18.069 Messaggio concernente la revisione del Codice civile svizzero (Diritto successorio) del 29 agosto 2018

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di revisione del Codice civile svizzero (diritto successorio).

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo i seguenti interventi parlamentari: 2011

M 10.3524

Per un diritto successorio al passo con i tempi (S 23.9.10, Gutzwiller; N 02.03.11; S 07.6.11)

2017

P

Famiglie ricomposte. Quale soluzione per un moderno diritto successorio ab intestat?

(N 15.03.17, Nantermod)

16.3416

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

29 agosto 2018

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2018-1536

4901

Compendio Nel diritto successorio svizzero non vi è praticamente stata alcuna evoluzione da più di un secolo. Il progetto di legge oggetto del presente messaggio costituisce la prima parte di una revisione di ampia portata che vuole adeguare il diritto delle successioni all'evoluzione della società senza tuttavia modificarne la struttura fondamentale. In particolare, la revisione vuole permettere al testatore di disporre più liberamente del suo patrimonio.

Situazione iniziale Il diritto successorio risale essenzialmente all'epoca della redazione del Codice civile svizzero, all'inizio del 20° secolo. Tuttavia, il contesto sociale è molto cambiato da allora: la speranza media di vita è nettamente aumentata, il matrimonio non è più la forma principale della relazione di coppia, le seconde e terze unioni sono divenute più frequenti e i modelli familiari si sono diversificati. È pertanto opportuna una revisione del diritto successorio che tenga conto di questi mutamenti.

Contenuto del progetto Al centro della presente revisione vi è un aumento della libertà di disporre del testatore ottenuto riducendo le porzioni legittime legali. L'ereditando avrà così, sotto un duplice profilo, un maggiore margine di manovra entro il quale disporre dei suoi beni. Da una parte, potrà trasferire una parte maggiore del suo patrimonio a un erede di sua scelta, il che semplificherà la trasmissione delle imprese familiari.

D'altra parte, ciò permetterà al testatore di favorire in misura maggiore altre persone, per esempio il partner di fatto (persona che conviveva di fatto con il defunto) o i figli del partner. Si rinuncia invece ad accordare al partner di fatto lo statuto di erede legittimo o legittimario perché queste relazioni possono assumere forme molto diverse e il disponente deve poter decidere quali persone gli sono abbastanza vicine da ricevere una parte della sua eredità.

Inoltre, il progetto tutela la certezza del diritto chiarendo diversi punti controversi, come il trattamento dell'attribuzione, mediante contratto di matrimonio o convenzione patrimoniale, di una parte supplementare dell'aumento realizzato durante l'unione coniugale, il trattamento degli averi della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) e l'ordine delle riduzioni.

Infine, per evitare che si producano situazioni sconcertanti in cui,
dopo il decesso dell'ereditando, il partner di fatto sia costretto a ricorrere all'aiuto sociale anche se i beni della successione sarebbero sufficienti a impedirlo, il Consiglio federale propone di creare un «credito di assistenza». Si tratta di un importo limitato prelevato sulla successione per coprire il minimo vitale del partner di fatto.

4902

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Indice Compendio

4902

1

Situazione iniziale 1.1 Evoluzione della realtà sociale 1.2 Considerazioni fondamentali sulla legislazione in materia successoria 1.3 Aspetti internazionali: avamprogetto di revisione della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio)

4906 4906

2

Genesi del progetto 2.1 Il mandato parlamentare: mozione Gutzwiller 10.3524 2.2 Altri interventi parlamentari 2.3 Perizie 2.4 Avamprogetto 2.5 Risultati della consultazione 2.6 Decisione del nostro Consiglio del 10 maggio 2017 2.7 Consultazione d'esperti

4909 4909 4910 4912 4912 4913 4914 4914

3

I cambiamenti proposti 3.1 Grandi linee del progetto 3.2 Modifica delle porzioni legittime 3.2.1 In generale 3.2.2 Soppressione della porzione legittima dei genitori 3.2.3 Riduzione della porzione legittima dei discendenti 3.2.4 Conservazione della porzione legittima del coniuge o del partner registrato superstite 3.2.5 Tabella sinottica delle porzioni legittime e della quota disponibile nel diritto attuale e nel disegno 3.2.6 Confronto del diritto in materia di porzione legittima con qualche Paese europeo 3.3 Perdita della porzione legittima durante la procedura di divorzio o di scioglimento 3.3.1 Osservazione generale 3.3.2 Porzione legittima durante la procedura di divorzio o di scioglimento nel diritto vigente 3.3.3 Porzione legittima durante la procedura di divorzio o di scioglimento nel disegno 3.4 Aumento della quota disponibile in presenza di un usufrutto a favore del coniuge o del partner registrato superstite 3.4.1 Osservazione generale 3.4.2 Quota disponibile secondo il diritto vigente in caso di usufrutto 3.4.3 Quota disponibile secondo il disegno in caso di usufrutto

4915 4915 4916 4916 4918 4919

4907 4908

4919 4920 4921 4923 4923 4924 4925 4926 4926 4927 4928 4903

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3.4.4 Esempi di calcolo Precisazione riguardo al trattamento dell'attribuzione di una parte supplementare dell'aumento al coniuge o al partner registrato superstite, rispettivamente mediante convenzione matrimoniale o patrimoniale 3.5.1 Osservazione generale 3.5.2 L'attribuzione di una parte supplementare dell'aumento nel diritto vigente 3.5.3 L'attribuzione di una parte supplementare dell'aumento nel disegno 3.5.4 Esempi di calcolo 3.6 Chiarimento riguardo al trattamento della previdenza individuale vincolata nella successione 3.6.1 Osservazione generale 3.6.2 Il trattamento successorio degli averi della previdenza individuale vincolata nel diritto vigente 3.6.3 Il trattamento successorio degli averi della previdenza individuale vincolata nel disegno 3.6.4 Esempi di calcolo 3.7 Chiarimento riguardo alla riduzione 3.7.1 Osservazione preliminare 3.7.2 La riduzione nel diritto vigente 3.7.3 La riduzione nel disegno 3.8 Istituzione di un credito di assistenza a favore del partner di fatto 3.8.1 Osservazione generale 3.8.2 Dal «legato di mantenimento» al «credito di assistenza» 3.8.3 Il credito di assistenza 3.8.4 Esempi di calcolo del credito di assistenza 3.8.5 Diritti dei partner di fatto superstiti in altri ordinamenti giuridici 3.9 Diritto transitorio 3.10 Postulato Nantermod 16.3416 3.10.1 Oggetto del postulato 3.10.2 Osservazione generale 3.10.3 Soluzioni proposte dal postulato 3.10.4 Conclusione

4929

4

Interventi parlamentari

4958

5

Commento ai singoli articoli 5.1 Codice civile 5.2 Legge sull'unione domestica registrata 5.3 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

4958 4958 4973

Ripercussioni

4975

3.5

6

4904

4930 4930 4931 4932 4933 4936 4936 4937 4939 4941 4942 4942 4942 4943 4944 4944 4945 4946 4949 4951 4953 4954 4954 4954 4955 4957

4974

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6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

Ripercussioni per la Confederazione Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni Ripercussioni per l'economia Ripercussioni per la società Ripercussioni per la parità tra i sessi

4975 4975 4976 4976 4977

7

Rapporto con il programma di legislatura

4978

8

Aspetti giuridici 8.1 Costituzionalità e legalità 8.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 8.3 Forma dell'atto 8.4 Freno alle spese 8.5 Delega di competenze legislative 8.6 Protezione dei dati

4978 4978 4978 4978 4978 4978 4978

Bibliografia

4979

Codice civile (diritto successorio) (Disegno)

4983

4905

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Evoluzione della realtà sociale

Il diritto successorio è attualmente disciplinato negli articoli 457­640 del Codice civile svizzero (CC1). Dopo la sua entrata in vigore il 1° gennaio 1912 ha subito soltanto modifiche minime, diversamente da altre parti del CC; una di queste revisioni riguardava il diritto dell'adozione e ha parificato i figli adottivi ai figli consanguinei2. Il nuovo diritto della filiazione ha inoltre parificato i figli nati fuori del matrimonio ai figli legittimi3. Un'ulteriore importante sviluppo è stata la modifica dei diritti ereditari del coniuge superstite, la cui situazione ereditaria è migliorata 4 con il nuovo diritto del matrimonio del 1988. Malgrado queste revisioni, negli ultimi cento anni le caratteristiche principali del diritto successorio svizzero sono rimaste immutate5. Il diritto successorio si distingue quindi notevolmente dal diritto di famiglia del CC, che è stato completamente riveduto a partire dagli anni 70 del secolo scorso e di cui è attualmente in corso un nuovo ammodernamento. Se ne può dedurre che il legislatore dell'epoca, malgrado le grandi differenze tra le normative di diritto successorio precedentemente in vigore nei diversi Cantoni, è riuscito a formulare norme semplici, coerenti e durevoli.

Dall'entrata in vigore del CC, la realtà su cui si basa il diritto successorio ha tuttavia subito grandi modifiche. Un tempo, la situazione sociodemografica era in ampia misura uniforme. A tale riguardo gli sviluppi degli ultimi decenni hanno prodotto mutamenti fondamentali. L'aumento del numero dei divorzi come anche l'aumento della speranza media di vita hanno reso più frequenti seconde e terze relazioni e il numero delle famiglie ricomposte aumenta continuamente: spesso al giorno d'oggi i figli non crescono più soltanto con i loro genitori. Succede per esempio che vivano con un solo genitore e spesso con il suo nuovo partner; in molti casi nella comunione domestica vivono anche i figli di quest'ultimo. Di conseguenza, nella vita reale le relazioni tra genitori e figli prendono forme diversissime, che spesso il diritto non riconosce come rapporti di filiazione.

Nel contempo, il matrimonio ha cessato di essere la principale forma della coppia e della famiglia6. Spesso le relazioni sono vissute anche senza matrimonio, che vi siano figli o no. Sotto il profilo del diritto successorio ne risulta un costante aumento delle relazioni di fatto non riconosciute o insufficientemente riconosciute dalla 1 2

3 4

5 6

RS 210 Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la revisione del Codice civile svizzero (adozione e articolo 321CC) (del 12 maggio 1971), FF 1971 II 85 segg.

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla modificazione del Codice civile svizzero (Filiazione) (del 5 giugno 1974), FF 1974 II 1 segg.

Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero (Effetti del matrimonio in generale, regime dei beni e diritto successorio) dell'11 luglio 1979, FF 1979 II 1119 segg.; per un compendio delle revisioni dal 1912 cfr. Wolf/Genna, pag. 8 segg.

Wolf/Genna, pag. 11.

In proposito cfr. p. es. Preisner, pag. 786.

4906

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legge, dalle quali non risultano legami di parentela sulla cui base la legge concede un diritto in materia di successione. Questo mutamento sociale avvenuto negli ultimi decenni ha creato un divario tra i modi di vita da una parte e il diritto e la politica familiare dall'altra7. Il vigente diritto successorio non permette di colmare interamente tale divario con una disposizione a causa di morte, perché la libertà di testare è notevolmente limitata, in particolare dalle disposizioni sulla porzione legittima. Il diritto della famiglia e il diritto successorio mirano però a fornire un quadro giuridico affidabile alle relazioni familiari. Se il diritto e la realtà non sono in sintonia, l'ordinamento giuridico non è più in grado di svolgere correttamente i propri compiti. Colmare questo divario e far confluire i citati sviluppi sociali nell'alveo del diritto sono pertanto esigenze centrali della presente revisione.

Oltre all'evoluzione sociale generale, per il diritto successorio è d'importanza centrale anche l'aumento della speranza di vita, quasi raddoppiata dal 1900; essa è passata da 46 a 81 anni per gli uomini e da 49 a 85 anni per le donne. Di conseguenza oggi si muore e si trasmette l'eredità in età più avanzata. Altrettanto vale per gli eredi che al giorno d'oggi ereditano in una fascia d'età diversa da quella in cui si trovavano a ereditare 100 anni fa. Questa dinamica produce una concentrazione del patrimonio nelle generazioni dei pensionati. Il diritto successorio ha così perso la sua funzione, che un tempo era di fornire alle giovani generazioni i fondi necessari per finanziare i loro progetti di vita.

Il sistema statale di sicurezza sociale ha conosciuto un forte sviluppo che ha ridotto il ruolo del patrimonio familiare e del diritto successorio quali garanzie nei confronti dell'incertezza della vita. Questa funzione è ora in ampia misura svolta dall'assistenza statale, dalle indennità di disoccupazione e dalla previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità. Al giorno d'oggi l'eredità non serve più a garantire le basi dell'esistenza, ma eventualmente ad assicurare il tenore di vita o a finanziare spese supplementari o soltanto ad aumentare il patrimonio.

In Svizzera il diritto successorio continua comunque ad avere una grande importanza economica e sociale; due terzi degli svizzeri
hanno ereditato o attendono un'eredità. Il volume annuale delle eredità supera il risparmio lordo delle economie domestiche; le stime del suo importo esatto divergono tra loro. Inversamente, occorre rilevare che almeno un terzo della popolazione non riceve eredità; il dieci per cento della popolazione riceve i tre quarti dell'importo complessivo delle eredità8.

1.2

Considerazioni fondamentali sulla legislazione in materia successoria

Nel 1900 Eugen Huber ha formulato gli obiettivi che il legislatore deve perseguire in materia successoria e che meritano considerazione ancora oggi: (1) garantire rapporti pacifici tra le generazioni successive, (2) conservare dopo la morte il patrimonio

7 8

Preisner, pag. 792.

Stutz/Bauer/Schmugge, pag. 22.

4907

FF 2018

costituito dal defunto e (3) distribuire in modo equo ed economicamente adeguato i beni del defunto secondo i suoi piani9.

Nel presente contesto il primo punto ha un'importanza prioritaria. Il diritto successorio è strettamente connesso con i modi di percepire e vivere la funzione della famiglia e delle relazioni di coppia. È quindi importante che ogni normativa legale sul diritto successorio, e ogni sua revisione, sia chiara per la popolazione e da essa riconosciuta. Infatti il diritto successorio non si limita a prevedere una normativa da applicare al decesso di una persona ma, entro dati limiti, permette anche di derogare a tale normativa e di sostituirla con disposizioni personali. Chi vuole disporre della propria successione secondo la propria volontà, deve dapprima comprendere come si presenterebbe la situazione in assenza della sua disposizione a causa di morte e quale sia il suo margine di manovra. Un diritto successorio che sia comprensibile per una persona maggiorenne e capace di discernimento è necessario in particolare nell'ottica dell'importante regola enunciata dall'articolo 498 CC, secondo cui il disponente può redigere un testamento valido in modo completamente autonomo e senza l'ausilio di terzi, vale a dire soprattutto senza consulenza giuridica.

Il vigente diritto successorio del CC è formulato in modo semplice e accessibile ed è di conseguenza comprensibile per gran parte delle persone, per lo meno nei suoi principi. Una revisione deve evitare nuovi istituti giuridici complicati o nuove normative che potrebbero ostacolare la comprensione e la trasparenza della normativa vigente.

I conflitti successori suscitano spesso forti emozioni; una funzione centrale del diritto in generale e del diritto successorio in particolare consiste nell'evitare i conflitti e nel garantire la pace sociale. L'ordinamento giuridico può svolgere questa funzione soltanto se le norme rilevanti sono il più possibile chiare e semplici. Pertanto, nella misura del possibile, il diritto successorio deve fondarsi su fatti chiaramente definiti. Così fa il diritto vigente i cui effetti giuridici sono prodotti dalla parentela e dallo statuto giuridico del matrimonio e dell'unione domestica registrata, ma non dalle relazioni di fatto che dovrebbero anzitutto essere definite e valutate in ogni singolo caso.

1.3

Aspetti internazionali: avamprogetto di revisione della legge federale sul diritto internazionale privato (diritto successorio)

In conseguenza della crescente mobilità della popolazione, i casi di successioni internazionali si fanno sempre più frequenti. Con decisione del 14 febbraio 2018, il nostro Consiglio ha posto in consultazione un avamprogetto di revisione della legge federale del 18 dicembre 198710 sul diritto internazionale privato (LDIP) riguardante il diritto successorio11. La revisione prevista si prefigge principalmente un'armoniz9 10 11

Huber, n. 822.

RS 291 L'avamprogetto può essere consultato all'indirizzo seguente: www.ufg.admin.ch > Homepage UFG > Attualità > News > 2018 > Limitare al minimo i conflitti di competenza in caso di successioni transfrontaliere.

4908

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zazione parziale del diritto internazionale privato svizzero con il nuovo regolamento europeo sulle successioni12, applicabile alle successioni internazionali aperte a partire dal 17 agosto 2015. Sebbene non sia applicabile in Svizzera, questo regolamento ha un forte impatto sulla liquidazione delle successioni internazionali e sulla pianificazione patrimoniale in Europa. L'avamprogetto modifica le regole svizzere in materia di competenza delle autorità e di riconoscimento delle decisioni per ridurre i potenziali conflitti di competenza tra autorità svizzere e autorità europee ed evitare decisioni contraddittorie di queste autorità. Nei casi in cui una modifica non sembra ragionevole, l'avamprogetto mira almeno ad adeguare il diritto applicabile.

Formula inoltre proposte per completare e chiarire il diritto vigente ma non tratta alcuna questione di diritto materiale svizzero e può così essere considerato indipendente dalla presente revisione.

2

Genesi del progetto

2.1

Il mandato parlamentare: mozione Gutzwiller 10.3524

Il 17 giugno 2010, il consigliere agli Stati Felix Gutzwiller ha depositato la mozione 10.3524 che invitava il nostro Collegio a rivedere e «rendere più flessibile il diritto successorio (norme applicabili in materia di quota legittima), ormai ultracentenario e non più al passo con i tempi, adeguandolo alla mutata realtà demografica, familiare e sociale. La sostanza del diritto vigente va mantenuta e anche la famiglia deve continuare a essere tutelata in quanto costante istituzionale. Nonostante la revisione parziale, il testatore deve poter continuare a privilegiare i familiari nella misura attualmente prevista.».

Il 25 agosto 2010, il nostro Collegio ha raccomandato di accogliere la mozione, ciò che il Consiglio degli Stati ha fatto il 23 settembre 2010, con 32 voti contro 713. La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) ha proceduto all'esame preliminare della mozione nella seduta del 5 novembre 2010 e con rapporto dello stesso giorno ha proposto al proprio Consiglio di approvare il testo modificato della mozione14. Nella seduta del 2 marzo 2011, il Consiglio nazionale ha seguito la proposta della propria Commissione e ha accolto con 94 voti contro 43 la mozione modificata (anche con il nostro consenso15) con il seguente tenore (modifica evidenziata in grassetto):

12

13 14

15

Regolamento (UE) N. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, GU L 201/107 del 27 luglio 2012.

Boll. Uff. 2010 S 876 Rapporto della CAG-N del 5 novembre 2010, disponibile all'indirizzo seguente: www.parlamento.ch > Homepage > Attività parlamentare > Ricerca avanzata Curia Vista > Mozione 10.3524 > Rapporti delle commissioni > 05.11.2010 - Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale.

Intervento Sommaruga, Boll. Uff. 2011 N 111.

4909

FF 2018

Il Consiglio federale è incaricato di rendere più flessibile il diritto successorio (norme applicabili in materia di porzione legittima), ormai ultracentenario e non più al passo con i tempi, adeguandolo alla mutata realtà demografica, familiare e sociale. La sostanza del diritto vigente va mantenuta e anche la famiglia deve continuare a essere tutelata in quanto costante istituzionale (nessun equo trattamento in materia di diritto successorio tra le coppie non sposate e quelle sposate). Nonostante la revisione parziale, il testatore deve poter continuare a privilegiare i familiari nella misura attualmente prevista.

Con questa modifica la commissione, e in seguito anche il Consiglio nazionale, hanno voluto esprimere un certo scetticismo nei confronti della motivazione della mozione, in particolare nei confronti della richiesta di conferire il diritto alla quota ereditaria legale e alla porzione legittima ai partner di fatto non coniugati, finora svantaggiati, e in tal modo di concedere loro un trattamento paritario, cioè equivalente, a quello dei partner coniugati o dei partner registrati dello stesso sesso (fissando comunque le condizioni da adempiere per quanto concerne l'equivalenza delle regole della vita comune e di responsabilità nei confronti dell'altro partner)16. Il 7 giugno 2011 il Consiglio degli Stati si è allineato, su proposta della propria Commissione17, al tenore modificato della mozione, che ha accolto all'unanimità e ha trasmesso al nostro Collegio18.

2.2

Altri interventi parlamentari

Negli ultimi anni sono stati depositati diversi interventi parlamentari in materia di diritto successorio.

Il postulato Brändli, depositato nel 200619, voleva permettere una più facile devoluzione successoria delle imprese, evitando che la porzione legittima divenisse un ostacolo insormontabile. Il Consiglio degli Stati ha accettato il postulato sfociato nel nostro rapporto del 1° aprile 2009 intitolato «Valutazione aziendale nel diritto successorio»20. Il rapporto giungeva alla conclusione che non era necessaria alcuna misura legislativa.

La mozione Sadis, depositata nel 200621, chiedeva di adeguare l'articolo 462 CC per attribuire, in assenza di discendenti, l'intera successione al coniuge superstite. È stata tolta dal ruolo l'anno successivo, poiché il suo autore ha lasciato il Consiglio nazionale.

16 17

18 19 20 21

Intervento Huber (relatrice della Commissione), Boll. Uff. 2011 N 108.

Rapporto della CAG-S del 31 marzo 2011, può essere consultato all'indirizzo seguente: www.parlamento.ch > Homepage > Attività parlamentare > Ricerca Curia Vista > Mozione 10.3524 > Rapporti delle commissioni > 30.03.2011 - Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati.

Boll. Uff. 2011 S 489 06.3402 «Agevolazione del trasferimento successorio di aziende».

Il rapporto può essere consultato all'indirizzo seguente: www.ufg.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Rapporti > Valutazione aziendale nel diritto successorio.

06.3656 «Diritto del coniuge superstite all'eredità».

4910

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I postulati Fetz e Janiak, depositati nel 200722, sono entrambi respinti dal Parlamento, chiedevano al nostro Consiglio di valutare se fosse necessario un adeguamento generale del diritto successorio.

Il Parlamento non ha dato seguito nemmeno all'iniziativa parlamentare Hoffmann del 200723 secondo cui l'ammontare della porzione legittima dei discendenti non doveva dipendere dallo stato civile del testatore.

La mozione Häberli-Koller, depositata nel 201124, voleva permettere uno scioglimento più rapido delle comunità ereditarie proprietarie di immobili o di terreni. Il nostro Consiglio ha proposto al Parlamento di respingere la mozione, cosa che il Consiglio nazionale ha fatto il 19 settembre 201125.

Il postulato Schenker, depositato nel 201226, chiedeva al nostro Consiglio di indicare in un rapporto «i gruppi professionali e/o le istituzioni di assistenza agli anziani soggetti a normative tese a contrastare la captazione. Vanno parimenti specificati l'ambito in cui legiferare e i responsabili.» Il nostro Consiglio ha raccomandato di respingere il postulato facendo presente che l'esame delle misure necessarie contro le captazioni di eredità sarebbe stato effettuato nell'ambito della revisione del diritto delle successioni. L'intervento è stato tolto dal ruolo secondo l'articolo 119 capoverso 5 lettera a della legge del 13 dicembre 200227 sul Parlamento (LParl) perché non trattato entro due anni. In precedenza, nel 2006 la CAG-N aveva dato seguito all'iniziativa parlamentare Schenker28 dallo stesso tenore, ma la CAG-S e il Consiglio degli Stati non l'avevano seguita. La mozione Gendotti29 depositata nel 2000 si prefiggeva uno scopo analogo ma è stata tolta dal ruolo dopo che il suo autore ha lasciato il Consiglio.

L'iniziativa parlamentare Abate del 14 giugno 201230 chiede di abbreviare a sei mesi il termine previsto nell'articolo 555 capoverso 1 CC entro il quale gli eredi devono annunciarsi dopo la pubblicazione della grida da parte del giudice. La CAG del Consiglio degli Stati (CAG-S) vi ha dato seguito il 23 ottobre 2012, la CAG-N il 7 novembre 2013. La CAG-S deve ora elaborare il relativo progetto preliminare. Il 14 dicembre 2017 il Consiglio degli Stati ha prolungato di due anni il termine impartito per trattare questa iniziativa parlamentare.

Il postulato Schwaab del 24 settembre 201431,
accolto dal Consiglio nazionale il 12 dicembre 2014, chiede al nostro Consiglio di valutare l'opportunità di completare il diritto successorio disciplinando i diritti degli eredi ai dati personali e agli accessi digitali del defunto nonché le conseguenze del suo decesso sulla sua esistenza virtuale.

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

07.3496 e 07.3410 «Incentivi per favorire i nipoti al momento della successione».

07.458 «Porzione legittima dei discendenti indipendente dallo stato civile dei genitori».

11.3103 «Migliorare l'utilizzo dei fondi accelerando lo scioglimento della comunione ereditaria».

Boll. Uff. 2011 N 1500 12.3220 «Misure contro la captazione di eredità».

RS 171.10.

06.432 «Liberalità e donazioni in materia di diritto successorio a persone con una funzione professionale particolare».

00.3379 «Sopprimere la possibilità per il personale di cura di ereditare da un paziente».

12.450 «Modifica dell'articolo 555 capoverso 1 CCS. Grida ricerca eredi».

14.3782 «Regole per la "morte digitale"».

4911

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Il postulato Fetz del 19 marzo 201532, accolto dal Consiglio degli Stati il 10 giugno 2016 incarica il nostro Consiglio di esaminare l'attualità del regime di sorveglianza sugli esecutori testamentari e di presentare un rapporto su questo tema.

Infine, il postulato Nantermod del 9 giugno 201633, accolto dal Consiglio nazionale il 15 marzo 2017, chiede al nostro Consiglio di illustrare le possibilità di modificare il CC al fine di ovviare alle conseguenze poco eque del diritto successorio ab intestat nei confronti dei figli di famiglie ricomposte (cfr. n. 3.10).

2.3

Perizie

Sulla base del mandato parlamentare attribuito dalla mozione Gutzwiller 10.3254 (cfr. n. 2.1), l'Ufficio federale di giustizia ha incaricato i seguenti tre periti esterni di esaminare la necessità di una revisione del diritto successorio e di valutare le possibili soluzioni: ­

Michelle Cottier, dottoressa in diritto, MA, professoressa ordinaria all'Università di Ginevra;

­

Peter Breitschmid, dottore in diritto, professore ordinario all'Università di Zurigo;

­

Denis Piotet, dottore in diritto, avvocato, professore ordinario all'Università di Losanna.

Queste perizie hanno funto da base per le modifiche proposte nell'avamprogetto di revisione del CC (AP-CC)34.

2.4

Avamprogetto

Il 4 marzo 2016 il nostro Consiglio ha posto in consultazione un avamprogetto di revisione del CC (diritto successorio)35.

L'avamprogetto intendeva principalmente attuare il mandato parlamentare di rivedere e «rendere più flessibile il diritto successorio (norme applicabili in materia di quota legittima), [...] adeguandolo alla mutata realtà demografica, familiare e sociale». A tal fine il nostro Consiglio proponeva segnatamente di sopprimere la porzione legittima dei genitori, di ridurre dalla metà a un quarto quella del coniuge o del partner registrato superstite e di ridurre da tre quarti alla metà quella dei discendenti.

Così l'ereditando potrebbe trasmettere una parte maggiore dei suoi beni ad altre persone, per esempio al suo partner di fatto o, nel contesto di una famiglia ricompo-

32 33 34 35

15.3213 «Esame del regime di sorveglianza sugli esecutori testamentari».

16.3416 «Famiglie ricomposte. Quale soluzione per un moderno diritto successorio ab intestato?».

Le perizie sono state pubblicate nel 2014 in un'edizione speciale comune delle due riviste not@lex e successio.

L'avamprogetto e il rapporto esplicativo possono essere consultati all'indirizzo: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > 2016 > DFGP.

4912

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sta, al figlio del coniuge o del partner registrato. In tal modo si creerebbero inoltre nuove opzioni in relazione alla trasmissione di imprese.

