18.056 Messaggio concernente la modifica della legge sulle forze idriche del 23 maggio 2018

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di modifica della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche.

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo il seguente intervento parlamentare: 2014

M 14.3668

Normativa in materia di canoni per i diritti d'acqua dopo il 2019 (N 9.12.14, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 3.12.15; N 2.3.16)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

23 maggio 2018

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2016-3047

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Compendio La modifica di legge proposta si prefigge di disciplinare l'aliquota massima del canone annuo per l'utilizzazione della forza idrica per il periodo successivo al 2019 e di limitarne la durata a 5 anni. Mira inoltre a delegare al Consiglio federale la competenza di concludere accordi internazionali nell'ambito dell'utilizzazione delle forze idriche di corsi d'acqua di frontiera e a precisare le competenze del Dipartimento.

Situazione iniziale Il diritto di utilizzazione esclusiva della forza idrica dei corsi d'acqua pubblici presso una determinata ubicazione viene conferito attraverso una concessione. Di conseguenza, il concessionario è tenuto a corrispondere un compenso annuo (canone annuo) all'ente pubblico concedente (ad es. Cantone, distretto, Comune). Il canone annuo viene stabilito dai Cantoni entro i limiti della legislazione federale (art. 76 cpv. 4 Cost.). Attualmente l'unica limitazione prevista è un importo massimo del canone annuo.

Dall'entrata in vigore della legge del 22 dicembre 1916 sulle forze idriche (LUFI), il Parlamento ha aumentato a più riprese l'aliquota massima del canone annuo prevista dal diritto federale. Dal 2015 essa ammonta a 110 franchi per chilowatt lordo (fr./kWl) ed è applicabile sino alla fine del 2019 (art. 49 cpv. 1 LUFI). Secondo l'articolo 49 capoverso 1bis LUFI, il Consiglio federale è tenuto a sottoporre tempestivamente all'Assemblea federale un disegno di atto legislativo per la determinazione dell'aliquota massima del canone annuo applicabile a partire dal 2020.

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) sta lavorando a una revisione parziale della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico. Al fine di garantire un quadro d'insieme occorre quindi attendere prima di procedere a una modifica sostanziale del regime in materia di canone annuo.

Contenuto del progetto L'aliquota massima del canone annuo di 110 franchi per chilowatt lordo prevista dal diritto federale e in vigore dal 1º gennaio 2015 va mantenuta sino alla fine del 2024. Le centrali idroelettriche a beneficio di un contributo d'investimento conformemente all'articolo 26 della legge del 30 settembre 2016 sull'energia saranno esentate dal canone annuo per i primi dieci anni di esercizio per la forza idrica di nuovo
utilizzo e quindi per la potenza lorda supplementare.

La competenza di concludere accordi internazionali nell'ambito dell'utilizzazione delle forze idriche di corsi d'acqua di frontiera è delegata al Consiglio federale.

Inoltre occorre completare e definire in un punto centrale della legge le norme attualmente incomplete sulle competenze del DATEC relative alle centrali idroelettriche di frontiera.

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Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

Secondo l'articolo 76 capoverso 4 della Costituzione federale1 (Cost.), i Cantoni dispongono delle risorse idriche. Il diritto cantonale stabilisce a quale ente pubblico (Cantone, distretto, Comune o corporazione) spetta il diritto di disporre della forza dei corsi d'acqua pubblici (art. 2 cpv. 1 della legge del 22 dicembre 19162 sulle forze idriche [LUFI]). L'ente pubblico avente il diritto di disporre può utilizzare esso stesso la forza oppure concedere ad altri il diritto di utilizzarla (art. 3 cpv. 1 LUFI).

Se delega il diritto a terzi, può riscuotere una tassa entro i limiti della legislazione federale. Il canone annuo rappresenta il compenso che il concessionario è tenuto a corrispondere annualmente all'ente pubblico concedente per il conferimento del diritto particolare di utilizzazione.

Finora il legislatore federale ha fatto ricorso alla competenza di porre delle limitazioni conferitagli dalla Costituzione (art. 76 cpv. 4 Cost.) stabilendo un importo massimo del canone annuo per ogni chilowatt di potenza lorda (aliquota massima del canone annuo ammessa dalle prescrizioni federali). All'interno di tale quadro del diritto federale i Cantoni sono liberi di emanare disposizioni proprie. Possono quindi prevedere un canone annuo inferiore all'aliquota massima ammessa dalle prescrizioni federali. In sede di rilascio della concessione occorre inoltre tenere conto del principio secondo il quale, nella loro totalità, le prestazioni e condizioni che deve soddisfare il concessionario, come tasse, canone annuo, cessione di acqua o energia, durata della concessione, disposizioni sui prezzi della corrente elettrica, partecipazione dell'ente pubblico agli utili, riversibilità della concessione e riscatto, non devono ostacolare in modo essenziale l'utilizzazione delle forze idriche (art. 48 cpv. 1 e 2 LUFI). Secondo l'articolo 49 capoverso 2 LUFI i Cantoni che hanno introdotto un'imposta cantonale speciale sull'utilizzazione della forza idrica devono diminuire il canone annuo in modo che quest'ultimo, sommato all'imposta cantonale speciale, non superi l'aliquota massima ammessa dalle prescrizioni federali.

Dalla sua entrata in vigore, l'aliquota massima del canone annuo ammessa dal diritto federale è stata riveduta sei volte dal legislatore. Nel 1918 tale aliquota ammontava a un massimo di 6 franchi
per cavallo vapore lordo (fr./CVl), l'equivalente di un massimo di 8 franchi e 16 centesimi per chilowatt lordo (fr./kWl). Con l'ultima revisione dell'articolo 49 LUFI, risalente al 2010, in un primo tempo l'aliquota massima del canone annuo è stata aumentata da 80 a 100 franchi per chilowatt lordo a partire dal 1° gennaio 2011, in seguito a 110 franchi per chilowatt lordo con effetto al 1° gennaio 2015 (cfr. fig. 1).

In virtù dell'articolo 49 capoversi 1 e 4 LUFI l'ente pubblico avente il diritto di disporre può riscuotere presso le centrali idroelettriche con una potenza lorda supe1 2

RS 101 RS 721.80

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riore ai 2000 chilowatt un canone annuo che può ammontare al massimo a 110 franchi per chilowatt lordo. Per quelle con una potenza lorda tra i 1000 e i 2000 chilowatt è ammessa tutt'al più una progressione lineare sino all'importo massimo. Le centrali idroelettriche con una potenza lorda fino a 1000 chilowatt non versano nessun canone annuo.

