Legge federale sull'unitā monetaria e i mezzi di pagamento

Disegno

(LUMP) (Soppressione del termine per il cambio dei biglietti di banca) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 febbraio 20181, decreta: I La legge federale del 22 dicembre 19992 sull'unitā monetaria e i mezzi di pagamento č modificata come segue: Art. 4 cpv. 5 Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza il cambio di monete presso le casse pubbliche della Confederazione e il ritiro dalla circolazione di monete danneggiate, logore o false.

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Art. 8 cpv. 1 La Banca nazionale svizzera č tenuta a rimborsare il controvalore del biglietto danneggiato quando la serie cui appartiene e il numero possono essere riconosciuti e se il portatore ne presenta un frammento maggiore della metā oppure fornisce la prova che il resto del biglietto č stato distrutto.

1

Art. 9 cpv. 3 e 4 La Banca nazionale cambia al loro valore nominale i biglietti ritirati che sono stati emessi dal 1976 e appartenenti alla sesta serie di biglietti o a una serie successiva. Č fatto salvo l'articolo 8.

3

4

1 2

Abrogato

FF 2018 897 RS 941.10

2017-3264

909

Unitā monetaria e i mezzi di pagamento. LF

II 1

La presente legge sottostā a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

910

FF 2018