Seguendo la chiara volontà espressa su questo punto dal Parlamento ­ «nessun equo trattamento in materia di diritto successorio tra le coppie non sposate e quelle sposate» ­ il nostro Consiglio non proponeva invece di fare del partner di fatto un erede legittimo e tanto meno un erede legittimario. Il partner di fatto avrebbe quindi partecipato alla successione soltanto se l'ereditando avesse preso disposizioni in tal senso. In alcune situazioni questa soluzione può tuttavia essere eccessivamente rigida o scioccante, per esempio se il partner superstite ha ridotto la sua attività professionale per occuparsi dei figli comuni o curare l'ereditando e dopo il decesso di quest'ultimo, in assenza di una disposizione a causa di morte a suo favore, si trova nel bisogno. Nel suo rapporto sulla modernizzazione del diritto di famiglia redatto in risposta al postulato Fehr (12.360736), il nostro Consiglio aveva già evocato la necessità di una clausola di rigore per tali situazioni. Nell'avamprogetto il nostro Consiglio aveva proposto di istituire un «legato di mantenimento» a favore del partner superstite, a prescindere dalla volontà del disponente (art. 484a AD-CC).

Infine l'avamprogetto proponeva di chiarire numerose questioni che non possono essere risolte soltanto dal tenore della legge e alle quali la giurisprudenza non ha dato risposta soddisfacente. In tal modo, si realizzava l'auspicio del Parlamento che, con l'adozione della mozione Gutzwiller 10.3524 aveva incaricato il nostro Consiglio di esaminare se fossero necessarie altre modifiche del diritto successorio.

2.5

Risultati della consultazione

La procedura di consultazione è durata fino al 20 giugno 2016. 25 Cantoni, 6 partiti rappresentati nell'Assemblea federale, 7 università, 46 organizzazioni e 15 persone hanno espresso il loro parere37.

Complessivamente l'avamprogetto è stato ben accolto. La proposta di estendere la libertà del testatore ha trovato un ampio sostegno anche se sono state criticate la proposta di ridurre la legittima del coniuge o del partner registrato superstite e, in misura minore, la proposta di ridurre la legittima dei discendenti e dei genitori. Il «legato di mantenimento», una novità nel diritto successorio, ha ricevuto un'accoglienza più differenziata: molti lo hanno considerato un progresso necessario per adeguarsi all'evoluzione sociale mentre altri hanno espresso scetticismo sulla sua necessità e le sue modalità.

Anche le altre proposte di modifiche e novità riguardanti soggetti complessi e spesso più tecnici sono state complessivamente ben accolte; molte di queste proposte sono

36

37

Rapporto del 25 marzo 2015 sulla modernizzazione del diritto della famiglia, pag. 16 seg.

Il rapporto può essere consultato all'indirizzo seguente: www.ufg.admin.ch > Homepage UFG > Pubblicazioni & servizi > Rapporti> Avvenire del diritto di famiglia.

Sintesi dei risultati della procedura di consultazione, pag. 6. Questo documento può essere consultato all'indirizzo seguente: www.admin.ch > Diritto federale > Consultazioni > Procedure di consultazione concluse 2016 > DFGP > Modifica del Codice civile (Diritto successorio).

4913

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state oggetto di critiche dettagliate, principalmente da parte di rappresentanti della dottrina e della pratica.

Infine, i partecipanti alla procedura di consultazione hanno presentato più di 50 nuove proposte di modifiche non contemplate nell'avamprogetto.

2.6

Decisione del nostro Consiglio del 10 maggio 2017

Visto il numero e la complessità delle questioni sollevate nella consultazione pubblica, il 10 maggio 2017 il nostro Consiglio ha deciso di rivedere il diritto delle successioni a tappe. Ha quindi incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di elaborare un primo messaggio incentrato sul mandato ricevuto dal Parlamento con l'adozione della mozione Gutzwiller 10.3254. Tale è l'oggetto del presente messaggio. Le proposte di modifiche o innovazioni di natura più tecnica saranno trattate in seguito.

Nella sua decisione del 10 maggio 2017, il nostro Consiglio aveva pure espresso l'intento di esaminare le possibilità di semplificare maggiormente la trasmissione di imprese per via successoria. Poiché tale semplificazione rende necessaria la modifica di numerose disposizioni di legge che non facevano parte dell'avamprogetto del 4 marzo 2016 e quindi non sono state sottoposte a consultazione, abbiamo rinunciato a disciplinare la questione nell'ambito della presente revisione. Un avamprogetto che riguarda specificamente la trasmissione di imprese per via successoria sarà messo in consultazione dopo l'adozione del presente messaggio.

2.7

Consultazione d'esperti

Per elaborare soluzioni legislative idonee a realizzare gli obiettivi della revisione e per soddisfare le necessità degli operatori del diritto successorio, sono stati consultati esperti riconosciuti sia del mondo accademico e giudiziario sia dell'avvocatura e del notariato. Gli esperti che hanno contribuito all'elaborazione del presente messaggio si sono riuniti sei volte tra luglio 2017 e giugno 2018; essi sono elencati di seguito in ordine alfabetico: ­

Jacqueline Burckhardt Bertossa, LL.M., avvocata e notaia, specialista FSA in diritto successorio, Basilea;

­

Paul Eitel, dottore in diritto, avvocato, specialista FSA in diritto successorio e professore ordinario all'Università di Lucerna;

­

Marion Erhardt, cancelliera capo e giudice supplente del tribunale distrettuale di Zurigo;

­

Andreas Flückiger, dottore in diritto, avvocato e notaio, Basilea

­

Balz Hösly, dottore in diritto, avvocato, specialista FSA in diritto successorio, Zurigo;

­

Ingrid Iselin Zellweger, LL.M., avvocata, specialista FSA in diritto successorio, Ginevra;

4914

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­

Audrey Leuba, dottoressa in diritto, LL.M., avvocata, professoressa ordinaria all'Università di Ginevra;

­

Nora Lichti Aschwanden, giudice cantonale, tribunale cantonale di Zurigo;

­

Paul-Henri Steinauer, dottore in diritto, professore emerito, Università di Friburgo.

Inoltre, le proposte del disegno concernenti la previdenza professionale sono state presentate alla Commissione federale della previdenza professionale (commissione LPP) che ne ha preso conoscenza durante la sua seduta del 15 maggio 2018.

3

I cambiamenti proposti

3.1

Grandi linee del progetto

La prima parte della revisione del diritto delle successioni si prefigge l'attuazione della mozione Gutzwiller 10.3524. Il principale obiettivo è quindi di modernizzare il diritto successorio. A tal fine, si propone innanzitutto una riduzione delle porzioni legittime che farà aumentare la libertà del testatore permettendogli di favorire maggiormente le persone di sua scelta (cfr. n. 3.2). Ne risulta una più grande flessibilità per la trasmissione di imprese, segnatamente di imprese familiari. Inoltre, la libertà di disporre aumenterà anche nei casi in cui una procedura di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata è in corso. Infatti, se sono adempiute determinate condizioni, il disegno propone di ritirare la qualità di erede legittimario (ma non di erede legittimo) al coniuge o partner registrato durante una tale procedura (cfr. n. 3.3). In relazione alla libertà di disporre, il progetto propone anche di adeguare alle nuove regole sulle legittime la regola sul legato d'usufrutto a favore del coniuge o del partner registrato superstite. Si vuole così permettere al testatore di beneficare il coniuge o il partner registrato superstite in misura maggiore che nel diritto attuale (cfr. n. 3.4).

In considerazione dei risultati della consultazione e del parere degli esperti consultati, il nostro Consiglio propone inoltre alcune disposizioni per chiarire il trattamento successorio dell'attribuzione di una parte supplementare dell'aumento per convenzione matrimoniale o patrimoniale con la quale due sposi o partner registrati possono attribuirsi reciprocamente l'insieme degli averi accumulati durante il matrimonio o l'unione domestica (cfr. n. 3.5). Viene chiarito anche il trattamento successorio delle pretese derivanti dalla previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) (cfr.

n. 3.6). Tenuto conto di queste modifiche, proponiamo anche di definire con maggiore chiarezza l'ordine delle riduzioni (cfr. n. 3.7).

Inoltre, per quanto concerne i partner di fatto, il nostro Consiglio propone di disciplinare nella legge i casi di rigore. Senza equiparare la persona che viveva in coppia con il defunto al coniuge o al partner registrato superstite, si potranno evitare le situazioni scioccanti in cui il partner di fatto superstite è costretto a ricorrere all'aiuto sociale anche se i beni di cui
dispone la successione sarebbero sufficienti per impedirlo o almeno per limitarne il bisogno. A tal fine, proponiamo di istituire un «credito di assistenza» a favore del partner di fatto superstite che non dispone di mezzi sufficienti per coprire il suo minimo vitale (cfr. n. 3.8).

4915

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Inoltre, come annunciato nel parere del 24 agosto 2016, il nostro Consiglio ha esaminato il postulato 16.3416 Nantermod «Famiglie ricomposte. Quale soluzione per un moderno diritto successorio ab intestat?» e in questa sede spiega le ragioni per le quali respinge le proposte formulatevi (cfr. n. 3.10).

Infine, va precisato che la revisione proposta non si prefigge di modificare la vocazione successoria legale né le parti della successione degli eredi legittimi. Gli art. 457­466 CC non sono modificati. Restano eredi legittimi i discendenti; se il defunto non lascia discendenti, l'eredità si devolve ai parenti della stirpe dei genitori; se il defunto non lascia né discendenti né eredi della stirpe dei genitori, l'eredità è devoluta ai parenti della stirpe degli avi; sono eredi legittimi anche il coniuge o il partner registrato superstite; se non ci sono eredi, la successione va al Cantone o al Comune di ultimo domicilio del defunto. Le parti degli eredi legittimi alla successione restano immutate. Il coniuge o il partner registrato superstite ha sempre diritto alla metà della successione in concorso con i discendenti, ai tre quarti in concorso con eredi della stirpe dei genitori e all'intera successione se non vi sono discendenti né eredi della stirpe dei genitori (art. 462 CC). Se il defunto non ha redatto disposizioni per causa di morte, e quindi nella maggior parte dei casi, la successione sarà divisa esattamente nello stesso modo di come avvenuto finora, fatti salvi i casi in cui dovesse essere ammesso un eventuale credito di assistenza a favore di un partner di fatto.

3.2

Modifica delle porzioni legittime

3.2.1

In generale

Il vigente diritto successorio è fortemente influenzato dal principio del diritto germanico secondo cui la successione a causa di morte sfugge in ampia misura al potere di disporre dell'ereditando (Grundsatz der Verfangenheit)38. Tale principio trova espressione nella porzione legittima (art. 471 CC), nozione che si fonda sul principio che esiste, nella famiglia, un ordine naturale alla successione che il disponente non può abolire.

Le porzioni legittime costituiscono la parte del patrimonio sottratta alla libertà di disporre e della quale gli eredi legittimari non possono essere privati, salvo nei rari casi di diseredazione (art. 477 CC). Con esse si mira principalmente a garantire le risorse necessarie ai membri della famiglia che sopravvivono all'ereditando, a garantire che almeno una parte del patrimonio sia trasmessa in seno alla famiglia da una generazione all'altra, a garantire una certa equità tra eredi e a proteggere le relazioni familiari limitando il pericolo che il futuro ereditando subisca indebite pressioni dai suoi eredi39.

38 39

Druey, § 6 N 2; sull'insieme della questione, cfr. anche Wolf/Genna, pag. 37.

Baddeley, pag. 283; Guinand/Stettler/Leuba, N 89; Steinauer, Successions, N 355.

4916

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Attualmente, il CC prevede porzioni legittime per i discendenti, per il padre e la madre, per il coniuge o il partner registrato 40. Per i discendenti le porzioni legittime sono di tre quarti della loro quota ereditaria; per i genitori, il coniuge e il partner superstite della metà (art. 471 CC). Le porzioni legittime previste dal diritto svizzero sono relativamente elevate nel confronto internazionale (cfr. n. 3.2.6) e limitano di conseguenza la parte di beni di cui l'ereditando può disporre liberamente, chiamata porzione disponibile (art. 470 CC).

Con l'adozione della mozione Gutzwiller 10.3524, il Parlamento ha dato al nostro Consiglio l'esplicito mandato di rendere più flessibile il diritto successorio. Uno dei principali punti della revisione proposta consiste quindi nell'estensione della libertà decisionale dell'ereditando. Nel diritto successorio quest'ultima si manifesta nella libertà di disporre, vale a dire nella libertà di una persona di determinare, interamente o in parte, la sorte dei propri beni dopo la propria morte. Come appena esposto, la libertà di disporre è attualmente limitata dalle porzioni legittime. Aumentare la libertà decisionale del disponente comporterà quindi prima di tutto una modifica della porzione legittima: la sua soppressione o riduzione aumenterà automaticamente la porzione disponibile.

Malgrado vi sia una corrente di pensiero favorevole all'abolizione completa delle porzioni legittime e alla liberalizzazione del diritto delle successioni, il nostro Consiglio ritiene che ciò sarebbe eccessivo. È inoltre dubbio che una tale proposta possa trovare una maggioranza politica, perché l'idea che una parte della successione debba toccare alle persone vicine è ben radicata nella sensibilità giuridica generale.

Una panoramica del diritto straniero mostra d'altronde che le parti legittimarie (in forma ridotta) conservano il loro posto in un diritto successorio moderno (cfr. 3.2.6).

Tutte le legislazioni dell'Europa continentale prevedono in una forma o in un'altra il diritto a una parte della successione in base alle relazioni familiari o personali 41.

Negli Stati Uniti, la nozione di porzione legittima non esiste e gran parte della dottrina chiede l'istituzione di una protezione che tuteli i discendenti contro la diseredazione42.

Nell'avamprogetto il nostro Consiglio
aveva proposto di sopprimere la porzione legittima dei genitori e di ridurre quella dei discendenti (dai tre quarti alla metà) e quella del coniuge o partner registrato superstite (da metà a un quarto). Le proposte di sopprimere la legittima dei genitori e di ridurre quella dei discendenti sono state accolte positivamente dalla grande maggioranza dei partecipanti e le ripresentiamo quindi nel presente disegno (cfr. n. 3.2.2 e 3.2.3). La proposta di ridurre la legittima del coniuge o del partner registrato superstite ha invece suscitato reazioni discordi.

Tenuto conto degli argomenti fatti valere e delle discussioni con gli esperti, abbandoniamo l'idea di modificare questo punto del diritto attuale (cfr. n. 3.2.4).

In generale, occorre rilevare che l'aumento della quota disponibile in seguito alla riduzione delle porzioni legittime agevolerà soluzioni per trasmettere le imprese per 40

41 42

La parte dei fratelli e sorelle, pari a un quarto della successione legale (art. 471 n. 3 vCC) è stata soppressa dalla revisione del diritto matrimoniale entrata in vigore il 1° gennaio 1988.

Röthel, Pflichtteilsrecht, pag. 121 seg.

Cottier, pag. 46 e rimandi citati.

4917

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via successoria con ripercussioni positive per l'economia43. Il nuovo diritto vuole dare un primo contributo per prevenire la frammentazione, la vendita o la chiusura di un'impresa in seguito a un decesso.

L'aumento della quota disponibile risultante dalla riduzione delle legittime permetterà anche di beneficare il partner di fatto in maggior misura che nel diritto attuale. Il nostro Consiglio è tuttavia consapevole del fatto che le modifiche proposte possono essere efficaci soltanto se accompagnate da un'armonizzazione della normativa fiscale nei diversi Cantoni. Attualmente, le imposte di successione a carico del partner di fatto variano fortemente da un Cantone all'altro.

3.2.2

Soppressione della porzione legittima dei genitori

Nel diritto attuale, la legittima dei genitori è la metà della loro quota ereditaria (art. 471 cpv. 2 CC). La loro porzione legittima è quindi della metà della quota ereditaria se sono soli eredi e di un ottavo (1/2 x 1/4) se sono in concorso con il coniuge o il partner registrato superstite (art. 462 n. 2 CC). Invece, non hanno una porzione legittima se vi sono discendenti perché in tale situazione non sono eredi (cfr. art. 458 cpv. 1 CC, a contrario).

Come indicato poc'anzi, il nostro Consiglio aveva proposto nell'avamprogetto di sopprimere la porzione legittima dei genitori, attribuita loro non tanto per sostenerli dal punto di vista finanziario ma piuttosto per considerazioni di solidarietà familiare e intergenerazionale. Negli ultimi decenni questa solidarietà ha perso la sua importanza ed è quindi naturale che anche il diritto segua tale evoluzione.

La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione si è espressa a favore della soppressione della legittima dei genitori44, ragion per cui il nostro Consiglio mantiene tale proposta.

La soppressione della legittima dei genitori permetterà in particolare di attribuire questa parte della successione al partner di fatto superstite. Attualmente la successione di una persona che vive in unione libera e non ha discendenti è interamente assegnata ai genitori, se sono ancora in vita. La metà di questi beni è riservata ai genitori, di modo che l'ereditando può lasciare al partner soltanto l'altra metà. Non essendovi scioglimento del regime matrimoniale né quindi partecipazione agli acquisti, possono prodursi situazioni insoddisfacenti, tanto più che il partner di fatto è spesso più vicino al defunto dei genitori. Appare quindi giustificato sopprimere interamente la porzione legittima dei genitori45. In tal modo la Svizzera seguirà l'evoluzione internazionale; infatti, in diversi Paesi i genitori non hanno più una porzione legittima (Paesi scandinavi, Paesi Bassi e Francia)46.

43 44 45 46

Bergmann/Halter/Zellweger, pag. 31.

Cfr. Sintesi dei risultati della procedura di consultazione, pag. 15 seg.

Anche Breitschmid, n. 33.

Röthel, Pflichtteilsrecht, pag. 125 seg.

4918

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3.2.3

Riduzione della porzione legittima dei discendenti

La porzione legittima dei discendenti è attualmente di tre quarti del loro diritto di successione (art. 471 n. 1 CC). Da ciò risulta che, a seconda dei casi, gran parte della successione può essere sottratta alla libera disposizione del disponente, la qual cosa può essere particolarmente problematica se la legittima dei discendenti lede la parte del coniuge superstite, o se il defunto aveva un partner di fatto che avrebbe bisogno della successione per avere di che vivere. Il confronto con le legislazioni straniere mostra peraltro che la porzione legittima dei discendenti è molto elevata in Svizzera (cfr. n. 3.2.6).

Dall'inizio del 20° secolo, la funzione del diritto successorio di provvedere ai bisogni dei discendenti è stata ampiamente ridimensionata dall'introduzione della legge federale del 20 dicembre 194647 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e della legge federale del 25 giugno 198248 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Quindi, nell'avamprogetto, il nostro Consiglio aveva proposto di ridurre la porzione legittima dei discendenti da tre quarti alla metà della loro quota ereditaria. Ciò corrisponde peraltro alla tendenza degli ultimi anni su scala internazionale49 (cfr. n. 3.2.6).

Questa proposta è stata sostenuta dalla grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione, non soltanto perché permette di raggiungere gli obiettivi della mozione Gutzwiller 10.3254, ma anche perché ai giorni nostri i discendenti ereditano effettivamente in un momento in cui hanno già predisposto la loro vita economica 50.

Il nostro Consiglio mantiene quindi la sua proposta.

3.2.4

Conservazione della porzione legittima del coniuge o del partner registrato superstite

La porzione legittima del coniuge / del partner registrato superstite è attualmente della metà della sua quota ereditaria (art. 471 n. 3 CC). La sua porzione legittima è quindi della metà della quota ereditaria se è il solo erede, di un quarto (1/2 x 1/2) se è in concorso con i discendenti e di tre ottavi (1/2 x 3/4) se è in concorso con i genitori del defunto (art. 462 CC).

Per ampliare ulteriormente le possibilità del disponente, l'avamprogetto proponeva di ridurre anche la porzione legittima a favore dei coniugi e partner registrati superstiti dalla metà a un quarto della loro quota ereditaria.

Tuttavia, numerosi partecipanti alla consultazione si sono opposti alla riduzione della porzione legittima dei coniugi e partner registrati superstiti. Tale riduzione andrebbe in senso opposto al miglioramento del loro statuto successorio e al principio della solidarietà tra coniugi, secondo cui il loro livello di vita va mantenuto dopo il decesso. Sarebbe inoltre problematico se la situazione economica del coniuge 47 48 49 50

RS 831.10 RS 831.40 Röthel, Pflichtteilsrecht, pag. 126 seg.

Cfr. Sintesi dei risultati della procedura di consultazione, pag. 12 seg.

4919

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superstite (segnatamente in età avanzata) fosse meno favorevole di quella del defunto in quanto si troverebbe a dipendere dalla successione in maggior misura rispetto ai discendenti51.

Tenuto conto di questi argomenti, il nostro Consiglio ha deciso di modificare la sua posizione su questo punto. Quindi, il presente disegno propone di mantenere la porzione legittima del coniuge e del partner registrato superstite alla metà della sua quota ereditaria; la porzione legittima sarà pertanto uguale a quella dei discendenti.

3.2.5

Tabella sinottica delle porzioni legittime e della quota disponibile nel diritto attuale e nel disegno

La tabella sinottica che confronta la situazione giuridica attuale con quella proposta dal nostro Consiglio permette di meglio comprendere la portata delle nostre proposte in materia di porzioni legittime: Tabella 1 Porzione legittima e porzione disponibile nel diritto attuale Il defunto lascia:

Quota ereditaria legale

Porzione legittima

Porzione disponibile

discendenti

Totalità

¾

¼ (25 %)

un coniuge o partner registrato

Totalità

½

½ (50 %)

i genitori/un genitore

Totalità

½

½ (50 %)

fratello(i) e/o sorella(e) o loro discendenti

Totalità

0

Totalità (100 %)

discendenti e coniuge o partner registrato

½ e½


e 2/ 8

(37,5 %)

i genitori/un genitore e un coniuge o partner registrato

¼ e¾


e

½ (50 %)

fratello(i)/sorella(e) e un coniuge o partner registrato

¼ e¾

0 e

(62,5 %)

un genitore e fratello(i) e/o sorella(e)

½ e½

¼ e0

¾ (75 %)

un genitore e fratello(i) e/o sorella(e) e un coniuge o partner registrato


e e¾

1/16

9/16

51

e0 e

Cfr. Sintesi dei risultati della procedura di consultazione, pag. 14 seg.

4920

(56,25 %)

FF 2018

Tabella 2

Porzione legittima e porzione disponibile nel disegno Il defunto lascia:

Quota ereditaria legale

Porzione legittima

Porzione disponibile

discendenti

Totalità

½

½ (50 %)

un coniuge o partner registrato

Totalità

½

½ (50 %)

i genitori/un genitore

Totalità

0

Totalità

fratello(i) e/o sorella(e) o loro discendenti

Totalità

0

Totalità

discendenti e coniuge o partner registrato

½ e½

¼ e¼

½ (50 %)

i genitori/un genitore e un coniuge o partner registrato

¼ e¾

0 e

(62,5 %)

fratello(i) e/o sorella(e) e un coniuge ¼ o partner registrato e¾

0 e

(62,5 %)

i genitori/un genitore e fratello(i) e/o sorella(e)

½ e½

0 e0

Totalità

un genitore fratello(i) e/o sorella(e) e un coniuge o partner registrato


e e¾

0 e0 e

(62,5 %)

3.2.6

Confronto del diritto in materia di porzione legittima con qualche Paese europeo

Inghilterra e Galles non conoscono né la porzione legittima (Pflichtteil) né la successione necessaria (Noterbrecht). Tuttavia, il giudice può attribuire, secondo il suo apprezzamento, una pretesa a un sostegno finanziario familiare obbligatorio. Hanno diritto di farne richiesta anche le persone che l'ereditando ha trattato come figli o ha sostenuto finanziariamente immediatamente prima della sua morte 52.

In Belgio e in Francia la porzione legittima dei discendenti ammonta alla metà, a due terzi o a tre quarti della successione a seconda del numero di figli 53. Dal 1° settembre 2018, in Belgio è tuttavia limitata alla metà della successione 54. Anche in Italia e Portogallo la legittima dipende dal numero di figli e dal fatto che vi sia un coniuge superstite; essa è compresa tra uno e due terzi55. In Germania, Austria e Svezia ammonta alla metà della successione indipendentemente dal numero di 52 53 54 55

Odersky, Inghilterra e Galles, N 51 seg., 56.

Art. 913 del Code Civil belga.

Art. 913 del Code Civil belga, modificato dall'art. 46 de la Loi Nr. 2017/13015 del 3 luglio 2017 (in seguito Loi Nr. 2017/13015).

Art. 537 in combinato disposto con art. 542 del Codice Civile italiano (cfr. anche i commenti in Cubeddu Wiedemann/Wiedemann, N 122 segg.); art. 2159 e 2139 Código Civil portoghese (cfr. anche i commenti in Huzel/Wollmann, N 91 seg.).

4921

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figli56. Tuttavia in Germania e Austria la legittima è ridotta se il defunto lascia un coniuge o un partner registrato; in questi casi è compresa tra un quarto e tre ottavi in Germania57 e ammonta a un terzo in Austria58. In Scozia i discendenti godono di diritti legali (legal rights) sulla metà della successione mobiliare, o su un terzo se sono in concorso con il coniuge superstite; tali diritti prevalgono sulle disposizioni testamentarie59.

In Svezia il coniuge superstite non ha diritto a una porzione legittima; vi hanno diritto soltanto i discendenti60. In Germania61, Francia62, Italia63, Austria64 e Portogallo65 il coniuge o il partner registrato ha diritto alla legittima o è erede necessario; ha diritto a una quota della successione compresa tra un ottavo e la metà, a cui si aggiungono in parte diritti di mantenimento, di abitazione o diritti alle suppellettili domestiche comuni. In Belgio, il coniuge è in linea di massima erede necessario nella misura in cui ha diritto di usufrutto sulla metà della successione (droit de l'usufruit/vruchtgebruik)66. In Scozia, il coniuge ha legal rights sulla metà della successione mobiliare (moveables), o su un terzo se in concorso con i discendenti dell'ereditando67.

56

57

58 59 60

61

62 63

64 65 66 67

Johansson, N 115; § 759 in combinato disposto con § 732 ABGB (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch); § 2303 in combinato disposto con § 1929 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch).

La porzione legittima ammonta alla metà della quota ereditaria legale che, a seconda della situazione, va dalla metà a due terzi: vedi compendio in Tersteegen/Reich, N 22­26, 88; § 2303 BGB in combinato disposto con § 1931, § 1371 BGB e § 10 Lebenspartnerschaftsgesetz (Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft; legge sul partenariato di vita registrato).

§ 759 in combinato disposto con § 732, § 744 ABGB.

Odersky, Scozia, N 5, 9, 11, 25.

Johansson, N 114 seg. Il coniuge ha però diritto a ricevere dalla successione una parte fino al quadruplo dell'importo di base delle assicurazioni sociali e il mantenimento per tre mesi dopo la morte dell'ereditando. (Johansson, N 65).

§ 2303 in combinato disposto con § 1931, § 1371 BGB tedesco e § 10 Lebenspartnerschaftsgesetz. Per i coniugi e i partner registrati, a seconda del regime dei beni, la quota va da uno a tre ottavi.

Art. 914 cpv. 1 Code Civil francese. La quota del coniuge superstite ammonta a un quarto in assenza di discendenti.

Art. 542 Codice Civile italiano. La porzione legittima è compresa tra un quarto e la metà.

La porzione legittima è integrata dal diritto d'abitazione o d'usufrutto a favore del coniuge superstite (Pérès, pag. 47; Cubeddu Wiedemann/Wiedemann, N 122, 127, 129) e da rendite per i coniugi separati o divorziati che continuano anche dopo la morte del disponente (Cubeddu Wiedemann/Wiedemann, N 131 seg.). «Gleichgeschlechtliche Partner können keinen Pflichtteil geltend machen, da ihnen weder die Ehe noch eine erbrechtlich gleichgestellte eingetragene Partnerschaft offen steht» (i partner dello stesso sesso non possono far valere alcuna porzione legittima perché non hanno diritto di contrarre matrimonio né di concludere un'unione domestica registrata equiparata al matrimonio sotto il profilo successorio) (Braun, pag. 87).

§ 759 in combinato disposto con § 744 ABGB austriaco. La legittima va da un sesto alla metà della successione, a seconda che vi siano discendenti o genitori del defunto.

Art. 2158 seg. in combinato disposto con art. 2139, art. 2161 Código Civil portoghese. La legittima va da un sesto a due terzi (cfr. anche Huzel/Wollmann, N 92).

Art. 915bis Code Civil/Burgerlijk Wetboek belga; modificato dall'art. 49 Loi Nr. 2017/13015.