Figura 1 Evoluzione dell'aliquota massima nominale del canone annuo fra il 1908 e il 2019

L'aliquota massima del canone annuo prevista dal diritto federale viene applicata dalla maggior parte dei Cantoni. Attualmente soltanto i Cantoni di Berna, Giura, Zugo e Vaud riscuotono un'aliquota inferiore. Oggi la somma dei canoni annui riscossi in un anno ammonta a circa 550 milioni di franchi, di cui gran parte spetta ai Cantoni di montagna Vallese, Grigioni, Ticino e Uri nonché ai Cantoni di Berna e Argovia (cfr. fig. 2).

I proventi dell'utilizzazione della forza idrica rivestono un'importanza fondamentale in special modo nei Cantoni dei Grigioni, Uri e Vallese. In questi Cantoni, la quota delle entrate provenienti dal canone annuo rispetto all'introito fiscale, comprese le entrate provenienti dalle regalie e dalle concessioni, varia tra il 13 e il 23 per cento.

Rispetto alle entrate complessive con incidenza sul finanziamento, la quota del canone annuo ammonta ancora al 5­7 per cento. In singoli Comuni del Cantone dei Grigioni e Vallese tale percentuale è tuttavia notevolmente più elevata.

Nella maggior parte dei Cantoni il canone annuo viene interamente versato ai Cantoni. Nel Cantone dei Grigioni l'intero provento (canone annuo e imposta delle centrali idroelettriche) viene suddiviso a metà con i Comuni. In Vallese il Cantone incassa tutti i canoni annui del Rodano. Le entrate dal canone annuo provenienti dagli affluenti vengono versate nella misura del 40 per cento agli enti pubblici aventi il diritto di disporre. Nel Cantone di Uri le corporazioni Uri e Ursern ricevono il 10 per cento del canone annuo. In media oltre il 70 per cento dei proventi del canone annuo va ai Cantoni e la parte restante ai Comuni.

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Figura 2 Entrate approssimative provenienti dal canone annuo, per Cantone, nel 2016

L'ultima modifica dell'aliquota massima del canone è stata proposta con un'iniziativa parlamentare della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 10 febbraio 2009 (08.445 «Canoni per i diritti d'acqua adeguati»). La necessità di aumentare l'aliquota massima del canone annuo prevista dal diritto federale era motivata dall'incremento dei prezzi dell'energia di punta e di regolazione, dall'aumento del valore dell'energia elettrica di accumulazione come pure da una compensazione del rincaro. Per determinare l'importo della nuova aliquota massima è stato in primo luogo ipotizzato che fino al 2019 il rincaro avrebbe avuto un andamento lineare rispetto al periodo 1997­2008. Si pronosticava inoltre un aumento non soltanto dei costi di costruzione, ma anche del valore della risorsa «acqua» in generale. La durata della normativa è stata limitata al 2019. In tal modo sarebbe stato possibile, in caso di nuovo disciplinamento, tenere conto degli effetti che si sarebbero manifestati in seguito alla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, di cui una prima tappa era stata completata nel 2009, così come quelli della rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi3. Al contempo il nostro Collegio è stato incaricato di sottoporre tempestivamente alle vostre Camere, prima dello scadere della normativa, un disegno di atto legislativo per il periodo a partire dal 1º gennaio 2020 (art. 49 cpv. 1bis LUFI).

Durante la fase di consultazione relativa alla nuova legge sull'energia, avete accolto la mozione 14.3668 «Normativa in materia di canoni per i diritti d'acqua dopo il 2019» presentata il 26 agosto 2014 dalla Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale. Siamo così stati incari-

3

FF 2009 969, in particolare pag. 981.

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cati di elaborare rapidamente una nuova normativa in materia di canone annuo in collaborazione con i Cantoni, le imprese del settore e altri ambienti interessati.

In considerazione delle sfide poste dall'attuale situazione del mercato e nella consapevolezza che nella situazione attuale un cambiamento di sistema non ha ancora il sostegno di una maggioranza, nell'ambito della consultazione (22 giugno ­ 13 ottobre 2017) abbiamo proposto di fissare l'aliquota massima del canone annuo a 80 franchi per chilowatt lordo per un periodo di transizione di tre anni. Il rapporto esplicativo abbozzava nel contempo un modello flessibile per l'aliquota massima del canone annuo al termine del periodo di transizione. È stata posta in discussione anche un'aliquota massima differenziata: soltanto le centrali idroelettriche chiaramente deficitarie avrebbero beneficiato di un'aliquota massima pari a 80 franchi per chilowatt lordo, a tutte le altre avrebbe continuato ad essere applicato l'importo massimo precedente, ovvero 110 franchi per chilowatt lordo.

1.2

La normativa proposta

La revisione della LUFI si prefigge di disciplinare l'aliquota massima del canone annuo per il periodo dal 1º gennaio 2020 sino alla fine del 2024. L'aliquota massima di 110 franchi per chilowatt lordo prevista dal diritto federale a partire dal 1º gennaio 2015 rimarrà in vigore per ulteriori cinque anni. Nell'articolo 49 LUFI si rinuncia inoltre a menzionare che il canone annuo sia oggetto di accordi internazionali. Il disegno di legge adempie il mandato di mettere a punto una normativa per il periodo successivo alla scadenza della normativa attuale e contribuisce alla certezza del diritto. Non è infatti del tutto chiaro quali sarebbero le conseguenze se il diritto federale non prevedesse più un'aliquota massima, tanto più che le pertinenti disposizioni di diversi Cantoni fanno riferimento a quella federale.

Nel caso delle centrali idroelettriche per la cui costruzione il concessionario beneficia di un contributo d'investimento secondo l'articolo 26 della legge federale del 30 settembre 20164 sull'energia (LEne), fino al termine autorizzato per detta costruzione e per un periodo di dieci anni a partire dalla messa in esercizio non deve essere possibile riscuotere alcun canone. I gestori di impianti esistenti che beneficiano di un contributo d'investimento per un ampliamento o rinnovamento considerevole saranno esentati dal canone annuo per un periodo di dieci anni a partire dalla messa in esercizio dell'impianto ampliato o rinnovato, per la parte per la quale hanno ricevuto un contributo d'investimento secondo l'articolo 26 LEne. Le riduzioni varranno anche per le imposte speciali di cui all'articolo 49 capoverso 2 LUFI.

