie coniugate rispetto al numero molto più esiguo di concubini con figli. Pertanto, secondo il Tribunale federale, anche un maggior onere relativo di ordine superiore al 10 per cento a svantaggio di una coppia sposata con figli rispetto a una coppia di concubini con figli non violerebbe il principio costituzionale della parità di trattamento2.

Mentre il Tribunale federale ha fissato3 un limite del 10 per cento riguardo al carico maggiore sopportato dalle coppie sposate a partire dal quale è data una disparità di trattamento anticostituzionale, sul piano giuridico non è chiaro dove, viceversa, risieda il limite di un maggiore carico anticostituzionale sopportato dalle coppie di concubini.

Per quanto riguarda la
relazione tra coniugi con reddito unico e coniugi con doppio reddito, il Tribunale federale ha stabilito che l'onere fiscale dei coniugi che esercitano entrambi un'attività lucrativa può essere inferiore a quello dei coniugi con un reddito unico, poiché l'esercizio di una professione da parte di entrambi i coniugi comporta spese supplementari. Non ha tuttavia precisato quale sia il divario massi1 2 3

DTF 110 Ia 7 consid. 4c e d DTF 120 Ia 329 consid. 6 DTF 110 Ia 7 consid. 4c e d, cfr. anche DTF 120 Ia 329 consid. 4d

1782

FF 2018

mo ammissibile, a parità di reddito delle economie domestiche, tra l'onere fiscale dei coniugi con reddito unico e quello dei coniugi con doppio reddito4. Alle spese supplementari generate secondo il Tribunale federale dall'esercizio di una professione da parte di entrambi i coniugi vanno sommate anche le spese per la custodia dei figli da parte di terzi. Dal 1° gennaio 2011, le coppie sposate con doppio reddito possono però invocare queste spese con la nuova deduzione per la custodia dei figli da parte di terzi, pari al massimo a 10 100 franchi per figlio.

1.1.2

L'attuale imposizione dei coniugi ai fini dell'imposta federale diretta

1.1.2.1

Principio

L'articolo 9 della legge federale del 14 dicembre 19905 sull'imposta federale diretta (LIFD), determinante per l'imposizione dei coniugi, prevede l'imposizione comune (cumulo dei redditi). La famiglia è considerata come una comunione economica e costituisce così un'unità anche dal punto di vista fiscale. I redditi dei coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni. Anche i redditi dei figli minorenni non derivanti da attività lucrativa sono cumulati al reddito dei coniugi. I partner registrati hanno il medesimo statuto dei coniugi (art. 9 cpv. 1bis LIFD).

La LIFD si basa su tre tariffe per l'imposizione delle persone fisiche (sistema a tariffa multipla). L'articolo 36 LIFD contempla una tariffa di base (cpv. 1), una tariffa per i coniugi (cpv. 2) e una tariffa per le persone che vivono in comunione domestica con figli (cpv. 2bis). Le tariffe considerano la diversa capacità economica di queste tre categorie di contribuenti. Il reddito complessivo di una coppia sposata è tassato secondo la corrispondente tariffa (art. 36 cpv. 2 LIFD). Se la coppia sposata vive in comunione domestica con i figli o con persone bisognose al cui sostentamento provvede in maniera essenziale, è applicabile la tariffa per genitori. Quest'ultima si basa sulla tariffa per i coniugi, sebbene preveda uno sgravio supplementare sotto forma di deduzione dall'ammontare d'imposta di 251 franchi (stato 2017) per figlio.

A differenza delle coppie coniugate, le coppie che vivono in concubinato sono tassate sempre individualmente. I loro redditi non sono cumulati. Se non hanno figli, ogni partner è tassato secondo la tariffa di base come persona sola ovvero famiglia unipersonale. Per le coppie di concubini con figli, a seconda della costellazione famigliare è applicabile per uno o entrambi i partner la tariffa per genitori.

1.1.2.2

Deduzione per coniugi con doppio reddito

Dal reddito lucrativo più basso dei due coniugi è ammessa una deduzione del 50 per cento con un importo minimo di 8100 franchi e un importo massimo di 13 400 franchi (stato 2017; art. 33 cpv. 2 LIFD). La deduzione è concessa se i coniugi 4 5

DTF 120 Ia 329 consid. 4b RS 642.11

1783

FF 2018

vivono de iure e de facto in comunione domestica ed entrambi conseguono un reddito da attività lucrativa.

La deduzione per doppio reddito viene attribuita non solo in caso di attività dipendente dei coniugi, ma anche in presenza di una collaborazione importante di un coniuge nella professione, nel commercio o nell'impresa dell'altro coniuge. In tal caso, a ciascuno dei coniugi è attribuita la metà del reddito comune da attività lucrativa. Una diversa ripartizione deve essere dimostrata dalla coppia sposata.

La deduzione per doppio reddito è una misura di natura principalmente tariffaria, finalizzata ad attenuare la penalizzazione fiscale dei coniugi rispetto alle coppie di concubini. Inoltre, serve a tener conto delle maggiori spese sostenute da una coppia con doppio reddito per la gestione dell'economia domestica (p. es. assunzione di una collaboratrice domestica) rispetto alle coppie con reddito unico.

1.1.2.3

Deduzione per i coniugi

A tutti i coniugi viene inoltre accordata una deduzione (art. 35 cpv. 1 lett. c LIFD) pari a 2600 franchi (stato 2017). Questa deduzione è concepita come deduzione sociale fissa per ogni coppia di coniugi e tiene conto del loro stato civile, con la conseguenza che il carico fiscale dei coniugi in genere viene in parte ridotto.

1.1.2.4

Situazione dei coniugi a livello procedurale

I coniugi non separati legalmente o di fatto esercitano congiuntamente i loro diritti e doveri procedurali6. Tale esercizio congiunto comporta segnatamente l'obbligo di firmare congiuntamente la dichiarazione fiscale. Ove la dichiarazione sia firmata solo dal marito o dalla moglie, all'altro coniuge viene assegnato un termine per regolarizzare la situazione; se tale termine spira infruttuoso, viene ammessa la rappresentanza contrattuale tra coniugi. I rimedi giuridici e le altre notificazioni sono considerati tempestivi se il marito o la moglie ha agito in tempo utile. Infine, ogni comunicazione delle autorità fiscali è di principio indirizzata congiuntamente ai due coniugi, a meno che i coniugi non abbiano designato un rappresentante7. I coniugi separati legalmente o di fatto sono invece tassati individualmente. La notifica delle comunicazioni viene dunque effettuata individualmente al marito e alla moglie8. I coniugi tassati congiuntamente hanno un diritto reciproco di esaminare gli atti9.

6

7 8 9

A questo riguardo cfr. Behnisch Brigitte, «Die Stellung der Ehegatten im Veranlagungs-, Rechtsmittel-, Bezugs- und Steuerstrafverfahren», in: Berner Beiträge zu Steuer- und Wirtschaftsrecht, fascicolo 6, Berna 1992.

Art. 117 cpv. 3 LIFD Art. 117 cpv. 4 LIFD Art. 114 cpv. 1 LIFD

1784

FF 2018

1.1.3

Confronto degli oneri fiscali nell'ambito dell'imposta federale diretta

1.1.3.1

Confronto dell'onere fiscale di coniugi e concubini

I redditi dei coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni. Sebbene i coniugi beneficino di determinate agevolazioni fiscali rispetto ai concubini (tariffa più bassa, deduzioni specifiche per coniugi), il cumulo dei redditi in combinazione con la tariffa progressiva può causare loro, a seconda dei casi, una penalizzazione fiscale.

Nell'ambito dell'imposta federale diretta, i coniugi con doppio reddito che conseguono un reddito elevato sono oggi penalizzati, dal punto di vista fiscale, rispetto ai concubini nella stessa situazione economica.

Si stima che circa 80 000 coppie sposate con doppio reddito sono sottoposte a un maggior onere fiscale anticostituzionale, ovvero: ­

coppie sposate con doppio reddito, senza figli, con un reddito netto dell'attività lucrativa10 a partire da 80 000 franchi (partecipazione dei coniugi al reddito da attività lucrativa 50:50) o a partire da circa 110 000 franchi (partecipazione dei coniugi al reddito da attività lucrativa 70:30);

­

coppie sposate con doppio reddito, con figli, con un reddito netto dell'attività lucrativa a partire da 120 000 franchi (partecipazione al reddito da attività lucrativa 50:50) o da 190 000 franchi (partecipazione al reddito da attività lucrativa 70:30).

L'onere fiscale maggiore colpisce inoltre (a seconda dell'entità e della partecipazione al reddito da pensione) anche numerose coppie di coniugi pensionati, in particolare le coppie con redditi da pensione a partire da 50 000 franchi (partecipazione al reddito da pensione 50:50) o a partire da 60 000 franchi (partecipazione al reddito da pensione 70:30).

In base ai dati del periodo fiscale 2012 e ipotizzando una ripartizione del reddito tra i coniugi in proporzione 70:30, il numero di coppie di coniugi pensionati toccati dalla cosiddetta «penalizzazione del matrimonio» è stimato a 250 000 coppie su circa 400 000. Queste cifre corrispondono a una quota del 62,5 per cento. Se si ipotizzasse invece una ripartizione del reddito tra i coniugi in proporzione 50:50, la quota salirebbe al 75 per cento e le coppie toccate sarebbero circa 300 000.

Mentre per le coppie sposate con doppio reddito le ipotesi sulla ripartizione media del reddito nel rapporto 70:30 sono decisamente ben fondate grazie all'esistenza di analisi realizzate in passato sui dati fiscali cantonali, per le coppie di pensionati mancano siffatte analisi. Il nostro Collegio ha sempre dichiarato che anche «numerose» coppie di coniugi pensionati sono toccate dalla «penalizzazione del matrimonio», poiché questi coniugi, non esercitando alcuna attività lucrativa, non possono invocare la deduzione per doppio reddito. Tuttavia, a causa dell'incertezza dei dati, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) non può presentare una stima 10

Il reddito netto da attività lucrativa corrisponde al reddito lordo da attività lucrativa dedotti i contributi sociali (AVS, AI, AD) e le deduzioni per spese professionali.

1785

FF 2018

sul numero di coppie di coniugi pensionati svantaggiate o avvantaggiate fiscalmente.

Lo splitting della rendita AVS tra i due coniugi induce a supporre una distribuzione più equilibrata rispetto ai contribuenti che esercitano un'attività lucrativa, mentre un fattore che parla a sfavore di una distribuzione più equilibrata è la quota in passato più elevata delle coppie di coniugi con reddito unico, la quale indurrebbe appunto a supporre una distribuzione meno equilibrata delle attuali rendite del secondo pilastro. Tutto considerato, l'ipotesi di una ripartizione 70:30 potrebbe pertanto rappresentare maggiormente la situazione effettiva anche per le coppie di coniugi pensionati.

In merito al confronto degli oneri fiscali delle coppie di concubini va osservato quanto segue: ­

le coppie di concubini con doppio reddito, con o senza figli, e con reddito netto da attività lucrativa piuttosto basso e le coppie di concubini pensionati con un reddito della pensione piuttosto basso sono svantaggiate rispetto alle coppie sposate nella stessa situazione. Per le coppie di concubini con figli il maggior carico fiscale è inferiore rispetto alle coppie di concubini senza figli, dato che di regola uno dei due partner beneficia della tariffa per coniugi;

­

in generale, vale a dire indipendentemente dal reddito netto dell'economia domestica, le coppie di concubini con reddito unico, con o senza figli, sono svantaggiate rispetto alle coppie sposate con un reddito nella stessa situazione. Riguardo alle coppie con figli, ciò è riconducibile alla mancata concessione della deduzione per coniugi, mentre per le coppie senza figli deriva da una tariffa più elevata. Inoltre, i partner di una coppia di concubini che non esercitano un'attività lucrativa non possono far valere alcuna deduzione a causa della mancanza di un reddito proprio. Il diritto vigente esclude pure il trasferimento di deduzioni al partner con un'occupazione lavorativa.

Circa 200 000 coppie di coniugi con reddito unico e 170 000 coppie di coniugi con doppio reddito beneficiano di un minor onere superiore al 10 per cento rispetto alle coppie di concubini nelle stesse condizioni economiche (avvantaggiamento delle coppie sposate). All'interno della fascia tra il +10 e il ­10 per cento si trovano circa 100 000 coppie di coniugi con reddito unico e 550 000 coppie di coniugi con doppio reddito, tra cui anche circa 290 000 coppie che avendo un basso reddito imponibile non devono pagare l'imposta federale diretta. Sul numero di coppie di concubini nettamente avvantaggiate o penalizzate rispetto alle coppie sposate non si possono formulare ipotesi, poiché l'Amministrazione federale delle contribuzioni non dispone delle necessarie basi statistiche.

1786

FF 2018

Confronto dell'onere fiscale di coppie sposate e di coppie di concubini Soggetto fiscale Totale (tipo di economia domestica)

Coppie sposate svantaggiate

Parità di trattamento (maggior o minor onere 10 %)

Maggior onere > +10 %

Quota in %

Minor onere
­10 %

Coppie sposate avvantaggiate

Nessun Maggior onere onere fiscale per +10 % coniugi e concubini

Quota in %

Minor onere > ­10 %

Quota in %

Coppie di coniugi 300 000 con reddito unico

0

0,00

10 000

90 000

0

33,33

200 000

66,66

Coppie di coniugi 800 000 con doppio reddito

80 000

10,00

155 000

200 000

195 000

68,75

170 000

21,25

1.1.3.2

Confronto dell'onere fiscale di coppie con reddito unico e di coppie con doppio reddito

Tra le coppie sposate sussiste oggi un maggior onere per le coppie con reddito unico rispetto a quelle con doppio reddito, il quale può essere considerevole nelle fasce di reddito medio-basse. Tale maggior onere dipende dalla deduzione per doppio reddito, riservata ai coniugi con doppio reddito.

A causa della tassazione separata dei due partner e della tariffa progressiva, le coppie di concubini con reddito unico sono gravate maggiormente rispetto alle coppie di concubini con doppio reddito con lo stesso reddito complessivo.

1.1.3.3

Famiglie unipersonali

Le famiglie unipersonali sono gravate maggiormente rispetto alle coppie di coniugi, poiché la capacità economica di una coppia sposata, ossia dei due coniugi insieme, è inferiore rispetto a quella di una famiglia unipersonale con lo stesso reddito.

Secondo il Tribunale federale, nell'ottica della tassazione secondo la capacità economica è corretto che le famiglie unipersonali debbano pagare più imposte rispetto a tutte le altre forme di economia domestica. L'Alta Corte non si è tuttavia espressa sull'entità del maggior onere ammissibile11.

11

DTF 110 Ia 7 consid. 3a, c ed e. Cfr. anche n. 5.1

1787

FF 2018

1.1.4

Imposizione delle coppie sposate secondo la legge sull'armonizzazione delle imposte cantonali e comunali

La legge federale del 14 dicembre 199012 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) segue in linea di massima la LIFD per quanto riguarda l'imposizione delle coppie sposate e della famiglia (art. 3 cpv. 3 LAID).

L'unione domestica registrata di coppie omosessuali è equiparata al matrimonio (art. 3 cpv. 4 LAID).

1.1.5

Imposizione delle coppie sposate secondo le leggi tributarie cantonali

Tutte le leggi tributarie cantonali contengono misure di sgravio per le coppie sposate, sebbene lo sgravio assuma forme molto diverse (stato: periodo fiscale 2018):

12 13

­

8 Cantoni applicano un sistema a tariffa doppia (ZH, BE, LU, ZG, BS, AR, TI e JU)13;

­

7 Cantoni prevedono lo splitting integrale (FR, BL, AI, SG, AG, TG e GE) e altrettanti lo splitting parziale (SZ, SO, SH e GR: divisore 1,9; NW: divisore 1,85; NE: divisore 1,8181; GL: divisore 1,6). Mentre in caso di splitting integrale il reddito comune è tassato all'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo (divisore 2), nello splitting parziale ci si basa su un divisore che corrisponde a una determinata quota superiore al 50 per cento del reddito complessivo;

­

il Cantone di Vaud applica un sistema di quozienti per famiglia (imposizione secondo le unità di consumo): per determinare l'aliquota d'imposta, il reddito complessivo è diviso per un divisore variabile dipendente dal numero dei membri che compongono la famiglia;

­

il Canton Vallese applica una tariffa unitaria a progressione diretta. Lo sgravio a favore delle coppie sposate viene realizzato per mezzo di una riduzione d'imposta loro riservata. La riduzione corrisponde al 35 per cento, ma ammonta almeno a 650 franchi e al massimo a 4680 franchi;

­

in due Cantoni la tariffa fiscale è strutturata in modo proporzionale. Nel Canton Uri esistono franchigie diverse per coniugati e non coniugati, dalle quali risulta un sistema fiscale a progressione indiretta. Nel Canton Obvaldo la tariffa proporzionale è completata da una deduzione in funzione del reddito per i redditi modesti, la quale crea comunque una certa progressione diretta. Lo sgravio a favore delle coppie sposate viene realizzato per mezzo di una deduzione loro riservata, corrispondente al 20 per cento del reddito netto, ammontante almeno a 4300 franchi e al massimo a 10 000 franchi.

RS 642.14 Nei Cantoni di Zugo e Basilea, la tariffa per coniugi equivale praticamente a uno splitting integrale.

1788

FF 2018

1.1.6

Confronto dell'onere fiscale nei Cantoni

Contrariamente alla Confederazione, la maggior parte dei Cantoni ha ampiamente introdotto nella propria legislazione tributaria i correttivi necessari per eliminare la penalizzazione delle coppie sposate. A seconda dell'entità e della ripartizione del reddito, le coppie sposate pagano spesso imposte più del 10 per cento inferiori rispetto alle coppie non sposate con lo stesso reddito14.

25 Cantoni (tutti salvo TG) accordano alle coppie di coniugi con doppio reddito una deduzione per il secondo reddito. Di conseguenza, l'onere fiscale di queste coppie è inferiore a quello delle coppie di coniugi con reddito unico. Soltanto nel Canton Turgovia l'onere per le coppie sposate con reddito unico è uguale a quello delle coppie sposate con doppio reddito (se ci si basa sul reddito netto e si esclude la deduzione per le spese professionali).

L'AFC pubblica ogni anno le cifre relative all'onere fiscale nei Cantoni. I modelli di calcolo per il confronto tra l'imposta di coppie sposate con reddito unico e con doppio reddito si basano sul reddito lordo da attività lucrativa. Ipotizzando una ripartizione del reddito in ragione del 70 per cento per il primo reddito e del 30 per cento per il secondo, tutti i Cantoni impongono un minor onere alle coppie sposate con doppio reddito (rispetto a quelle con reddito unico). Il minor onere può raggiungere anche il 100 per cento, poiché considerando le ulteriori deduzioni accordate alle coppie con doppio reddito rispetto a quelle a reddito unico l'onere fiscale può scendere fino a 0 franchi.

Nessun Cantone accorda deduzioni specifiche per le coppie con reddito unico.

1.1.7

Sforzi già intrapresi per eliminare la penalizzazione delle coppie sposate

Nell'ambito del pacchetto fiscale 2001, il nostro Consiglio e le Camere federali si erano espressi a favore dell'introduzione di uno splitting parziale nell'imposizione delle coppie sposate, con divisore 1,9. Dopo la reiezione del pacchetto nella votazione popolare del 16 maggio 2004, la necessità di una riforma dell'imposizione dei coniugi non è scemata.

Nell'ottobre 2006, per l'imposizione delle coppie sposate ai fini dell'imposta federale diretta le Camere federali hanno adottato misure immediate. Oltre a un aumento contenuto della deduzione per le coppie con doppio reddito, è stata introdotta anche una deduzione sotto forma di deduzione sociale per tutte le coppie sposate. Ma queste modifiche, entrate in vigore il 1° gennaio 2008, non sono bastate a eliminare completamente per tutte le coppie sposate la discriminazione rispetto alle coppie di concubini.

14

Cfr. al riguardo il rapporto dell'AFC sulle disparità di trattamento fiscale tra coppie sposate e non sposate presso i Cantoni e la Confederazione, Berna 2014, disponibile in Internet in tedesco e francese all'indirizzo: www.estv.admin.ch > Politica fiscale, Statistiche fiscali, Informazioni fiscali > Politica fiscale > Informazioni specifiche > Votazioni > Imposizione dei coniugi e della famiglia.

1789

FF 2018

In vista di una radicale revisione dell'imposizione delle coppie sposate, nel 2007 il nostro Collegio ha indetto una consultazione sulla scelta di fondo tra il sistema di imposizione congiunta o individuale dei coniugi. Il progetto proponeva quattro modelli (imposizione individuale modificata, imposizione congiunta con splitting integrale, diritto di scelta dei coniugi con uno splitting parziale di principio, nuova tariffa doppia). L'analisi dei risultati della consultazione ha però evidenziato che a quel momento non vi era sufficiente consenso per una soluzione che comportasse una sostanziale modifica del sistema vigente. I partiti avevano opinioni diverse riguardo al modo in cui il diritto fiscale dovesse tenere conto dei mutamenti demografici e socioeconomici degli ultimi decenni. Da quel momento gli sforzi si sono quindi concentrati sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli. La pertinente legge federale è entrata in vigore il 1° gennaio 201115. L'introduzione della tariffa per genitori ha portato a un miglioramento della giustizia fiscale tra persone con e senza figli. Si è inoltre tenuto conto dei costi per la custodia dei figli da parte di terzi introducendo un'apposita deduzione.

Nel 2012 il nostro Collegio ha fatto un ulteriore tentativo per eliminare gli svantaggi per le coppie sposate avviando una consultazione sulle sue proposte per un'imposizione equilibrata delle coppie e delle famiglie16. Affinché in futuro le coppie sposate non siano gravate più pesantemente delle coppie di concubini a livello fiscale, è stato proposto il modello di «tariffa multipla con calcolo alternativo dell'imposta». I risultati della consultazione17 hanno evidenziato che tuttora sussistono opinioni divergenti circa la forma ideale di imposizione delle coppie sposate.

Permane controversa in particolare la questione se l'imposizione dei coniugi debba essere individuale o congiunta.

Il nostro Collegio ha pertanto deciso di attendere l'esito della votazione del 5 novembre 2012 sull'iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia ­ No agli svantaggi per le coppie sposate» (13.085), promossa dal PPD, e di sospendere per il momento il progetto relativo all'equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie. L'iniziativa del PPD chiedeva che il matrimonio non fosse penalizzato rispetto ad altre forme
di vita, in particolare per quanto riguarda le imposte e le assicurazioni sociali. Il matrimonio avrebbe dovuto essere definito nella Costituzione federale come durevole convivenza di un uomo e di una donna e, dal punto di vista fiscale, essere considerato una comunione economica.

Il 28 febbraio 2016 l'iniziativa è stata respinta. Nonostante la maggioranza dei Cantoni si fosse espressa favorevolmente, il Popolo ha decretato la sua bocciatura con uno scarno 50,8 per cento di voti contrari. Il vigente diritto costituzionale è dunque rimasto invariato.

15 16

17

Legge federale del 25 settembre 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli (RU 2010 455).