Odersky, Scozia, N 5, 9, 11, 25.

4922

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Infine, in Germania68, Italia69 e Portogallo70 i genitori hanno diritto a una porzione legittima da un terzo alla metà della successione. In concorso con il coniuge superstite dell'ereditando, la legittima si riduce a una quota compresa tra uno e tre ottavi71. I genitori non hanno porzione legittima in Francia72, Scozia73, Austria74, Svezia75 e dal 1° settembre 2018 in Belgio76. In Francia e Austria le porzioni legittime dei genitori sono state soppresse nel 2007 e nel 201777. In Francia, dal 2007, i genitori hanno soltanto un diritto di restituzione (droit de retour) che permette loro di chiedere la restituzione dei regali fatti agli eredi78. In Belgio dal 2018 i genitori nel bisogno hanno una pretesa di mantenimento nei confronti della successione 79.

3.3

Perdita della porzione legittima durante la procedura di divorzio o di scioglimento

3.3.1

Osservazione generale

La legittima del coniuge o del partner registrato superstite si fonda sulla volontà dei partner di formare una comunità di vita e di destino manifestata dalla conclusione del matrimonio e dell'unione registrata80. In generale, una tale volontà cessa tuttavia di esistere se uno dei coniugi o partner registrati agisce in giudizio per porre formalmente fine alla comunità. Per permettere al testatore di disporre con maggiore libertà dei propri beni in questi casi, il progetto propone di modificare le regole in 68 69 70 71

72 73 74 75 76 77

78 79 80

§ 2303 par. 2 in combinato disposto con § 1925 BGB tedesco. La porzione legittima spetta soltanto ai genitori ed è della metà della successione.

Art. 538 Codice Civile italiano. La porzione legittima è della metà della successione.

Art. 2161 par. 2 Código Civil portoghese. Per i genitori la porzione legittima è della metà, per gli avi dal secondo grado di un terzo.

In Germania la porzione legittima dei genitori in concorso con il coniuge superstite va da un ottavo a un quarto a seconda del regime matrimoniale del defunto, (Tersteegen/Reich, N 11, 22, 88; § 1931, § 1371 BGB), in Italia ammonta a un quarto (Art. 544 Codice Civile italiano; Cubeddu Wiedemann/Wiedemann, N 126) e in Portogallo a due noni (Art. 2161 Código Civil portoghese; Huzel/Wollmann, N 46, 93).

Döbereiner, N 108 seg.

Odersky, Scozia, N 25.

§ 730 ABGB austriaco; cfr. anche Erbrechts-Änderungsgesetz 2015 (ErbRÄG 2015) (legge di modifica del diritto successorio 2015), Bundesgesetzblatt I, 87/2015.

Johansson, N 115.

Art. 48 Loi Nr. 2017/13015.

Per la Francia Döbereiner, N 108; per l'Austria Erbrechts-Änderungsgesetz 2015 (ErbRÄG 2015) (legge di modifica del diritto successorio 2015), Bundesgesetzblatt I, 87/2015 nonché i commenti del Ministero federale della giustizia (Nr. 688 d.B. XXV. Gesetzgebungsperiode, pag. 2), consultabili all'indirizzo://www. parlament.gv.at > Parlament aktiv > Regierungsvorlagen und Gesetzesinitiativen > Nationalrat - XXV GP > Regierungsvorlagen (Gesetze) > 688 d.B.

Döbereiner, N 109.

Art. 205bis Code Civil/Burgerlijk Wetboek, modificato dall'art. 2 Loi Nr. 2017/13015.

«La conception légale du mariage est celle d'une relation spéciale destinée, en principe, à durer jusqu'à la mort d'un époux et qui ne peut être dissoute plus tôt qu'à certaines conditions déterminées par la loi et vérifiées par le tribunal» (la legge concepisce il matrimonio come una relazione speciale destinata a durare fino al decesso di uno sposo e che non può essere sciolta prima di allora se non sono rispettate determinate condizioni stabilite dalla legge e verificate dal tribunale) (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, N 35).

4923

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materia di porzione legittima quando è stata avviata una procedura di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata.

3.3.2

Porzione legittima durante la procedura di divorzio o di scioglimento nel diritto vigente

Secondo il diritto vigente, gli sposi cessano di essere gli eredi legittimari e legali l'uno dell'altro soltanto dopo il divorzio (art. 120 cpv. 2 CC), vale a dire dopo il passaggio in giudicato del giudizio di divorzio81. La medesima regola vale per i partner registrati (art. 31 della legge del 18 giugno 200482 sull'unione domestica registrata, LUD).

La succitata disposizione del CC risale all'entrata in vigore del Codice stesso (un tempo era l'art. 154 cpv. 383) e allora era giustificata da considerazioni di previdenza84, in particolare nei casi di un'unione di lunga durata. Occorre pertanto rilevare che la situazione è mutata dall'adozione del CC. Indipendentemente dalla sua qualità di erede, in caso di decesso durante la procedura di divorzio, il coniuge superstite riceve comunque, a meno di essere sposato con il regime della separazione dei beni, una parte dei beni del defunto nell'ambito dello scioglimento del regime matrimoniale85 che segue il decesso (art. 204 cpv. 1 CC). In materia di previdenza, il coniuge superstite che ne adempie le condizioni beneficia inoltre delle prestazioni dell'AVS (art. 23 segg. LAVS) e della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (art. 18 segg. LPP).

Attualmente, in caso di decesso di un coniuge o di un partner registrato durante una procedura di divorzio o di scioglimento il superstite non soltanto rimane erede legittimo ma conserva anche la sua qualità di erede legittimario. Infatti è possibile derogare al principio secondo cui gli eredi legittimari non possono essere privati della legittima soltanto nei rari casi di diseredazione (art. 477 CC)86. In situazioni estreme, una persona potrebbe essere tentata di prolungare la procedura di divorzio o di scioglimento contro il coniuge o il partner registrato malato per attendere il suo decesso ed ereditare87.

In caso di divisione dei beni nel quadro dello scioglimento del regime matrimoniale, invece, lo scioglimento è considerato avvenuto nel giorno in cui l'istanza è presentata in giustizia nei casi di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale (art. 204 cpv. 2 CC). Altrettanto vale, nei casi di divorzio dal 1° gennaio 2017, per quanto concerne il conguaglio della previdenza professionale acquisita durante il matrimonio e fino al promovimento della procedura di divorzio

81 82 83 84 85 86 87

CR CC I-Piotet, art. 120 N 12; Werro, N 353; BSK-ZGB II Staehelin, art. 462 N 2 e rimandi citati.

RS 211.231 RU 24 245 Piotet, Rapport, pag. 65.

CS-Roussianos/Auberson, art. 462 N 5.

BSK-ZGB II Staehelin, art. 462 N 2; BK-Weimar, art. 462 N 8.

Piotet, Rapport, pag. 75.

4924

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(art. 122 CC) e non più fino al passaggio in giudicato del giudizio di divorzio come era il caso in passato.

Infatti, il promovimento di una procedura di divorzio o scioglimento attesta la volontà di mettere definitivamente fine alla comunità di destino formata dal matrimonio o dall'unione domestica registrata. Appare quindi improbabile che, durante una tale procedura, gli sposi o partner registrati desiderino che, in caso di decesso, il coniuge o partner registrato superstite sia favorito come prima dell'avvio della procedura.

Per porre rimedio a questa situazione, nell'avamprogetto il nostro Consiglio aveva proposto di sopprimere la porzione legittima del coniuge e del partner registrato superstite in caso di decesso durante una procedura proposta con istanza comune (vale a dire nel caso in cui i coniugi sono d'accordo almeno sul principio del divorzio) e nel caso in cui la procedura di divorzio si protragga eccessivamente (oltre i due anni88). Era pure previsto che, salvo patto contrario, le disposizioni a causa di morte e le clausole contenute nella convenzione matrimoniale o patrimoniale a favore del coniuge o del partner registrato fossero caduche in caso di procedura di divorzio o di scioglimento con conseguente perdita della porzione legittima. Questa proposta dell'avamprogetto è stata accettata dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione; la sua formulazione è stata però considerata troppo complicata 89.

3.3.3

Porzione legittima durante la procedura di divorzio o di scioglimento nel disegno

Anche se il numero dei casi in cui il decesso di un coniuge o di un partner registrato avviene durante la procedura di divorzio o di scioglimento è relativamente basso, il nostro Consiglio continua a ritenere giustificata la soppressione, a date condizioni, della porzione legittima del superstite in caso di decesso durante una tale procedura.

In questo modo, il testatore può disporre in misura maggiore dei propri beni. Inoltre, questa modifica permette di armonizzare il diritto successorio con le regole già adottate in materia di liquidazione del regime matrimoniale e di conguaglio della previdenza professionale.

Il progetto conserva quindi la proposta dell'avamprogetto, semplificandola in una certa misura. In caso di decesso durante la procedura di divorzio, il coniuge superstite non potrà prevalersi della porzione legittima se, nel momento del decesso, una delle seguenti condizioni è adempita: (1) i coniugi erano d'accordo sul principio del divorzio (procedura promossa su istanza comune, o su istanza unilaterale trasformata in richiesta comune); (2) i coniugi avevano già vissuto separati per almeno due anni (art. 472 cpv. 1 D-CC). I medesimi principi si applicano per analogia al decesso durante una procedura di scioglimento dell'unione domestica registrata (art. 472 cpv. 2 D-CC).

Il coniuge o partner registrato superstite rimane tuttavia erede legittimo fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio o di scioglimento (art. 120 cpv. 2 88 89

Proposta basata su quella di Piotet, pag. 92 seg. e 99, e di Fankhauser, Ehekrise, pag. 268 segg.

Sintesi dei risultati della procedura di consultazione, pag. 32.

4925

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D-CC e art. 31 cpv. 1 LUD). Ciò significa che, se non vi è un testamento che esclude il coniuge o partner registrato superstite dalla successione, quest'ultimo conserva il diritto alla sua quota legale (art. 462 CC) in caso di decesso prima del passaggio in giudicato della decisione di divorzio o di scioglimento. Questo compromesso permette di tenere conto sia del bisogno di previdenza del superstite sia dell'eventuale desiderio del disponente di escludere il coniuge o partner registrato dalla propria successione, a causa della procedura di divorzio o di scioglimento.

In considerazione dello scopo della modifica riguardante la porzione legittima, è opportuno adottare la medesima regola per i benefici che risultano dalle disposizioni a causa di morte, da una convenzione matrimoniale o patrimoniale. Salvo disposizione contraria, questi benefici divengono caduchi se, nel momento del decesso, è pendente una procedura di divorzio o di scioglimento che ha per conseguenza la perdita della porzione legittima ai sensi dell'articolo 472 D-CC. Gli articoli 120, 217 e 241 CC sono modificati di conseguenza.

3.4

Aumento della quota disponibile in presenza di un usufrutto a favore del coniuge o del partner registrato superstite

3.4.1

Osservazione generale

La possibilità di migliorare la posizione del coniuge o del partner registrato superstite è un soggetto importante nelle discussioni sulla revisione del diritto delle successioni. Il legislatore ha sempre dovuto trovare un equilibrio tra la parte devoluta al coniuge superstite e quella devoluta ai figli. La situazione è particolarmente delicata se i figli non sono figli comuni dell'ereditando e del coniuge superstite (cfr. n. 3.10).

La tendenza, in Svizzera e nel resto dell'Europa, è favorevole al miglioramento dello statuto del coniuge o del partner registrato superstite90. La revisione del diritto matrimoniale del 1984, in vigore dal 1° gennaio 1988, è una chiara indicazione di questa tendenza, frutto dell'evoluzione generale della società. L'importanza della famiglia come comunità solidale delle generazioni è diminuita insieme all'interesse di conservare il patrimonio in seno alla famiglia. Trasmettere i beni familiari alla propria discendenza non è più importante come un tempo, a causa dei progressi economici degli ultimi decenni, eccezion fatta delle imprese familiari.

In seno alla comunità familiare la relazione di coppia occupa attualmente la posizione di primo piano. L'articolo 462 CC riflette questa situazione facendo del coniuge o del partner registrato superstite l'erede legittimo più importante91. Inoltre, sono in aumento coloro che chiedono di fare del coniuge o del partner registrato l'unico erede economico92. Il nostro Consiglio non ritiene opportuno adottare una soluzione 90

91 92

Cfr. p. es. Röthel, Erbrecht, pag. 50 seg., con rimandi dettagliati; il progetto iniziale del CC di Eugen Huber non concedeva al coniuge superstite lo statuto di erede legittimo che è stato introdotto nel CC dalle Camere federali.

Wolf, pag. 306; BK-Weimar, Einleitung zum 13. Titel, N 9.

Röthel, Erbrecht, pag. 50 seg. e rimandi citati; Röthel, Pflichtteilsrecht, pag. 126 seg.; le opere dottrinali hanno criticato la revisione che si traduce in una sovradotazione del coniuge, cfr. BK-Weimar, Einleitung zum 13. Titel, N 16.

4926

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tanto radicale e nel presente progetto si limita a proporre la riduzione delle porzioni legittime dei discendenti e a conservare la legittima del coniuge o partner registrato prevista dal diritto vigente (cfr. n. 3.2.4), almeno fintanto che dura la volontà di formare una comunità di destino (cfr. n. 3.3).

Il nostro Consiglio ritiene invece che la posizione del coniuge o del partner registrato superstite possa essere migliorata adeguando la regola sul legato di usufrutto alle nuove porzioni legittime.

3.4.2

Quota disponibile secondo il diritto vigente in caso di usufrutto

Il diritto attuale permette di lasciare al coniuge superstite l'usufrutto di tutta la parte della successione devoluta ai figli comuni (art. 473 cpv. 1 CC). Questo usufrutto sostituisce il diritto di successione legale del coniuge superstite in concorso con i discendenti. Questi ultimi ereditano così la nuda proprietà della loro parte successoria, gravata da un usufrutto a favore del genitore superstite. Oltre a questo usufrutto, la quota disponibile (vale a dire la parte che eccede le porzioni legittime legali e di cui il testatore può disporre liberamente) è di un quarto della successione (art. 473 cpv. 2 CC).

Lo scopo principale di questa norma è contribuire a mantenere le condizioni di vita del coniuge superstite evitando di dividere la successione tra coniuge superstite e discendenti comuni93. In molti casi questa soluzione permette segnatamente di evitare la vendita dell'alloggio della famiglia per realizzare la divisione della successione. La possibilità offerta da questa disposizione è molto utilizzata nella pratica. Il coniuge viene favorito e il testatore è certo che al decesso del superstite l'insieme della sua successione passerà ai discendenti comuni che fino a tale momento devono però accettare una limitazione dei loro diritti di eredi legittimari 94.

Occorre rilevare che l'articolo 473 CC è stato già modificato tre volte dall'entrata in vigore del CC (nel 1976, 1984 e 2001). Anche se la sua utilità non è messa in questione, la disposizione non è ancora considerata completamente soddisfacente 95. In effetti, la scelta del legislatore di fissare la quota disponibile a un quarto della successione è frutto di un compromesso di ultimo minuto fortemente criticato dalla dottrina96; quest'ultima è tuttavia divisa sull'ammontare della quota (1/8, 2/8 o 3/8) che dovrebbe restare a disposizione dell'ereditando oltre al legato di usufrutto secondo l'articolo 473 CC. Inoltre, uno studio approfondito della disposizione mediante interpretazione letterale, storica, sistematica e teleologica della norma sembra rivelare piccole incoerenze97.

Nell'avamprogetto il nostro Consiglio aveva proposto di correggere le traduzioni imprecise e le altre irregolarità rilevate dalla dottrina per porre fine alla controversia 93 94 95 96 97

Steinauer, Successions, N 415 e rimandi citati.

BSK ZGB II-Staehelin, art. 473 N 2.

Carlin, pag. 1.

BSK ZGB II-Staehelin, art. 473 N 6­11.

Carlin, pag. 295 segg.

4927

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esistente e di mantenere a un quarto la quota disponibile per non pregiudicare ulteriormente i discendenti (la cui legittima diminuisce, cfr. n. 3.2.2) e per non modificare ancora una volta questo articolo. Questa scelta è stata criticata, in quanto l'estensione della libertà di disporre perseguita dalla presente revisione del diritto delle successioni deve logicamente essere realizzata anche nei casi di legato di usufrutto secondo l'articolo 473 CC98.

3.4.3

Quota disponibile secondo il disegno in caso di usufrutto

Tenuto conto di quanto precede, per mettere fine alle incertezze connesse con la sua interpretazione il nostro Consiglio propone ora una modifica dell'articolo 473 coerente con lo scopo perseguito dalla presente revisione.

Nel contempo, il testo di legge sarà modificato per tenere conto della nuova possibilità di adottare il figlio del partner registrato che, entrata in vigore il 1° gennaio 2018 (art. 264c cpv. 1 n. 2 CC), permette anche ai partner registrati di avere discendenti comuni. La possibilità di beneficiare di un legato di usufrutto nei casi in cui vi sono discendenti comuni è in tal modo riconosciuta anche al partner registrato superstite.

Oltre all'usufrutto sulla parte devoluta ai discendenti comuni, la quota disponibile sarà così uguale alla metà della successione (art. 473 cpv. 2 secondo periodo D-CC).

Questa quota disponibile corrisponde alla quota disponibile ordinaria nei casi in cui vi sono un coniuge o un partner registrato superstite in concorso con discendenti comuni (art. 471 D-CC in combinato disposto con l'art. 462 CC). Contrariamente al diritto vigente99, il disegno accorda al testatore la medesima libertà di disporre, indipendentemente dal fatto che faccia uso della possibilità concessa dall'articolo 473 CC. In tal modo, egli potrà far beneficiare in misura maggiore di quanto attualmente possibile il coniuge o il partner registrato superstite, desiderio molto diffuso nella pratica, attribuendogli la metà della successione in piena proprietà e l'altra metà in usufrutto.

Occorre precisare che l'articolo 473 CC non lede la porzione legittima del coniuge o partner registrato superstite. Quest'ultimo conserva quindi il diritto di chiedere la propria porzione legittima in piena proprietà al posto dell'usufrutto dell'articolo 473.

Tuttavia, se accetta il legato di usufrutto rinuncia alla legittima 100.

Infine, sarà mantenuta nel testo di legge l'indicazione esplicita dell'importo della quota disponibile, evitando in tal modo di riavviare la cosiddetta controversia dottrinale degli «ottavi»101. In proposito, è interessante constatare che la scelta di una quota disponibile della metà riunisce due correnti dottrinali che esistevano prima della modifica del 5 ottobre 2001, quella a favore di una quota disponibile corrispondente al valore della successione dopo deduzione della legittima dei discendenti

98 99 100 101

Sintesi dei risultati della procedura di consultazione, p. 30.

BSK ZGB II-Staehelin, art. 473 N 11.

Steinauer, Successions, N 440 e rimandi citati.

Sutter-Somm/Ammann, N 68 segg.; BSK ZGB II-Staehlin, Art. 473 N 6.

4928

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e quella favorevole a una quota disponibile equivalente alla quota disponibile ordinaria102.

3.4.4

Esempi di calcolo

I seguenti esempi intendono spiegare il funzionamento dell'articolo 473 D-CC.

Come preconizzato dalla dottrina maggioritaria, in presenza di figli comuni e non comuni, vengono formate due masse di calcolo distinte, proporzionalmente al numero dei figli: una massa da dividere tra il coniuge superstite e i discendenti comuni e l'altra da dividere tra il coniuge superstite e i discendenti non comuni dell'ereditando103. La presente revisione renderà quindi desueto il modo di procedere proposto dalla dottrina minoritaria104, il che consoliderà la certezza del diritto.

Esempio 1: X decede. Gli sopravvivono sua moglie Y, 65 anni, e i loro due figli A e B. La sua successione ammonta a 600 000 franchi. Il testamento di X favorisce Y al massimo attribuendole la quota disponibile in piena proprietà e il resto in usufrutto.

Essendovi soltanto figli comuni, la volontà di X può essere seguita alla lettera. La totalità della successione, vale a dire 600 000 franchi, è quindi sottoposta all'articolo 473 D-CC. È divisa nel seguente modo: la quota disponibile in piena proprietà attribuita a Y ammonta a 300 000 franchi. Rimangono 300 000 franchi consegnati in usufrutto a Y e di cui A e B ricevono la nuda proprietà (150 000 fr. ciascuno).

Esempio 2: stessi dati dell'esempio 1 ma, oltre ad A e B, X ha anche un altro figlio D, nato da una precedente unione.

La volontà di X non può essere seguita alla lettera perché vi sono figli comuni (A e B) e un figlio non comune (D). Occorre quindi iniziare separando aritmeticamente la successione in due masse, proporzionalmente al numero di eredi appartenenti a ciascun gruppo, quindi due terzi ­ un terzo.

102 103 104 105

­

La porzione di due terzi, vale a dire 400 000 franchi, va ai figli comuni ed è quindi assoggettata all'articolo 473 D-CC. Essa è divisa come segue: la quota disponibile attribuita in piena proprietà a Y ammonta a 200 000 franchi.

Restano 200 000 franchi consegnati a Y in usufrutto e di cui A e B ricevono la nuda proprietà (100 000 fr. ciascuno).

­

La porzione rimanente di un terzo, alla quale non si applica l'articolo 473 DCC, ammonta a 200 000 franchi e deve essere divisa tra Y e D. Tenuto conto del testamento, Y riceverà in un primo tempo 100 000 franchi (quota disponibile) in piena proprietà. In applicazione degli articoli 484 e 530 CC, regole ordinarie applicabili quando la successione è gravata da usufrutti, l'importo massimo del valore capitalizzato dell'usufrutto sui 100 000 franchi rimanenti corrisponde al valore della porzione legittima di Y105, vale a dire a 50 000 franchi (1/4 x 200 000 fr.). L'usufrutto deve essere ridotto a un valore capiPer le diverse correnti dottrinali, cfr Carlin, pag. 310 segg.

CR CC II-Steinauer, art. 473 N 6; Sutter-Somm/Ammann, N 74 e rimandi citati.

Sutter-Somm/Ammann, N 75 e rimandi citati.

Infatti, una volta ottenuta la quota disponibile, Y non può ottenere più della sua legittima per non ledere la legittima di D.

4929

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talizzato di 50 000 franchi. L'importo massimo dell'usufrutto sarà quindi di 87 750 franchi (50 000 x 100 / 3,5 x 16,28106)107. D riceverà quindi 12 250 franchi in piena proprietà e 87 750 in nuda proprietà.

In definitiva, Y riceverà in totale 300 000 franchi in piena proprietà e beneficerà di un usufrutto di 287 750 franchi. A e B riceveranno la nuda proprietà di 100 000 franchi ciascuno. D riceverà 12 250 franchi in piena proprietà e 87 750 in nuda proprietà; poiché il valore della nuda proprietà è di 37 750 franchi (87 750 ­ 50 000; importo della nuda proprietà ­ valore capitalizzato dell'usufrutto che grava la proprietà = valore della nuda proprietà), D riceve in valore 50 000 franchi, vale a dire la sua legittima di un quarto di 200 000 franchi.

3.5

Precisazione riguardo al trattamento dell'attribuzione di una parte supplementare dell'aumento al coniuge o al partner registrato superstite, rispettivamente mediante convenzione matrimoniale o patrimoniale

3.5.1

Osservazione generale

La questione dei diritti del coniuge o del partner registrato superstite si pone anche in altri settori oltre a quello della quota della successione. Al decesso di un coniuge la situazione finanziaria del coniuge superstite dipende effettivamente in gran parte da quanto riceve in applicazione del regime matrimoniale. Dopo il decesso di una persona coniugata, prima si procede alla liquidazione del suo regime matrimoniale (art. 204 cpv. 1 CC) e poi viene divisa la sua successione. Nel regime matrimoniale ordinario della partecipazione agli acquisti (art. 196 segg. CC), la metà del valore degli acquisti del defunto, vale a dire l'aumento realizzato durante l'unione coniugale, è attribuito al coniuge superstite nell'ambito della liquidazione del regime (art. 215 cpv. 1 CC), mentre l'altra metà entra nella massa ereditaria insieme al valore dei beni propri del defunto. Gli sposi possono tuttavia derogare a questa regola mediante convenzione matrimoniale convenendo una diversa partecipazione agli acquisti (art. 216 CC). In caso di decesso possono così attribuire l'intero aumento al coniuge superstite di modo che soltanto i beni propri entrano nella successione.

Invece, la LUD prevede che i partner possono concordare mediante convenzione patrimoniale una regolamentazione speciale (art. 25 LUD).

L'attribuzione dell'intero aumento del patrimonio al coniuge o al partner registrato superstite gli permette di beneficiare del patrimonio alla cui costituzione ha contribuito per anni. Inoltre, tale attribuzione contribuisce a garantire la sicurezza finan106

Steinauer, Successions, N 420; Stauffer/Schaetzle/Weber, pag. 175­ 178: donna di 65 anni, tasso d'interesse di base 3,5 per cento (tasso abituale, variabile secondo il rendimento del patrimonio).

107 Spiegazione del calcolo: valore capitalizzato di un usufrutto = importo dell'usufrutto x tasso di rendimento x coefficiente di capitalizzazione (secondo l'età e il sesso del beneficiario) / 100 (cfr. Carlin, pag. 104). L'importo dell'usufrutto si ottiene quindi con il seguente calcolo: valore capitalizzato dell'usufrutto x 100 / tasso di rendimento x coefficiente di capitalizzazione.

4930

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ziaria del coniuge o del partner registrato superstite all'età della pensione. In generale, il coniuge o partner registrato superstite ha più bisogno della successione per garantire il suo futuro di quanto ne abbiano i discendenti, che spesso non hanno difficoltà finanziarie nel momento in cui ereditano perché alla loro età esercitano un'attività lucrativa che garantisce loro un reddito regolare. La prassi dei notai rivela che uno dei principali motivi di conclusione delle convenzioni matrimoniali e dei contratti successori consiste nel derogare al regime legale a favore del coniuge o del partner registrato superstite108.

Queste considerazioni raggiungono tuttavia il loro limite nelle situazioni in cui il coniuge o il partner registrato superstite è favorito a scapito dei figli non comuni.

Questi figli non riceveranno i beni in questione alla morte del nuovo coniuge o partner registrato. Per questo motivo il diritto vigente ammette la possibilità di ledere la porzione legittima ereditaria dei figli comuni e dei genitori ma non quella dei figli non comuni e dei loro discendenti (art. 216 cpv. 2 CC). Per quanto concerne l'unione domestica registrata, la convenzione non può ledere la porzione legittima dei discendenti dell'uno o dell'altro partner (art. 25 cpv. 2 LUD).

Nel regime matrimoniale della comunione dei beni (art. 221 segg. CC), i beni comuni sono divisi a metà tra il coniuge superstite e gli eredi. Gli sposi possono tuttavia convenire un'altra divisione per convenzione matrimoniale (art. 241 cpv. 2 CC). In caso di decesso di un coniuge hanno così la possibilità di attribuire la totalità dei beni comuni al coniuge superstite e soltanto il valore dei beni propri entra nella successione. Nel regime matrimoniale della comunione dei beni, tuttavia, i coniugi non possono ledere la porzione legittima dei discendenti come nel regime della partecipazione agli acquisti. La legittima di tutti i discendenti (comuni e non comuni) è così protetta e viene tenuto conto del fatto che determinati beni che sarebbero propri nel regime della partecipazione agli acquisti (ed entrerebbero nella successione) possono essere beni comuni nel regime della comunione dei beni109.

3.5.2

L'attribuzione di una parte supplementare dell'aumento nel diritto vigente

La possibilità di attribuire all'altro coniuge l'intero aumento realizzato durante l'unione coniugale mediante convenzione matrimoniale (e non mediante contratto successorio, anche se produce i suoi effetti al decesso) costituisce una lex specialis rispetto alle regole ordinarie del diritto successorio110.

Il fatto che l'attribuzione di una parte supplementare dell'aumento al coniuge superstite mediante convenzione matrimoniale vada considerata una liberalità fra vivi o una disposizione a causa di morte è tuttavia oggetto di dispute dottrinali111. In una sentenza del 15 febbraio 2011, il Tribunale federale - che fino alla revisione del diritto della famiglia entrata in vigore il 1° gennaio 1988 si era espresso a favore della disposizione a causa di morte - ha illustrato in modo dettagliato i diversi punti 108 109 110 111

Wolf, pag. 305.

