Traduzione1

Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale Conclusa il 18 febbraio 2018 Approvata dall'Assemblea federale il ...2 Entrata in vigore il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale; decisi a concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscali (ivi incluse strategie di «treaty-shopping» finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi), hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Persone considerate

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2

Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio riscosse per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di riscossione.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi di reddito o di patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o

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Dal testo originale tedesco.

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immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a)

in Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali riscosse: (i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi), e (ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare e immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve e altri elementi di patrimonio), (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»);

b)

nel Regno dell'Arabia Saudita: (i) la Zakat, e (ii) l'imposta sul reddito, compresa l'imposta sugli investimenti in gas naturale, (qui di seguito indicate quali «imposta saudita»).

4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Art. 3

Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, salvo che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a)

il termine «Svizzera» designa il territorio della Confederazione Svizzera in accordo con il diritto internazionale e il suo diritto interno;

b)

il termine «Arabia Saudita» designa il territorio del Regno dell'Arabia Saudita, compresa la zona situata fuori delle acque territoriali all'interno della quale il Regno dell'Arabia Saudita esercita i propri diritti sovrani e il suo potere giurisdizionale sulle acque, sui fondali, sui sottosuoli e sulle risorse naturali in accordo con il diritto internazionale e il suo diritto interno;

c)

le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano, a seconda del contesto, la Confederazione Svizzera o il Regno dell'Arabia Saudita;

d)

il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;

e)

il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

f)

le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano, rispettivamente, un'impresa gestita da un residente di

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uno Stato contraente o un'impresa gestita da un residente dell'altro Stato contraente; g)

per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede della direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

h)

l'espressione «autorità competente» designa: (i) in Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato, (ii) nel Regno dell'Arabia Saudita, il Ministero delle finanze rappresentato dal ministro delle finanze o dal suo rappresentante autorizzato;

i)

il termine «cittadino» designa: (i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente, (ii) le persone giuridiche, le società di persone o altre associazioni di persone costituite conformemente alla legislazione in vigore in questo Stato contraente.

2. Per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione da parte di uno Stato contraente, i termini ivi non definiti hanno il significato che ad essi in quel momento è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte alle quali si applica la Convenzione, fermo restando che il significato attribuito dalle leggi fiscali prevarrà rispetto al significato attribuito da altre leggi dello Stato.

Art. 4

Residenza

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata a imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza permanente, del suo luogo di registrazione, della sede della sua direzione o di altro criterio di natura analoga e comprende pure questo Stato, le sue suddivisioni politiche o amministrative e i suoi enti locali. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in questo Stato soltanto per i redditi da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.

2. Quando, secondo le disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a)

detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; se dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b)

se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali o se la medesima non ha un'abitazione permanente in 4467

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alcuno degli Stati, essa è considerata residente soltanto dello Stato in cui soggiorna abitualmente; c)

se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati o non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la cittadinanza;

d)

se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati o non ha la cittadinanza di nessuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente soltanto dello Stato in cui è situata la sede della sua direzione effettiva.

Art. 5

Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a)

una sede di direzione;

b)

una succursale;

c)

un ufficio;

d)

un'officina;

e)

un laboratorio; e

f)

una miniera, una cava o qualsiasi altro luogo di sfruttamento di risorse naturali.

3. L'espressione «stabile organizzazione» comprende inoltre: a)

un cantiere di costruzione o una catena di montaggio oppure un'attività di sorveglianza connessa, ma soltanto se la loro durata oltrepassa i sei mesi;

b)

la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza, da parte di un'impresa che agisce per mezzo dei suoi salariati o di altro personale assunto a tale scopo, ma unicamente quando tali attività si protraggono sul territorio di uno Stato contraente, per lo stesso progetto o in rapporto ad esso, per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni nell'arco di 12 mesi che iniziano o terminano durante l'anno fiscale considerato.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se: a)

si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

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c)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di esercitare per l'impresa altre attività che abbiano carattere preparatorio o ausiliario;

f)

una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio di più attività menzionate alle lettere a­e, a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, se una persona ­ diversa da un agente di status indipendente, ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo ­ agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti in nome dell'impresa, si considera che detta impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, salvo che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate nel paragrafo 4 del presente articolo e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione secondo le disposizioni di tale paragrafo.

