18.020 Messaggio concernente la legge federale sul calcolo della deduzione per partecipazioni relative a strumenti TBTF (too big to fail) del 14 febbraio 2018

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge federale sul calcolo della deduzione per partecipazioni relative a strumenti TBTF (too big to fail).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

14 febbraio 2018

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2017-3132

1013

Compendio Le banche sottoposte al regime TBTF (too big to fail) potrebbero trovarsi nella necessità di emettere i cosiddetti strumenti TBTF per rafforzare la base di capitale proprio o costituire fondi supplementari in grado di assorbire le perdite. Al più tardi dal 2020, le banche di rilevanza sistemica saranno tenute a emettere strumenti di questo tipo attraverso la loro società madre, che trasferisce regolarmente le risorse che ne derivano all'interno del gruppo. Nel diritto vigente, questo modo di procedere potrebbe comportare per la società madre un onere più elevato derivante dall'imposta sull'utile applicata ai ricavi da partecipazioni. Questo fatto ostacola la costituzione di fondi propri, ciò che è in contrasto con gli obiettivi della legislazione TBTF. Il progetto permette quindi di correggere in modo mirato il calcolo della deduzione per partecipazioni delle società madri di banche di rilevanza sistemica e di evitare così il potenziale onere supplementare.

Situazione iniziale Le banche di rilevanza sistemica sono sottoposte a particolari requisiti prudenziali.

A seguito delle prescrizioni in materia di vigilanza del regime TBTF, esse potrebbero trovarsi nella necessità di emettere CoCos (Contingent Convertibles), obbligazioni write-off oppure obbligazioni bail-in. Questi strumenti TBTF permettono loro di aumentare la base di capitale proprio o di adempiere le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite.

Secondo le prescrizioni dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), nel caso delle banche di rilevanza sistemica gli strumenti TBTF devono essere emessi al più tardi a partire dal 1° gennaio 2020 dalla società madre.

Quest'ultima trasferisce le risorse raccolte con l'emissione di strumenti TBTF di norma all'interno del gruppo alle banche operative o ad altre società del gruppo che necessitano di rafforzare la base di fondi propri o di aumentare i fondi supplementari in grado di assorbire le perdite.

Per la società madre l'emissione di strumenti TBTF e il trasferimento delle risorse comporta un onere più elevato derivante dall'imposta sull'utile applicata ai ricavi da partecipazioni. Dal momento che le società madri delle banche di rilevanza sistemica conseguono prevalentemente ricavi da partecipazioni e non esercitano attività
operative, di fatto ne risulta un'imposizione di tali ricavi. Questo onere fiscale supplementare comporta una riduzione dei fondi propri, aspetto che è in contrasto con gli obiettivi della legislazione TBTF.

Il maggior onere fiscale è dovuto al calcolo applicato per la deduzione per partecipazioni. La deduzione è una percentuale di riduzione dell'imposta sull'utile dovuta.

Questo dispositivo permette di evitare un'imposizione multipla dei ricavi da partecipazioni. In generale si applica il principio seguente: più la quota dei ricavi da partecipazioni sull'utile complessivo è importante, maggiore è la deduzione per partecipazioni e quindi minore è l'imposta dovuta. Nel diritto vigente gli strumenti TBTF riducono aritmeticamente la deduzione per partecipazioni e fanno pertanto aumentare l'imposta dovuta.

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Contenuto del progetto Per evitare che l'emissione di strumenti TBTF abbia ripercussioni sull'imposizione dei ricavi da partecipazioni, il presente progetto prevede di adeguare in modo mirato il calcolo della deduzione per partecipazioni della società madre di banche di rilevanza sistemica: ­

in primo luogo, gli oneri per interessi derivanti dagli strumenti TBTF, che fanno diminuire la deduzione per partecipazioni, non dovranno più essere inclusi nei costi di finanziamento;

­

in secondo luogo, le risorse provenienti dagli strumenti TBTF trasferite all'interno del gruppo non dovranno essere considerate nel bilancio della società madre poiché in linea di principio fanno aumentare la deduzione per partecipazioni.

In un'ottica di lungo periodo, l'onere supplementare dell'imposta sull'utile risultante da un mancato adeguamento della legislazione comporterebbe in fin dei conti maggiori entrate che potrebbero raggiungere annualmente diverse centinaia di milioni di franchi per l'imposta federale diretta e le imposte cantonali. L'adeguamento proposto permette di evitare questo aumento potenziale delle imposte risultante dall'applicazione della legislazione in materia di vigilanza.

Nella procedura di consultazione diverse cerchie economiche hanno criticato il fatto che l'avamprogetto si focalizzasse unilateralmente sulle condizioni quadro fiscali delle banche. Alla luce di queste critiche, si prevede ora di limitare la nuova regolamentazione alle banche di rilevanza sistemica affinché la disposizione derogatoria sia il più possibile restrittiva. Il Consiglio federale è contrario tuttavia a estendere la nuova disposizione a tutte le imprese. Il miglioramento generale delle condizioni quadro fiscali per il finanziamento di gruppi sarà portato avanti nel quadro della riforma in corso dell'imposta preventiva.

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Indice Compendio

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1

Punti essenziali del progetto 1.1 Situazione iniziale 1.1.1 Diritto vigente in materia di vigilanza 1.1.2 Diritto fiscale vigente 1.1.3 Necessità della riforma 1.2 La normativa proposta 1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta 1.3.1 Procedura di consultazione 1.3.2 Obiettivi TBTF 1.3.3 Limitazione agli strumenti TBTF delle banche di rilevanza sistemica 1.3.4 Margine di interesse 1.3.5 Iscrizione a bilancio del trasferimento interno al gruppo delle risorse provenienti dagli strumenti TBTF 1.3.6 Cambiamento di sistema: passaggio all'esenzione diretta 1.4 Attuazione

1017 1017 1018 1020 1022 1024 1025 1025 1025

2

Commento ai singoli articoli

1028

3

Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni 3.1 Ripercussioni finanziarie 3.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale 3.3 Ripercussioni per l'economia

1029 1029 1030 1030

4

Programma di legislatura

1031

5

Costituzionalità 5.1 Competenze 5.2 Uguaglianza giuridica

1031 1031 1031

Allegati: 1 Glossario 2 Calcolo dell'onere fiscale della società madre di una banca di rilevanza sistemica Legge federale sul calcolo della deduzione per partecipazioni relative a strumenti TBTF (too big to fail) (Disegno)

1016

1026 1026 1027 1027 1027

1033 1044

1047

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Messaggio I termini tecnici utilizzati nel messaggio sono definiti nel glossario contenuto nell'allegato 1.

1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

Le disposizioni della legge dell'8 novembre 19341 sulle banche (LBCR) concernenti il regime too big to fail (regime TBTF) sono intese a impedire che in caso di crisi le banche di rilevanza sistemica debbano essere salvate con il denaro dei contribuenti.

Questi istituti devono pertanto soddisfare esigenze particolari in materia di vigilanza, ovvero detenere sufficienti fondi propri e disporre di fondi supplementari in grado di assorbire le perdite in caso di incombente insolvenza. Se non soddisfano queste esigenze richieste in altro modo (p. es. tramite azioni), le banche possono emettere i cosiddetti strumenti TBTF (CoCos, obbligazioni write-off od obbligazioni bail-in; cfr. n. 1.1.1). Secondo le prescrizioni dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), gli strumenti TBTF devono essere emessi al più tardi a partire dal 1° gennaio 2020 dalla società madre delle banche di rilevanza sistemica 2.

La presente modifica di legge vuole impedire un onere aggiuntivo a livello di imposta sull'utile risultante dall'emissione di strumenti TBTF da parte della società madre come pure dal trasferimento delle risorse all'interno del gruppo. Di conseguenza bisogna adeguare il calcolo della deduzione per partecipazioni.

Il legislatore ha già tenuto conto della situazione particolare delle banche in materia di vigilanza nell'ambito dell'imposta preventiva. In occasione di una revisione della legge federale del 13 ottobre 19653 sull'imposta preventiva (LIP) sono state recepite due modifiche: da un canto, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 l'esenzione limitata nel tempo dall'imposta preventiva degli interessi pagati su CoCos e sulle obbligazioni write-off (art. 5 cpv. 1 lett. g LIP), d'altro canto, dal 1° gennaio 2017, è in vigore un'eccezione analoga per gli interessi di obbligazioni bail-in (art. 5 cpv. 1 lett. i LIP). In pari tempo l'esenzione dalle tasse di bollo per i CoCos convertiti in capitale proprio in caso di crisi è stata completata con un'eccezione analoga per le obbligazioni bail-in al 1° gennaio 2017 (art. 6 cpv. 1 lett. l e m della legge federale del 27 giugno 19734 sulle tasse di bollo, LTB). Le revisioni dell'imposta preventiva e delle tasse di bollo garantiscono che le banche possano emettere strumenti TBTF a partire dalla Svizzera a condizioni competitive e aumenta le certezza del diritto al momento della conversione in capitale proprio.

1 2

3 4

RS 952.0 Questa esigenza è in linea con lo standard internazionale TLAC per le banche di rilevanza sistemica globale; cfr. al riguardo il glossario contenuto nell'allegato 1. Fra le banche svizzere di rilevanza sistemica globale si annoverano al momento UBS e CS, cfr. n. 1.1.1.

RS 642.21; RU 2016 3451; FF 2015 5795 RS 641.10

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La nuova regolamentazione proposta corrisponde agli obiettivi TBTF e permette di costituire fondi propri senza subire un aumento dell'onere fiscale.

1.1.1

Diritto vigente in materia di vigilanza

Regime TBTF Le disposizioni del regime TBTF sono intese a impedire che, in caso di crisi, le banche di rilevanza sistemica sottoposte alla vigilanza della FINMA debbano essere salvate con il denaro dei contribuenti. Per banche di rilevanza sistemica s'intendono banche, gruppi finanziari e conglomerati finanziari dominati dal settore bancario il cui dissesto danneggerebbe notevolmente l'economia svizzera e il sistema finanziario svizzero (art. 7 cpv. 1 LBCR).

