Richiedenti l'asilo dall'Eritrea Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 23 marzo 2018

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Rapporto 1

Introduzione

A inizio 2016 la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha deciso di approfondire la questione dei richiedenti l'asilo provenienti dall'Eritrea, constatando che quest'importante tema d'attualità suscitava vive reazioni tra l'opinione pubblica. Nel nostro Paese l'Eritrea è uno dei dossier più controversi in materia di migrazione. Tra il 23 giugno 2016 e il 12 ottobre 2017 la competente Sottocommissione della CdG-N ha sentito rappresentanti della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Ha inoltre consultato vari rapporti della SEM, tra cui il rapporto Eritrea. Notizie sul paese, che la SEM ha redatto per conto dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO).

Tra l'altro, durante la seduta della Sottocommissione del 23 giugno 2016, i rappresentanti della SEM hanno presentato l'ultimo rapporto «Focus Eritrea»1.

Con il presente rapporto s'intende chiarire e riassumere vari aspetti concernenti i richiedenti l'asilo provenienti dall'Eritrea. La CdG-N desidera inoltre fornire al Consiglio federale e alle autorità competenti un riscontro dal punto di vista dell'alta vigilanza.

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Situazione iniziale

Secondo la Statistica sull'asilo 2017 della SEM, in Svizzera vivono attualmente 21 598 rifugiati eritrei riconosciuti. Per 4526 Eritrei la procedura d'asilo è ancora in corso e 9337 Eritrei sono stati ammessi provvisoriamente2. Le domande d'asilo presentate da persone provenienti dall'Eritrea sono notevolmente aumentate passando da 181 nel 2005 alla cifra record di 9966 nel 2015.

L'esame delle domande d'asilo e la decisione di allontanamento nel caso in cui la domanda viene respinta spettano alla SEM. Le sue decisioni possono tuttavia essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) oppure, in taluni casi, dinanzi al Tribunale federale (TF). La SEM esamina tutte le domande individualmente. Non emette giudizi sommari o a distanza. Per sapere se una persona deve essere ammessa provvisoriamente, applica tra l'altro l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU3) e verifica se nel suo Paese la persona rischia trattamenti o pene disumani. Esamina

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Segreteria di Stato della migrazione, Focus Eritrea, Update Nationaldienst und illegale Ausreise (disponibile soltanto in tedesco), Berna-Wabern, 22.6.2016, www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/afrika/eri/ ERI-ber-easo-update-nationaldienst-d.pdf (stato: 14 sett. 2017).

Segreteria di Stato della migrazione, Asylstatistik 2017, pag. 11 seg. (disponibile soltanto in tedesco e in francese).

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, conclusa a Roma il 4 nov. 1950 (CEDU; RS 0.101).

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inoltre altri possibili motivi contro il rimpatrio della persona nel suo Paese di provenienza.4 La SEM indica che nel 2015 sono state presentate quasi 10 000 domande d'asilo da parte di persone provenienti dall'Eritrea, corrispondenti a circa un quarto del numero complessivo delle domande presentate. Sottolinea inoltre che l'applicazione del Regolamento Dublino III5 è resa difficoltosa dal fatto che per molto tempo l'Italia non ha registrato le persone che arrivavano sul suo territorio o lo ha fatto in modo incompleto. Per la Svizzera questo ha significato innanzitutto l'arrivo di un maggior numero di richiedenti l'asilo e, secondariamente, l'impossibilità di trasferire questi ultimi in Italia conformemente al Regolamento di Dublino dato che non vi erano stati registrati. Dato che l'Eritrea è il primo Paese di provenienza dei richiedenti l'asilo, le persone in questa condizione sono molte. Va detto però che nel frattempo la situazione è nettamente migliorata.6 Per quanto concerne la concessione dell'asilo e l'ammissione provvisoria, la Svizzera si situa nella media europea. Il numero di rifugiati eritrei da essa accolti è in diminuzione.

Secondo le informazioni fornite dalla SEM, le analisi di quest'ultima sulla situazione in Eritrea si basano su tre fonti: 1.

Rapporti di organizzazioni internazionali, organizzazioni per i diritti umani, giornalisti, governi, esperti, ecc.

2.

