Legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

Disegno

(LPFC) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 20181, decreta: I La legge federale del 3 ottobre 20032 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri è modificata come segue: Art. 3 cpv. 3 secondo e terzo periodo ... Per la sostanza delle persone fisiche considera il diverso sfruttamento fiscale rispetto al reddito. Per gli utili considera l'imposizione ridotta delle società privilegiate fiscalmente.

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Art. 3a

Determinazione e ripartizione dei mezzi finanziari per la perequazione delle risorse

Il Consiglio federale stabilisce annualmente i versamenti ai Cantoni finanziariamente deboli in base al loro potenziale di risorse pro capite.

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I versamenti sono calcolati come segue: a.

i Cantoni il cui potenziale di risorse pro capite è inferiore al 70 per cento della media svizzera ricevono prestazioni della perequazione delle risorse affinché il loro potenziale di risorse pro capite dopo la perequazione raggiunga l'86,5 per cento della media svizzera;

b.

per i Cantoni il cui potenziale di risorse pro capite si situa tra il 70 e il 100 per cento della media svizzera, le prestazioni della perequazione delle risorse sono ridotte progressivamente in funzione del divario decrescente tra il potenziale di risorse e la media svizzera. Se un Cantone con un potenziale

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di risorse del 70 per cento raggiunge un'ulteriore unità del gettito fiscale standardizzato, le prestazioni sono ridotte del 90 per cento di tale unità; c.

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l'ordine di classifica dei Cantoni in base al potenziale di risorse pro capite non può essere modificato dalla perequazione delle risorse.

I mezzi finanziari sono versati ai Cantoni senza vincoli.

Art. 4 cpv. 2 e 3 La prestazione globale annua dei Cantoni finanziariamente forti alla perequazione delle risorse ammonta a due terzi delle prestazioni della Confederazione.

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I Cantoni finanziariamente forti versano per abitante una percentuale uniforme applicata alla differenza tra il loro potenziale di risorse pro capite e la media svizzera.

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Art. 5, 6 e 8 cpv. 2 lett. c­e Abrogati Art. 9 cpv. 1­2bis Il contributo destinato alla perequazione dell'aggravio geotopografico nel 2020 corrisponde al contributo per il 2019, pari a 361 806 484 franchi, adeguato al rincaro nell'aprile 2019 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il Consiglio federale adegua i contributi per gli anni seguenti al rincaro in modo corrispondente.

1

Il contributo destinato alla perequazione dell'aggravio sociodemografico nel 2020 corrisponde al contributo per il 2019, pari a 361 806 484 franchi, adeguato al rincaro nell'aprile 2019 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il Consiglio federale adegua i contributi per gli anni seguenti al rincaro in modo corrispondente.

2

Nel 2021 il contributo destinato alla perequazione dell'aggravio sociodemografico aumenta di 80 milioni e dal 2022 aumenta durevolmente di 140 milioni di franchi. L'aumento non viene adeguato al rincaro.

2bis

Art. 19 cpv. 8 Abrogato Art. 19a

Definizione della perequazione per gli anni 2020 e 2021

In deroga all'articolo 3a capoverso 2 lettera a, nel 2020 il potenziale di risorse pro capite dei Cantoni, che prima della perequazione raggiungono un potenziale inferiore al 70 per cento della media svizzera, dopo la perequazione ammonta esattamente all'87,7 per cento della media svizzera.

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Nel 2021 il potenziale di risorse ammonta esattamente all'87,1 per cento della media svizzera.

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Art. 19b

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Rapporto sull'efficacia 2020­2025

In deroga all'articolo 18 capoverso 1, nel 2024 il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto sull'efficacia che contempla il periodo 2020­2025.

Art. 19c

Misure temporanee di attenuazione a favore dei Cantoni finanziariamente deboli

Negli anni 2021­2025 la Confederazione mette a disposizione mezzi finanziari per attenuare, nei Cantoni finanziariamente deboli, le variazioni dei versamenti di compensazione risultanti dal passaggio al nuovo sistema di perequazione finanziaria.

1

2

I mezzi finanziari di cui al capoverso 1 per i seguenti anni ammontano a: a.

2021: 80 milioni;

b.

2022: 200 milioni;

c.

2023: 160 milioni;

d.

2024: 120 milioni;

e.

2025: 80 milioni.

I mezzi finanziari di cui al capoverso 1 sono ripartiti tra i Cantoni finanziariamente deboli pro capite. Un Cantone perde il diritto alla ripartizione se il suo potenziale di risorse aumenta e supera la media svizzera. Se successivamente torna ad essere finanziariamente debole, non riacquisisce tale diritto. I relativi mezzi finanziari sono ripartiti tra i rimanenti Cantoni finanziariamente deboli.

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Art. 20 e 22 Abrogati II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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