Oltre all'articolo 49 sarà sottoposto a revisione l'attuale articolo 7 LUFI. La competenza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) nell'ambito dell'utilizzazione delle forze idriche per procedure concernenti i corsi d'acqua di frontiera sarà così precisata in un punto centrale della legge. A titolo complementare occorre inoltre sancire esplicitamente la competenza del DATEC di ordinare misure di risanamento per le centrali elettriche di frontiera, conformemente a quanto avviene attualmente nella prassi. Il Consiglio 4

RS 730.0

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federale sarà autorizzato a disciplinare a livello internazionale tutte le questioni riguardanti le centrali elettriche di frontiera, fra cui il conferimento di diritti di utilizzazione, l'autorizzazione agli aventi il diritto di disporre di utilizzare loro stessi la forza idrica, la definizione delle prestazioni e condizioni cui il concessionario è soggetto per il conferimento del diritto di utilizzazione nonché l'emanazione di misure di risanamento e di misure concernenti l'esercizio. A tal fine, la competenza di concludere accordi internazionali nell'ambito dell'utilizzazione delle forze idriche di corsi d'acqua di frontiera viene delegata al Consiglio federale.

1.3

Motivazione e valutazione della soluzione proposta

Dai risultati della consultazione5 emerge che la proposta di un'aliquota massima pari a 80 franchi per chilowatt lordo limitata a tre anni non trova il sostegno di una maggioranza. La flessibilizzazione del canone annuo abbozzata nel rapporto esplicativo è stata accolta con favore in linea di massima, ma è vista come prematura, in particolare dai partiti PPD, UDC e PLR. La maggioranza dei Cantoni e dei Comuni è dell'opinione che gli eventuali disavanzi dei gestori non siano da ricondurre al canone annuo bensì a decisioni politiche e imprenditoriali errate e che una riduzione del canone annuo non risolverebbe le distorsioni del mercato svizzero dell'energia elettrica. Buona parte del settore dell'energia ritiene che ridurre unicamente l'aliquota massima del canone annuo continuando a richiedere il finanziamento da parte dei produttori perpetuerebbe per altri anni l'errore di sistema secondo il quale non a tutti i gestori è possibile trasferire sui clienti finali vincolati il canone annuo.

Inoltre, ritiene che applicare un canone fisso in caso di prezzi di mercato oscillanti sia poco conforme al sistema. Il settore ha invece appoggiato l'introduzione immediata di una normativa flessibile in materia di canone annuo. È stata ampiamente respinta anche la variante di un'aliquota massima del canone annuo differenziata abbozzata nel rapporto esplicativo, con un massimo di 80 franchi per chilowatt lordo soltanto per le centrali elettriche deficitarie e di 110 franchi per chilowatt lordo per tutte le altre centrali elettriche, in quanto presenta diversi svantaggi. In particolare, l'applicazione dell'aliquota massima differenziata risulterebbe discriminatoria, complessa e onerosa.

Alla luce dei risultati controversi della consultazione, proponiamo di mantenere per ulteriori cinque anni l'attuale aliquota massima del canone annuo di 110 franchi per chilowatt lordo. Questo modo di procedere ci consente di attendere che sia ultimata la revisione parziale della legge del 23 marzo 20076 sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) e quindi di avere un quadro completo della situazione in tutti i suoi aspetti: accordo con l'UE sull'energia elettrica, completa apertura del mercato dell'elettricità, elaborazione di un modello conforme al mercato, sicurezza di approvvigionamento e sistema di canone. Ci rammarichiamo tuttavia che gli operatori del settore e i Cantoni non abbiano saputo venirsi incontro nelle discussioni con le 5

6

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge sulle forze idriche, consultabile su www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2017 > DATEC.

RS 734.7

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autorità federali né nell'ambito della consultazione. Riteniamo che l'aliquota massima del canone annuo prevista dal diritto federale debba essere oggetto di un nuovo disciplinamento.

Secondo il messaggio del 16 agosto 19957 concernente la revisione parziale della legge sulle forze idriche, già il 1º gennaio 1994 il conferimento dei diritti di utilizzazione era di competenza dell'allora Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e dell'energia. Analogamente, risulta ovvio delegare al Consiglio federale la competenza di stipulare accordi internazionali concernenti le forze idriche di frontiera. Rispetto agli affari che solitamente devono essere approvati dal Parlamento, l'utilizzazione delle forze idriche di corsi d'acqua di frontiera ha un'importanza minore, anche se non si tratta a priori di accordi internazionali di portata limitata secondo l'articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 19978 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) (cfr. Convenzione del 29 ottobre 20039 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria per lo sfruttamento della forza idrica dell'Inn e dei suoi affluenti nella regione di confine e Convenzione del 23 agosto 196310 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese concernente la sistemazione idroelettrica di Emosson). Con tale delega al Consiglio federale, il Parlamento può essere sgravato da affari di portata minore, relativamente rari e molto tecnici. Inoltre il Consiglio federale può trasferire la competenza di concludere trattati internazionali conferitagli dall'articolo 7 capoverso 2 al DATEC o, per trattati di portata limitata, all'UFE (art. 48a cpv. 1 LOGA).

Può altresì disciplinare la competenza in relazione ai contatti con autorità straniere necessari per la conclusione di accordi internazionali (art. 8 cpv. 1 e art. 47 cpv. 1 e 2 LOGA).

1.4

Miglioramento della competitività della forza idrica

Quando è stata riveduta per l'ultima volta l'aliquota massima del canone annuo prevista dal diritto federale, la competitività della forza idrica non destava alcuna preoccupazione. I prezzi della corrente elettrica sul mercato all'ingrosso si attestavano a livelli record e i costi di produzione delle grandi centrali idroelettriche si situavano al di sotto dei prezzi di mercato. La situazione e le aspettative per il futuro erano buone a tal punto che erano stati avviati numerosi nuovi progetti nell'ambito dell'energia idroelettrica, di cui una parte è già stata realizzata oppure si trova nella fase finale di costruzione. Nella situazione attuale, un progetto nuovo sembra realizzabile soltanto se promosso da contributi d'investimento, e anche la redditività delle centrali idroelettriche esistenti è oggetto di dibattiti. I motivi sono i seguenti: ­

7 8 9 10

Il mercato europeo dell'energia elettrica all'ingrosso, determinante anche per il mercato svizzero, ha avuto un andamento diverso da quanto previsto. Con una media annuale del prezzo sul mercato a pronti SWISSIX pari a 118 franchi per megawattora (fr./MWh), nel 2008 i prezzi della corrente FF 1995 IV 903, in particolare pagg. 920-921.