6. Non si considera che un'impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro agente di status indipendente, a condizione che queste persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero eserciti la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione sia in altro modo) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Art. 6

Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente trae da beni immobili (compresi i redditi delle aziende agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato attribuitole dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte vive o morte delle aziende agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

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3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Art. 7

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato, salvo che l'impresa non eserciti la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa esercita in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili a detta stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, quando un'impresa di uno Stato contraente esercita la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se fosse stata un'impresa distinta svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e avesse trattato in piena indipendenza con l'impresa di cui è la stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove. Tale deduzione non è ammessa per eventuali somme pagate (diversamente da rimborsi per spese correnti) dalla stabile organizzazione alla sua sede principale o a uno dei suoi uffici a titolo di canoni, compensi o altri pagamenti simili per l'uso di brevetti o altri diritti, o a titolo di provvigioni per specifiche prestazioni di servizi o per attività di direzione, oppure a titolo di redditi derivanti da mutui concessi a detta stabile organizzazione, ad eccezione degli istituti bancari. Allo stesso modo, ai fini della determinazione degli utili di una stabile organizzazione non sono considerate le somme (diversamente da rimborsi per spese correnti) addebitate alla sua sede principale o a uno dei suoi uffici a titolo di canoni, compensi o altri pagamenti simili per l'uso di brevetti o altri diritti, o a titolo di provvigioni per specifiche prestazioni di servizi o per attività di direzione, oppure a titolo di redditi derivanti da mutui concessi a detta stabile organizzazione, ad eccezione degli istituti bancari.

4. Gli utili di un'impresa di uno Stato
contraente derivanti dall'esportazione di beni nell'altro Stato contraente non possono essere tassati in questo altro Stato contraente se non sono attribuibili a una stabile organizzazione situata in questo altro Stato contraente. Nel caso di contratti che comprendono sia esportazioni sia altre attività effettuate da una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente, gli utili derivanti da tali altre attività esercitate dalla stabile organizzazione possono essere tassati nell'altro Stato contraente.

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5. Il presente articolo non esclude l'applicazione delle leggi di uno Stato contraente relative all'imposizione degli utili che una persona non residente nello Stato contraente percepisce dall'assicurazione contro i rischi situati in tale Stato contraente; qualora le suddette leggi in vigore al momento della firma della presente Convenzione siano modificate (salvo modifiche minime e senza influenza sulla natura fondamentale delle leggi), gli Stati contraenti si consulteranno sull'adeguamento del presente paragrafo.

6. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire a una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa o la legislazione di uno degli Stati contraenti preveda un metodo analogo, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

7. Nessun utile può essere attribuito a una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

8. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti del presente articolo, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

9. Qualora gli utili includano elementi di reddito disciplinati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.

Art. 8

Navigazione marittima e aerea

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di un'impresa di navigazione è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Art. 9

Imprese associate

1. Quando: a)

un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente; o

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b)

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le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di questo Stato ­ e tassa in conseguenza ­ utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in questo altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede a una rettifica appropriata dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili. Per determinare questa rettifica occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano.

Art. 10

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere: a)

il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario effettivo è una società che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;

b)

il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi pagato da una società residente di uno Stato contraente, se il beneficiario effettivo è la banca centrale dell'altro Stato contraente, un ente o un fondo appartenenti interamente all'altro Stato contraente o un istituto di previdenza residente dell'altro Stato contraente; o

c)

il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

4. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, azioni o diritti di godimento, quote minerarie, quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili ­ ad eccezione dei crediti ­ nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

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5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non sono applicabili se il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e se la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollega effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14 della Convenzione, a seconda dei casi.

6. Qualora una società residente di uno Stato contraente tragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, salvo che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Art. 11

Redditi derivanti da crediti

1. I redditi derivanti da crediti originari di uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.

2. Tuttavia, tali redditi derivanti da crediti possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo dei redditi derivanti da crediti è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei redditi derivanti da crediti.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, i redditi derivanti da crediti originari di uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente, che è il beneficiario effettivo, sono imponibili solo in detto altro Stato, se i redditi derivanti da crediti sono pagati: a)

al Governo dell'altro Stato contraente, alle sue suddivisioni amministrative e ai suoi enti locali;

b)

alla banca centrale di tale altro Stato contraente;

c)

a un istituto di previdenza di tale altro Stato contraente;

d)

per un debito in relazione alla vendita a credito di equipaggiamenti, merci o servizi;

e)

in relazione a un mutuo di qualunque natura concesso da un istituto finanziario; o

f)

in relazione a prestiti tra società.

