Decisione concernente l'obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo secondo l'articolo 104 della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) La Segreteria di Stato della migrazione (SEM), in applicazione degli articoli 104 segg. della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20), decide:

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1.

La presente decisione sostituisce la decisione del 24 luglio 20111 in riferimento d'obbligo di comunicazione delle compagnie aeree secondo l'articolo 104 LStr.

2.

Per le seguenti rotte di volo tutte le compagnie aeree sono soggette all'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 104 LStr: ­ Aeroporto Istanbul (IST) e Istanbul-Sabiha Gökçen (SAW) ­ Svizzera, dal 1º gennaio 2019, ore 00.00.

­ Mosca-Domodedowo (DME), Mosca-Scheremetjewo (SVO) e MoscaVnoukovo (VKO) ­ Svizzera, dal 9 gennaio 2013 (Mosca), ore 00.00.

3.

Le compagnie aeree che effettuano regolari voli di linea o charter su una o più di queste linee sono tenute a comunicare alla SEM, immediatamente dopo l'imbarco, le seguenti categorie di dati per tutti i voli sovraindicati: a. generalità (cognome, nomi, sesso, data di nascita, cittadinanza) di tutti i passeggeri; b. numero, Stato di rilascio e tipo del documento di viaggio utilizzato da ogni passeggero; c. aeroporto di destinazione in Svizzera; d. numero del trasporto; e. ora di partenza e d'arrivo; f. luogo d'imbarco; g. numero complessivo delle persone trasportate con il volo in questione.

4.

Le comunicazioni secondo il numero 3 vanno trasmesse alla SEM, conformemente alle specifiche riportate sul sito della SEM, mediante la rete SITA (Type B Messaging) in formato UN/EDIFACT PAXLST oppure mediante l'API Webupload (File Upload via Internet) in formato CSV.

FF 2012 6618

2018-3844

6531

FF 2018

5.

Le compagnie aeree interessate dall'obbligo di comunicazione secondo il numero 2 sono tenute a informare in forma adeguata i passeggeri delle linee in questione circa la comunicazione dei loro dati.

6.

Le compagnie aeree interessate dall'obbligo di comunicazione secondo il numero 2 sono tenute a cancellare i dati rilevati nel quadro del loro obbligo entro 24 ore dall'atterraggio all'aeroporto di destinazione.

7.

L'eventuale ricorso contro la presente decisione non ha effetto sospensivo.

8.

La decisione è pubblicata nel Foglio federale.

Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica.

11 dicembre 2018

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Segreteria di Stato della migrazione