Deschenaux/Steinauer/Baddeley, N 1583.

Steinauer, N 496.

Eitel, Ehegüterrechtliche Rechtsgeschäfte, pag. 9 ­ 19.

4931

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di vista112. Nella fattispecie ha tuttavia lasciato aperta la qualifica giuridica delle convenzioni che prevedono una ripartizione dell'aumento diversa da quella prevista dalla legge113 e da allora non si è più espresso al riguardo. La questione è importante per determinare la base di calcolo delle porzioni legittime e l'ordine delle riduzioni, perché le liberalità fra vivi sono ridotte soltanto dopo le disposizioni a causa di morte (art. 532 CC); la situazione attuale poco chiara pregiudica concretamente la certezza del diritto e deve essere chiarita dalla presente revisione.

Nell'avamprogetto il nostro Consiglio aveva proposto di qualificare l'attribuzione al coniuge di una parte supplementare dell'aumento mediante convenzione matrimoniale come una disposizione per causa di morte. Avevamo quindi proposto di modificare l'articolo 494 nel capo «Dei modi di disporre» e di aggiungervi un capoverso 4 per indicare che tale attribuzione doveva essere trattata come un contratto successorio. Durante la consultazione questa proposta ha suscitato reazioni di segno molto diverso114. Da una parte è stata accolta favorevolmente la volontà di chiarire il calcolo delle pretese legittimarie dei discendenti in caso di attribuzione dell'intero aumento al coniuge superstite e dall'altra è stata vivamente criticata la proposta di qualificare questa attribuzione come disposizione a causa di morte. È segnatamente stato rilevato che questa qualifica non era compatibile con lo scopo della revisione del diritto successorio di aumentare la libertà di disporre del defunto, poiché limitava la sua libertà di disporre per quanto concerne l'attribuzione dell'aumento realizzato durante l'unione coniugale. Inoltre, indeboliva nettamente la posizione del coniuge superstite rispetto ai figli comuni. La pratica rivela che nelle coppie dal reddito modesto con pochi o nessun bene proprio l'attribuzione dell'intero aumento al coniuge superstite può permettere a quest'ultimo di mantenere il tenore di vita anteriore. Può anche evitare di dover vendere l'alloggio familiare per finanziare i bisogni del coniuge superstite e di dover ricorrere all'aiuto sociale.

3.5.3

L'attribuzione di una parte supplementare dell'aumento nel disegno

Il nostro Consiglio è sensibile a questi argomenti. Come già nel caso della porzione legittima a favore del coniuge o partner registrato superstite (cfr. n. 3.2.4), torniamo sulla nostra decisione e abbandoniamo la proposta dell'avamprogetto. L'attribuzione dell'intero aumento al coniuge o al partner registrato superstite deve essere considerata una liberalità fra vivi. In tal modo si pone fine all'incertezza nella pratica riguardo all'attribuzione dell'intero aumento mediante convenzione matrimoniale o patrimoniale: trattandosi di una liberalità fra vivi (e non di una disposizione a causa di morte), queste convenzioni non devono essere aperte, contrariamente alle disposizioni a causa di morte del defunto.

Al fine di non pregiudicare eccessivamente i discendenti comuni, la cui porzione legittima è ridotta dal presente disegno di revisione, il nostro Consiglio propone di tenere conto dell'attribuzione di una parte supplementare dell'aumento nel calcolo 112 113 114

DTF 137 III 113 consid. 4.2.2 e 4.2.3.

DTF 137 III 113 consid. 3.

Sintesi dei risultati della procedura di consultazione, pag. 27­30.

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delle legittime riunendola alla massa di calcolo di queste ultime nella misura in cui favorisce il coniuge o il partner registrato superstite; a essere riunito è l'importo che eccede la metà dell'aumento realizzato dal coniuge deceduto (art. 216 cpv. 2 D-CC).

Ciò permetterà, se del caso, la riduzione della parte supplementare. Il disegno prevede esplicitamente questa possibilità nell'articolo 532 capoverso 2 D-CC.

Questa soluzione farà aumentare la massa di calcolo delle porzioni legittime; inoltre, le legittime di tutti gli eredi legittimari (discendenti comuni, discendenti non comuni e coniuge o partner registrato superstite) saranno calcolate nello stesso modo115. Ma, come nel diritto attuale, soltanto i figli non comuni e i loro discendenti potranno chiedere la riduzione delle convenzioni matrimoniali o patrimoniali.

Il disegno migliora tuttavia la situazione dei figli comuni e dei loro discendenti: in caso di nuovo matrimonio o di nuova unione domestica registrata del genitore superstite, potranno far valere la legittima che non avevano potuto far valere al decesso del primo genitore, in applicazione dell'articolo 216 capoverso 4 D-CC. Questa protezione della legittima dei figli comuni e dei loro discendenti nei confronti di un nuovo matrimonio esiste già nei casi di legato di usufrutto ai sensi dell'articolo 473 capoverso 3 CC.

3.5.4

Esempi di calcolo

Ai fini di una migliore comprensione la proposta formulata nel presente disegno è illustrata con qualche esempio.

Esempio 3: X e Y sono coniugati e hanno un figlio comune A. Al decesso di X il suo patrimonio è composto da 700 000 franchi di acquisti (che ha interamente attribuito a Y in applicazione dell'articolo 216 capoverso 1 CC) e da 100 000 franchi di beni propri. Tre anni prima del suo decesso, X ha effettuato una donazione di 500 000 franchi (provenienti dai beni propri) a un terzo T.

La massa di calcolo delle porzioni legittime degli eredi di X ammonta così a 950 000 franchi: i beni propri di 100 000 ai quali sono riuniti 350 000 franchi che corrispondono alla metà degli acquisti e 500 000 franchi della liberalità (riducibile in applicazione dell'art. 527 n. 3 CC). Su tale base, la legittima di Y (1/2 x 1/2 = 1/4) ammonta a 237 500 franchi come quella di A (art. 471 cpv. 1 D-CC). La quota disponibile ammonta a 475 000 franchi (950 000 ­ 237 500 ­ 237 500).

Poiché la totalità degli acquisti è stata attribuita a Y per convenzione matrimoniale, per coprire la porzione legittima di A è disponibile soltanto il valore dei beni propri di X pari a 100 000 franchi. Per rispettare la sua legittima mancano quindi 137 500 franchi. In qualità di figlio comune, A non può far valere i propri diritti agendo in riduzione contro Y. Deve quindi attaccare la donazione a T. Tuttavia, siccome la donazione a T supera la quota disponibile soltanto di 25 000 franchi (475 000 ­ 500 000), A potrà ottenere da T soltanto tale importo. Infine, A riceverà 125 000 franchi in totale (100 000 di beni propri da X e 25 000 da T in seguito alla riduzione 115

Attualmente le legittime sono calcolate in base a due masse di calcolo diverse, cfr. Eitel, Ehegüterrechtliche Rechtsgeschäfte, pag. 18.

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della donazione ricevuta). La protezione che l'articolo 216 capoverso 3 D-CC offre al coniuge superstite nei confronti dei discendenti comuni protegge Y da un'azione di A.

In definitiva, Y riceverà 350 000 franchi, A 125000 franchi e T potrà conservare 475 000 franchi.

Esempio 3a: stessi dati dell'esempio 3 ma D è soltanto figlio di X (figlio non comune).

Poiché la totalità degli acquisti è stata attribuita a Y per convenzione matrimoniale, per coprire la porzione legittima di D è disponibile soltanto il valore dei beni propri di X pari a 100 000 franchi. Per rispettare la sua legittima mancano quindi 137 500 franchi. In quanto figlio non comune, D può far valere i suoi diritti agendo in riduzione contro Y e T. Poiché le liberalità concesse per convenzione matrimoniale devono essere ridotte prima delle altre liberalità fra vivi (art. 532 cpv. 2 D-CC), D dovrà innanzitutto agire in riduzione contro Y (cfr. n. 3.7.3). Potrà così ottenere 112 500 franchi da Y in seguito alla riduzione dell'attribuzione supplementare dell'aumento (350 000 franchi di attribuzione supplementare ­ legittima di Y di 237 500 franchi) e 25 000 franchi da T in seguito alla riduzione della donazione ricevuta da quest'ultimo.

In definitiva Y riceverà 237 500, D 237 500 e T potrà conservare 475 000.

Esempio 4: X e Y, coniugati, hanno un figlio comune A. Al decesso di X il suo patrimonio è composto da 700 000 franchi di acquisti (che ha interamente attribuito a Y in applicazione dell'articolo 216 capoverso 1 CC) e da 100 000 franchi di beni propri. Tre anni prima del suo decesso X ha effettuato una donazione di 2 550 000 franchi (provenienti da beni propri) a un terzo T.

La massa di calcolo delle porzioni legittime degli eredi di X ammonta così a 3 000 000 di franchi: i beni propri di 100 000 ai quali sono riuniti 350 00 franchi corrispondenti alla metà degli acquisti e 2 550 000 franchi della liberalità (riducibile in applicazione dell'art. 527 n. 3 CC). Su tale base, la legittima di Y (1/2 x 1/2 = 1/4) ammonta a 750 000 franchi come quella di A. La quota disponibile ammonta a 1 500 000 franchi (3 000 000 ­ 750 000 ­ 750 000).

Anche se Y ha ricevuto la totalità degli acquisti per convenzione matrimoniale (350 000 franchi) la sua legittima non è rispettata. Riceve quindi la metà del valore dei beni propri di X, 50 000
franchi (100 000 / 2), l'altra metà dei quali va a A. Y dispone così di 400 000 franchi e ne mancano 350 000 per rispettare la sua legittima.

A riceve invece 50 000 franchi e ne mancano 700 000 per rispettare la sua legittima.

Y e A possono quindi agire in riduzione contro T a concorrenza degli importi necessari per reintegrare le loro porzioni legittime (350 000 + 700 000).

In definiva, Y riceverà 750 000, A 750 000 e T 1 500 000 franchi.

Esempio 4a: stessi dati dell'esempio 4 ma D è soltanto figlio di X (figlio non comune).

In questo caso il risultato è lo stesso dell'esempio precedente. Poco importa che il figlio sia comune o no, considerato che Y non ha ottenuto la propria legittima e che

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la riduzione deve quindi essere effettuata contro un terzo (nei cui confronti il figlio non comune gode degli stessi diritti del figlio comune).

Esempio 5: X e Y sono coniugati e hanno un figlio comune A. Al decesso di X il suo patrimonio è composto da 700 000 franchi di acquisti (che ha interamente attribuito a Y in applicazione dell'articolo 216 capoverso 1 CC) e da 100 000 franchi di beni propri. Tre anni prima del suo decesso X ha effettuato una donazione di 400 000 franchi (provenienti da beni propri) a un terzo T.

La massa di calcolo delle porzioni legittime degli eredi di X ammonta così a 850 000 franchi: i beni propri di 100 000 franchi ai quali sono riuniti 350 000 franchi che corrispondono alla metà degli acquisti e 400 000 franchi della liberalità (riducibile in applicazione dell'art. 527 n. 3 CC). Su tale base, la legittima di Y (1/2 x 1/2 = 1/4) ammonta a 212 500 franchi come quella di A. La quota disponibile ammonta a 425 000 franchi (850 000 ­ 212 500 ­ 212 500).

Poiché la totalità degli acquisti è stata attribuita a Y per convenzione matrimoniale, per coprire la porzione legittima di A è disponibile soltanto il valore dei beni propri di X, pari a 100 000 franchi. Per rispettare la sua legittima mancano quindi 112 500 franchi. In qualità di figlio comune, non può far valere i propri diritti agendo in riduzione contro Y. Inoltre, non potrà attaccare la donazione a T perché non supera la quota disponibile della successione di X (art. 522 cpv. 1 CC). Dovrà quindi accontentarsi di 100 000 franchi e non potrà reintegrare la sua legittima, a meno che Y si risposi (art. 216 cpv. 4 D-CC).

In definitiva, Y riceverà 350 000 franchi, A 100 000 e T potrà conservare 400 000 franchi.

Esempio 5a: stessi dati dell'esempio 5 ma D è soltanto figlio di X (figlio non comune).

Poiché la totalità degli acquisti è stata attribuita a Y per convenzione matrimoniale, per coprire la porzione legittima di D è disponibile soltanto il valore dei beni propri di X pari a 100 000 franchi. Per rispettare la sua legittima mancano quindi 112 500 franchi. In quanto figlio non comune, D può far valere i suoi diritti agendo in riduzione contro Y. Non può agire contro T per due motivi: da un lato perché le liberalità concesse per convenzione matrimoniale o patrimoniale devono essere ridotte prima delle altre liberalità
(art. 532 cpv. 2 D-CC) e d'altra parte perché la donazione a T non eccede la quota disponibile della successione di X (art. 522 cpv. 1 D-CC).

Potrà così ottenere 112 500 franchi da Y mediante riduzione dell'attribuzione supplementare dell'aumento.

In definitiva, Y riceverà 237 500 franchi, D 212 500 e T potrà conservare 400 000 franchi.

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3.6

Chiarimento riguardo al trattamento della previdenza individuale vincolata nella successione

3.6.1

Osservazione generale

Il sistema previdenziale svizzero poggia sui tre pilastri definiti nell'articolo 111 capoverso 1 della Costituzione (Cost.116): l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (primo pilastro), la previdenza professionale (secondo pilastro) e la previdenza individuale (terzo pilastro). Questo sistema vuole permettere alle persone anziane, ai superstiti e agli invalidi l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale se si realizza un caso di assicurazione (vecchiaia, decesso o invalidità)117.

Secondo l'articolo 111 capoverso 4 Cost., la Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, promuove la previdenza individuale, in particolare mediante provvedimenti di politica fiscale. L'articolo 82 LPP costituisce la base legale di questa «previdenza individuale vincolata», vale a dire del pilastro 3a. Questa disposizione offre segnatamente ai salariati e agli indipendenti la possibilità di beneficiare di vantaggi fiscali se versano contributi ad altre forme riconosciute di previdenza assimilate alla previdenza professionale. Tuttavia, questi contributi devono essere esclusivamente e irrevocabilmente destinati alla previdenza dell'assicurato e dei suoi superstiti per i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità, a complemento del primo e del secondo pilastro.

L'articolo 82 LPP è rimasto immutato dall'entrata in vigore della LPP, il 1° gennaio 1985. Il capoverso 2 prevede che il Consiglio federale, in collaborazione con i Cantoni, determini le forme previdenziali riconosciute. In esecuzione di questo mandato legale, il nostro Consiglio ha istituito due forme previdenziali nell'ordinanza del 13 novembre 1985118 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP3): la previdenza vincolata presso istituti d'assicurazione e la previdenza vincolata presso fondazioni bancarie (art. 1 cpv. 1 OPP3). Soltanto le fondazioni bancarie e gli istituti d'assicurazione sono designati come prestatari della previdenza individuale vincolata; ciò offre ai capitali della previdenza le garanzie necessarie in materia di regolamentazione, sorveglianza e diritto degli investimenti.

Dalla sua introduzione nel 1987 questa organizzazione della previdenza individuale ha dato buoni risultati. Tale è il caso anche per quanto concerne la normativa sui beneficiari del pilastro 3a
che, conformemente al suo obiettivo di apportare un complemento alle prestazioni dei pilastri 1 e 2, prevede una cerchia di superstiti distinta ma simile a quella del pilastro 2.

116 117 118

RS 101 Art. 113 cpv. 2 lett. a, Cost.; Jungo, Säule 3a, pag. 99.

RS 831.461.3

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3.6.2

Il trattamento successorio degli averi della previdenza individuale vincolata nel diritto vigente

Nell'ottica del sistema delle assicurazioni sociali appena descritto, il decesso di una persona dà ai suoi successori ­ e in particolare ai suoi eredi legittimi ­ pretese contro terzi che non fanno parte della successione ma sono diritti propri dei beneficiari. Si tratta in particolare di pretese derivanti dalla LAVS (rendita di vedova e vedovo nonché di orfano) e dalla LPP (rendita di vedova o vedovo e rendita di orfano e, se il regolamento dell'istituto di previdenza lo prevede, prestazioni a favore di persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dall'assicurato o della persona che ha ininterrottamente convissuto con lui negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni [art. 20a LPP])119.

Queste pretese sono escluse dalla massa ereditaria e non sono soggette a riduzione.

Infatti, nella misura in cui ha finanziato le pretese che i suoi successori ricevono direttamente nell'ambito del sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie istituito per garantire la previdenza a favore dei superstiti, l'ereditando ha semplicemente partecipato al finanziamento del sistema di previdenza obbligatoria e non si tratta quindi, da parte sua, di un atto relativo alla sua autonomia privata e tendente, tramite il diritto proprio esercitato dal successore, a fare una liberalità a quest'ultimo ai margini della successione120.

Nel diritto vigente è invece controverso se le pretese della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a), facciano parte della successione o no121.

Tenuto conto dello scopo propriamente previdenziale del pilastro 3a vi sono numerosi argomenti che depongono a favore dell'esclusione degli averi del pilastro 3a dalla massa ereditaria122: ­

le basi legali e costituzionali (art. 82 LPP e 111 Cost.) del pilastro 3a fanno parte del diritto delle assicurazioni sociali e non del diritto civile;

­

se gli averi del pilastro 3a entrassero nella massa ereditaria, sarebbero esposti ai creditori del defunto e della successione e ciò è incompatibile con lo scopo previdenziale (mantenimento del tenore di vita abituale dei superstiti, in particolare dei coniugi superstiti e dei figli minorenni);

­

se questi averi potessero servire a scopi diversi dalla previdenza, la loro esenzione fiscale non sarebbe giustificata;

­

le persone che non hanno un pilastro 2 (in particolare gli indipendenti) possono in date circostanze disporre di un'unica forma di previdenza professionale: il pilastro 3a;

­

il legislatore ha espressamente previsto la competenza dei tribunali delle assicurazioni per le controversie con gli istituti di previdenza del pilastro 3a (art. 73 LPP), vale a dire dei tribunali competenti per il settore della previ-

119 120 121

Steinauer, Successions, N 129; Jungo, Säule 3a, pag. 98.

Steinauer, Successions, N 132.

Steinauer, Successions, N 132 e nota a piè di pag. 9. PraxKomm Erbrecht-Künzle, Einleitung N 117 - 126, 118.

122 BK-Weimar, art. 476 N 50 s.

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denza professionale e non dei giudici civili competenti in materia di successioni.

Vi sono d'altro canto motivi ­ incentrati sul carattere volontario della costituzione del patrimonio nell'ambito del pilastro 3a, una forma di risparmio che beneficia di agevolazioni fiscali ­ di ritenere che gli averi del pilastro 3a facciano parte della successione123: ­

in alcuni casi, gli averi del pilastro 3a possono rappresentare importi considerevoli e costituire la parte principale del patrimonio del defunto o addirittura la totalità del suo patrimonio. Non tenerne conto nella successione potrebbe permettere di eludere la normativa sulle porzioni legittime;

­

al contrario del pilastro 2, la costituzione dell'avere previdenziale è completamente volontaria; il rapporto giuridico tra intestatario della previdenza e istituto di previdenza individuale vincolata è un rapporto contrattuale di diritto privato, anche per quanto concerne la designazione dei beneficiari, nei limiti stabiliti dall'articolo 2 capoversi 2 e 3 OPP3;

­

nel pilastro 2, in assenza di beneficiari, gli averi risparmiati passano all'istituto di previdenza e quindi agli altri assicurati; per il terzo pilastro tale non è il caso in ossequio alla logica della previdenza individuale e non a quella della previdenza collettiva;

­

nell'ambito della liquidazione del regime dei beni, gli averi della previdenza vincolata (che si tratti di risparmio bancario o di riscatto assicurativo) sono generalmente contabilizzati come acquisti o beni propri secondo le regole ordinarie della sostituzione (principio della surrogazione patrimoniale124) e non divisi in applicazione dell'articolo 122 CC, secondo cui ogni coniuge ha diritto, in caso di divorzio, alla metà della prestazione d'uscita dell'altro acquisita durante il matrimonio fino alla proposizione della procedura di divorzio. Anche se rimane destinato a uno scopo di previdenza, il risparmio vincolato è trattato come risparmio ordinario e le assicurazioni di previdenza vincolata come assicurazioni private ordinarie. In materia di regime matrimoniale il pilastro 3a non si distingue dal pilastro 3b125.

Il diritto civile distingue inoltre contratto di previdenza vincolata presso un istituto di assicurazione e convenzione di previdenza vincolata presso una fondazione bancaria. Un parte della dottrina ritiene pertanto che le pretese del pilastro 3a bancario entrino nella massa ereditaria alla morte dell'intestatario della previdenza e che i beneficiari di cui all'articolo 2 OPP3 non abbiano alcun diritto proprio nei confronti delle fondazioni previdenziali bancarie126. Diverso è il caso delle pretese del pilastro 3a derivanti da assicurazioni previdenziali vincolate presso istituti d'assicurazione, perché i beneficiari in questo caso possono far valere un diritto proprio nei confronti dell'assicuratore (art. 78 della legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione; LCA127), ciò che esclude di considerarle nella massa ereditaria128.

123 124 125 126 127

Vedi segnatamente in proposito Aebi Müller, N 9­15 DTF 137 III 337 consid. 2.1.1.

Deschenaux/Steinauer/Baddeley, N 1101.

Jungo, Säule 3a, pag. 110 e nota a piè di pagina 71.

RS 221.229.1.

4938

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In pratica, tuttavia, sia le pretese derivanti dai contratti di previdenza (istituti assicurativi) sia quelle derivanti dalle convenzioni di previdenza (fondazioni bancarie) sono versate direttamente ai beneficiari secondo l'articolo 2 OPP3129. Il Tribunale federale ha affrontato la tematica del rapporto tra diritto successorio e previdenza individuale vincolata in una sentenza del 28 gennaio 2014130. I considerandi della Seconda Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale federale sono stati però vivamente criticati dalla dottrina131, secondo cui tale decisione è in fin dei conti un'ulteriore causa dell'attuale incertezza giuridica a cui il legislatore deve porre rimedio132.

L'attuale incertezza giuridica in questo campo comporta notevoli rischi per i diversi attori coinvolti in una successione. Ad esempio, se una fondazione bancaria del pilastro 3a versa l'intero avere cumulato al partner di fatto133 del defunto intestatario della previdenza (non coniugato), conformemente alle regole dell'OPP3 e alla volontà espressa dell'intestatario medesimo134, senza ottenere dapprima il consenso degli eredi, vi è il pericolo che un discendente contesti il versamento e chieda che gli averi siano versati a lui (una seconda volta) o alla successione. Rimediare a questo fattore di incertezza appare tanto più urgente in considerazione del fatto che il numero di conti bancari e polizze di assicurazione del pilastro 3a è nettamente aumentato negli ultimi anni: da 1 094 854 nel 1995, a 2 332 654 nel 2005 poi a 3 833 541 nel 2016135.

Tenuto conto di questa situazione, il nostro Consiglio aveva proposto nell'avamprogetto una chiara distinzione tra previdenza professionale (pilastro 2 e pilastro 3a) e diritto successorio. Così, la priorità del diritto della previdenza sugli averi del pilastro 3a sarebbe stata chiaramente definita. I partecipanti alla consultazione hanno in generale approvato l'intento di chiarire la questione ma hanno espresso pareri molto discordi quanto alla soluzione scelta136.

3.6.3

Il trattamento successorio degli averi della previdenza individuale vincolata nel disegno

Considerati i risultati della procedura di consultazione, il nostro Consiglio propone un compromesso che tiene conto sia del parere di una parte della dottrina sia della priorità del pertinente diritto relativo all'avere della previdenza individuale vincolata. La presente revisione del diritto successorio riguarda quindi in parte anche il diritto della previdenza.

128 129 130 131 132 133 134 135 136

Jungo, Säule 3a, pag. 108 e nota a piè di pagina 65.

Jungo, Säule 3a, pag. 114.

Sentenza del Tribunale federale 9C 523/2013 del 28 gennaio 2014, consid. 4.1 (considerando non pubblicato nella DTF 140 V 57).

Aebi-Müller, n. 18 ­ 38.

Jungo, Säule 3a, pag. 94 seg.

Secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. b n. 2 OPP3: la persona che ha convissuto ininterrottamente con il defunto almeno durante i cinque anni precedenti il decesso.

In applicazione degli art. 2 cpv. 1 lett. b n. 2 e 2 cpv. 2 OPP 3.

Cfr. UFAS, Statistica 2017, pag. 127.

Sintesi dei risultati della procedura di consultazione, pagg. 35­40.

4939

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Gli averi della previdenza del pilastro 3a delle due forme riconosciute di previdenza individuale vincolata continueranno a essere esclusi dalla massa ereditaria. Per tutelare i diritti dei superstiti su tali averi, questo punto deve essere esplicitamente disciplinato nella legge. Pertanto il disegno propone di sancire nell'articolo 82 capoverso 4 D-LPP il diritto al credito risultante dal pilastro 3a (cfr. n. 4.3). Ciò significa che gli istituti di previdenza potranno versare gli averi della previdenza direttamente ai beneficiari senza dapprima consultare gli eredi e senza correre il rischio che un discendente contesti il versamento effettuato. L'esclusione degli averi previdenziali del pilastro 3a dalla massa ereditaria implica anche che tali averi non rientrano nella liquidazione della successione da parte dell'ufficio delle esecuzioni in caso di rinuncia all'eredità (art. 573 CC).

In seguito alla modifica degli articoli 476 e 529 D-CC proposta dal disegno (cfr.

n. 4.1), le pretese del pilastro 3a saranno tuttavia riunite alla massa di calcolo delle porzioni legittime (unicamente al valore di riscatto in materia di pilastro 3a assicurativo) e quindi potranno essere ridotte, a prescindere dalla forma della previdenza individuale vincolata scelta. Ciò significa che gli eredi legittimari che non ottengono la loro porzione legittima possono proporre l'azione di riduzione contro i beneficiari del pilastro 3a per la parte mancante della legittima.

La soluzione che proponiamo rispetta quindi l'obiettivo perseguito dal pilastro 3a, che vuole in primo luogo contribuire alla previdenza dei beneficiari in caso di decesso dell'intestatario della previdenza, conformemente all'articolo 82 LPP. Inoltre, essa impedisce all'ereditando di servirsi del pilastro 3a per eludere i diritti degli eredi legittimari.

La presente revisione offre anche l'occasione di migliorare il testo dell'articolo 82 LPP e di precisare la delega di competenza da esso prevista; tale delega è attualmente formulata in modo troppo generale e non corrisponde più alle esigenze legali attuali. Le due forme riconosciute di previdenza sono ormai chiaramente menzionate nel capoverso 1 e quindi disciplinate sul piano legale, il che rende possibile farvi riferimento agli articoli 476 e 529. Il nostro Consiglio conserva peraltro la competenza
di disciplinare i dettagli delle forme di previdenza e di fissare l'ordine dei beneficiari (art. 82 cpv. 3 D-LPP).

Occorre infine rilevare che la presente revisione del diritto successorio non ha alcuna ripercussione sul secondo pilastro. Le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria e sovraobbligatoria non entrano nella massa ereditaria; non sono soggette a riduzione e non sono toccate da una rinuncia137. Per questo motivo il disegno non menziona le pretese risultanti dal secondo pilastro nelle disposizioni sul pilastro 3a e sull'assicurazione sulla vita (art. 476 e 529 D-CC) e quindi a questo proposito è mantenuta la situazione giuridica attuale.

137

DTF 129 III 305.

4940

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3.6.4

Esempi di calcolo

Gli esempi seguenti illustrano l'interazione tra il diritto proprio dei beneficiari sui loro crediti nei confronti degli istituti del pilastro 3a e l'eventuale diritto degli eredi la cui legittima non è rispettata di proporre un'azione di riduzione.

Esempio 6: X e Y, coniugati, hanno un figlio A. Al decesso di X, la sua successione ammonta a 20 000 franchi. X disponeva inoltre di un pilastro 3a bancario (costituito da beni propri) di un importo di 100 000 franchi di cui Y è unica beneficiaria.

La massa di calcolo delle porzioni legittime degli eredi di X ammonta quindi a 120 000 franchi (20 000 fr. + 100 000 fr. da riunire in applicazione dell'articolo 476 D-CC). Su tale base, la legittima di Y (1/2 x 1/2 = 1/4) è di 30 000 franchi; anche la legittima di A è di 30 000 franchi.

La quota disponibile ammonta a 60 000 franchi (120 000 ­ 30 000 ­ 30 000 fr.).