A questo riguardo cfr. Rapporto esplicativo del 29 agosto 2012 concernente una modifica della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) (equità dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie): www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione ed indagini conoscitive concluse > 2012 > DFF.

A questo riguardo cfr. il rapporto del 18 aprile 2013 sui risultati della procedura di consultazione relativa all'equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie consultabile in Internet all'indirizzo: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione ed indagini conoscitive concluse > 2012 > DFF.

1790

FF 2018

1.2

La normativa proposta

1.2.1

Obiettivi

Lo scopo della revisione è di sancire nella LIFD un'imposizione dei coniugi e delle famiglie compatibile con il diritto costituzionale e che rimanga per quanto possibile neutrale rispetto ai diversi modelli di coppia e di famiglia creando relazioni possibilmente equilibrate tra i carichi fiscali.

Nell'ambito della decisione di principio sull'imposizione delle coppie sposate è stato necessario considerare anche l'obiettivo dell'Iniziativa sul personale qualificato (IPQ), consistente nel ridurre gli effetti deterrenti del diritto tributario sugli stimoli a esercitare un'attività lavorativa18. L'iniziativa, lanciata nel 2011, si propone di migliorare lo sfruttamento del potenziale nazionale in termini di manodopera qualificata mediante l'adozione di misure inerenti al mercato del lavoro e alla politica della formazione. La penalizzazione che pesa tuttora su determinate coppie sposate rispetto alle coppie di concubini nell'ambito dell'imposta federale diretta crea disincentivi al lavoro. Questi disincentivi possono dissuadere soprattutto i coniugi di persone occupate a tempo pieno dallo svolgere qualsiasi attività lavorativa o dall'aumentare il tasso di occupazione nel caso di un'attività svolta a tempo parziale.

V'è da presumere che per molte delle persone interessate, soprattutto per le donne con una buona formazione, l'eliminazione della penalizzazione fiscale attenuerà questo effetto deterrente e porterà a una maggiore mobilitazione del potenziale di manodopera qualificata.

1.2.2

Scelta del modello

Non esiste un modello perfetto che consenta di ottenere oneri fiscali equilibrati per tutti i tipi di economia domestica. In particolare, non esiste un modello che possa rispettare integralmente i rapporti ideali e conformi alla Costituzione sviluppati dalla dottrina e dalla giurisprudenza riguardo agli oneri fiscali19. Quindi, l'unica soluzione praticabile consiste nel limitare per quanto possibile le disparità di trattamento all'interno del sistema fiscale, e il legislatore non può evitare che nel conformare tale sistema si insinuino giudizi di valore.

La forma dell'imposizione delle coppie sposate dipende dall'importanza che viene attribuita a obiettivi diversi e quindi è anche una questione politica. Dal punto di vista tecnico-sistematico non esiste dunque un sistema fiscale da adottare obbligatoriamente.

18 19

Cfr. www.personalequalificato-svizzera.ch/it/.

Cfr. al riguardo n. 5.1.

1791

FF 2018

Nel valutare i seguenti modelli si è esaminato in particolare se e quanto adempiono gli obiettivi sottoelencati: ­

Modelli: ­ correzione del vigente modello federale della tariffa multipla; ­ sistema di splitting; ­ imposizione individuale modificata; ­ tariffa multipla con calcolo alternativo dell'imposta; ­ opzione di tassazione.

­

Obiettivi: ­ eliminare completamente la «penalizzazione del matrimonio»; ­ introdurre incentivi al lavoro in linea con l'iniziativa sul personale qualificato; ­ contenere la diminuzione delle entrate dell'imposta federale diretta; ­ evitare modifiche legislative a livello di Cantoni e Comuni; ­ limitare il più possibile le ripercussioni finanziarie sulle imposte cantonali e comunali; ­ evitare adeguamenti in altri ambiti giuridici (p. es. in caso di pagamenti a titolo di riversamento); ­ attuare rapidamente le misure; ­ limitare l'onere per i contribuenti (costi di imposizione); ­ limitare l'onere per le amministrazioni cantonali delle contribuzioni (costi di riscossione).

Va osservato che tra i modelli d'imposizione esaminati non ve ne è alcuno neutrale dal profilo dello stato civile. Trattare i coniugi e le coppie di concubini allo stesso modo nel diritto tributario è un'impresa difficile, poiché l'assenza di un riferimento nel diritto civile rende difficile determinare a quali condizioni la relazione tra coppie di conviventi è considerata consolidata a tal punto da giustificare nel diritto tributario il pari trattamento rispetto ai coniugi. In queste condizioni, il nostro Collegio ritiene che occorre accettare una certa disparità di trattamento di determinate coppie di concubini nei confronti dei coniugi, poiché il vigente ordinamento giuridico accorda all'istituto del matrimonio e alla famiglia, quale nucleo fondamentale della società, una posizione speciale.

Dopo aver verificato i modelli alla luce degli obiettivi stabiliti, e dopo averne ponderati vantaggi e svantaggi, il 31 agosto 2016 il nostro Collegio si è espresso a favore del modello denominato «tariffa multipla con calcolo alternativo dell'imposta» (in merito alle motivazioni e agli argomenti sviluppati, cfr. n. 1.3.2 e 1.3.3).

Il nostro Collegio ritiene inoltre che l'attuale eccessivo avvantaggiamento delle coppie di concubini con figli, in cui risiede una delle cause dell'attuale penalizzazione fiscale delle coppie sposate, debba essere combattuto. Pertanto, nell'ambito dell'imposta federale diretta nell'ottica degli obiettivi costituzionali in futuro occorrerà applicare sempre la tariffa di base a tutte le persone con figli non coniugate, a prescindere dal fatto che vivano sole o in concubinato. Questa misura sarà associata alla prevista deduzione di 251 franchi per figlio dall'ammontare dell'imposta. Invece 1792

FF 2018

della tariffa per i coniugati, le famiglie monogenitoriali beneficeranno di una nuova deduzione.

1.2.3

Tariffa multipla con calcolo alternativo dell'imposta

1.2.3.1

Principio

Il modello della «tariffa multipla con calcolo alternativo dell'imposta» si basa sull'imposizione congiunta (art. 9 cpv. 1 LIFD) e sul sistema a tariffa multipla (art. 36 LIFD) previste dal diritto vigente. La coppia coniugata, rispettivamente la famiglia, è tuttora considerata quale comunione economica e dal punto di vista fiscale costituisce un'unità. Per eliminare la penalizzazione dei coniugi rispetto alle coppie di concubini, in un primo tempo l'autorità di tassazione calcola come sinora l'onere fiscale delle coppie sposate, cumulando i redditi dei coniugi e applicando la tariffa per i coniugati (art. 36 cpv. 2 LIFD).

In un secondo tempo, basandosi sulla dichiarazione fiscale inoltrata congiuntamente, l'autorità di tassazione effettua un calcolo alternativo dell'onere fiscale, ispirato in linea di massima all'imposizione delle coppie di concubini. Questo calcolo attribuisce i redditi da attività lucrativa, i redditi sotto forma di rendita e le deduzioni collegate a tali redditi al marito e alla moglie secondo la situazione effettiva.

Tuttavia, per semplificare, gli altri redditi (redditi da sostanza, vincite al lotto ecc.) e le altre deduzioni non vengono ripartiti in base alla situazione effettiva secondo i rapporti retti dal diritto civile, ma vengono divisi a metà. Tale ripartizione è prevista soprattutto per ragioni di economia procedurale. L'assegnazione completamente individualizzata di tutti i proventi e di tutte le deduzioni, pur garantendo un risultato più preciso, comporterebbe però un notevole aggravio dell'onere amministrativo per l'autorità di tassazione e renderebbe necessario un adeguamento dei moduli per la dichiarazione dei redditi. La ripartizione a metà è tendenzialmente vantaggiosa per le coppie sposate, poiché in genere permette di interrompere la progressione. Invece, un'assegnazione completamente individualizzata estenderebbe il margine di manovra per le coppie sposate.

Ai fattori fiscali così accertati per marito e moglie si applica la tariffa di base (a questo riguardo cfr. n. 1.2.3.2). Gli ammontari d'imposta che ne risultano per i singoli coniugi vengono poi sommati. La cifra finale viene confrontata con il calcolo fiscale secondo l'usuale tariffa multipla. L'ammontare più basso viene infine fatturato d'ufficio.

1793

FF 2018

Esempio di una coppia sposata con doppio reddito e senza figli: Reddito netto da attività lucrativa del marito: Reddito netto da attività lucrativa della moglie: Reddito da sostanza del marito: Reddito da sostanza della moglie: Deduzione per doppio reddito:

135 000.­ 135 000.­ 15 000.­ 15 000.­ 13 400.­

Prima fase: tassazione ordinaria dei coniugi (tassazione congiunta) Marito e moglie (cumulo)

Reddito netto da attività lucrativa dipendente

270 000

Reddito da sostanza

30 000

Deduzione per doppio reddito

­13 400

Deduzione per assicurazioni e interessi sul capitale di risparmio

­3 500

Deduzione per coppie sposate

­2 600

Reddito imponibile

280 500

Tariffa applicabile

tariffa per coniugi

Ammontare dell'imposta

23 027

Seconda fase: calcolo alternativo dell'imposta (tassazione individuale)

Reddito netto da attività lucrativa dipendente

Marito

Moglie

135 000

135 000

Reddito da sostanza

15 000

15 000

Deduzione per assicurazioni e interessi sul capitale di risparmio

­1700

­1700

148 300

148 300

Reddito imponibile Tariffa applicabile

tariffa di base tariffa di base

Ammontare dell'imposta Ammontare dell'imposta, sommato

7347

7347 14 694

Terza fase: imposta dovuta dai coniugi Ammontare dell'imposta secondo la tassazione congiunta

23 027

Ammontare dell'imposta secondo il calcolo alternativo

14 694

Imposta dovuta

14 694

1794

FF 2018

Esempio di una coppia sposata con reddito unico e senza figli: Reddito netto da attività lucrativa del marito: Reddito netto da attività lucrativa della moglie: Reddito da sostanza del marito: Reddito da sostanza della moglie: Deduzione per reddito unico:

270 000.­ 0.­ 15 000.­ 15 000.­ 8 100.­

Prima fase: tassazione ordinaria dei coniugi (tassazione congiunta) Marito e moglie (cumulo)

Reddito netto da attività lucrativa dipendente

270 000

Reddito da sostanza

30 000

Deduzione per reddito unico

­8 100

Deduzione per assicurazioni e interessi sul capitale di risparmio

­3 500

Deduzione per coppie sposate

­2 600

Reddito imponibile Tariffa applicabile

285 800 tariffa per coniugi

Ammontare dell'imposta

23 716

Seconda fase: calcolo alternativo dell'imposta (tassazione individuale) Marito

Reddito netto da attività lucrativa dipendente

Moglie

270 000

0

Reddito da sostanza

15 000

15 000

Deduzione per assicurazioni e interessi sul capitale di risparmio

­1 700

­1 700

283 300

13 300

Reddito imponibile Tariffa applicabile Ammontare dell'imposta Ammontare dell'imposta, cumulato

tariffa di base tariffa di base 24 557

0 24 557

Terza fase: imposta dovuta dai coniugi Ammontare dell'imposta, cumulato

23 716

Ammontare dell'imposta secondo il calcolo alternativo

24 557

Imposta dovuta

23 716

1795

FF 2018

La tariffa multipla con calcolo alternativo dell'imposta viene introdotta soltanto per l'imposta federale diretta e non incide sulle imposte cantonali. L'autonomia dei Cantoni per quanto riguarda la determinazione delle tariffe è dunque rispettata.

1.2.3.2

Attribuzione dei singoli fattori ai coniugi

Le singole categorie di reddito Nell'ambito del calcolo alternativo dell'imposta vengono assegnati individualmente al marito e alla moglie i redditi che possono essere facilmente attribuiti sulla base della dichiarazione fiscale. Sono assegnati ai coniugi in modo individuale in particolare i seguenti proventi: ­

i proventi derivanti da attività lucrativa dipendente ai sensi dell'articolo 17 LIFD;

­

i proventi derivanti da attività lucrativa indipendente ai sensi dell'articolo 18 LIFD;

­

i proventi derivanti dalla previdenza come ad esempio dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, dalla previdenza professionale o dalla previdenza individuale vincolata ai sensi dell'articolo 22 capoverso 1 LIFD;

­

i proventi sostitutivi di provento da attività lucrativa ai sensi dell'articolo 23 lettera a LIFD come ad esempio i proventi derivanti dall'assicurazione malattie, dall'assicurazione contro gli infortuni, dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro la disoccupazione;

­

le somme periodiche versate in seguito a danni corporali o pregiudizi della salute ai sensi dell'articolo 23 lettera b LIFD (riguardo ai versamenti una tantum cfr. n. 1.2.3.10);

­

gli indennizzi per la cessazione o il mancato esercizio di un'attività ai sensi dell'articolo 23 lettera c LIFD come ad esempio in caso di divieto di concorrenza.

Per motivi di economia procedurale gli altri proventi sono ripartiti a metà tra i coniugi. Questo riguarda in modo particolare i redditi patrimoniali, i proventi dei figli e gli alimenti. Si tratta ad esempio dei seguenti proventi: ­

redditi da sostanza mobiliare ai sensi degli articoli 20 e 20a LIFD;

­

redditi da sostanza immobiliare ai sensi dell'articolo 21 LIFD;

­

indennizzi per il mancato esercizio di un diritto ai sensi dell'articolo 23 lettera d LIFD come le indennità per la rinuncia o il ritiro di un ricorso in materia edilizia;

­

proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe ai sensi dell'articolo 23 lettera e LIFD;

­

alimenti percepiti dal contribuente in caso di divorzio o separazione, nonché alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale (art. 23 lett. f LIFD).

1796

FF 2018

Le singole deduzioni Le deduzioni legate al reddito da attività lucrativa sono assegnate al marito e alla moglie in funzione delle circostanze effettive, vale a dire in modo individuale. Si tratta in particolare delle seguenti deduzioni: ­

spese professionali (art. 26 LIFD), ovvero spese di trasporto, spese supplementari necessarie per i pasti fuori domicilio e altre spese necessarie per l'esercizio della professione;

­

spese aziendali e professionali giustificate in caso di attività indipendente, come ammortamenti e accantonamenti, acquisti sostitutivi, interessi su debiti commerciali e perdite (art. 2731 LIFD);

­

versamenti, premi e contributi all'AVS, a istituzioni di previdenza professionale e alla previdenza individuale vincolata (art. 33 cpv. 1 lett. d ed e LIFD);

­

premi e contributi per l'indennità per perdita di guadagno (IPG), l'assicurazione contro la disoccupazione (AD) e l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (AINF), (art. 33 cpv. 1 lett. f LIFD).

Per motivi di praticità le altre deduzioni sono assegnate a ogni coniuge in ragione della metà. Ciò concerne segnatamente le seguenti deduzioni e deduzioni sociali: ­

interessi maturati su debiti privati (art. 33 cpv. 1 lett. a LIFD);

­

rendite vitalizie e oneri permanenti (art. 33 cpv. 1 lett. b LIFD);

­

alimenti versati al coniuge divorziato o separato legalmente o di fatto nonché alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale (art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD);

­

premi assicurativi e interessi dei capitali a risparmio dei coniugi e dei loro figli (art. 33 cpv. 1 lett. g e 33 cpv. 1bis LIFD);

­

spese per malattia e infortunio nonché spese per disabilità del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede (art. 33 cpv. 1 lett. h e hbis LIFD);

­

versamenti e contributi dei membri ai partiti (art. 33 cpv. 1 lett. i LIFD);

­

spese di formazione e perfezionamento professionali (art. 33 cpv. 1 lett. j LIFD);

­

spese comprovate per la cura prestata da terzi ai figli (art. 33 cpv. 3 LIFD);

­

prestazioni volontarie a persone giuridiche con scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 33a LIFD);

­

deduzione sociale per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi (deduzione per figli; art. 33 cpv. 1 lett. a LIFD), senza distinzione tra figli di un solo coniuge o di entrambi;

­

deduzione sociale per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d'esercitare un'attività lucrativa, al cui sostentamento provvedono i coniugi (deduzione per sostentamento; art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD).

1797

FF 2018

La deduzione per coniugi con doppio reddito (art. 33 cpv. 2 LIFD), la prevista deduzione per coniugi con reddito unico (cfr. n. 1.2.3.6) nonché la deduzione per coniugi (art. 35 cpv. 1 lett. c LIFD) rappresentano misure tariffali nel quadro dell'imposizione ordinaria finalizzate all'attenuazione degli svantaggi fiscali delle coppie coniugate rispetto alle coppie di concubini e alla riduzione della differenza di onere tra coniugi con reddito unico e con doppio reddito. Nell'ambito del calcolo alternativo dell'imposta, che analogamente all'imposizione delle coppie di concubini si fonda su un'imposizione separata dei coniugi, queste deduzioni non sono considerate. Anche le coppie di concubini non possono far valere tali deduzioni.

Tariffe applicabili Dopo l'assegnazione individuale o a metà dei proventi e delle deduzioni, sui fattori fiscali risultanti per marito e moglie si applica la tariffa di base per persone non coniugate. Qualora vi siano figli, al marito e alla moglie viene inoltre assegnata metà ciascuno della deduzione dall'ammontare dell'imposta (secondo l'art. 36a cpv. 2 lett. e D-LIFD).

Questa regola corrisponde al proposto trattamento tariffale delle coppie di concubini con figli con autorità parentale congiunta e senza pagamenti di alimenti (cfr.

n. 1.2.4.2).

1.2.3.3

Situazione dei coniugi a livello procedurale

Il calcolo alternativo dell'imposta non modifica la posizione dei coniugi nella procedura fiscale.

In virtù dell'articolo 131 capoverso 1 LIFD, la decisione di tassazione notificata ai coniugi deve contenere i seguenti elementi: ­

gli elementi imponibili (reddito imponibile);

­

l'aliquota;

­

l'importo di imposta.

Pertanto, il calcolo alternativo dell'imposta e l'ammontare dell'imposta che ne risulta in definitiva saranno anch'essi oggetto della decisione di tassazione. Oltre alla fissazione dei fattori fiscali e della tariffa fiscale, le coppie sposate potranno così impugnare anche l'attuazione e il calcolo dell'importo comparativo, per contestare ad esempio l'assegnazione dei singoli fattori fiscali al marito e alla moglie oppure errori di calcolo.

Se l'ammontare dell'imposta, non ancora fatturato, è stato calcolato in modo sbagliato ma nell'esito finale il calcolo corretto non comporterebbe per i coniugi un onere fiscale inferiore, la tassazione non potrà essere impugnata, poiché in tal caso non sarebbe data una lesione e quindi un interesse giuridicamente protetto.

Per continuare a garantire ai contribuenti la massima trasparenza possibile nella determinazione dell'imposta, il calcolo ordinario e il calcolo alternativo dell'imposta nonché l'ammontare dell'imposta effettivamente dovuta devono figurare nella decisione di tassazione ed essere comprensibili per i coniugi.

1798

FF 2018

1.2.3.4

Responsabilità dei coniugi

Marito e moglie non separati legalmente o di fatto continuano a rispondere solidalmente dell'imposta complessiva (art. 13 cpv. 1 LIFD), indipendentemente dal fatto che l'importo dell'imposta dovuta dai coniugi derivi dal calcolo ordinario o dal calcolo alternativo dell'imposta.

Nel caso di coniugi tassati congiuntamente la responsabilità solidale decade nella misura in cui il marito o la moglie sia insolvibile (art. 13 cpv. 1 LIFD). La quota d'imposta dovuta dal marito e dalla moglie corrisponde all'ammontare risultante dal rapporto tra il proprio reddito imponibile e il reddito complessivo imponibile, come accade ora. Tale quota verrà calcolata anche in futuro in base alla tassazione ordinaria. Se dal calcolo alternativo dell'imposta risulta un ammontare inferiore, il rapporto di responsabilità derivante dalla tassazione ordinaria va trasferito su tale importo.

Il calcolo alternativo dell'imposta non ha quindi ripercussioni sul rapporto di responsabilità tra i coniugi.

1.2.3.5

Deduzione per coniugi con doppio reddito

L'introduzione del calcolo alternativo dell'imposta permette di ovviare alla penalizzazione dei coniugi con doppio reddito o pensionati, il che consentirebbe in linea di principio di rinunciare all'attuale deduzione per coniugi con doppio reddito. La rinuncia alla deduzione comporterebbe tuttavia un maggior onere fiscale per determinati coniugi con doppio reddito. Il maggior onere riguarderebbe segnatamente ­ a prescindere dalla categoria di reddito ­ le coppie di coniugi con un secondo reddito piuttosto modesto (a seconda del reddito cumulato, da meno di 25 000 fr. a 35 000 fr.), sul quale il calcolo alternativo dell'imposta non ha alcun impatto. Tale maggior onere fiscale sarebbe avvertito soprattutto nelle fasce di reddito medie e basse. Per impedire che si produca tale aumento dell'onere fiscale, la deduzione per coniugi con doppio reddito va sostanzialmente mantenuta anche nell'ambito della tariffa multipla con calcolo alternativo dell'imposta. In caso di introduzione di una deduzione per coniugi con reddito unico (cfr. n. 1.2.3.6), occorre tuttavia modificare la deduzione per doppio reddito in modo tale che non ne derivino effetti soglia. In tal modo si evita che i coniugi con un secondo reddito modesto siano penalizzati rispetto ai coniugi con reddito unico complessivo di entità equivalente.

1.2.3.6

Deduzione per coniugi con reddito unico

A causa delle norme relative all'attribuzione dei vari redditi e deduzioni esposte al numero 1.2.3.2 il calcolo alternativo dell'imposta riduce l'onere fiscale soltanto nel caso dei coniugi con doppio reddito o pensionati. Nel caso dei coniugi con reddito unico che non sono penalizzati rispetto alle coppie di concubini nella stessa situazione economica, il calcolo alternativo dell'imposta non comporta quasi mai una riduzione del carico fiscale. Tale calcolo può tuttavia essere vantaggioso anche per le coppie sposate con reddito unico in caso di redditi da sostanza elevati. La riparti1799

FF 2018

zione a metà di questi redditi tra marito e moglie, in combinazione con la tariffa applicabile, può sfociare, con il calcolo alternativo, su un'imposta meno elevata rispetto alla tassazione ordinaria. Nella maggior parte dei casi, però, rispetto al diritto vigente, dal calcolo alternativo deriva un maggiore divario dell'onere fiscale tra coniugi con doppio reddito e coniugi con reddito unico. Un certo divario è assolutamente giustificato, giacché l'esercizio di un'attività professionale da parte di entrambi i coniugi comporta spese supplementari. Il Tribunale federale non ha tuttavia mai stabilito quale sia il divario massimo ammissibile.