Per ridurre le probabilità di dissesto e migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione sono previste quattro misure5: aumento dei fondi propri, miglioramento della liquidità, pianificazione della stabilizzazione e del risanamento, nonché disposizioni particolari per la liquidazione di istituti finanziari.

Banche di rilevanza sistemica In Svizzera, cinque banche di rilevanza sistemica sono al momento sottoposte a particolari disposizioni in materia di vigilanza: ­

attualmente UBS e CS sono considerate banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale (banche di rilevanza sistemica globale). Secondo le prescrizioni della FINMA, la loro società madre deve essere strutturata come società holding;

­

la Banca cantonale di Zurigo, il gruppo Raiffeisen e PostFinance sono attualmente considerate banche di rilevanza sistemica non attive a livello internazionale (banche di rilevanza sistemica orientate al mercato interno).

Secondo le prescrizioni prudenziali queste banche non devono essere strutturate come società holding, ma devono avere una banca chiaramente identificabile che assuma la funzione di società madre.

Strumenti TBTF Il regime TBTF contempla tre strumenti TBTF. I CoCos (Contingent Convertibles) sono prestiti che, al verificarsi di un determinato evento (cosiddetto trigger), sono convertiti in capitale proprio (prevalentemente azioni) della banca in questione. Le obbligazioni write-off vengono ammortizzate al verificarsi di un determinato evento.

Con questi due strumenti si possono soddisfare le esigenze normative in materia di sufficienti fondi propri. Tali esigenze valgono per tutte le banche. Le obbligazioni bail-in sono prestiti obbligazionari che, in caso di (incombente) insolvenza, nell'ambito di una procedura di risanamento avviata dalla FINMA possono essere ridotti o convertiti in capitale proprio. Le obbligazioni bail-in permettono di adempiere le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite. Queste 5

Scheda informativa FINMA dell'1.12.2014, Il regime too big to fail svizzero.

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esigenze valgono attualmente soltanto per le banche di rilevanza sistemica 6. Tutti i suddetti strumenti sono prodotti strutturati di capitale di terzi. Sul piano giuridico le banche possono adempiere le esigenze relative ai fondi propri e ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite anche aumentando il capitale proprio, ad esempio con l'emissione di azioni. Se si considera la necessità di fondi (cfr. n. 3.1) rispetto alla dimensione della piazza finanziaria si può supporre che le banche non possano procurarsi tutti i fondi in Svizzera. Per gli investitori esteri gli strumenti TBTF sono più interessanti delle azioni, poiché i redditi di queste ultime (dividendi) soggiacciono all'imposta preventiva. A seguito dell'esenzione prevista nella legge tale imposta non è invece applicata agli strumenti TBTF (cfr. n. 1.1).

Emittenti di strumenti TBTF Conformemente agli standard internazionali concernenti le banche di rilevanza sistemica, la FINMA esige che gli strumenti TBTF siano emessi in linea di massima dalla società madre di una banca. Generalmente questa società madre trasferisce le risorse raccolte con l'emissione di strumenti TBTF alle banche operative o a un'altra società del gruppo (di seguito banca operativa) che devono rafforzare la base di fondi propri o devono detenere fondi supplementari in grado di assorbire le perdite (cfr. in merito il grafico al n. 1.1.3). Anche questo trasferimento deve essere approvato dalla FINMA. Il trasferimento alla banca operativa avviene alle stesse condizioni dell'emissione agli investitori (trigger ecc.).

Le banche di rilevanza sistemica globale hanno potuto emettere sino al 31 dicembre 2016 strumenti TBTF all'estero attraverso società con un unico scopo, le cosiddette società veicolo7. Se una banca ha trasferito in Svizzera tutte le obbligazioni bail-in emesse all'estero entro la fine di marzo 2017, la FINMA consente di emettere nuovi strumenti TBTF tramite una società veicolo svizzera fino all'entrata in vigore della revisione proposta, ma al massimo entro il 31 dicembre 2019. Dopo questa scadenza sarà ammessa esclusivamente l'emissione tramite la società madre.

Per le banche di rilevanza sistemica orientate al mercato interno non è prevista una regolamentazione transitoria come quella applicata alle banche di rilevanza sistemica globale. Esse
emettono già oggi gli strumenti TBTF esclusivamente attraverso la società madre, che però spesso esercita anche attività operative.

Secondo la legislazione in materia di vigilanza le banche senza rilevanza sistemica non hanno l'obbligo di emettere strumenti TBTF tramite la società madre. Se emettessero questi strumenti, esse dovrebbero farlo adempiendo le esigenze in materia di fondi propri applicabili a tutte le banche.

Assicuratori Fra le imprese di assicurazione e i gruppi assicurativi (di seguito assicuratori) non si annoverano attualmente istituti TBTF. In virtù della legge del 17 dicembre 20048 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) gli assicuratori sottostanno tuttavia alla 6 7 8

Rapporto del Consiglio federale del 28.6.2017 sulle banche di rilevanza sistemica (Valutazione secondo l'articolo 52 della legge sulle banche), FF 2017 4177.

In tal modo si risolverebbe la problematica relativa alla deduzione per partecipazioni, cfr. n. 1.1.3.

RS 961.01

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sorveglianza della FINMA. Inoltre devono adempiere le prescrizioni in materia di solvibilità attraverso il capitale proprio o fondi propri computabili. I fondi propri computabili possono essere strumenti di assicuratori simili agli strumenti TBTF delle banche (art. 22a dell'ordinanza del 9 novembre 20059 sulla sorveglianza, OS).

Essi si differenziano però dagli strumenti TBTF per il fatto che sostanzialmente le condizioni di conversione o di ammortamento possono essere definite dalle stesse imprese interessate. La FINMA non è autorizzata a ordinare né l'emissione né la conversione o l'ammortamento. Per essere computati nei fondi propri, gli strumenti di assicuratori non devono essere emessi dalla società madre.

1.1.2

Diritto fiscale vigente

Utile netto imponibile Secondo il diritto civile e fiscale, prima della loro conversione gli strumenti TBTF rappresentano capitale di terzi e possono essere computati nei fondi propri (nel caso delle obbligazioni bail-in: nei fondi supplementari in grado di assorbire le perdite) esclusivamente per gli scopi previsti dal diritto in materia di vigilanza (cfr. n. 1.1.1).

L'emissione di strumenti TBTF e il trasferimento delle risorse incidono sul bilancio e sul conto economico, e quindi anche sull'imposta sull'utile, nel modo riportato di seguito:

9

­

oneri per interessi: la società madre espone nel suo bilancio le risorse raccolte con gli strumenti TBTF come capitale di terzi. Contabilizza gli interessi pagati agli investitori come spese. Considerando solamente questo procedimento, l'utile della società madre diminuisce;

­

trasferimento: la società madre trasferisce le risorse raccolte con l'emissione di strumenti TBTF alle banche operative del gruppo che hanno bisogno di aumentare i fondi propri o di detenere fondi supplementari in grado di assorbire le perdite quasi alle stesse condizioni dell'emissione. Questo procedimento viene esposto nel bilancio della società madre come attivo (credito nei confronti della banca operativa). Ciò non ha ripercussioni né sull'utile né sull'imposta sull'utile;

­

proventi da interessi: per il trasferimento delle risorse, la banca operativa versa alla società madre interessi calcolati al tasso usuale sul mercato; la società madre registra questi interessi come ricavi. Da un'eventuale differenza tra oneri per interessi (interessi pagati agli investitori) e proventi da interessi (interessi che riceve dalla banca operativa) la società madre può conseguire un margine di interesse positivo. Considerando solamente questo procedimento, l'utile della società madre aumenta.

RS 961.011

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Calcolo della deduzione per partecipazioni e determinazione dell'ammontare dell'imposta L'utile netto imponibile che figura nel conto economico allestito secondo le norme del diritto commerciale viene moltiplicato per la tariffa fiscale 10. Da questo calcolo risulta fondamentalmente l'imposta sull'utile dovuta. Da questa imposta sull'utile la società di capitali o la società cooperativa può sottrarre la deduzione per partecipazioni espressa in percentuale. Ne risulta l'onere fiscale effettivo (ammontare dell'imposta). Questo sistema intende eliminare l'imposizione multipla del ricavo da partecipazioni all'interno del gruppo.

Rappresentazione schematica del funzionamento della deduzione per partecipazioni

Utile netto dell'impresa

x

Tariffa/Aliquota fiscale

=

Imposta sull'utile prima della deduzione per partecipazioni

./. Deduzione per partecipazioni [%]

=

Ammontare dell'imposta

Questo metodo di calcolo per ridurre l'imposta sull'utile mediante la deduzione per partecipazioni è definito anche esenzione indiretta del ricavo da partecipazioni. Il metodo più diffuso all'estero è l'esenzione diretta del ricavo da partecipazioni che prevede la sua esclusione dalla base di calcolo (cfr. n. 1.3).

Il calcolo della deduzione per partecipazioni è disciplinato negli articoli 69 e 70 della legge federale del 14 dicembre 199011 sull'imposta federale diretta (LIFD) e nell'articolo 28 capoversi 1­1ter della legge federale del 14 dicembre 199012 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). Dalle disposizioni di legge risulta sostanzialmente la formula seguente per il calcolo della deduzione per partecipazioni:
Ricavo lordo da partecipazioni

Il ricavo lordo da partecipazioni figura nel conto annuale.

./. spese amministrative

Le spese amministrative corrispondono ai costi effettivi sostenuti dalla società di capitali o dalla società cooperativa per l'amministrazione o a un importo forfettario pari al 5 % del ricavo lordo da partecipazioni.

./. costi di finanziamento

Si considerano costi di finanziamento gli interessi passivi nonché gli altri costi economicamente equiparabili agli interessi passivi.

I costi di finanziamento devono essere considerati soltanto in modo proporzionale. È determinante il rapporto tra le partecipazioni e il totale degli attivi.

