Termine di referendum: 4 ottobre 2018

Codice delle obbligazioni (Revisione della disciplina della prescrizione) Modifica del 15 giugno 2018 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20131, decreta: I Il Codice delle obbligazioni2 è modificato come segue: Art. 60 cpv. 1, 1bis e 2 L'azione di risarcimento o di riparazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

1

L'azione di risarcimento o di riparazione per morte di un uomo o lesione corporale si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

1bis

Nonostante i capoversi precedenti, se il fatto dannoso commesso dalla persona responsabile costituisce un fatto punibile, l'azione di risarcimento o di riparazione si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, l'azione civile si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

2

1 2

FF 2014 211 RS 220

2012-1557

2991

Codice delle obbligazioni (Revisione della disciplina della prescrizione)

FF 2018

Art. 67 cpv. 1 L'azione di indebito arricchimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del suo diritto di ripetizione, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui è nato tale diritto.

1

Art. 128a 2a. Vent'anni

L'azione di risarcimento o di riparazione per morte di un uomo o lesione corporale derivanti da colpa contrattuale si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

Art. 134 cpv. 1 n. 6­8 1

La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa: 6.

finché sia impossibile, per motivi oggettivi, far valere il credito davanti a un tribunale;

7.

per i crediti dell'ereditando o contro lo stesso, durante la procedura d'inventario;

8.

durante trattative transattive, una procedura di mediazione o altre procedure di composizione stragiudiziale delle controversie, purché le parti lo convengano per scritto.

Art. 136 2. Effetti dell'interruzione fra coobbligati

L'interruzione nei confronti di un debitore solidale o di un condebitore di una prestazione indivisibile vale anche nei confronti degli altri condebitori, purché si fondi su un atto del creditore.

1

L'interruzione nei confronti del debitore principale vale anche nei confronti del suo fideiussore, purché si fondi su un atto del creditore.

2

Al contrario l'interruzione nei confronti del fideiussore non vale nei confronti del debitore principale.

3

L'interruzione nei confronti dell'assicuratore vale anche nei confronti del debitore e viceversa, purché sussista un diritto di credito diretto verso l'assicuratore.

4

Art. 139 V. Prescrizione del diritto di regresso

2992

Quando più debitori siano responsabili solidalmente, il diritto di regresso del debitore che ha soddisfatto il creditore si prescrive in tre anni dal giorno in cui il debitore ha soddisfatto il creditore e gli è noto il condebitore.

Codice delle obbligazioni (Revisione della disciplina della prescrizione)

FF 2018

Art. 141, titolo marginale, nonché cpv. 1, 1 bis e 4 VII. Rinuncia all'eccezione di prescrizione

Dall'inizio della prescrizione il debitore può, ogni volta per dieci anni al massimo, rinunciare a eccepire la prescrizione.

1

La rinuncia è fatta per scritto. Soltanto l'utilizzatore delle condizioni generali può rinunciare nelle stesse a eccepire la prescrizione.

1bis

La rinuncia fatta dal debitore è opponibile all'assicuratore e viceversa, purché sussista un diritto di credito diretto verso l'assicuratore.

4

Art. 760 D. Prescrizione

Le azioni di risarcimento contro le persone responsabili a norma delle precedenti disposizioni si prescrivono in cinque anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

1

Se il fatto dannoso commesso dalla persona responsabile costituisce un fatto punibile, l'azione di risarcimento si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, l'azione civile si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

2

Art. 878 cpv. 2 Il regresso dei soci tra loro si prescrive in tre anni dal momento del pagamento per il quale è esercitato.