Introducendo una deduzione per coniugi con reddito unico, questi ultimi pagheranno meno imposte rispetto a prima, il che ridurrà il divario tra il loro onere fiscale e quello dei coniugi con doppio reddito, divario destinato in taluni casi ad aumentare a seguito dell'introduzione del calcolo alternativo dell'imposta. L'AFC ha vagliato varie forme di deduzione per coniugi con reddito unico, badando a che per effetto di tale deduzione i coniugi con reddito unico non fossero avvantaggiati rispetto ai coniugi con doppio reddito nella stessa situazione economica, in quanto secondo la giurisprudenza del Tribunale federale ciò sarebbe contrario alla Costituzione.

Tale effetto indesiderato può essere evitato introducendo una deduzione di 8100 franchi per i coniugi con reddito unico e accordando nel contempo ai coniugi con doppio reddito (anche nel caso in cui il secondo reddito sia assai modesto) una deduzione di entità almeno equivalente a tale importo.

Poiché la deduzione per reddito unico è concessa unicamente alle coppie coniugate, la sua introduzione accrescerà il divario tra l'onere fiscale dei coniugi con reddito unico e quello delle coppie di concubini con reddito unico (a questo riguardo cfr. il confronto degli oneri nell'allegato).

1.2.3.7

Deduzione per coniugi

Vi è inoltre da chiedersi se nell'ambito del modello proposto sia possibile sopprimere la deduzione per coniugi. Rispetto a quanto previsto dal diritto vigente, la soppressione della deduzione comporterebbe tuttavia un aumento dell'onere fiscale per i coniugi con reddito unico, che di norma non traggono beneficio dal calcolo alternativo dell'imposta, e in alcuni casi anche un allargamento del divario tra coniugi con reddito unico e coniugi con reddito doppio. Tendenzialmente si riscontrerebbe un aumento dell'onere fiscale anche per i coniugi con doppio reddito o pensionati delle fasce di reddito medie e inferiori oppure con un secondo reddito o una seconda pensione di entità modesta. È pertanto opportuno mantenere la deduzione per coniugi anche nell'ambito della tariffa multipla con calcolo alternativo dell'imposta.

1.2.3.8

Proventi da attività lucrativa indipendente

Nell'ambito del calcolo alternativo delle imposte per le coppie sposate, i proventi da attività lucrativa indipendente (art. 18 LIFD) sono attribuiti al coniuge che esercita tale attività.

1800

FF 2018

Se il marito o la moglie aiuta il coniuge nella professione, nel commercio o nell'impresa, nella procedura ordinaria fa stato in primo luogo il salario che gli o le è stato versato. Tuttavia, in caso di collaborazione rilevante del coniuge o se il salario versato non corrisponde a quello usuale nel settore per l'attività svolta, il diritto vigente prevede che i proventi possano essere suddivisi a metà tra i coniugi ai fini del calcolo della deduzione per doppio reddito. Nell'ambito del calcolo alternativo dell'imposta, la tassazione, e quindi anche l'assegnazione del reddito da attività lucrativa si ispirano a quelle previste per le coppie di concubini. Per questa ragione, nel calcolo alternativo dell'imposta se un coniuge collabora all'attività dell'altro occorre basarsi esclusivamente sul certificato di salario rilasciato per tale collaborazione. In assenza di un siffatto certificato di salario, i proventi sono attribuiti per intero alla persona che esercita l'attività lucrativa indipendente.

Se ambedue i coniugi esercitano un'attività lucrativa indipendente nell'impresa comune, nel calcolo alternativo i proventi sono suddivisi in ragione di metà ciascuno. In ogni caso spetta alla coppia fornire la prova dell'esercizio comune dell'attività indipendente; i contratti societari e di lavoro come pure i conteggi dei contributi alle assicurazioni sociali forniscono indicazioni importanti a tal fine.

1.2.3.9

Liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti

La liquidazione in capitale per prestazioni ricorrenti consiste in un versamento unico che sostituisce le prestazioni ricorrenti: un caso tipico è il versamento a posteriori delle rendite mensili d'invalidità al momento della decisione di attribuzione della rendita. Questi versamenti comportano per il destinatario un inasprimento della progressione e quindi un onere non più corrispondente al principio dell'imposizione secondo la capacità economica, dato che l'aliquota progressiva dell'imposta federale diretta è impostata in funzione di proventi periodici. Le liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti soggiacciono alla tassazione ordinaria. L'aliquota fiscale, tuttavia, viene calcolata come se invece della prestazione unica fosse versata una prestazione annua ricorrente (aliquota applicabile alla rendita secondo l'art. 37 LIFD).

In questi casi, nel calcolo alternativo si dovrà dapprima verificare se vi è una relazione tra la liquidazione in capitale e il reddito da attività lucrativa o quello conseguito sotto forma di rendita. In caso affermativo, la prestazione in capitale è attribuita individualmente all'avente diritto e di conseguenza l'aliquota applicabile alla rendita riguarda soltanto tale persona. Se invece si tratta di proventi attribuiti per metà a ciascun coniuge, la riduzione del reddito determinante per l'aliquota va effettuata per il marito e per la moglie.

1.2.3.10

Prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza

Sono tassate separatamente anche le prestazioni in capitale versate dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità e da istituzioni di previdenza professionale o da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, nonché le somme versate 1801

FF 2018

in seguito a decesso, lesioni corporali permanenti o pregiudizio durevole della salute. Per tali prestazioni uniche l'imposta è calcolata separatamente dagli altri redditi in base a una tariffa preferenziale pari a un quinto della tariffa determinante (art. 38 LIFD).

Tutte le prestazioni in capitale secondo l'articolo 38 LIFD percepite dai coniugi nel corso di un anno sono sommate e tassate alla tariffa per coniugi. Nel calcolo dell'ammontare dell'imposta viene applicata la tariffa per coniugi. Questa procedura può comportare uno svantaggio per le coppie sposate rispetto alle coppie di concubini in situazione economica analoga nei casi in cui nel corso dell'anno ambedue i coniugi ricevano prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza. In tal caso, nell'ambito dell'imposizione annuale ad hoc occorrerà pertanto effettuare un calcolo alternativo dell'imposta con attribuzione individuale al marito e alla moglie delle singole prestazioni in capitale. Anche in questo caso sarà fatturato d'ufficio il più basso dei due importi così ottenuti. Le prestazioni di cui all'articolo 38 continueranno a essere tassate separatamente rispetto agli altri proventi.

Esempi di calcolo dell'imposta nell'imposizione ad hoc: Coppia sposata senza figli, marito e moglie ricevono ognuno prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza Prestazione in capitale dalla previdenza del marito: Prestazione in capitale da un istituto di previdenza professionale: 300 000.­ Prestazione in capitale dalla previdenza individuale vincolata: 100 000.­ Prestazione in capitale dalla previdenza della moglie: Prestazione in capitale dalla previdenza individuale vincolata: 100 000.­ Prima fase: tassazione congiunta Marito e moglie (cumulo)

Prestazione in capitale dalla previdenza Tariffa applicabile

500 000.­ 1/5 della tariffa per coniugi

Ammontare dell'imposta

10 312.­

Seconda fase: calcolo alternativo dell'imposta (tassazione separata)

Prestazione in capitale dalla previdenza Tariffa applicabile Ammontare dell'imposta Ammontare dell'imposta sommato

1802

Marito

Moglie

400 000

100 000

1/5 della tariffa di base

1/5 della tariffa di base

7 992.­

575.­ 8 567.­

FF 2018

Terza fase: imposta dovuta dalla coppia sposata Ammontare dell'imposta secondo la tassazione congiunta

10 312.­

Ammontare dell'imposta secondo il calcolo alternativo

8 567.­

Imposta dovuta

8 567.­

1.2.3.11

Utili di liquidazione

Se il contribuente cessa definitivamente l'attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di continuare a esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte separatamente dagli altri redditi (art. 37b LIFD). Per individuare l'aliquota applicabile all'importo restante dell'utile di liquidazione20 è determinante un quinto dell'importo restante; in ogni caso è riscossa un'imposta a un'aliquota del 2 per cento almeno (art. 37b cpv. 1 LIFD e art. 10 OULiq).

Come nel caso delle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza, anche nel caso di siffatti utili di liquidazione occorrerà effettuare un calcolo alternativo dell'imposta nell'ambito di un'imposizione separata, per evitare che le coppie sposate risultino svantaggiate fiscalmente.

1.2.3.12

Domicilio in Svizzera

L'autorità di tassazione procede al calcolo alternativo dell'imposta se la coppia non separata legalmente o di fatto ha il proprio domicilio fiscale in Svizzera.

Il calcolo alternativo viene effettuato anche se uno solo dei coniugi è domiciliato in Svizzera. Anche in questo caso l'autorità di tassazione può ritenere, fino a quando la persona domiciliata in Svizzera non abbia dato prova del contrario, che si tratta di fatto di una comunione domestica. In tal caso soltanto la persona domiciliata in Svizzera soggiace alla nostra sovranità fiscale. Tuttavia, secondo la prassi vigente, per il calcolo dell'aliquota applicabile alla tassazione del coniuge domiciliato in Svizzera viene considerato anche il reddito del coniuge domiciliato all'estero. Il reddito della persona domiciliata all'estero può essere stabilito d'ufficio, se il coniuge domiciliato in Svizzera non fornisce indicazioni in merito21. Devono tuttavia essere rispettate eventuali convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione che limitano questa regola. D'altra parte per la determinazione dell'aliquota in caso di domicilio all'estero del marito o della moglie la somma dei fattori imponibili è sempre esclusa allorquando i coniugi sono separati di fatto. In tal caso non viene neppure effettuato il calcolo alternativo dell'imposta.

20

21

Cfr. art. 9 dell'ordinanza del 17 febbraio 2010 concernente l'imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente (OULiq; RS 642.114).

Cfr. DTF 2C_523/2007.

1803

FF 2018

In virtù dell'articolo 83 capoverso 2 LIFD, se un contribuente con cittadinanza svizzera o in possesso di un permesso di domicilio vive in Svizzera in comunione domestica con un coniuge che sarebbe assoggettato all'imposta alla fonte (lavoratore straniero senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri), la coppia viene tassata congiuntamente secondo la procedura ordinaria. Questa disposizione evita che una persona sia assoggettata all'imposta alla fonte e l'altra alla tassazione ordinaria. Anche in questo caso, nell'ambito della tassazione ordinaria viene effettuato il calcolo alternativo dell'imposta.

1.2.3.13

Persone assoggettate alla fonte

Secondo il diritto vigente sottostanno all'imposta alla fonte i lavoratori esteri senza permesso di domicilio nonché le persone senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera che percepiscono un reddito nel nostro Paese (p. es. frontalieri, artisti, sportivi, membri di consigli d'amministrazione)22. Se il reddito lordo del lavoratore dipendente tassato alla fonte supera l'importo di 120 000 franchi all'anno, viene effettuata una tassazione ordinaria ulteriore, a patto che questa persona sia domiciliata in Svizzera23. In questi casi l'imposta alla fonte ha pertanto puramente carattere di garanzia.

Il 16 dicembre 2016 il Parlamento ha adottato la legge federale sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa24. Questa legge, elaborata sulla scorta delle pertinenti sentenze del Tribunale federale, crea le condizioni quadro necessarie per eliminare le disparità di trattamento tra le persone assoggettate all'imposta alla fonte e quelle che sottostanno alla procedura d'imposizione ordinaria. Il fulcro del nuovo disciplinamento è l'estensione della tassazione ordinaria ulteriore con contemporaneo mantenimento della ritenuta dell'imposta alla fonte: i residenti il cui reddito lordo raggiunge o supera un determinato importo ­ che andrà ancora precisato mediante ordinanza ­ saranno sottoposti, come nel regime vigente, alla tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria (art. 89 LIFD). Ora anche gli altri contribuenti residenti tassati alla fonte avranno la possibilità di richiedere tale tassazione (art. 89a LIFD). Anche i non residenti (in particolare i frontalieri) potranno ora richiedere annualmente una tassazione ordinaria ulteriore se adempiono i seguenti presupposti: se la parte preponderante dei proventi conseguiti in qualsiasi Paese del mondo dal contribuente ­ proventi della moglie o del marito compresi ­ è imponibile in Svizzera, la situazione è paragonabile a quella di un contribuente domiciliato in Svizzera o è indispensabile una tassazione di questo tipo per poter invocare deduzioni previste in una convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione (art. 99a LIFD). Inoltre, in situazioni estreme può essere applicata ai non residenti una tassazione ordinaria ulteriore d'ufficio (art. 99b LIFD).

22 23 24

Art. 83 cpv. 1 e 91 LIFD Cfr. art. 90 cpv. 2 LIFD e art. 4 dell'ordinanza del 19 ottobre 1993 sull'imposta alla fonte (RS 642.118.2).

FF 2016 7963

1804

FF 2018

Pertanto, il calcolo alternativo dell'imposta decadrà, una volta entrata in vigore la presente legge, soltanto per i non residenti e per i residenti non sottoposti alla procedura di tassazione ordinaria ulteriore. Per le suddette categorie di contribuenti, il calcolo alternativo non è praticabile, poiché i datori di lavoro responsabili della riscossione dell'imposta alla fonte non dispongono dei dati concreti per poter procedere a tale calcolo.

L'AFC ha calcolato, considerando diversi rapporti reddituali (entità e ripartizione del reddito), quante imposte deve pagare una coppia con doppio reddito tassata alla fonte, senza tassazione ordinaria ulteriore. Il risultato è stato confrontato con l'importo dell'imposta risultante da un'imposizione ordinaria e dal calcolo alternativo dell'imposta.

Dal confronto è emerso quanto segue: ­

le diseguaglianze esistenti tra imposizione alla fonte e imposizione ordinaria non vengono eliminate tramite il calcolo alternativo dell'imposta, ma neppure aumentate in modo sistematico;

­

l'entità dell'imposta nel caso di imposizione alla fonte, imposizione ordinaria o calcolo alternativo dell'imposta non dipende solo dall'entità del reddito ma anche dall'esistenza di figli e dalla ripartizione del reddito fra i coniugi.

A seconda della costellazione, per i contribuenti si rivela più vantaggiosa l'imposizione alla fonte o l'imposizione ordinaria (compreso il calcolo alternativo dell'imposta);

­

non è pertanto possibile affermare in modo univoco e generale quale modalità di imposizione sia più vantaggiosa per i contribuenti;

­

nei casi in cui il calcolo alternativo dell'imposta comporta un risultato più vantaggioso per i contribuenti rispetto all'imposizione alla fonte, la differenza è perlopiù inferiore a 100 franchi all'anno;

­

unicamente nel caso di contribuenti con figli e ripartizione equa del reddito tra marito e moglie (50:50) esistono situazioni in cui rispetto all'imposizione alla fonte il calcolo alternativo dell'imposta risulterebbe più vantaggioso per i contribuenti per un importo superiore a 100 franchi all'anno.

Per ragioni pratiche, in questi casi la non applicazione del calcolo alternativo dell'imposta appare difendibile.

1.2.3.14

Imposizione secondo il dispendio

I contribuenti che non hanno la cittadinanza svizzera, si trovano assoggettati illimitatamente in Svizzera per la prima volta o dopo un'interruzione di almeno dieci anni e non esercitano un'attività lucrativa possono versare, invece dell'imposta sul reddito, un'imposta secondo il dispendio25. L'imposizione secondo il dispendio si applica ai coniugi soltanto se soddisfano entrambi tali condizioni26.

25 26

Art. 14 LIFD Art. 14 cpv. 2 LIFD

1805

FF 2018

L'imposizione secondo il dispendio consiste in una particolare modalità di calcolo del reddito. Le imposte non vengono calcolate in base al reddito effettivo, bensì sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, rispettivamente sulla base degli importi minimi definiti dalla legge27. Poiché il tenore di vita per questo tipo di imposizione rappresenta la base di calcolo, in mancanza delle pertinenti indicazioni non è possibile ripartire i proventi tra marito e moglie come avviene nel caso dell'imposizione ordinaria. L'attuazione del calcolo alternativo dell'imposta non è pertanto possibile per le persone tassate in funzione del dispendio. Il pericolo che la rinuncia al calcolo alternativo dell'imposta porti a una discriminazione di questi contribuenti dovrebbe essere relativamente esiguo. Inoltre le persone tassate secondo il dispendio possono optare in ogni momento per il passaggio all'imposizione ordinaria.

1.2.3.15

Persone senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera

Anche le persone senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera a determinate condizioni sono assoggettate all'imposta sul reddito nel nostro Paese. A tale proposito vanno distinte due costellazioni fondamentali: ­

le persone senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera ma con determinati valori imponibili nel nostro Paese sottostanno all'assoggettamento limitato. I casi d'applicazione più importanti sono fondi, imprese e stabilimenti d'impresa situati in Svizzera28 nonché l'esercizio di attività lucrativa in Svizzera, mandati in consigli di amministrazione di società svizzere e la riscossione di prestazioni di previdenza provenienti dalla Svizzera29;

­

le persone che, pur avendo il centro dei loro interessi vitali all'estero, soggiornano in Svizzera per un certo tempo (art. 3 cpv. 3 LIFD) sono quivi assoggettate per appartenenza personale (dimora fiscale). Nella misura in cui con lo Stato interessato sussiste una convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione, l'assoggettamento illimitato in Svizzera viene respinto.

Per i casi di imposizione alla fonte sulla base di attività lucrativa dipendente si può rimandare al numero 1.2.3.13.

In caso di assoggettamento limitato e di dimora fiscale, la non applicazione del calcolo alternativo dell'imposta appare difendibile, poiché mancano i dati concreti per procedere a tale calcolo. Per il resto, non vi è ragione di procedere al calcolo alternativo dell'imposta né per i mandati di amministratore né per le prestazioni previdenziali, poiché in questi casi la Svizzera riscuote un'imposta alla fonte proporzionale, e pertanto non risulta alcuna penalizzazione dei coniugi.

27 28 29

Cfr. art. 14 cpv. 3 LIFD Cfr. art. 4 LIFD Cfr. art. 5 LIFD

1806

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1.2.4

Imposizione di contribuenti non coniugati e con figli

1.2.4.1

Normativa vigente in materia di imposta federale diretta

Nell'ambito dell'imposta federale diretta, i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale beneficiano della stessa tariffa agevolata prevista per i coniugi (tariffa per genitori, art. 36 cpv. 2bis LIFD). La tariffa per genitori (tariffa per coniugi in combinazione con la deduzione dall'ammontare dell'imposta) viene dunque concessa a tutti i contribuenti che vivono in comunione domestica con figli30.

Oltre alle famiglie monogenitoriali, beneficiano dunque del disciplinamento speciale anche i contribuenti che vivono in concubinato e che hanno figli. Se si tratta di figli in comune, a uno dei concubini è applicata la tariffa per genitori mentre all'altro si applica la tariffa di base. Se invece ciascuno dei concubini ha figli non in comune con l'altro, ad ambedue è applicata la tariffa per genitori senza però che i loro redditi siano sommati come nel caso di una coppia coniugata: per questo motivo la dottrina e il Tribunale federale31 considerano la normativa vigente contraria al principio della tassazione in base alla capacità economica.

La famiglia monogenitoriale dispone in linea di massima di una maggiore capacità economica rispetto a una coppia coniugata con uguale reddito e uguale numero di figli, perché nel caso di quest'ultima il reddito deve bastare per due persone adulte.

Questa situazione è riconosciuta anche dalla dottrina dominante e dal Tribunale federale32. Tuttavia, le famiglie monogenitoriali hanno spesso un reddito esiguo, a causa del quale si trovano in condizioni economiche modeste. Lo sgravio fiscale concesso dal sistema vigente alle famiglie monogenitoriali è dunque motivato da ragioni di politica sociale.

1.2.4.2

Compensazione degli oneri

L'eccessivo sgravio concesso alle coppie di concubini con figli è una delle cause dell'attuale penalizzazione delle coppie di coniugi. Pertanto, nella LIFD a tutte le persone non sposate con figli dovrà ora essere sempre applicata la tariffa di base (art. 36 cpv. 1 LIFD). La tariffa di base dovrà essere combinata con la deduzione dall'ammontare dell'imposta di 251 franchi per figlio (art. 36 cpv. 2bis LIFD).

Per gli interessati, il passaggio dalla tariffa per coniugi alla tariffa di base comporta un aumento dell'onere. Per ragioni di politica sociale, questo maggior onere deve essere compensato con un correttivo sotto forma di deduzione riservata alle famiglie monogenitoriali, escludendo le coppie di concubini con figli. Le famiglie monogeni30

31 32

Nel 2013 si registravano in Svizzera 223 487 famiglie monogenitoriali. Di queste, 149 447 (66,8 %) non pagavano l'imposta federale diretta, poiché il loro reddito non raggiungeva l'importo minimo imponibile (statistiche sull'imposta federale diretta).

Cfr. al riguardo DTF 131 II 710 e DTF 131 II 697 e rimandi alla dottrina.

Cfr. al riguardo DTF 131 II 710 e DTF 131 II 697.

1807

FF 2018

toriali sono tra i gruppi sociali maggiormente esposti al rischio di indigenza e di altri svantaggi sociali. Gran parte delle famiglie unipersonali con figli vivono in condizioni economiche ristrette a causa della difficoltà nel conciliare attività lavorativa e cura dei figli.

Attualmente, le statistiche fiscali non consentono di distinguere tra famiglie monogenitoriali e coppie di concubini con figli. Volendo calcolare l'entità di una deduzione per famiglie monogenitoriali indipendente dai proventi, questa carenza rappresenta un ostacolo. Partendo dall'ipotesi secondo cui i redditi delle famiglie monogenitoriali e delle coppie di concubini non si differenziano sistematicamente, risulta che per le famiglie monogenitoriali una deduzione indipendente dai proventi potrebbe essere fissata a 11 500 franchi. La combinazione «tariffa di base con deduzione per ogni figlio dall'ammontare dell'imposta e nuova deduzione sociale» può certamente sfociare in certi casi in un aumento dell'onere per le famiglie monogenitoriali, ma le famiglie monogenitoriali con reddito medio-basso possono tuttavia beneficiare di uno sgravio.

La misura proposta ha effetti molto diversi sui vari redditi imponibili ante deduzione per famiglie monogenitoriali, come illustra l'esempio di una famiglia monogenitoriale con due figli (base: statistiche fiscali 2013): ­

le famiglie monogenitoriali con due figli e un reddito imponibile fino a 62 000 franchi anche dopo la riforma non pagheranno nessun importo per l'imposta federale diretta. In questa categoria rientra almeno il 70 per cento delle famiglie monogenitoriali con due figli;

­

le famiglie monogenitoriali con reddito imponibile compreso tra 62 000 e 90 500 franchi saranno moderatamente sgravate;

­

le famiglie monogenitoriali con reddito imponibile compreso tra 90 500 e 160 000 franchi saranno confrontate a un maggior onere, per un massimo di 500 franchi;

­

le famiglie monogenitoriali con reddito imponibile compreso tra 160 000 e 458 000 franchi sperimenteranno, di nuovo, una diminuzione dell'onere, pari al massimo a 540 franchi;

­

nella fascia di reddito compresa tra 458 500 e 807 500 franchi, la riforma comporterà un maggior onere di 610 franchi al massimo;

­

infine, i contribuenti che dichiarano un reddito imponibile superiore a 807 500 franchi (0,1 % delle famiglie monogenitoriali con due figli) beneficeranno di uno sgravio pari al massimo a 1322 franchi.