In questa fase del calcolo, gli interessi passivi totali

10 11 12

Definita anche in alcuni Cantoni «aliquota fiscale».

RS 642.11 RS 642.14

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figuranti nel conto annuale devono essere dedotti in funzione di tale rapporto.
= ricavo netto da partecipazioni rapportato all'utile netto
complessivo

Il ricavo netto da partecipazioni così determinato è posto in rapporto con il totale dell'utile netto della società di capitali o della società cooperativa.

= deduzione per parteci- Ne risulta la deduzione per partecipazioni in percenpazioni [%]
tuale.

L'imposta sull'utile calcolata in precedenza è ridotta della deduzione per partecipazioni.

1.1.3

Necessità della riforma

Gli strumenti TBTF emessi dalla società madre e le risorse trasferite incidono sul calcolo della deduzione per partecipazioni. All'interno della società madre il loro impatto sulla deduzione è duplice: ­

aumento dei costi di finanziamento: gli interessi corrisposti dalla società madre agli investitori che hanno sottoscritto strumenti TBTF costituiscono costi di finanziamento per la società madre. Più i costi di finanziamento sono elevati, minore è la deduzione per partecipazioni () e quindi maggiore risulta l'imposta dovuta;

­

aumento del totale degli attivi: dal momento che la società madre espone nel suo bilancio come credito il trasferimento delle risorse raccolte con gli strumenti TBTF alle filiali, il totale degli attivi aumenta (). Più il totale degli attivi rispetto alle partecipazioni è elevato, minori sono i costi di finanziamento da considerare per la deduzione per partecipazioni. In questo modo aumenta la deduzione per partecipazioni mentre l'imposta sull'utile dovuta diminuisce.

1022

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Rappresentazione semplificata: emissione di strumenti TBTF da parte della società madre e loro trasferimento all'interno del gruppo

Investitori

Bilancio della società madre Capitale proprio Altri attivi

Aumento del totale degli attivi

Credito derivante dal trasferimento

Strumenti TBTF Altro capitale di terzi

1. Strumenti TBTF destinati agli investitori e contabilizzati nel capitale di terzi

Interessi sugli strumenti TBTF corrisposti dalla società madre agli investitori

Conto economico Oneri da interessi

Proventi da interessi

2. Trasferimento alla banca operativa come mutuo Legenda: ripercussione dell'emissione di strumenti TBTF sul calcolo della deduzione per partecipazioni della società madre

Bilancio della banca operativa Altri attivi Risorse derivanti dal trasferimento

Capitale proprio Debito derivante dal trasferimento Altro capitale di terzi

Interessi pagati dalla banca operativa alla società madre per il trasferimento di risorse come prestito

Conto economico Oneri da interessi

La combinazione dei suddetti elementi comporta una diminuzione della deduzione per partecipazioni dovuta agli strumenti TBTF 13. La società madre deve pertanto sostenere un onere più elevato per l'imposta sull'utile che non deriva da un utile maggiore secondo i principi del diritto commerciale, ma esclusivamente dal calcolo della deduzione per partecipazioni.

Queste ripercussioni e quindi la necessità della riforma si differenziano a seconda delle categorie di imprese:

13

­

banche di rilevanza sistemica globale: poiché nel caso delle banche di rilevanza sistemica globale la società madre dispone della quota maggiore dei ricavi da partecipazioni rispetto all'utile netto, l'esenzione indiretta dei ricavi da partecipazioni e la deduzione ridotta per partecipazioni su di essa esplicano gli effetti maggiori. Di fatto ciò causa un'imposizione indesiderata dei ricavi da dividendi di tale società madre. Di conseguenza, per le banche di rilevanza sistemica globale la necessità di una riforma risulta più importante;

­

banche di rilevanza sistemica orientate al mercato interno: nel caso delle società madri delle banche di rilevanza sistemica orientate al mercato interno l'effetto fiscale della deduzione ridotta per partecipazioni può essere meno marcato. In alcuni casi, queste società madri possono conseguire con l'attività bancaria altri utili operativi rilevanti che non sono soggetti alla deduzione per partecipazioni. Ne consegue che la loro quota di ricavi da partecipazioni è inferiore. Gli strumenti TBTF incidono pertanto in misura minore sulla deduzione per partecipazioni, di per sé inferiore. Tuttavia, dato che la struttura del gruppo di queste banche può variare molto e che anche esse Cfr. in proposito l'esempio di calcolo in allegato.

1023

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devono emettere strumenti TBTF attraverso la società madre, in questo caso è parimenti necessaria una correzione; ­

banche senza rilevanza sistemica: come le banche di rilevanza sistemica, esse beneficiano dell'esenzione prevista nella legge federale sull'imposta preventiva per l'emissione di strumenti TBTF a partire dalla Svizzera. Diversamente dalle banche di rilevanza sistemica, tuttavia, quelle senza rilevanza sistemica non devono emettere gli strumenti TBTF attraverso la società madre e possono quindi emetterli tramite società veicolo. Poiché generalmente questo tipo di società non detiene partecipazioni e quindi neppure ricavi da partecipazioni, non risulta alcuna deduzione per partecipazioni. Per questo motivo l'emissione di strumenti TBTF e il trasferimento di risorse attraverso società veicolo non incidono sul loro onere fiscale. Nel caso delle banche senza rilevanza sistemica, non è quindi necessario apportare modifiche alla deduzione per partecipazioni;

­

assicuratori e altri settori: al di fuori del settore bancario non vi sono attualmente istituti considerati di rilevanza sistemica. Anche le imprese di assicurazione sottostanno alle prescrizioni in materia di vigilanza relative ai fondi propri e talvolta emettono prodotti di capitale di terzi simili a quelli del regime TBTF (strumenti di assicuratori), ma non esistono disposizioni che prescrivono l'emissione attraverso la società madre. Nel quadro degli obiettivi di questo progetto è pertanto logico legiferare esclusivamente per le banche di rilevanza sistemica.

Esiste tuttavia un interesse economico nazionale affinché gli assicuratori e gli altri gruppi svizzeri possano beneficiare di condizioni quadro interessanti dal punto di vista fiscale che permettano loro di emettere obbligazioni dalla Svizzera. Ciò avrebbe effetti positivi sulla creazione di valore, sull'occupazione e sul gettito fiscale. Ad eccezione degli strumenti TBTF delle banche, che beneficiano di una disposizione derogatoria, al momento l'imposta preventiva rappresenta però ancora un ostacolo significativo, poiché spesso induce i gruppi a emettere le loro obbligazioni a partire da una società estera del gruppo. Il nostro Consiglio ha già tentato ripetutamente di eliminare questo ostacolo. Dopo il ritiro dell'iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata», il Consiglio federale deciderà sul seguito dei lavori riguardanti il tema del passaggio al principio dell'agente pagatore. I risultati della procedura di consultazione concernente il presente progetto hanno confermato che la riforma dell'imposta preventiva è assolutamente necessaria, anche in ragione delle più severe prescrizioni internazionali in materia di trasparenza che rendono la strutturazione dei prodotti sulle piazze finanziarie offshore sempre meno interessante.

1.2

La normativa proposta

Il progetto prevede che nel calcolo della deduzione per partecipazioni delle società madri di banche di rilevanza sistemica non vengano considerati i seguenti elementi:

1024

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­

i costi di finanziamento sostenuti per l'emissione di strumenti TBTF (interessi versati agli investitori; cfr. n. 1.1.3 ) e

­

il trasferimento delle risorse (mutui; cfr. n. 1.1.3 ).

In questo modo si garantisce che l'onere fiscale sui ricavi da partecipazioni delle società madri delle banche di rilevanza sistemica in caso di emissione di strumenti TBTF e di trasferimento delle risorse corrisponda all'onere fiscale che si dovrebbe sostenere senza l'emissione di strumenti TBTF (cfr. calcolo nell'allegato 2). La base di calcolo dell'imposizione conformemente agli articoli 57­67 LIFD rimane invariata.

L'adeguamento proposto per il calcolo della deduzione per partecipazioni garantisce che la legislazione TBTF sia attuata in modo coerente e che la costituzione di fondi propri per le banche di rilevanza sistemica non sia assoggettata all'imposta.

1.3

Motivazione e valutazione della soluzione proposta

1.3.1

Procedura di consultazione

Il 9 giugno 2017 il nostro Consiglio ha indetto la procedura di consultazione concernente la legge federale sul calcolo della deduzione per partecipazioni relative a strumenti TBTF (too big to fail). La consultazione si è conclusa il 29 settembre 201714.

Nel complesso, una larga maggioranza dei partiti politici, delle cerchie economiche e dei Cantoni ha approvato sia gli obiettivi dell'avamprogetto che lo strumento per conseguirli (correzione del calcolo della deduzione per partecipazioni). Alcuni partecipanti alla consultazione hanno espresso dubbi sulla costituzionalità della normativa proposta oppure chiesto, o perlomeno proposto, un'estensione dell'avamprogetto. I pareri della consultazione sono presi in esame qui di seguito.

1.3.2

Obiettivi TBTF

Le esigenze prudenziali poste alle banche vanno considerate tenendo conto del fatto che queste ultime hanno una quota di capitale proprio molto inferiore rispetto alle aziende che operano in settori diversi da quello bancario. I requisiti normativi più severi rafforzano la base di fondi propri delle banche, circostanza che risponde al pubblico interesse. L'onere più elevato dell'imposta sull'utile derivante dalla vigente regolamentazione della deduzione per partecipazioni riduce per le società madri l'utile dopo deduzione dell'imposta. Questa riduzione va a scapito non solo degli azionisti, che dovrebbero ricevere una distribuzione inferiore, ma anche della costituzione di fondi propri, poiché si potranno costituire meno riserve da utili. Proprio questi fondi propri supplementari dovrebbero tuttavia garantire che, in caso di crisi, le banche di rilevanza sistemica non debbano essere salvate con il denaro dei contri14

Il rapporto sui risultati è disponibile all'indirizzo www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2017 > DFF.

