Traduzione

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Federale del Brasile per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali Conclusa il 3 maggio 2018 Approvata dall'Assemblea federale il ...1 Entrata in vigore il ...

La Confederazione Svizzera e la Repubblica Federale del Brasile, desiderose di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale, decisi a concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscali (ivi incluse strategie di «treatyshopping» finalizzate a ottenere le agevolazioni previste dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi), hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Persone considerate

1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. Ai fini della presente Convenzione, i redditi percepiti da o mediante un ente o una struttura ritenuta in tutto o in parte come fiscalmente trasparente ai sensi della legislazione fiscale di uno degli Stati contraenti, sono considerati come redditi di un residente di uno Stato contraente, ma soltanto nella misura in cui questi redditi sono trattati, ai fini dell'imposizione da parte di tale Stato contraente, come i redditi di un residente di tale Stato contraente. In nessun caso le disposizioni del presente paragrafo possono essere interpretate nel senso di limitare il diritto di uno Stato contraente di assoggettare a imposizione i residenti di tale Stato contraente.

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali. Conv. con il Brasile

Art. 2

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Imposte considerate

1. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a)

in Brasile: i) l'imposta federale sul reddito, ii) il contributo sociale sull'utile netto, (qui di seguito dette «imposta brasiliana»);

b)

in Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi), (qui di seguito dette «imposta svizzera»).

2. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

3. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi di reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili.

Art. 3

Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, salvo che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a)

il termine «Brasile» designa la Repubblica Federale del Brasile e, in senso geografico, il territorio della Repubblica Federale del Brasile, compresa la zona dei fondali, dei sottosuoli e delle acque soprastanti adiacenti alle acque territoriali, in cui la Repubblica Federale del Brasile esercita i propri diritti sovrani o il suo potere giurisdizionale, in accordo con il diritto internazionale e il suo diritto interno, al fine di esplorare, sfruttare, conservare e gestire le risorse naturali viventi e inerti o per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b)

il termine «Svizzera» designa il territorio della Confederazione Svizzera in accordo con il suo diritto interno e il diritto internazionale;

c)

le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, a seconda del contesto, la Svizzera o il Brasile;

d)

il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;

e)

il termine «società» designa una persona giuridica o un ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

f)

le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa gestita da un residente di

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uno Stato contraente e un'impresa gestita da un residente dell'altro Stato contraente; g)

il termine «cittadino», con riferimento a uno Stato contraente, designa: (i) le persone fisiche che possiedono la cittadinanza di questo Stato contraente, (ii) le persone giuridiche, le società di persone o altre associazioni di persone costituite conformemente alla legislazione in vigore in questo Stato contraente;

h)

per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede della direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

i)

l'espressione «autorità competente» designa: (i) per quanto concerne il Brasile, il ministro delle finanze, il segretario delle imposte federali o i loro rappresentanti autorizzati, (ii) per quanto concerne la Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;

j)

l'espressione «istituto di previdenza» di uno Stato contraente designa un ente costituito in uno Stato contraente che è considerato come persona distinta ai sensi del diritto fiscale e che è costituito e gestito esclusivamente per: (i) l'amministrazione e il versamento di prestazioni di previdenza o prestazioni analoghe a favore di persone fisiche e che è regolamentato come tale da questo Stato o da una sua suddivisione politica, o (ii) l'investimento di averi per conto degli enti di cui al numero (i).

2. Per l'applicazione della presente Convenzione in qualsiasi momento da parte di uno Stato contraente, i termini o le espressioni ivi non definiti hanno il significato che ad essi è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la presente Convenzione, salvo che il contesto non richieda una diversa interpretazione, fermo restando che il significato attribuito a questi termini o a queste espressioni dalla legislazione fiscale prevale rispetto al significato attribuito da altri ambiti della legislazione di questo Stato.

Art. 4

Residente

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sua sede legale (luogo di registrazione), della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga e si applica pure a questo Stato, alle sue suddivisioni politiche e ai suoi enti locali. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in questo Stato soltanto per i redditi da fonti situate in detto Stato.

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2. Quando, secondo le disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a)

detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente soltanto dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b)

se lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali non può essere determinato o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

c)

se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati o non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la cittadinanza;

d)

se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o non ha la cittadinanza di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente soltanto dello Stato in cui è situata la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5

Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a)

una sede di direzione;

b)

una succursale;

c)

un ufficio;

d)

un'officina;

e)

un laboratorio; e

f)

una miniera, un giacimento petrolifero o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. Un cantiere di costruzione o una catena d'assemblaggio o di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata oltrepassa i nove mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se: a)

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si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

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b)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate al solo fine della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e)

una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, al solo fine di esercitare altre attività che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;

f)

una sede fissa di affari è utilizzata al solo fine dell'esercizio cumulativo di attività menzionate nelle lettere a­e, a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona ­ diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 6 ­ agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti in nome dell'impresa, si considera che detta impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, salvo che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione secondo le disposizioni di tale paragrafo.

6. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro agente di status indipendente, a condizione che queste persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero eserciti la sua attività in questo altro Stato (per mezzo di una stabile organizzazione o in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6

Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente trae da beni immobili (compresi i redditi delle aziende agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato attribuitole dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali (comprese le itticolture), i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti

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minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 7

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato, salvo che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa esercita in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili a detta stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente esercita la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un'impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l'impresa di cui è la stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione sostenute.

4. Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

5. Qualora gli utili includano elementi di reddito disciplinati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

Art. 8

Navigazione marittima e aerea

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

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Art. 9

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Imprese associate

Quando: a)

un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente; o

b)

le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili, che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati conseguiti da una delle imprese ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi da uno Stato contraente negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza.

Art. 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere: a)

il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo di 365 giorni comprendente il giorno del pagamento dei dividendi (per calcolare questo periodo non si terrà conto di alcun cambiamento di proprietà che risulterebbe direttamente da una fusione, una scissione o una trasformazione della società che detiene le quote o paga i dividendi);

b)

il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se il beneficiario effettivo dei dividendi è: a)

un istituto di previdenza dell'altro Stato contraente a condizione che: (i) nel caso di un istituto di previdenza di cui al dell'articolo 3 paragrafo 1 lettera j numero (i) le persone fisiche siano principalmente residenti di detto altro Stato contraente, o (ii) nel caso di un istituto di previdenza di cui all'articolo 3 paragrafo 1 lettera j numero (ii) i fondi siano investiti nell'interesse di enti che soddisfano le condizioni definite al numero (i) della presente lettera; o

b)

la banca centrale dell'altro Stato contraente.

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4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire di comune accordo le modalità di applicazione dei paragrafi 2 e 3. Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

5. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o diritti di godimento, quote minerarie, quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili ­ ad eccezione dei crediti ­ nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non sono applicabili se il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e se la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollega effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa.

In tale ipotesi, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 15, a seconda dei casi.

7. Se un residente di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente, detta stabile organizzazione può essere assoggettata all'imposta alla fonte in accordo con la legislazione di detto altro Stato contraente. Tuttavia, l'ammontare dell'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli utili di detta stabile organizzazione determinati dopo il pagamento dell'imposta diretta su detti utili.

8. Qualora una società residente di uno Stato contraente tragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può riscuotere alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, salvo che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi conseguiti in detto altro Stato.

Art. 11

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere: a)

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il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se il beneficiario effettivo è una banca e il prestito è stato concesso per una durata di almeno cinque anni al fine di finanziare l'acquisto di attrezzatura o progetti d'investimento; e

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b)

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il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi, in tutti gli altri casi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell'altro Stato contraente che ne è il beneficiario effettivo sono imponibili solo in detto altro Stato, se gli interessi sono pagati: a)

a un istituto di previdenza dell'altro Stato contraente a condizione che: (i) nel caso di un istituto di previdenza di cui all'articolo 3 paragrafo 1 lettera j numero (i), le persone fisiche siano principalmente residenti di detto altro Stato contraente, o (ii) nel caso di un istituto di previdenza di cui all'articolo 3 paragrafo 1 lettera j numero (ii), i fondi siano investiti nell'interesse di enti che soddisfano le condizioni definite nel numero (i) della presente lettera; o

b)

al Governo di detto altro Stato, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o qualsiasi agenzia (compreso un istituto finanziario) interamente detenuta da detto Governo o alla banca centrale di detto altro Stato.

4. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi derivanti da crediti di ogni tipo, corredati o no di garanzie ipotecarie o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore e, segnatamente i redditi derivanti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri frutti relativi a detti titoli nonché tutti gli altri redditi assimilati a redditi da prestiti nella legislazione fiscale dello Stato contraente da cui detti redditi provengono.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non sono applicabili se il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente, dal quale provengono tali interessi, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e se il credito generatore degli interessi si ricollega effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 15, a seconda dei casi.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia egli residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, a causa di relazioni particolari esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

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Art. 12

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Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere: a)

il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni derivanti dall'uso o dalla concessione in uso di marchi di fabbrica o di commercio;

b)

il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni, in tutti gli altri casi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche o le registrazioni utilizzate per emissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti, così come per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico («know-how»).