Contatti con autorità partner e persone in loco.

3.

Missioni per l'accertamento dei fatti in loco.

È tuttavia estremamente difficile ottenere informazioni oggettive sulla situazione dei diritti umani in Eritrea7 Con le missioni per l'accertamento dei fatti, la valutazione dei vari rapporti e il dialogo con altri Stati si cerca di colmare questa lacuna nell'ambito dell'informazione8.

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La SEM verifica dunque l'ammissibilità e la ragionevolezza di un rientro in Eritrea.

Regolamento (UE) 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (GU 2013 L 180/31).

Dichiarazione del vicedirettore dell'Ambito direzionale asilo della SEM durante la sua audizione dinanzi alla Sottocommissione DFGP/CaF della CdG-N del 23 giu. 2016 e del vicedirettore dell'Ambito direzionale cooperazione internazionale della SEM durante la sua audizione dinanzi alla Sottocommissione DFGP/CaF delle CdG del 20 giu. 2017: «Heute [...] registriert Italien etwa 95 Prozent aller anlandenden Personen [...].» (Oggigiorno [...] l'Italia registra circa il 95 per cento di tutte le persone che sbarcano [...]).

EASO Informazioni sui paesi di origine, Eritrea. Notizie sul paese, mag. 2015, www.sem.admin.ch/sem/it/home/asyl/eritrea.html (stato: 13 sett. 2017), pag. 9; anche il Tribunale amministrativo federale è giunto a questa conclusione, cfr. DTAF 2311/2016, Decisione del 17 ago. 2017, consid. 10.

Dichiarazione del segretario di Stato della SEM durante la trasmissione «Rundschau» andata in onda il 6 sett. 2017 sul canale televisivo svizzero tedesco SRF.

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Missione per l'accertamento dei fatti 2016 e rapporto «Focus Eritrea»

La SEM sottolinea l'importanza della missione per l'accertamento dei fatti svolta nel marzo 2016 poiché quest'ultima è stata improntata in modo specifico alle dichiarazioni dei richiedenti l'asilo eritrei (per es. la fuga dal servizio nazionale). Effettuata in collaborazione con le autorità della Repubblica Federale Tedesca, questa missione aveva un duplice scopo: da un lato mirava a determinare a quali conseguenze si esponeva una persona che veniva rinviata nel suo Paese di provenienza e, in base ai risultati, a definire quale statuto doveva ottenere la persona in Svizzera; dall'altro, si trattava di raccogliere le informazioni necessarie per valutare la verosimiglianza delle dichiarazioni fatte dai richiedenti l'asilo e determinare se questi avevano effettivamente assolto il servizio nazionale e se erano realmente di nazionalità eritrea. I risultati e le constatazioni più importanti scaturiti da questa missione sono stati inseriti nel rapporto «Focus Eritrea, Update Nationaldienst und illegale Ausreise»9.

Secondo il rapporto della SEM i disertori sono arrestati, detenuti e puniti in modo arbitrario a tempo indeterminato10 e in seguito reintegrati nel servizio militare o civile. Nulla indica che la situazione sia fondamentalmente mutata, anche se le pene sono diventate meno severe11. Inoltre, alcuni disertori non vengono (più) puniti, ma viene loro negato l'accesso alle prestazioni dello Stato12.

Anche gli obiettori di coscienza vengono incarcerati ­ senza processo o accusa ­ e poi inviati in regioni desertiche a seguire una formazione militare in condizioni estreme13. Tuttavia, per mancanza di risorse, le autorità non riescono a individuare tutti gli obiettori di coscienza. Le forze di sicurezza procedono però a razzie in alcuni quartieri o villaggi per controllare sistematicamente tutti gli abitanti14.

Le persone che vogliono partire illegalmente possono essere incarcerate per periodi che vanno da alcuni mesi a due anni. Questa durata è stata ridotta ma le pene sono sempre inflitte in modo extragiudiziale, arbitrario e non trasparente15. La persona è in genere liberata a meno che si tratti di un disertore o di un obiettore di coscienza. Il presidente eritreo ha affermato che le persone che ritornano volontariamente in Eritrea rimangono impunite. Si critica tuttavia l'assenza delle relative
basi legali. La prassi prevede in particolare che queste persone paghino una tassa e firmino un'ammissione di colpa.