Y beneficia di un diritto proprio sulla pretesa nei confronti dell'istituto di previdenza individuale vincolata che, nella fattispecie, le già ha versato l'importo di 100 000 franchi. Per coprire la legittima di A vi sono soltanto 20 000 franchi di averi bancari.

Quindi, per rispettare la legittima di A mancano 10 000 franchi. A potrà proporre azione di riduzione contro Y per tale importo. Nei confronti dell'istituto di previdenza non vi è invece più alcuna pretesa.

In definitiva, Y riceverà 90 000 franchi e A 30 000.

Esempio 6a: stessi dati che nell'esempio precedente ma X e Y vivono insieme da più di cinque anni senza essere coniugati e X designa Y come beneficiaria unica del suo pilastro 3a.

In questo caso, Y non ha una porzione legittima e la legittima di A ammonta a 60 000 franchi (1/2 x 120 000 fr.).

Y beneficia di un diritto proprio alla pretesa nei confronti dell'istituto di previdenza individuale vincolata che, nella fattispecie, le già ha versato l'importo di 100 000 franchi. Per coprire la legittima di A vi sono soltanto 20 000 franchi di averi bancari.

Quindi, per rispettare la legittima di A mancano 40 000 franchi. A potrà proporre azione di riduzione contro Y per tale importo. Nei confronti dell'istituto di previdenza non vi è invece più alcuna pretesa.

In definitiva, Y riceverà 60 000 franchi e A 60 000.

Esempio 7: X è celibe e ha due figli C e D. Al decesso di X la sua successione ammonta a 20 000 franchi. X disponeva
inoltre di un pilastro 3a bancario (costituito da beni propri) di 100 000 franchi di cui C è unico beneficiario.

La massa di calcolo delle porzioni legittime degli eredi di X ammonta quindi a 120 000 franchi (20 000 fr. + 100 000 fr. da riunire in applicazione dell'articolo 476 D-CC). Su tale base, la legittima di C e D (1/2 x 1/2 = 1/4) è di 30 000 franchi ciascuno.

La quota disponibile ammonta a 60 000 franchi (120 000 ­ 30 000 ­ 30 000 fr.).

C beneficia di un diritto proprio sulla pretesa nei confronti dell'istituto di previdenza individuale vincolata che, nella fattispecie, gli ha già versato l'importo di 100 000 4941

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franchi. Per coprire la legittima di D vi sono soltanto 20 000 franchi di averi bancari.

Quindi, per rispettare la legittima di D mancano 10 000 franchi. D potrà proporre azione di riduzione contro C per tale importo. Nei confronti dell'istituto di previdenza non vi è invece più alcuna pretesa.

In definitiva, C riceverà 90 000 franchi e D 30 000.

3.7

Chiarimento riguardo alla riduzione

3.7.1

Osservazione preliminare

Il presente disegno tratta la porzione disponibile (cfr. n. 3.2­3.4) e precisa la base di calcolo delle porzioni legittime (cfr. n. 3.5 e 3.6). Occorre quindi affrontare anche alcune questioni attualmente controverse in materia di riduzione; l'azione di riduzione permette agli eredi che non ottengono l'importo della loro legittima di chiedere che le disposizioni eccedenti la porzione disponibile siano ridotte alla giusta misura (art. 522 cpv. 1 CC).

3.7.2

La riduzione nel diritto vigente

Il diritto vigente permette all'erede legittimario che non riceve il valore della sua legittima di chiedere la riduzione (art. 522 segg. CC) delle disposizioni a causa di morte e di alcune liberalità tra vivi (cfr. in particolare art. 527 CC) nell'ordine previsto nell'articolo 532 CC. Secondo questa disposizione, la riduzione va a intaccare anzitutto le disposizioni a causa di morte, poi le liberalità tra i vivi, procedendo dalla più recente alla più remota, finché sia reintegrata la legittima. Si può partire dall'idea che l'ereditando abbia dapprima utilizzato la quota disponibile e in seguito ­ mediante disposizioni a causa di morte o liberalità tra i vivi ­ abbia intaccato la legittima degli eredi. Per ripristinare le riserve devono quindi dapprima essere ridotte le disposizioni a causa di morte poi le liberalità tra vivi, dalla più recente alla più remota138.

Secondo il testo delle disposizioni legali sulle porzioni legittime e sulla quota disponibile (art. 470 e 471 CC) pare impossibile che, disponendo a causa di morte della sola quota disponibile, un ereditando leda la porzione legittima di un erede. Ma l'esperienza insegna tuttavia che ciò è possibile e addirittura relativamente frequente, soprattutto se la successione è in parte ab intestat (acquisita per legge in applicazione dell'articolo 481 cpv. 2 CC) e in parte testamentaria139. È segnatamente possibile che la porzione legittima di dati eredi sia lesa perché altri eredi ricevono nella successione legale (ab intestat) la parte della successione della quale l'ereditando non ha disposto140. Il testo di legge vigente non permette di ridurre gli acquisti ab intestat ma esclusivamente le disposizioni del defunto, quindi una stretta applicazione della legge permetterebbe di ridurre soltanto le attribuzioni testamenta138 139 140

Steinauer, Successions, N 828; BSK ZGB II-Forni/Piatti, Art. 532 N 3.

Piotet, Rapport, pag. 84; cfr. esempi di Eitel, Herabsetzung, pag. 309 seg.

Steinauer, Successions, N 809 con esempio al N 810.

4942

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rie del testatore anche se non eccedono la quota disponibile, la qual cosa non corrisponde verosimilmente alla sua volontà141. Gran parte della dottrina deplora questa situazione e ritiene che vi sia una lacuna della legge che occorre colmare riconoscendo la possibilità di ridurre gli acquisti ab intestat142. La questione rimane tuttavia controversa143 e fino a oggi il Tribunale federale non si è espresso in merito.

Per quanto concerne le liberalità tra vivi, il diritto vigente prevede soltanto che siano ridotte dalla più recente alla più remota (art. 532 CC). Non è tuttavia indicato quale momento sia determinante per stabilire quando una liberalità è stata compiuta.

Questo punto è tuttavia essenziale per stabilire l'ordine delle riduzioni. Infatti una parte importante della dottrina ritiene che la parte supplementare dell'aumento attribuita mediante convenzione matrimoniale o patrimoniale debba essere ridotta per prima poiché si tratta dell'ultima liberalità tra vivi effettuata dall'ereditando144, in seguito vanno ridotte le liberalità revocabili perché hanno effetto nell'ultimo secondo precedente la morte145 e poi le altre liberalità. L'assenza di regole chiare in proposito nuoce tuttavia alla certezza del diritto.

Al fine di porre rimedio a tale incertezza del diritto, nell'avamprogetto il nostro Consiglio federale aveva proposto di disciplinare diverse questioni connesse con la riduzione, alcune delle quali erano di natura estremamente tecnica (riduzione indiretta, rango della riduzione dei contratti successori positivi, estensione della regola della riduzione ai legati di una cosa determinata ecc.). Nella consultazione su queste questioni sono stati espressi pareri molto diversi146. Abbiamo pertanto deciso di disciplinare nel presente disegno soltanto le questioni di ordine generale: la riducibilità degli acquisti ab intestat, accolta positivamente nella consultazione, e l'ordine delle riduzioni, senza pregiudicare un'eventuale futura revisione delle succitate questioni tecniche.

3.7.3

La riduzione nel disegno

Anche se il problema descritto pocanzi sarà probabilmente meno frequente in futuro, perché il presente disegno propone di aumentare la quota disponibile, la lacuna della legge riguardo alla riducibilità degli acquisti ab intestat merita di essere colmata.

Quindi il disegno prevede espressamente la riducibilità degli acquisti ab intestat (art. 522 e 523 D-CC).

Una volta ammessa la possibilità di ridurre gli acquisti ab intestat, occorre riesaminare anche l'ordine in cui sono ridotte le attribuzioni per causa di morte; deve inoltre essere determinato il rango della riduzione degli acquisti ab intestat. A tal fine, va rammentato che l'acquisto ab intestat è la parte della successione che un erede ha ricevuto in applicazione dell'articolo 481 capoverso 2 CC, vale a dire indipendente141 142 143

Steinauer, Successions, N 811.

Steinauer, Acquisitions, pag. 79 e rimandi citati; Eitel, Herabsetzung, pag. 319.

PraxKomm Erbrecht-Hrubesch-Millauer, Vorbemerkungen zu Art. 522 segg., N 2a con ulteriori riferimenti.

144 Steinauer, Successions, N 496 e i rimandi citati nella nota a piè di pagina 69.

145 Steinauer, Successions, N 835.

146 Sintesi dei risultati della procedura di consultazione, pag. 48­56.

4943

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mente dalla volontà dell'ereditando. Conformemente all'opinione della maggioranza della dottrina, il nostro Consiglio propone di dare la priorità alla volontà manifestata dal defunto se prima del suo decesso ha disposto di una parte del suo patrimonio rispettando i limiti della quota disponibile147, anche se forse ignorava che ciò avrebbe potuto rendere necessaria la riduzione delle parti ricevute dagli eredi ab intestat.

L'articolo concernente l'ordine delle riduzioni è adeguato come segue: soggiacciono a riduzione dapprima gli acquisti a causa di morte risultanti dalla legge, poi le disposizioni a causa di morte e infine le liberalità tra vivi (art. 532 cpv. 1 D-CC).

Nell'ambito della presente revisione occorre inoltre precisare l'ordine di riduzione delle liberalità tra vivi, nel caso in cui diverse di queste liberalità possano essere ridotte. Il trattamento dell'attribuzione di una parte supplementare dell'aumento per convenzione matrimoniale o convenzione patrimoniale ­ la cui qualifica nel diritto vigente è controversa148 ­ viene disciplinata nella presente revisione (cfr. n. 3.5) e chiarita nel testo di legge. Non vi è quindi più spazio per i dubbi: la disposizione di una convenzione matrimoniale o patrimoniale che attribuisce al superstite una parte supplementare dell'aumento costituisce una liberalità tra vivi e secondo l'opinione di una parte importante della dottrina149 è la prima di tali liberalità a dover essere ridotta. L'attribuzione al superstite di una parte dell'aumento del regime matrimoniale superiore alla metà produce infatti il suo effetto nell'ultima tappa della liquidazione del regime matrimoniale, immediatamente prima del decesso (vale a dire la ripartizione dell'aumento); deve pertanto essere considerata l'ultima liberalità tra vivi del defunto150 e quindi essere ridotta per prima151. Seguono poi le liberalità liberamente revocabili e le prestazioni risultanti dalla previdenza individuale vincolata del defunto, poi le altre liberalità, dalla più recente alla più remota (art. 532 cpv. 2 D-CC).

In conseguenza della modifica proposta in materia di riduzione delle liberalità tra vivi deve essere riveduto anche l'articolo 494 capoverso 3 CC. Secondo tale disposizione, i beneficiari (legatari o eredi) di un contratto successorio possono agire contro le disposizioni a causa di morte e le donazioni incompatibili con i benefici loro concessi proponendo un'azione analoga all'azione di riduzione152.

3.8

Istituzione di un credito di assistenza a favore del partner di fatto

3.8.1

Osservazione generale

La discussione su un diritto successorio moderno non può esimersi da una riflessione su come trattare i sempre più numerosi partenariati di fatto. Contrariamente a quanto ritiene la metà della popolazione153, secondo il diritto attuale il partner di 147 148 149 150 151 152 153

Steinauer, Acquisitions, pag. 78 e i rimandi citati nella nota a piè di pagina 3.

Sutter-Somm/Ammann, N 56 segg.

Steinauer, Successions, N 836 con ulteriori rimandi.

Steinauer, Successions, N 496 e nota a piè di pagina 69.

Eitel, Ehegüterrechtliche Rechtsgeschäfte, pag. 18.

Guinand/Stettler/Leuba, N 357; Steinauer, Successions, N 633 con ulteriori rimandi.

Stutz/Bauer/Schmugge, pag. 215; cfr. anche Cottier, pag. 32.

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fatto non è erede legittimo né tantomeno erede legittimario. La legge non gli riconosce alcun diritto successorio in caso di decesso del partner di fatto, indipendentemente dalla durata e dall'intensità della relazione di fatto.

Le coppie che vivono in unione libera possono concludere una convenzione per regolare la loro relazione, anche nel caso di decesso di uno di essi. Tuttavia, è stato chiesto di legiferare sullo scioglimento dei partenariati di fatto in caso di decesso, perché numerose persone non regolano per tempo la loro successione anche se a priori ne avrebbero avuta l'intenzione154. Le opinioni su questo punto sono però ampiamente divergenti. Alcuni chiedono che sia conservata la situazione attuale facendo valere che gli interessati hanno scelto di non regolare legalmente la loro relazione, mentre altri vorrebbero concedere ai partner di fatto superstiti un diritto di successione legale o una porzione legittima come ai coniugi, perché i partenariati di fatto hanno spesso assunto la funzione del matrimonio e gli interessati hanno il medesimo bisogno di protezione155.

Anche la mozione Gutzwiller 10.3524, da cui è scaturita la presente revisione, chiedeva che «i partner non sposati, finora discriminati, vengano inclusi nel diritto successorio e in materia di legittima e beneficino dunque del medesimo equo trattamento destinato alle coppie sposate o in unione domestica registrata (eventualmente a determinate condizioni riguardo all'equivalenza della comunione domestica e della responsabilità)». Tuttavia, la versione della mozione trasmessa dal Parlamento al nostro Consiglio precisa che non deve esservi equo trattamento in materia di diritto successorio tra le coppie non sposate e quelle sposate. Il Parlamento ha quindi adottato una decisione preliminare cruciale che vincola il nostro Consiglio.

Per questo motivo, il nostro Collegio nell'avamprogetto ha rinunciato a qualsiasi disposizione che equiparasse il partner di fatto superstite al coniuge o al partner registrato superstite. L'estensione della libertà di disporre permetterà comunque all'ereditando di favorire il partner di fatto, con una disposizione a causa di morte, in misura maggiore di quanto possa fare attualmente. Spetterà quindi all'ereditando stabilire l'importanza che accorda alla sua relazione di coppia e decidere in quale
misura il partner debba partecipare alla sua successione.

Come abbiamo spiegato nel rapporto sulla modernizzazione del diritto di famiglia156, se non vi è alcuna disposizione a causa di morte, occorre prevedere una regola per evitare situazioni scioccanti nei casi di rigore.

3.8.2

Dal «legato di mantenimento» al «credito di assistenza»

Se non vi è una disposizione a causa di morte a suo favore, il partner di fatto superstite può ritrovarsi in una situazione molto difficile, soprattutto se non dispone di fondi propri. Tale situazione può ad esempio risultare dal fatto che durante la vita 154

P. es. Cottier, pag. 35 segg. e i numerosi riferimenti alla nota a piè di pagina 63; riguardo alla questione delle imposte di successione dovute dai partner di fatto, cfr. n. 3.2.1 in fine.

155 Rapporto sulla modernizzazione del diritto di famiglia, pag. 25.

156 Rapporto sulla modernizzazione del diritto di famiglia, pag. 30.

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comune aveva ridotto la sua attività lucrativa o l'aveva completamente abbandonata, rinunciando così alla sua indipendenza finanziaria, per contribuire al benessere della coppia svolgendo mansioni domestiche, di custodia dei figli o di cura del partner di fatto o di un membro della famiglia. In una tale situazione, il fatto che al decesso del partner di fatto la successione vada interamente agli eredi legittimi appare sconcertante, se lascia il partner superstite in una situazione di bisogno e senza altra prospettiva che l'assistenza pubblica.

Per evitare situazioni di questo genere, nell'avamprogetto, il nostro Consiglio aveva proposto di introdurre un «legato di mantenimento», de jure, indipendente dalla volontà del disponente. Questo legato avrebbe permesso a una persona che da almeno tre anni conviveva con il defunto e nel cui interesse aveva fornito ragguardevoli prestazioni, di beneficiare di un legato a carico della successione (art. 484a cpv. 1 n. 1 AP-CC). Il nostro Consiglio aveva proposto di concedere un legato di mantenimento anche a una persona che durante la sua minore età aveva vissuto almeno cinque anni in comunione domestica con l'ereditando che le aveva fornito un sostegno finanziario e avrebbe continuato a fornirglielo se non fosse deceduto (art. 484a cpv. 1 n. 2 AP-CC).

Questa proposta è stata molto criticata nell'ambito della procedura di consultazione perché ritenuta troppo complessa e poco compatibile con il sistema vigente e perché avrebbe fatto aumentare eccessivamente le procedure giudiziarie157. In considerazione di queste critiche abbiamo deciso di rinunciare all'istituzione di un legato di mantenimento.

Alla luce delle osservazioni formulate durante la procedura di consultazione, nel disegno il nostro Consiglio propone un nuovo concetto per evitare i casi di rigore accordando al partner di fatto superstite un «credito di assistenza» nei confronti della successione.

3.8.3

Il credito di assistenza

Il nostro Consiglio propone di attribuire al partner di fatto, in determinate condizioni, un credito nei confronti della successione del partner defunto che non può essere escluso né per testamento né per contratto precedente al decesso. Si introduce così un nuovo debito legale della successione di cui gli eredi rispondono solidalmente.

Nei limiti previsti dalle nuove disposizioni, il progetto riconosce al partner di fatto la priorità sugli eredi legittimari poiché la loro riserva è calcolata dopo deduzione del debito di assistenza (cfr. art. 474 cpv. 2 D-CC).

Devono essere adempite due condizioni cumulative affinché il partner di fatto superstite abbia diritto di far valere questo credito (art. 606a cpv. 1 D-CC): (1) nel momento del decesso dell'ereditando, i partner facevano vita di coppia da almeno cinque anni e (2) dopo il decesso dell'ereditando il partner di fatto superstite si trova in una situazione di bisogno, vale a dire che non è in grado di coprire il minimo vitale secondo il diritto dell'aiuto sociale.

157

Cfr. Sintesi dei risultati della procedura di consultazione, pag. 17­27.

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Se queste condizioni sono adempiute, il partner di fatto superstite può far valere il diritto al credito di assistenza sotto forma di rendita mensile. Se non si raggiunge un accordo con gli eredi, il partner di fatto potrà annunciare la sua pretesa entro un termine di tre mesi dal decesso e intentare in seguito un'eventuale azione in giustizia entro un anno o intentare immediatamente l'azione in giustizia (art. 606b cpv. 2 DCC). L'introduzione immediata dell'azione in giustizia rende superfluo l'annuncio secondo l'articolo 606b capoverso 1 D-CC. Spetterà al giudice stabilire l'importo della rendita mensile, l'importo massimo dell'assistenza e le modalità delle garanzie (art. 606c D-CC).

Per stabilire l'importo del credito di assistenza sarà dapprima calcolato l'importo necessario per coprire i bisogni mensili del creditore e quindi sarà fissata la durata della rendita in funzione delle circostanze. A tal fine verrà segnatamente tenuto conto dell'età del partner superstite, dei suoi redditi e del suo patrimonio, delle sue prospettive di guadagno (in base all'età, allo stato di salute, alla sua formazione professionale e alla portata e durata dell'eventuale cura dei figli ecc.) e delle sue aspettative nei confronti dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, della previdenza professionale o di altre forme di previdenza. Si tratta di criteri noti nel diritto civile della famiglia già applicati in materia di contributo di mantenimento dopo il divorzio (cfr. art. 125 CC).

L'importo complessivo del credito deve rispettare un doppio limite: da un lato non può superare l'importo necessario alla copertura del minimo vitale sociale del superstite fino all'età di cento anni al massimo e dall'altro è limitato a un quarto del patrimonio netto dell'ereditando nel momento del suo decesso (art. 606a cpv. 2 DCC). Il «patrimonio netto» corrisponde ai beni esistenti dopo deduzione dei debiti del defunto; i debiti della successione ed eventuali crediti di collazione non vanno considerati. La decisione di prendere in considerazione il patrimonio netto permette di stabilire l'importo massimo del credito di assistenza prima di conoscere l'insieme dei debiti della successione. Inoltre, stabilire il limite massimo del credito di assistenza a un quarto del patrimonio evita di gravare la successione in misura
eccessiva e di ritardarne inutilmente la divisione. La parte della successione che eccede il quarto del patrimonio netto del defunto potrà così essere consegnata agli eredi prima della fissazione definitiva dell'importo del credito di assistenza.

Un'eventuale rendita a vita (cfr. esempio n. 8 al n. 3.8.4) va calcolata fino al momento in cui il partner superstite raggiunge l'età di 100 anni (art. 606a cpv. 2 DCC). Gli importi mensili saranno addizionati fino a tale momento per verificare che il totale non eccede il quarto del patrimonio netto del defunto. Se tale è il caso sarà fissato il quarto del patrimonio netto del defunto come importo massimo. La durata della rendita viene automaticamente ridotta. A essere ridotta è la durata della rendita e non il suo importo per evitare che il creditore debba rivolgersi all'aiuto sociale per coprire l'importo mensile residuo mancante. Infatti, motivi relativi all'economia di procedura e alle finanze della collettività pubblica rendono preferibile che il partner superstite esaurisca in priorità i suoi diritti sulla successione prima di rivolgersi all'assistenza pubblica.

Infine, occorre precisare che tale importo non è immutabile poiché in caso di mutamente importante e durevole della situazione del partner superstite, l'assistenza può essere diminuita o soppressa (art. 606d cpv. 3 D-CC).

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Tenuto conto di queste condizioni, i casi di applicazione pratica saranno probabilmente limitati. Riguarderanno situazioni scioccanti nelle quali la collettività sarebbe chiamata a sovvenire ai bisogni correnti del partner di fatto superstite anche se gli averi della successione che questi ha contribuito a costituire permetterebbero di coprire il suo minimo vitale sociale senza limitare in misura eccessiva i diritti degli eredi.

Per quanto concerne le regole applicabili al credito di assistenza nel diritto internazionale privato, occorre considerare che si tratta di un credito legale di diritto successorio. Di conseguenza, il diritto applicabile alla successione è determinante (art. 90 segg. LDIP).

Credito di assistenza e imposte In considerazione della natura e dello scopo del credito di assistenza, la rendita che ne deriva dovrebbe poter essere trattata in modo analogo, sotto il profilo fiscale, a un sussidio proveniente da fondi privati conformemente all'articolo 24 lettera d della legge federale del 14 dicembre 1990158 sull'imposta federale diretta (LIFD) e quindi, in virtù di questo articolo, essere esente dall'imposta sul reddito.

Secondo la giurisprudenza, si può parlare di sussidi di assistenza provenienti da fondi pubblici o privati se sono adempiute le tre seguenti condizioni cumulative159: (1) la persona è indigente (bisogno); (2) l'istituzione privata o di diritto pubblico fornisce i sussidi a scopo di assistenza (assistenza); (3) la prestazione è a titolo gratuito, vale a dire che il beneficiario non deve fornire una contro-prestazione (gratuità).

La qualificazione di sussidio proveniente da fondi privati non è tuttavia la sola possibile e l'autorità fiscale cantonale incaricata della tassazione e, in caso di ricorso, le autorità giudiziarie saranno in definitiva le sole competenti per stabilire la qualificazione fiscale di questa prestazione. A questo stadio non è possibile escludere che l'autorità cantonale competente qualifichi il credito di assistenza come reddito proveniente da una successione, fiscalmente esente sul piano federale secondo l'articolo 24 lettera a LIFD, rispettivamente secondo l'articolo 7 capoverso 4 lettera c della legge federale del 14 dicembre 1990160 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei comuni (LAID), ma suscettibile di essere
assoggettato a un'imposta di successione cantonale nei Cantoni che prevedono tale forma di imposizione.

Occorre inoltre rilevare che il succitato criterio del bisogno dipende dalla situazione del beneficiario nel momento in cui riceve effettivamente le prestazioni e non dalla sua situazione nel momento del decesso dell'ereditando, come è il caso per la nascita del diritto all'assistenza secondo l'articolo 606a D-CC.

L'importo complessivo destinato a finanziare il credito di assistenza deve ammontare al massimo a un quarto del patrimonio netto del defunto e, come il resto della successione, sarà di proprietà della comunione ereditaria fino alla divisione, dopo di 158 159

RS 642.11 Cfr. DTF 137 II 328, consid. 4.3. e sentenza del Tribunale federale 2C_78/2014 del 26 maggio 2014, consid. 3.1.

160 RS 642.14.

4948

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che sarà di proprietà degli eredi. In materia fiscale, sarà di competenza delle autorità cantonali incaricate della tassazione e, in caso di ricorsi, delle autorità giudiziarie, determinare in quale misura gli eredi saranno assoggettati all'imposta sulle successioni e all'imposta sulla sostanza per questo importo globale, dato che entrambe le suddette imposte sono di esclusiva competenza dei Cantoni.

3.8.4

Esempi di calcolo del credito di assistenza

I seguenti esempi permettono di meglio comprendere la proposta del presente disegno: Esempio 8: partner di fatto superstite di 70 anni, senza alcun reddito161 né prospettive di reddito supplementari. Minimo vitale sociale mensile di 2700 franchi. Patrimonio netto dell'ereditando nel momento del decesso: 4 000 000 franchi.

In questo caso, tenuto conto dell'assenza di prospettive di reddito supplementari del partner di fatto superstite, la rendita verrà calcolata a vita, vale a dire per 30 anni, fino all'età di 100 anni. La somma necessaria per coprire il minimo vitale sociale di 2700 franchi al mese fino all'età di 100 anni ammonta a 972 000 franchi (2700 x 12 x 30). Questo importo è inferiore al quarto del patrimonio netto del defunto e può quindi essere interamente destinato a una rendita a favore del partner superstite. Il partner superstite ha quindi diritto a una rendita di 2700 franchi al mese fino a 100 anni. Se vi è un giudizio, il giudice stabilisce nel dispositivo della sentenza l'importo mensile della rendita (2700 fr.), l'importo massimo dell'assistenza (972 000 fr.) e le modalità delle garanzie. Se il partner di fatto superstite decede prima dell'età di 100 anni, il saldo, interessi compresi, spetta alla successione.

Esempio 8a: stessi dati che nell'esempio 8 ma il partner di fatto superstite dispone di un reddito mensile di 1 300 franchi senza prospettive di reddito supplementari.

Non essendovi prospettive di aumento del reddito del partner di fatto superstite, la rendita sarà calcolata a vita, vale a dire una rendita per 30 anni, fino all'età di 100 anni. Con bisogni di 1400 franchi al mese (2700 ­ 1300), la somma necessaria alla copertura del minimo vitale sociale di 2 700 franchi al mese fino all'età di 100 anni ammonta a 504 000 franchi (1400 x 12 x 30). Questo importo è inferiore al quarto del patrimonio netto del defunto e può quindi essere interamente destinato al versamento di una rendita a favore del partner superstite. La rendita mensile può quindi ammontare a 1400 franchi al mese fino a 100 anni e l'importo massimo dell'assistenza a 504 000 franchi. Se il partner di fatto superstite decede prima dell'età di 100 anni, il saldo, interessi compresi, spetta alla successione.

Esempio 8b: stessi dati che nell'esempio 8 ma il partner di fatto superstite dispone di un reddito
mensile di 2700 franchi o più.

Poiché dispone di un reddito che permette di coprire i suoi bisogni o li supera, il partner di fatto superstite non ha diritto all'assistenza secondo l'articolo 606a D-CC.

161

Situazione molto rara ma possibile se la persona non ha mai contribuito all'AVS.

4949

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Esempio 8c: partner di fatto superstite di 70 anni senza alcun reddito e senza prospettive di reddito supplementari. Minimo vitale sociale mensile di 2700 franchi.

Patrimonio netto dell'ereditando nel momento del decesso: 800 000 franchi.

In questo caso gli averi della successione non permettono di attribuire una rendita a vita calcolata fino all'età di 100 anni, vale a dire 972 000 franchi (vedi esempio 8).

Quindi, in questo caso, il massimo dell'assistenza equivale al quarto del patrimonio netto della successione. La rendita mensile deve così essere fissata a 2 700 franchi e l'importo massimo a 200 000 franchi. Il partner di fatto superstite riceve quindi una rendita per un periodo di 6 anni circa. In seguito dovrà ricorrere all'aiuto sociale, salvo miglioramento sostanziale della sua situazione finanziaria.

Esempio 8d: stessi dati che nell'esempio 8c ma il partner di fatto superstite dispone di un reddito mensile di 1 300 franchi, senza prospettive di reddito supplementari.

