Decreto del Consiglio federale concernente il conferimento di un'autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico nel Cantone di Neuchâtel negli anni 20182020 dell'11 aprile 2018
Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; esaminata la richiesta del Cantone di Neuchâtel; visto il seguente contratto: contratto del 23 gennaio 2017 tra il Cantone di Neuchâtel e La Posta Svizzera sul sistema di voto elettronico, decreta:
1
1.
Il Cantone di Neuchâtel è autorizzato a sperimentare il voto elettronico in occasione delle votazioni popolari federali che si svolgeranno tra il 10 giugno 2018 e il 9 febbraio 2020.
2.
Alle prove di voto elettronico si applicano le seguenti condizioni particolari:
RS 161.1
2018-0820
1939
Autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico nel Cantone di Neuchâtel negli anni 20182020. DCF
FF 2018
a. condizioni particolari per la sperimentazione del voto elettronico secondo il Cantone
Sistema della Posta Svizzera
30 % risp. 50 %3
Cantone Neuchâtel
2
3
Concerne le votazioni a livello Campo d'applicazione territoriale delle sperimentazioni (art. 27d lett. c ODP)2
L'autorizzazione di principio è conferita per le votazioni popolari federali seguenti:
comunale
Quota massima dell'elettorato cantonale ammesso (secondo l'art. 27f cpv. 2 ODP, nel verificare il rispetto dei limiti si tiene conto degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto)
cantonale
Sistema di voto elettronico impiegato
federale
Condizioni
Tutto il territorio (aventi diritto di voto con contratto di utente per lo Sportello unico [Guichet unique])
10 giugno 2018 23 settembre 2018 25 novembre 2018 10 febbraio 2019 19 maggio 2019 24 novembre 2019 9 febbraio 2020
Il Cantone di Neuchâtel deve indicare alla Cancelleria federale per ogni scrutinio il numero di aventi diritto di voto residenti in Svizzera che si sono iscritti per il voto elettronico. La Cancelleria federale conferisce l'autorizzazione per la votazione popolare soltanto se la quota non supera il 30 % risp. il 50 % dell'elettorato cantonale e il 10 % risp. 30 % dell'elettorato svizzero.
La percentuale massima dell'elettorato coinvolto è aumentata conformemente all'art. 27f cpv. 1 lett. b ODP non appena il Cantone di Neuchâtel fornisce alla Cancelleria federale certificati e giustificativi secondo cui sia il sistema che il suo esercizio soddisfano i requisiti previsti dall'ordinanza della Cancelleria federale concernente il voto elettronico (RS 161.116).
1940
Autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico nel Cantone di Neuchâtel negli anni 20182020. DCF
b.
c.
d.
e.
FF 2018
l'urna elettronica verrà chiusa alle ore 12 del sabato precedente la domenica della votazione; la decrittazione dell'urna elettronica può essere effettuata unicamente la domenica della votazione; il Cantone di Neuchâtel adotta misure appropriate affinché i risultati non siano resi pubblici prima delle ore 12 della domenica della votazione; i voti espressi per via elettronica vengono addizionati ai voti espressi in modo convenzionale e, a condizione di regolare svolgimento, convalidati per il risultato federale; il Cantone di Neuchâtel è responsabile della piena osservanza di tutti gli standard tecnici e procedurali minimi al fine di ridurre al minimo i rischi.
3.
La Cancelleria federale può autorizzare la partecipazione alle sperimentazioni di aventi diritto di voto conformemente al campo d'applicazione territoriale stabilito nel presente decreto in base all'articolo 27d lettera c ODP, sempre che non vengano superati i limiti di cui all'articolo 27f capoverso 1 lettera a ODP.
4.
La Cancelleria federale informa il governo del Cantone di Neuchâtel della decisione del Consiglio federale.
11 aprile 2018
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1941
Autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico nel Cantone di Neuchâtel negli anni 20182020. DCF
1942
FF 2018