In sintesi, si può ritenere che per almeno il 70 per cento delle famiglie monogenitoriali con due figli non cambierà alcunché, poiché avendo un reddito modesto questi contribuenti non pagano l'imposta federale diretta. Circa il 20 per cento di essi beneficerà di uno sgravio e il rimanente 10 per cento subirà un aggravio dell'onere fiscale.

1808

FF 2018

1.3

Motivazione e valutazione della normativa proposta

1.3.1

Rinuncia all'avvio di una nuova procedura di consultazione

Secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge federale del 18 marzo 200533 sulla consultazione (LCo), per la preparazione di progetti di legge ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)34 deve essere indetta una procedura di consultazione. L'articolo 164 capoverso 1 Cost. stabilisce che tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare anche le disposizioni fondamentali riguardanti la cerchia dei contribuenti, l'oggetto e il calcolo dei tributi (cfr.

art. 164 cpv. 1 lett. d Cost.).

Dato che però nel 2012 era già stata indetta una procedura di consultazione sulle misure presentate in appresso, e che dal punto di vista materiale la proposta attuale è rimasta praticamente invariata rispetto all'avamprogetto già posto in consultazione, una nuova consultazione non avrebbe fornito nuovi elementi. Questa considerazione è avvalorata anche dal fatto che i dibattiti condotti negli ultimi anni su pertinenti interventi parlamentari e iniziative popolari hanno evidenziato che in particolare la posizione dei partiti e dei Cantoni riguardo al modello ideale di imposizione delle coppie sposate è rimasta invariata da anni. Il 31 agosto 2016 il nostro Consiglio ha pertanto deciso di rinunciare a una nuova consultazione (cfr. art. 3a cpv. 1 lett. b LCo). Qui di seguito si farà dunque riferimento ai risultati della consultazione del 2012.

1.3.2

Modello del calcolo alternativo dell'imposta

Nell'ambito della consultazione del 2012 la maggioranza dei Cantoni e delle organizzazioni partecipanti ha respinto il modello proposto, ritenendolo una misura inadeguata in particolare per ragioni di natura amministrativa, ideologica e finanziaria. I partiti politici hanno invece espresso un giudizio positivo. PPD, PEV e PBD si sono dichiarati favorevoli al calcolo alternativo dell'imposta. L'UDC ha affermato di considerare il modello in quanto tale come una delle possibili vie, preferendo tuttavia un sistema di splitting. PLR, PSS e i Verdi si sono invece schierati contro il modello, chiedendo il passaggio all'imposizione individuale35.

Il 23 settembre 2016, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) ha ribadito la propria opposizione al modello del calcolo alternativo dell'imposta, che a suo giudizio creerebbe nuove distorsioni e presenterebbe un rapporto negativo tra costi e benefici. In certe situazioni tale modello creerebbe nuove distorsioni anticostituzionali, in particolare per le coppie di coniugi pensionati o con reddito unico. Il 33 34 35

RS 172.061 RS 101 Cfr. al riguardo il rapporto del 18 aprile 2013 sui risultati della procedura di consultazione relativa all'equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie, www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione ed indagini conoscitive concluse > 2012 > DFF.

1809

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modello complicherebbe inoltre il sistema fiscale e arrecherebbe ai Cantoni un maggior onere che non sarebbero in grado di gestire, non disponendo essi delle necessarie risorse. A giudizio della CDCF, la Confederazione dovrebbe ispirarsi ai disciplinamenti maggiormente applicati nei Cantoni al fine di eliminare la «penalizzazione del matrimonio» (tariffa doppia o splitting)36.

Nonostante l'esito controverso della consultazione del 2012 e la posizione critica dei Cantoni, il nostro Consiglio rimane convinto che il modello del calcolo alternativo dell'imposta rappresenti una soluzione praticabile e mirata per eliminare la «penalizzazione del matrimonio». Per di più, a quel momento il modello non era stato valutato nell'ottica degli obiettivi dell'iniziativa sul personale qualificato37. Anche il risicato rigetto dell'iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia ­ No agli svantaggi per le coppie sposate» e gli interventi parlamentari trasmessi portano a desumere che i problemi attuali dell'imposizione dei coniugi potranno essere risolti soltanto con una soluzione di compromesso.

Il calcolo alternativo dell'imposta concentra i propri effetti sulla completa eliminazione della «penalizzazione del matrimonio» e causa una diminuzione più contenuta del gettito rispetto ad altri modelli. Esso contempla sia elementi di imposizione individuale, sia elementi di imposizione congiunta, offrendo dunque una soluzione di compromesso difendibile. Con il calcolo alternativo dell'imposta l'onere per le coppie sposate si avvicina, per i nuclei familiari con doppio reddito, a quello che risulterebbe da un'imposizione individuale.

Dato che incide soltanto sull'imposta federale diretta, il modello consente ai Cantoni di mantenere i loro vigenti sistemi di imposizione delle coppie sposate, contrariamente a quanto avverrebbe se si passasse all'imposizione individuale. Tale modello è pertanto attuabile in tempi relativamente rapidi. La diminuzione dell'onere fiscale marginale rispetto al diritto vigente aumenta gli incentivi allo svolgimento di un'attività lavorativa. In particolare ci si può attendere l'aumento dell'offerta di forza lavoro da parte dei coniugi che realizzano il secondo reddito.

Il modello inoltre non causa un maggior dispendio per i contribuenti e nemmeno un onere supplementare. I coniugi continuano
a compilare una dichiarazione fiscale congiunta, che rispetto al diritto vigente non prevede alcuna indicazione supplementare. Rispetto al diritto in vigore la base di calcolo non cambia, il reddito imponibile rimane invariato. Nel calcolo di tributi, contributi e prestazioni (p. es. riduzioni dei premi, prestazioni complementari, contributi per gli asili nido o borse di studio) ci si continuerà a basare sul reddito netto della coppia coniugata conformemente all'imposizione ordinaria. L'autorità di tassazione procederà semplicemente a un calcolo alternativo dell'ammontare dell'imposta. Ai coniugi viene quindi fatturato l'importo più basso. I coniugi esercitano congiuntamente i diritti e gli obblighi procedurali anche con il nuovo modello. Il calcolo alternativo dell'imposta operato dalle autorità di tassazione consiste tutto sommato in una mera correzione di tariffa volta a eliminare un'eventuale penalizzazione fiscale dei coniugi.

36 37

Cfr. comunicato stampa della CDCF del 23 settembre 2016, www.fdk-cdf.ch/, disponibile in tedesco e francese.

Cfr. al riguardo n. 1.2.1.

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Grazie all'attribuzione individuale del reddito da attività lucrativa e del reddito sotto forma di rendita da operarsi nell'ambito del calcolo alternativo dell'imposta e alla ripartizione a metà degli altri redditi, i coniugi possono interrompere la progressione della loro imposta. Il modello porta a un netto sgravio fiscale soprattutto per i coniugi il cui reddito da attività lucrativa o rendita è ripartito in modo uniforme su entrambi. La ripartizione a metà dei proventi patrimoniali può essere vantaggiosa anche per le coppie in cui un coniuge dispone di un patrimonio considerevole con relativo reddito patrimoniale significativo e l'altro coniuge possiede un patrimonio modesto senza redditi degni di nota. Per le autorità di tassazione dei Cantoni il calcolo alternativo dell'imposta da operare per tutte le coppie coniugate rappresenta un onere amministrativo supplementare, in particolare nella fase introduttiva. Tuttavia dovrebbe perlopiù essere possibile automatizzare le procedure.

1.3.3

Imposizione di contribuenti non coniugati e con figli

Con la soluzione proposta, sia le coppie di concubini con figli sia le famiglie monogenitoriali saranno tassate in avvenire secondo la tariffa di base. L'applicazione della tariffa per coniugi a questi contribuenti, prevista dal vigente regime, non rispetta il principio dell'imposizione secondo la capacità economica, poiché il cumulo di elementi del reddito previsto per le coppie sposate non viene applicato alle coppie di concubini e le famiglie monogenitoriali realizzano un unico reddito. Per ragioni di politica sociale, tuttavia, occorre concedere alle famiglie monogenitoriali una nuova deduzione dalla base di calcolo. Tale deduzione non sarà invece concessa alle coppie di concubini con figli, poiché in genere queste coppie sono meno toccate da problemi di indigenza. Tanto le coppie di concubini con figli quanto le famiglie monogenitoriali potranno però dedurre dall'ammontare dell'imposta un importo di 251 franchi per figlio.

Una rinuncia all'imposizione di queste persone alla tariffa di base avrebbe ripercussioni sul calcolo alternativo dell'imposta, poiché tale calcolo si ispira all'imposizione delle coppie di concubini. Pertanto, nell'ambito del calcolo alternativo dell'imposta per le coppie sposate con figli verrebbe applicata la tariffa per coniugi a uno dei genitori, come per le coppie di concubini. Di conseguenza, l'onere fiscale per i coniugi con figli diminuirebbe ulteriormente, e quindi il calo di gettito nell'ambito dell'imposta federale diretta sarebbe ancora più importante.

Nell'ambito della consultazione del 2012, 11 Cantoni e 16 organizzazioni, il PBD, il PPD e il PEV hanno espresso un giudizio totalmente o quantomeno ampiamente positivo nei confronti del disciplinamento proposto. Nove Cantoni e cinque organizzazioni, il PSS e i Verdi si sono invece dichiarati contrari alle modifiche proposte.

Le critiche espresse riguardavano in particolare i consistenti problemi di esecuzione che la soluzione proposta avrebbe comportato per le autorità di tassazione, che sarebbero tenute ad accertare che i genitori soli non vivano in realtà con una seconda persona adulta nella stessa economia domestica. Gli avversari della riforma temevano che tale elemento fosse accertabile soltanto in misura limitata e che sussistesse un certo rischio di abuso.

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Un altro aspetto criticato riguarda l'entità della deduzione. Secondo alcuni partecipanti alla consultazione, sarebbe inammissibile che le famiglie monogenitoriali con un reddito netto ben superiore a 100 000 franchi vengano favorite con un'ulteriore deduzione. A loro giudizio, l'entità della deduzione dovrebbe essere nettamente ridotta. Altri ritenevano invece che la deduzione per famiglie monogenitoriali di 11 000 franchi proposta nell'avamprogetto non tenesse sufficientemente conto dei costi effettivi dei figli e proponevano pertanto un aumento di tale importo.

1.3.4

Ripercussioni sulla relazione tra gli oneri

1.3.4.1

Relazione tra l'onere dei coniugi con doppio reddito e delle coppie di concubini con doppio reddito nonché dei coniugi pensionati e delle coppie di concubini pensionati

Grazie al calcolo alternativo dell'imposta, le coppie sposate con doppio reddito e le coppie sposate di pensionati avranno di norma un onere fiscale uguale o inferiore a quello delle coppie di concubini con doppio reddito o pensionate. In questo modo viene raggiunto lo scopo principale della riforma, ovvero di eliminare il permanere in determinati casi di svantaggi fiscali per le coppie coniugate rispetto alle coppie non sposate. A causa dell'attribuzione a ciascuno di metà del reddito che non proviene da attività lucrativa o da pensioni, in casi eccezionali possono ancora verificarsi costellazioni in cui il matrimonio è gravato fiscalmente in misura maggiore rispetto al concubinato. Ciò può succedere in casi piuttosto rari in cui ad esempio la moglie realizza quasi esclusivamente un reddito da attività lucrativa e il marito quasi esclusivamente un reddito patrimoniale di analoga entità. Questa situazione è riconducibile al fatto che nel calcolo alternativo dell'imposta i redditi patrimoniali vengono attribuiti per metà a ciascun coniuge. Per questo aspetto la ripartizione dei redditi integrata nel calcolo alternativo è meno equilibrata rispetto al caso del concubinato e sfocia, con tariffe che prevedono diversi livelli di progressione, in un'imposta più elevata. La penalizzazione fiscale dei coniugi viene comunque completamente eliminata in quasi tutti gli altri casi, sia per i coniugi con doppio reddito sia per i coniugi pensionati.

Sulla relazione tra gli oneri in generale si rimanda all'allegato.

1.3.4.2

Relazione tra l'onere dei coniugi con reddito unico e dei coniugi con doppio reddito

Nel diritto vigente, già nelle categorie di reddito medio-basso sussiste un maggior onere dei coniugi con reddito unico rispetto ai coniugi con doppio reddito nella stessa situazione economica (cfr. n. 1.1.3.2).

L'introduzione del calcolo alternativo dell'imposta aumenta la differenza tra l'onere dei coniugi con reddito unico e dei coniugi con doppio reddito, mentre l'introduzione della deduzione per coniugi con reddito unico la riduce. L'aumento o la

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diminuzione del divario dipende dunque nel singolo caso dall'entità del reddito dei coniugi e dalla distribuzione del reddito tra coniugi con doppio reddito.

Dai calcoli dell'AFC emerge ad esempio che per un reddito di 100 000 franchi da attività lucrativa di coniugi senza figli, la differenza di onere diminuisce persino se la quota del secondo reddito corrisponde al 50 per cento del reddito complessivo.

Nel caso di un reddito da attività lucrativa dei coniugi di 150 000 franchi, la differenza di onere si riduce unicamente se il secondo reddito non supera i 50 000 franchi, ossia se non costituisce più di un terzo del reddito complessivo. Se il reddito da attività lucrativa dei coniugi ammonta a 200 000 franchi, la soglia del secondo reddito è situata a 36 000 franchi, che corrisponde al 18 per cento del reddito complessivo. Nei casi in cui il reddito da attività lucrativa dei coniugi ammonta a un milione di franchi, la soglia del secondo reddito è situata a 26 000 franchi, pari al 2,6 per cento del reddito complessivo. Al di sopra di tale soglia, il divario tende invece ad aumentare.

Nel complesso, la differenza di onere tra coppie sposate con reddito unico o doppio reddito aumenta, poiché il calo di gettito stimato derivante dalla riforma è chiaramente dovuto soprattutto al calcolo alternativo dell'imposta, che aumenta tale divario, piuttosto che alla deduzione per coppie con reddito unico, che invece lo riduce (cfr. al riguardo n. 3.3.1).

1.3.4.3

Relazione tra l'onere dei coniugi con reddito unico e delle coppie di concubini con reddito unico

Grazie alla tariffa più moderata e alla deduzione per coniugi, nel sistema vigente dell'imposizione congiunta i coniugi con reddito unico sono tassati sempre in modo più moderato rispetto alle coppie di concubini con reddito unico. Questo privilegio dei coniugi con reddito unico viene ulteriormente rafforzato con la prevista deduzione supplementare per coniugi con reddito unico.

1.3.4.4

Relazione tra l'onere delle coppie e delle famiglie unipersonali

Per effetto della tariffa più vantaggiosa e della deduzione per coniugi, i coniugi con reddito unico sono tassati in misura più moderata rispetto alle famiglie unipersonali con uguale reddito. Questo è appropriato, poiché l'effetto risultante dal rapporto tra reddito e dimensione dell'economia domestica38 è maggiore rispetto ai vantaggi legati all'economia domestica39. I concubini con reddito unico sono tassati nella stessa misura delle famiglie unipersonali, cosa che, malgrado i vantaggi legati all'economia domestica, non corrisponde alla capacità economica a causa dell'ef38

39

Se il reddito di un contribuente deve servire al sostentamento di più persone, la capacità economica del contribuente si riduce e di conseguenza l'onere fiscale deve risultare minore.

I vantaggi legati all'economia domestica consistono nel risparmio rappresentato dal minor costo della vita pro capite derivante dalla convivenza.

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fetto risultante dal rapporto tra reddito e dimensione dell'economia domestica. Per correggere questa disparità, le coppie di concubini con reddito unico dovrebbero essere tassati nello stesso modo dei coniugi con reddito unico. In mancanza di punti di riferimento nel diritto civile, risulta tuttavia difficile determinare le condizioni che permettano di accertare quanto sia stabile la relazione in un concubinato e quindi parificarlo a una coppia sposata nell'ambito del diritto tributario.

1.3.5

Altri modelli esaminati, ma respinti

1.3.5.1

Correzioni dell'attuale modello della tariffa multipla

Principio Il matrimonio è considerato quale comunione economica e dal punto di vista fiscale costituisce un'unità. I redditi dei coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni. La soluzione proposta tiene conto della diversa capacità economica delle famiglie unipersonali, dei coniugi e dei contribuenti con figli prevedendo tariffe differenziate (tariffa di base, tariffa per coniugi, tariffa per genitori). Per garantire una relazione equilibrata tra gli oneri delle diverse categorie di contribuenti, vanno prese in considerazione in particolare le seguenti misure: ­

aumento della deduzione per le coppie sposate con doppio reddito: l'aumento della deduzione per doppio reddito consente di eliminare in ulteriori casi la penalizzazione dei coniugi con doppio reddito rispetto alle coppie di concubini con doppio reddito e di mobilitare il potenziale di forza lavoro. La totale eliminazione degli svantaggi richiederebbe tuttavia una deduzione estremamente elevata, che in talune costellazioni avvantaggerebbe esageratamente i coniugi con doppio reddito e comporterebbe un forte calo del gettito;

­

introduzione di una deduzione per doppia rendita per i coniugi pensionati: per attenuare la penalizzazione dei coniugi pensionati rispetto alle coppie di concubini pensionati, si potrebbe prevedere, per l'imposta federale diretta, una deduzione per doppia rendita analoga alla deduzione per doppio reddito;

­

introduzione di una deduzione per reddito unico per i coniugi con reddito unico: l'aumento della deduzione per doppio reddito aumenta la differenza di onere tra coniugi con reddito unico e doppio reddito. Per i coniugi con reddito unico si potrebbe prevedere una deduzione specifica, affinché essi non vengano gravati da un onere più pesante rispetto ai coniugi con doppio reddito;

­

introduzione di una deduzione per economia domestica a favore delle famiglie unipersonali: i vantaggi di cui beneficiano le economie domestiche composte da più persone rispetto a quelle di famiglie unipersonali potrebbero essere considerati

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con una deduzione per economia domestica a favore delle famiglie unipersonali e delle famiglie monogenitoriali.

Motivi del rifiuto da parte del Consiglio federale Contrariamente al calcolo alternativo dell'imposta, le misure esaminate non focalizzano i loro effetti soltanto sull'eliminazione della «penalizzazione del matrimonio», e in taluni ambiti comportano invece sgravi eccessivi.

­

Esse comportano un calo di gettito nettamente più importante rispetto al modello del calcolo alternativo dell'imposta.

­

Risultano svantaggiose dal profilo del rapporto tra costi e benefici.

Ripercussioni finanziarie Per fare in modo che nessun contribuente debba sostenere un maggior onere rispetto a oggi, le correzioni da apportare al vigente modello della tariffa multipla comporterebbero minori entrate nell'ambito dell'imposta federale diretta per un totale di 1,96 miliardi di franchi l'anno (le cifre si basano sulle entrate preventivate per il periodo fiscale 2012).

1.3.5.2

Splitting

Principio Il sistema dello splitting si basa sull'imposizione congiunta. Secondo questo modello il sistema fiscale si basa su un'unica tariffa che viene applicata a tutte le persone fisiche contribuenti. A differenza del sistema vigente, la diversa capacità economica delle persone coniugate e delle famiglie unipersonali non è più presa in considerazione con la tariffa per coniugi, bensì con lo splitting.

Mentre in caso di splitting integrale il reddito comune è tassato all'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo (divisore 2), nello splitting parziale ci si basa su un divisore che corrisponde a una determinata quota superiore al 50 per cento del reddito complessivo. Nello splitting integrale le coppie sposate pagano sempre meno imposte rispetto alle coppie di concubini con identico reddito complessivo, tranne nel caso in cui in un concubinato l'uomo e la donna abbiano esattamente lo stesso reddito. In questo caso il carico fiscale della coppia di concubini coincide con quello della coppia sposata con uguale reddito complessivo. Le famiglie unipersonali devono invece sostenere un onere comparativamente molto elevato.

Nello splitting parziale la relazione fra l'onere fiscale in caso di matrimonio e di concubinato dipende dal fattore applicato per lo splitting. Quanto più basso è questo fattore e quanto più equilibrata è la ripartizione dei redditi fra i due partner, tanto meno vantaggioso si rivela il matrimonio in termini fiscali. Con lo splitting parziale la penalizzazione delle coppie sposate non è soppressa per tutte le coppie sposate con doppio reddito e per le coppie sposate di pensionati.

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Motivi del rifiuto da parte del Consiglio federale Lo splitting integrale comporta sistematicamente un'imposizione più pesante delle coppie di concubini rispetto alle coppie sposate e quindi, dal punto di vista fiscale, il matrimonio risulta sempre più vantaggioso rispetto al concubinato.

­

Lo splitting parziale non elimina completamente la «penalizzazione del matrimonio».

­

Il calo di gettito conseguente allo splitting integrale è nettamente più importante rispetto al sistema del calcolo alternativo dell'imposta, se si vuole fare in modo che nessun contribuente si trovi confrontato a un maggior onere rispetto ad oggi nell'ambito dell'imposta federale diretta.

­

Lo splitting integrale sgrava sensibilmente i coniugi. Per le famiglie unipersonali risulta dunque un onere fiscale molto elevato rispetto ai coniugi.

­

L'effetto deterrente (disincentivi al lavoro) risulta maggiore rispetto all'imposizione individuale e al calcolo alternativo dell'imposta, poiché l'aliquota fiscale marginale è più elevata. Questo fattore è determinato anzitutto dall'imposizione congiunta: l'onere fiscale marginale del partner che realizza il secondo reddito, elemento particolarmente reattivo, non è computato partendo dal valore zero, bensì dall'aliquota marginale del partner che realizza il primo reddito. Per questa ragione questo modello crea un effetto deterrente più importante. In secondo luogo, lo splitting integrale sgrava in misura particolarmente consistente i coniugi con reddito unico e il coniuge che consegue il primo reddito nelle coppie con doppio reddito. Tuttavia, dato che lo splitting integrale non tiene conto del tasso di occupazione dei coniugi con doppio reddito, questi reagiscono in modo molto diverso alla riduzione dell'onere fiscale e tendono meno ad attivare la loro forza lavoro rispetto a quanto avverrebbe nel sistema dell'imposizione individuale; ne risulta quindi un importante effetto trascinamento. Per questa ragione, lo splitting integrale è, tra tutti i sistemi non penalizzanti per il matrimonio, quello che meno mobilizza la forza lavoro e che richiede le aliquote più elevate per generare un determinato gettito di imposta.

Ripercussioni finanziarie Se si volesse fare in modo che nessun contribuente si trovi confrontato a un maggior onere rispetto ad oggi, lo splitting integrale comporterebbe, nell'ambito dell'imposta federale diretta, minori entrate per un totale di 2,3 miliardi di franchi, mentre lo splitting parziale con divisore 1,7 porterebbe a minori entrate per un totale compreso tra 1,2 e 1,6 miliardi di franchi a seconda delle deduzioni (le cifre si basano sulle entrate preventivate per il periodo fiscale 2012).

