Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro dei negozi delle stazioni di servizio in Svizzera Modifica del 18 ottobre 2018 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Il decreto del Consiglio federale del 6 dicembre 20171 che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro dei negozi delle stazioni di servizio in Svizzera è modificato come segue (modifica del campo d'applicazione): Art. 2 cpv. 1 L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero. L'Appendice 2 del CCL sui salari minimi non si applica al Cantone del Ticino.

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II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro dei negozi delle stazioni di servizio in Svizzera, allegato al decreto del Consiglio federale del 6 dicembre 2017, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Appendice 2

Salari minimi (...) Il salario minimo lordo ammonta a: Livello 1: ZH, BS, BL, AG, BE, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, AR, AI, NE, VD, GE, LU (...)2 Il resto dell'Appendice 2 rimane invariato.

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FF 2018 47 Concerne soltanto il testo tedesco (correzione di un errore di stampa).

2018-3211

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Contratto collettivo di lavoro dei negozi delle stazioni di servizio in Svizzera. DCF

FF 2018

III Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2019 e ha effetto sino al 31 dicembre 2020.

18 ottobre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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