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non sono applicabili se il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e i diritti o i beni generatori dei canoni si ricollegano effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 15, a seconda dei casi.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente anche quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, a causa di relazioni particolari esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono versati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

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Art. 13

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Compensi per prestazioni di servizi tecnici

1. I compensi per prestazioni di servizi tecnici provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, nonostante le disposizioni dell'articolo 15 e fatte salve le disposizioni degli articoli 8, 17 e 18, i compensi per prestazioni di servizi tecnici provenienti da uno Stato contraente possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei compensi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei compensi.

3. Ai fini del presente articolo l'espressione «compensi per prestazioni di servizi tecnici» designa qualsiasi compenso corrisposto per lo svolgimento di compiti gestionali, di prestazioni di servizi tecnici o di consulenza, a meno che il compenso non sia corrisposto: a)

a un impiegato della persona che effettua il pagamento;

b)

quale corrispettivo per un'attività didattica svolta in un istituto di formazione oppure da un tale istituto; o

c)

da una persona fisica quale corrispettivo per prestazioni di servizi destinati all'uso personale di una persona fisica.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei compensi per prestazioni di servizi tecnici, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i compensi per prestazioni di servizi tecnici, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e i compensi per prestazioni di servizi tecnici si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 15, a seconda dei casi.

5. Ai fini del presente articolo, fatte salve le disposizioni del paragrafo 6, i compensi per prestazioni di servizi tecnici si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato o quando il debitore dei compensi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto l'obbligo al pagamento dei compensi e questi ultimi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa.

6. Ai fini del presente articolo, i compensi per prestazioni di servizi tecnici non si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato ed esercita un'attività commerciale o industriale nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e i compensi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa.

7. Se, a causa di relazioni particolari esistenti tra debitore e beneficiario effettivo dei compensi per prestazioni di servizi tecnici o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei compensi, tenuto conto delle prestazioni per le quali sono versati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo 5235

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in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei compensi è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 14

Utili in capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente trae dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, oppure di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente trae dall'alienazione di azioni di una società, i cui beni sono costituiti, direttamente o indirettamente, principalmente da beni immobili situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2, 3 e 4, provenienti dall'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato contraente.

6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Art. 15

Professioni indipendenti

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente trae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti sono imponibili soltanto in detto Stato, salvo nei casi seguenti, in cui i redditi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente: a)

il residente dispone abitualmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per la fornitura dei propri servizi o l'esercizio della propria attività. In questo caso i redditi sono imponibili in detto altro Stato, ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa; o

b)

il residente soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale i 183 giorni nell'arco di 12 mesi che iniziano o terminano durante l'anno fiscale considerato. In questo caso, sono imponibili in

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detto altro Stato unicamente i redditi derivanti dai servizi ivi forniti o dalle attività ivi esercitate.

2. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, tecnico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 16

Lavoro subordinato

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 17, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve quale corrispettivo per un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato, salvo che tale attività non venga esercitata nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi esercitata, le rimunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve quale corrispettivo per un lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a)

il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nell'arco di 12 mesi che iniziano o terminano durante l'anno fiscale considerato; e

b)

le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e

c)

l'onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni percepite da un residente di uno Stato contraente quale corrispettivo per un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili solo in detto Stato.

Art. 17

Compensi e gettoni di presenza per membri di consigli di amministrazione o di vigilanza

I compensi, i gettoni di presenza e altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di vigilanza o di un altro consiglio di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 18

Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 15 e 16, i redditi che un residente di uno Stato contraente trae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

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2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile nello Stato contraente dove tali prestazioni sono fornite, nonostante le disposizioni degli articoli 15 e 16. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano se è stabilito che né l'artista dello spettacolo, né lo sportivo, né persone a loro associate partecipano direttamente agli utili di quest'altra persona.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi che artisti dello spettacolo o sportivi traggono dalle prestazioni esercitate in uno Stato contraente se la visita in detto Stato è finanziata interamente o principalmente da fondi pubblici dell'altro Stato contraente, da una sua suddivisione politica, da un suo ente locale o da un'istituzione controllata da un Governo. In questo caso i redditi sono imponibili solo nello Stato contraente in cui l'artista dello spettacolo o lo sportivo è residente.

Art. 19

Pensioni

1. Le pensioni e le rendite provenienti da uno Stato contraente e pagate a un residente dell'altro Stato contraente, compresi i pagamenti in virtù della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato contraente, sono imponibili nello Stato da cui provengono e secondo la legislazione di detto Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica quale corrispettivo per servizi resi a tale Stato, suddivisione politica o ente locale nell'esercizio di funzioni pubbliche sono imponibili soltanto in questo Stato.