2

Art. 919 D. Prescrizione

Le azioni di risarcimento contro le persone responsabili a norma delle precedenti disposizioni si prescrivono in cinque anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

1

Se il fatto dannoso commesso dalla persona responsabile costituisce un fatto punibile, l'azione di risarcimento si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, l'azione civile si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

2

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

2993

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FF 2018

III Coordinamento con la modifica del 16 marzo 2018 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) All'entrata in vigore della modifica del 16 marzo 2018 della LEF (n. 1 dell'allegato della modifica del 16 marzo 20183 della legge federale del 18 dicembre 19874 sul diritto internazionale privato), l'articolo 292 LEF (n. 4 dell'allegato della presente legge) avrà il seguente tenore: Art. 292 E. Prescrizione

1

L'azione revocatoria si prescrive in: 1.

tre anni dalla notificazione dell'attestato di carenza di beni dopo pignoramento (art. 285 cpv. 2 n. 1);

2.

tre anni dalla dichiarazione di fallimento (art. 285 cpv. 2 n. 2);

3.

tre anni dall'omologazione del concordato con abbandono dell'attivo.

In caso di riconoscimento di un decreto straniero di fallimento, non si computa il tempo trascorso tra l'istanza di riconoscimento e la pubblicazione di cui all'articolo 169 LDIP 5.

2

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 15 giugno 2018

Consiglio degli Stati, 15 giugno 2018

Il presidente: Dominique de Buman Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Karin Keller-Sutter La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 26 giugno 20186 Termine di referendum: 4 ottobre 2018

3 4 5 6

FF 2018 1245 RS 291 RS 291 FF 2018 2991

2994

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FF 2018

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 26 giugno 19987 sull'asilo Art. 85 cpv. 3, primo periodo Il diritto al rimborso della Confederazione si prescrive in tre anni a contare dal giorno in cui l'autorità competente ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso dieci anni dopo la sua insorgenza. ...

3

2. Legge del 14 marzo 19588 sulla responsabilità Art. 20 cpv. 1 e 2 Le pretese nei confronti della Confederazione (art. 3 segg.) si prescrivono secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni9 sugli atti illeciti.

1

Le domande di risarcimento del danno o di indennità a titolo di riparazione morale devono essere presentate al Dipartimento federale delle finanze. La presentazione di una domanda scritta al Dipartimento federale delle finanze interrompe la prescrizione.

2

Art. 21 Il diritto di regresso della Confederazione contro un funzionario si prescrive in tre anni dal riconoscimento o dall'accertamento con forza di giudicato della responsabilità della Confederazione, ma comunque nel termine di dieci anni o, in caso di morte di una persona o di lesione corporale, nel termine di 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

Art. 23 Il diritto della Confederazione al risarcimento del danno cagionato da un funzionario per la violazione di doveri di servizio (art. 8 e 19) si prescrive in tre anni dal giorno in cui il servizio o l'autorità competente ha avuto conoscenza del danno e del funzionario responsabile, ma comunque nel termine di dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

1

7 8 9

RS 142.31 RS 170.32 RS 220

2995

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Se il fatto dannoso commesso dal funzionario costituisce un fatto punibile, il diritto al risarcimento del danno si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

2

3. Codice civile10 Art. 455 cpv. 1 e 2 Il diritto al risarcimento del danno o alla riparazione morale si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni11 sugli atti illeciti.

1

Se il fatto commesso dalla persona che ha cagionato il danno costituisce un fatto punibile, il diritto al risarcimento del danno o alla riparazione morale si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

2

Art. 586 cpv. 2 Abrogato Titolo finale, art. 49 F. Prescrizione

Se il nuovo diritto stabilisce un termine più lungo rispetto al diritto anteriore, si applica il nuovo diritto, purché secondo il diritto anteriore non sia ancora sopravvenuta la prescrizione.

1

Se il nuovo diritto stabilisce un termine più breve, si applica il diritto anteriore.

2

L'entrata in vigore del nuovo diritto non ha effetti sull'inizio di una prescrizione in corso, salvo che la legge disponga altrimenti.

3

Per il resto, il nuovo diritto si applica alla prescrizione dalla sua entrata in vigore.

4

10 11

RS 210 RS 220

2996

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4. Legge federale dell'11 aprile 188912 sulla esecuzione e sul fallimento Art. 6 2. Prescrizione

L'azione di risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

1

Se il fatto commesso dalla persona che ha cagionato il danno costituisce un fatto punibile, l'azione di risarcimento si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, l'azione di risarcimento si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

2

Art. 292 E. Prescrizione

L'azione revocatoria si prescrive in: 1.

tre anni dalla notificazione dell'attestato di carenza di beni dopo pignoramento (art. 285 cpv. 2 n. 1);

2.

tre anni dalla dichiarazione di fallimento (art. 285 cpv. 2 n. 2);

3.

tre anni dall'omologazione del concordato con abbandono dell'attivo.

