Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per un modello di pensionamento anticipato per il ramo involucro edilizio Svizzera Proroga e modifica dell'11 ottobre 2018 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 30 gennaio 2015 e del 9 dicembre 20151 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per un modello di pensionamento anticipato per il ramo involucro edilizio Svizzera, è prorogata fino al 31 dicembre 2028.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per un modello di pensionamento anticipato per il ramo involucro edilizio Svizzera, allegate ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 12

Genere delle prestazioni

Vengono fornite esclusivamente le seguenti prestazioni: a)

rendite transitorie ­ articolo 14 CCL-MPA Involucro edilizio;

b)

contributo di risparmio LPP supplementare ­ articolo 15 CCL-MPA Involucro edilizio;

c)

prestazioni sostitutive per casi di rigore ­ articolo 18 CCL-MPA Involucro edilizio.

Art. 13 cpv. 13.3, 13.4 e 13.5 13.3

1

(Aventi diritto)

Il lavoratore che in seguito a disoccupazione non soddisfa il requisito della durata di occupazione di sette anni, poiché in tale periodo è stato disoccupa-

FF 2015 1491 7977

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Contratto collettivo di lavoro per un modello di pensionamento anticipato per il ramo involucro edilizio Svizzera. DCF

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to al massimo per due anni, ma che soddisfa i restanti requisiti ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 CCL-MPA Involucro edilizio, ha diritto a una rendita transitoria invariata. ...

13.4

Non è possibile riscattare gli anni d'impiego mancanti in un'azienda che rientra nel campo di applicazione del CCL-MPA Involucro edilizio.

13.5

Il diritto a prestazioni relative al pensionamento anticipato è conseguenza esclusiva e diretta della richiesta dell'avente diritto.

Art. 14 cpv. 14.1 e 14.7

(Rendita transitoria ordinaria)

14.1

Le rendite transitorie della Fondazione MPA vengono corrisposte esclusivamente sotto forma di rendita.

14.7

Qualora nel corso degli ultimi 15 anni il grado di occupazione abbia subito variazioni significative, il salario mensile che determina la prestazione viene calcolato in base a un grado di occupazione del 100 % e adeguato al grado di occupazione medio degli ultimi 15 anni.

Fanno eccezione le riduzioni del grado di occupazione derivanti da invalidità (cfr. art. 16 cpv. 3 CCL-MPA Involucro edilizio). In tal caso la prestazione è determinata dall'ultimo salario mensile effettivo.

Art. 15 cpv. 15.1 e 15.2 15.1

(Contributo di risparmio LPP supplementare)

Il contributo di risparmio LPP supplementare ammonta al 18,00% della rendita transitoria erogata qualora, oltre alla rendita transitoria MPA, il beneficiario non percepisca altre prestazioni di vecchiaia LPP.

Il contributo di risparmio viene corrisposto proporzionalmente sotto forma di versamento una tantum alla fine di ogni anno oltre il quale sussiste il diritto a una rendita transitoria. L'ultimo contributo di risparmio LPP proporzionale viene versato al termine dell'obbligo di versamento delle prestazioni a seguito di pensionamento o decesso.

...

15.2

Il contributo di risparmio LPP supplementare viene versato direttamente all'istituto di previdenza in cui il beneficiario è assicurato nell'ambito della LPP tramite il suo datore di lavoro. Per coloro che non sono più affiliati ad alcun istituto di previdenza, il Consiglio di fondazione stabilisce il tipo e la modalità di versamento.

Art. 18 cpv. 18.3 18.3

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(Prestazioni sostitutive per casi di rigore)

Il diritto a prestazioni sostitutive in casi di rigore può essere fatto valere esclusivamente nel caso in cui il caso di rigore sia subentrato successivamente al 1° gennaio 2015.

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III Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2019 e ha effetto sino al 31 dicembre 2028.

11 ottobre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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