Art. 20

Funzioni pubbliche

1. a)

I salari, gli stipendi e altre rimunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, quale corrispettivo per servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b)

Tuttavia, tali salari, stipendi e rimunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi sono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto altro Stato contraente e: (i) ha la cittadinanza di detto Stato; o (ii) non è divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. Le disposizioni degli articoli 16, 17, 18 e 19 si applicano ai salari, agli stipendi e alle altre rimunerazioni analoghe, nonché alle pensioni, pagati quale corrispettivo per servizi resi nell'ambito di un'attività commerciale o industriale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

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Art. 21

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Studenti e apprendisti

1. Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale non sono imponibili nel primo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

2. Per quanto concerne le borse di studio e le rimunerazioni derivanti da un lavoro subordinato non considerate dal paragrafo 1, uno studente o un apprendista ai sensi del paragrafo 1 ha inoltre diritto durante i suoi studi o la sua formazione agli stessi esoneri, sgravi e riduzioni fiscali dei residenti dello Stato visitato.

Art. 22

Altri redditi

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, gli elementi del reddito di un residente di uno Stato contraente, indipendentemente dalla loro provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili, definiti nell'articolo 6 paragrafo 2, se il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e se il diritto o il bene generatore dei redditi si ricollega effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 15, a seconda dei casi.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli elementi del reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione e che provengono dall'altro Stato contraente non sono considerati dalla presente Convenzione.

Art. 23

Eliminazione della doppia imposizione

1. Per quanto concerne il Brasile, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a)

se un residente del Brasile trae redditi che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera, secondo le disposizioni della sua legislazione in materia di eliminazione delle doppie imposizioni il Brasile computa sull'imposta gravante questi redditi di detto residente calcolata in Brasile un ammontare pari all'importo dell'imposta su questi redditi pagata in Svizzera. Tale computo non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta sul reddito, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imponibili in Svizzera;

b)

se, conformemente a una disposizione della Convenzione, un reddito conseguito da un residente del Brasile è esente da imposta in Brasile, il Brasile 5239

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può tuttavia, per calcolare l'imposta sul resto dei redditi di questo residente, tener conto dell'esenzione.

2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a)

se un residente della Svizzera trae redditi che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Brasile, la Svizzera esenta dall'imposta detti redditi, fatte salve le disposizioni della lettera b, ma può, per calcolare l'imposta sul resto dei redditi di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito senza tener conto dell'esenzione. Tuttavia, questa esenzione si applica agli utili di cui all'articolo 14 paragrafi 4 e 5 e ai redditi di cui all'articolo 19 paragrafo 1 unicamente se ne è comprovata l'effettiva imposizione in Brasile;

b)

se un residente della Svizzera trae dividendi, interessi, canoni o compensi per prestazioni di servizi tecnici che, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11, 12 o 13, sono imponibili in Brasile, la Svizzera concede, su richiesta del residente, uno sgravio fiscale. Detto sgravio può assumere le seguenti forme: (i) computo dell'imposta pagata in Brasile, secondo le disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 13 sull'imposta sul reddito di suddetto residente; l'ammontare così computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde ai redditi imponibili in Brasile, o (ii) riduzione forfettaria dell'imposta svizzera, o (iii) esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi, degli interessi, dei canoni o dei compensi per prestazioni di servizi tecnici di cui si tratta, pari almeno all'imposta prelevata in Brasile sull'ammontare lordo dei dividendi, degli interessi, dei canoni o dei compensi per prestazioni di servizi tecnici.

La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni;

c)

se una società residente della Svizzera percepisce i dividendi da una società residente del Brasile, essa fruisce, per quanto riguarda l'imposta svizzera relativa a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente della Svizzera;

d)

le disposizioni del paragrafo 2 lettera a non si applicano ai redditi di un residente della Svizzera se il Brasile applica le disposizioni della presente Convenzione per esentare questi redditi dall'imposta oppure applica a questi redditi le disposizioni di cui all'articolo 10 paragrafo 2, all'articolo 11 paragrafo 2, all'articolo 12 paragrafo 2 o all'articolo 13 paragrafo 2.

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Art. 24

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Non discriminazione

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione né ad alcun obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare in relazione alla residenza. Nonostante le disposizioni dell'articolo 1, il presente paragrafo si applica parimenti alle persone che non sono residenti di nessuno dei due Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere, in questo altro Stato, meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che esercitano la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro oneri familiari.

