Conteggio elettronico dei voti (e-counting) Parere del Consiglio federale del 1° dicembre 2017 Rapporto breve della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 23 marzo 2018

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Rapporto 1

Introduzione

La Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) si rallegra dell'accoglienza complessivamente positiva riservata alle sue raccomandazioni nel parere del Consiglio federale del 1° dicembre 2017 relativo al rapporto della CdG-N («Conteggio elettronico dei voti (e-counting)1» del 5 settembre 2017). Il parere del Consiglio federale è stato esaminato dalla sottocommissione DFGP/CaF della CdG-N il 15 febbraio 2018 e dalla CdG-N in occasione della sua seduta del 23 marzo 2018.

Nondimeno la CdG-N auspica ritornare su taluni aspetti che non l'hanno totalmente convinta. Per questa ragione invita il Consiglio federale a presentarle un parere approfondito sui punti esposti di seguito.

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Raccomandazione 1: Approvazione temporanea dei piani d'esercizio

Nella sua raccomandazione 1 la CdG-N ha chiesto che per tutti gli ausili tecnici impiegati per il conteggio elettronico dei voti esistano piani d'esercizio, da sottoporre periodicamente a una verifica da parte della Cancelleria federale.

Il Consiglio federale condivide il parere della CdG-N secondo cui gli enti pubblici devono disporre di piani d'esercizio se si avvalgono di ausili tecnici per il conteggio delle schede. Si dichiara parimenti disposto a esigere tali piani d'esercizio in futuro e a richiederne una verifica periodica da parte di un'istanza sovraordinata. Sottolinea tuttavia che il conteggio elettronico non è un settore in cui al Consiglio federale sia stato attribuito un «ruolo decisivo» e che la vigilanza dell'impiego a livello operativo degli ausili tecnici da parte dei Comuni spetti ai Cantoni. Secondo il Consiglio federale sono i Cantoni a provvedere «affinché l'accertamento dei risultati sia preciso e comprensibile»; di conseguenza ritiene che sia compito loro garantire che i Comuni dispongano di un piano d'esercizio sufficientemente esaustivo. La Cancelleria federale ha semplicemente il compito di fissare i requisiti che tali piani d'esercizio devono soddisfare e di richiederne la verifica periodica ai Cantoni.

Innanzitutto la CdG-N accoglie con favore la disponibilità del Consiglio federale a prevedere una verifica periodica. Constata tuttavia che il Consiglio federale non indica chiaramente se con «istanza sovraordinata» preposta a tale verifica intenda i Cantoni. Dal punto di vista dell'alta vigilanza non è logico che l'istanza di autorizzazione non coincida con quella che emana i requisiti applicabili ai piani d'esercizio.

Designare i Cantoni quali istanze di autorizzazione comporterebbe problemi non da ultimo anche nel caso in cui il Cantone stesso conteggiasse le schede di voto o

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Conteggio elettronico dei voti (e-counting). Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 5 set. 2017 (FF 2018 123).

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elettorali con l'ausilio di mezzi tecnici (schede di voto e elettorali di Svizzeri all'estero, conteggio su scala cantonale).

La CdG-N non mette assolutamente in discussione la ripartizione delle competenze per quanto riguarda l'organizzazione di votazioni ed elezioni. Tuttavia, proprio in virtù di questa ripartizione la Confederazione ha l'obbligo di approvare l'utilizzazione di mezzi tecnici ai sensi dell'articolo 84 capoverso 2 della legge federale sui diritti politici (LDP)2. La CdG-N non comprende dunque perché la Confederazione non dovrebbe assumersi un «ruolo decisivo» in questo settore, punto questo sul quale il Consiglio federale non fornisce alcuna spiegazione dettagliata. Nella fattispecie, si tratta di adempiere il mandato legale previsto nell'articolo 84 capoverso 2 LDP, che concerne l'approvazione dei mezzi tecnici. Se il Consiglio federale si limiterà a definire soltanto i requisiti applicabili ai piani d'esercizio sorge il dubbio se si tratti di un'approvazione ai sensi dell'articolo 84 capoverso 2 LDP.