4. Ai fini del presente articolo il termine «redditi derivanti da crediti» designa i redditi derivanti da crediti di ogni tipo, corredati o no di garanzie ipotecarie o di una clausola di partecipazione agli utili del debitore e, segnatamente i redditi derivanti da prestiti pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi e altri frutti relativi a 4473

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detti titoli. Le penali per pagamento tardivo non sono considerate redditi derivanti da crediti ai sensi del presente articolo.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non sono applicabili se il beneficiario effettivo dei redditi derivanti da crediti, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente dal quale provengono tali redditi derivanti da crediti un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e se il credito generatore dei redditi si ricollega effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14 della Convenzione, a seconda dei casi.

6. I redditi derivanti da crediti si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei redditi derivanti da crediti, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per la quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati i redditi e tali redditi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i redditi derivanti da crediti si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di relazioni particolari esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'importo dei redditi derivanti da crediti pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'importo che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12

Canoni

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale provengono e in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere: a)

il 5 per cento dell'importo lordo dei canoni pagati per l'uso o la concessione in uso di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici; o

b)

il 7 per cento dell'importo lordo dei canoni, in tutti gli altri casi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi le pellicole cinematografiche e le registrazioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche oppure per 4474

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informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non sono applicabili se il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata e se i diritti o i beni generatori dei canoni si ricollegano effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14 della Convenzione, a seconda dei casi.

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia egli residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'importo dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono versati, ecceda l'importo che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo importo. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13

Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente trae dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte del patrimonio aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente, oppure di beni mobili appartenenti a una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili adibiti al loro esercizio sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente trae dall'alienazione di partecipazioni al capitale di un'impresa, il cui valore supera direttamente o indirettamente il

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50 per cento dei beni immobili situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

5. Gli utili non contemplati dal paragrafo 4 del presente articolo che un residente di uno Stato contraente trae dall'alienazione di partecipazioni non quotate in borsa di una società residente nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato se l'alienante durante i 12 mesi che precedono l'alienazione deteneva direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della società; l'imposizione nell'altro Stato contraente non può tuttavia superare il 15 per cento degli utili.

6. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati nei paragrafi precedenti del presente articolo sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Art. 14

Professioni indipendenti

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente trae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti sono imponibili soltanto in detto Stato. Essi sono imponibili anche nell'altro Stato contraente nei casi in cui è adempiuta una delle seguenti condizioni: a)

il residente dispone abitualmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio della propria attività; in questo caso, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui siano imputabili a detta base fissa; o

b)

il residente soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che raggiungono o oltrepassano in totale 183 giorni nell'arco di 12 mesi che iniziano o terminano durante l'anno fiscale considerato; in questo caso, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui siano imputabili all'attività esercitata in detto Stato.

2. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Art. 15

Lavoro subordinato

1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 21 della Convenzione, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato sono imponibili soltanto in detto Stato, salvo che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in detto altro Stato. Se l'attività è quivi svolta, le rimunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le rimunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

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a)

il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo che non oltrepassa in totale 183 giorni nell'arco di 12 mesi che iniziano o terminano durante l'anno fiscale considerato;

b)

le rimunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; e

c)

l'onere delle rimunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o una base fissa che il datore di lavoro possiede nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le rimunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Art. 16

Compensi per membri di consigli di amministrazione o di vigilanza

I compensi e altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di vigilanza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Art. 17

Artisti e sportivi

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15 della Convenzione, i redditi che un residente di uno Stato contraente trae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista o da uno sportivo in tale qualità è attribuito a una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito è imponibile nello Stato contraente dove tali prestazioni sono fornite, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15 della Convenzione.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai redditi derivanti da prestazioni esercitate in uno Stato contraente da artisti e sportivi, se detti redditi provengono, direttamente o indirettamente, interamente o principalmente, da fondi pubblici dell'altro Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale. In questi casi il reddito è imponibile solo nello Stato contraente in cui l'artista o lo sportivo è residente.