5. Legge federale del 14 dicembre 201213 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione Art. 38 cpv. 2 e 2bis Il diritto alla restituzione si prescrive in tre anni dal momento in cui il finanziatore ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dal momento in cui è sorto.

2

Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costituisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

2bis

12 13

RS 281.1 RS 420.1

2997

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6. Legge militare del 3 febbraio 199514 Art. 143

Prescrizione

La pretesa di risarcimento contro la Confederazione si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni15 sugli atti illeciti. È considerata azione ai sensi dell'articolo 135 numero 2 del Codice delle obbligazioni anche la richiesta scritta di risarcimento presentata al DDPS.

1

La pretesa della Confederazione contro un militare o contro una formazione si prescrive in tre anni dal giorno in cui la Confederazione ha avuto conoscenza del danno e del responsabile, ma comunque in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

2

Se il fatto dannoso commesso dal responsabile costituisce un fatto punibile, la pretesa della Confederazione si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, la pretesa si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

3

Il diritto di regresso della Confederazione contro un militare si prescrive in tre anni dal riconoscimento o dall'accertamento con forza di giudicato della responsabilità della Confederazione, ma comunque in dieci anni o, in caso di morte di una persona o di lesione corporale, in 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

4

7. Legge federale del 4 ottobre 200216 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile Art. 65

Prescrizione

Il diritto al risarcimento nei confronti della Confederazione, di un Cantone o di un Comune secondo gli articoli 60 e 64 si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni17 sugli atti illeciti. È considerata azione ai sensi dell'articolo 135 numero 2 del Codice delle obbligazioni anche la richiesta scritta di risarcimento presentata alla Confederazione, al Cantone o al Comune.

1

Il diritto di regresso della Confederazione, di un Cantone o di un Comune secondo l'articolo 61 si prescrive in tre anni dal riconoscimento o dall'accertamento con forza di giudicato della responsabilità della Confederazione, del Cantone o del Comune, ma comunque in dieci anni o, in caso di morte di una persona o di lesione corporale, in 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

2

14 15 16 17

RS 510.10 RS 220 RS 520.1 RS 220

2998

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Il diritto al risarcimento della Confederazione, di un Cantone o di un Comune secondo l'articolo 62 si prescrive in tre anni dal giorno in cui la Confederazione, il Cantone o il Comune ha avuto conoscenza del danno e dell'identità del responsabile, ma comunque in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

3

Se il fatto dannoso commesso dal responsabile costituisce un fatto punibile, il diritto al risarcimento si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

4

8. Legge del 17 giugno 201618 sull'approvvigionamento del Paese Art. 44

Prescrizione

Le pretese della Confederazione in virtù degli articoli 41 e 43 si prescrivono in tre anni dal giorno in cui le autorità federali competenti ne hanno avuto conoscenza, ma al più tardi in dieci anni dal giorno in cui sono nate.

1

Se il fatto da cui deriva la pretesa della Confederazione commesso dall'obbligato costituisce un fatto punibile, la pretesa si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, la pretesa si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

2

Le pretese di terzi lesi ai sensi dell'articolo 41 capoverso 4 si prescrivono in tre anni dal giorno in cui questi hanno avuto conoscenza della confisca, da parte della Confederazione, delle merci o dei vantaggi pecuniari illecitamente ottenuti, ma al più tardi in dieci anni dalla confisca.

3

9. Legge del 5 ottobre 199019 sui sussidi Art. 32 cpv. 2 e 4 Il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si prescrive in tre anni dal giorno in cui l'autorità di decisione o l'autorità partecipe del contratto ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dalla sua nascita.

