Esecuzione della legge federale sugli esplosivi Conformemente all'articolo 14 della legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (LEspl; RS 941.41) e agli articoli 62 e 63 della relativa ordinanza del 27 novembre 2000 (OEspl; RS 941.411), la «Schweizerische Koordinationsstelle Feuerwerk (SKF)», l'«Association Suisse des Artificiers Professionnels (ASDAP)», l'«Ausbildungszentrum Pyrotechnik (AZP)», il «Schweizer Verband technischer Bühnen- und Veranstaltungsberufe (svtb)», l'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione (AICA) e la Federazione svizzera dei pompieri (FSP) hanno presentato un disegno di regolamento concernente la formazione per il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzazione fuochi di artificio di scena (BF).

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna, tiene tale disegno a disposizione degli interessati e ha stabilito un termine d'opposizione di 30 giorni.

27 novembre 2018

2018-3628

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione

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