RS 172.010 RS 0.721.809.163.1 RS 0.721.809.349.1

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elettrica hanno raggiunto un picco, per poi ridiscendere fino a toccare i 41 franchi per megawattora nel 2016 (cfr. fig. 3). Nel 2017 i prezzi della corrente elettrica sono aumentati per la prima volta rispetto all'anno precedente.

I motivi di questo aumento del 25 per cento circa sono da ricondurre fra l'altro all'andamento economico, all'aumento dei prezzi del CO 2 e alla riduzione delle sovraccapacità produttive nei Paesi limitrofi. Oltre all'evoluzione dei prezzi della corrente elettrica nella borsa europea dell'energia, in Svizzera l'apprezzamento del franco ha avuto un influsso significativo, diretto e determinante sulla vendita di corrente elettrica in borsa.

Figura 3 Evoluzione dei prezzi Swissix dal 2006 al 2017

11

­

I prezzi al ribasso sul mercato dell'energia elettrica all'ingrosso hanno fatto sì che una parte sempre maggiore di aventi il diritto di accedere alla rete, in particolare gestori della rete di distribuzione senza produzione propria, facesse uso del libero accesso al mercato. Per il 2018, la Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom) quantifica la loro quota al 66 per cento, per un consumo complessivo pari all'80 per cento del quantitativo di energia che può essere acquistato liberamente11. Di conseguenza, sempre meno produttori di forza idrica possono vendere la propria corrente elettrica a prezzo di produzione ai clienti nell'approvvigionamento di base. L'ElCom stima che attualmente il 50 per cento della corrente elettrica generata a partire dalla forza idrica possa ancora essere venduto a copertura dei costi nell'approvvigionamento di base.

­

L'apertura parziale del mercato porta a distorsioni dovute al fatto che le imprese di approvvigionamento energetico senza consumatori finali fissi possono generare altri ricavi a partire dalle centrali idroelettriche rispetto alle Comunicato stampa dell'ElCom del 17 novembre 2017 (www.elcom.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Sicurezza di approvvigionamento garantita a breve termine a determinate condizioni.

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imprese di approvvigionamento energetico con clienti finali vincolati. Nonostante il calo dei prezzi di mercato nel commercio all'ingrosso, la diversificazione e il trasferimento dei prezzi di produzione hanno consentito a questi ultimi di realizzare cifre d'affari e utili in gran parte stabili anche negli scorsi anni. È quanto emerge anche da uno studio12 commissionato dall'UFE nel 2017, che descrive i risultati aziendali di diversi tipi di imprese di approvvigionamento energetico tra il 2007 e il 2016.

Per esaminare la redditività della forza idrica, nel 2014 il Centre for Energy Policy and Economics del Politecnico federale di Zurigo ha condotto uno studio13 nel quale sono stati riassunti i costi di produzione di 60 centrali idroelettriche svizzere e ne è stata stimata l'efficienza dei costi. Lo studio è stato aggiornato nel 201714. Dal 2000 al 2016, i costi di produzione ponderati sulla produzione contabilizzati ammontavano in media a 4,9 centesimi per chilowattora. Le centrali ad acqua fluente a bassa caduta hanno registrato i costi minori (3,5 cts./kWh.), mentre le centrali di pompaggio hanno registrato i costi maggiori (6,2 cts./kWh.) (cfr. fig. 4).

12

13

14

Ernst & Young AG (2017), Wirtschaftliche Situation von Schweizer Energieversorgungsunternehmen im Zeitverlauf, consultabile su www.ufe.admin.ch > Servizi > Pubblicazioni > Banca dati Pubblicazioni generali > Wirtschaftliche Situation von Schweizer Energieversorgungsunternehmen im Zeitverlauf (in ted. con un riassunto in franc.).

Filippini & Geissmann (2014), Kostenstruktur und Kosteneffizienz der Schweizer Wasserkraft, consultabile su www.ufe.admin.ch > Servizi > Pubblicazioni > Banca dati Pubblicazioni generali > Kostenstruktur und Kosteneffizienz der Schweizer Wasserkraft (in ted.).

Filippini & Geissmann (2018), Kostenstruktur der Schweizer Wasserkraft ­ aggiornamento 2017, consultabile su www.ufe.admin.ch > Servizi > Pubblicazioni > Banca dati Pubblicazioni generali > Kostenstruktur der Schweizer Wasserkraft (in ted.).

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Figura 4 Costi di produzione ponderati medi contabilizzati per quattro tipi di produzione, valori medi dal 2000 al 2016 (al netto dell'inflazione; base 2015)

Come illustrato, i costi di produzione vengono suddivisi in diverse componenti di costo. Tra il 2000 e il 2016, i canoni annui rappresentavano in media circa 1 centesimo per chilowattora, ovvero circa il 20 per cento dei costi di produzione. In seguito all'aumento a 110 franchi per chilowatt lordo, a partire dal 2015 i canoni annui corrispondono in media a 1,5 centesimi per chilowattora. Dallo studio emerge che nel 2016 i costi di produzione ponderati sulla produzione ammontavano in media a 5,9 centesimi per chilowattora. Se, per stimare il potenziale di ricavo, si comparano questi costi ai prezzi di mercato di cui alla figura 3 si nota che nel 2016 i costi di produzione erano mediamente superiori ai prezzi di mercato e che, di conseguenza, le centrali elettriche oggetto dello studio non potevano coprire i propri costi. Gli aumenti dei prezzi della corrente elettrica ­ ad esempio nel 2017 ­mitigano parzialmente questa situazione.

Al riguardo il Parlamento si è già attivato: ­

La LEne totalmente riveduta, entrata in vigore il 1º gennaio 2018, per il periodo dal 2018 al 2022 prevede un premio di mercato massimo pari a 1 centesimo per chilowattora per la corrente elettrica proveniente da grandi impianti idroelettrici (con una potenza superiore a 10 MW) che sul mercato deve essere venduta a prezzi non redditizi. Questo strumento consente ai 2887

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produttori di forza idrica di vendere ai loro consumatori finali vincolati corrente elettrica proveniente da grandi centrali idroelettriche poco redditizie ai costi di produzione secondo le tariffe (art. 31 cpv. 3 LEne). Inoltre, sono previsti contributi d'investimento per sostenere la realizzazione di nuove grandi centrali idroelettriche e gli ampliamenti e rinnovamenti considerevoli di impianti esistenti con una potenza minima di 300 chilowatt. Altre possibili misure di sostegno o promozione sono già state esaminate nel quadro dei dibattiti parlamentari relativi alla nuova LEne ma scartate, tra l'altro perché avrebbero potuto essere troppo intrusive sul mercato o troppo delicate sotto il profilo giuridico15.