2

Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costituisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

4

18 19

RS 531 RS 616.1

2999

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Art. 33 Abrogato

10. Legge federale del 13 dicembre 197420 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati Art. 6 cpv. 2 e 3 Il diritto alla restituzione si prescrive in tre anni dal giorno in cui la Confederazione ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dalla sua nascita.

2

Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costituisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

3

11. Legge del 24 giugno 190221 sugli impianti elettrici Sostituzione di un termine In tutta la legge «Codice federale delle obbligazioni» è sostituito con «Codice delle obbligazioni».

Art. 37 Le domande per risarcimento di danni menzionate nella presente legge si prescrivono secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni22 sugli atti illeciti.

12. Legge federale del 19 dicembre 195823 sulla circolazione stradale Art. 83 Prescrizione

L'azione di risarcimento o di riparazione derivante da infortuni cagionati da veicoli a motore, velocipedi o mezzi simili a veicoli si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni24 concernenti gli atti illeciti.

1

Il diritto di regresso fra le persone civilmente responsabili di un infortunio cagionato da veicoli a motore, velocipedi o mezzi simili a 2

20 21 22 23 24

RS 632.111.72 RS 734.0 RS 220 RS 741.01 RS 220

3000

Codice delle obbligazioni (Revisione della disciplina della prescrizione)

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veicoli, come anche gli altri diritti di regresso previsti nella presente legge, si prescrivono in tre anni dal giorno in cui la prestazione è stata effettuata integralmente e il responsabile è noto.

13. Legge del 4 ottobre 196325 sugli impianti di trasporto in condotta Art. 39 3. Disposizioni comuni a. Prescrizione

L'azione di risarcimento o di riparazione per danni cagionati da un impianto di trasporto in condotta si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni26 concernenti gli atti illeciti.

1

Il regresso tra le persone civilmente responsabili d'un evento dannoso e il regresso dell'assicuratore si prescrivono in tre anni dal giorno in cui la prestazione è stata interamente fornita e il responsabile è noto.

2

14. Legge federale del 3 ottobre 197527 sulla navigazione interna Art. 34 cpv. 3 Il diritto di regresso dell'assicuratore si prescrive in tre anni dal giorno in cui la sua prestazione è stata integralmente fornita e il responsabile è noto.

3

15. Legge federale del 23 settembre 195328 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera Art. 124 cpv. 1 I crediti derivanti da atti di avaria comune si prescrivono in tre anni a contare dal giorno in cui le merci sono arrivate o sarebbero dovute arrivare nel porto di destinazione.

1

25 26 27 28

RS 746.1 RS 220 RS 747.201 RS 747.30

3001

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16. Legge federale del 21 dicembre 194829 sulla navigazione aerea Art. 68 III. Prescrizione

Le pretese di risarcimento si prescrivono secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni30 sugli atti illeciti.

17. Legge del 30 settembre 201131 sulla ricerca umana Art. 19 cpv. 2 Le pretese di risarcimento si prescrivono secondo l'articolo 60 del Codice delle obbligazioni32. Il Consiglio federale può prevedere un termine più lungo per singoli campi di ricerca.

2

18. Legge federale del 24 gennaio 199133 sulla protezione delle acque Art. 66 cpv. 2 e 3 Il diritto della Confederazione alla restituzione si prescrive in tre anni dal giorno in cui essa ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui è sorto.

2

Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costituisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

3

19. Legge del 17 giugno 200534 contro il lavoro nero Art. 15 cpv. 3 La competenza per territorio è retta dall'articolo 34 del Codice di procedura civile35.

3

29 30 31 32 33 34 35

RS 748.0 RS 220 RS 810.30 RS 220 RS 814.20 RS 822.41 RS 272

3002

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20. Legge del 6 ottobre 199536 sul servizio civile Art. 59

Prescrizione, disposizioni generali

Le azioni di risarcimento e di riparazione contro la Confederazione si prescrivono secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni37 sugli atti illeciti.