In questo caso gli averi della successione non permettono la concessione di una rendita a vita calcolata fino all'età di 100 anni, vale a dire di 504 000 franchi (vedi esempio 8a). Quindi il massimo dell'assistenza equivale al quarto del patrimonio netto della successione. La rendita mensile deve così essere fissata a 1400 franchi e l'importo massimo a 200 000 franchi. Il partner di fatto superstite riceve quindi una rendita per un periodo di 12 anni e 9 mesi circa. In seguito dovrà ricorrere all'aiuto sociale, salvo miglioramento sostanziale della sua situazione finanziaria.

Esempio complementare 9: partner di fatto superstite di 55 anni senza alcun reddito nel momento del decesso e senza prospettive di reddito supplementare. Non entrano in considerazione né una rendita AVS né prestazioni complementari. Minimo vitale sociale mensile di 2700 franchi. Patrimonio netto al decesso dell'ereditando 4 000 000 franchi.

In questo caso, tenuto conto dell'assenza di prospettive di reddito del partner di fatto superstite, e del fatto che il patrimonio disponibile non permette di concedere una rendita fino all'età di 100 anni (2700 x 12 x 45 = 1 458 000), l'importo massimo dell'assistenza sarà limitato al quarto del patrimonio netto del defunto, vale a dire a 1 000 000 franchi. Quindi il partner di fatto superstite riceve una
rendita mensile di 2700 franchi mensili fino a esaurimento dell'importo massimo concesso, vale a dire per 30 anni circa. Se il partner di fatto superstite decede prima dell'esaurimento dell'importo, il saldo, interessi compresi, è attribuito alla successione.

Esempio complementare 9a: stessi dati che nell'esempio 9 ma il partner di fatto superstite dispone di un reddito di 1300 franchi. Minimo vitale sociale mensile di 2700 franchi. Rendita AVS mensile e prestazioni complementari mensili previste superiori a 2 700 franchi. Patrimonio netto al decesso dell'ereditando 4 000 000 franchi.

In questo caso, poiché la situazione di bisogno non durerà al di là dell'età del pensionamento, il giudice concede assistenza al partner di fatto superstite soltanto fino a tale momento. Con bisogni di 1 400 franchi mensili (2700 ­ 1300) fino a 64 anni per una donna e a 65 anni per un uomo l'assistenza ammonta a 151 200 franchi (1400 x 12 x 9) per una donna e a 168 000 franchi (1 400 x 12 x 10) per un uomo. Questi importi sono inferiori al quarto del patrimonio netto del defunto e possono quindi essere interamente concessi al partner superstite. In questo caso, il giudice stabilisce anche la durata del diritto alla rendita.

4950

FF 2018

Esempio 10: partner di fatto superstite di 35 anni senza alcun reddito. Minimo vitale sociale di 2700 franchi. Patrimonio netto al decesso dell'ereditando 4 000 000 franchi.

In questo caso, tenuto conto dell'età del partner di fatto superstite, occorre valutare con riferimento ai criteri sviluppati dalla giurisprudenza in materia di mantenimento dopo il divorzio, se e a partire da quale momento si può ragionevolmente esigere che il superstite eserciti un'attività lucrativa (tenuto conto della sua formazione, della sua età, del suo stato di salute ecc.). In questo esempio, il partner di fatto superstite dispone di un termine di tre anni per iniziare un'attività professionale che gli permetta di coprire i suoi bisogni. Durante tale periodo gli è attribuita una rendita mensile di 700 franchi per tre anni (in totale 97 200 fr.). Entra in considerazione anche la possibilità di una rendita che diminuisce con il tempo in funzione dell'aumento dei redditi ipotetici esigibili dal partner superstite162.

Esempio 10a: stessi dati che nell'esempio 10 ma il partner di fatto superstite dispone di un reddito mensile di 1300 franchi.

In questo esempio, si considera che il partner di fatto superstite dispone di un termine di due anni per aumentare la sua attività in modo tale da ottenere un reddito che gli permetta di coprire i suoi bisogni. Durante tale periodo il giudice gli concede una rendita a copertura del minimo vitale sociale, vale a dire 1400 (2700 ­ 1300) franchi mensili per due anni (in totale 33 600 fr.). Entra in considerazione anche la possibilità di una rendita che diminuisce con il tempo in funzione dell'aumento dei redditi ipotetici esigibili dal partner superstite.

3.8.5

Diritti dei partner di fatto superstiti in altri ordinamenti giuridici

In Francia, Belgio, Svezia e Italia, il partner di fatto non ha un diritto successorio sotto forma di una quota della successione; può invece far valere altre pretese contrattuali o reali163: ­

in Belgio, il partner superstite che ha vissuto con il defunto in coabitazione legale dispone di un diritto successorio sotto forma di diritto di usufrutto o di diritto alla pigione dell'alloggio comune e di un diritto di usufrutto sulla mobilia. Vi è coabitazione legale se è stata depositata all'amministrazione comunale del Comune di residenza una corrispondente dichiarazione scritta di coabitazione legale164;

­

in Francia, il partner superstite ha diritto di abitazione nell'alloggio comune per un anno (godimento gratuito o rimborso delle pigioni), a condizione di

162

In modo analogo a quanto avviene in applicazione dell'articolo 125 CC (cfr. p. es.

DTF 127 III 136 consid. 4.2.2 e 4.2.3, DTF 127 III 136, consid. 2c).

163 Cfr. Jungo, Faktische Lebenspartner, pag. 16 segg. sul Belgio, l'Italia e la Svezia; Döbereiner, N 106 sulla Francia.

164 Art. 745octies e 1476 cpv. 1 del Code civil belga; cfr. anche Jungo, Faktische Lebenspartner, pag. 16.

4951

FF 2018

essere stato legato al defunto da un patto civile di solidarietà (PACS) 165. Il partner legato da un PACS al locatario e il concubino che ha vissuto un anno nell'alloggio beneficiano inoltre del trasferimento automatico del contratto di locazione dell'alloggio del defunto166; ­

in Svezia il partner superstite ha una pretesa legale a una parte del fondo o dell'alloggio abitato in comune e della mobilia comune167. Sono considerati partner di fatto (sambo) le persone che vivono insieme in coppia in modo durevole e in comunione domestica168;

­

in Italia i partner di fatto non sposati, a determinate condizioni, riprendono per legge il contratto di locazione dell'alloggio di famiglia in qualità di parente prossimo169.

In Austria, dal 2017, il partner di fatto beneficia di un diritto successorio straordinario a condizione di aver convissuto con il defunto per almeno tre anni prima del decesso: se non vi sono eredi legittimi, ha diritto a tutta la successione 170. Gode anche di un diritto di abitazione limitato nel tempo e di un diritto di utilizzazione della mobilia dell'economia domestica comune, se necessario per mantenere il livello di vita avuto fino ad allora171.

In Germania, il partner di fatto non ha alcun diritto di successione172.

In Scozia, il giudice può concedere al «cohabitant» del defunto un contributo di mantenimento a carico della successione o dei beni della successione173. Questa regola si applica soltanto se il defunto non ha adottato disposizioni a causa di morte174. È considerato «cohabitant» il partner dello stesso sesso o di sesso diverso che vive con il defunto come se fosse sposato175.

In Inghilterra e nel Galles, il tribunale può concedere una pensione al partner non sposato, a condizione che sia stato mantenuto dal defunto prima del suo decesso176.

Il giudice dispone di un ampio margine di manovra 177.

165 166 167 168 169 170

171 172 173 174 175 176 177

Art. 515-6 cpv. 3 e 763 cpv. 1 del Code civil francese; cfr. anche Döbereiner, N 106.

Art. 14 Loi no89-462 del 6 luglio 1989.

§ 18 cpv. 1, Sambolag 2003:376 (legge sul concubinaggio); Lund-Andersen, pag. 1131 segg.

§ 1 cpv. 1, Sambolag 2003:376 (legge sul concubinaggio); Lund-Andersen, pag. 1131.

Art. 6 legge 392/1978 Disciplina delle locazioni di immobili urbani; cfr. anche Cubeddu Wiedemann/Wiedemann, N 128; Braun, pag. 86.

§ 748 cpv. 1, ABGB; cfr. anche Erbrechts-Änderungsgesetz 2015 (ErbRÄG 2015; legge di modifica del diritto successorio), Bundesgesetzblatt I, 87/2015. Secondo il § 748 cpv. 2 ABGB, questo diritto straordinario sussiste anche se la convivenza non era possibile per motivi professionali o di salute ma vi era un legame particolare tra i partner.

§ 745 cpv. 2 ABGB, secondo cui si tratta di un legato legale; cfr. anche ErbrechtsÄnderungsgesetz 2015 (ErbRÄG 2015), Bundesgesetzblatt I, 87/2015.

Jungo, Faktische Lebenspartner, pag. 12.

Art. 29 cpv. 2, della Family Law (Scotland) Act 2006; Odersky, Ecosse, N 32.

Odersky, Scozia, N 31 segg.

Odersky, Scozia, N 30. Nel quadro dell'apprezzamento giuridico della vita comune, il tribunale può tenere conto della vita comune e di diversi altri fattori.

Odersky, Inghilterra, N 51­52 .

Odersky, Inghilterra, N 56.

4952

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3.9

Diritto transitorio

Il diritto transitorio in materia successoria è disciplinato in due disposizioni speciali del titolo finale del CC (art. 15 e 16 tit. fin. CC) nonché dai principi generali del diritto transitorio civile (art. 1­4 tit. fin. CC). Il criterio determinante è il momento del decesso dell'ereditando: se il decesso avviene prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto, si applica il vecchio diritto; se il decesso avviene dopo l'entrata in vigore della revisione, si applica il nuovo diritto. Ciò vale sia nei casi di successione legale sia nei casi in cui una disposizione a causa di morte o un patto successorio è stato firmato prima dell'entrata in vigore della revisione. Questo principio chiarisce la normativa e permette a chi deve applicarla di prevederne le conseguenze e nella maggior parte dei casi evita difficili questioni di interpretazione.

Tenuto conto della maggiore libertà di disporre concessa dalla presente revisione (cfr. n. 3.2­3.4), appare improbabile che determinate disposizioni a causa di morte adottate prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto si rivelino incompatibili con le nuove regole in materia di porzioni legittime. Infatti, se una disposizione a causa di morte rispetta le legittime previste dal diritto attuale, rispetterà anche le legittime ridotte del nuovo diritto. Inoltre, l'aumento della quota disponibile ridurrà fortemente i potenziali conflitti tra eredi legittimari e beneficiari dell'attribuzione di una parte supplementare dell'aumento (cfr. n. 3.5), della previdenza individuale vincolata del defunto (cfr. n. 3.6) o di una liberalità riducibile secondo il nuovo ordine stabilito dal disegno (cfr. n. 3.7). Infine, il credito di assistenza a favore del partner superstite (cfr. n. 3.8), nuovo debito della successione, è concepito in modo tale da poter essere concesso indipendentemente dall'entità delle quote ereditarie e delle porzioni legittime. Inoltre, l'eventuale credito di assistenza sussiste soltanto per i decessi avvenuti dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto.

È tuttavia inevitabile che in casi particolari sorgano questioni delicate. Tale sarà segnatamente il caso quando date formulazioni di una disposizione testamentaria o di un contratto successorio fanno pensare che, sotto il nuovo diritto, il testatore avrebbe disposto in modo diverso o avrebbe concluso un
contratto diverso. Tali incertezze sono tuttavia connesse con la modifica delle disposizioni del diritto successorio e non possono essere disciplinate in abstracto dal legislatore. La presente revisione dà così la possibilità a coloro che hanno disposto a causa di morte di riconsiderare le loro disposizioni approfittando di una libertà di disporre più ampia e dei chiarimenti del nuovo diritto e di modificarle se lo vogliono. Il giudice conserverà il compito di applicare le regole generali per trovare soluzioni adeguate ai casi particolari che gli sono sottoposti.

Il nostro Consiglio ha preso in considerazione la possibilità di sottoporre al vecchio diritto le disposizioni a causa di morte adottate prima dell'entrata in vigore della presente revisione. Questa soluzione porterebbe tuttavia ad applicare il vecchio diritto per molti anni o decenni dopo l'entrata in vigore della presente revisione.

L'attuazione degli obiettivi politici della presente revisione sarebbe notevolmente differita, la qual cosa non può essere conforme alla volontà del legislatore. Inoltre, si porrebbero questioni complesse nei casi in cui dovessero coesistere disposizioni anteriori e posteriori alla revisione. Questa soluzione è quindi stata abbandonata.

4953

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3.10

Postulato Nantermod 16.3416

3.10.1

Oggetto del postulato

Con un postulato depositato il 9 giugno 2016, il consigliere nazionale Philippe Nantermod ha chiesto al nostro Consiglio di illustrare le possibilità di modificare il CC per rimediare alle conseguenze poco eque del diritto successorio ab intestat per quanto concerne i figli di famiglie ricomposte178. Secondo la motivazione del postulato, l'assenza di un legame di filiazione tra i figli e il coniuge del defunto implica effetti imprevisti e spesso ignoti ai principali interessati. Tra fratellastri e sorellastre, alcuni possono ereditare molto più degli altri da un genitore in comune. L'ordine di decesso dei coniugi, che in talune situazioni tragiche può variare di qualche minuto, avrebbe conseguenze enormi sulla ripartizione dei beni in un'indesiderata e macabra lotteria. Può peraltro accadere che beni di famiglia finiscano nelle mani di perfetti sconosciuti attraverso matrimoni successivi.

Nel nostro parere del 24 agosto 2016, il nostro Consiglio ha accettato di esaminare nel presente messaggio sul diritto delle successioni le soluzioni proposte dal postulato.

3.10.2

Osservazione generale

Occorre partire dal presupposto che il postulato riguarda soltanto le famiglie ricomposte in cui il defunto lascia, oltre al coniuge o al partner registrato superstite, figli avuti con un altro coniuge o partner. Il diritto attuale non sembra in effetti porre i problemi sollevati dal postulato nelle famiglie cosiddette tradizionali, composte soltanto di figli comuni, né nelle coppie senza figli, né nelle famiglie in cui soltanto il coniuge o il partner registrato del defunto hanno figli. Le proposte esaminate in seguito sarebbero quindi, se dovessero essere adottate, un regime speciale applicabile unicamente alle persone coniugate o in unione registrata con figli nati da un'unione precedente (o da un'altra relazione).

I problemi a cui il postulato vuole rimediare possono essere meglio compresi con il seguente esempio.

Esempio: famiglia ricomposta con due figli: Y è coniugato con X. Il figlio C è nato da una relazione precedente del defunto X, il figlio G da una precedente relazione del coniuge superstite Y. X e Y dispongono di un patrimonio di 100 000 franchi ciascuno, per un totale di 200 000 franchi. In assenza di testamento, contratto successorio o convenzione matrimoniale, Y e C riceveranno ciascuno 50 000 franchi al decesso di X. Ciò significa che, al decesso di Y, G riceverà 150 000 franchi (se il patrimonio non è diminuito dopo il decesso di X), quindi 100 000 franchi più di C.

178

Postulato Nantermod 16.3416 «Famiglie ricomposte. Quale soluzione per un moderno diritto successorio ab intestato?»

4954

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3.10.3

Soluzioni proposte dal postulato

Sostituzione della quota legale del coniuge o partner registrato superstite con un usufrutto ab intestat secondo l'articolo 473 CC Il postulato considera in primo luogo la possibilità di concedere al coniuge o al partner registrato superstite un usufrutto secondo l'articolo 473 CC, invece della quota legale che gli spetta secondo il diritto attuale. Secondo il vigente articolo 473 CC, l'usufrutto riguarda tutta la porzione che competerebbe ai discendenti comuni; la quota legittimaria dei figli non comuni non può quindi essere gravata di usufrutto.

Esempio: famiglia ricomposta con tre figli: Y è coniugato con X. Il figlio C è nato da una precedente relazione del defunto X, il figlio G da una precedente relazione del coniuge superstite Y; A è figlio comune di X e Y. X e Y dispongono di un patrimonio di 100 000 franchi ciascuno, per un totale di 200 000 franchi.

Secondo la proposta del postulato, al decesso di X la successione sarebbe divisa nel seguente modo: metà (50 000 fr.) in piena proprietà ad C, mentre l'altra metà (50 000 fr.) sarebbe attribuita ad A ma gravata dell'usufrutto a favore del coniuge superstite Y. Al decesso di Y, A e G riceverebbero 50 000 franchi ciascuno. G non riceverebbe quindi nessuna precedente proprietà di X. Infine, C riceverebbe 50 000 franchi, G 50 000 e A (figlio comune) 100 000.

Invece, secondo il diritto attuale, la successione (senza usufrutto) sarebbe divisa come segue: un quarto (25 000 fr.) ad C, un quarto (25 000 fr.) a A e la metà (50 000 fr.) a Y. Al decesso di X, G non riceverebbe niente ma avrebbe l'aspettativa di ricevere un quarto al decesso di Y. Al decesso di Y, A e G riceverebbero 75 000 franchi ciascuno. Infine, C avrebbe ricevuto 25 000 franchi, G 75 000 e A (figlio comune) 100 000.

Visto quanto precede, la soluzione proposta dal postulato sarebbe effettivamente migliore per i figli del defunto, ritirando tuttavia al coniuge o partner registrato superstite ogni diritto di proprietà. Questi ultimi beneficiano soltanto dell'usufrutto sulla quota dei figli comuni e potranno certo usare fino al loro decesso un eventuale bene immobile, dei mobili o un veicolo attribuiti al figlio comune nel quadro della divisione ma non potrebbero, ad esempio, spendere denaro (eccetto gli interessi del capitale).

Questa soluzione non è quindi nell'interesse del coniuge
o del partner registrato superstite, che non soltanto sarebbe privato di ogni diritto di proprietà ma sarebbe inoltre trattato in modo iniquo rispetto al coniuge o partner registrato di una coppia senza figli comuni, o soltanto con figli comuni, che riceverebbe la proprietà della metà della successione. Tale disparità di trattamento non è né giustificata né auspicabile, anche se il coniuge deceduto avrebbe la possibilità di modificare l'ordine legale con un testamento.

Trasformazione della successione del coniuge o partner registrato superstite in un credito legale nei confronti dei figli Un'altra proposta formulata nel postulato consiste nella sostituzione di una quota della successione del coniuge o partner registrato superstite con un credito legale nei confronti dei figli del defunto.

4955

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Questa proposta deve essere esaminata in base alle quote ereditarie attuali, perché la presente revisione non prevede di modificarle. Secondo l'articolo 462 n. 1 CC, il coniuge o partner registrato superstite in concorso con i discendenti ha diritto alla metà della successione. Secondo la proposta del postulato, il coniuge o partner registrato superstite perderebbe la qualità di erede e diverrebbe soltanto creditore dei discendenti per l'equivalente del valore della metà della successione.

Un tale credito legale sarebbe analogo al credito legale previsto all'articolo 606 CC, secondo cui gli eredi, che al tempo dell'aperta successione ricevevano il loro mantenimento nell'economia domestica del defunto, possono domandare che esso loro sia continuato a spese della successione fino ad un mese dopo la morte. Riguarderebbe tuttavia una somma ben più importante.

Constatiamo che tale credito potrebbe sussistere nei confronti della successione o dei discendenti. Se il credito sussiste nei confronti di questi ultimi, come menzionato nel postulato, la posizione del coniuge sarebbe ulteriormente indebolita. In effetti, per esempio se i discendenti si trovano in una situazione di indebitamento eccessivo, il credito del coniuge o del partner registrato sarebbe in concorso con altri crediti e rischierebbe di essere soddisfatto solo in parte.

In considerazione di quanto precede, la proposta di trasformare la successione del coniuge o del partner registrato superstite in un credito legale nei confronti dei figli indebolirebbe nettamente la sua posizione giuridica, la qual cosa il nostro Consiglio non ritiene auspicabile.

Sostituzione della quota legale del coniuge superstite con un «legato di mantenimento» Il postulato considera anche la possibilità di sostituire la quota ereditaria legale del coniuge o partner registrato superstite con un «legato di mantenimento» a suo favore e a carico della successione.

A tale riguardo occorre rilevare che il nostro Consiglio ha rinunciato alla proposta di introdurre nella legge un «legato di mantenimento» e propone nel presente progetto di istituire un «credito d'assistenza» a favore del partner di fatto superstite. Questo credito è limitato ai bisogni reali del partner superstite e a un quarto del patrimonio netto del defunto (cfr. n. 3.8).

La soluzione qui proposta
permetterebbe effettivamente di porre rimedio alla problematica illustrata dal postulato. Ritirando la qualità di erede al coniuge o partner registrato superstite per sostituirla con un diritto a un «legato di mantenimento» / «credito d'assistenza», soltanto i discendenti del defunto avrebbero la qualità di erede. Il vantaggio di tale soluzione sarebbe di rimediare ai problemi derivanti dall'ordine dei decessi. I discendenti di ogni coniuge o partner riceverebbero l'integralità della successione del loro ascendente.

Tuttavia, come le precedenti, anche questa soluzione presenta due inconvenienti maggiori. Da un lato, essa sopprime uno dei principali effetti del matrimonio e dell'unione registrata, vale a dire la qualità di erede del coniuge o del partner registrato, e quindi il suo diritto, in concorso con i discendenti, alla proprietà di metà della successione del defunto. La sua situazione successoria peggiorerebbe notevolmente, in particolare nelle successioni in cui vi sono patrimoni importanti; secondo 4956

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il diritto vigente avrebbero diritto a una parte della successione molto superiore al «legato di mantenimento» / «credito d'assistenza» proposto. D'altro lato, questa soluzione sarebbe riservata ai membri di una famiglia ricomposta: un coniuge o partner registrato superstite di una coppia senza figli comuni o soltanto con figli comuni beneficerebbe della proprietà di metà della successione. Tale disparità di trattamento sarebbe scioccante e ingiustificata.

Creazione di un legame successorio tra il coniuge superstite e i figli in caso di accettazione della successione Un'altra soluzione proposta nel postulato per rimediare alla disparità di trattamento tra figli di una famiglia ricomposta consiste nella creazione di un nuovo legame successorio tra il coniuge o partner registrato superstite e i figli del defunto. Questo legame successorio avrebbe lo scopo di permettere il ritorno nel patrimonio dei discendenti del defunto della parte del patrimonio di quest'ultimo che al suo decesso è trasmessa al coniuge. Ciò farebbe sì, ad esempio, che i beni di famiglia del defunto sarebbero attribuiti ai suoi discendenti dopo il decesso del coniuge, e non ai discendenti di quest'ultimo.

I figli del coniuge potrebbero così ad esempio costituire una nuova categoria di eredi legittimi (allo stesso titolo dei figli propri). La parità ottenuta tra figli comuni e non comuni sarebbe però molto relativa, poiché i figli non comuni disporrebbero ancora di un'aspettativa successoria nei confronti del secondo genitore. Sarebbero quindi favoriti rispetto ai figli comuni, la qual cosa non appare giustificata.

Inoltre, siccome nel diritto attuale non vi è alcun legame legale tra il coniuge o partner registrato superstite e i figli del defunto, la creazione del legame successorio tra loro sarebbe contraria alla logica del sistema legale attuale. Infine, dal momento che la presente revisione non crea un legame successorio legale tra partner di fatto, nemmeno va creato un legame successorio tra un defunto e i figli del suo coniuge.

3.10.4

Conclusione

Nessuna delle proposte esaminate permette di raggiungere lo scopo del postulato in modo soddisfacente. La problematica sollevata nel postulato non deve essere risolta modificando, nel caso di famiglie ricomposte, il diritto di successione dei coniugi o dei partner registrati. La riduzione o la soppressione della vocazione successoria del coniuge o del partner registrato se vi sono figli nati da una relazione precedente non è compatibile con l'evoluzione dei valori nella nostra società. Inoltre, è di segno contraria all'evoluzione in corso in tutti i Paesi, che tenta di consolidare la posizione del coniuge o del partner registrato superstite. Infine, una tale soluzione sarebbe contraria anche al mandato parlamentare che ha dato origine alla presente revisione; esso si prefigge infatti di aumentare la libertà di disporre dell'ereditando, senza pregiudicare la situazione del coniuge o del partner registrato superstite.

Occorre precisare che, in occasione del matrimonio o della conclusione dell'unione domestica registrata, ciascuno è consapevole del fatto che il coniuge o partner registrato diviene suo erede e che la parte della successione attribuita ai propri discendenti viene ridotta di conseguenza. Per evitare un tale risultato, ad esempio per 4957

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essere certi che, al proprio decesso, un bene immobile di famiglia sia attribuito ai propri discendenti e non al coniuge o al partner registrato, il diritto attuale offre diverse possibilità. È infatti possibile concludere con il coniuge o partner registrato una convenzione matrimoniale o un contratto successorio che stabilisca la divisione dei beni o la rinuncia in tutto o in parte ai futuri diritti successori. È anche possibile fare testamento a favore dei propri discendenti e limitare quanto attribuito al coniuge o al partner registrato alla porzione legittima, o attribuirgli la sua parte sotto forma di usufrutto o prevedere una sostituzione fedecommissaria. Il diritto attuale offre quindi soluzioni adeguate per evitare di pregiudicare i discendenti nati da relazioni precedenti con un nuovo matrimonio o una nuova unione domestica registrata. Utilizzare queste soluzioni rientra tuttavia nella libertà e nella responsabilità di ciascuno.

4

Interventi parlamentari

Le nuove regole proposte permetteranno di togliere dal ruolo i seguenti interventi parlamentari: 2011

M 10.3524

Per un diritto successorio al passo con i tempi (S 23.09.10, Gutzwiller; N 02.03.11; S 07.6.11)

2017

P

Famiglie ricomposte. Quale soluzione per un moderno diritto successorio ab intestat?

(N 15.03.17, Nantermod)

16.3416

I seguenti interventi parlamentari saranno trattati nel quadro di un'ulteriore revisione del diritto successorio (cfr. n. 2.6): 2014

P

14.3782

Regole per la «morte digitale» (N 12.12.2014, Schwaab)

2015

P

15.3213

Esame del regime di sorveglianza sugli esecutori testamentari (S 10.06.2015, Fetz)

5

Commento ai singoli articoli

5.1

Codice civile

Art. 120 cpv. 2 e 3

(Effetti del divorzio sulla successione)

Cpv. 2: la vocazione successoria dei coniugi dura finché dura il matrimonio (vale a dire fino al passaggio in giudicato della decisione di divorzio). Anche se ciò risulta dall'articolo 462 CC, che regola i diritti del coniuge superstite nella successione, le disposizioni sugli effetti del divorzio devono continuare a indicare esplicitamente che i coniugi divorziati cessano di essere eredi legittimi l'uno dell'altro.

Gli effetti del divorzio sui benefici risultanti dalle disposizioni a causa di morte sono ora disciplinati dal capoverso 3.

4958

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Cpv. 3: il nuovo capoverso 3 numero 1 corrisponde al diritto vigente secondo cui, nel momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, i coniugi perdono qualsivoglia beneficio risultante dalle disposizioni a causa di morte a favore del coniuge superstite, salvo disposizione contraria in un testamento o in un contratto successorio.

Il nuovo capoverso 3 numero 2 disciplina anche gli effetti del decesso di uno dei coniugi durante la procedura di divorzio. Il decesso di uno dei coniugi durante la procedura di divorzio rende il processo privo di oggetto. Né il coniuge superstite né gli eredi del defunto possono proseguire l'azione proposta179. Con la proposizione di una procedura di divorzio i coniugi, o uno di loro, manifestano la loro volontà di mettere definitivamente fine all'unione coniugale. Il legislatore ha già deciso che la liquidazione del regime matrimoniale (art. 204 cpv. 2 CC) e il conguaglio della previdenza professionale (art. 122 CC) devono essere anticipati al giorno della domanda di divorzio. Il nostro Consiglio propone di procedere in modo analogo per quanto concerne il diritto alla porzione legittima (cfr. n. 3.3.3 e art. 472 D-CC) e i benefici risultanti dalle disposizioni a causa di morte.

Salvo clausola contraria in una disposizione a causa di morte (testamento o contratto successorio), se un coniuge decede durante la procedura di divorzio, il coniuge superstite non può più prevalersi dei benefici risultanti da disposizioni a causa di morte se si tratta di una procedura di divorzio da cui risulta la perdita della qualità di erede legittimario ai sensi dell'articolo 472 D-CC. Se il coniuge decede durante una procedura di divorzio che non adempie le condizioni dell'articolo 472 D-CC, le disposizioni a causa di morte a favore del superstite rimangono valide.