Vi sono pochissime informazioni sulle persone che sono tornate in Eritrea16. Uno dei principali problemi risiede nel fatto che finora non si è riusciti a concludere con l'Eritrea un accordo di riammissione, che avrebbe permesso di ottenere maggiori informazioni. Secondo il rapporto non esistono informazioni affidabili su quanto 9 10 11 12 13 14 15 16

Focus Eritrea, Update Nationaldienst und illegale Ausreise (cfr. nota 1).

Cfr. in merito la relazione Focus Eritrea, Update Nationaldienst und illegale Ausreise, pag. 16 seg.

Focus Eritrea, Update Nationaldienst und illegale Ausreise, pag. 20.

Focus Eritrea, Update Nationaldienst und illegale Ausreise, pag. 20.

Focus Eritrea, Update Nationaldienst und illegale Ausreise, pag. 23.

Focus Eritrea, Update Nationaldienst und illegale Ausreise, pag. 23.

Focus Eritrea, Update Nationaldienst und illegale Ausreise, pag. 28.

Focus Eritrea, Update Nationaldienst und illegale Ausreise, pag. 39.

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avviene alle poche persone che vengono trasferite in Eritrea da altri Stati17. Non si può tuttavia escludere che la loro pena sia stata inasprita a causa della loro partenza illegale dall'Eritrea.

Riassumendo va rilevato che, contrariamente a quanto da loro annunciato, le autorità eritree non hanno ancora limitato a 18 mesi la durata del servizio nazionale18. Si delineerebbero tuttavia alcuni cambiamenti, come l'aumento dei salari e l'incremento del numero delle reclute della parte civile del servizio nazionale19. Secondo le stime, la parte civile dura dai cinque ai dieci anni. Le possibilità di essere prosciolto dal servizio nazionale militare rimangono invece esigue20.

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Assenza di relazioni con l'Eritrea ­ audizione di rappresentanti del DFAE

Secondo i rappresentanti della SEM e del DFAE la situazione in Eritrea permane tesa: l'Eritrea non è uno Stato di diritto; la costituzione del 1997 non è ancora entrata in vigore; il Parlamento non si riunisce da oltre dieci anni; le pene sono inflitte in via extragiudiziale. Il sistema governativo ha assunto caratteristiche quasi comuniste dato che l'intera popolazione deve adempiere compiti per lo Stato21.

Dal punto di vista economico l'Eritrea è un Paese povero che ha però fatto progressi nei settori della sicurezza sociale, della sanità e della formazione. Degni di nota sono inoltre gli investimenti fatti soprattutto da Canada e Cina nelle miniere eritree.

La Svizzera non ha una propria rappresentanza in Eritrea. L'Ambasciatore responsabile per l'Eritrea risiede a Khartoum (capitale del Sudan) e si reca nel Paese dalle quattro alle cinque volte l'anno. Per rafforzare la posizione della Svizzera nei negoziati con l'Eritrea, il DFAE ha deciso di collaborare con altri Stati europei. In questo dialogo rivestono particolare importanza anche le questioni legate alla migrazione.

Nel 2006 le condizioni in Eritrea si sono deteriorate a tal punto che la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) è stata costretta a lasciare il Paese. Questa decisione è stata presa innanzitutto perché la cooperazione bilaterale con le autorità non era più possibile. A fine 2016 è stato deciso di riavviare progressivamente progetti di cooperazione, in particolare nel settore della formazione professionale, che saranno realizzati sia da organizzazioni non governative internazionali in loco, sia da agenzie delle Nazioni Unite. Il Governo eritreo sarà costantemente informato circa questi progetti22.

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Focus Eritrea, Update Nationaldienst und illegale Ausreise, pag. 34.

Focus Eritrea, Update Nationaldienst und illegale Ausreise, pag. 48.

Focus Eritrea, Update Nationaldienst und illegale Ausreise, pag. 47 seg.

Focus Eritrea, Update Nationaldienst und illegale Ausreise, pag. 48.

Dichiarazione della responsabile della Divisione Africa sub-sahariana e Francofonia del DFAE durante la sua audizione dinanzi alla Sottocommissione DFGP/CaF della CdG-N del 10 ott. 2016.