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1.3.5.3

Imposizione individuale

Principio L'imposizione individuale si basa su un'unica tariffa che viene applicata a tutte le persone fisiche contribuenti. I coniugi vengono tassati separatamente, come prima del matrimonio. L'imposizione individuale vera e propria attribuisce a ogni contribuente, indipendentemente dallo stato civile e senza correttivi, unicamente il reddito da esso conseguito. Lo stesso discorso vale per analogia per l'attribuzione della sostanza. Il numero di persone che vive dello stesso reddito non è tuttavia preso in considerazione. Per le coppie di coniugi o di concubini in cui uno dei due non consegue alcun reddito, non sono dunque previste misure di sgravio. Nemmeno i vantaggi di cui godono le economie domestiche composte da più persone rispetto alle economie domestiche con una sola persona sono presi in considerazione.

Nell'imposizione individuale vera e propria l'onere fiscale delle coppie dipende quindi dalla ripartizione dei redditi. Rispetto ai coniugi con doppio reddito, i coniugi con reddito unico nella stessa situazione reddituale sono considerevolmente penalizzate a causa della progressione della tariffa fiscale. Inoltre, l'onere fiscale dei coniugi con reddito unico corrisponde a quello delle economie domestiche con una sola persona con lo stesso reddito. Secondo il Tribunale federale, per rispettare i dettami del diritto costituzionale una riforma dell'imposizione dei coniugi e della famiglia può basarsi soltanto su modelli che applicano la cosiddetta imposizione individuale modificata. A giudizio dell'Alta Corte, per garantire una relazione equilibrata tra gli oneri delle diverse categorie di contribuenti occorrerebbe prevedere (quantomeno per i coniugi con reddito unico) determinati correttivi, tra cui ad esempio una deduzione per coniugi con reddito unico. Tuttavia, un simile sistema si discosterebbe da un'imposizione neutrale dal profilo dello stato civile.

Motivi del rifiuto da parte del Consiglio federale Il passaggio all'imposizione individuale dovrebbe essere attuato simultaneamente per tutte le autorità fiscali (Confederazione, Cantoni, Comuni). Sotto il profilo della tecnica di tassazione non sarebbe possibile far fronte a una diversa regolamentazione a livello della Confederazione e dei Cantoni. La fase di attuazione durerebbe dunque a lungo.

­

Se nell'ambito dell'attuazione dell'imposizione individuale si riprendesse la tariffa di base, potrebbe conseguirne un aumento dell'onere, in particolare per i coniugi con reddito unico. Se si riprendesse invece la tariffa per coniugi, ne conseguirebbe un calo del gettito nettamente superiore rispetto all'introduzione del calcolo alternativo dell'imposta. Realisticamente, sarebbe dunque impossibile introdurre l'imposizione individuale senza una revisione delle tariffe.

­

Si pone la questione della trasferibilità delle deduzioni non esaurite all'interno della coppia sposata. In caso di non trasferibilità senza altre modifiche (p. es. deduzione per coniugi con reddito unico), verrebbero soprattutto svantaggiati i coniugi con reddito unico rispetto a quelli con doppio reddito.

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­

L'imposizione individuale amplifica le possibilità di pianificazione fiscale tra coniugi (p. es. negozi giuridici tra coniugi, ripartizione dei redditi in caso di attività lucrativa indipendente).

­

Il modello può eventualmente rendere necessaria una modifica di tutte le leggi e ordinanze che prevedono meccanismi basati su limiti di reddito (pagamenti a titolo di riversamento, quali ad esempio i sussidi per la riduzione dei premi della cassa malati).

­

L'imposizione individuale genera un importante onere amministrativo per i contribuenti, in special modo nella fase introduttiva.

­

In passato i Cantoni hanno quantificato il maggior onere amministrativo attorno al 30­50 per cento. Nella fase introduttiva esso potrebbe essere ancora più elevato.

­

Nel diritto civile, il matrimonio è definito espressamente come comunione.

L'imposizione individuale si basa invece sul singolo individuo, in contrasto con i valori espressi nel diritto civile.

Ripercussioni finanziarie Se si volesse fare in modo che nessun contribuente si trovi confrontato a un maggior onere rispetto ad oggi, l'imposizione individuale comporterebbe, nell'ambito dell'imposta federale diretta, minori entrate per un totale di 2­2,35 miliardi di franchi (a seconda che si preveda o meno una deduzione per i redditi unici; le cifre si basano sulle entrate preventivate per il periodo fiscale 2012).

Conseguenze di un'attuazione dell'imposizione individuale neutrale dal profilo dei proventi L'imposizione individuale potrebbe essere attuata anche in modo neutrale dal profilo dei proventi. Se così fosse, rispetto al regime vigente l'onere fiscale aumenterebbe per determinate categorie di contribuenti e diminuirebbe per altre.

A livello federale, le vigenti tariffe per coniugi e per gli altri contribuenti verrebbero abolite e sostituite da una nuova tariffa. Sotto questo aspetto il legislatore disporrebbe di un ampio margine di manovra. Potrebbe segnatamente strutturare la tariffa con una progressione più o meno accentuata rispetto ad oggi. Analoghi margini sarebbero concessi anche al legislatore cantonale. Ma le premesse variano in modo estremo da un Cantone all'altro, a seconda che il sistema fiscale cantonale preveda una tariffa doppia, uno splitting parziale o integrale o un sistema flat rate (aliquota unica).

A livello di imposta federale diretta, i coniugi con reddito unico sarebbero tassati maggiormente, mentre i coniugi con doppio reddito con redditi elevati e ripartiti tra i partner in modo piuttosto uniforme nonché molti coniugi pensionati sarebbero tendenzialmente sgravati. Le altre economie domestiche (coppie di concubini, famiglie unipersonali e famiglie monogenitoriali) sarebbero tendenzialmente gravate più pesantemente. Il loro onere fiscale aumenterebbe però in misura minore rispetto ai coniugi con reddito unico.

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A livello cantonale, e in particolare nei Cantoni che conoscono attualmente un sistema di splitting integrale, l'onere fiscale per i coniugi con reddito unico aumenterebbe notevolmente, mentre tutte le altre economie domestiche verrebbero sgravati.

Questo schema tenderebbe ad affermarsi anche nei Cantoni con splitting parziale e tariffa doppia, ma in questi Cantoni l'onere aumenterebbe anche per altre economie domestiche oltre ai coniugi con reddito unico. Nei Cantoni in cui vige un sistema flat rate, invece, le conseguenze sarebbero trascurabili.

1.3.5.4

Opzione di tassazione

Principio Questo sistema accorda ai coniugi il diritto di optare tra due tipi di imposizione, ossia tra il sistema a tariffa multipla attualmente vigente nell'ambito dell'imposta federale diretta e il modello di imposizione congiunta vigente nei Cantoni (tariffa doppia, splitting ecc.), da un lato, e dall'altro il sistema di imposizione separata applicato alle coppie di concubini. Il vigente modello dell'imposizione congiunta viene definito dal legislatore come modello principale. I coniugi che optano per l'imposizione separata vengono tassati come le coppie non sposate.

Il diritto di opzione può essere esercitato soltanto mediante dichiarazione concorde della volontà. Se i coniugi non riescono a intendersi su un tipo di tassazione, si suppone che abbiano optato per il modello principale.

L'esercizio concorde del diritto di opzione deve avvenire, soprattutto per ragioni legate alla riscossione, all'inizio del periodo fiscale. Se i coniugi hanno optato congiuntamente a favore dell'imposizione separata, questa forma di tassazione sarà applicata tanto per l'imposta federale diretta quanto per le imposte cantonali e comunali, e lo stesso avverrà per l'altra forma, ossia per la tassazione congiunta. Il diritto di opzione può essere esercitato annualmente.

Se una coppia di coniugi opta per la tassazione separata, si applicheranno le regole già oggi applicate all'imposizione delle coppie di concubini o dei genitori tassati separatamente.

Motivi del rifiuto da parte del Consiglio federale Un diritto di opzione riguardo al tipo di tassazione dovrebbe, per ragioni pratiche, essere introdotto simultaneamente a tutti e tre i livelli statali, esigenza che ostacolerebbe una rapida attuazione.

­

La soluzione proposta riduce la «penalizzazione del matrimonio», ma non consente di eliminare completamente l'anticostituzionalità del sistema attuale. A seconda delle circostanze, la scelta della tassazione individuale potrebbe ad esempio risultare vantaggiosa in materia di imposta federale diretta ma causare un peggioramento a livello di imposte cantonali (segnatamente nei Cantoni che prevedono uno splitting integrale). L'imposizione secondo la capacità economica dovrebbe però essere garantita a tutti i livelli dello Stato.

­

Il modello può eventualmente rendere necessaria una modifica di tutte le leggi e ordinanze che prevedono meccanismi basati su limiti di reddito 1819

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(pagamenti a titolo di riversamento, quali ad esempio la riduzione dei premi della cassa malati).

­

L'onere amministrativo aggiuntivo (onere legato al pagamento dell'imposta), in particolare nella fase introduttiva e per le situazioni patrimoniali complesse, risulta elevato per il contribuente che intende sfruttare il sistema in modo ottimale. I coniugi devono decidere, prima che inizi il periodo fiscale, quale sia il modello più conveniente per loro e comunicare la loro scelta in modo vincolante all'autorità fiscale. La decisione potrebbe rivelarsi difficile per i contribuenti, in particolare dovendo includere nel calcolo anche i pagamenti a titolo di riversamento fondati sul reddito imponibile.

­

Il modello dell'opzione di tassazione comporta un onere amministrativo nettamente maggiore per le autorità fiscali rispetto al diritto vigente. La tassazione delle persone fisiche è una procedura che deve essere per quanto possibile automatizzata. Ogni possibilità di opzione può ostacolare i processi automatizzati causando un importante onere amministrativo.

­

Il modello amplifica le possibilità di pianificazione fiscale tra coniugi (p. es.

negozi giuridici tra coniugi, ripartizione dei redditi in caso di attività lucrativa indipendente), ma al tempo stesso fa sorgere il rischio che i coniugi optino per la variante più costosa.

Ripercussioni finanziarie Per fare in modo che nessun contribuente debba sostenere un maggior onere rispetto a oggi, il modello dell'opzione di tassazione comporterebbe minori entrate nell'ambito dell'imposta federale diretta per un totale di 0,67 miliardi di franchi. Se la deduzione per doppio reddito fosse inoltre estesa anche ai coniugi pensionati, le minori entrate salirebbero a 0,74 miliardi di franchi (le cifre si basano sulle entrate preventivate per il periodo fiscale 2012).

1.3.5.5

Rinuncia alle deduzioni nel calcolo alternativo dell'imposta

Principio Si è esaminato un modello che comporti una diminuzione del gettito meno importante al fine di contenere quella stimata a 1158 milioni di franchi che provocherà la nuova normativa.

Questo modello si basa sul calcolo alternativo dell'imposta proposto nel presente progetto, ma presenta le seguenti modifiche: ­

rinuncia alla deduzione per coniugi con reddito unico e alla deduzione per famiglie monogenitoriali; e

­

soppressione della deduzione per i coniugi e della deduzione per coniugi con doppio reddito.

1820

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Motivi del rifiuto da parte del Consiglio federale Benché questo modello semplifichi la normativa e contenga la diminuzione del gettito, il nostro Consiglio lo scarta per le seguenti ragioni: ­

la rinuncia alle diverse deduzioni si tradurrebbe in un onere fiscale più elevato, rispetto a quello attuale, per i coniugi con reddito unico e i coniugi con doppio reddito il cui secondo reddito è esiguo, mentre l'onere fiscale diminuirebbe per i coniugi con doppio reddito i cui redditi sono medio-alti e ripartiti in modo equilibrato all'interno della coppia;

­

la differenza del carico fiscale fra coniugi con reddito unico e coniugi con doppio reddito si accentuerebbe;

­

la rinuncia alla deduzione per famiglie monogenitoriali causerebbe un aumento del carico fiscale per questo gruppo di famiglie rispetto al diritto vigente.

Questo modello soddisferebbe i requisiti di un'imposizione conforme alla Costituzione definiti dal Tribunale federale, ma il numero di contribuenti che dovrebbero sostenere un carico fiscale supplementare sarebbe relativamente elevato.

Ripercussioni finanziarie Con la rinuncia e la soppressione delle deduzioni summenzionate, la diminuzione del gettito sarebbe contenuta a 847 milioni di franchi.

1.4

Eliminazione della «penalizzazione del matrimonio» senza aumento degli oneri fiscali

In linea di principio, sarebbe possibile eliminare la «penalizzazione del matrimonio» senza incidere sul gettito, semplicemente imponendo un onere maggiore ai contribuenti non sposati. Tuttavia, dato che una soluzione di questo tipo avrebbe scarse prospettive di successo sul piano politico, i vari modelli sono invece stati esaminati partendo dalla premessa che per nessuna persona assoggettata alle imposte sul reddito debba risultarne un maggior onere rispetto ad oggi.

Da questo punto di vista il modello del calcolo alternativo dell'imposta si rivela vantaggioso. Agisce in modo molto mirato sull'eliminazione della «penalizzazione del matrimonio» e a differenza dello splitting integrale non causa un importante effetto trascinamento, e comporta una diminuzione meno importante del gettito rispetto ad altri modelli (eccezione: opzione di tassazione). Inoltre, a differenza dell'imposizione individuale o dell'opzione di tassazione, non deve essere attuato dalle autorità fiscali di tutti i livelli dello Stato (Confederazione, Cantoni, Comuni).

Può dunque essere attuato in modo più semplice e più rapidamente. Le ripercussioni finanziarie per Cantoni e Comuni si limitano alle minori entrate dovute alla quota dei Cantoni sulle entrate dell'imposta federale diretta. Non crea però altre ripercussioni finanziarie a livello di imposte cantonali e comunali.

Tuttavia, occorre riconoscere che l'eliminazione della «penalizzazione del matrimonio» senza aumento degli oneri fiscali causa una diminuzione del gettito che va 1821

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compensata. Sotto il regime del freno all'indebitamento, le vie che si aprono sono due. Si può introdurre un'altra imposta o aumentare un'imposta esistente, soluzione che comporterebbe a sua volta la necessità di adeguamenti legislativi o persino costituzionali; oppure si possono ridurre le spese in misura corrispondente allo sgravio concesso sull'imposta sul reddito. Nel primo caso alcune persone saranno confrontate a un aumento dell'onere fiscale; nel secondo caso, altre persone saranno toccate dai tagli alle spese.

1.5

Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

I sistemi fiscali degli Stati membri dell'Unione europea prevedono in forme diverse sia modelli di imposizione congiunta, sia modelli di imposizione individuale. Entrambi i sistemi di tassazione sono dunque privi di implicazioni rilevanti nei rapporti con il diritto europeo (a questo riguardo cfr. n. 5.2).

La maggioranza dei Paesi membri dell'OCSE applica un sistema di imposizione individuale40:

40

­

l'Austria conosce un sistema di imposizione individuale che non tiene più conto degli obblighi di mantenimento all'interno della coppia sposata. Alle coppie sposate e di concubini con reddito unico o con un secondo reddito esiguo è sempre stata concessa, fino a poco tempo fa, una deduzione per reddito unico. Nel 2011 tale deduzione è stata sostituita con una deduzione per reddito unico in base al numero di figli. In assenza di correttivi per le coppie sposate con reddito unico, l'onere fiscale per queste coppie è ora nettamente maggiore rispetto a quello delle coppie sposate con doppio reddito.

­

La Svezia si basa su un'imposizione puramente individuale. Non esistono categorie fiscali o tariffe diverse. Per ogni contribuente ci si limita a rilevare il reddito affluito, indipendentemente dallo stato civile e senza correttivi. Ad esempio, non si tiene conto di quante persone debbano vivere di questo reddito. Per le coppie di coniugi e di concubini in cui l'uomo o la donna non consegue un reddito non sono dunque previste misure di sgravio.

­

Anche la Gran Bretagna si basa su un sistema di imposizione individuale. Il diritto fiscale britannico prevede una franchigia personale per i contribuenti che varia in base all'età e al reddito. A partire da un determinato limite di reddito, questa franchigia si riduce costantemente. La franchigia non è trasferibile. La Gran Bretagna versa assegni esenti da imposta per i figli.

­

I Paesi Bassi prevedono anch'essi di principio l'imposizione individuale. I redditi salariali devono essere sempre dichiarati singolarmente. Ma a parte questo la legislazione olandese tassa sempre le coppie sposate e i partner in unione domestica registrata come «partner fiscali». Le persone che convivoCfr. al riguardo «Auswirkungen einer Einführung der Individualbesteuerung», rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale «Conseguenze economiche e fiscali di differenti modelli di imposizione individuale» (14.3005), www.estv.admin.ch > Politica fiscale > Informazioni specifiche (il rapporto è disponibile in francese e tedesco).

1822

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no senza essere sposate tra loro possono decidere se vogliono essere considerate come «partner fiscali». In tal caso possono ripartire su entrambi taluni elementi comuni del reddito (p. es. interessi su depositi a risparmio, entrate da locazioni) e deduzioni (p. es. spese di mantenimento dei figli, donazioni).

Un sistema di splitting è previsto ad esempio nel Lussemburgo, in Polonia, in Francia e in Portogallo. In Germania i coniugi hanno un diritto di opzione sul tipo di tassazione: ­

la Francia prevede uno splitting per famiglie («quotient familial») nel quale il numero di persone che vivono in un'economia domestica determina l'entità dell'imposta dovuta sul reddito. Il quoziente familiare dipende dal numero di membri della famiglia ai quali la persona debitrice dell'imposta provvede. Il reddito imponibile viene diviso per il quoziente familiare prima di calcolare l'imposta dovuta. Il «pacte civil de solidarité» (PACS) introdotto nel 1999 accorda inoltre alle coppie eterosessuali e omosessuali la possibilità di disciplinare contrattualmente la propria convivenza. Questa soluzione consente in particolare anche alle coppie di concubini di farsi equiparare alle coppie sposate sul piano dell'imposta sul reddito. I contraenti del PACS vengono assoggettati all'imposizione congiunta dopo tre anni dall'atto di registrazione.

­

In Germania le coppie sposate possono scegliere tra imposizione individuale e congiunta. Il modello di base è l'imposizione individuale («Einzelveranlagung»). Se i coniugi non formulano alcuna dichiarazione, si presume tuttavia che optino per la tassazione congiunta, poiché per questa categoria di contribuenti essa rappresenta normalmente la variante più vantaggiosa. Se la moglie o il marito opta per l'imposizione individuale, entrambi vengono tassati separatamente. Questa scelta è vincolante per l'ufficio di tassazione (Finanzamt). L'altro coniuge può però chiedere il risarcimento dei danni se la domanda di imposizione separata viola il principio della buona fede.

L'imposizione congiunta viene applicata anche nel caso in cui i coniugi optano concordemente per la tassazione comune. In tal caso le entrate di entrambi i coniugi vengono cumulate, ma vengono tassate soltanto all'aliquota prevista per la metà del reddito (il cosiddetto splitting tra coniugi). Questo sistema garantisce alle coppie sposate in cui uno solo dei partner esercita un'attività lucrativa lo stesso trattamento riservato ai coniugi con doppio reddito. Nel 2010 il 97,7 per cento delle coppie sposate e delle coppie di concubini ha optato per la tassazione comune, mentre soltanto il 2,3 per cento ha optato per la tassazione individuale41.

In sintesi si può ritenere che nei Paesi a noi vicini il sistema dell'imposizione individuale è predominante. Tra i Paesi esaminati, la maggior parte di quelli che conoscono l'imposizione individuale non prevede in pratica alcun fattore di correzione per sgravare le coppie (sposate) con reddito unico. Queste sono dunque tassate in modo notevolmente più pesante rispetto alle coppie (sposate) con doppio reddito. Quando sono previste misure correttive, queste sono concesse prevalentemente ai contribuenti con figli.

41

Le cifre si basano sulle statistiche delle imposte sul reddito 2010.

1823

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1.6

Attuazione

La tassazione e la riscossione dell'imposta federale diretta spettano ai Cantoni sotto la vigilanza della Confederazione42. L'introduzione del calcolo alternativo dell'imposta causerà alle autorità fiscali cantonali un onere amministrativo supplementare, specialmente nella fase introduttiva (cfr. n. 3.2).

Dal punto di vista pratico, tuttavia, la ripartizione e il calcolo dell'imposta non dovrebbero comportare problemi particolari, poiché già oggi la maggior parte delle entrate in questione sono indicate in modo trasparente nella procedura di dichiarazione. Inoltre, le procedure dovrebbero essere ampiamente automatizzabili.

Ai Cantoni viene concesso un periodo di tempo sufficiente per preparare l'esecuzione delle nuove disposizioni, tanto per la formazione del personale quanto per gli adeguamenti dei sistemi informatici.

1.7

Interventi parlamentari

Negli ultimi anni il Parlamento ha trasmesso diversi mozioni e postulati che propongono differenti modelli volti a eliminare la «penalizzazione del matrimonio»:

42

­

mozione del gruppo liberale-radicale del 3 giugno 2004 (04.3276 «Passaggio all'imposizione individuale»): la mozione chiede al nostro Consiglio di presentare al Parlamento il più presto possibile un disegno di legge che preveda il passaggio dall'imposizione del matrimonio e della famiglia all'imposizione individuale indipendente dallo stato civile. La mozione è stata accolta dal Consiglio nazionale il 15 giugno 2005 e dal Consiglio degli Stati il 28 settembre 2005.

­

Mozione del gruppo liberale-radicale del 15 giugno 2005 (05.3299 «Misure urgenti in vista del passaggio all'imposizione individuale»): il nostro Consiglio è invitato a modificare l'imposizione delle persone fisiche in modo che possa essere introdotta l'imposizione individuale. Prima di passare a questo sistema, quale misura urgente occorre tuttavia eliminare la disparità di trattamento fra coppie sposate e coppie di concubini. La mozione è stata accolta dal Consiglio nazionale il 9 maggio 2006 e dal Consiglio degli Stati il 10 agosto 2009.

­

Mozione Bischof del 17 dicembre 2010 (10.4127 «Eliminazione della penalizzazione del matrimonio»): il nostro Consiglio è incaricato di presentare le necessarie revisioni legislative affinché l'attuale penalizzazione che colpisce i coniugati rispetto alle coppie di concubini e alle famiglie unipersonali, come pure le coppie sposate con reddito unico rispetto alle coppie sposate con doppio reddito sia eliminata nel diritto fiscale a livello federale e cantonale. I firmatari nella motivazione preferirebbero che si optasse per l'introduzione di un modello di splitting. La mozione è stata accolta dal Consiglio nazionale il 17 giugno 2011 e dal Consiglio degli Stati il 4 marzo 2015.