Art. 216 cpv. 2, 3 e 4

(Convenzione matrimoniale e porzione legittima dei discendenti nel regime della partecipazione agli acquisti)

Cpv. 2: secondo il capoverso 1 della presente disposizione, i coniugi possono derogare all'articolo 215 CC mediante convenzione matrimoniale e attribuirsi a vicenda più della meta dell'aumento realizzato durante l'unione coniugale o anche l'intero aumento. Soltanto il valore dei beni propri del defunto entra allora nella successione.

Al fine di non pregiudicare eccessivamente i discendenti comuni, la cui porzione legittima è ridotta dal presente progetto di revisione (art. 471 D-CC), il nuovo capoverso 2 propone di tenere conto della convenzione che modifica la divisione legale dell'aumento realizzato durante l'unione coniugale per il calcolo delle legittime nella misura in cui tale convenzione favorisce il coniuge o il partner registrato superstite, come auspica una parte importante della dottrina180, anche se finora la questione è rimasta controversa. La riunione riguarda quindi soltanto l'attribuzione supplementare, vale a dire l'importo che eccede la ripartizione legale della metà dell'aumento prevista nell'articolo 215 CC. Ciò vale sia nel regime della partecipazione agli acquisti sia nel regime della comunione dei beni: la questione della riu179

Il decesso di uno dei coniugi durante la procedura di divorzio rende il processo privo di oggetto. Né il coniuge superstite né gli eredi del defunto possono proseguire l'azione proposta (Werro, N 354).

180 Deschenaux/Steinauer/Baddeley, N 1351 e nota a piè di pagina 18.

4959

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nione è disciplinata nell'articolo 216 D-CC e non è necessario modificare anche l'articolo 241 CC.

Questa regola si applica anche ai partner registrati che hanno adottato il regime della partecipazione agli acquisti (art. 25 cpv. 1 LUD).

La soluzione proposta ha due vantaggi: la massa di calcolo delle porzioni legittime sarà maggiore e le legittime di tutti gli eredi legittimari (discendenti comuni e non comuni, coniuge e partner registrato superstite) saranno stabilite in base alla medesima massa di calcolo.

Cpv. 3: l'attribuzione di una parte supplementare dell'aumento al coniuge superstite mediante convenzione matrimoniale costituisce una liberalità tra vivi e con ciò si chiarisce una controversia dottrinale (cfr. n. 3.5.2). In quanto tale, essa sarà ridotta dopo le disposizioni a causa di morte (art. 532 cpv. 1 D-CC).

Come nel diritto vigente, soltanto i figli non comuni e i loro discendenti possono tuttavia chiedere la riduzione se la loro legittima non è rispettata nella successione.

Cpv. 4: anche se nega loro il diritto di chiedere la riduzione della parte supplementare dell'aumento attribuita al coniuge superstite, la nuova disposizione migliora la situazione dei discendenti comuni sotto un duplice profilo. In primo luogo, perché la massa di calcolo della loro porzione legittima sarà aumentata della parte supplementare dell'aumento attribuita al coniuge superstite e in secondo luogo perché, in caso di nuove nozze del coniuge superstite, potranno far valere la legittima che non hanno ricevuto a causa dell'attribuzione supplementare dell'aumento mediante convenzione matrimoniale.

Per esempi di calcolo secondo l'articolo 216 D-CC, cfr. n. 3.5.4.

Art. 217 cpv. 2

(Convenzione matrimoniale e decesso durante una procedura di divorzio nel regime della partecipazione agli acquisti)

Secondo il diritto vigente, in caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, le clausole di una convenzione matrimoniale che modificano la partecipazione legale all'aumento (nel regime della partecipazione agli acquisti) non si applicano a meno che la convenzione matrimoniale non lo preveda espressamente (art. 217 D-CC).

In futuro questa regola si applicherà anche se il regime matrimoniale viene sciolto in seguito al decesso di un coniuge durante una procedura di divorzio che comporta la perdita della legittima ai sensi dell'articolo 472 D-CC, salvo patto contrario in una convenzione matrimoniale (cfr. n. 3.3.3).

Art. 241 cpv. 4

(Convenzione matrimoniale e decesso durante una procedura di divorzio nel regime della comunione dei beni)

Attualmente, in caso di divorzio, separazione, nullità del matrimonio o separazione dei beni giudiziale, le clausole di una convenzione matrimoniale che modificano la ripartizione legale (nel regime della comunione dei beni) non si applicano salvo patto contrario nella convenzione matrimoniale (art. 242 cpv. 3 CC).

4960

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In futuro questa regola si applicherà anche se il regime matrimoniale viene sciolto in seguito al decesso di un coniuge durante una procedura di divorzio che comporta la perdita della legittima ai sensi dell'articolo 472 D-CC, salvo patto contrario in una convenzione matrimoniale (cfr. n. 3.3.3).

Art. 470 cpv. 1 (Eredi legittimari) Il presente capoverso enumera gli eredi legittimari. Esso va modificato per tenere conto della soppressione della porzione legittima dei genitori nell'articolo 471 DCC. Il termine «genitori» non figura quindi più nella disposizione.

Art. 471

II. Porzione legittima

Per aumentare la libertà di disporre del testatore senza pregiudicare la posizione del coniuge o del partner registrato superstite, il disegno prevede di ridurre la legittima dei discendenti da tre quarti del loro diritto di successione alla metà, di sopprimere la legittima dei genitori e di mantenere alla metà del suo diritto di successione la legittima del coniuge o partner registrato superstite. Questa soluzione tiene conto delle principali osservazioni espresse durante la consultazione sull'avamprogetto. Essa permetterà di semplificare un sistema attualmente complesso: in futuro la porzione legittima sarà della metà per tutti i legittimari. L'articolo 471 può essere semplificato di conseguenza.

Se vi sono eredi legittimari, la quota disponibile secondo il disegno varia come indicato nella tabella al numero 3.2.5.

Art. 472

III. Perdita della porzione legittima

Titolo marginale: l'articolo 472 D-CC definisce i casi in cui una procedura di divorzio o di scioglimento impedisce al coniuge o al partner registrato superstite di prevalersi della porzione legittima secondo l'articolo 471 CC. Ne risulta un aumento della quota disponibile che il testatore può lasciare ad altre persone (cfr. n. 3.3).

Cpv. 1: se l'ereditando decede durante una procedura di divorzio secondo i n. 1 e 2, il coniuge superstite non ha qualità di erede legittimario. Conserva invece la qualità di erede legittimo. Per escluderlo completamente dalla successione occorre quindi una disposizione a causa di morte del defunto. Se non vi è una tale disposizione, il coniuge superstite conserva quindi il diritto alla sua quota della successione (art. 462 CC).

Il coniuge superstite è privato della legittima se è realizzata una delle condizioni seguenti: n. 1: il divorzio è stato introdotto mediante richiesta comune (art. 111 e 112 CC).

Con il deposito di una richiesta comune, i coniugi manifestano accordo sul principio del divorzio, vale a dire sulla volontà comune di porre fine alla loro unione e ciò giustifica la perdita della qualità di erede legittimario fin dal deposito della domanda; n. 2: la procedura di divorzio è stata introdotta su azione unilaterale (art. 114 o 115 CC) ma è poi stata trasformata in richiesta comune di divorzio perché i coniugi 4961

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hanno accettato il divorzio (secondo l'art. 292 cpv. 1 lett. b del codice di procedura civile, CPC181). In questo caso, i coniugi perdono la qualità di eredi legittimari dal momento in cui accettano il principio del divorzio.

Infine, il coniuge superstite viene privato della porzione legittima se la procedura di divorzio è stata introdotta su domanda unilaterale e, al momento del decesso, i coniugi vivevano separati da almeno due anni. Non è determinante il momento della pendenza della lite; poco importa quindi se la condizione di una separazione da due anni era realizzata nel momento dell'introduzione della procedura o no. Ciò che conta è che nel momento del decesso i coniugi vivano separati da almeno due anni.

Questo termine di due anni si ispira al termine previsto nell'articolo 114 capoverso 1 CC.

Per quanto riguarda le procedure di divorzio su azione unilaterale fondate sull'articolo 115 CC, in cui vi sono motivi gravi che rendono ragionevolmente inesigibile la continuazione dell'unione coniugale, può esservi la possibilità di diseredare il coniuge (art. 477 CC). Se tale è il caso, la persona interessata può diseredare il coniuge in ogni momento senza attendere il termine di due anni.

cpv. 2: in materia di scioglimento dell'unione domestica registrata si applicano per analogia le medesime regole.

Art. 473

IV. Usufrutto

Titolo marginale: il titolo marginale deve essere semplificato in modo tale da definire chiaramente il contenuto della disposizione.

Cpv. 1: per tenere conto della nuova possibilità di adottare il figlio del partner registrato prevista dal 1° gennaio 2018 all'articolo 264c cpv. 1 n. 2 CC, occorre dare anche ai partner registrati la possibilità di lasciare al superstite l'usufrutto di tutta la parte devoluta ai discendenti comuni. Il testo del presente capoverso e quello del capoverso 2 sono modificati di conseguenza.

Affinché in futuro non vi siano più dubbi in proposito, è ora esplicitamente precisato che, a prescindere da come dispone della quota disponibile della sua successione, il disponente può lasciare al coniuge o al partner registrato l'usufrutto di tutta la parte devoluta ai loro discendenti comuni (legato di usufrutto). Ha quindi la possibilità di lasciare al superstite la metà dei suoi beni in piena proprietà e l'usufrutto sull'altra metà, in quanto la nuda proprietà su questa metà è dei discendenti comuni.

Infine, nella versione francese del testo di legge il termine «enfants» è sostituito da quello di «descendants» (che comprende tutti i discendenti di primo grado) più preciso e conforme alle versioni tedesca («gemeinsamen Nachkommen») e italiana («discendenti comuni») e all'opinione unanime della dottrina182.

Cpv. 2: la sola modifica rispetto al diritto attuale riguarda la quota disponibile nei casi in cui vi è un usufrutto; essa sarà la metà e non più un quarto, così da tenere conto dell'aumento della libertà di disporre del testatore. La quota disponibile

181 182

RS 272 Guinand/Stettler/Leuba, N 119; Steinauer, Successions, N 435 e rimandi citati.

4962

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dell'articolo 473 D-CC corrisponde così alla quota disponibile ordinaria che risulta dalla modifica delle regole sulle porzioni legittime (art. 471 D-CC).

Nella versione italiana, il termine «legittima» è sostituito dal termine «quota ereditaria legale» per conformità con le versioni tedesca («gesetzlichen Erbrechts») e francese («droit de succession attribué par la loi»). L'usufrutto tien luogo della quota ereditaria legale del coniuge o partner registrato superstite. Quest'ultimo conserva tuttavia il diritto di far valere la sua porzione legittima invece dell'usufrutto (cfr. n. 3.4.3).

Questo articolo si applica soltanto ai discendenti comuni in applicazione del capoverso 1; non occorre modificare la seconda parte del periodo perché, secondo alcuni autori, ciò avrebbe per conseguenza che in presenza di discendenti comuni e non comuni la quota disponibile verrebbe calcolata sull'insieme della successione 183. La quota disponibile deve essere pari alla metà della successione «devoluta ai discendenti comuni»184. L'esempio della divisione della successione nei casi in cui vi sono discendenti comuni e non comuni contenuto nel presente messaggio (cfr. n. 3.4.3) illustra chiaramente lo scopo di questa norma e il modo di procedere se vi sono figli comuni e non comuni.

Cpv. 3: la possibilità per i discendenti di far valere il loro diritto alla legittima in caso di nuovo matrimonio del coniuge che ha beneficiato dell'usufrutto ai sensi dell'articolo 473 D-CC è estesa all'unione domestica registrata.

Art. 474 cpv. 2 (Deduzione dei debiti) Questo capoverso è completato affinché anche il debito di assistenza dovuto al partner di fatto (cfr. n. 3.8 e art. 606a D-CC) sia dedotto dagli attivi della successione, come il mantenimento durante un mese delle persone conviventi col defunto (art. 606 CC).

Art. 476

3. Polizze di assicurazione e previdenza individuale vincolata

Titolo marginale: il titolo marginale è modificato affinché corrisponda al contenuto dell'articolo modificato in seguito al disciplinamento della sorte della previdenza individuale vincolata nella successione.

Cpv. 1: questo capoverso riprende il testo del vigente articolo 476 CC e precisa che le assicurazioni costituite nell'ambito della previdenza individuale vincolata rientrano nel suo campo d'applicazione e sono quindi riunite alla massa di calcolo delle porzioni legittime al loro valore di riscatto. In caso di lesione della loro porzione legittima, gli eredi possono quindi chiederne la riduzione (art. 529 e 532 D-CC). Per sottolineare che si tratta di una riunione, la versione francese precisa che queste assicurazioni sono «ajoutées» alla successione, e non «comprises» come recita il testo attuale. È pure adeguata la versione tedesca («zu dessen Vermögen hinzugerechnet») mentre la versione italiana («sono computate nella successione») esprime già questa idea.

183 184

Sutter-Somm/Ammann, N 75 e rimandi citati.

Carlin, pag. 209.

4963

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Come già nel diritto attuale, soltanto il valore di riscatto è aggiunto alla successione.

La proposta dell'avamprogetto che prevedeva di riunire l'integralità delle pretese in materia di assicurazione sulla vita è stata abbandonata. Se non vi è valore di riscatto, nemmeno vi è riunione successoria.

Cpv. 2: questo nuovo capoverso, in combinato disposto con l'articolo 82 D-LPP, stabilisce per legge la sorte delle pretese dei beneficiari del pilastro 3a bancario mettendo così fine a una controversia dottrinale (cfr. n. 3.6.2). Queste pretese sono escluse dalla successione ma riunite alla massa di calcolo delle legittime. Viene così tutelato lo scopo primo del pilastro 3a, lo scopo previdenziale, fondato sull'articolo 111 Cost. Gli averi ricevuti dagli eredi e dagli altri beneficiari del pilastro 3a non faranno parte dei beni esistenti. Saranno invece oggetto di una riunione e potranno essere oggetto di un'azione di riduzione (art. 529 e 532 D-CC) se eccedono la quota disponibile.

Poiché l'articolo 82 capoverso 1 LPP indica che vi sono soltanto due forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, si può precisare che la norma riguarda i contratti di previdenza individuale vincolata conclusi con fondazioni bancarie.

Art. 494 cpv. 3 (Azione derivante da un contratto successorio) Tenuto conto delle modifiche che il presente disegno propone in materia di riduzione, il nostro Consiglio propone di modificare anche l'articolo che permette alle persone beneficate da un contratto successorio di contestare determinate disposizioni dell'ereditando e di chiederne la riduzione.

Il nuovo tenore della norma permette di contestare le disposizioni a causa di morte e le liberalità tra vivi (a titolo gratuito) dell'ereditando (dopo il suo decesso), a condizione che siano adempiute le due condizioni seguenti: (1) sono incompatibili con le obbligazioni derivanti dal contratto successorio, segnatamente se riducono i benefici che ne risultano e (2) non sono state fatte salve nel contratto successorio.

Secondo il disegno sono eccettuati i regali d'uso. Malgrado il contratto successorio l'ereditando deve essere libero di fare regali d'uso. La giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui le «donazioni del contraente possono essere impugnate come inconciliabili con il contratto successorio solo quando il
disponente si sia impegnato a non fare delle liberalità185» cessa di essere determinante: le donazioni che eccedono i regali d'uso possono in linea di massima essere contestate186.

Rispetto al testo di legge vigente, il termine «donazioni» è sostituito dall'espressione «liberalità tra vivi», il che rende possibile contestare anche liberalità fondate su convenzioni matrimoniali di cui all'articolo 216 capoverso 2 D-CC e convenzioni patrimoniali di cui all'articolo 25 capoverso 1 D-LUD. Anche queste liberalità soggiacciono a riduzione (cfr. art. 532 D-CC).

185 186

DTF 70 II 255 consid. 2; DTF 140 III 193, consid. 2.1.

In accordo con la dottrina dominante, segnatamente Eitel/Elmiger, pag. 269; PraxKomm Erbrecht-Grundmann, art. 494 N 22 segg.

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Art. 522

B. Azione di riduzione

Cpv. 1: il presente capoverso è interamente riformulato e chiarito, ma materialmente il contenuto è modificato soltanto in un punto: al numero 1 è prevista la possibilità di chiedere la riduzione degli acquisti ab intestat, vale a dire gli acquisti risultanti dalla successione legale (art. 481 cpv. 2 CC) e non dalla volontà manifestata dal defunto, il che era finora contestato (cfr. n. 3.7.2). Nei numeri 2 e 3 è espressamente menzionata la possibilità di far ridurre sia le liberalità a causa di morte sia le liberalità tra vivi.

Le rimanenti modifiche del capoverso sono piuttosto di natura redazionale. Il periodo introduttivo precisa che l'azione di riduzione può essere promossa dagli eredi che «ottengono un importo inferiore alla loro legittima». È pure eliminata l'espressione «eccedenti la porzione disponibile», poiché in caso di acquisto ab intestat la porzione disponibile non è superata187. Infine, l'espressione «alla giusta misura» è sostituita da «fino a reintegrazione della legittima», che è più chiara e indica lo scopo perseguito dall'azione di riduzione.

Cpv. 2: rispetto al diritto vigente, il disegno precisa che il presente capoverso non si applica alle disposizioni a causa di morte.

Art. 523

2. Eredi legittimari

Titolo marginale: il titolo marginale è adeguato al nuovo contenuto dell'articolo che riguarda unicamente le riduzioni tra eredi legittimari.

La possibilità di ridurre gli acquisti ab intestat ora menzionata dall'articolo 522 capoverso 1 numero 1 D-CC deve essere prevista anche per il caso della riduzione tra coeredi legittimari. L'articolo 523 CC è modificato di conseguenza: oltre alle liberalità riducibili tra coeredi legittimari la disposizione menziona ora anche gli «acquisti a causa di morte risultanti dalla legge», senza tuttavia precisare in quale misura possono essere ridotti gli acquisti ab intestat degli eredi legittimari.

L'espressione «tra i coeredi» del diritto vigente è superflua e viene eliminata perché soltanto un erede legittimario può proporre azione di riduzione. È infine soppressa per la medesima ragione che nell'articolo 522 capoverso 1 D-CC l'espressione «in caso di sorpasso della porzione disponibile».

Art. 529

4. Polizze di assicurazione e previdenza individuale vincolata

Titolo marginale: il titolo marginale è modificato affinché corrisponda al contenuto dell'articolo modificato dal disciplinamento della previdenza individuale vincolata nella successione.

Cpv. 1: questo capoverso riprende il testo del vigente articolo 529 CC e precisa che le assicurazioni costituite nell'ambito della previdenza individuale vincolata rientrano nel suo campo d'applicazione e sono quindi soggette a riduzione per il loro valore di riscatto. Questa aggiunta è la conseguenza della proposta di modifica dell'articolo 476 capoverso 1 D-CC, secondo cui le assicurazioni sono riunite alla

187

Steinauer, Acquisitions, pag. 86.

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massa di calcolo delle porzioni legittime: occorre una base legale che ne preveda la riduzione.

Cpv. 2: per permettere di ridurre le pretese dei beneficiari del pilastro 3a bancario occorre una base legale. A tal fine si aggiunge all'articolo 529 CC un capoverso corrispondente all'articolo 476 capoverso 2 D-CC. Queste pretese possono essere oggetto di un'azione di riduzione se eccedono la quota disponibile.

Art. 532

III. Ordine della riduzione

Il presente articolo è modificato per tenere conto della possibilità, menzionata dal disegno negli articoli 522 e 523 D-CC, di ridurre gli acquisti ab intestat e per indicare nella legge l'ordine secondo cui vanno ridotte le liberalità tra vivi.

Cpv. 1: come già prevedeva l'avamprogetto, gli acquisti risultanti dalla legge (acquisti ab intestat; n. 1) sono ridotti prima delle disposizioni a causa di morte del defunto (n. 2). Questa soluzione dà alla volontà manifestata dal defunto in una disposizione a causa di morte la priorità rispetto all'acquisto di quote della successione risultante dalla legge (cfr. n. 3.7.2). È inoltre conservato l'attuale ordine delle riduzioni: le liberalità tra vivi sono ridotte da ultime (n. 3), dopo le liberalità a causa di morte.

Cpv. 2: le liberalità tra vivi più recenti continuano a essere ridotte prima delle più remote. A differenza del diritto vigente, il disegno stabilisce tuttavia l'ordine della riduzione dei diversi tipi di liberalità tra vivi.

In primo luogo sono sempre ridotte le liberalità tra vivi concesse mediante convenzione matrimoniale o patrimoniale di cui è tenuto conto per il calcolo delle porzioni legittime (n. 1), vale a dire quelle che attribuiscono al coniuge o partner registrato superstite più della metà dell'aumento realizzato durante l'unione coniugale (cfr.

art. 216 cpv. 2 D-CC). Precisando che si tratta esclusivamente delle liberalità concesse mediante convenzione matrimoniale o convenzione patrimoniale «di cui è tenuto conto per il calcolo delle porzioni legittime», la disposizione del disegno esclude dal proprio campo d'applicazione le convenzioni di cui agli articoli 181 CC (scelta di un regime matrimoniale), 199 CC (acquisti destinati all'esercizio di una professione od impresa) e 206 capoverso 3 CC (partecipazione al plusvalore).

In secondo luogo sono proporzionalmente ridotte le liberalità liberamente revocabili e le prestazioni della previdenza individuale vincolata (n. 2). Si tratta delle donazioni liberamente revocabili di cui all'articolo 527 numero 3 CC, di quelle risultanti da un'assicurazione sulla vita o dalla creazione di un trust liberamente revocabile188.

Infine sono ridotte tutte le altre liberalità tra vivi, dalla più recente alla più remota.

Le liberalità simultanee sono ridotte proporzionalmente in applicazione del principio generale previsto nell'articolo 525 CC.

188

Steinauer, Successions, N 469a e rimandi citati; Eitel/Bieri, pag. 300.

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Art. 606, titolo marginale La nuova formulazione del titolo marginale della lettera D «Diritti dei conviventi del defunto» è più adeguata di quella attuale: «Diritti degli eredi conviventi».

In considerazione dell'aggiunta di una nuova categoria di beneficiari di diritti all'articolo 606a D-CC (cfr. qui di seguito), un nuovo titolo marginale I. «Eredi» deve precisare che l'articolo 606 CC si applica soltanto agli eredi.

Art. 606a, 606b, 606c e 606d

II. Partner di fatto

Nella legge sono inseriti quattro nuovi articoli per istituire un credito legale della persona che faceva di fatto vita di coppia con il defunto (partner di fatto) nei confronti della successione di cui gli eredi rispondono solidalmente, come indica esplicitamente il testo di legge; tale credito intende permettere al partner di fatto di coprire il proprio minimo vitale sociale se viene a trovarsi in una situazione di bisogno in seguito al decesso dell'ereditando (v. n. 3.8). Queste nuove disposizioni sono collocate nel titolo diciassettesimo «Della divisione dell'eredità», capo primo «Della comunione prima della divisione» (art. 602 segg. CC), dopo l'articolo 606 CC consacrato ai diritti degli eredi che vivevano in comunione domestica con il defunto.

Titolo marginale: i nuovi articoli 606a­606d D-CC regolano la situazione di una seconda categoria di persone che vivevano in comunione domestica con il defunto accordando loro diritti nella successione. È quindi opportuno attribuire a questi articoli la rubrica: II. «Partner di fatto».

Art. 606a

1. Credito di assistenza

Cpv. 1: una persona può far valere un credito di assistenza contro gli eredi del partner di fatto deceduto se adempie le due condizioni cumulative seguenti: (1) al momento del decesso faceva vita di coppia con il defunto da almeno cinque anni; e (2) dopo il decesso del suo partner di fatto, soltanto la concessione di prestazioni di assistenza può evitarle di trovarsi nel bisogno.

A differenza dell'avamprogetto, il disegno non richiede che il partner di fatto abbia fornito particolari contributi nell'interesse del defunto (cfr. art. 484a AP-CC).

Soltanto una persona che al momento del decesso «faceva vita di coppia» con il defunto, dello stesso sesso o di sesso differente, può pretendere prestazioni di assistenza. A questo riguardo entra in gioco la nozione di «concubinato stabile» sviluppata dalla giurisprudenza: si tratta di una comunità di vita di una certa durata, a carattere esclusivo e con una componente spirituale, corporale ed economica e che può essere definita una comunità di tetto, tavola e letto 189. L'espressione «fare di fatto vita di coppia» esclude da una parte le persone che con il defunto avevano una semplice relazione d'amore o amicizia, senza vita comune, e dall'altra i conviventi che non avevano con l'ereditando una relazione affettiva, ad esempio i colocatari o gli incaricati dell'aiuto domiciliare.

189

DTF 138 III 97, consid. 2.3.3; cfr. anche Jubin, N 16 e rimandi citati.

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Per evitare che il diritto a un credito di assistenza sia troppo esteso e leda i diritti degli eredi, il disegno aumenta la durata minima di vita di coppia dai tre anni richiesti dall'avamprogetto a cinque anni. In via di principio, fanno vita di coppia coloro che vivono in comunione domestica e la cui vita comune è ininterrotta. Il testo di legge non ha tuttavia esplicitato questi elementi per poter tenere conto di situazioni particolari, come l'entrata in uno stabilimento medico-sociale o in casa per anziani di uno dei partner, di un lungo soggiorno in ospedale o di una relazione in cui i partner si aiutano l'un l'altro finanziariamente malgrado, ad esempio, abbiano domicili separati. Inoltre, non sono così escluse brevi interruzioni per soggiorni professionali o linguistici all'estero. Fissando a cinque anni la durata di vita di coppia si limita il diritto al credito di assistenza alle sole coppie che hanno dato prova di una certa stabilità. Tale termine corrisponde inoltre a quello previsto in materia di previdenza professionale (secondo pilastro), in cui il partner di fatto può chiedere prestazioni per i superstiti dopo una convivenza di almeno cinque anni, se l'istituto di previdenza lo prevede nel suo regolamento (art. 20a LPP), nonché di previdenza individuale vincolata (pilastro 3a; art. 2 cpv. 1 lett. b n. 2 OPP3). Il Comune di domicilio (di regola l'ufficio del controllo degli abitanti) rilascia gli attestati per provare l'esistenza della vita comune (o almeno il domicilio comune) e la sua durata, questione importante per decidere sulla pretesa di un partner superstite a un credito di assistenza.

Una persona può chiedere assistenza agli eredi conformemente al nuovo articolo 606a cpv. 1 D-CC quando, senza tale assistenza, cadrebbe nel bisogno. È la medesima condizione già da tempo prevista dal diritto civile per l'assistenza tra parenti in linea diretta secondo l'articolo 328 CC. Questo rimando permette di riprendere nozioni note nel diritto di famiglia. Il «bisogno» ai sensi dell'articolo 328 CC e quindi dell'articolo 606a D-CC, è ammesso a partire dal momento in cui una persona non può sovvenire con i propri mezzi ai propri bisogni di mantenimento 190.

Il rinvio all'articolo 328 CC permette anche di definire lo scopo del credito di assistenza: la copertura del minimo vitale del partner
di fatto superstite secondo il diritto dell'aiuto sociale per garantire uno standard minimo 191. Da ciò risulta che l'assistenza dovuta secondo l'articolo 606a D-CC è limitata agli importi necessari a coprire il minimo vitale sociale192, vale a dire alla differenza tra i bisogni e i redditi (o le prospettive reddituali) dell'interessato. In altri termini, dall'importo globale necessario per la copertura del minimo vitale sociale devono essere dedotti tutti i redditi realizzati (o realizzabili a partire da un certo momento). Si dovrà inoltre tenere conto del suo patrimonio. Se i redditi e il patrimonio coprono in parte i suoi bisogni, il suo credito sarà ridotto in proporzione.

Di conseguenza, il partner di fatto superstite che, prima del decesso del suo partner, riceveva prestazioni complementari non può far valere un credito d'assistenza perché non si trova in una situazione di bisogno secondo l'articolo 606a D-CC; il

190 191 192

DTF 136 III 1 consid. 4.

Per il calcolo del minimo vitale sociale, Cfr. CSIAS, Le minimum vital, pag. 3­5.

Come il soccorso concesso in applicazione dell'art. 328 CC, cfr. Lienhard, pag. 138.

