Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione Modifica del 17 maggio 2018 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione (CCNL), allegato ai decreti del Consiglio federale del 19 novembre 1998, del 17 dicembre 2001, del 12 dicembre 2002, del 30 gennaio 2003, del 8 dicembre 2003, del 24 dicembre 2004, del 22 settembre 2005, del 19 dicembre 2005, del 1° maggio 2007, del 13 agosto 2007, del 17 dicembre 2007, del 11 dicembre 2008, del 11 dicembre 2009, del 12 giugno 2013, del 26 novembre 2013 e del 12 dicembre 2016, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 10 cpv. 1

Salari minimi

Salari lordi minimi mensili1 applicabili ai collaboratori a tempo pieno che hanno compiuto 18 anni 1

I

a)

Collaboratori senza apprendistato

3 435.­

b)

Collaboratori senza apprendistato che hanno superato una formazione Progresso

3 637.­

II

Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base di 2 anni con certificato federale di formazione pratica o una formazione equivalente

3 737.­

III a)

Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base con attestato federale di capacità o una formazione equivalente

4 141.­

1

Per il cantone di Neuchâtel, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi cantonale neuchâteloise sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl).

2018-1455

2691

Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione. DCF

b)

IV

FF 2018

Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base con attestato federale di capacità o una formazione equivalente e con 6 giorni di perfezionamento professionale nel ramo secondo l'articolo 19 CCNL

4 243.­

Collaboratori con esame di professione secondo l'articolo 27 lettera a) LFPr

4 849.­

Durante il periodo di introduzione, il salario minimo delle categorie I, II o III a) può essere ridotto al massimo dell'8 per cento mediante accordo scritto nel contratto individuale di lavoro.

Il periodo di introduzione per la categoria I dura al massimo 12 mesi se in precedenza il collaboratore non ha mai lavorato per almeno 4 mesi in un'azienda assoggettata ... . Negli altri casi il periodo di introduzione dura al massimo 3 mesi. Tale riduzione non è ammessa se il collaboratore è riassunto dallo stesso datore di lavoro o presso la stessa azienda dopo un'interruzione inferiore a 2 anni tra i due rapporti di lavoro.

Per le categorie II e III a) può essere convenuto un periodo di introduzione di 3 mesi al massimo soltanto se si tratta del primo impiego in un'azienda assoggettata ... .

Art. 11 cpv. 1

Salario minimo per praticanti

Gli studenti che assolvono la parte pratica del programma di formazione hanno diritto a un salario lordo mensile di almeno 2 190 franchi se 1

­

assolvono la formazione presso una scuola professionale alberghiera nell'ambito di un ciclo di formazione riconosciuto in virtù della legge federale sulla formazione professionale, oppure

­

assolvono la formazione presso una scuola universitaria professionale riconosciuta a livello cantonale, oppure

­

assolvono la formazione presso un istituto di formazione all'estero riconosciuto da un'organizzazione svizzera del ramo e dalla Commissione di sorveglianza del CCNL, e con il quale esiste un valido accordo di collaborazione, oppure

­

assolvono la formazione presso una scuola professionale alberghiera riconosciuta dalla Commissione di sorveglianza del CCNL.

2692

Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione. DCF

FF 2018

II Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2018 e ha effetto sino al 31 dicembre 2020.

17 maggio 2018

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2693

Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione. DCF

2694

FF 2018