Art. 2 LIFD

1824

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­

Postulato del gruppo del partito borghese democratico BD del 15 giugno 2011 (11.3545 «Imposizione e rendite indipendenti dallo stato civile»): il nostro Consiglio è incaricato di esaminare soluzioni che consentano un'imposizione e rendite ampiamente indipendenti dallo stato civile. Il Consiglio nazionale ha accolto il postulato il 23 dicembre 2011. Prima di attuare il postulato, il nostro Consiglio ha atteso la votazione del 28 febbraio 2016 sull'iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia ­ No agli svantaggi per le coppie sposate». Con il presente messaggio le richieste relative all'imposizione dei coniugi sono ora soddisfatte. Gli adeguamenti nel sistema di rendite dell'AVS saranno invece esaminati nell'ambito della riforma Previdenza per la vecchiaia 2020.

­

Postulato della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale del 30 gennaio 2014 (14.3005 «Conseguenze economiche e fiscali di differenti modelli di imposizione individuale»): il nostro Consiglio è incaricato di elaborare modelli concreti di imposizione individuale e di sottoporli al Parlamento integrandoli nel messaggio concernente l'iniziativa popolare «Per il matrimonio e la famiglia ­ No agli svantaggi per le coppie sposate». Il Consiglio nazionale ha accolto il postulato il 4 giugno 2014. Il 24 giugno 2015 il nostro Consiglio ha adottato il rapporto e ha deciso di chiedere lo stralcio del postulato nell'ambito del rapporto «Mozioni e postulati dei Consigli legislativi».

­

Mozione Bischof del 3 marzo 2016 (16.3044 «Eliminazione della penalizzazione del matrimonio»): il nostro Consiglio è incaricato di presentare le necessarie revisioni di legge affinché l'attuale penalizzazione dei coniugi e dei partner registrati rispetto alle coppie di concubini venga eliminata nella legislazione tributaria per il tramite di un'imposizione comune (p. es. con un modello di splitting o di splitting parziale oppure un calcolo alternativo). Il Consiglio degli Stati ha accolto la mozione il 13 giugno 2016, il Consiglio nazionale il 14 dicembre 2016.

Come esposto al numero 1.3.5, il nostro Consiglio ha esaminato vari modelli e dopo averne ponderati vantaggi e svantaggi ha optato per il modello del calcolo alternativo dell'imposta. Le mozioni e i postulati menzionati devono pertanto essere tolti dal ruolo.

2

Commento ai singoli articoli

Art. 14 cpv. 4 Il capoverso 4 stabilisce ora che il calcolo alternativo dell'imposta (ai sensi dell'art. 36a LIFD) non può essere applicato ai coniugi tassati secondo il dispendio.

Dato che in questa forma di imposizione la base di calcolo è costituita dalle spese annuali corrispondenti al tenore di vita, mancando le opportune indicazioni gli introiti non possono essere ripartiti tra marito e moglie come sarebbe necessario per effettuare il calcolo alternativo dell'imposta. Tuttavia, le persone tassate secondo il

1825

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dispendio possono chiedere in qualsiasi momento di passare alla tassazione ordinaria e di beneficiare così del calcolo alternativo dell'imposta.

Art. 33 cpv. 2 La concessione della deduzione per doppio reddito presuppone come sinora che i coniugi vivano in comunione domestica. Inoltre, entrambi devono conseguire un reddito da attività lucrativa. Se uno solo dei coniugi consegue un tale reddito, la coppia può far valere la deduzione per reddito unico ai sensi dell'articolo 33 capoverso 2bis.

Rispetto al diritto vigente, nel calcolo della deduzione viene introdotta una modifica.

Sinora è possibile dedurre il 50 per cento del reddito più basso, ma fino a un massimo di 13 400 franchi. Se il reddito più basso è inferiore all'importo minimo di 8100 franchi, può essere dedotto soltanto l'importo di questo reddito (esempio: reddito da attività lucrativa del marito 4000 fr., reddito da attività lucrativa della moglie fr. 3100, deduzione per doppio reddito 3100 fr.).

Ora le coppie sposate con doppio reddito potranno dedurre 8100 franchi dal loro reddito da attività lucrativa complessivo. Se la metà del reddito più basso supera 8100 franchi, sarà possibile dedurre tale metà, ma fino a un massimo di 13 400 franchi. Se il reddito complessivo di una coppia sposata è inferiore a 8100 franchi, la coppia potrà dedurre soltanto tale importo come deduzione per doppio reddito (esempio: reddito da attività lucrativa del marito 4000 fr., reddito da attività lucrativa della moglie 3100 fr., deduzione per doppio reddito 7100 fr.).

Art. 33 cpv. 2bis Se i coniugi vivono in comunione domestica e soltanto uno di loro consegue un reddito da attività lucrativa, è applicata una nuova deduzione che deroga dalla sistematica fiscale, poiché di regola le coppie sposate con reddito unico non possono beneficiare del calcolo alternativo dell'imposta e quindi la differenza di onere tra coppie sposate con reddito unico e doppio reddito aumenterebbe rispetto al diritto vigente.

La deduzione ammonta a 8100 franchi. Se il reddito da attività lucrativa è inferiore a 8100 franchi, la deduzione per reddito unico può essere fatta valere soltanto fino a concorrenza di tale reddito (esempio: reddito da attività lucrativa 5100 fr., deduzione per reddito unico 5100 fr.).

Altri redditi, quali le rendite e i redditi da sostanza non danno
diritto alla deduzione per reddito unico. Se devono essere attribuiti anche all'altro coniuge dei redditi da attività lucrativa, la deduzione decade, anche se si tratta di redditi minimi. I coniugi sono considerati in tal caso come coppia con doppio reddito e quindi possono richiedere la deduzione per doppio reddito.

Le coppie sposate di pensionati e le persone facoltose senza reddito da attività lucrativa non potranno dunque invocare questa deduzione. Essi beneficeranno però di norma del calcolo alternativo dell'imposta. La deduzione non è concessa nemmeno alle coppie di concubini con reddito unico.

1826

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Art. 33 cpv. 2ter Il reddito lavorativo è definito in una disposizione comune sia per la deduzione per doppio reddito sia per quella per reddito unico. Per reddito lavorativo si intende, come sinora per la deduzione per doppio reddito, l'insieme dei redditi conseguiti da un contribuente dall'attività lucrativa indipendente e dipendente, principale e accessoria, dedotte le spese professionali.

In caso di reddito da attività lucrativa dipendente esso corrisponde alla retribuzione lorda meno le spese per il conseguimento del reddito nonché i contributi all'AVS/AI/IPG/AD, i contributi versati alla previdenza professionale (2° pilastro) e alla previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) nonché i premi corrisposti all'assicurazione contro gli infortuni non professionali (AINP).

In caso di reddito derivante da attività lucrativa indipendente esso corrisponde al saldo del conto economico al netto dei contributi versati alla previdenza professionale e alla previdenza individuale vincolata e dopo aver proceduto a eventuali rettifiche fiscali.

Ora la legge prevede esplicitamente che le indennità per perdita di guadagno in caso di temporanea interruzione dell'attività lucrativa (servizio militare o civile, assicurazione maternità, indennità dell'assicurazione disoccupazione, malattia o infortuni, art. 23 lett. a LIFD) sono equiparate al reddito da attività lucrativa. Questa regola codifica la prassi vigente.

Non sono invece parificati al reddito lavorativo altri redditi quali in particolare le rendite derivanti dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (1° pilastro), dalla previdenza professionale (2° pilastro) e i proventi dalla previdenza individuale vincolata (pilastro 3a), i redditi da sostanza e le rendite vitalizie.

Art. 35 cpv. 1 lett. d Per le famiglie monogenitoriali è ora prevista, invece della concessione della tariffa per coniugi, una deduzione pari a 11 500 franchi. La deduzione è strutturata come deduzione sociale e tiene conto schematicamente della situazione economica del genitore che alleva i figli da solo.

La deduzione è calcolata indipendentemente dal numero di figli della famiglia monogenitoriale; ciò significa che l'avente diritto, contrariamente alla deduzione per figli, non può invocare la deduzione per famiglie monogenitoriali per ogni figlio bensì può farla valere
ogni anno per un importo di 11 500 franchi. Il motivo di questa scelta risiede nel fatto che la nuova deduzione sociale sostituisce l'applicazione della tariffa per coniugi prevista dal vigente diritto, la quale non prevede alcuna graduazione secondo il numero di figli. Se le famiglie monogenitoriali fossero tassate soltanto alla tariffa di base senza misure di compensazione, sarebbero maggiormente gravate rispetto al diritto vigente.

La deduzione per famiglie monogenitoriali sarà concessa soltanto ai contribuenti che effettivamente vivono da soli in comunione domestica con uno o più figli minorenni, a tirocinio o agli studi. Le coppie di concubini con figli comuni o non comuni non possono far valere la deduzione.

1827

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Se per i figli è stabilita la custodia alternata, la deduzione per famiglie monogenitoriali è concessa al genitore che provvede essenzialmente al loro sostentamento. Di regola si può presumere che si tratti del genitore con il reddito netto più elevato.

Art. 36 cpv. 2bis Secondo il diritto vigente, i coniugi che vivono in comunione domestica, così come i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi con figli o persone bisognose a carico vengono tassati all'aliquota per genitori. Questa tariffa si basa sulla tariffa per i coniugi, ma prevede uno sgravio supplementare sotto forma di deduzione dall'ammontare d'imposta di 251 franchi per figlio. Attualmente la combinazione tra tariffa di base e deduzione dall'ammontare dell'imposta non è prevista dalla legge.

La tariffa per genitori nella forma sinora prevista sarà abolita. Il capoverso 2bis prevede ora soltanto la deduzione dall'ammontare dell'imposta per i figli minorenni o in formazione e per le persone bisognose di assistenza. In futuro, la tariffa per coniugi ai sensi del capoverso 2 combinata con la deduzione dall'ammontare dell'imposta sarà concessa soltanto ai coniugi tassati congiuntamente che vivono con i figli o con persone bisognose a cui provvedono. Per tutte le persone non coniugate che vivono con i figli o con persone bisognose, invece, si applicherà sempre la tariffa di base (cfr. al riguardo n. 1.2.4.2). La tariffa di base sarà ora applicata in combinazione con la deduzione dall'ammontare dell'imposta di 251 franchi per figlio.

La concessione della deduzione dall'ammontare dell'imposta presuppone ancora che il contribuente viva in comunione domestica con il figlio o la persona bisognosa e provveda essenzialmente al suo sostentamento.

Art. 36a

Calcolo alternativo dell'imposta per coniugi

Il nuovo articolo 36a disciplina il calcolo alternativo dell'imposta. L'applicazione del calcolo e in particolare l'assegnazione dei vari fattori ai coniugi sono descritte esaurientemente ai numeri 1.2.3.1 e 1.2.3.2.

Mentre in caso di tassazione ordinaria delle coppie sposate si applica la tariffa per coniugi, in caso di calcolo alternativo dell'imposta viene applicata ad entrambi i coniugi la tariffa di base. Nel caso delle coppie sposate con figli minorenni o in formazione professionale o scolastica, la deduzione dall'ammontare dell'imposta ai sensi dell'articolo 36 capoverso 2bis viene divisa a metà tra i coniugi. Nell'ambito del calcolo alternativo dell'imposta, la divisione a metà tra i coniugi si applica anche se i coniugi vivono in comunione domestica con persone bisognose di assistenza e provvedono essenzialmente al loro sostentamento.

I casi speciali di calcolo alternativo dell'imposta in caso di utili di liquidazione e di prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale nonché il campo d'applicazione soggettivo sono trattati ai numeri 1.2.3.10 e 1.2.3.11.

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Art. 85 cpv. 3 Per le coppie sposate con reddito unico viene ora introdotta, in caso di tassazione ordinaria, una deduzione per reddito unico (cfr. al riguardo art. 33 cpv. 2bis). Pertanto, analogamente al caso della deduzione per doppio reddito, per quanto riguarda i coniugi assoggettati alla fonte occorre sottolineare che se soltanto uno di loro esercita un'attività lucrativa, la deduzione per reddito unico va considerata nella determinazione della tariffa applicabile per l'imposta alla fonte.

Art. 89a cpv. 4, terzo periodo e art. 99, terzo periodo Nell'ambito della riscossione dell'imposta alla fonte si rinuncia, per le ragioni illustrate al numero 1.2.3.13, all'applicazione del calcolo alternativo dell'imposta ai sensi dell'articolo 36a. Già per il semplice fatto che non dispone delle necessarie informazioni, il datore di lavoro responsabile della riscossione dell'imposta alla fonte non sarebbe in grado di utilizzare questo strumento. La non applicabilità è espressamente prevista all'articolo 89a capoverso 4 per i coniugi assoggettati alla fonte con domicilio o dimora fiscale in Svizzera e all'articolo 99 per i coniugi assoggettati alla fonte senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera.

La revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, adottata dal Parlamento nella sessione invernale 2016, con la concomitante estensione della tassazione ordinaria ulteriore, nell'ambito della quale per i coniugi viene sistematicamente effettuato il calcolo alternativo dell'imposta, permette di eliminare anche per molti contribuenti tassati inizialmente alla fonte la penalizzazione delle coppie sposate rispetto alle coppie di concubini.

Dopo l'entrata in vigore della revisione, il calcolo alternativo nell'ambito dell'imposta alla fonte sarà escluso soltanto per i non residenti e per i residenti che non sottostanno alla tassazione ordinaria ulteriore.

Il trattamento riservato alle persone assoggettate alla fonte nell'ambito del calcolo alternativo dell'imposta è illustrato al numero 1.2.3.13.

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni per la Confederazione

3.1.1

Ripercussioni finanziarie

Le misure proposte comportano minori entrate nell'ambito dell'imposta federale diretta per un importo di 1158 milioni di franchi (le cifre si basano sulla statistica fiscale 2013, entrate preventivate per il periodo fiscale 2016).

L'AFC ha anche stimato la distribuzione degli effetti di sgravio dovuti all'eliminazione della «penalizzazione del matrimonio» sulle coppie sposate con doppio reddito e sulle coppie di pensionati nell'ambito dell'imposta federale diretta. Dalle minori entrate stimate, pari a 1158 milioni di franchi, il 63 per cento circa (726 mio. fr.) va a favore delle coppie sposate con doppio reddito, circa il 26 per cento (296 mio. fr.)

1829

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a favore delle coppie di pensionati e circa il 12 per cento (136 mio. fr.) a favore delle coppie sposate con reddito unico.

Inoltre, grazie alla deduzione per reddito unico di 8100 franchi, le coppie sposate con reddito unico e quelle con doppio reddito e secondo reddito esiguo beneficerebbero di uno sgravio pari a 136 milioni di franchi.

L'applicazione sistematica della tariffa di base a tutte le coppie di concubini genera maggiori entrate, che però non possono essere quantificate in modo più preciso poiché le statistiche fiscali non possono distinguere tra famiglie monogenitoriali e partner che vivono in concubinato. Per contro, le misure previste per le famiglie monogenitoriali dovrebbero essere strutturate senza incidenza rilevante sul gettito.

I 1158 milioni di franchi di minori entrate stimati nell'ambito dell'imposta federale diretta si distribuiscono in ragione dell'83 per cento (961 mio. fr.) sulla Confederazione, mentre i Cantoni dovranno sostenere una perdita del 17 per cento (197 mio. fr.).

Oltre alla riforma dell'imposizione delle imprese e alla riforma dell'imposta preventiva, anche all'eliminazione della «penalizzazione del matrimonio» viene riconosciuta la massima priorità dal punto di vista della politica fiscale, come confermato dal nostro Consiglio nella sua decisione dell'11 dicembre 2015 concernente le priorità in materia di politica finanziaria 2016-2024. Tali priorità considerano, a partire dal 2022, anche la riforma dell'imposizione dei coniugi e le relative minori entrate, pari a circa 1 miliardo di franchi l'anno, nel rispetto dell'equilibrio strutturale.

Nel febbraio 2018, il nostro Consiglio ha proceduto a una valutazione della situazione politico-finanziaria e ha aggiornato il piano finanziario 2019­2021, fissando il quadro finanziario per il preventivo 2019. Il piano finanziario aggiornato presenta eccedenze strutturali in parte elevate, che raggiungeranno 1,9 miliardi nel 2021.

Nella cifra è già considerato l'onere causato dal Progetto fiscale 17. Il margine di manovra finanziario è dunque sufficientemente alto per eliminare la «penalizzazione del matrimonio» senza prevedere altre misure di controfinanziamento.

Le promettenti prospettive di politica finanziaria sono tuttavia intaccate dall'incertezza. Le previsioni riguardanti le entrate, in particolare, sono
fortemente influenzate dall'evoluzione molto marcata dell'imposta preventiva. L'evoluzione futura di tale imposta a seguito di una normalizzazione della politica monetaria sarà determinante per la situazione finanziaria della Confederazione.

3.1.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale e sul settore informatico

Dato che la tassazione e la riscossione dell'imposta federale diretta sono compito dei Cantoni, le misure proposte nell'ambito di tale imposta non hanno ripercussioni per la Confederazione né dal punto di vista del personale né sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

1830

FF 2018

3.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

3.2.1

Ripercussioni finanziarie

Sui 1158 milioni di franchi di minori entrate stimati nell'ambito dell'imposta federale diretta, secondo il diritto vigente 197 milioni di franchi (17 %) riguarderanno i Cantoni. Il Progetto fiscale 17 prevede di innalzare la quota dei Cantoni al 21,2 per cento; 245 milioni di franchi andrebbero dunque a carico di questi ultimi.

Siccome il calcolo alternativo dell'imposta sarà applicato soltanto a livello federale, per i Cantoni e i Comuni la riforma non avrà ripercussioni finanziarie a livello di imposte cantonali e comunali.

A livello cantonale, la disposizione che impone ai Cantoni di concedere la stessa riduzione alle coppie sposate con figli e alle famiglie monogenitoriali è già stata abrogata con l'entrata in vigore della legge federale del 25 settembre 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli43. La parità di trattamento fiscale (tariffaria), prevista dal diritto previgente all'articolo 11 capoverso 1 LAID, è stata soppressa. In tal modo è stata eliminata la violazione anticostituzionale della sovranità tariffale dei Cantoni, criticata dal Tribunale federale44. Dal 2011 i Cantoni sono pertanto liberi di stabilire le modalità di sgravio delle famiglie monogenitoriali rispetto alle famiglie unipersonali, entro i limiti definiti dal principio costituzionale dell'imposizione secondo la capacità economica e dalla corrispondente giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui le famiglie monogenitoriali devono essere tassate in modo minore rispetto alle famiglie unipersonali. I Cantoni hanno già proceduto, a questo riguardo, agli adeguamenti eventualmente necessari delle loro legislazioni, e quindi la riforma delle disposizioni sull'imposizione dei contribuenti non coniugati e con figli non avrà ripercussioni sulle imposte cantonali e comunali.

3.2.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Per le autorità di tassazione dei Cantoni, il calcolo alternativo dell'imposta previsto per tutte le coppie sposate e le misure riguardanti l'imposizione dei contribuenti non coniugati e con figli comporteranno un aumento dell'onere amministrativo. In particolare nella fase introduttiva dovranno prevedere un onere supplementare per la formazione ed eventualmente la necessità di personale aggiuntivo.

Le procedure dovrebbero poter essere automatizzate in larga misura, ma occorre comunque prevedere la necessità di effettuare investimenti nel settore informatico.

43 44

RU 2010 455; FF 2009 4095 Cfr. al riguardo DTF 131 II 710 e DTF 131 II 697.

1831

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3.3

Ripercussioni per l'economia

3.3.1

Effetti ridistributivi

Con il progetto vengono principalmente sgravati tre differenti gruppi di persone, con l'ausilio di diverse misure parziali: (1) l'onere dei coniugi con doppio reddito, finora svantaggiati fiscalmente, diminuisce con l'introduzione del calcolo alternativo dell'imposta (volume di sgravio stimato: 726 mio. fr.); (2) il calcolo alternativo dell'imposta riduce inoltre l'onere fiscale della maggior parte dei coniugi pensionati, poiché risulta vantaggioso già nei casi in cui il secondo reddito è leggermente superiore alla rendita AVS minima (volume di sgravio stimato: 296 mio. fr.); (3) con l'introduzione della deduzione di 8100 franchi per coppie con reddito unico e l'aumento del limite inferiore dell'esistente deduzione per coniugi con doppio reddito, che raggiungerebbe l'importo della deduzione per coniugi con reddito unico pari a 8100 franchi, vengono sgravate tutte le coppie di coniugi con reddito unico e i coniugi con doppio reddito il cui secondo reddito è modesto (volume di sgravio stimato: 136 mio. fr.).

A seguito di questo pacchetto di misure risultano i seguenti effetti ridistributivi: ­

il gruppo dei coniugi che svolgono un'attività lucrativa viene complessivamente sgravato di 862 milioni di franchi e in questo modo avvantaggiato in maniera assoluta (in fr.) e relativa (in relazione alla sua quota sull'onere fiscale complessivo) rispetto al gruppo degli altri contribuenti. Tuttavia, i coniugi con doppio reddito che attualmente hanno diritto alla deduzione per coniugi, la quale oscilla tra 8100 e 13 400 franchi, non beneficiano di questo sgravio, a meno che il calcolo alternativo dell'imposta non si riveli vantaggioso per loro per altre ragioni.

­

Le coppie sposate di pensionati beneficeranno come gruppo di uno sgravio complessivo pari a 296 milioni di franchi e quindi tale gruppo sarà favorito, in termini assoluti e in termini relativi rispetto al gruppo delle persone attive.

Il volume di sgravio va a beneficio della maggior parte dei coniugi pensionati. Non approfittano di questo sgravio i coniugi pensionati con una ripartizione delle pensioni particolarmente diseguale nonché i pensionati non coniugati.

­

Le famiglie monogenitoriali con redditi bassi e medi nel passaggio alla tariffa di base beneficiano della nuova deduzione sociale per le famiglie monogenitoriali, mentre le famiglie monogenitoriali con un reddito alto vengono in parte gravate maggiormente rispetto ad oggi.

­

Il passaggio alla tariffa di base per tutti i contribuenti non coniugati provocherà un aumento dell'onere in funzione del reddito per le coppie di concubini con figli, poiché non beneficeranno della deduzione sociale prevista per le famiglie monogenitoriali.

1832

FF 2018

Analizzando il minor gettito previsto in base alla suddivisione dei contribuenti per classi di reddito imponibile, si evince che buona parte del minor gettito (circa 940 mio. fr.) va a favore dei contribuenti il cui reddito imponibile si situa tra 100 000 e 500 000 franchi. Sostanzialmente si tratta dei coniugi con doppio reddito che oggi fiscalmente sono fortemente svantaggiati rispetto alle coppie non sposate della stessa classe di reddito. I contribuenti con un reddito tra 50 000 e 100 000 franchi sono sgravati per un importo approssimativo di 137 milioni di franchi. A questa classe di reddito appartengono numerosi coniugi pensionati. La tabella che segue illustra la suddivisione del minor gettito e dei contribuenti in funzione delle classi di reddito imponibile.

Suddivisione del minor gettito per classi di reddito Reddito imponibile

Diminuzione del gettito

Contribuenti

da

a

in mio. fr.