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minimo vitale dell'aiuto sociale è infatti inferiore a quello delle prestazioni complementari dell'AI e dell'AVS193.

Infine, il credito di assistenza è escluso se il partner di fatto superstite è stato istituito erede o beneficia di un legato che gli permette di sovvenire al proprio mantenimento.

Cpv. 2: l'assistenza si prefigge di garantire il minimo vitale sociale del partner di fatto superstite coprendo i suoi bisogni di esistenza correnti (affitto, premi di assicurazione, cibo ecc.) per tutto il tempo necessario e sarà concessa sotto forma di rendita mensile.

Anche se permetterebbe un regolamento più rapido e netto delle relazioni tra le parti, il versamento di un capitale non entra in considerazione per diversi motivi. Prima di tutto occorre rilevare che, se non fosse in grado di gestire il patrimonio, il beneficiario rischierebbe di ritrovarsi rapidamente a carico della collettività, il che è assolutamente contrario allo scopo del credito di assistenza. Va inoltre rammentato che la successione è obbligata a fornire assistenza solo fintanto che ciò sia necessario (art. 606d D-CC) e che tale obbligo si estingue alla morte del beneficiario. Per la successione la rendita rappresenta finalmente un onere meno importante di un capitale che verrebbe versato in una sola volta e rientrerebbe nella successione del partner di fatto superstite al suo decesso.

L'importo totale del credito d'assistenza non può eccedere il quarto del patrimonio netto del defunto all'apertura della successione. Viene così fissato un limite massimo chiaro che non lede troppo i diritti degli eredi legittimi. Il patrimonio netto è un criterio semplice da stabilire; corrisponde ai beni esistenti dopo aver dedotto i debiti del defunto, senza tener conto di eventuali crediti di collazione. Per quanto concerne le successioni di particolare importanza in cui il quarto del patrimonio netto eccede ampiamente l'importo necessario per garantire a vita i bisogni del partner di fatto superstite, è istituito per legge un secondo limite massimo quanto all'importo totale del credito: la somma delle rendite mensili fino al momento in cui il partner di fatto raggiunge l'età di 100 anni. Questo secondo limite assicura al beneficiario di disporre di alimenti fino alla fine dei suoi giorni. Un eventuale saldo, insieme agli interessi generati
dall'importo totale del credito, spetta alla successione.

In conclusione, il credito di assistenza è sottoposto a un doppio limite: in primo luogo è limitato all'importo necessario a coprire il minimo vitale sociale del partner di fatto superstite (fino all'età di 100 anni o fino al momento in cui ci si può attendere che sovvenga ai propri bisogni) e in secondo luogo è limitato al quarto del patrimonio netto del defunto. Ciò significa che, se l'importo necessario a coprire il minimo vitale sociale del partner di fatto superstite è inferiore al quarto del patrimonio 193

Guggisberg, pag. 16; cfr. anche DTF 138 II 191 consid. 5.3 «La LPC soutient le régime de l'assurance-vieillesse et invalidité (AVS/AI) dans sa fonction de garantie des besoins vitaux, à savoir du minimum d'existence du droit des assurances sociales [...]. Ce dernier est supérieur au minimum vital découlant de l'aide d'urgence, lequel concrétise l'art. 12 Cst. [...], ainsi que du minimum du droit des poursuites» (La LPC sostiene il regime dell'assicurazione per la vecchiaia e l'invalidità (AVS/AI) nella sua funzione di garanzia dei bisogni vitali, vale a dire del minimo d'esistenza del diritto delle assicurazioni sociali [...]. Quest'ultimo è superiore sia al minimo vitale dell'aiuto di urgenza che concretizza l'articolo 12 Cost. sia al minimo vitale del diritto dell'esecuzione.).

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netto del defunto, il credito di assistenza sarà limitato dal minimo vitale sociale; invece, se l'importo necessario per coprire il minimo vitale sociale del partner di fatto superstite è superiore al quarto del patrimonio netto del defunto, il credito di assistenza sarà automaticamente limitato al quarto del patrimonio netto (cfr. n. 3.8.4 per esempi di calcolo del credito di assistenza).

Cpv. 3: affinché il suo versamento sia garantito, la rendita deve essere accompagnata da una garanzia adeguata. Nel diritto civile la nozione di garanzia è nota (cfr. p. es.

art. 132, 324, 546 CC). Se le parti non si accordano sul genere di garanzia da prestare, deve decidere il giudice. La garanzia avrà la forma che quest'ultimo ritiene appropriata nel singolo caso. A tal fine, è possibile aprire un conto bancario bloccato a nome degli eredi con un ordine permanente a favore del partner di fatto superstite, almeno nei casi in cui l'eredità comprende averi bancari. Un'altra possibilità potrebbe consistere nel divieto di alienare un immobile, la cui pigione verrebbe versata in tutto o in parte come rendita. Entra in considerazione ogni altra forma di garanzia adeguata alla situazione.

Cpv. 4: poiché potrebbero esservi casi di concorso tra il nuovo credito di assistenza e l'obbligo di soccorrere i parenti in linea ascendente e discendente (art. 328 CC), la legge deve stabilire quale dei due sia prioritario. La solidarietà derivante da una convivenza di fatto con il defunto di almeno cinque anni, tenuto conto degli stretti legami esistenti, deve essere prioritaria rispetto alla solidarietà derivante dai legami di parentela. Pertanto il credito di alimenti dei parenti secondo l'articolo 328 CC è sussidiario rispetto al credito di assistenza di diritto successorio basato sull'articolo 606a D-CC.

Cpv. 5: se gli eredi e il partner di fatto superstite non riescono ad accordarsi sul credito di assistenza secondo l'articolo 606a capoverso 1 D-CC, può eventualmente essere necessario il sostegno dell'ente pubblico almeno fino a quando i relativi diritti e obblighi non sono stati fissati. Occorre quindi prevedere una surrogazione legale a favore dell'ente pubblico, come già nel caso in cui l'ente pubblico provvede al mantenimento di un figlio che ha diritto a contributi di mantenimento (art. 289 cpv. 2 CC) o di una persona che ha diritto al soccorso dei parenti (art. 329 cpv. 3 CC).

Art. 606b

2. Annuncio e prescrizione del credito di assistenza

Cpv. 1: il credito di assistenza può influenzare considerevolmente l'ammontare dell'eredità. Occorre pertanto chiarire rapidamente se il partner di fatto superstite intende far valere il credito o no.

Per questo motivo l'avamprogetto prevedeva un termine di perenzione di tre mesi per la proposizione dell'azione (art. 484a cpv. 3 AP-CC). Questa proposta è stata vivamente criticata durante la consultazione, in particolare perché il termine proposto corrisponde al termine per la rinuncia all'eredità (art. 567 cpv. 1 CC). Non sarebbe ragionevole pretendere che il partner di fatto superstite, in lutto, compia tanto rapidamente atti giudiziari, senza nemmeno essere certo dell'identità degli eredi 194.

194

Fankhauser, Ehegattenerbrecht, pag. 33 seg.

4970

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Il nostro Consiglio trova queste critiche pertinenti e ha deciso di modificare il punto in questione. Se, dopo il decesso del suo partner di fatto, sa di non essere in grado di garantire in futuro il proprio minimo esistenziale sociale ed esclude ogni possibilità di accordo con gli eredi di cui conosce l'identità e la volontà di accettare la successione, il partner superstite può rivolgersi immediatamente al giudice. Non è tuttavia ragionevole attendersi che chiunque agisca in tal modo. Sono poche le persone che, mentre affrontano il dolore della perdita di una persona vicina, sono in grado di calcolare il credito di assistenza e avviare un procedimento giudiziario contro gli eredi, con i quali possono anche esservi legami affettivi. Per tenere conto degli interessi di tutte persone coinvolte, il nostro Consiglio propone quindi di permettere al partner di fatto superstite di annunciare dapprima soltanto la propria intenzione di far valere il credito di assistenza. A tal fine è sufficiente che consegni alle autorità competenti una dichiarazione scritta senza dover indicare l'importo richiesto né i nomi dei singoli eredi. L'autorità che riceve la dichiarazione deve registrarla e renderla nota agli eredi che chiedono informazioni in proposito. Non è tenuta a cercare attivamente eventuali eredi. Con tale annuncio si vuole soprattutto che gli eredi siano rapidamente informati dell'intenzione del partner di fatto superstite e possano se del caso fare rapidamente i passi necessari per trovare una soluzione consensuale.

Competente per territorio per il deposito della dichiarazione scritta è imperativamente l'autorità dell'ultimo domicilio del defunto (art. 28 cpv. 2 CPC). L'autorità competente per materia è stabilita dal diritto cantonale (art. 54 tit. fin. CC). Per le successioni che presentano un elemento di estraneità l'autorità competente per il territorio è stabilita in base alla normativa di diritto internazionale privato sulla competenza in materia successoria (art. 86 segg. LDIP).

Per annunciare il credito di assistenza il disegno prevede un termine di perenzione di tre mesi dalla morte. La pretesa di assistenza non annunciata entro tale termine si estingue. Trattandosi di un termine di perenzione legale, esso non può essere interrotto né sospeso. Il termine è relativamente breve per evitare di
ritardare eccessivamente il regolamento della successione e di lasciare gli eredi nell'incertezza più a lungo di quanto necessario. I requisiti minimi posti al contenuto dell'annuncio rendono il termine ragionevole anche per il partner di fatto superstite. Se quest'ultimo non dispone dei fondi necessari a garantire il minimo vitale, deve in ogni modo prendere rapidamente provvedimenti. Se il superstite domanda l'aiuto sociale per sovvenire al proprio mantenimento, l'ente pubblico che si occupa dell'esame della domanda ha interesse a che il superstite presenti immediatamente l'annuncio, e a sostenerlo in tale passo. Infatti, la surrogazione secondo l'articolo 606a capoverso 4 D-CC non è più possibile dopo la perenzione del credito di assistenza.

Se è nel dubbio riguardo all'esistenza di un'eventuale disposizione a causa di morte a suo favore e all'entità di una tale disposizione, il partner di fatto superstite nel bisogno ha interesse ad annunciare il suo credito all'autorità competente per tutelare i suoi diritti. In seguito può scegliere se far valere tale credito in giustizia o no.

Va infine precisato che il deposito dell'annuncio non è una condizione preliminare alla proposizione dell'azione giudiziaria. Nei tre mesi che seguono il decesso, il

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partner superstite può anche proporre direttamente l'azione giudiziaria che rende superfluo l'annuncio di cui all'articolo 606b capoverso 1 D-CC.

Cpv. 2: il credito di assistenza si prescrive in un anno a partire dal giorno del decesso. Se entro tale termine non è possibile trovare un accordo con gli eredi, il partner di fatto superstite ha interesse ad agire in giudizio per salvaguardare il credito di assistenza. Se sovviene al mantenimento del titolare del credito, l'ente pubblico è surrogato nella pretesa di assistenza e in tutti i diritti ad essa connessi (art. 606a cpv. 4 D-CC). Anche l'ente pubblico sarà quindi legittimato a proporre azione.

Il termine di prescrizione di un anno da un lato è abbastanza lungo da permettere agli interessati di trovare una soluzione consensuale ma abbastanza breve da evitare di prolungare eccessivamente il regolamento della successione. Se necessario, la prescrizione può essere interrotta, per esempio con l'introduzione di una procedura d'esecuzione. Il termine può anche essere osservato semplicemente depositando un'istanza di conciliazione presso l'autorità di conciliazione competente (art. 62 cpv. 1 e 64 cpv. 2 CPC).

L'azione va presentata al giudice dell'ultimo domicilio del defunto (art. 28 cpv. 1 CPC). Il partner di fatto può agire contro uno o più eredi o contro tutti gli eredi conformemente al principio della responsabilità solidale.

Art. 606c

3. Decisione

In caso di lite, spetta al giudice decidere sul diritto e, se del caso, sull'importo del credito di assistenza secondo i criteri esposti nel numero 3.8.3.

Per permettere l'eventuale esecuzione forzata delle pretese del partner superstite nelle migliori condizioni, la legge stabilisce non soltanto che il giudice quantifica l'importo della rendita mensile nel dispositivo della sentenza, ma anche l'importo totale massimo dell'assistenza e quindi l'importo per il quale deve essere fornita una garanzia secondo l'articolo 606c capoverso 2 D-CC. Deve anche stabilire la garanzia da prestare.

Non è del resto prevista alcuna indicizzazione della rendita che deve essere fissata definitivamente in base agli averi della successione nel momento del decesso, che non saranno indicizzati come potrebbero esserlo i redditi di un coniuge divorziato debitore di una rendita al suo ex coniuge.

Per quanto concerne gli esempi di calcolo del credito di assistenza, cfr. n. 3.8.4.

Art. 606d

4. Modificazione delle circostanze

Come già rilevato, per fissare la durata e l'importo del credito di assistenza, va tenuto conto delle circostanze e segnatamente della prevedibile evoluzione della situazione finanziaria del partner di fatto superstite (cfr. esempi di calcolo del credito di assistenza al n. 3.8.4). Miglioramenti imprevedibili della situazione finanziaria, ad esempio grazie a un'eredità, a una grossa vincita alla lotteria, ma anche in seguito a nuove nozze o a una nuova relazione di fatto, non possono evidentemente essere considerati nel calcolo. Pertanto il disegno prevede la riduzione o la soppressione

4972

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dell'assistenza in caso di notevole e durevole modificazione delle circostanze in cui si trova il partner di fatto.

La possibilità degli eredi di proporre azioni di riduzione o di soppressione dell'assistenza secondo l'articolo 606d D-CC risulta già dal fondamento del credito di assistenza che poggia sul fatto che il superstite si trova nel bisogno e quindi nell'impossibilità di sovvenire ai proprio mantenimento con i propri mezzi. Se la situazione di bisogno non sussiste più in seguito a un evento che, nel momento del decesso del partner di fatto, non era prevedibile, l'assistenza perde la sua ragione di essere e la successione deve poter recuperare i fondi bloccati a garanzia del credito di assistenza. Se accettata, la domanda di modifica o soppressione dell'assistenza ha effetto dal momento in cui è stata proposta.

5.2

Legge sull'unione domestica registrata

Art. 25 cpv. 2 (Convenzione patrimoniale e legittima dei discendenti) Le nuove disposizioni in materia di convenzione matrimoniale di cui all'articolo 216 cpv. 2­4 D-CC devono essere applicate anche ai partner registrati che hanno scelto di assoggettarsi al regime della partecipazione agli acquisti in virtù del rimando dell'articolo 25 cpv. 1 LUD.

In considerazione della nuova possibilità per i partner registrati di avere discendenti comuni (adottando il figlio del partner), l'attuale capoverso 2 può essere abrogato.

Art. 31 cpv. 2

(Decesso durante la procedura di scioglimento)

Gli effetti dell'introduzione di una procedura di scioglimento dell'unione domestica registrata da cui risulta la perdita della legittima ai sensi dell'articolo 472 D-CC sulle disposizioni a causa di morte a favore del partner registrato superstite devono essere disciplinati nello stesso modo che nella procedura di divorzio. Pertanto l'articolo 31 capoverso 2 D-LUD riprende il testo dell'articolo 120 capoverso 3 D-CC.

Secondo la nuova regola prevista nell'articolo 217 capoverso 2 D-CC, le clausole di una convenzione matrimoniale a favore del coniuge superstite non si applicano quando il regime matrimoniale è sciolto in seguito al decesso di un coniuge durante una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima ai sensi dell'articolo 472 D-CC. In virtù del rimando dell'articolo 25 capoverso 1 LUD, la succitata regola si applica anche ai partner registrati in caso di decesso durante la procedura di scioglimento, salvo patto contrario nella convenzione.

4973

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5.3

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 82

Equiparazione di altre forme di previdenza

Cpv. 1: le due forme riconosciute di previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) che danno diritto ad agevolazioni fiscali, già disciplinate dal nostro Consiglio nell'OPP 3, vengono ora sancite sul piano legislativo senza modificare la vigente situazione legislativa. Le due forme riconosciute rimangono il contratto di previdenza vincolata con un istituto di previdenza assicurativo e la convenzione di previdenza vincolata con una fondazione bancaria; al giorno d'oggi sono entrambe fondate su solide basi.

Cpv. 2: il capoverso 2 si limita a regolare la competenza del nostro Consiglio di determinare, in collaborazione con i Cantoni, le deduzioni fiscali ammesse, perché le forme riconosciute di previdenza individuale vincolata sono ormai indicate nel capoverso 1. Il nostro Consiglio ha già espletato questa mansione in collaborazione con i Cantoni adottando l'articolo 7 OPP 3 e non prevede di modificare gli importi fiscalmente deducibili indicati in questa disposizione.

Cpv. 3: la competenza del nostro Consiglio di disciplinare i dettagli delle forme riconosciute di previdenza professionale, finora oggetto del capoverso 2, è ora regolata nel nuovo capoverso 3. Questa disposizione costituisce quindi la nuova base legale delle attuali disposizioni dell'OPP 3. Contiene una clausola generale e precisa espressamente che il nostro Consiglio è competente per stabilire la cerchia e l'ordine dei beneficiari delle forme riconosciute di previdenza individuale vincolata. È opportuno che la legge preveda una delega legislativa esplicita poiché in questo ambito l'ordine dei beneficiari è diverso da quello del pilastro 2 e dall'ordine successorio previsto dal codice civile. Il nostro Consiglio non intende tuttavia modificare l'ordine dei beneficiari stabilito nell'articolo 2 capoverso 1 OPP 3. Saranno conservate anche le disposizioni relative al versamento delle prestazioni, alla cessione, alla costituzione in pegno e alla compensazione dei diritti alle prestazioni e del capitale di previdenza, nonché le disposizioni in materia di investimento, fondamentalmente immutate dall'entrata in vigore dell'OPP3.

Il secondo periodo precisa in una base legale formale che l'intestatario della previdenza può derogare all'ordine previsto nell'articolo 2 capoverso 1 lettera b OPP°3, come permettono i capoversi 2 e 3 del medesimo
articolo, soltanto rispettando la forma scritta ai sensi degli articoli 13 segg. del codice delle obbligazioni195. Tale forma è ritenuta necessaria per derogare alla forma richiesta per un testamento (art.

498 CC). Inoltre, la forma scritta serve a provare la volontà dell'intestatario della previdenza e permette alle parti di salvaguardare al meglio i loro interessi. Ciò vale sia per i beneficiari di prestazioni del pilastro 3a sia per gli istituti di previdenza che saranno così meno sovente esposti al rischio di un doppio versamento.

Cpv. 4: il nuovo capoverso 4 precisa nella legge che i beneficiari delle forme riconosciute di previdenza individuale vincolata dispongono di un diritto proprio sulla prestazione che il contratto o la convenzione accorda loro. In effetti, la legge già 195

RS 220

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riconosce un tale diritto ai beneficiari del contratto di previdenza vincolata concluso con un istituto di assicurazione (art. 78 LCA). Non ha invece una base legale il diritto proprio del beneficiario di contratti con una fondazione bancaria, anche se tale diritto è già ampiamente riconosciuto e attestato nella pratica. La revisione degli articoli 476 e 529 D-CC ha precisato che gli averi previdenziali delle due forme di previdenza previste all'articolo 82 capoverso 1 D-LPP non fanno parte della massa ereditaria dell'intestatario dell'assicurazione, per cui è importante aggiungere nella LPP una normativa uniforme riguardo al diritto proprio dei beneficiari sul loro credito. Quindi i beneficiari delle due forme riconosciute di previdenza disporranno di un diritto diretto e giuridicamente esecutorio sugli averi presso l'istituto di previdenza in questione (fondazione bancaria o istituto d'assicurazione). I rispettivi istituti di previdenza potranno versare questi averi ai regolari beneficiari senza dover temere ulteriori pretese da parte della comunione ereditaria o di eredi individuali e quindi senza rischiare di dover pagare due volte.

6

Ripercussioni

6.1

Ripercussioni per la Confederazione

La revisione del diritto delle successioni non avrà alcuna ripercussione (in termini di effettivo del personale, di finanze o in altri termini) per la Confederazione.

6.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Le modifiche proposte hanno poche ripercussioni dirette sui Cantoni e sui Comuni.

In materia fiscale, l'aumento della quota disponibile potrebbe avere un lieve effetto positivo per i Cantoni e i Comuni di domicilio dei defunti che hanno redatto disposizioni a causa di morte. Nei casi in cui i defunti attribuiscono la quota disponibile della loro successione a una persona che non beneficia, come gli eredi legittimari, di un tasso di imposizione preferenziale sulla propria parte della successione, l'aliquota applicata sarebbe effettivamente superiore a quella degli eredi legittimi e potrebbe generare entrate fiscali supplementari.

Invece le modifiche relative alle pretese del pilastro 3a che saranno riunite nella massa di calcolo delle porzioni legittime avranno ripercussioni fiscali in alcuni Cantoni. Infatti, con il nuovo progetto, tutte le prestazioni saranno assoggettate alle imposte dirette ed escluse dalla massa ereditaria. Non vi sarà quindi più alcuna imposta di successione su queste prestazioni.

Finora, alcune prestazioni del pilastro 3a erano attribuite alla massa ereditaria e quindi assoggettate all'imposta di successione e di conseguenza escluse dalle imposte dirette. Il disegno renderà impossibile per i Cantoni prelevare imposte di successione su queste prestazioni. In questi casi tali imposte sono in generale più elevate delle imposte dirette poiché, secondo il diritto successorio, si tratta di rapporti con terzi cui si applicano aliquote generalmente più elevate.

4975

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La nuova norma sul credito di assistenza potrebbe anche avere un leggero effetto positivo sulle finanze cantonali e comunali. In effetti, essendo riservato alle persone che non dispongono del minimo vitale sociale e che, dopo il decesso dell'ereditando, si troverebbero almeno in parte a carico dell'ente pubblico, il credito di assistenza provocherà per lo meno in parte un trasferimento dell'onere assistenziale dall'ente pubblico alla successione. I conti degli enti pubblici dovrebbero così essere sgravati dell'importo dei crediti di assistenza concessi. Invece, poiché il credito di assistenza dovrà essere oggetto di una domanda al giudice civile competente, ne potrebbe risultare un leggero aumento dei casi di successione sottoposti ai giudici e quindi delle spese di queste autorità ed eventualmente di quelle per l'assistenza giudiziaria dei richiedenti. Il numero di casi sottoposti ai giudici dovrebbe tuttavia restare minimo poiché il diritto a un credito di assistenza è stato limitato ai casi di rigore.

Nel complesso, riteniamo che le ripercussioni finanziarie della presente revisione per i Cantoni e i Comuni dovrebbero essere piuttosto positive ma limitate.

6.3

Ripercussioni per l'economia

La revisione proposta, e in particolare la riduzione delle porzioni legittime, potrebbe avere ripercussioni positive per l'economia.

Secondo l'analisi d'impatto della regolamentazione effettuata dall'Istituto svizzero per le piccole e medie imprese dell'Università di San Gallo, l'aumento della libertà di disporre avrà effetti positivi sulla trasmissione di imprese in seno alla famiglia perché permetterà al padrone d'azienda di scegliere in tutta libertà la soluzione che ritiene più sensata dal punto di vista economico. Ciò eviterà fenomeni di frammentazione, vendite o chiusure di imprese in conseguenza di un decesso, favorirà la concentrazione delle parti d'impresa presso un solo successore, il capo d'azienda, e avrà effetti economici positivi evitando incentivi finanziari negativi e problemi di governo d'impresa196. L'estensione della libertà di disporre contribuirà anche a un'accresciuta stabilità delle imprese e quindi a una maggiore sicurezza del lavoro197. Questi diversi fattori avranno effetti positivi ma non quantificabili sulla crescita e sulla piazza economica.

6.4

Ripercussioni per la società

I grandi principi e gli scopi del diritto svizzero delle successioni sono conservati: la salvaguardia della pace tra le generazioni, la preservazione del patrimonio costituito dal defunto dopo il suo decesso e la distribuzione giusta ed economicamente ragionevole dei beni lasciati da quest'ultimo secondo i suoi piani198.

Aumentando la quota disponibile, il progetto aumenta la libertà di ciascuno di determinare la sorte dei propri beni dopo il proprio decesso senza tuttavia modificare le 196 197 198

Bergmann/Halter/Zellweger, pag. 31.

Bergmann/Halter/Zellweger, pag. 6.

Huber, n. 822.

4976

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quote ereditarie. In assenza di una volontà validamente espressa, la divisione nel nuovo diritto sarà identica a quella del diritto vigente. La riduzione delle riserve diminuisce tuttavia le restrizioni esistenti e offre a ciascuno nuove possibilità di decidere in merito alla propria successione. L'importanza della libertà individuale e della volontà dei disponenti è così rafforzata, in accordo con l'evoluzione sociale.

Infine, il miglioramento dello statuto delle persone che facevano una vita di coppia di fatto con il defunto in seguito all'attribuzione, nel momento del decesso del partner, di un diritto a un credito di assistenza se sono adempiuti i requisiti, conferisce un ulteriore riconoscimento a un modo di vita sempre più diffuso nella nostra società. Viene anche creata una forma di riconoscimento dell'assistenza fornita al defunto dal partner di fatto, per esempio nei casi in cui il superstite ha rinunciato a esercitare un'attività lucrativa che gli avrebbe permesso di sovvenire da solo ai propri bisogni.

6.5

Ripercussioni per la parità tra i sessi

Il progetto accorda formalmente la parità di trattamento a donne e uomini. In pratica tuttavia, in conseguenza di alcuni fattori sociali, le proposte del presente progetto potrebbero avere ripercussioni diverse per le donne e gli uomini. In effetti in Svizzera, nella maggioranza delle coppie l'uomo ha almeno più di due anni della donna 199.

Inoltre, alla nascita la speranza di vita degli uomini residenti in Svizzera è di 80,1 anni mentre quella delle donne è di 84,5 anni200. Questi due elementi fanno sì che le probabilità di vedovanza siano più elevate per le donne201.

La pratica mostra che le persone che redigono disposizioni a causa di morte in generale prendono disposizioni per favorire al massimo il coniuge o il partner di fatto superstite. L'aumento della quota disponibile proposto dal progetto renderebbe possibile un certo miglioramento della loro situazione che dovrebbe riguardare le donne più spesso degli uomini, in considerazione dei succitati dati sulla speranza di vita. Anche il credito di assistenza dovrebbe favorire più spesso le donne degli uomini. Infatti, nella misura in cui il lavoro a tempo parziale è molto più diffuso tra le donne che tra gli uomini202, in particolare se vi sono figli203, e poiché nelle coppie di sesso diverso204 la probabilità di decesso dell'uomo è più elevata, il numero di donne che soddisferà i requisiti del credito di assistenza dovrebbe essere più elevato di quello degli uomini. Si tratta quindi non soltanto di un progresso per il riconoscimento dello statuto del partner di fatto ma anche di un progresso per quanto concerne la situazione specifica delle donne che si ritrovano nel bisogno dopo il decesso del partner.

199 200 201 202 203 204

UFS, Les familles en Suisse, pag. 16.

UFS, Tables de mortalité, pag. 7.

UFS, Tables de mortalité, pag. 41.

UFS, Indicateurs du marché du travail 2016, pag. 10.

UFS, Les familles en Suisse, pag. 32.

UFS, Les familles en Suisse, pag. 32.

4977

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7

Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto è stato annunciato nel messaggio del 27 gennaio 2016205 sul programma di legislatura 2015­2019, ma non nel decreto federale del 14 giugno 2016206 sul programma di legislatura 2015-2019. Si fonda su una decisione del Consiglio federale del 10 maggio 2017.

8

Aspetti giuridici

8.1

Costituzionalità e legalità

La revisione proposta si fonda sull'articolo 122 capoverso 1 Cost. che attribuisce alla Confederazione la competenza legislativa in materia di diritto civile.

8.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera non è vincolata da alcun impegno internazionale che riduca il suo margine di manovra in materia di diritto interno delle successioni.

8.3

Forma dell'atto

La modifica del CC deve essere emanata sotto forma di legge federale.

8.4

Freno alle spese

Il progetto non è subordinato al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.), poiché non contiene disposizioni in materia di sussidi e non richiede un credito d'impegno o una dotazione finanziaria.

8.5

Delega di competenze legislative

Il progetto non delega alcuna nuova competenza legislativa al Consiglio federale.

8.6

Protezione dei dati

Il progetto non riguarda questioni connesse con la protezione dei dati.

205 206

FF 2016 909 1022.

FF 2016 4605.

4978

FF 2018

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