Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura Modifica del 23 marzo 2018 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Il decreto del Consiglio federale del 19 settembre 20161 che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura è modificato come segue (modifica del campo d'applicazione): Art. 2 cpv. 2 Il presente decreto è valido per tutte le aziende e per tutti i reparti aziendali come pure per le amministrazioni immobiliari con divisioni proprie di pittura o gessature che eseguono o fanno eseguire lavori di pittura e gessatura e che rientrano nella descrizione della professione del pittore o del gessatore.

2

a.

Pittori: applicazione di pittura, materiali di rivestimento ed intonaci plastici, nonché la posa di tappezzerie, pannelli e tessuti di ogni genere, l'applicazione di rivestimenti per pareti e pavimenti senza giunti, inoltre l'abbellimento e la manutenzione di edifici e parti di costruzioni, installazioni ed oggetti, come pure la protezione contro le intemperie ed altri influssi atmosferici.

b.

Gessatori: costruzioni di pareti, soffitti e pavimenti, i rivestimenti, le isolazioni di ogni genere, l'applicazione di rivestimenti per pareti e pavimenti senza giunti, gli intonaci interni ed esterni e gli stucchi, il risanamento di edifici, la protezione di parti di costruzioni e di materiali contro gli influssi fisici e chimici e di materiali pericolosi.

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FF 2016 6513

2018-0844

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Contratto colletivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura. DCF

FF 2018

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura, allegato al decreto del Consiglio federale del 19 settembre 20162, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 9 9.3

Salari Salari base (salari minimi) I salari base ...

Categoria salariale

Pittori Fr.

Gessatori Fr.

V Capi operai A Lavoratori qualificati con certificato dopo 3 anni di esperienza professionale B Lavoratori qualificati C Manovali D Estranei al ramo Giovani lavoratori AFC nel 1o anno post-tirocinio Giovani lavoratori AFC nel 2o anno post-tirocinio Giovani lavoratori AFC nel 3o anno post-tirocinio Giovani lavoratori CFP nel 1o anno post-tirocinio Giovani lavoratori CFP nel 2o anno post-tirocinio Giovani lavoratori CFP nel 3o anno post-tirocinio

5511.­

5722.­

4818.­ 4434.­ 4246.­ 3964.­ 4118.­ 4353.­ 4617.­ 3771.­ 3993.­ 4213.­

5033.­ 4607.­ 4406.­ 4074.­ 4279.­ 4513.­ 4832.­ 3913.­ 4148.­ 4378.­

...

Le disposizioni salariali delle categorie B, C e D sono generalmente applicabili solo ai lavoratori dall'età di 18 anni compiuti.

...

Per i lavoratori con capacità lavorative ridotte, d'intesa con la Commissione professionale paritetica regionale o, in mancanza d'essa, d'intesa con la Commissione professionale paritetica centrale, è possibile discostarsi dai salari base. In tal caso, dopo un attento esame, la Commissione professionale paritetica competente provvederà a fissare un nuovo salario minimo.

9.4

Aumenti salariali ... i salari effettivamente pagati (salario lordo = salario prima di ogni deduzione) a tutti i lavoratori assoggettati ... saranno aumentati generalmente di 26 franchi al mese per tutte le categorie.

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FF 2016 6513

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Contratto colletivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura. DCF

FF 2018

III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 9 del contratto collettivo di lavoro.

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2018 e ha effetto sino al 31 marzo 2020.

23 marzo 2018

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Contratto colletivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura. DCF

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FF 2018