3. Sempre che non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 9, dell'articolo 11 paragrafo 7, dell'articolo 12 paragrafo 6 o dell'articolo 13 paragrafo 7, gli interessi, i canoni e altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di tale impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati a un residente del primo Stato contraente.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione o ad alcun obbligo a essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano unicamente alle imposte considerate dalla presente Convenzione.

Art. 25

Procedura amichevole

1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente di uno dei due Stati contraenti. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione del provvedimento che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Se considera il reclamo fondato e non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, l'autorità competente si adopera per regolare il caso mediante un accordo amichevole con l'autorità competente dell'altro Stato contraente al fine di evitare un'imposizione non conforme alla presente Convenzione. L'accordo è applicato indipendentemente dai termini previsti dal diritto interno degli Stati contraenti.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere mediante un accordo amichevole le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o 5241

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all'applicazione della presente Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono conferire direttamente fra loro, come pure nell'ambito di una commissione mista composta da esse stesse o dai loro rappresentanti, per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti.

Art. 26

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione oppure per applicare o eseguire il diritto interno degli Stati contraenti relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l'imposizione prevista da tale legislazione non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione interna di questo Stato e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte, della decisione in merito ai ricorsi concernenti tali imposte o del controllo di quanto precede. Dette persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare le informazioni ricevute per altri fini, se ciò è previsto dalla legislazione di entrambi gli Stati e se l'autorità competente dello Stato richiesto ne ha approvato l'impiego.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretate nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di: a)

eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b)

fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua normale prassi amministrativa oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

c)

fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche se queste informazioni non gli sono utili per fini fiscali propri.

L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3, salvo nel caso in cui a causa di tali limitazioni uno Stato contraente potrebbe rifiutare di fornire informazioni solo perché tali informazioni non rivestono alcun interesse nazionale.

5242

Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali. Conv. con il Brasile

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5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 possono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona.

Art. 27

Diritto ai benefici

1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito, se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, tranne nel caso in cui sia stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, se la legislazione di uno Stato contraente contiene disposizioni, o se tali disposizioni sono introdotte dopo la firma della presente Convenzione, secondo le quali i redditi esteri di una società provenienti da: a)

attività di navigazione marittima;

b)

attività bancarie, finanziarie, assicurative, d'investimento o analoghe; o

c)

attività di un quartiere generale, di un centro di coordinamento o di un ente che fornisce supporto amministrativo o di altra natura a un gruppo di società esercitanti un'attività commerciale o industriale principalmente in Stati terzi,

non sono imponibili in detto Stato o lo sono a un'aliquota d'imposta inferiore al 60 per cento dell'aliquota applicabile agli utili conseguiti da attività analoghe svolte in detto Stato, l'altro Stato contraente non è obbligato ad applicare i limiti previsti dalla presente Convenzione al proprio diritto di assoggettare a imposta i redditi conseguiti dalla società da dette attività svolte all'estero o al proprio diritto di assoggettare a imposta i dividendi pagati dalla società.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, un ente giuridico residente di uno Stato contraente che trae redditi provenienti da fonti situate nell'altro Stato contraente non ha diritto, in detto altro Stato contraente, ai benefici previsti dalla presente Convenzione se più del 50 per cento dei diritti o delle partecipazioni in un tale ente (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni) sono detenuti, direttamente o indirettamente, da una o più persone che non sono residenti del primo Stato. Tuttavia, il periodo precedente non è applicabile se la categoria principale delle azioni di detto ente o di un altro ente dello stesso gruppo multinazionale è negoziata regolarmente in una o più borse riconosciute o se detto ente esercita nello Stato contraente di cui è residente un'attività economica effettiva, diversa dalla mera detenzione di valori o di altre attività o dal mero esercizio di un'attività ausiliaria, preparatoria o di natura analoga in relazione con altri enti collegati.

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4. Quando: a)

un'impresa di uno Stato contraente trae redditi provenienti dall'altro Stato contraente e il primo Stato imputa detti redditi a una stabile organizzazione situata in uno Stato terzo; e

b)

gli utili imputabili a detta stabile organizzazione sono esenti da imposta nel primo Stato,

i benefici previsti dalla Convenzione non sono applicabili a un elemento di reddito che nello Stato terzo è assoggettato a un onere fiscale inferiore al 60 per cento dell'imposta cui tale elemento di reddito sarebbe assoggettato se la stabile organizzazione fosse situata nel primo Stato. In tal caso, gli elementi di reddito a cui si applicano le disposizioni del presente paragrafo sono imponibili conformemente alle disposizioni del diritto interno dell'altro Stato contraente, nonostante le altre disposizioni della Convenzione.