La CdG-N ricorda infatti che la sua raccomandazione 1 si applica anche agli ausili tecnici già in uso attualmente. La Commissione reitera dunque le domande formulate in questa raccomandazione nel senso delle precisazioni summenzionate e invita il Consiglio federale a formulare il suo parere in modo dettagliato.

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Raccomandazione 2: Rilevamento di campioni statisticamente significativi

In questa raccomandazione la CdG-N invita il Consiglio federale a garantire che in occasione dell'impiego di mezzi tecnici per il conteggio dei voti sia effettuata una campionatura di dati statisticamente significativi rilevati in maniera casuale e indipendente.

Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui la procedura concreta in materia di campionatura debba essere iscritta nei piani d'esercizio. Anche se la circolare del Consiglio federale prevede la necessità di rilevare campioni, spetta ai Cantoni determinarne le dimensioni. Il Consiglio federale si dichiara del resto disposto a riconsiderare la questione dei campioni con i Cantoni.

Secondo la CdG-N le indicazioni della circolare relative ai campioni concernono in primo luogo il modo di utilizzare correttamente i mezzi tecnici e non sono idonee a rendere plausibile in tutti casi il risultato finale accertato. La Commissione vede di buon occhio la disponibilità del Consiglio federale a ridiscutere il tema della plausibilità con i Cantoni. Segnala che, indipendentemente dal parere del Consiglio federale, la Conferenza svizzera dei cancellieri di Stato ha fatto pervenire alla CdG-N, contemporaneamente, una lettera sulla questione, dalla quale risulta che alcuni Cantoni non riconoscono l'importanza di rilevare campioni statisticamente significativi per garantire la plausibilità dei risultati. Nella sua valutazione, il Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA) è giunto in parte alla stessa conclusione.

Alla luce di quanto esposto la CdG-N si interroga se la raccomandazione 2 possa essere attuata senza prescrizioni federali vincolanti, mediante il solo dialogo tra Confederazione e Cantoni.

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Legge federale del 17 dic. 1976 sui diritti politici (LDP; RS 161.1).

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Di conseguenza, la CdG-N invita nuovamente il Consiglio federale a garantire che un campione di dati statisticamente significativi sia rilevato in maniera casuale e indipendente, in particolare per rendere plausibile il risultato finale. La Commissione prega il Consiglio federale di informarla in merito alla procedura concreta che intende seguire, agli obiettivi e allo scadenzario previsto.

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Raccomandazione 3: Verifica delle schede di voto

Nella sua raccomandazione 3, la CdG-N chiede che la verifica delle schede di voto compilate avvenga prima che queste vengano conteggiate elettronicamente e che tale norma sia esplicitamente prevista nei piani d'esercizio.

Il Consiglio federale rileva che la verifica delle schede di voto è una prassi già ben consolidata. Si dice tuttavia disposto a esaminare con i Cantoni l'eventualità di adottare misure in merito. La CdG-N è favorevole a questa prospettiva, memore del fatto che dalla valutazione del CPA era risultato che talune schede isolate non erano state smistate e, di conseguenza, non erano state rilevate correttamente durante il conteggio elettronico. Nel complesso le indicazioni del Consiglio federale relative all'esame congiunto con i Cantoni sono di portata assai generale; per questa ragione la CdG-N auspica che il Consiglio federale le fornisca precisazioni in merito.

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Seguito della procedura

La CdG-N invita il Consiglio federale a prendere posizione sulle considerazioni esposte qui sopra entro il 25 maggio 2018. Lo esorta inoltre a trasmetterle le modifiche della circolare che la Cancelleria federale sottoporrà al Consiglio federale entro la fine del terzo trimestre 2018.

23 marzo 2018

In nome della Commissione della gestione del Consiglio nazionale: La presidente, Doris Fiala La segretaria, Beatrice Meli Andres Il presidente della Sottocommissione DFGP/CaF, Alfred Heer Il segretario della Sottocommissione DFGP/CaF, Stefan Diezig

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Elenco delle abbreviazioni cpv.

capoverso

art.

articolo

CaF

Cancelleria federale

CPA

Controllo parlamentare dell'amministrazione

DFGP

Dipartimento federale di giustizia e polizia

LDP

Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP; RS 161.1)

RS

Raccolta sistematica del diritto federale

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