1

Le azioni di risarcimento della Confederazione si prescrivono in tre anni dal giorno in cui la Confederazione ha avuto conoscenza del danno e del responsabile, ma comunque in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

2

Se il fatto dannoso commesso dal responsabile costituisce un fatto punibile, l'azione di risarcimento della Confederazione si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se le prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, l'azione di risarcimento si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

3

Art. 60 cpv. 2 Il diritto di regresso della Confederazione contro una persona che presta servizio civile si prescrive in tre anni dal riconoscimento o dall'accertamento con forza di giudicato della responsabilità della Confederazione, ma comunque in dieci anni o, in caso di morte di una persona o di lesione corporale, in vent'anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

2

21. Legge federale del 20 dicembre 194638 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 52 cpv. 3 Il diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni39 sugli atti illeciti.

3

22. Legge federale del 25 giugno 198240 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 52 cpv. 2 Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la persona lesa ha avuto conoscenza del danno e della persona tenuta a risarcirlo, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

2

36 37 38 39 40

RS 824.0 RS 220 RS 831.10 RS 220 RS 831.40

3003

Codice delle obbligazioni (Revisione della disciplina della prescrizione)

FF 2018

23. Legge federale del 20 marzo 198141 sull'assicurazione contro gli infortuni Art. 64c cpv. 2 Il diritto dell'INSAI di esigere il risarcimento del danno causato dai membri degli organi o dalle persone incaricate della gestione e della revisione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui l'INSAI è venuto a conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

2

24. Legge del 25 giugno 198242 sull'assicurazione contro la disoccupazione Art. 88 cpv. 3 e 4 Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni43 sugli atti illeciti.

3

4

Abrogato

25. Legge federale del 20 marzo 197044 per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna Art. 14 Prescrizione

I diritti alla restituzione giusta l'articolo 13 capoversi 1 e 2 si prescrivono in tre anni a contare dal giorno in cui l'autorità cantonale competente ne ha avuto conoscenza, ma al più tardi in dieci anni dal giorno in cui sono sorti.

1

Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dall'assegnatario costituisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

2

41 42 43 44

RS 832.20 RS 837.0 RS 220 RS 844

3004

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26. Legge del 1° luglio 196645 sulle epizoozie Art. 45 cpv. 2 e 3 Il diritto alla restituzione si prescrive in tre anni dal giorno in cui gli organi competenti ne hanno avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui è sorto.

2

Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costituisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

3

27. Legge del 18 marzo 201646 sulla firma elettronica Art. 19

Prescrizione

Le pretese fondate sulla presente legge si prescrivono in tre anni dal giorno in cui l'avente diritto ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

1

Se il fatto dannoso commesso dalla persona responsabile costituisce un fatto punibile, la pretesa di risarcimento del danno si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, la pretesa si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

2

3

Sono fatte salve le pretese risultanti da un contratto.

28. Legge del 23 giugno 200647 sugli investimenti collettivi Art. 147

Prescrizione

L'azione di risarcimento si prescrive in cinque anni a contare dal giorno in cui la parte lesa ha avuto conoscenza del danno e della persona tenuta al risarcimento, ma al più tardi in tre anni dopo il rimborso di una quota e in tutti i casi in dieci anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato.

1

Se il fatto dannoso commesso dalla persona tenuta al risarcimento costituisce un fatto punibile, l'azione di risarcimento si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale. Se la prescrizione dell'azione penale si 2

45 46 47

RS 916.40 RS 943.03 RS 951.31

3005

Codice delle obbligazioni (Revisione della disciplina della prescrizione)

FF 2018

estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, l'azione di risarcimento si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.

29. Legge del 3 ottobre 200848 sui titoli contabili Art. 27 cpv. 4 Le pretese secondo il presente articolo si prescrivono in tre anni dalla scoperta del vizio, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno dell'addebito.

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Art. 28 cpv. 4 Le pretese secondo il presente articolo si prescrivono in tre anni dalla scoperta del vizio, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno dell'accredito.

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Art. 29 cpv. 4 Le pretese di cui al capoverso 2 si prescrivono in tre anni dal giorno in cui l'avente diritto ha avuto conoscenza della sua pretesa e dell'identità del suo debitore, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno dell'addebito. È fatto salvo l'articolo 60 capoverso 2 del Codice delle obbligazioni.

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RS 957.1

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