Art. 28

Membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Art. 29

Entrata in vigore

1. I due Stati contraenti si notificano vicendevolmente per scritto e per via diplomatica la conclusione delle procedure necessarie secondo il loro diritto interno per l'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. La presente Convenzione entra in vigore alla data della ricezione della seconda notifica e le sue disposizioni si applicano: a)

in Brasile: (i) per quanto concerne le imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati, versati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione, o dopo tale data, (ii) per quanto concerne le altre imposte, ai redditi conseguiti durante gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione, o dopo tale data, (iii) con riferimento all'articolo 26, alle informazioni relative agli anni fiscali o agli esercizi commerciali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione, o dopo tale data;

b)

in Svizzera: (i) per quanto concerne le imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione o dopo tale data,

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali. Conv. con il Brasile

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(ii) per quanto concerne le altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione o dopo tale data; (iii) con riferimento all'articolo 26, alle informazioni relative agli anni fiscali o agli esercizi commerciali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione o dopo tale data.

3. Nonostante le disposizioni del presente articolo, le disposizioni dell'articolo 25 (Procedura amichevole) si applicano dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, indipendentemente dal periodo fiscale a cui la procedura si riferisce.

4. L'Accordo tra il Governo svizzero e il Governo brasiliano concernente l'imposizione delle imprese di navigazione marittima e aerea, concluso mediante scambio di note il 22 giugno 19562, è sospeso e non produce effetti finché la presente Convenzione è in vigore.

Art. 30

Denuncia

Ciascuno Stato contraente può denunciare la presente Convenzione per via diplomatica con un preavviso scritto minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile, la prima volta cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. In tal caso, la Convenzione cessa di essere applicabile: a)

in Brasile: (i) per quanto concerne le imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati, versati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile successivo alla notifica della denuncia, o dopo tale data, (ii) per quanto concerne le altre imposte, ai redditi conseguiti durante gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo alla notifica della denuncia, o dopo tale data;

b)

in Svizzera: (i) per quanto concerne le imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile successivo alla notifica della denuncia, o dopo tale data, (ii) per quanto concerne le altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo alla notifica della denuncia, o dopo tale data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

2

RS 0.672.919.85

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Fatto a ..., il ..., in due esemplari in lingua francese, portoghese e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione fra il testo francese e portoghese, fa stato il testo inglese.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Repubblica Federale del Brasile:

...

...

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Protocollo

La Confederazione Svizzera e la Repubblica Federale del Brasile, all'atto della firma a ..., il ..., della Convenzione fra i due Stati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della presente Convenzione.

1. Ad art. 1

3

a)

Resta inteso che, nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un investimento collettivo di capitale costituito in uno Stato contraente, che percepisce redditi dall'altro Stato contraente, è considerato ai fini dell'applicazione della Convenzione a tali redditi come persona fisica residente dello Stato contraente in cui è costituito l'investimento collettivo di capitale e come beneficiario effettivo dei redditi che percepisce (a condizione che, se una persona fisica residente del primo Stato contraente avesse percepito i redditi nelle medesime circostanze, sarebbe stata considerata come beneficiaria effettiva di tali redditi), ma unicamente nella misura in cui le quote dell'investimento collettivo di capitale sono detenute da residenti dello Stato contraente in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito.

b)

Resta inteso che, ai sensi del presente paragrafo, l'espressione «investimento collettivo di capitale» designa nel caso della Svizzera un fondo contrattuale di investimento di cui all'articolo 25 e una società di investimento a capitale variabile di cui all'articolo 36 della legge del 23 giugno 20063 sugli investimenti collettivi (LICol) e nel caso del Brasile un ente, dotato o no di personalità giuridica, costituito nell'intento d'investire i fondi ottenuti da uno o più investitori, come disciplinato dalla Commissione di controllo dei mercati finanziari («Comissão de Valores Mobiliários»), nonché qualsiasi altro fondo di investimento, struttura o ente costituiti in uno o nell'altro Stato contraente che le autorità competenti degli Stati contraenti hanno convenuto di considerare come investimento collettivo di capitale ai sensi del presente paragrafo.

c)

Resta inteso che, nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale di cui

RS 951.31

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all'articolo 98 LICol che percepisce redditi provenienti dal Brasile non è considerata come residente della Svizzera, ma può richiedere per i soci residenti sgravi fiscali, esenzioni fiscali e altri benefici, previsti dalla presente Convenzione, che sarebbero stati concessi a tali soci se avessero percepito tali redditi direttamente. La società può presentare detta richiesta unicamente se il socio non ha egli stesso inoltrato una richiesta di sgravio per i suoi redditi percepiti dalla società in accomandita.