­

Il 15 dicembre 2017, nella votazione finale le vostre Camere hanno adottato la legge federale sulla trasformazione e l'ampliamento delle reti elettriche 16 (modifica della legge sugli impianti elettrici e della legge sull'approvvigionamento elettrico) nel quadro della Strategia Reti elettriche. Il nuovo articolo 6 capoverso 5bis LAEl prevede due innovazioni per l'elettricità generata da energia rinnovabile proveniente da capacità indigene. Anzitutto i gestori delle reti di distribuzione possono computare nelle tariffe dei consumatori fissi finali i costi di produzione di tale elettricità dedotte eventuali misure di sostegno, indipendentemente dal fatto che l'elettricità sia stata da loro prodotta o acquistata. Inoltre non sono obbligati ad applicare il metodo del prezzo medio nel computo dei costi di tale elettricità nella tariffa dell'approvvigionamento di base. Queste due innovazioni possono essere applicate sino alla scadenza del premio di mercato.

Gli interventi di natura economico-aziendale per migliorare la situazione attuale della forza idrica svizzera sono di competenza dei gestori delle centrali elettriche, o dei relativi proprietari. È ad esempio il caso della conversione di debiti a interessi più convenienti oppure della negoziazione di forniture nei contratti sulle concessioni. Inoltre, occorrerebbe verificare se in determinati casi non sia possibile aumentare ulteriormente l'efficienza dei costi.

La forza idrica svizzera deve potersi imporre sul mercato a lungo termine e quindi rimanere concorrenziale anche nei confronti di altre tecnologie di produzione di corrente elettrica. Nel perseguire un aumento della concorrenzialità della forza idrica devono essere presi in considerazione sia i costi che le possibilità di ricavo. Nel limite del possibile occorre evitare interventi statali, a meno di una disfunzione del mercato.

Al momento l'UFE sta elaborando un nuovo market design per l'energia elettrica volto a garantire la sicurezza di approvvigionamento in Svizzera a lungo termine. A

15

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UFE (2015), Bestehende Wasserkraft: Unterstützungsvarianten und ihre Wirkung, consultabile su www.ufe.admin.ch > Servizi > Pubblicazioni > Banca dati Pubblicazioni generali > Bestehende Wasserkraft: Unterstützungsvarianten und ihre Wirkung, disponibile soltanto (in ted. e franc.).

FF 2017 6763

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tal fine ha commissionato uno studio17 sulla sicurezza di approvvigionamento fino al 2035. Grazie ad approfondite modellizzazioni matematiche sul parco produttivo in Svizzera e nei Paesi limitrofi, lo studio giunge alla conclusione che, partendo dalle ipotesi formulate nella Strategia energetica 2050, fino al 2035 la sicurezza di approvvigionamento non è da considerarsi critica. Alla base dell'elevata sicurezza di approvvigionamento vi è, oltre all'importante potenza del parco svizzero della forza idrica, il buon allacciamento alla rete di distribuzione europea. Per garantire la disponibilità di energia elettrica anche in situazioni estreme, riteniamo opportuno costituire una riserva strategica quale ulteriore elemento di sicurezza. L'accordo con l'Unione europea continua a essere un presupposto importante per facilitare l'accesso ai mercati europei dell'energia elettrica e delle capacità e per consentire l'offerta a prezzi concorrenziali di corrente elettrica generata a partire dalla forza idrica.

1.5

Evoluzione a lungo termine del canone annuo

Sin dalla sua introduzione, l'aliquota massima del canone annuo si prefigge di creare un equilibrio tra promozione dell'utilizzazione della forza idrica indigena, produzione di energia elettrica a basso costo e interessi fiscali degli enti pubblici.

L'introduzione stessa e l'andamento dell'aliquota massima del canone annuo hanno dimostrato che a ogni modifica della pertinente normativa è stato assai laborioso trovare una soluzione di compromesso equilibrata dal punto di vista politico18.

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18

Forschungsstelle Energienetze ETHZ und Forschungsstelle Nachhaltige Energie- und Wasserversorgung Universität Basel (2017), Modellierung der System Adequacy in der Schweiz im Bereich Strom, consultabile su www.ufe.admin.ch > Servizi > Pubblicazioni > Banca dati Pubblicazioni generali > Modellierung der System Adequacy in der Schweiz im Bereich Strom (in ted.).

FF 1995 IV 903, in particolare pag. 911.

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Figura 5 Sistema di canone annuo flessibile in due parti

Riteniamo che il sistema di canone annuo attualmente in vigore, fondato su un'aliquota massima rigida, non sia un modello sostenibile a lungo termine in grado di mantenere, in condizioni quadro mutevoli, un giusto equilibrio tra le esigenze degli enti pubblici aventi il diritto di disporre e i gestori delle centrali idroelettriche. Il sistema futuro deve poter essere adeguato a situazioni di mercato mutevoli. Occorrerà in particolare tenere conto di quanto segue: 1)

La flessibilizzazione del canone annuo avrebbe il vantaggio di tenere in maggiore considerazione il valore della risorsa «forza idrica». Sono ipotizzabili diverse forme, ad esempio un'imposizione fondata sulla quantità oppure sul valore. Se si opta per la prima variante il canone viene calcolato in modo proporzionale alle quantità prodotte. La soluzione si avvicinerebbe al sistema attuale, basato sulla potenza lorda e pertanto sulla quantità di acqua utile. Una tassa fondata sul valore si baserebbe sulla cifra d'affari e ne preleverebbe una parte. Il modello flessibile abbozzato nel rapporto esplicativo concernente l'avamprogetto posto in consultazione (fig. 5) combina i due approcci.

2)

Una tassa basata sul rendimento delle risorse è un caso particolare di flessibilizzazione. L'utile imponibile sarebbe calcolato come differenza tra il profitto derivante da una risorsa naturale e i costi generati dalla trasformazione della risorsa naturale nel bene corrispondente. Questo è il metodo più differenziato, ma anche il più complesso, per l'esecuzione da parte dei Cantoni.

Ogni impianto verrebbe considerato singolarmente e occorrerebbe determinarne il relativo canone annuo. Per semplificarlo, è ipotizzabile stabilire delle categorie (ad es. centrali elettriche ad acqua fluente e ad accumulazione).

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3)

L'aliquota massima del canone annuo secondo la legislazione federale potrebbe essere stabilita senza fissare un importo che funga da limite superiore.