Informazioni fornite dalla Segretaria di Stato del DFAE nel parere del 30 nov. 2017 per la consultazione amministrativa.

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Il 13 marzo 2017 l'Unione democratica di centro ha presentato una mozione in Consiglio nazionale che chiedeva l'apertura di un'Ambasciata svizzera in Eritrea, in modo da consentire alle autorità di giudicare di prima mano la situazione in loco e di gettare le basi per elaborare infine un accordo di riammissione. Questa mozione è stata accolta il 14 giugno 2017 ad ampia maggioranza23. Nel suo parere sulla citata mozione e nel suo rapporto del 14 ottobre 2016 il Consiglio federale si dichiara favorevole a una maggiore presenza in Eritrea ma raccomanda di procedere per gradi; le prime misure24 sono state già adottate25. L'istituzione di una rappresentanza permanente in Eritrea si giustifica a condizione che vi sia un buon rapporto tra costi e benefici politici.

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Recenti sviluppi

Come emerge da quanto illustrato, la situazione relativa ai richiedenti l'asilo eritrei sta evolvendo a più livelli.

5.1

Situazione in Eritrea

I rapporti della SEM e le dichiarazioni fatte nel 2015/2016 dal governo eritreo indicavano che la situazione in Eritrea avrebbe dovuto migliorare in un prossimo futuro26. Il servizio nazionale doveva essere limitato a 18 mesi e la Costituzione doveva essere rivista e posta in vigore. Il Governo eritreo si era inoltre mostrato aperto al dialogo con l'International Organization for Migration (IOM). Finora però non sono state mantenute le promesse relative alla messa in vigore della Costituzione e alla limitazione della durata del servizio nazionale27. Un problema fondamentale in Eritrea è costituito dalla mancanza di basi per lo sviluppo economico e in particolare per la creazione di impieghi28.

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140 parlamentari hanno votato a favore della mozione e 13 contro.

Invio di un attaché svizzero a Asmara, dialogo con altri Stati europei.

Parere del Consiglio federale del 24 mag. 2017 sulla mozione 17.3098 «Apertura di un'ambasciata di Svizzera in Eritrea. La rete esterna al servizio degli interessi del Paese» e Erythrée: Analyse de la situation et approches politiques à moyen terme, Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat Pfister 15.3954 «Fournir enfin des informations claires au sujet de l'Erythrée» du 24.09.2015, del 14 ott. 2016 (disponibile soltanto in tedesco e in francese), www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/ comunicati-stampa.msg-id-64352.html (stato: 14 sett. 2017), pag. 20 segg.

Sondierungsreise nach Eritrea, Rapporto del 9 feb. 2015, pag. 5; Erythrée: Analyse de la situation et approches politiques à moyen terme, Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat Pfister 15.3954 «Fournir enfin des informations claires au sujet de l'Erythrée» del 14 ott. 2016, pag. 10 e 25; Focus Eritrea, Update Nationaldienst und illegale Ausreise, pag. 45.

Dichiarazioni del Segretario di Stato della migrazione e della Segretaria di Stato del DFAE durante le loro audizioni dinanzi alla Sottocommissione DFGP/CaF della CdG-N del 12 ott. 2017.

Sondierungsreise nach Eritrea, Rapporto del 9 feb. 2015, pag. 4.

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5.2

Diminuzione delle richieste di asilo presentate dagli Eritrei

A differenza di quanto avveniva in passato e di altri Paesi d'accoglienza, la Svizzera ha perso attrattiva per i richiedenti l'asilo eritrei. Lo dimostrano le cifre in calo fornite dalla SEM. Nel 2014 hanno presentato una richiesta d'asilo 6923 persone provenienti dall'Eritrea, nel 2015 sono state addirittura 9966. Nel 2016 le domande sono calate del 48 % fermandosi a 5178 ossia 4788 in meno rispetto al 2015. Nel 2017 le domande d'asilo da parte di cittadini Eritrei sono state 3375 registrando quindi nuovamente una contrazione rispetto al 201629.

