Legge federale Disegno sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari, dei beni militari speciali e dei beni strategici (Legge sul controllo dei beni a duplice impiego, LBDI) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 giugno 20181, decreta: I La legge del 13 dicembre 19962 sul controllo dei beni a duplice impiego č modificata come segue: Art. 6 cpv. 3 Il Consiglio federale disciplina il rifiuto dell'autorizzazione d'esportazione o di mediazione di beni a duplice impiego secondo l'articolo 2 capoverso 2 che possono essere utilizzati per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili.

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II 1

La presente legge sottostā a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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FF 2018 3877 RS 946.202

2018-1106

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Legge sul controllo dei beni a duplice impiego

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FF 2018