0 50 000 100 000 200 000 500 000

49 900 99 900 199 900 499 900 e oltre

­3,7 ­137,0 ­469,2 ­470,0 ­77,9

0,3 11,8 40,5 40,6 6,7

0,3 % 11,8 % 40,5 % 40,6 % 6,7 %

2 471 512 1 526 087 426 589 79 483 12 164

54,7 33,8 9,4 1,8 0,3

­1 157,8

100,0

100 %

4 515 835

100,0

Totale

3.3.2

in % del minor in % del gettito gettito per classe

in cifre assolute in % del numero complessivo

Effetti sulla crescita

Le singole misure parziali si ripercuotono in modo diverso sulla crescita economica.

Nel quadro di una riforma dell'imposizione dei coniugi gli eventuali impulsi di crescita sul fronte dell'offerta derivano in particolare da un aumento dell'offerta di forza lavoro in seguito al mutato onere fiscale. Una riduzione dell'imposta genera un effetto di reddito e un effetto di sostituzione.

­

L'effetto di reddito è originato dal fatto che la riduzione dell'imposta va ad aumentare il reddito disponibile. Per realizzare lo stesso reddito disponibile conseguito prima della riduzione dell'imposta, una coppia sposata dovrà pertanto lavorare di meno. Di conseguenza, l'effetto di reddito diminuisce l'offerta di forza lavoro.

­

L'effetto di sostituzione è originato dalla crescita dei salari reali, che è dovuta alla riduzione dell'imposta e provoca un aumento dei costi opportunità del tempo libero. In altri termini, la rinuncia al lavoro retribuito costerà di più, poiché il mancato guadagno aumenterà. Le persone interessate vorranno dunque ridurre il loro tempo libero e il tempo consacrato alle faccende domestiche per ampliare la loro attività lucrativa. Di conseguenza, l'effetto di sostituzione porta a un aumento dell'offerta di forza lavoro.

Per quanto riguarda il coniuge che consegue il primo reddito, l'effetto di reddito e l'effetto di sostituzione tendono più o meno a neutralizzarsi, mentre nel caso del 1833

FF 2018

coniuge che consegue il secondo reddito, che attualmente è nella maggioranza dei casi la donna, prevale l'effetto di sostituzione.

Gli svantaggi fiscali tuttora esistenti concernono segnatamente le coppie sposate con redditi medi e alti in cui sia l'uomo sia la donna esercitano un'attività lucrativa.

Questa situazione può trattenere i coniugi di persone che lavorano a tempo pieno dall'esercitare un'attività lucrativa o dall'aumentare il loro impiego a tempo parziale, il quale spesso è già minimo. L'eliminazione dello svantaggio fiscale dei coniugi riduce quindi per molte persone interessate ­ che spesso hanno un buon livello di istruzione ­ l'effetto deterrente legato all'imposizione del reddito da attività lucrativa e quindi aumenta la probabilità che queste persone intraprendano un'attività lavorativa o aumentino il tasso di occupazione dell'esistente impiego professionale.

Attraverso la rinuncia a introiti fiscali, il calcolo alternativo dell'imposta genera un impulso di crescita positivo e relativamente mirato. Esso raggiunge le persone che tendenzialmente dispongono di una grande elasticità nell'offerta di lavoro, che reagiscono in modo particolare all'aumento dei salari reali indotto dalla riduzione dell'imposta, generando così un consistente effetto di sostituzione. Entrano in considerazione le coppie sposate con doppio reddito in cui il secondo reddito era sinora esiguo e le coppie con reddito unico in cui il coniuge che sinora non esercitava alcuna attività lucrativa svolgerebbe volentieri un'attività lavorativa ma vi ha sinora rinunciato per ragioni fiscali. Lo sgravio potrebbe quindi tendenzialmente comportare un ampliamento dell'offerta di forza lavoro. Dato che la riforma riguarda soltanto l'imposta federale diretta, la quale per molti contribuenti nelle fasce di reddito medio-basse ha un'importanza secondaria, l'impulso generato dalla riforma tocca soltanto una cerchia circoscritta di persone, sicché gli effetti di crescita non devono essere sopravvalutati. Secondo una stima approssimativa, il calcolo alternativo dell'imposta a medio termine dovrebbe avere effetti sull'occupazione corrispondenti a circa 15 000 posti a tempo pieno nelle fasce di reddito medio-alto45. Le ripercussioni a lungo termine potrebbero invece essere nettamente più positive. Questi effetti si spiegano con il
fatto che una modifica del salario netto induce a riconsiderare decisioni importanti, ad esempio maggiori investimenti nella formazione e nel perfezionamento, con conseguente rafforzamento della volontà di offrire la propria forza lavoro.

Per contro, ovviamente il calcolo alternativo dell'imposta non ha ripercussioni sull'attività lucrativa dei coniugi pensionati.

L'introduzione della deduzione per coniugi con reddito unico sgrava le coppie di coniugi che dispongono di un solo reddito. Per questo gruppo lo sgravio fiscale genera unicamente un effetto di reddito (puro effetto trascinamento) e nessun effetto 45

«Welche Beschäftigungseffekte lösen steuerliche Entlastungen für Ehepaare und Eltern aus? Erkenntnisse aus der internationalen Literatur mit einer Anwendung auf mögliche Steuerreformen in der Schweiz.», documento di lavoro del 17 dicembre 2015 commissionato dall'AFC concernente gli effetti sull'occupazione degli sgravi fiscali concessi ai coniugi e ai genitori con esperienze tratte dalla letteratura internazionale e applicate a possibili riforme fiscali in Svizzera (disponibile in tedesco, con un riassunto in francese), Berna, consultabile in Internet all'indirizzo www.estv.admin.ch > Politica fiscale, Statistiche fiscali, Informazioni fiscali > Politica fiscale > Informazioni specifiche > Votazioni > Imposizione dei coniugi e della famiglia.

1834

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di sostituzione che promuove la crescita. L'effetto di reddito, generato dalla deduzione per coniugi con reddito unico, può persino comportare una diminuzione del volume dell'attività lucrativa se i coniugi con reddito unico o quelli con doppio reddito il cui secondo reddito è di poca entità riducono il volume dell'attività lucrativa oppure vanno in pensione anticipata, poiché grazie al calcolo alternativo dell'imposta il loro futuro reddito risultante dalla previdenza per la vecchiaia sarà tassato in misura più moderata.

Gli impulsi di crescita possono avere effetti, perlomeno a breve termine, anche sul fronte della domanda. Lo sgravio fiscale crea le condizioni necessarie per l'aumento del consumo privato.

3.4

Ripercussioni sull'uguaglianza tra donna e uomo

Il vigente regime di imposizione dei coniugi, unito ai costi elevati di custodia dei figli, può scoraggiare soprattutto le madri e i coniugi che conseguono il secondo reddito ad aumentare la propria attività lucrativa.

Inoltre, oggi circa il 40 per cento dei matrimoni termina con il divorzio46, sinora con la conseguenza che spesso uno degli ex coniugi ­ in prevalenza la donna ­ finisce per dipendere dall'assistenza sociale, poiché il contributo di mantenimento non colma il fabbisogno. Questa realtà, come pure la necessità di garantire la previdenza individuale per la vecchiaia, parlano a favore di un'imposizione del matrimonio e della famiglia che crei stimoli positivi all'avvio o all'ampliamento dell'attività lucrativa per le persone, in prevalenza di sesso femminile e spesso in possesso di una buona formazione, che conseguono il secondo reddito.

In virtù dell'articolo 5 della Convenzione del 18 dicembre 197947 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, la Svizzera è tenuta a prendere ogni misura adeguata al fine di eliminare le pratiche fondate sull'«idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne». A sua volta, in una sua sentenza48 il Tribunale federale ha sottolineato che l'articolo 8 capoverso 3 secondo periodo Cost.

contiene un mandato di politica sociale tendente all'eliminazione degli stereotipi esistenti e delle strutture discriminanti. Per realizzare tale obiettivo secondo l'Alta Corte non è sufficiente vietare le discriminazioni nei confronti della donna da parte di privati cittadini (p. es. nella vita professionale). Occorrono piuttosto misure mirate per eliminare le idee legate a ruoli stereotipati, i modelli di comportamento istituzionalizzati a livello sociale e le discriminazioni che ne derivano, e per avviare un cambiamento di mentalità in seno alla società. Tuttavia, ricorda il Tribunale, la Costituzione federale non specifica quali siano le misure da adottare per l'adempimento di questo mandato costituzionale. La collettività dispone dunque di un considerevole margine di apprezzamento nella scelta degli strumenti. Queste considerazioni sono rivolte in particolare al legislatore.

46

47 48

Cfr. al riguardo le statistiche dell'Ufficio federale di statistica sui divorzi, www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > 01 ­ Popolazione > Matrimoni, unioni domestiche registrate e divorzi > Divorzi, divorzialità.

RS 0.108 DTF 137 I 305 consid. 3.1

1835

FF 2018

Dal punto di vista della politica dell'uguaglianza di genere, il modello tra quelli esaminati che fornisce i risultati migliori per l'eliminazione della «penalizzazione del matrimonio» è quello dell'imposizione puramente individuale. Tale modello, che si basa sull'imposizione autonoma dell'individuo, soddisfa il postulato dell'uguaglianza tra donna e uomo e crea incentivi positivi per la parità di diritti nella coppia (e quindi per una ripartizione equilibrata dell'attività lucrativa, del tempo dedicato alla famiglia e dei lavori domestici). Strutturato in modo neutrale rispetto allo stato civile, il modello dell'imposizione individuale equipara inoltre coppie sposate e coppie di concubini. Infine, esso provoca meno distorsioni nelle decisioni relative all'offerta della propria forza lavoro, poiché tra tutti i modelli di imposizione è quello che addossa alle donne sposate, tendenti a reagire con particolare elasticità in merito alle decisioni riguardanti l'offerta di lavoro, l'onere fiscale (marginale) più ridotto. L'imposizione puramente individuale tiene però conto solo in parte, o niente affatto, degli obblighi finanziari imposti dal diritto di famiglia, e quindi, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, contrasta con il principio costituzionale dell'imposizione secondo la capacità economica49.

Il modello dello splitting (parziale), tendenzialmente orientato al modello dell'uomo che provvede da solo al sostentamento della famiglia e quindi piuttosto favorevole alla divisione stereotipata dei ruoli nella coppia e nella famiglia, porta invece a risultati negativi per quanto riguarda l'eliminazione di tale divisione dei ruoli.

Dal punto di vista della politica dell'uguaglianza di genere, il modello del calcolo alternativo dell'imposta rappresenta un compromesso accettabile. Essendo fortemente orientato allo sgravio fiscale dei coniugi con doppio reddito, rafforza l'offerta di forza lavoro della persona che consegue il secondo reddito, in genere la donna, e promuove la parità tra donna e uomo nella vita professionale. Inoltre, gli effetti sull'occupazione di questo modello sono relativamente simili a quelli del modello fondato sull'imposizione puramente individuale. Tuttavia, il fatto che il calcolo alternativo dell'imposta sia previsto soltanto a livello federale non consente di sfruttare appieno gli effetti potenziali sulla forza lavoro.

4

Programma di legislatura e strategie del Consiglio federale

4.1

Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto figura nel messaggio del 27 gennaio 201650 sul programma di legislatura 2015­2019 e nel decreto federale del 14 giugno 201651 sul programma di legislatura 2015­2019.

49 50 51

DTF 110 Ia 7 FF 2016 909, in particolare 924, 968, 1015 e 1022 FF 2016 4605 in particolare 4606

1836

FF 2018

4.2

Rapporto con le strategie del Consiglio federale

Le misure proposte per eliminare la «penalizzazione del matrimonio» sono coordinate con l'Iniziativa sul personale qualificato (IPQ), promossa nel 2011 dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)52. La conciliabilità tra lavoro e famiglia è uno dei campi d'azione dell'IPQ. L'eliminazione dei disincentivi finanziari insiti nel sistema fiscale rappresenta un importante presupposto per far sì che le persone senza attività lucrativa si (re)integrino nel mercato del lavoro o le persone che lavorano a tempo parziale aumentino il loro tasso di occupazione, in modo da poter meglio sfruttare il potenziale di forza lavoro indigeno.

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità

Ai fini dell'imposta diretta, l'articolo 128 Cost. conferisce alla Confederazione la facoltà di riscuotere un'imposta diretta sul reddito delle persone fisiche. In virtù dell'articolo 128 capoverso 2 Cost., nella determinazione delle aliquote la Confederazione prende in considerazione l'onere causato dalle imposte dirette cantonali e comunali. Inoltre, il legislatore deve in particolare osservare i principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure il principio dell'imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.).

Il principio del cumulo dei fattori (imposizione congiunta) attualmente in vigore in Svizzera non è di per sé anticostituzionale. Per contro, secondo dottrina e giurisprudenza l'assoggettamento dei coniugi a un onere fiscale maggiore a parità di capacità economica rispetto alle persone non coniugate, siano esse famiglie unipersonali o coppie di concubini, non è compatibile con il precetto dell'uguaglianza giuridica ancorato nell'articolo 8 Cost.53.

Basandosi sulla giurisprudenza del Tribunale federale54, la dottrina in materia di diritto tributario55 ha sviluppato la formula seguente per definire la relazione ideale tra gli oneri imposti alle varie categorie di contribuenti, la quale presuppone l'equiparazione tra gruppi di riferimento che vivono in condizioni economiche uguali, indipendentemente dallo stato civile: a parità di reddito complessivo, l'onere fiscale di una coppia sposata con reddito unico deve corrispondere a quello di una coppia di concubini con reddito unico che vive in condizioni comparabili; deve tuttavia essere inferiore all'onere sostenuto da una famiglia unipersonale, ma superiore o uguale all'onere di una coppia sposata con doppio reddito. L'onere fiscale di una coppia sposata con doppio reddito deve 52 53 54 55

Iniziativa sul personale qualificato, www.fachkraefte-schweiz.ch. Cfr. anche n. 1.2.1.

Cfr. al riguardo n. 1.1.1 e 1.1.3.

A questo riguardo cfr. DTF 107 Ia 7 e 120 Ia 329.

A questo riguardo cfr. il rapporto del 1998 della commissione di esperti incaricata di esaminare il sistema svizzero di imposizione della famiglia (Commissione Imposizione della famiglia), disponibile in tedesco e francese e consultabile in Internet all'indirizzo www.estv.admin.ch > Politica fiscale, Statistiche fiscali, Informazioni fiscali > Politica fiscale > Informazioni specifiche > Votazioni > Imposizione dei coniugi e della famiglia.

1837

FF 2018

corrispondere a quello sostenuto da una coppia di concubini con doppio reddito che vive in condizioni comparabili. Deve però essere superiore a quello sostenuto da due famiglie unipersonali che conseguono entrambe un reddito pari alla metà del reddito complessivo della coppia con doppio reddito. Dal punto di vista del diritto fiscale, l'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio. In base a questa formula, le relazioni tra gli oneri si presenterebbero idealmente nel modo seguente: Famigliaunipersonale

Coppie di concubini con reddito unico

Coniugi conreddito unico

Coniugi condoppio reddito

Coppie di concubini con doppio reddito

2 famiglie unipersonali, ognuna con ½ reddito

> = > = >
Se si pone l'accento soprattutto sull'eliminazione della penalizzazione fiscale dei coniugi rispetto alle coppie di concubini, occorre intervenire con misure mirate laddove sussiste questo problema, ossia nel caso di coniugi con doppio reddito o pensionati. Questi contribuenti devono essere sgravati fiscalmente mediante misure adeguate. Per contro non vi è alcuna necessità di sgravare i coniugi con reddito unico, poiché nel diritto vigente essi godono di un trattamento analogo o migliore rispetto alle coppie di concubini nella medesima situazione economica. La necessaria conseguenza di questo approccio è un'imposizione minore di determinate coppie di coniugi con doppio reddito rispetto a coppie di coniugi con reddito unico, come accade per le coppie di concubini.

Questa disparità può tuttavia creare un conflitto rispetto allo scopo di raggiungere relazioni dei carichi fiscali possibilmente equilibrate tra i diversi modelli di economia domestica. Il legislatore gode di un ampio margine di manovra al riguardo, in quanto non è ancora chiaro in che misura sia ammesso un onere minore dei coniugi con doppio reddito rispetto ai coniugi con reddito unico. La ponderazione tra i due obiettivi è una questione che riguarda la costituzionalità ed è al tempo stesso una valutazione politica.

Nessun modello può realizzare interamente le relazioni ideali tra gli oneri dei vari tipi di economia domestica concepite dalla dottrina in materia tributaria. Il legislatore ha dunque il compito di limitare per quanto possibile le disparità di trattamento nel sistema fiscale. Secondo il nostro Consiglio, il modello del calcolo alternativo dell'imposta consente di rispettare gli obiettivi costituzionali sfruttando il margine d'azione di cui dispone il legislatore. Il modello agisce in modo molto mirato eliminando la penalizzazione delle coppie sposate. In costellazioni del tutto particolari, a causa dell'attribuzione a metà del reddito che non proviene né da attività lucrativa né da pensioni possono verificarsi anche casi in cui i coniugi sono gravati in misura maggiore rispetto alle coppie di concubini (cfr. n. 1.3.4.1). Con il calcolo alternativo dell'imposta la «penalizzazione del matrimonio» tuttora esistente viene tuttavia eliminata in quasi tutti i casi. Inoltre, l'introduzione della deduzione per reddito unico evita che la differenza tra l'onere fiscale dei coniugi con reddito unico e dei coniugi con doppio reddito aumenti eccessivamente.

1838

FF 2018

L'attuale imposizione privilegiata delle persone non sposate che hanno figli, dovuta alla concessione della tariffa per coniugi, viola il principio costituzionale dell'imposizione secondo la capacità economica. Il nuovo disciplinamento, che prevede l'applicazione della tariffa di base per tutte le persone non sposate e con figli, garantisce un'imposizione conforme alla Costituzione di questa categoria di contribuenti.

Dato che le famiglie monogenitoriali rientrano tra le economie domestiche maggiormente minacciate da problemi di indigenza, viene però introdotta una deduzione sociale per queste famiglie, a titolo di misura di compensazione da intendersi come garanzia politica dei diritti individuali. Di conseguenza, le coppie di concubini con figli saranno tassate secondo le loro effettive capacità economiche, mentre alle famiglie monogenitoriali sarà ancora concessa un'imposizione privilegiata. Questa soluzione si trova in contrasto con i principi dell'imposizione secondo la capacità economica e dell'uguaglianza giuridica, ma secondo il nostro Consiglio deve essere tollerata per ragioni di politica sociale.

5.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le misure proposte per l'eliminazione della «penalizzazione del matrimonio» sono compatibili con le misure richieste dalla Convenzione del 18 dicembre 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna al fine di promuovere l'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna (cfr. n. 3.4).

1839

FF 2018

Allegato

Relazione tra gli oneri fiscali delle diverse forme di famiglia 1

Confronto tra l'onere fiscale delle coppie sposate e delle coppie di concubini (secondo il diritto vigente e secondo il modello proposto)

I casi che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale sono caratterizzati da un'eccessiva penalizzazione delle coppie sposate sono ombreggiati in modo più marcato, mentre i casi in cui si applica il calcolo alternativo dell'imposta sono ombreggiati in modo meno marcato.

Reddito netto = reddito lordo ./. contributi sociali (AVS, AI, IPG, AD) ./. contributi delle casse pensioni./. costi di conseguimento del reddito (spese professionali)

1.1

Coppie senza figli Coniugi con reddito unico senza figli

Reddito netto in fr.

Quota %

Totale 100% 40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

Partner 1 100% 40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

Partner 2 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diritto vigente

Nuovo diritto

onere in fr.

56 156 286 541 841 1'227 1'663 5'280 11'769 24'769 50'769 114'298 229'298

onere in fr.

0 75 175 324 598 903 1'303 4'450 10'716 23'716 49'716 113'366 228'366

100% 40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

1840

Quota % Partner 1 80% 32'000 40'000 48'000 56'000 64'000 72'000 80'000 120'000 160'000 240'000 400'000 800'000 1'600'000

Partner 2 20% 8'000 10'000 12'000 14'000 16'000 18'000 20'000 30'000 40'000 60'000 100'000 200'000 400'000

in fr.

-56 -81 -111 -217 -243 -324 -360 -830 -1'053 -1'053 -1'053 -932 -932

in % -100.0% -51.9% -38.8% -40.1% -28.9% -26.4% -21.6% -15.7% -8.9% -4.3% -2.1% -0.8% -0.4%

Confronto con concubini Diritto vigente in fr.

-135 -244 -388 -430 -601 -875 -1'099 -2'067 -1'568 -1'768 -2'168 -507 -507

in % -70.7% -61.0% -57.6% -44.3% -41.7% -41.6% -39.8% -28.1% -11.8% -6.7% -4.1% -0.4% -0.2%

Nuovo diritto in fr.

-191 -325 -499 -647 -844 -1'199 -1'459 -2'897 -2'621 -2'821 -3'221 -1'439 -1'439

in % -100.0% -81.3% -74.0% -66.6% -58.5% -57.0% -52.8% -39.4% -19.7% -10.6% -6.1% -1.3% -0.6%

Coniugi con doppio reddito senza figli

Reddito netto in fr.

Totale

Nuovo diritto: maggior / minor onere rispetto al diritto vigente

Diritto vigente

Nuovo diritto

onere in fr.

0 75 175 324 598 871 1'227 3'985 10'027 23'027 49'027 112'757 227'757

onere in fr.

0 75 175 324 598 871 1'227 3'985 8'638 19'291 42'499 105'142 223'542

Nuovo diritto: maggior / minor onere rispetto al diritto vigente in fr.

0 0 0 0 0 0 0 0 -1'389 -3'736 -6'528 -7'615 -4'215

in % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -13.9% -16.2% -13.3% -6.8% -1.9%

Confronto con concubini Diritto vigente in fr.

-122 -116 -172 -234 -195 -160 -244 -526 1'389 3'736 6'528 7'615 4'215

in % -100.0% -60.7% -49.6% -41.9% -24.6% -15.5% -16.6% -11.7% 16.1% 19.4% 15.4% 7.2% 1.9%

Nuovo diritto in fr.

-122 -116 -172 -234 -195 -160 -244 -526 0 0 0 0 0

in % -100.0% -60.7% -49.6% -41.9% -24.6% -15.5% -16.6% -11.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

FF 2018

Coniugi con doppio reddito senza figli

Reddito netto in fr.

Quota %

Totale 100% 40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

Partner 1 70% 28'000 35'000 42'000 49'000 56'000 63'000 70'000 105'000 140'000 210'000 350'000 700'000 1'400'000

Partner 2 30% 12'000 15'000 18'000 21'000 24'000 27'000 30'000 45'000 60'000 90'000 150'000 300'000 600'000

Diritto vigente

Nuovo diritto

onere in fr.

0 75 166 276 481 739 1'091 3'985 10'027 23'027 49'027 112'757 227'757

onere in fr.

0 75 166 276 481 739 1'077 3'360 6'921 16'759 40'484 105'874 226'942

Quota %

100% 40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

Partner 1 Partner 2 50% 50% 20'000 20'000 25'000 25'000 30'000 30'000 35'000 35'000 40'000 40'000 45'000 45'000 50'000 50'000 75'000 75'000 100'000 100'000 150'000 150'000 250'000 250'000 500'000 500'000 1'000'000 1'000'000

Diritto vigente

Nuovo diritto

onere in fr.