Art. 18

Pensioni

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19 della Convenzione, le pensioni e altre rimunerazioni analoghe nonché altre prestazioni di previdenza provenienti da uno Stato contraente e pagate a un residente dell'altro Stato contraente in corrispettivo di un impiego anteriore sono imponibili soltanto in detto Stato.

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Art. 19

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Funzioni pubbliche

1. a)

I salari, gli stipendi e le rimunerazioni analoghe, fatte salve le pensioni, pagati da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione politica o ente locale, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b)

Tuttavia, tali salari, stipendi e rimunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi sono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto altro Stato contraente e: (i) ha la cittadinanza di detto Stato; o (ii) non è divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a)

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le pensioni e rimunerazioni analoghe pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b)

Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica è un residente di questo Stato e ne ha la cittadinanza.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 della Convenzione si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni e alle rimunerazioni analoghe pagati in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività commerciale o industriale esercitata da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Art. 20

Studenti

Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale non sono imponibili nel primo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.

Art. 21

Docenti e ricercatori

Le rimunerazioni che un docente o un ricercatore, il quale è o era residente di uno Stato contraente, immediatamente prima di essere inviato nell'altro Stato contraente, riceve da fonti situate nel primo Stato per un'attività didattica o una ricerca svolta nel settore universitario pubblico dell'altro Stato contraente non sono imponibili in detto altro Stato contraente per un periodo non superiore a due anni.

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Art. 22

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Altri redditi

1. Gli altri redditi di un residente di uno Stato contraente, qualsiasi ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano agli altri redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili, definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 6 della Convenzione, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e se i diritti o i beni generatori dei redditi si ricollegano effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14 della Convenzione, a seconda dei casi.

Art. 23

Patrimonio

1. Il patrimonio costituito da beni immobili ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente, è imponibile in detto altro Stato.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti a una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato.

3. Il patrimonio costituito da navi o da aeromobili impiegati nel traffico internazionale, come pure da beni mobili adibiti al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

Art. 24

Eliminazione della doppia imposizione

1. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a)

se un residente della Svizzera trae redditi o possiede un patrimonio che conformemente alle disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Arabia Saudita, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio, fatte salve le disposizioni delle lettere b e c, ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o patrimonio, senza tener conto dell'esenzione. Tuttavia, questa esenzione si applica agli utili di cui ai paragrafi 4 e 5 dell'articolo 13 come pure ai redditi di cui ai paragrafi 1 e 3 dell'articolo 15, all'articolo 16, ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 17 e all'articolo 18 unicamente se ne è comprovata l'effettiva imposizione in Arabia Saudita; 4479

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b)

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se un residente della Svizzera trae dividendi, redditi derivanti da crediti o canoni che, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 o 12, sono imponibili in Arabia Saudita, la Svizzera concede, su specifica richiesta del residente, uno sgravio fiscale. Detto sgravio può assumere le seguenti forme: (i) computo dell'imposta pagata in Arabia Saudita, secondo le disposizioni degli articoli 10, 11 o 12 sull'imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l'ammontare così computato non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Arabia Saudita, (ii) riduzione forfettaria dell'imposta svizzera, o (iii) esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi, redditi derivanti da crediti o dei canoni di cui si tratta, pari almeno all'imposta prelevata in Arabia Saudita sull'ammontare lordo dei dividendi, dei redditi derivanti da crediti o dei canoni; la Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura conformemente alle prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione per evitare le doppie imposizioni;

c)

se una società residente della Svizzera percepisce i dividendi da una società residente dell'Arabia Saudita, essa fruisce, per quanto riguarda l'imposta svizzera afferente a detti dividendi, dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbe se la società che paga i dividendi fosse un residente della Svizzera.

2. Per quanto concerne l'Arabia Saudita, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a)

se un residente dell'Arabia Saudita trae redditi o possiede un patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera, l'Arabia Saudita concede come sgravio fiscale: (i) una deduzione dell'imposta saudita prelevata sul reddito di detto residente pari all'ammontare dell'imposta sul reddito pagata in Svizzera, (ii) una deduzione dell'imposta saudita prelevata sul patrimonio di detto residente pari all'ammontare dell'imposta sul patrimonio pagata in Svizzera; tali deduzioni non possono tuttavia eccedere la frazione dell'imposta saudita, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito o al patrimonio imponibile in Svizzera;

b)

Art. 25

nel caso dell'Arabia Saudita, i metodi per eliminare la doppia imposizione non escludono le disposizioni sulla riscossione della Zakat.

