Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo involucro edilizio Svizzera Proroga e modifica del 17 settembre 2018 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 19 agosto 2014 e del 16 febbraio 20161 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo involucro edilizio Svizzera, è prorogata.

II Le seguenti disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il ramo involucro edilizio Svizzera, allegate ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Appendice 2 Salario minimo per le persone in formazione del ramo involucro edilizio Svizzera: Tirocini con attestato federale di capacità (AFC) 1° anno di tirocinio

900 franchi al mese

2° anno di tirocinio

1 100 franchi al mese

3° anno di tirocinio

1 300 franchi al mese

Formazione professionale di base biennale con certificato federale di formazione pratica (CFP) 1° anno di tirocinio

800 franchi al mese

2° anno di tirocinio

1 000 franchi al mese

La restante parte dell'allegato 2 rimane invariata.

1

FF 2014 5545, 2016 1377

2018-2911

5167

Contratto collettivo di lavoro per il ramo involucro edilizio Svizzera. DCF

FF 2018

Appendice 6 Art. 1 1.1

Adeguamenti salariali (conformemente all'art. 27 CCL) ... i salari effettivi dei lavoratori sottoposti ... saranno oggetto in via generale di un aumento di 40 franchi al mese, ovvero 22 centesimi per ora e lavoratore. L'aumento automatico del salario reale verrà corrisposto fino a concorrenza di un salario massimo superiore del 25% rispetto all'importo massimo stabilito per il salario minimo di tutte le categorie (lavoratori professionali > 60 mesi). ...

Viene inoltre corrisposto un aumento salariale individuale commisurato alle prestazioni, pari in media a 20 franchi al mese. La relativa ripartizione viene stabilita dal datore di lavoro. Ai lavoratori dell'azienda sottoposti ... spetta un diritto complessivo a questo aumento.

Art. 5 5.1

Utilizzo di un veicolo privato (conformemente all'art. 30 CCL) In conformità alle disposizioni dell'articolo 30 CCL, l'indennità per i tragitti compiuti con un veicolo privato è di 70 centesimi al km.

La restante parte dell'allegato 6 rimane invariata.

III Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2019 e ha effetto sino al 31 dicembre 2019.

17 settembre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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