1025

FF 2018

buenti. Poiché facilita la costituzione di fondi propri, la presente revisione contribuisce all'attuazione del regime TBTF e giustifica un'esclusione degli strumenti TBTF dal calcolo della deduzione per partecipazioni.

Una buona parte dei partecipanti alla consultazione ha riconosciuto la necessità di intervenire nel caso delle banche di rilevanza sistemica e ha quindi approvato la nuova normativa proposta.

1.3.3

Limitazione agli strumenti TBTF delle banche di rilevanza sistemica

Nell'avamprogetto il nostro Collegio aveva proposto di applicare le nuove disposizioni a tutte le banche che emettono strumenti TBTF e che trasferiscono le risorse all'interno del gruppo. L'avamprogetto non contemplava gli strumenti del settore assicurativo né le obbligazioni di altri settori, suscitando così numerose critiche da parte di alcune cerchie economiche: ­

il settore assicurativo ha segnalato che la situazione degli assicuratori è paragonabile a quella delle banche e che quindi un'estensione della regolamentazione al settore delle assicurazioni e ai loro strumenti è giustificata;

­

altri rappresentanti dell'economia, tra cui SwissHoldings, la Federazione dei gruppi industriali e servizi in Svizzera, hanno chiesto di estendere la nuova regolamentazione proposta a tutti i settori e a tutte le obbligazioni, sperando così che questa misura permetta di rafforzare la piazza finanziaria svizzera.

In considerazione di queste critiche, la nuova normativa dovrà essere applicata soltanto alle banche di rilevanza sistemica, che in ragione delle prescrizioni in materia di vigilanza si trovano in una situazione particolare rispetto alle società di altri settori. In questo modo si tiene debitamente conto della critica espressa nell'avamprogetto in merito alla disparità del trattamento giuridico.

Un'estensione del nuovo disciplinamento ad altri settori non permetterebbe di rafforzare efficacemente la piazza finanziaria svizzera. Per raggiungere questo obiettivo bisognerebbe piuttosto prevedere una nuova regolamentazione per l'imposta preventiva sui pagamenti di interessi, come era stata proposta dal nostro Consiglio nel quadro della riforma dell'imposta preventiva attualmente sospesa.

1.3.4

Margine di interesse

Dall'emissione di strumenti TBTF e dal trasferimento di risorse la società madre di una banca di rilevanza sistemica può conseguire un margine di interesse positivo.

Esso corrisponde alla differenza tra gli interessi pagati agli investitori (oneri per interessi/costi di finanziamento) e i proventi da interessi ricevuti dalla banca operativa. Il margine di interesse aumenta la base di calcolo dell'imposta sull'utile, influenzando l'utile netto. Cambia quindi il rapporto tra il ricavo netto da partecipazioni e l'utile netto complessivo (n. 1.1.2 ). Dato che l'esenzione dall'imposta sull'utile

1026

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non deve andare oltre il necessario, il margine di interesse deve essere interamente sottoposto all'imposta sull'utile, conformemente a quanto accade per le altre società.

1.3.5

Iscrizione a bilancio del trasferimento interno al gruppo delle risorse provenienti dagli strumenti TBTF

Uno dei presupposti per l'applicazione del calcolo riveduto della deduzione per partecipazioni è il trasferimento interno al gruppo delle risorse provenienti dagli strumenti TBTF. Il trasferimento di questi fondi iscritto a bilancio (ad es. mutui) deve essere corretto al momento del calcolo della deduzione per partecipazioni.

Senza questa correzione risulterebbe una deduzione per partecipazioni maggiore, poiché si dovrebbero considerare costi di finanziamento inferiori15.

1.3.6

Cambiamento di sistema: passaggio all'esenzione diretta

I Paesi limitrofi non prevedono il sistema indiretto della deduzione per partecipazioni sulle imposte dovute. Essi applicano piuttosto l'esenzione diretta del ricavo da partecipazioni dalla base di calcolo. Alcuni partecipanti alla consultazione (7 Cantoni e 4 organizzazioni) hanno evidenziato che, a seconda della sua impostazione, il passaggio all'esenzione diretta potrebbe in parte risolvere la problematica in oggetto.

Nell'ambito della procedura di consultazione concernente la Riforma III dell'imposizione delle imprese, il passaggio all'esenzione diretta era già stato proposto ma, in considerazione del parere contrario di numerosi interpellati, nel relativo messaggio del 5 giugno 201516 e nel progetto posto in consultazione il 6 settembre 2017 concernente il Progetto fiscale 17 (PF17) il nostro Collegio vi ha rinunciato. Anche la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze considera l'esenzione diretta inappropriata in termini di politica reale.

È stato anche esaminato il passaggio dall'esenzione indiretta a quella diretta dei ricavi da partecipazioni esclusivamente per società madri di banche che emettono strumenti TBTF. Tuttavia, tale opzione condurrebbe a una disparità di trattamento più marcata a favore delle banche rispetto ad altri settori, ragione per cui anche questa variante è stata respinta.

1.4

Attuazione

L'attuazione delle nuove regolamentazioni sarà di competenza dei Cantoni. Nella prospettiva odierna l'entrata in vigore non sarà possibile prima del 1° gennaio 2019.

Per motivi prudenziali bisognerà impegnarsi a mantenere questo termine, sebbene a 15 16

Più bassa è la quota delle partecipazioni sul totale degli attivi, minori sono i costi di finanziamento da considerare e maggiore risulta quindi la deduzione per partecipazioni.

FF 2015 4133

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seguito della regolamentazione transitoria limitata nel tempo concernente le società veicolo (cfr. n. 1.1.1) l'entrata in vigore potrebbe essere fissata anche al 1° gennaio 2020.

Il disegno prevede che il Consiglio federale determini l'entrata in vigore della legge.

Poiché per ragioni prudenziali è auspicabile che la legge entri in vigore rapidamente, il nostro Consiglio potrà disporne l'entrata in vigore retroattiva. Tuttavia occorre essere cauti nel ricorrere alla retroattività. La pertinente disposizione sarà applicata soltanto se, nel primo trimestre dell'anno in questione, il termine di referendum sarà decorso infruttuosamente o se in quell'anno la legge sarà stata accettata in votazione popolare.

2

Commento ai singoli articoli

Art. 70 cpv. 6 LIFD La disposizione disciplina l'esclusione degli strumenti TBTF in occasione del calcolo della deduzione per partecipazioni. Essa si applica esclusivamente alle società madri di banche di rilevanza sistemica. Ai fini dell'imposta sull'utile, si considera società madre la società di un gruppo bancario incaricata di emettere strumenti TBTF destinati a investitori esterni conformemente al diritto in materia di vigilanza.

Materialmente la norma comprende CoCos (prestiti obbligatoriamente convertibili), obbligazioni write-off (prestiti con rinuncia al credito) e obbligazioni bail-in (strumenti di debito a copertura delle perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza). Gli strumenti di debito a copertura delle perdite non sono esplicitamente menzionati negli articoli 28­32 LBCR, ma si desumono dagli articoli 126 e 126a dell'ordinanza del 1° giugno 201217 sui fondi propri (OFoP). Di conseguenza, la FINMA approva queste obbligazioni bail-in anche se sono emesse non come obbligazioni vere e proprie ma come mutui alle stesse condizioni. Tali strumenti sono contemplati nell'articolo 70 capoverso 6 lettera b LIFD. Tutti gli strumenti presuppongono che la FINMA abbia approvato od ordinato l'emissione ai sensi degli articoli 11 capoverso 4 o degli articoli 28­32 LBCR.

Il trasferimento di risorse raccolte con gli strumenti TBTF a una società madre è la condizione per l'applicazione dell'articolo 70 capoverso 6 LIFD. Per quanto riguarda le condizioni di conversione o di ammortamento, il trasferimento delle risorse deve avvenire generalmente alle stesse condizioni dell'emissione. La prova dovrà essere fornita in occasione della dichiarazione d'imposta.

Ai fini del calcolo della deduzione per partecipazioni secondo gli articoli 69 e 70 capoverso 1 LIFD, per le società madri non devono essere considerati i seguenti fattori correlati all'emissione e al trasferimento di strumenti TBTF 18:

17 18

RS 952.03 Cfr. grafico nel n. 2.3.

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­

gli interessi corrisposti agli investitori come costi di finanziamento secondo l'articolo 70 capoverso 1 LIFD;

­

il credito iscritto a bilancio a seguito del trasferimento interno di risorse secondo l'articolo 70 capoverso 1 LIFD.

I due fattori suindicati non sono considerati esclusivamente ai fini del calcolo della deduzione per partecipazioni. L'utile netto complessivo di cui all'articolo 69 LIFD corrisponderà ancora all'utile netto di cui agli articoli 57­67 LIFD.

Gli strumenti TBTF menzionati nella LIFD e nella LIP sono in buona parte identici (art. 126 e 126a OFoP), sebbene siano formulati in modo diverso dal punto di vista della tecnica legislativa. L'unica differenza consiste nel fatto che la LIFD considera come mutui anche le obbligazioni bail-in, mentre queste ultime non rientrano nella definizione di obbligazione ai sensi della LIP.

Art. 28 cpv. 1quater LAID La disposizione corrisponde all'articolo 70 capoverso 6 LIFD e si applica alle imposte cantonali sull'utile.

Art. 72x LAID Conformemente a questa disposizione transitoria i Cantoni devono adeguare le loro legislazioni fiscali alla nuova disposizione con effetto dal momento della sua entrata in vigore (cpv. 1). Secondo il capoverso 2, l'articolo 28 capoverso 1quater LAID si applica direttamente se le legislazioni fiscali cantonali non sono state adeguate entro tale termine. Si garantisce così che il nuovo disciplinamento sia applicato contemporaneamente in tutti i Cantoni e a livello di Confederazione.

3

Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

3.1

Ripercussioni finanziarie

Rispetto allo status quo, il progetto non incide sul gettito fiscale di Confederazione, Cantoni e Comuni.