Procedura amichevole

1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità 4480

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competente di uno dei due Stati contraenti. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione del provvedimento che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. Se considera il reclamo fondato e non è in grado di giungere a una soluzione soddisfacente, l'autorità competente si adopera per regolare il caso mediante accordo amichevole con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alla Convenzione. L'accordo sarà attuato nonostante i termini previsti dalla legislazione nazionale dei due Stati contraenti, ma al più tardi dieci anni dopo la fine dell'anno fiscale considerato.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si adoperano per risolvere mediante accordo amichevole le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono conferire direttamente fra loro per giungere a un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti anche nell'ambito di una commissione comune composta da esse stesse o dai loro rappresentanti che si riunisce quando necessario.

5. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono stabilire mediante accordo amichevole le modalità di applicazione della presente Convenzione, in particolare le condizioni secondo le quali i residenti di uno Stato contraente possono beneficiare nell'altro Stato contraente di sgravi ed esenzioni previsti dalla presente Convenzione.

Art. 26

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo alle imposte di ogni natura o denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali nella misura in cui l'imposizione prevista da tale legislazione non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (comprese le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte oppure della decisione in merito ai ricorsi concernenti tali imposte o della vigilanza sulle persone o autorità summenzionate. Dette persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se ciò è previsto dalla legislazione di entrambi gli Stati e se l'autorità competente dello Stato richiesto ne ha approvato l'impiego.

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3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretate nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di: a)

eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b)

fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua normale prassi amministrativa oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

c)

fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche se queste informazioni non gli sono utili a fini fiscali propri.

L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire informazioni solo perché, per tali informazioni, non sussiste alcun interesse di rilevanza nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona.

Art. 27

Membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri di missioni diplomatiche e di rappresentanze consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

Art. 28

Disposizioni diverse

1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a redditi o elementi di patrimonio se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.

2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le prescrizioni interne contro l'elusione e l'evasione fiscali per prevenire l'abuso della presente Convenzione. Tuttavia l'applicazione del diritto interno deve tener conto dei principi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

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Art. 29

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Entrata in vigore

1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica l'adempimento dei presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore della presente Convenzione. La Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dell'ultima di queste notificazioni.

2. Le disposizioni della presente Convenzione si applicheranno: a)

per quanto concerne le imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale la presente Convenzione è entrata in vigore, o dopo tale data;

b)

per quanto concerne le altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale la presente Convenzione è entrata in vigore, o dopo tale data.

Art. 30

Denuncia

La presente Convenzione rimane in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile.

In tal caso, la Convenzione cessa di essere applicabile: a)

con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia, o dopo tale data;

b)

con riferimento alle altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la denuncia, o dopo tale data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in duplice esemplare a Riad, il 18 febbraio 2018, in lingua tedesca, araba e inglese, ciascun teso facente egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo del Regno dell'Arabia Saudita:

Ueli Maurer

Mohammed Al Jadaan

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Protocollo

All'atto della firma della Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione fiscale i firmatari hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della presente Convenzione: 1. Ad art. 2 Resta inteso che la Convenzione non si applica alle imposte trattenute alla fonte su redditi derivanti da vincite alle lotterie ai sensi dell'articolo 6 della legge federale del 13 ottobre 19653 sull'imposta preventiva.

2. Ad art. 3 par. 1 a)

Con riferimento alla lettera d resta inteso che il termine «persona» include anche lo Stato, le sue suddivisioni politiche o i suoi enti locali.

b)

Resta inteso che l'espressione «istituto di previdenza» comprende tutti i fondi, le fondazioni, i piani, i sistemi o gli altri istituti di uno Stato contraente, che: (i) sottostanno alle prescrizioni di questo Stato e sono generalmente esentati dalle imposte dello stesso; e (ii) servono principalmente all'amministrazione e al versamento di prestazioni di previdenza o al conseguimento di redditi a favore di uno o più istituti di questo tipo.