0 31 122 222 439 739 1'091 3'985 10'027 23'027 49'027 112'757 227'757

onere in fr.

0 31 122 222 382 536 800 2'288 5'524 14'694 39'874 105'874 227'757

100% 40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

Quota % Partner 1 80% 32'000 40'000 48'000 56'000 64'000 72'000 80'000 120'000 160'000 240'000 400'000 800'000 1'600'000

Partner 2 20% 8'000 10'000 12'000 14'000 16'000 18'000 20'000 30'000 40'000 60'000 100'000 200'000 400'000

0 0 0 0 0 0 -14 -625 -3'106 -6'268 -8'543 -6'883 -815

in % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -1.3% -15.7% -31.0% -27.2% -17.4% -6.1% -0.4%

Diritto vigente in fr.

-91 -72 -42 -135 -137 -107 14 625 3'106 6'268 8'543 6'883 815

in % -100.0% -49.0% -20.2% -32.8% -22.2% -12.6% 1.3% 18.6% 44.9% 37.4% 21.1% 6.5% 0.4%

Nuovo diritto in fr.

-91 -72 -42 -135 -137 -107 0 0 0 0 0 0 0

in % -100.0% -49.0% -20.2% -32.8% -22.2% -12.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Nuovo diritto: maggior / minor onere rispetto al diritto vigente in fr.

0 0 0 0 -57 -203 -291 -1'697 -4'503 -8'333 -9'153 -6'883 0

in % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -13.0% -27.5% -26.7% -42.6% -44.9% -36.2% -18.7% -6.1% 0.0%

Confronto con concubini Diritto vigente in fr.

-58 -105 -90 -72 57 203 291 1'697 4'503 8'333 9'153 6'883 -1'853

in % -100.0% -77.2% -42.5% -24.5% 14.9% 37.9% 36.4% 74.2% 81.5% 56.7% 23.0% 6.5% -0.8%

Nuovo diritto in fr.

-58 -105 -90 -72 0 0 0 0 0 0 0 0 -1'853

in % -100.0% -77.2% -42.5% -24.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -0.8%

Coniugi pensionati

Reddito netto in fr.

Totale

in fr.

Confronto con concubini

Coniugi con doppio reddito senza figli

Reddito netto in fr.

Totale

Nuovo diritto: maggior / minor onere rispetto al diritto vigente

Diritto vigente

Nuovo diritto

onere in fr.

38 138 250 487 787 1'155 1'573 5'074 11'535 24'535 50'535 114'091 229'091

onere in fr.

38 138 250 487 766 1'004 1'387 4'425 8'531 19'146 42'320 104'919 223'319

Nuovo diritto: maggior / minor onere rispetto al diritto vigente in fr.

0 0 0 0 -21 -151 -186 -649 -3'004 -5'389 -8'215 -9'172 -5'772

in % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -2.7% -13.1% -11.8% -12.8% -26.0% -22.0% -16.3% -8.0% -2.5%

Confronto con concubini Diritto vigente in fr.

-77 -45 -74 -48 21 151 186 649 3'004 5'389 8'215 9'172 5'772

in % -67.0% -24.6% -22.8% -9.0% 2.7% 15.0% 13.4% 14.7% 35.2% 28.1% 19.4% 8.7% 2.6%

Nuovo diritto in fr.

-77 -45 -74 -48 0 0 0 0 0 0 0 0 0

in % -67.0% -24.6% -22.8% -9.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

1841

FF 2018

Coniugi pensionati

Reddito netto in fr.

Quota %

Totale 100% 40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

Partner 1 70% 28'000 35'000 42'000 49'000 56'000 63'000 70'000 105'000 140'000 210'000 350'000 700'000 1'400'000

Partner 2 30% 12'000 15'000 18'000 21'000 24'000 27'000 30'000 45'000 60'000 90'000 150'000 300'000 600'000

Diritto vigente

Nuovo diritto

onere in fr.

38 138 250 487 787 1'155 1'573 5'074 11'535 24'535 50'535 114'091 229'091

onere in fr.

38 138 200 380 588 813 1'044 3'276 6'796 16'580 40'266 105'636 226'719

Quota %

100% 40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

Partner 1 Partner 2 50% 50% 20'000 20'000 25'000 25'000 30'000 30'000 35'000 35'000 40'000 40'000 45'000 45'000 50'000 50'000 75'000 75'000 100'000 100'000 150'000 150'000 250'000 250'000 500'000 500'000 1'000'000 1'000'000

in fr.

0 0 -50 -107 -199 -342 -529 -1'798 -4'739 -7'955 -10'269 -8'455 -2'372

in % 0.0% 0.0% -20.0% -22.0% -25.3% -29.6% -33.6% -35.4% -41.1% -32.4% -20.3% -7.4% -1.0%

Confronto con concubini Diritto vigente in fr.

-46 -1 50 107 199 342 529 1'798 4'739 7'955 10'269 8'455 2'372

in % -54.8% -0.7% 25.0% 28.2% 33.8% 42.1% 50.7% 54.9% 69.7% 48.0% 25.5% 8.0% 1.0%

Nuovo diritto in fr.

-46 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

in % -54.8% -0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Coniugi pensionati

Reddito netto in fr.

Totale

Nuovo diritto: maggior / minor onere rispetto al diritto vigente

Diritto vigente

Nuovo diritto

onere in fr.

38 138 250 487 787 1'155 1'573 5'074 11'535 24'535 50'535 114'091 229'091

onere in fr.

0 122 198 278 366 488 752 2'186 5'404 14'496 39'636 105'636 229'091

Nuovo diritto: maggior / minor onere rispetto al diritto vigente in fr.

-38 -16 -52 -209 -421 -667 -821 -2'888 -6'131 -10'039 -10'899 -8'455 0

in % -100.0% -11.6% -20.8% -42.9% -53.5% -57.7% -52.2% -56.9% -53.2% -40.9% -21.6% -7.4% 0.0%

Confronto con concubini Diritto vigente in fr.

38 16 52 209 421 667 821 2'888 6'131 10'039 10'899 8'455 -311

in % n.d.

13.1% 26.3% 75.2% 115.0% 136.7% 109.2% 132.1% 113.5% 69.3% 27.5% 8.0% -0.1%

Nuovo diritto in fr.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -311

in % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -0.1%

n.d.: non definito (fratto zero)

1.2

Coppie con due figli Coniugi con reddito unico e 2 figli

Reddito netto in fr.

Totale 100% 40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

1842

Quota % Partner 1 100% 40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

Partner 2 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diritto vigente

Nuovo diritto

onere in fr.

0 0 0 0 0 207 549 3'403 9'395 22'395 48'395 112'140 227'140

onere in fr.

0 0 0 0 0 0 264 2'783 8'342 21'342 47'342 111'208 226'208

Nuovo diritto: maggior / minor onere rispetto al diritto vigente in fr.

0 0 0 0 0 -207 -285 -620 -1'053 -1'053 -1'053 -932 -932

in % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -100.0% -51.9% -18.2% -11.2% -4.7% -2.2% -0.8% -0.4%

Confronto con concubini Diritto vigente in fr.

0 0 0 0 -255 -406 -472 -1'060 -1'508 -1'508 -1'508 -1'334 -1'334

in % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -100.0% -66.2% -46.2% -23.8% -13.8% -6.3% -3.0% -1.2% -0.6%

Nuovo diritto in fr.

0 0 0 -255 -552 -1'125 -1'521 -3'270 -3'543 -3'743 -4'143 -2'267 -2'267

in % 0.0% 0.0% 0.0% -100.0% -100.0% -100.0% -85.2% -54.0% -29.8% -14.9% -8.0% -2.0% -1.0%

FF 2018

Coniugi con doppio reddito e 2 figli

Reddito netto in fr.

Quota %

Totale 100% 40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

Partner 1 80% 32'000 40'000 48'000 56'000 64'000 72'000 80'000 120'000 160'000 240'000 400'000 800'000 1'600'000

Partner 2 20% 8'000 10'000 12'000 14'000 16'000 18'000 20'000 30'000 40'000 60'000 100'000 200'000 400'000

Diritto vigente

Nuovo diritto

onere in fr.

0 0 0 0 0 0 207 2'412 7'653 20'653 46'653 110'599 225'599

onere in fr.

0 0 0 0 0 0 207 2'412 7'281 17'639 40'572 102'862 221'262

Quota %

100% 40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

Partner 1 70% 28'000 35'000 42'000 49'000 56'000 63'000 70'000 105'000 140'000 210'000 350'000 700'000 1'400'000

Partner 2 30% 12'000 15'000 18'000 21'000 24'000 27'000 30'000 45'000 60'000 90'000 150'000 300'000 600'000

Diritto vigente

Nuovo diritto

onere in fr.

0 0 0 0 0 0 105 2'412 7'653 20'653 46'653 110'599 225'599

onere in fr.

0 0 0 0 0 0 105 2'286 5'504 14'832 38'240 103'472 224'662

100% 40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

Quota % Partner 1 Partner 2 50% 50% 20'000 20'000 25'000 25'000 30'000 30'000 35'000 35'000 40'000 40'000 45'000 45'000 50'000 50'000 75'000 75'000 100'000 100'000 150'000 150'000 250'000 250'000 500'000 500'000 1'000'000 1'000'000

0 0 0 0 0 0 0 0 -372 -3'014 -6'081 -7'737 -4'337

in % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -5% -15% -13% -7% -2%

Diritto vigente in fr.

0 0 0 0 0 0 -48 263 1'822 4'076 7'463 9'309 4'338

in % 0% 0% 0% 0% 0% 0% -19% 12% 31% 25% 19% 9% 2%

Nuovo diritto in fr.

0 0 0 0 -78 -315 -345 -909 0 0 0 0 0

in % 0% 0% 0% 0% -100% -100% -63% -27% 0% 0% 0% 0% 0%

Nuovo diritto: maggior / minor onere rispetto al diritto vigente in fr.

0 0 0 0 0 0 0 -126 -2'149 -5'821 -8'413 -7'127 -937

in % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -5.2% -28.1% -28.2% -18.0% -6.4% -0.4%

Confronto con concubini Diritto vigente in fr.

0 0 0 0 0 -28 54 970 3'648 6'823 9'695 9'109 938

in % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -100.0% 105.9% 67.3% 91.1% 49.3% 26.2% 9.0% 0.4%

Nuovo diritto in fr.

0 0 0 0 0 -79 -201 0 0 0 0 0 0

in % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -100.0% -65.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Coniugi con doppio reddito e 2 figli

Reddito netto in fr.

Totale

in fr.

Confronto con concubini

Coniugi con doppio reddito con 2 figli

Reddito netto in fr.

Totale

Nuovo diritto: maggior / minor onere rispetto al diritto vigente

Diritto vigente

Nuovo diritto

onere in fr.

0 0 0 0 0 0 105 2'412 7'653 20'653 46'653 110'599 225'599

onere in fr.

0 0 0 0 0 0 105 1'310 4'072 12'608 37'472 103'472 225'599

Nuovo diritto: maggior / minor onere rispetto al diritto vigente in fr.

0 0 0 0 0 0 0 -1'102 -3'581 -8'045 -9'181 -7'127 0

in % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -45.7% -46.8% -39.0% -19.7% -6.4% 0.0%

Confronto con concubini Diritto vigente in fr.

0 0 -51 -89 -128 -171 -110 1'401 4'345 9'635 10'263 8'709 -1'852

in % 0.0% 0.0% -100.0% -100.0% -100.0% -100.0% -51.2% 138.6% 131.3% 87.4% 28.2% 8.5% -0.8%

Nuovo diritto in fr.

0 0 -51 -89 -128 -171 -110 0 0 0 0 0 -1'853

in % 0.0% 0.0% -100.0% -100.0% -100.0% -100.0% -51.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -0.8%

1843

FF 2018

2

Confronto tra l'onere delle coppie sposate con doppio reddito e con reddito unico (secondo il diritto vigente e secondo il modello proposto)

I casi in cui il minor onere è dovuto al calcolo alternativo dell'imposta sono ombreggiati.

2.1

Coppie sposate senza figli Reddito netto in fr.

Quota %

Totale 100% 40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

Partner 1 80% 32'000 40'000 48'000 56'000 64'000 72'000 80'000 120'000 160'000 240'000 400'000 800'000 1'600'000

Partner 2 20% 8'000 10'000 12'000 14'000 16'000 18'000 20'000 30'000 40'000 60'000 100'000 200'000 400'000

Reddito netto in fr.

Totale 100% 40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

1844

Quota % Partner 1 70% 28'000 35'000 42'000 49'000 56'000 63'000 70'000 105'000 140'000 210'000 350'000 700'000 1'400'000

Partner 2 30% 12'000 15'000 18'000 21'000 24'000 27'000 30'000 45'000 60'000 90'000 150'000 300'000 600'000

Confronto coniugi con doppio reddito / coniugi con reddito unico

Diritto vigente Maggior / minor onere in fr.

in % -56 -100.0% -81 -51.9% -111 -38.8% -217 -40.1% -243 -28.9% -356 -29.0% -436 -26.2% -1'295 -24.5% -1'742 -14.8% -1'742 -7.0% -1'742 -3.4% -1'541 -1.3% -1'541 -0.7%

Nuovo diritto Maggior / minor onere in fr.

in % 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% -32 -3.5% -76 -5.8% -465 -10.4% -2'078 -19.4% -4'425 -18.7% -7'217 -14.5% -8'224 -7.3% -4'824 -2.1%

Confronto coniugi con doppio reddito / coniugi con reddito unico

Diritto vigente Maggior / minor onere in fr.

in % -56 -100.0% -81 -51.9% -120 -42.0% -265 -49.0% -360 -42.8% -488 -39.8% -572 -34.4% -1'295 -24.5% -1'742 -14.8% -1'742 -7.0% -1'742 -3.4% -1'541 -1.3% -1'541 -0.7%

Nuovo diritto Maggior / minor onere in fr.

in % 0 0.0% 0 0.0% -9 -5.1% -48 -14.8% -117 -19.6% -164 -18.2% -226 -17.3% -1'090 -24.5% -3'795 -35.4% -6'957 -29.3% -9'232 -18.6% -7'492 -6.6% -1'424 -0.6%

FF 2018

Reddito netto in fr.

Quota %

Totale 100% 40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

2.2

Partner 1 50% 20'000 25'000 30'000 35'000 40'000 45'000 50'000 75'000 100'000 150'000 250'000 500'000 1'000'000

Partner 2 50% 20'000 25'000 30'000 35'000 40'000 45'000 50'000 75'000 100'000 150'000 250'000 500'000 1'000'000

Confronto coniugi con doppio reddito / coniugi con reddito unico Diritto vigente Maggior / minor onere in fr.

in % -56 -100.0% -125 -80.1% -164 -57.3% -319 -59.0% -402 -47.8% -488 -39.8% -572 -34.4% -1'295 -24.5% -1'742 -14.8% -1'742 -7.0% -1'742 -3.4% -1'541 -1.3% -1'541 -0.7%

Nuovo diritto Maggior / minor onere in fr.

in % 0 -44 -53 -102 -216 -367 -503 -2'162 -5'192 -9'022 -9'842 -7'492 -609

0.0% -58.7% -30.3% -31.5% -36.1% -40.6% -38.6% -48.6% -48.5% -38.0% -19.8% -6.6% -0.3%

Coppie sposate e con due figli Reddito netto in fr.

Totale 100% 40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

Quota % Partner 1 80% 32'000 40'000 48'000 56'000 64'000 72'000 80'000 120'000 160'000 240'000 400'000 800'000 1'600'000

Partner 2 20% 8'000 10'000 12'000 14'000 16'000 18'000 20'000 30'000 40'000 60'000 100'000 200'000 400'000

Confronto coniugi con doppio reddito con 2 figli / coniugi con reddito unico con 2 figli

Diritto vigente Maggior / minor onere in fr.

in % 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% -207 -100.0% -342 -62.3% -991 -29.1% -1'742 -18.5% -1'742 -7.8% -1'742 -3.6% -1'541 -1.4% -1'541 -0.7%

Nuovo diritto Maggior / minor onere in fr.

in % 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% -57 -21.6% -371 -13.3% -1'061 -12.7% -3'703 -17.4% -6'770 -14.3% -8'346 -7.5% -4'946 -2.2%

1845

FF 2018

Reddito netto in fr.

Quota %

Totale 100% 40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

Partner 1 70% 28'000 35'000 42'000 49'000 56'000 63'000 70'000 105'000 140'000 210'000 350'000 700'000 1'400'000

Partner 2 30% 12'000 15'000 18'000 21'000 24'000 27'000 30'000 45'000 60'000 90'000 150'000 300'000 600'000

Reddito netto in fr.

Totale 100% 40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

1846

Quota % Partner 1 50% 20'000 25'000 30'000 35'000 40'000 45'000 50'000 75'000 100'000 150'000 250'000 500'000 1'000'000

Partner 2 50% 20'000 25'000 30'000 35'000 40'000 45'000 50'000 75'000 100'000 150'000 250'000 500'000 1'000'000

Confronto coniugi con doppio reddito e 2 figli / coniugi con reddito unico e 2 figli

Diritto vigente Maggior / minor onere in fr.

in % 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% -207 -100.0% -444 -80.9% -991 -29.1% -1'742 -18.5% -1'742 -7.8% -1'742 -3.6% -1'541 -1.4% -1'541 -0.7%

Nuovo diritto Maggior / minor onere in fr.

in % 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% -159 -60.2% -497 -17.9% -2'838 -34.0% -6'510 -30.5% -9'102 -19.2% -7'736 -7.0% -1'546 -0.7%

Confronto coniugi con doppio reddito e 2 figli / coniugi con reddito unico e 2 figli

Diritto vigente Maggior / minor onere in fr.

in % 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% -207 -100.0% -444 -80.9% -991 -29.1% -1'742 -18.5% -1'742 -7.8% -1'742 -3.6% -1'541 -1.4% -1'541 -0.7%

Nuovo diritto Maggior / minor onere in fr.

in % 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% -159 -60.2% -1'473 -52.9% -4'270 -51.2% -8'734 -40.9% -9'870 -20.8% -7'736 -7.0% -609 -0.3%

FF 2018

3

Confronto dell'onere delle famiglie monogenitoriali con due figli (secondo il diritto vigente e secondo il modello proposto)

I casi in cui risulta un maggior onere rispetto al diritto vigente sono ombreggiati.

Famiglie monoparentali con 2 figli

Reddito netto in fr.

Totale 100%

Diritto vigente

Nuovo diritto

onere in fr.

onere in fr.

40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

4

0 0 0 0 39 339 725 3'777 9'967 22'967 48'967 112'646 227'646

Nuovo diritto: maggior / minor onere rispetto al diritto vigente in fr.

0 0 0 0 0 294 591 4'264 9'496 22'616 49'016 111'324 226'324

in % 0 0 0 0 -39 -45 -134 487 -471 -351 49 -1'322 -1'322

0% 0% 0% 0% -100.0% -13.3% -18.5% 12.9% -4.7% -1.5% 0.1% -1.2% -0.6%

Confronto dell'onere delle coppie di concubini con due figli (secondo il diritto vigente e secondo il modello proposto)

I casi in cui risulta un maggior onere rispetto al diritto vigente sono ombreggiati.

Concubini con reddito unico e 2 figli

Reddito netto in fr.

Totale 100%

Diritto vigente

Nuovo diritto

onere in fr.

onere in fr.

40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

0 0 0 0 255 613 1'021 4'463 10'903 23'903 49'903 113'475 228'475

0 0 0 255 552 1'125 1'785 6'053 11'885 25'085 51'485 113'475 228'475

Nuovo diritto: maggior / minor onere rispetto al diritto vigente in fr.

in % 0 0 0 255 297 512 764 1'590 982 1'182 1'582 0 0

0.0% 0.0% 0.0% n.d.

116.5% 83.5% 74.8% 35.6% 9.0% 4.9% 3.2% 0.0% 0.0%

n.d.: non definito (fratto zero)

1847

FF 2018

Concubini con doppio reddito e 2 figli

Reddito netto in fr.

Totale 100% 40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

Quota % Partner 1 80% 32'000 40'000 48'000 56'000 64'000 72'000 80'000 120'000 160'000 240'000 400'000 800'000 1'600'000

Partner 2 20% 8'000 10'000 12'000 14'000 16'000 18'000 20'000 30'000 40'000 60'000 100'000 200'000 400'000

Diritto vigente

Nuovo diritto

onere in fr.

onere in fr.

0 0 0 0 0 0 255 2'149 5'831 16'577 39'190 101'290 221'262

Nuovo diritto: maggior / minor onere rispetto al diritto vigente in fr.

0 0 0 0 78 315 552 3'321 7'281 17'639 40'572 102'862 221'262

in % 0 0 0 0 78 315 297 1'172 1'450 1'062 1'382 1'572 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% n.d.

n.d.

116.5% 54.5% 24.9% 6.4% 3.5% 1.6% 0.0%

n.d.: non definito (fratto zero) Concubini con doppio reddito e 2 figli

Reddito netto in fr.

Totale 100% 40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

Quota % Partner 1 70% 28'000 35'000 42'000 49'000 56'000 63'000 70'000 105'000 140'000 210'000 350'000 700'000 1'400'000

Partner 2 30% 12'000 15'000 18'000 21'000 24'000 27'000 30'000 45'000 60'000 90'000 150'000 300'000 600'000

Diritto vigente

Nuovo diritto

onere in fr.

onere in fr.

0 0 0 0 0 28 51 1'442 4'005 13'830 36'958 101'490 224'662

100% 40'000 50'000 60'000 70'000 80'000 90'000 100'000 150'000 200'000 300'000 500'000 1'000'000 2'000'000

1848

Quota % Partner 1 50% 20'000 25'000 30'000 35'000 40'000 45'000 50'000 75'000 100'000 150'000 250'000 500'000 1'000'000

in fr.

0 0 0 0 0 79 306 2'286 5'504 14'832 38'240 103'472 224'662

in % 0 0 0 0 0 51 255 844 1'499 1'002 1'282 1'982 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 182.1% 500.0% 58.5% 37.4% 7.2% 3.5% 2.0% 0.0%

Concubini con doppio reddito e 2 figli

Reddito netto in fr.

Totale

Nuovo diritto: maggior / minor onere rispetto al diritto vigente

Partner 2 50% 20'000 25'000 30'000 35'000 40'000 45'000 50'000 75'000 100'000 150'000 250'000 500'000 1'000'000

Diritto vigente

Nuovo diritto

onere in fr.

onere in fr.

0 0 51 89 128 171 215 1'011 3'308 11'018 36'390 101'890 227'452

0 0 51 89 128 171 215 1'310 4'072 12'608 37'472 103'472 227'452

Nuovo diritto: maggior / minor onere rispetto al diritto vigente in fr.

in % 0 0 0 0 0 0 0 299 764 1'590 1'082 1'582 0

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 29.6% 23.1% 14.4% 3.0% 1.6% 0.0%