Senza dover modificare la Costituzione vi è la possibilità di definire un limite posto dalla legislazione federale che, diversamente dall'aliquota massima del canone annuo finora in vigore, non consista in un importo. Il diritto federale prevederebbe una definizione generica dei criteri per limitare il canone annuo (ad es. ricalcando il principio di equivalenza).

4)

Vale inoltre la pena esaminare se, nell'attuale quadro costituzionale, la Confederazione non possa rinunciare del tutto a porre dei limiti. In tal modo, la competenza per la normativa in materia di canone annuo sarebbe delegata integralmente ai Cantoni. Ne deriverebbero fino a 26 normative cantonali diverse19 in possibile concorrenza tra di loro.

5)

Il finanziamento del canone annuo indipendentemente dal concessionario è stato proposto nella procedura di consultazione in particolare dal settore interessato. Un finanziamento solidale del canone annuo o di parti di esso, ad esempio attraverso un supplemento di rete, costituirebbe un cambiamento sostanziale nel sistema delle concessioni: a versare una tassa per il diritto di utilizzazione non sarebbe più il detentore della concessione, bensì il consumatore.

6)

Nell'ambito della normativa in materia di canone annuo viene regolarmente discussa l'integrazione del canone annuo nella Nuova impostazione della perequazione finanziaria (NPC). Sarebbe tuttavia innaturale includere nella NPC l'esercizio di diritti derivanti dalla sovranità specifici a determinati compiti, come il canone annuo. Per questo, in passato, tale opzione è sempre stata respinta. Inoltre, la prima volta che il canone annuo verrebbe considerato nella NPC non comporterebbe una diminuzione degli oneri per i Cantoni ricchi di acque. L'integrazione nella NPC significherebbe invece un potenziale di risorse maggiore, con un conseguente peggioramento, dal profilo della NPC, delle condizioni dei Cantoni ricchi di acque.

Nella scelta di una soluzione per il futuro sarà decisivo che il canone annuo non freni troppo le dinamiche del mercato e non ostacoli gli investimenti. È inoltre importante che non abbia ripercussioni negative sugli incentivi per la riduzione dei costi e per l'aumento della produzione, e nel contempo rimuneri correttamente l'utilizzazione della risorsa acqua.

1.6

Diritto comparato

Nel Land del Baden-Württemberg esiste la cosiddetta rimunerazione per l'utilizzazione delle forze idriche dei corsi d'acqua pubblici. La rimunerazione si basa sulla forza idrica grezza media a disposizione per il concessionario e corrisponde ai chilowatt lordi in Svizzera. L'aliquota applicata nel Land del BadenWürttemberg, pari a 15 euro per chilowatt lordo, è nettamente inferiore rispetto a 19

FF 1995 IV 903, in particolare pag. 912.

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quella applicata in Svizzera e viene riscossa soltanto per le centrali idroelettriche lungo i maggiori corsi d'acqua.

Anche in Francia i concessionari devono versare dei canoni sull'utilizzazione dell'acqua. L'introduzione di un nuovo regime di concessione servirà a riscuotere una parte fissa delle entrate sotto forma di canone. In Italia vengono applicate diverse tasse analoghe al nostro canone, le quali vanno in parte corrisposte in modo cumulativo. In Austria non viene riscosso nessun canone di questo tipo.

La Norvegia dispone di un sistema legato al rendimento delle risorse. Una parte di questo rendimento viene tassata tenendo conto della produzione individuale di una centrale e dei costi individuali. La Svezia non conosce invece nessun tipo di canone in questo ambito.

1.7

Attuazione

La nuova normativa mantiene per ulteriori cinque anni l'aliquota massima del canone annuo esistente. L'attuazione non pone alcun problema. La normativa può pertanto entrare in vigore senza disposizioni esecutive.

Non è ancora chiaro se il Consiglio federale disciplinerebbe più dettagliatamente, a livello di ordinanza, le competenze delle autorità federali in materia di accordi internazionali nel caso in cui il Parlamento gli deleghi, come richiesto, la facoltà di stipulare autonomamente accordi internazionali nell'ambito dell'utilizzazione delle forze idriche di corsi d'acqua di frontiera (cfr. art. 48a cpv. 1 LOGA).

1.8

Interventi parlamentari

Chiediamo di togliere dal ruolo l'intervento parlamentare seguente: 2014

M 14.3668

Normativa in materia di canoni per i diritti d'acqua dopo il 2019 (N 9.12.14, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 3.12.15; N 2.3.16)

Con la mozione la vostre Camere ci incaricavano di elaborare rapidamente una normativa in materia di canoni per i diritti d'acqua per il periodo successivo al 2019 in collaborazione con i Cantoni, le imprese del settore e altri ambienti interessati.

Con il presente rapporto, il nostro Collegio adempie la mozione.

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2

Spiegazioni relative ai singoli articoli

Modifica dell'ingresso L'ingresso fa ancora riferimento alla Costituzione federale del 29 maggio 1874 (vCost.). Viene pertanto adeguato alle disposizioni della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.). Gli articoli 23 e 24bis vCost. corrispondono agli articoli 76 e 81 della Costituzione federale in vigore.

Articolo 7

Per corsi d'acqua internazionali

L'articolo 7 attuale viene modificato in seguito alla revisione dell'articolo 49, al fine di chiarire le competenze nell'ambito dell'utilizzazione delle forze idriche delle sezioni internazionali dei corsi d'acqua. La competenza di stipulare autonomamente accordi internazionali nell'ambito del diritto delle acque deve essere delegata al Consiglio federale (cpv. 2). Essa comprende la facoltà di disciplinare autonomamente tutte le questioni nell'ambito dell'utilizzazione delle forze idriche di corsi d'acqua di frontiera, tra l'altro tramite accordi internazionali. Disposizioni di portata simile si trovano ad esempio all'articolo 24 LAEl e all'articolo 54 LEne.