3. Ad art. 4 Resta inteso che l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa:

3

a)

gli istituti di previdenza costituiti in questo Stato; e

b)

le organizzazioni fondate e gestite esclusivamente per scopi religiosi, caritatevoli, scientifici, sportivi, culturali o educativi (o per vari di detti scopi) e che sono residenti in uno Stato contraente secondo la sua legislazione.

RS 642.21

4484

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4. Ad art. 7 a)

Resta inteso che l'espressione «utili delle imprese» include, ma non si limita a, redditi derivanti dalla produzione, dal commercio, dall'attività bancaria e assicurativa, dal trasporto interno, dalla prestazione di servizi e dalla locazione di beni materiali, personali e mobili. Tale espressione non include i servizi prestati da una persona fisica nell'ambito dell'esercizio di un lavoro subordinato o di una professione indipendente.

b)

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 9, resta inteso che i principi del paragrafo 4 si applicano anche ad altre attività commerciali o industriali di un'impresa.

c)

Se, ai fini della determinazione degli utili di una stabile organizzazione, l'Arabia Saudita concorda con un altro Stato deduzioni che esulano da quelle indicate al paragrafo 3, tali deduzioni si applicano anche alle imprese residenti in Svizzera.

5. Ad art. 8 Resta inteso che la presente Convenzione non pregiudica le disposizioni dell'Accordo del 20 febbraio 19994 fra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno d'Arabia Saudita per l'esonero reciproco dalle imposte sulle attività collegate al trasporto aereo internazionale, firmato a Riad, purché tali disposizioni riguardino le imposte che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. Tuttavia, se una disposizione della presente Convenzione prevede uno sgravio maggiore di dette imposte, si applica tale disposizione.

6. Ad art. 18 e 19 Resta inteso che il termine «pensioni» di cui agli articoli 18 e 19 non comprende soltanto i pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni in capitale.

7. Ad art. 26

4

a)

Resta inteso che lo Stato richiedente presenta una domanda di scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti d'informazione usuali secondo la sua procedura fiscale interna.

b)

Resta inteso che nella domanda di assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 26 le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto: (i) l'identità della persona oggetto della verifica o dell'inchiesta; (ii) il periodo oggetto della domanda; (iii) una descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto;

RS 0.672.914.95

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(iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste; (v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.

c)

Resta inteso che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire le «fishing expedition», i numeri i­v della lettera b devono essere interpretati in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

d)

Resta inteso che l'articolo 26 non impone agli Stati contraenti di procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico; non esclude nemmeno queste forme di scambio di informazioni se gli Stati contraenti dovessero adottarle mediante accordo successivo.

e)

Resta inteso che nel caso di uno scambio di informazioni si applicano le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente in vigore nello Stato richiesto. Resta inoltre inteso che queste norme servono a garantire al contribuente una procedura regolare e non mirano a ostacolare o ritardare indebitamente lo scambio di informazioni.

f)

Resta inteso che gli Stati contraenti si scambiano solo le informazioni riguardanti gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale la presente Convenzione è entrata in vigore, o dopo tale data.

8. Ad art. 28 par. 1 Resta inteso che l'ultima parte del paragrafo ha lo scopo di consentire alla persona, cui il beneficio sarebbe altrimenti negato, di provare che la concessione del beneficio nelle circostanze del caso è conforme allo scopo della Convenzione.

9. Se l'Arabia Saudita conclude con un altro Stato una disposizione concernente una procedura arbitrale nel quadro di una convenzione o di un accordo per evitare le doppie imposizioni, le autorità competenti della Svizzera e dell'Arabia Saudita avvieranno al più presto negoziati sull'adozione di una clausola arbitrale nella Convenzione.

10. Nel quadro del diritto interno e delle disposizioni di esecuzione l'Arabia Saudita non può accordare ai cittadini svizzeri o ai residenti della Svizzera un trattamento fiscale meno favorevole rispetto ai cittadini di uno Stato terzo o ai residenti di uno Stato terzo, ad eccezione degli Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo e della Lega araba.

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In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in duplice esemplare a Riad, il 18 febbraio 2018, in lingua tedesca, araba e inglese, ciascun teso facente egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo del Regno dell'Arabia Saudita:

Ueli Maurer

Mohammed Al Jadaan

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