5.3

Modifiche della politica d'asilo

La terza evoluzione riguarda direttamente la politica d'asilo svizzera. Nel giugno 2016 la SEM ha apportato importanti modifiche in materia di valutazione delle domande d'asilo presentate dagli Eritrei, tra l'altro allo scopo di evitare che venga riconosciuto lo statuto di rifugiato a persone che non ne hanno diritto. Queste modifiche sono state decise in base al rapporto sull'Eritrea del 22 giugno 201630.

1.

A una persona che non è, non è ancora o non è più tenuta ad adempiere il servizio nazionale, non deve più essere riconosciuto lo statuto di rifugiato per il solo motivo che ha lasciato il suo Paese illegalmente.

2.

Le persone che sono particolarmente vicine al governo eritreo o che hanno buone relazioni con esso, non possono ottenere l'asilo dato che non saranno perseguite.

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) appoggia inoltre l'inasprimento della prassi in materia di asilo come scaturisce da due sue decisioni determinanti. In primo luogo un cittadino eritreo non otterrà più l'asilo semplicemente perché è partito illegalmente, dato che non sarà per forza perseguito se ritorna nel suo Paese31. In secondo luogo, nella sua seconda decisione il TAF ha ritenuto di principio ragionevole e ammissibile il rientro di un cittadino eritreo che ha ultimato il servizio nazionale oppure che ne è stato esonerato32.

6

Il «problema» dei viaggi nel Paese d'origine

Nell'agosto 2016 la segreteria delle CdG ha ricevuto una richiesta di vigilanza, basata sul fatto che un numero elevato di Eritrei, per i quali era in corso una procedura d'asilo o che erano stati ammessi provvisoriamente (permesso F), si recavano temporaneamente in Eritrea. La Sottocommissione DFGP/CaF della CdG-N si è 29 30 31 32

Segreteria di Stato della migrazione, Asylstatistik 2017, pag. 13 e Segreteria di Stato della migrazione, Asylstatistik 2016, pag. 13.

Focus Eritrea, Update Nationaldienst und illegale Ausreise, del 22 giu. 2016.

DTAF 7898/2015, decisione del 30 gen. 2017; DTAF 2311/2016, decisione del 17 ago.

2017, consid. 6 e 9.

DTAF 2311/2016, decisione del 17 ago. 2017, in particolare consid. 13.3 e 14.

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occupata di questa richiesta e ha chiesto maggiori informazioni al suo autore e alla SEM. L'autore della richiesta ha spiegato che gli Eritrei in questione si procuravano un visto per un Paese confinante (ha menzionato il Sudan) dopodiché prendevano un volo per Khartoum (Sudan) o Addis Abeba (Etiopia) passando per la Turchia prima di recarsi in Eritrea via terra. L'autore ha affermato di aver ottenuto queste informazioni da un impiegato dell'aeroporto di Zurigo, al quale l'autore ha garantito l'assoluta confidenzialità.

Nel suo primo parere del 10 gennaio 2017, la SEM ha chiaramente dichiarato che le richieste d'asilo di Eritrei che si recavano temporaneamente nel loro Paese sarebbero state respinte. Parimenti, a un rifugiato riconosciuto che si reca temporaneamente nel suo Paese di provenienza sarà in linea di massima disconosciuta la qualità di rifugiato. Secondo la giurisprudenza del TAF, ogni caso deve tuttavia essere valutato individualmente33. Nel settembre 2015 la SEM ha istituito su richiesta dei Cantoni un servizio presso il quale è possibile denunciare l'utilizzo illegale di un documento di viaggio, anche per potenziali viaggi nel Paese di provenienza.

Tuttavia nella prassi è spesso difficile dimostrare che un cittadino eritreo si sia recato nel suo Paese, giacché vi sono varie possibilità di confondere le piste: non essendoci voli diretti tra la Svizzera e l'Eritrea, le persone devono passare per uno Stato terzo e così possono nascondere la loro destinazione finale o il loro Paese di provenienza. Inoltre, le persone in questione possono usare più documenti di viaggio e rientrare in Svizzera passando per un altro Paese Schengen, evitando così di sottoporsi ai controlli effettuati alle frontiere svizzere.