In assenza di una modifica legislativa, l'onere dell'imposta sull'utile delle società madri di banche di rilevanza sistemica che dispongono di un ricavo da partecipazioni considerevole aumenterebbe non appena sarebbero emessi strumenti TBTF.

Secondo le stime della FINMA, per le due banche di rilevanza sistemica globale nei prossimi anni si prevedono nuove emissioni che dovrebbero raggiungere un volume complessivo di 70­85 miliardi di franchi. Senza il presente adeguamento l'onere più elevato dell'imposta sull'utile derivante dalla deduzione per partecipazioni comporterebbe a lungo termine maggiori entrate annue anche di diverse centinaia di milioni di franchi per l'imposta federale diretta e le imposte cantonali. I Cantoni ne sarebbero indirettamente toccati in ragione della loro quota all'imposta federale diretta.

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Non è possibile quantificare con esattezza tali entrate poiché permangono diversi elementi di incertezza, esposti qui di seguito.

Volume delle emissioni: il volume complessivo di emissioni si colloca in una certa fascia (cumulativamente ca. 70­85 mia. di fr.). Ciò è ascrivibile soprattutto al fatto che la necessità di emettere strumenti TBTF dipende dalla dimensione e dalla struttura dei rischi delle imprese, ovvero da due fattori che possono evolvere. Inoltre, l'impegno profuso dalle banche per migliorare la capacità di liquidazione (p. es.

miglioramenti e decentramenti strutturali attraverso la creazione di unità di servizi giuridicamente autonome) potrebbe essere ricompensato con esigenze meno severe in materia di fondi supplementari in grado di assorbire le perdite (cosiddetti sconti).

Ciò potrà determinare una riduzione del volume di emissione delle obbligazioni bail-in.

Livello dei tassi/rifinanziamento: l'ammontare dei costi di finanziamento dipende anche dal livello dei tassi al quale le banche possono collocare gli strumenti TBTF sul mercato dei capitali. È inoltre ipotizzabile che le banche riscattino emissioni precedenti di strumenti TBTF: da un lato, per rifinanziarsi a condizioni più vantaggiose in quanto non è più necessario detenere strumenti TBTF o i relativi interessi sono più bassi oppure, dall'altro, perché ­ nel caso delle obbligazioni bail-in ­ la scadenza finale lo impone. Se gli strumenti TBTF in circolazione saranno sostituiti da nuovi, il volume delle emissioni potrebbe collocarsi piuttosto all'estremità superiore della fascia.

Evoluzione degli utili: le maggiori entrate dipendono in misura determinante dall'evoluzione degli utili degli istituti in questione, comprese le future distribuzioni degli utili conseguiti dalle filiali.

Misure di pianificazione fiscale: la rinuncia ad adeguare le disposizioni di legge che disciplinano la deduzione per partecipazioni potrebbe indurre le società madri a ottimizzare fiscalmente, nei limiti delle possibilità esistenti, la distribuzione del ricavo da partecipazioni al fine di ridurre l'onere supplementare.

3.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

La nuova normativa non ha alcuna ripercussione sull'effettivo del personale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

3.3

Ripercussioni per l'economia

La revisione avrà un effetto stabilizzante sull'economia nazionale, poiché il nuovo calcolo della deduzione per partecipazioni non pregiudicherà la costituzione di fondi propri e quindi nemmeno la base di fondi propri delle banche di rilevanza sistemica (cfr. n. 1.3).

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4

Programma di legislatura

Il presente progetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 201619 sul programma di legislatura 2015­2019 né nel decreto federale del 14 giugno 201620 sul programma di legislatura 2015­2019. All'epoca, la problematica illustrata nel presente messaggio non era ancora sufficientemente concreta per poter essere inclusa nel programma di legislatura. Considerato che gli strumenti TBTF dovranno essere emessi dalle società madri delle banche di rilevanza sistemica al più tardi dal 1° gennaio 2020, ora risulta chiaramente la necessità d'intervenire al riguardo.

5

Costituzionalità

5.1

Competenze

In virtù dell'articolo 128 della Costituzione federale (Cost.)21, la Confederazione ha la facoltà di disciplinare l'imposta federale diretta.

L'articolo 129 Cost. conferisce alla Confederazione la competenza di emanare principi per armonizzare le imposte dirette federali, cantonali e comunali. Il legislatore ha adempiuto questo mandato con l'elaborazione della LAID. Tutti i Cantoni dovranno imperativamente recepire la nuova normativa proposta nel loro diritto cantonale. Ciò è necessario per evitare qualsiasi svantaggio a livello di perequazione finanziaria per i Cantoni in cui è situata una banca di rilevanza sistemica.

5.2

Uguaglianza giuridica

La misura interessa esclusivamente le società madri delle banche di rilevanza sistemica. Tutte le altre società di capitali o società cooperative sono escluse dal campo di applicazione. In occasione della consultazione alcuni partecipanti si sono chiesti se la nuova regolamentazione non rappresentasse un'illecita disparità di trattamento secondo l'articolo 8 Cost.

Un'illecita disparità di trattamento (I.) sussiste laddove due soggetti fiscali in situazioni paragonabili (II.) sono trattati diversamente senza un motivo oggettivo (III.).

Se la disparità di trattamento è giustificata e oggettivamente motivata, essa risulta comunque illecita nel caso in cui non sia proporzionale (IV.).

Disparità di trattamento (I.): la nuova normativa comporta una regolamentazione speciale per le banche di rilevanza sistemica. Per tutte le altre società di capitali e società cooperative il trasferimento di risorse raccolte tramite la società madre riduce la deduzione per partecipazioni senza limitazioni. Sussiste quindi una disparità di trattamento.

19 20 21

FF 2016 909 FF 2016 4605 RS 101

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Situazioni non paragonabili (II.): le società madri delle banche di rilevanza sistemica non si trovano in una situazione paragonabile a quella di altre società di capitali e società cooperative. Gli strumenti TBTF sono una peculiarità della legislazione sulle banche a causa delle speciali disposizioni in materia di vigilanza. Solo le banche di rilevanza sistemica devono emettere questi strumenti tramite la società madre e trasferire all'interno del gruppo le risorse così raccolte. Per contro, le banche senza rilevanza sistemica non devono emettere gli strumenti TBTF attraverso la società madre. Anche gli strumenti di assicuratori possono essere emessi tramite una società operativa o una società veicolo. In questo caso non risulta alcuna riduzione dovuta al sistema della deduzione per partecipazioni (cfr. n. 1.1.3). Le altre società di capitali e società cooperative non sono sottoposte a prescrizioni in materia di vigilanza, ragion per cui possono stabilire liberamente gli strumenti e l'emissione. Di conseguenza, le società madri delle banche di rilevanza sistemica si trovano in una situazione giuridica diversa rispetto alle società madri di assicuratori, di banche senza rilevanza sistemica e di società di altri settori.

Motivo oggettivo (III.): l'attuazione del regime TBTF risponde al pubblico interesse (cfr. n. 1.3). La riduzione della deduzione per partecipazioni in caso di emissione di strumenti TBTF da parte delle società madri di banche di rilevanza sistemica si ripercuote negativamente sulla loro base di fondi propri. Questo effetto si contrappone agli obiettivi del regime TBTF. Il presente adeguamento del calcolo della deduzione per partecipazioni tiene conto di questo interesse prudenziale, rettificando in maniera mirata la base di calcolo. Per le banche di rilevanza sistemica la normativa proposta può pertanto essere motivata oggettivamente e risponde a un interesse pubblico preponderante. Sul piano giuridico non è tuttavia garantito che l'onere supplementare dell'imposta sull'utile evitato grazie alla nuova regolamentazione venga effettivamente utilizzato per costituire fondi propri.

Rispetto della proporzionalità (IV.): dal momento che il disciplinamento proposto si riferisce esclusivamente alle peculiarità della legislazione in materia di vigilanza e, per il resto, si applicano le
stesse disposizioni ai fini del calcolo della deduzione per partecipazioni, l'esclusione giustificata da tale legislazione si limita agli aspetti indispensabili. In particolare, gli altri costi di finanziamento continueranno a essere considerati anche per le società madri delle banche di rilevanza sistemica ai fini del calcolo della deduzione per partecipazioni22. Un eventuale margine di interesse continuerà ad essere interamente sottoposto all'imposta sull'utile (cfr. n. 1.2 seg.).

Infine, il fatto di limitare la nuova normativa alle banche di rilevanza sistemica permetterà di correggere i casi in cui l'emissione deve obbligatoriamente avvenire tramite la società madre. La disparità di trattamento risulta quindi proporzionata.

Per concludere, si può affermare che la normativa proposta è conforme alla Costituzione. Essa si applicherà soltanto alle banche di rilevanza sistemica, tenendo così conto dei dubbi sulla costituzionalità sollevati durante la consultazione.

22

Cfr. in proposito l'esempio di calcolo nell'allegato 2.

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Allegato 1

Glossario Banca

Secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 30 aprile 201423 sulle banche (OBCR) sono considerate banche le imprese operanti soprattutto nel settore finanziario, in particolare quelle che accettano a titolo professionale depositi del pubblico o si promuovono pubblicamente a tale scopo. Per iniziare la loro attività, le banche necessitano di un'autorizzazione e sottostanno alla vigilanza prudenziale della FINMA. Di regola le banche dispongono anche di un'autorizzazione per esercitare l'attività di commerciante di valori mobiliari.

Nel contesto presente per banca si intendono anche i gruppi finanziari e i conglomerati finanziari dominati dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari.

Per la definizione di «banca di rilevanza sistemica», si rimanda alla voce corrispondente.

Banca di rilevanza sistemica

Attualmente in Svizzera cinque banche di rilevanza sistemica soggiacciono a particolari disposizioni in materia di vigilanza. Con tali disposizioni si intende impedire che, a lungo termine, le banche di rilevanza sistemica necessitino nel loro insieme di provvedimenti di salvataggio da parte dello Stato.