Rimane invariata la competenza del Dipartimento di conferire diritti di utilizzazione (cpv. 1 lett. a) e di autorizzare autonomamente l'utilizzazione delle forze idriche da parte degli aventi il diritto di disporre (cpv. 1 lett. b). Per motivi di coerenza e chiarezza ­ e per raggruppare quindi le norme riguardanti le competenze contenute in più punti della LUFI ­ i compiti del Dipartimento di cui agli articoli 48 e 62 vengono inseriti in un punto centrale della legge. Il Dipartimento rilascia, oltre alla concessione, tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale, in modo che non siano più necessari autorizzazioni o piani cantonali (cpv. 1 lett. d). La determinazione di prestazioni e condizioni concerne in particolare, ma non solo, la normativa in materia di canone annuo per le centrali idroelettriche di frontiera (cpv. 1 lett. c). Nel regime delle competenze di cui all'articolo 7 viene inserito l'obbligo di disporre misure di risanamento e misure concernenti l'esercizio che già oggi, come da prassi, spetta al Dipartimento in quanto autorità competente per le centrali idroelettriche di frontiera (cpv. 1 lett. e). Tra queste figurano in particolare decisioni relative al risanamento dei deflussi residuali e della forza idrica (ripristino della libera migrazione dei pesci, risanamento del bilancio in materiale detritico ed eliminazione degli effetti negativi dei deflussi discontinui sui corsi d'acqua). Il Dipartimento può delegare al Cantone l'adozione di misure necessarie, siano esse in relazione a singole questioni che a interi settori tematici. La delega dei compiti presuppone l'accordo del Cantone.

Gli enti pubblici e i
Cantoni aventi il diritto di disporre devono essere coinvolti nella presa di decisioni in tutti gli ambiti di cui ai capoversi 1 e 2 (cpv. 3). Questo principio risulta già dall'articolo 76 capoversi 5 e 6 Cost. ed è quindi valido anche quando si applicano le altre disposizioni della LUFI, senza bisogno di sottoporle a revisione.

La posizione particolare degli enti pubblici aventi il diritto di disporre è dovuta al fatto che sono sempre gli enti pubblici designati dal diritto cantonale (art. 2 cpv. 1 LUFI) a detenere tale diritto e di conseguenza la sovranità sulle acque. Anche laddove negli accordi internazionali la competenza per il rilascio di concessioni e autorizzazioni spetti alla Confederazione in virtù della sua competenza in materia di 2893

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affari esteri (art. 54 Cost.), la sovranità materiale non viene trasferita alla Confederazione20. La precisazione di cui all'articolo 7 capoverso 3 specifica anche nella LUFI la posizione degli enti pubblici aventi il diritto di disporre.

Articolo 49 capoversi 1, 1bis e 2, primo periodo Capoverso 1: l'aliquota massima del canone annuo prevista dal diritto federale rimane al livello del periodo 2015­2019 (110 fr./kWl) e sarà di nuovo limitata a 5 anni, ossia fino alla fine del 2024. Entro i limiti della legislazione federale i Cantoni possono dotarsi di normative cantonali proprie in materia di canone annuo, in particolare definendo un valore massimo più basso. L'ordinanza del 12 febbraio 191821 sul calcolo del canone per i diritti d'acqua (ODA) rimane in vigore.

La disposizione che autorizza la Confederazione a riscuotere un importo del canone annuo volto a finanziare i contributi versati a Cantoni e Comuni previsti nell'articolo 22 capoversi 3­5 LUFI e destinati a compensare in modo adeguato rilevanti perdite d'introiti derivanti dall'utilizzazione delle forze idriche rimane invariata. Segue una precisazione puramente linguistica: il verbo «garantire» viene sostituito da «finanziare» in quanto più appropriato. In tal modo si statuisce più precisamente che la Confederazione può pretendere una quota del canone versato ai Cantoni per poi riversarla ai Cantoni e ai Comuni sotto forma di contributi di compensazione.

L'obbligo della Confederazione di provvedere affinché ogni modifica dell'aliquota massima del canone annuo sia oggetto di un accordo internazionale è soppresso senza essere sostituito. Il motivo risiede da un lato nel fatto che le competenze relative alle centrali idroelettriche di frontiera vengono ora disciplinate in modo centralizzato all'articolo 7, secondo cui il Dipartimento è competente per fissare le prestazioni e le condizioni (cpv. 1 lett. c). Tra queste rientra anche il canone annuo.

Viene così fatta la chiarezza necessaria in merito alla competenza che, essendo attualmente conferita alla «Confederazione», nella pratica ha comportato diversi problemi. D'altro lato, esistono tuttora le norme del diritto internazionale consuetudinario che prevedono un'adeguata compensazione fra gli Stati partecipanti, come pure l'obbligo di informazione e di consultazione22. Tali norme esigono
che gli Stati interessati da un corso d'acqua si informino perlomeno a vicenda. La concertazione internazionale in materia di canone annuo non deve quindi per forza avere la forma di accordo internazionale23.

Capoverso 1bis: la disposizione in vigore obbliga il nostro Collegio a mettere a punto per tempo una normativa per il periodo successivo alla scadenza della normativa limitata a fine 2019. Con la normativa proposta l'incarico è adempiuto. Il nuovo periodo ci consentirà di sottoporvi per tempo un nuovo disegno di legge. La disposizione è adeguata di conseguenza.

20

21 22 23

Marti, Arnold 2014 art. 76 n. marg. 26, 29, in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (a.c.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3 a ed., Dike/Schulthess.

RS 721.831 DTF 129 II 114 segg., consid. 4.1.

DTF 129 II 114 segg., consid. 3.3.

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Capoverso 2: la versione francese della disposizione si avvaleva della formulazione «usine». A livello linguistico è più corretto il termine «aménagement hydroélectrique», già utilizzato nel capoverso 4. Con tale termine si intende l'impianto nella sua totalità e non soltanto una centrale. Per questo motivo nell'ambito della presente revisione viene unificata la terminologia all'interno dell'articolo 49.

Articolo 50a

Riduzione in caso di concessione di contributi d'investimento

Capoverso 1 lettera a: se al concessionario di una centrale idroelettrica viene versato un contributo d'investimento per una nuova costruzione secondo l'articolo 26 LEne, fino al termine autorizzato per la nuova costruzione i Cantoni non possono riscuotere un canone annuo né un'imposta cantonale speciale di cui all'articolo 49 capoverso 2. Qualora la concessione non disponga altrimenti, il termine prende avvio quando il permesso di costruzione o l'approvazione dei piani diventano definitivi e si conclude allo scadere del termine previsto nell'autorizzazione. I Cantoni devono osservare d'ufficio tale disposizione.

Per ridurre ulteriormente gli oneri nella prima fase di esercizio di una centrale idroelettrica nuova che ha beneficiato di contributi d'investimento, i Cantoni sono tenuti a esentarla dal canone sulla potenza lorda complessiva per un periodo di dieci anni a partire dalla messa in esercizio. Durante questo periodo non possono nemmeno essere riscosse le imposte speciali cantonali di cui all'articolo 49 capoverso 2. I Cantoni devono osservare d'ufficio tale disposizione.