In un secondo parere del 29 marzo 2017, la SEM ha ritenuto che non si può dedurre che una persona si sia recata in Eritrea per il solo fatto che si è recata in un Paese ad essa confinante. In particolare, la SEM sottolinea che molti Eritrei erano fuggiti passando per il Sudan e l'Etiopia, per cui molti di coloro che vivono in Svizzera si recano in questi due Stati al confine con l'Eritrea per incontrare famigliari e amici e questo non viola il diritto vigente. Inoltre molti Eritrei vivono in Svizzera da anni ed essendo naturalizzati o in possesso del permesso C possono recarsi in
Eritrea senza violare l'ordinamento giuridico svizzero.

Le cifre della SEM relative alle revoche dell'asilo negli ultimi anni mostrano che gli Eritrei cui è stato effettivamente revocato lo statuto di rifugiato sono stati sette nel 2015 e sei nel 2016. La SEM conferma che l'articolo 63 LAsi34, disciplinante la revoca dell'asilo, è applicato in modo sistematico.

Per scoprire se sono stati effettuati viaggi in Eritrea si utilizzano anche i cosiddetti dati API (Advanced Passenger Information)35 che, per determinati voli, sono trasmessi alle autorità competenti. Se vi sono sospetti il Corpo delle guardie di confine o anche la polizia cantonale informano la SEM; quest'ultima valuterà la situazione e avvierà se del caso una procedura di revoca dell'asilo.

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Cfr. DTAF 3801/2013, decisione del 20 gen. 2015.

Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31).

I dati API si compongono delle seguenti informazioni: nome e cognome, dati biometrici, data di nascita, nazionalità, numero di passaporto e sesso.

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Dato che le informazioni e le dichiarazioni delle autorità sono chiare e che non è stato possibile fornire alcuna prova supplementare a sostegno della richiesta di vigilanza, nella seduta del 22 maggio 2017 la Commissione ha deciso, dopo aver sentito l'autore della richiesta, di porre fine ai lavori ad essa relativi e di non adottare misure supplementari.

7

Valutazione e seguito della procedura

L'alta vigilanza esercitata dalla CdG consiste nel verificare se l'attività dell'Amministrazione è conforme ai criteri di legalità, adeguatezza ed efficacia (art. 52 cpv. 2 LParl36). In base alle audizioni e all'analisi dei vari rapporti, la CdG-N constata che, tenuto conto delle scarse informazioni di cui dispone e della politica di comunicazione molto restrittiva del Governo eritreo, la SEM svolge un buon lavoro riguardo all'Eritrea, facendo il possibile per definire la situazione nel Paese e svolgendo il suo mandato legale in modo legittimo, adeguato ed efficace.

La CdG-N giunge pertanto alla conclusione che, per il momento, non è necessario intervenire dal punto di vista dell'alta vigilanza. Ritiene tuttavia essenziale che la SEM continui a seguire il più possibile da vicino la situazione e gli sviluppi in Eritrea e che la prassi in materia d'asilo sia, se necessario, adattata alle ulteriori constatazioni che ne emergeranno.

Riunitasi il 23 marzo 2018, la CdG-N ha deciso di porre fine agli accertamenti relativi alla questione dei richiedenti l'asilo eritrei.

23 marzo 2018

In nome della Commissione della gestione del Consiglio nazionale: La presidente della CdG-N, Doris Fiala La segretaria delle CdG, Beatrice Meli Andres Il presidente della Sottocommissione DFGP/CaF, Alfred Heer Il segretario della Sottocommissione DFGP/CaF, Stefan Diezig

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Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento; LParl; RS 171.10).

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Elenco delle abbreviazioni API

Advanced Passenger Information

CaF

Cancelleria federale

CdG

Commissioni della gestione

CdG -N

Commissione della gestione del Consiglio nazionale

CEDU

Convenzione europea dei diritti dell'uomo

DFAE

Dipartimento federale degli affari esteri

DFGP

Dipartimento federale di giustizia e polizia

DSC

Direzione dello sviluppo e della cooperazione

EASO

L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

GU

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

IOM

International Organization for Migration (Organizzazione internazionale per le migrazioni)

LAsi

Legge federale del 26 giugno 1998 sull'asilo (RS 142.31)

LParl

Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento; RS 171.10)

RS

Raccolta sistematica del diritto federale

SEM

Segreteria di Stato della migrazione

UE

Unione europea

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