Attualmente UBS e CS sono considerate banche di rilevanza sistemica globale24 conformemente alla legislazione in materia di vigilanza e banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale secondo l'articolo 124a OFoP. Sono considerate banche di rilevanza sistemica orientate al mercato interno la Banca cantonale di Zurigo, Raiffeisen e PostFinance.

Tutte le banche di rilevanza sistemica devono osservare particolari prescrizioni concernenti i fondi propri (da adempiere ad es. con i CoCos o le obbligazioni write-off), mentre le banche di rilevanza sistemica globale devono adempiere le esigenze relative ai fondi supplementari per coprire le perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza (da adempiere in modo appropriato principalmente con obbligazioni bail-in). Esigenze simili da applicare alle banche di rilevanza sistemica orientate al mercato interno sono in corso di elaborazione.

23 24

RS 952.02 Secondo la sistematica del Financial Stability Board (FSB); l'ultimo elenco pubblicato il 21.11.2017 è consultabile all'indirizzo www.fsb.org > Publications > 2017 list of global systemically important banks (G-SIBs).

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Tutte le altre banche soggiacciono alle prescrizioni generali sulla vigilanza. Il concetto di «banca senza rilevanza sistemica» non esiste nella legislazione in materia di vigilanza e pertanto non è utilizzato in modo tale dalla Banca nazionale svizzera. Nel contesto presente tale concetto è applicato solo per chiarire la delimitazione rispetto alle banche di rilevanza sistemica.

Banca operativa

Il concetto di banca operativa designa una banca all'interno di un gruppo finanziario direttamente attiva nel settore bancario. Anche la banca operativa può detenere partecipazioni di filiali. Diversamente da una società holding, questo genere di banca pratica l'attività bancaria direttamente e dispone dell'autorizzazione necessaria della FINMA o di un'autorità estera analoga.

Nel messaggio, per banca operativa si intendono anche le società di servizi (ad es. servizi scorporati dell'IT, delle RU o di back-office) o altre società di un gruppo bancario.

CoCos

I CoCos (Contingent Convertibles) sono prestiti obbligatoriamente convertibili che, al verificarsi di un determinato evento (cosiddetto trigger) prestabilito nelle condizioni di emissione, sono convertiti in capitale proprio (prevalentemente azioni) della banca in questione. Prima della loro conversione, i CoCos sono computati nel capitale di terzi, e possono essere qualificati come fondi propri conformemente alla legislazione sulla vigilanza.

I CoCos sono stati inclusi nella legge sulle banche (cfr.

art. 11 cpv. 2 LBCR) contestualmente all'adozione del regime TBTF, ovvero il 1° marzo 2012.

Conglomerati finanziari

Si rimanda alla voce «Gruppi finanziari, conglomerati finanziari dominati dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari».

Costi di finanziamento

Si considerano costi di finanziamento gli interessi passivi nonché altri costi connessi al finanziamento dell'impresa da parte di terzi. In questo contesto è determinante la quota degli interessi passivi pagati dalla società madre a titolo di finanziamento delle partecipazioni. Con il sistema attuale dell'esenzione indiretta di dividendi questi interessi passivi riducono la deduzione per partecipazioni.

Deduzione per partecipazioni

Per gli utili distribuiti dalle società di capitali o dalle società cooperative svizzere o estere a società di capitali o società cooperative assoggettate all'imposta in Svizzera (dividendi), si può far valere una riduzione dell'imposta ai sensi degli articoli 69 e 70 LIFD (cosiddetta deduzione per partecipazioni).

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Per beneficiare di questa riduzione dell'imposta, la società di capitali o la società cooperativa deve soddisfare una delle seguenti condizioni: ­ partecipare in ragione almeno del 10 per cento al capitale azionario o sociale di un'altra società; ­ partecipare in ragione almeno del 10 per cento agli utili e alle riserve di un'altra società; o ­ detenere diritti di partecipazione pari a un valore venale di almeno un milione di franchi.

Secondo l'articolo 69 LIFD, l'imposta sull'utile di una società di capitali o di una società cooperativa è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto dei diritti di partecipazione che soddisfano i requisiti richiesti e l'utile netto complessivo imponibile.

La deduzione per partecipazioni segue quindi il sistema dell'esenzione indiretta del ricavo da partecipazioni.

Si prefigge di attenuare la doppia imposizione economica all'interno del gruppo, permettendo così di evitare che gli stessi utili siano considerati due volte.

Emissione di strumenti TBTF

L'emissione di strumenti TBTF è effettuata secondo le disposizioni della legge sulle banche (art. 11­13 e 28­32 LBCR) e deve essere approvata dalla FINMA qualora serva all'adempimento di esigenze prudenziali.

Per sapere quale società di un gruppo bancario può emettere strumenti TBTF si veda la voce «Single point of entry».

Esenzione diretta

L'esenzione diretta permette di evitare imposizioni multiple indesiderate degli stessi utili all'interno di un gruppo. Gli utili conseguiti a un determinato livello devono essere tassati a quel livello; i dividendi distribuiti a partire da tali utili al netto delle imposte sono esonerati dall'imposta sull'utile al livello superiore. L'esenzione diretta esclude queste distribuzioni direttamente dalla base di calcolo dell'imposta sull'utile.

Esenzione indiretta

Come l'esenzione diretta, anche quella indiretta permette di evitare imposizioni multiple indesiderate all'interno di un gruppo. Gli stessi utili non devono essere considerati più volte. Diversamente dall'esenzione diretta, le distribuzioni degli utili non sono direttamente escluse dalla base di calcolo; l'attenuazione dell'imposizione avviene a livello di ammontare dell'imposta dovuta. In una prima fase i dividendi sono contabilizzati nell'utile netto e su questa base viene calcolata l'imposta sull'utile. In una seconda fase, la deduzione per partecipazioni riduce l'imposta sull'utile così calcolata in maniera proporzionale al rapporto tra il ricavo da partecipazioni e l'utile netto complessivo. In questo modo si garantisce l'esenzione indiretta dei dividendi.

Si veda anche la voce «Deduzione per partecipazioni».

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Esigenze in materia di vigilanza

Per tutte le banche i CoCos e le obbligazioni write-off rappresentano fondi propri ai sensi della legislazione in materia di vigilanza e servono pertanto ad adempiere un'esigenza prudenziale. I CoCos e le obbligazioni write-off sono computati prevalentemente nei fondi propri, ma possono servire anche ad adempiere le esigenze in materia di fondi supplementari in grado di assorbire le perdite. Per contro, le obbligazioni bail-in servono unicamente ad adempiere le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite.

Dal punto di vista fiscale si tratta in entrambi i casi di capitale di terzi.

Si stima che sinora oltre il 90 per cento di tutti gli strumenti TBTF sia stato emesso da banche di rilevanza sistemica. Poiché le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite al momento non si applicano alle banche senza rilevanza sistemica25, tali banche non sono in alcun modo incentivate a emettere obbligazioni bail-in.

Di conseguenza la quota delle banche di rilevanza sistemica rispetto al volume di tutti gli strumenti TBTF tenderà ancora ad aumentare.

Il trasferimento interno al gruppo è finalizzato all'adempimento di esigenze prudenziali a un livello inferiore in seno a un gruppo finanziario. In Svizzera queste esigenze devono essere soddisfatte da entrambe le banche di rilevanza sistemica globale, da un canto a livello di casa madre, dall'altro a livello delle banche scorporate che sono state costituite negli ultimi due anni e si focalizzano sull'attività bancaria sul mercato nazionale.

Fondi propri

I fondi propri sono definiti nella legislazione in materia di vigilanza. Si compongono prevalentemente del capitale proprio e di determinati strumenti TBTF (CoCos e obbligazioni write-off). Sul piano fiscale, i CoCos e le obbligazioni write-off rappresentano capitale di terzi, ma conformemente alla suddetta legislazione possono anche essere computati nei fondi propri.

Gruppi finanziari, conglomerati finanziari dominati dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari

Un gruppo finanziario è un gruppo di imprese che formano un'unità economica o sono legate da un obbligo di assistenza, operano prevalentemente nel settore finanziario e almeno una di esse è attiva come banca o commerciante di valori mobiliari (art. 3c cpv. 1 LBCR). Si parla di conglomerato finanziario dominato dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari se almeno un'impresa del gruppo finanziario è un assicuratore (art. 3c cpv. 2 LBCR).

25

Cfr. rapporto del Consiglio federale del 28 giugno 2017 sulle banche di rilevanza sistemica (Valutazione secondo l'articolo 52 della legge sulle banche), FF 2017 4177.

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La FINMA può assoggettare questi gruppi finanziari e conglomerati finanziari alla sorveglianza di gruppi. Tale sorveglianza è esercitata a titolo complementare rispetto alla sorveglianza individuale di un'impresa.

I gruppi finanziari e i conglomerati finanziari sono assoggettati alla competenza della FINMA in materia di risanamento solo se sono dominati dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari. Ciò è sempre il caso per i gruppi finanziari. Per contro, i conglomerati finanziari sono sottoposti a tale competenza solo se le società madri soggiacciono alla vigilanza e alla competenza della FINMA in materia di fallimento (art. 2bis cpv. 1 lett. a LBCR).

Imposizione economica multipla

Si parla di imposizione economica multipla quando lo stesso utile è tassato a più livelli del gruppo. Al primo livello l'utile gravato dall'imposta è contabilizzato come risultato dell'esercizio. Al livello immediatamente superiore l'utile distribuito, al netto dell'imposta, è nuovamente tassato a titolo d'imposta sull'utile, e così di seguito a ogni livello successivo. Dato che questa imposizione multipla non è auspicabile nell'ottica della sistematica fiscale, essa è eliminata tramite l'esenzione del ricavo da partecipazioni.

Si vedano le voci «Esenzione diretta» ed «Esenzione indiretta».

Liquidazione

La liquidazione ai sensi del presente progetto equivale a un ritiro dal mercato. L'uscita improvvisa e non ordinata di una banca dal mercato può ripercuotersi negativamente sulla stabilità del sistema finanziario e sull'economia nazionale.