Capoverso 1 lettera b: i concessionari di centrali idroelettriche esistenti che sono stati sostenuti nella realizzazione di ampliamenti o rinnovamenti considerevoli dell'impianto mediante contributi d'investimento hanno diritto, per la parte di produzione corrispondente alla media della forza dinamica lorda supplementare (art. 51 cpv. 1), a un'esenzione dal canone annuo per un periodo di dieci anni a partire dalla messa in esercizio. Il canone annuo continua a essere riscosso sulla portata utile d'acqua precedente riportata nella concessione. I Cantoni devono osservare tale disposizione d'ufficio.

Capoverso 2: le riduzioni valgono anche per le imposte speciali di cui all'articolo 49 capoverso 2. I Cantoni non possono pertanto prevedere imposte cantonali in sostituzione del canone annuo che viene meno.

Articolo 51, titolo marginale e capoverso 1 In occasione della presente revisione viene adattato il titolo marginale. Il principio del calcolo indicato serve a quantificare la potenza lorda determinante per stabilire l'aliquota massima del canone. Il principio alla base del calcolo rimane immutato.

Capoverso 1: nella LUFI, il termine «forza lorda» era finora utilizzato soltanto nell'articolo 51 capoverso 1. In tutta la
legge e in particolare nell'articolo 49 capoverso 1 il canone è sempre riferito ai chilowatt lordi e quindi alla potenza lorda, che viene calcolata con i salti e i deflussi utili. Per motivi di coerenza terminologica, «forza lorda» viene quindi sostituito con «potenza lorda».

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3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni per la Confederazione

Il mantenimento dell'aliquota massima del canone annuo attuale non ha ripercussioni sulle finanze né sul personale della Confederazione

3.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

La nostra proposta di mantenere l'aliquota massima del canone annuo attuale non ha ripercussioni finanziarie né sui Cantoni né sui Comuni.

L'esenzione dal canone annuo per le nuove costruzioni e la riduzione dello stesso per le centrali elettriche che hanno beneficiato di contributi d'investimento per ampliamenti o rinnovamenti considerevoli portano a una riduzione delle future entrate provenienti dal canone annuo per gli enti pubblici aventi il diritto di disporre.

Occorre tuttavia considerare che a breve termine questi ultimi traggono vantaggio dal fatto che gli investimenti consentono di mantenere o creare posti di lavoro. A lungo termine è lecito attendersi un aumento delle entrate provenienti dal canone annuo. Per la realizzazione di un incremento pari a 750 gigawattora attraverso contributi d'investimento, un'aliquota massima del canone annuo di 110 franchi per chilowatt lordo per questa quantità di energia nel periodo dell'esenzione corrisponderebbe a una riduzione delle entrate di circa 11 milioni di franchi, ovvero al 2 per cento dei proventi complessivi del canone. Alla luce dei benefici a lungo termine e delle rilevanti conseguenze positive dei contributi d'investimento sulla realizzazione di nuovi progetti nell'ambito della forza idrica, un'esenzione limitata nel tempo o una riduzione appaiono ragionevoli. Per il calcolo dei contributi d'investimento, nella valutazione si tiene conto dell'aliquota massima del canone annuo ridotta.

3.3

Ripercussioni per l'economia

In particolare nelle regioni di montagna, l'utilizzazione della forza idrica è correlata, sia direttamente che indirettamente, a numerosi posti di lavoro. Oltre alla gestione delle centrali idroelettriche, ogni anno anche i lavori di manutenzione e gli investimenti per rinnovamenti e nuove costruzioni generano ingenti volumi di commissioni per imprese attive a livello regionale e svizzero. È pertanto soprattutto nelle regioni di montagna che la forza idrica costituisce un pilastro importante dal punto di vista economico.

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3.4

Ripercussioni per la società

I proventi del canone annuo generano entrate ingenti nei Comuni di montagna che sono necessarie, ad esempio, per offrire alloggi attrattivi, anche dal profilo fiscale, e per contrastare lo spopolamento delle regioni periferiche.

3.5

Ripercussioni per l'ambiente

In alcuni Cantoni, tra cui Berna e Vallese, una parte delle entrate del canone annuo viene utilizzata per misure ambientali, ad esempio nel quadro della rivitalizzazione dei corsi d'acqua. Queste entrate rimangono invariate.

3.6

Altre ripercussioni

Non ci si attendono altre ripercussioni di rilievo.

4

Programma di legislatura e strategie del Consiglio federale

4.1

Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto è annunciato nel messaggio del 27 gennaio 201624 sul programma di legislatura 2015­2019. L'obiettivo 7 chiede, fra l'altro, che la Svizzera garantisca un approvvigionamento energetico a lungo termine.

4.2

Rapporto con le strategie del Consiglio federale

Con la Strategia energetica 2050, il nostro Collegio si prefigge tra l'altro di ridurre il consumo medio di energia e di elettricità pro capite, aumentare la quota delle energie rinnovabili e ridurre le emissioni di CO2 dovute al consumo energetico.

L'articolo 2 capoverso 2 LEne persegue un incremento della forza idrica indigena che consenta di raggiungere una produzione di almeno 37,4 terawattora nel 2035.

L'esenzione dal canone annuo per un periodo di dieci anni per le centrali elettriche costruite grazie a contributi d'investimento oppure per il loro ampliamento o rinnovamento considerevole sostiene progetti che attualmente non sarebbero redditizi e che quindi non verrebbero realizzati.

24

FF 2016 909, in particolare pag. 1027.

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5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità

La LUFI ha la sua base costituzionale primaria nell'articolo 76 capoverso 2 Cost.

Nell'ambito dell'utilizzazione dei corsi d'acqua per produrre energia elettrica, la Confederazione ha la competenza di emanare norme di principio. Può in particolare definire i limiti entro i quali i Cantoni possono riscuotere canoni per l'utilizzazione delle acque (art. 76 cpv. 4 Cost.). Ne risulta il diritto della Confederazione di definire gli oneri finanziari massimi, sotto forma di canoni, che i Cantoni possono imporre ai gestori delle centrali elettriche per l'utilizzazione delle acque.

5.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Nessun impegno internazionale della Svizzera si oppone al progetto. In particolare, la normativa prevista non presenta conflitti né con il diritto europeo in vigore né con quello in fase di elaborazione.

5.3

Forma dell'atto

L'avamprogetto contiene disposizioni importanti che stabiliscono norme di diritto le quali, conformemente all'articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale.

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