2. Ad art. 3 par. 1 lett. j Resta inteso che l'espressione «istituto di previdenza» comprende i seguenti istituti nonché tutti gli istituti identici o analoghi, costituiti sulla base delle leggi interne emanate dopo la firma della presente Convenzione:

4 5 6 7 8 9 10 11

a)

in Brasile, tutti gli istituti di previdenza secondo le seguenti leggi brasiliane: (i) legge complementare numero 108, del 29 maggio 2001, (ii) legge complementare numero 109, del 29 maggio 2001, o (iii) legge numero 9,477, del 24 luglio 1997;

b)

in Svizzera, tutti gli istituti di previdenza secondo: (i) la legge federale del 20 dicembre 19464 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, (ii) la legge federale del 19 giugno 19595 sull'assicurazione per l'invalidità, (iii) la legge federale del 6 ottobre 20066 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, (iv) la legge del 25 settembre 19527 sulle indennità di perdita di guadagno, (v) la legge federale del 25 giugno 19828 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, compresi gli istituti di previdenza non registrati che offrono piani di previdenza professionali, e le forme previdenziali riconosciute della previdenza individuale vincolata, (vi) la legge del 17 dicembre 19939 sul libero passaggio, (vii) l'articolo 89a capoversi 6 e 7 del Codice civile10, o (viii) l'articolo 331 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni11.

RS 831.10 RS 831.20 RS 831.30 RS 834.1 RS 831.40 RS 831.42 RS 210 RS 220

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3. Ad art. 4 par. 1 Resta inteso che l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa in particolare: a)

gli istituti di previdenza costituiti in questo Stato; e

b)

le organizzazioni fondate e gestite esclusivamente per scopi religiosi, caritatevoli, scientifici, culturali, sportivi o educativi (o per vari di detti scopi) le quali sono residenti di uno Stato contraente secondo la sua legislazione, nonostante il fatto che una parte o la totalità dei loro redditi o utili possano essere esenti da imposta secondo il diritto interno di questo Stato.

4. Ad art. 7 par. 1 e 2 a) Resta inteso che, qualora un'impresa di uno Stato contraente venda merci o eserciti un'attività industriale o commerciale nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili di detta stabile organizzazione non sono determinati in base all'importo complessivo ricevuto dall'impresa, bensì soltanto in base alla parte del compenso complessivo attribuibile all'attività effettivamente svolta dalla stabile organizzazione per queste vendite o per questa attività.

b) Resta inteso che, nei casi di contratti di studio, fornitura, montaggio o costruzione di attrezzature o di impianti industriali, commerciali o scientifici, oppure di opere pubbliche, qualora l'impresa abbia una stabile organizzazione, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'importo complessivo del contratto, bensì unicamente sulla base della parte del contratto effettivamente eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato contraente in cui essa è situata. Gli utili relativi alla parte del contratto eseguita dalla sede principale dell'impresa sono imponibili soltanto nello Stato di cui questa impresa è residente, a condizione che l'importo da pagare non ricada sotto le disposizioni dell'articolo 13.

5. Ad art. 9 e 25 Resta inteso che l'assenza di una disposizione che obblighi uno Stato contraente a procedere a una rettifica corrispondente non può essere interpretata nel senso che impedisca a uno Stato contraente di effettuare tale rettifica appropriata se ciò è stato convenuto nel corso di una procedura amichevole.

6. Ad art. 10 par. 2 lett. a Resta inteso che se la durata minima di detenzione di cui all'articolo 10 paragrafo 2 lettera a non è stata rispettata al momento del pagamento dei dividendi e pertanto l'imposta di cui all'articolo 10 paragrafo 2 lettera b è stata trattenuta in occasione del pagamento, e se la durata minima di detenzione è rispettata successivamente, il beneficiario effettivo dei dividendi può chiedere il rimborso dell'imposta trattenuta sino a raggiungere l'aliquota d'imposta prevista dall'articolo 10 paragrafo 2 lettera a.

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7. Ad art. 10 e 24 Resta inteso che le disposizioni dell'articolo 10 paragrafo 7 non pregiudicano le disposizioni dell'articolo 24 paragrafo 2.

8. Ad art. 11 par. 2, 12 par. 2 e 13 par. 2 Se, dopo la firma della presente Convenzione, il Brasile concorda in una convenzione con un altro Stato membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) di limitare le aliquote d'imposta ad aliquote minori (ivi compresa un'esenzione) di quelle previste in detti articoli, tali aliquote si applicheranno, ai fini della presente Convenzione, in misura analoga a partire dal momento in cui tali aliquote entrano in vigore e finché saranno applicabili.