Si applicano pertanto prescrizioni specifiche in caso di insolvenza di una banca. In questo modo si garantisce un'uscita ordinata dal mercato.

Obbligazioni bail-in

Le obbligazioni bail-in sono incluse nella legislazione sulle banche dal 1° luglio 2016. Sono strumenti di debito a copertura delle perdite nell'applicazione di misure in caso di insolvenza e servono alle banche come ulteriore cuscinetto di capitale. Si tratta di prestiti obbligazionari che, in caso di (incombente) insolvenza nell'ambito di una procedura di risanamento avviata dalla FINMA conformemente agli articoli 28­32 LBCR e, in particolare, all'articolo 31 capoverso 3 LBCR, possono essere ridotti o convertiti in capitale proprio (cfr. inoltre art. 126a, 132 e 133 OFoP). Diversamente dai CoCos, per i quali spetta agli organi della società assicurarsi già al momento dell'emissione che in caso di conversione le azioni siano disponibili, per le obbligazioni bail-in l'emissione delle relative azioni è ordinata in virtù di una decisione d'autorità dalla FINMA in qualità di autorità

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di risanamento; tali azioni sono distribuite ai creditori per compensare la riduzione del loro credito, tuttavia previo ammortamento del capitale sociale precedente.

Nel suo rapporto sulla valutazione delle banche di rilevanza sistemica, adottato il 28 giugno 201726, il Consiglio federale giunge alla conclusione che l'esigenza relativa ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite secondo gli articoli 28­32 LBCR in combinato disposto con gli articoli 132 e 133 OFoP dovrà essere adempiuta non solo dalle due grandi banche, bensì anche dalle banche di rilevanza sistemica orientate al mercato nazionale.

Conformemente alle disposizioni dell'OFoP, le obbligazioni bail-in possono essere approvate dalla FINMA non solo sotto forma di prestiti obbligazionari, bensì ­ a condizioni analoghe ­ anche di mutui.

Obbligazioni write-off

Le obbligazioni write-off sono prestiti con rinuncia al credito.

Al verificarsi di un determinato evento (trigger, analogamente ai CoCos, vedi anche la voce «CoCos»), queste obbligazioni non sono convertite in capitale proprio, bensì ammortizzate. La rinuncia al credito non costituisce un'opzione in caso di crisi, ma è stata scelta dall'emittente sin dall'inizio come variante. A seconda della forma giuridica dell'istituto emittente (in particolare enti pubblici o società cooperative) questa variante deve essere scelta già solo per il fatto che una conversione in capitale sociale non sarebbe realizzabile.

Sotto il profilo del diritto fiscale, prima del loro ammortamento queste obbligazioni rappresentano capitale di terzi.

Secondo la legislazione in materia di vigilanza, queste risorse possono essere computate nei fondi propri.

Contestualmente all'introduzione del regime TBTF, le obbligazioni write-off sono state inserite nella legge sulle banche (cfr. art. 11 cpv. 2 LBCR) con effetto a partire dal 1° marzo 2012.

Opzione

Un'operazione su opzioni è un'operazione a termine condizionata e quindi un contratto tra due parti. L'acquirente di un'opzione acquista contro pagamento del prezzo dell'opzione (premio) il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare (opzione call) o di vendere (opzione put) una quantità determinata di un certo bene (sottostante) a o fino a un determinato momento (scadenza) a un prezzo convenuto (prezzo di esercizio).

26

Cfr. rapporto del Consiglio federale del 28 giugno 2017 sulle banche di rilevanza sistemica (Valutazione secondo l'articolo 52 della legge sulle banche), FF 2017 4177.

1038

FF 2018

Preminenza del diritto commerciale nella determinazione dell'utile

L'utile netto imponibile di una società di capitali o cooperativa risulta dal conto annuale. È necessario derogare alle regole del diritto commerciale per la determinazione dell'utile se la contabilità non è tenuta correttamente o se il diritto fiscale prevede norme correttive.

Prodotti strutturati di capitale di terzi

I prodotti strutturati di capitale di terzi sono spesso costituiti da un investimento a tasso fisso o variabile (obbligazione, prestito ecc.) e da una o più opzioni (cfr. voce «Opzione»).

Ai fini dell'imposta sul reddito, per il trattamento dei prodotti strutturati sono determinanti le possibilità di guadagno e i rischi di perdite. Gli interessi pagati sull'attività d'investimento (prestiti) a titolo di indennizzo per la cessione del capitale prestato sottostanno all'imposta sul reddito. Come elemento della sostanza privata, la componente opzione è esente da imposta (art. 16 cpv. 3 LIFD).

Ricavo da partecipazioni

L'espressione «ricavo da partecipazioni» comprende segnatamente: ­ le distribuzioni (ordinarie e straordinarie) di utili derivanti ­ da partecipazioni, ­ da certificati di partecipazione, e ­ le distribuzioni dissimulate di utili.

­ Non comprende segnatamente: ­ le azioni gratuite; ­ le distribuzioni che rappresentano spese presso la società che le versa, e ­ il rimborso di capitale derivante da riserve da capitale esposte separatamente.

Ricavo lordo da partecipazioni

Il ricavo lordo da partecipazioni corrisponde al ricavo da partecipazioni senza deduzione dei costi di finanziamento o delle spese amministrative.

Ricavo netto da partecipazioni

Il ricavo netto da partecipazioni risulta dal ricavo lordo da partecipazioni dedotti i costi di finanziamento e le spese amministrative.

Single point of entry

Le banche di rilevanza sistemica globale hanno emesso sino al 31 dicembre 2016 (sino all'entrata in vigore della revisione della legislazione in materia di imposta preventiva e tasse di bollo) strumenti TBTF all'estero tramite cosiddette società veicolo. Dal 1° gennaio 2017 l'emissione deve avvenire in linea di principio dalla Svizzera. Quale disposizione transitoria sino all'entrata in vigore della nuova normativa in materia di deduzione per partecipazioni proposta con il presente progetto, la FINMA consente a queste banche di emettere strumenti TBTF tramite una società veicolo svizzera invece che tramite la società madre. A tal fine, entro il 31 marzo 2017 le banche hanno dovuto trasferire a una 1039

FF 2018

società veicolo svizzera tutte le obbligazioni bail-in emesse fino a quel momento tramite una società veicolo estera.

Pertanto questa regolamentazione transitoria è autorizzata solo fino all'entrata in vigore del nuovo disciplinamento qui proposto, ma al più tardi fino al 31 dicembre 2019. A partire da quel momento gli strumenti TBTF emessi nel frattempo da una società veicolo svizzera e le precedenti emissioni estere trasferite da una società veicolo estera a una società veicolo svizzera devono essere trasferiti alla società madre.

Dopo tale termine ai sensi della legislazione in materia di vigilanza gli strumenti TBTF dovranno essere emessi esclusivamente tramite la società madre. Le banche che non adempiono i requisiti della regolamentazione transitoria formulati dalla FINMA non possono più emettere strumenti TBTF tramite una società veicolo già dal 2017; conformemente alla legislazione in materia di vigilanza l'emissione deve avvenire esclusivamente tramite la società madre. Le loro obbligazioni bail-in emesse da una società veicolo estera prima del 2017 rimangono in essere, ma oltre il 31 dicembre 2021 il loro computo non è ancora garantito a livello internazionale.

Le banche di rilevanza sistemica orientate al mercato interno emettono già i loro strumenti TBTF esclusivamente attraverso la società madre secondo la prassi attuale della FINMA. Per queste banche non è prevista una regolamentazione transitoria come quella applicata alle banche di rilevanza sistemica globale.

Secondo la legislazione in materia di vigilanza le banche senza rilevanza sistemica non hanno l'obbligo di emettere strumenti TBTF tramite la società madre. Tale normativa non impone a questi istituti finanziari di costituire una società madre ai fini dell'emissione di obbligazioni. All'occorrenza la banca operativa o anche la società madre operativa possono emettere direttamente strumenti TBTF.

Società madre

1040

In questo contesto si tratta della società di un gruppo bancario che, conformemente alla legislazione sulla vigilanza, assume la funzione di società capogruppo. Solo questa società è autorizzata a emettere strumenti TBTF in base alle esigenze internazionali TLAC previste dal Financial Stability Board.

Nella struttura holding delle due banche di rilevanza sistemica globale tale facoltà compete alla società capogruppo quotata in borsa.

Le banche di rilevanza sistemica orientate al mercato interno non hanno una struttura holding classica. Dal punto di vista prudenziale, in ogni gruppo esiste una banca chiaramente

FF 2018

identificabile che funge da società madre ed emette quindi gli strumenti TBTF.

Società veicolo

Società con un unico scopo. Queste società sono costituite all'interno del gruppo e perseguono un solo scopo.

Nell'ambito in questione tale scopo consiste nell'emissione di CoCos, obbligazioni write-off o obbligazioni bail-in.

Una società veicolo ­ sempre che venga accettata a lungo termine ­ risolverebbe la problematica fiscale del calcolo della deduzione per partecipazioni ma non è auspicabile per motivi prudenziali. Inoltre, dal 1° gennaio 2022, conformemente alle direttive del Financial Stability Board, questa soluzione non sarà più ammessa a livello internazionale per le banche di rilevanza sistemica globale. Si veda in proposito la voce «Single point of entry».

Strumenti di assicuratori

Sono intesi strumenti di capitale assorbenti il rischio del settore assicurativo. In virtù dei presupposti di cui all'articolo 22a dell'ordinanza del 9 novembre 200527 sulla sorveglianza e con il consenso della FINMA, questi strumenti possono essere computati nei fondi propri, generalmente a livello di impresa di assicurazione o di gruppo. Gli strumenti possono essere rimborsati anticipatamente su iniziativa dell'investitore e soltanto con il previo consenso della FINMA. L'autorizzazione è rilasciata se l'impresa di assicurazione dimostra che il rimborso non mette a rischio la solvibilità.

Strumenti TBTF

Vedi anche «CoCos», «Obbligazioni write-off» e «Obbligazioni bail-in».

Le disposizioni concernenti il regime TBTF inserite nella LBCR intendono impedire che, in caso di crisi, le banche sottoposte alla vigilanza della FINMA debbano essere salvate con il denaro dei contribuenti. A tale scopo questi istituti devono adempiere determinate esigenze relative ai fondi propri e ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite. Le disposizioni sono entrate in vigore il 1° marzo 2012.

Da quel momento le banche possono emettere prestiti obbligatoriamente convertibili (CoCos) e prestiti con rinuncia al credito (obbligazioni write-off), computabili nei fondi propri prudenziali.

In virtù del mandato conferito al Consiglio federale e statuito nella legge sulle banche, nel 201528 sono state esaminate le disposizioni TBTF e il 1° luglio 2016 sono entrati in vigore diversi adeguamenti giuridici. Dal 1° luglio 2016 è infatti

27 28

RS 961.011 Rapporto del Consiglio federale del 18.2.2015 «Too big to fail» (TBTF), valutazione secondo l'articolo 52 della legge sulle banche e in adempimento dei postulati 11.4185 e 14.3002, FF 2015 1627.

1041

FF 2018

possibile emettere anche obbligazioni bail-in. Per la società emittente, gli strumenti TBTF rappresentano capitale di terzi.

Si tratta in effetti di prodotti strutturati di capitale di terzi (si veda la voce corrispondente).

TBTF

Too big to fail. Al fine di ridurre quanto più possibile, in futuro, le misure statali di salvataggio per le banche di rilevanza sistemica e contenere eventuali costi conseguenti per i contribuenti, la Svizzera ha emanato una normativa ad hoc in materia di TBTF.

Per ridurre le probabilità di dissesto e migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione sono previste quattro misure29: ­ aumento dei fondi propri: le banche di rilevanza sistemica sono tenute a costituire una riserva più cospicua di fondi propri a copertura delle perdite; ­ miglioramento della liquidità: la resistenza della banca a fronte di uno scenario di shock di liquidità viene migliorata grazie a un particolare regime di liquidità; ­ pianificazione della stabilizzazione e del risanamento/della liquidazione: occorre prepararsi tempestivamente ad affrontare un'eventuale crisi. Un piano d'emergenza deve garantire la continuità dei servizi di rilevanza sistemica in caso di insolvenza; ­ disposizioni concernenti l'insolvenza delle banche: il dispositivo giuridico concernente il risanamento e la liquidazione degli istituti finanziari è stato adeguato.

In virtù della legislazione TBTF le banche sottoposte alla vigilanza della FINMA possono tra l'altro essere obbligate a emettere CoCos, obbligazioni write-off e obbligazioni bail-in per rafforzare la base di fondi propri o per adempiere le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite.

TLAC

Total Loss Absorbing Capacity. Nel 2016 il regime TBTF è stato completato con lo standard TLAC30. Oltre ai fondi propri, occorre ora detenere sufficienti obbligazioni per garantire in caso di crisi un risanamento o una liquidazione ordinata (da adempiere ad es. con obbligazioni bail-in).

Lo scopo dell'indicatore TLAC è assicurare che le banche attive a livello internazionale possano essere liquidate in modo tale da non compromettere la stabilità finanziaria e da

29 30

Scheda informativa FINMA dell'1.12.2014, Il regime too big to fail svizzero, consultabile all'indirizzo www.finma.ch.

FSB del 9.11.2015, Principles on Loss-absorbing and Recapitalisation Capacity of G-SIBs in Resolution, Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Term Sheet. La Svizzera attua questi standard internazionali nel suo diritto nazionale; cfr. in merito all'attuazione in questione il rapporto esplicativo del DFF concernente le modifiche dell'ordinanza sui fondi propri e dell'ordinanza sulle banche, versione rielaborata del 13.5.2016, n.1.4.1.

1042

FF 2018

non dover ricorrere ai mezzi dell'ente pubblico o al denaro dei contribuenti. Allo scadere di un termine transitorio (31.12.2021), lo standard TLAC impone una soluzione unitaria per l'emissione di strumenti TBTF. Le banche di rilevanza sistemica saranno quindi tenute a emettere tutti gli strumenti TBTF tramite la società madre.

Si veda anche la voce «Single point of entry».

Trasferimento

In virtù della legislazione in materia di vigilanza, spetta alla banca che assume la funzione di società capogruppo emettere gli strumenti TBTF (cfr. voce «Single point of entry»). Di norma quest'ultima trasferisce le risorse esterne raccolte con gli strumenti TBTF alle banche operative che hanno bisogno di rafforzare la base di fondi propri o che devono adempiere esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite. Questo genere di trasferimento all'interno del gruppo sotto forma di mutuo o in un'altra forma simile rappresenterà probabilmente la norma. Perlomeno in una prima fase, il trasferimento avviene verso la casa madre svizzera e ­ a seconda della necessità ­ in una seconda fase da essa verso una o più delle sue filiali. Nel caso delle due banche di rilevanza sistemica globale, la società capogruppo deve quindi trasferire obbligatoriamente queste risorse poiché non dispone delle capacità d'investimento necessarie, dal momento che la tesoreria è gestita in seno alla banca operativa.

Sotto il profilo del diritto fiscale è essenziale che anche le condizioni di emissione nel loro insieme vengano riprese in occasione del trasferimento.

Trasferimento Si vedano le voci «TLAC» e «Trasferimento».

all'interno del gruppo Trasferimento delle Si veda la voce «Trasferimento».

risorse provenienti dagli strumenti TBTF Trigger

Evento scatenante. Al suo verificarsi i due strumenti TBTF (CoCos e obbligazioni write-off) sono convertiti in capitale proprio o ammortizzati. Nella prassi ciò avviene principalmente in caso di mancato raggiungimento di una determinata quota di capitale proprio e in caso di incombente insolvenza.

Per le obbligazioni bail-in, il trigger costituisce una decisione formale di risanamento da parte della FINMA.

Utile netto

L'utile netto di una società di capitali o di una società cooperativa risulta dal conto annuale (cfr. voce «Preminenza del diritto commerciale nella determinazione dell'utile»).

1043

FF 2018

Allegato 2

Calcolo dell'onere fiscale della società madre di una banca di rilevanza sistemica senza l'adeguamento proposto

con l'adeguamento proposto le cifre cancellate non sono considerate nel calcolo della deduzione per partecipazioni

Bilancio Cassa Prestiti Mutui TBTF Partecipazioni

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

2'000'000'000.00 3'000'000'000.00 40'000'000'000.00 40'000'000'000.00

Fr.

Capitale di terzi Strumenti TBTF

Fr.

Fr.

5'000'000'000.00 40'000'000'000.00

Capitale proprio

Fr.

40'000'000'000.00

85'000'000'000.00 Fr.

85'000'000'000.00

###############



Totale

Fr.

Interessi sul capitale di terzi Interessi sui prestiti Rendimento partecipazioni Interessi su strumenti TBTF Interessi su mutui TBTF Spese amministrative per deduzione partecipazioni Aliquota dell'imposta sull'utile

40'000'000'000.00



Fr.

45'000'000'000.00

###############

3.00% 3.00% 6.00% 5.00% 5.00% 5.00% 8.50%

Conto economico Ricavo da partecipazioni Ricavo da interessi su prestiti Ricavo da interessi su mutui TBTF Oneri per interessi sul capitale di terzi Oneri per interessi su strumenti TBTF Spese amministrative Utile netto

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

150'000'000.00 2'000'000'000.00 130'000'000.00 2'280'000'000.00 2'210'000'000.00 4'490'000'000.00

2'400'000'000.00 90'000'000.00 2'000'000'000.00





Fr.

Fr.

2'000'000'000.00

Fr.

2'210'000'000.00

4'490'000'000.00



Fr.

###############

4'490'000'000.00

Calcolo della deduzione per partecipazioni Totale costi di finanziamento Quota delle partecipazioni in % Ricavo netto da partecipazioni Ricavo da partecipazioni Spese amministrative Costi di finanziamento Totale

Fr.

2'150'000'000.00 47.06%

Fr.

150'000'000.00 88.89%

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

2'400'000'000.00 -120'000'000.00 -1'011'764'705.88 1'268'235'294.12

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

2'400'000'000.00 -120'000'000.00 -133'333'333.33 2'146'666'666.67

Deduzione per partecipazioni in %

57.39%

97.13%

Calcolo del debito fiscale Imposta federale sull'utile Deduzione per partecipazioni Ammontare dell'imposta

1044

Fr.

Fr.

Fr.

187'850'000.00 -107'800'000.00 80'050'000.00

Fr.

Fr.

Fr.

187'850'000.00 -182'466'666.67 5'383'333.33

FF 2018

Il calcolo nel dettaglio Formula per il calcolo della deduzione per partecipazioni

Senza l'adeguamento proposto

Con l'adeguamento proposto

Ricavo lordo da partecipazioni

2400

2400

./. spese amministrative

Effettive: 130 Forfettarie: 5 % di 2400 = 120

Effettive: 130 Forfettarie: 5 % di 2400 = 120

./. costi di finanziamento

Totale: 3 % di 5000 + 5 % di 40 000 = 2150 Rapporto percentuale tra 40 000 e 85 000 = 47,06 % Da considerare: 47,06 % di 2150 = 1011,76

Totale: 3 % di 5000 + 5 % di 40 000 = 150 Rapporto percentuale tra 40 000 e 45 000 = 88,89 % Da considerare: 88,89 % di 150 = 133,33

= ricavo netto da partecipazioni

1268,23

2146,66

rapportato all'utile netto
complessivo

Rapporto percentuale tra 1268,23 e 2210 = 57,39 %

Rapporto percentuale tra 2146,66 e 2210 = 97,13 %

= deduzione per partecipazioni [in %]

57,39 %

97,13 %

(cifre arrotondate in mio.)

1045

FF 2018

1046