9. Ad art. 11 par. 4 Resta inteso che gli interessi pagati a titolo di «rimunerazione del capitale proprio» («remuneração sobre o capital próprio») della società conformemente alla legislazione brasiliana sono parimenti considerati interessi ai fini del paragrafo 4.

10. Ad art. 12 par. 3 Resta inteso che le disposizioni dell'articolo 12 paragrafo 3 si applicano ai pagamenti di qualsiasi natura ricevuti quale corrispettivo per compensi per prestazioni di servizi tecnici.

11. Ad art. 12 e 24 Resta inteso che le disposizioni della legislazione fiscale brasiliana, che non ammettono la deduzione dei canoni di cui all'articolo 12 paragrafo 3 pagati da una stabile organizzazione situata in Brasile a un residente della Svizzera che esercita un'attività industriale o commerciale in Brasile per mezzo di tale stabile organizzazione, ai fini di determinare l'utile imponibile di tale stabile organizzazione, non pregiudicano le disposizioni dell'articolo 24 paragrafo 2 della presente Convenzione.

12. Ad art. 19 Resta inteso che i redditi cui fa riferimento l'articolo 19 non comprendono soltanto i pagamenti ricorrenti, ma anche le prestazioni in capitale.

13. Ad art. 19 e 24 Resta inteso che, con riferimento alle disposizioni degli articoli 19 e 24, i contributi versati da o per conto di una persona fisica che esercita un'attività in uno Stato contraente a un istituto di previdenza situato nell'altro Stato contraente sono, per la determinazione dell'imposta dovuta dalla persona fisica nel primo Stato menzionato e per la determinazione degli utili delle imprese ivi imponibili, trattati allo stesso modo e soggetti alle stesse condizioni e limitazioni dei contributi versati a un istituto 5250

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di previdenza riconosciuto ai fini fiscali nel primo Stato contraente, a condizione che, immediatamente prima di esercitare la sua attività in questo Stato, la persona fisica non fosse residente di detto Stato e fosse già affiliata a questo istituto di previdenza.

14. Ad art. 24 par. 4 Resta inteso che nel caso del Brasile, in relazione all'articolo 24 paragrafo 4, le condizioni diverse da quelle direttamente legate all'obbligo di pagare le imposte (ovvero «obrigações acessórias»/«National Tax Code» ­ Law n. 5.172/66 and «Income Tax Regulation» ­ Decree n. 3,000/1999) alle quali potrebbero essere soggette le imprese del Brasile, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti della Svizzera, non sono discriminatorie.

15. Ad art. 25 Resta inteso che, ai fini dell'articolo XXII paragrafo 3 (Consultazione) dell'Accordo generale sugli scambi di servizi12, gli Stati contraenti convengono che, nonostante le disposizioni di detto paragrafo, in caso di disaccordo fra di loro nello stabilire se una misura rientri nel campo di applicazione della presente Convenzione, ciascuno di essi ha la facoltà di sottoporre la questione al Consiglio per gli scambi di servizi soltanto con il consenso dei due Stati contraenti, come previsto dal presente paragrafo. Qualsiasi dubbio sull'interpretazione del presente paragrafo deve essere risolto conformemente all'articolo 25 paragrafo 3 o, in assenza di un accordo, secondo qualsiasi altra procedura convenuta dagli Stati contraenti.

16. Ad art. 26

12

a)

Resta inteso che lo Stato richiedente presenta una domanda di scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti d'informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna.

b)

Resta inteso che nella domanda di assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 26 le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto: (i) l'identità della persona oggetto della verifica o dell'inchiesta; (ii) il periodo oggetto della domanda; (iii) una descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste; (v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.

RS 0.632.20, allegato 1B

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c)

Resta inteso che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri i­v della lettera b devono essere interpretati in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

d)

Resta inteso che, sulla base dell'articolo 26, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

e)

Resta inteso che nel caso di uno scambio di informazioni si applicano le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente in vigore nello Stato richiesto. Resta inoltre inteso che queste norme servono a garantire al contribuente una procedura regolare e non mirano a ostacolare o ritardare indebitamente lo scambio di informazioni.

17. Ad art. 27 Resta inteso che le disposizioni della Convenzione non impediscono a uno Stato contraente di applicare le disposizioni del proprio diritto in materia di lotta contro la l'evasione e l'elusione fiscali.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a ..., il ..., in due esemplari in lingua francese, portoghese e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione fra il testo francese e portoghese, fa stato il testo inglese.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Repubblica Federale del Brasile:

...

...

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