Termine per la raccolta delle firme: 12 dicembre 2019

Iniziativa popolare federale «No all'allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull'allevamento intensivo)» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «No all'allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull'allevamento intensivo)», presentata il 22 maggio 2018; dopo che il 22 maggio 2018 il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

1 2 3

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «No all'allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull'allevamento intensivo)», presentata il 22 maggio 2018, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Gabrielle Brunner, Luftmattstrasse 32, 4052 Basilea 2. Noëmi Erig, Hohlstrasse 204, 8004 Zurigo 3. Marcela Frei, Ronwil 257, 9205 Waldkirch 4. Bastien Girod, Ackerstrasse 44, 8005 Zurigo 5. Nadja Graber, Engelgasse 65, 4052 Basilea 6. Thomas Gröbly, Burghaldenstrasse 5, 5400 Baden 7. Sarah Heiligtag, Güetlistrasse 45, 8132 Egg 8. Verena Hofer, Breitenloostrasse 6, 8309 Nürensdorf 9. Philipp Hoppen, Sulgenrain 22, 3007 Berna 10. Hans-Ulrich Huber, Bühelhüsli 1, 8479 Altikon 11. Pablo Labhardt, Felsenrainstrasse 82, 8052 Zurigo 12. Ivo Mändli, Sempacherstrasse 33, 8032 Zurigo 13. Adrian Marmy, Oetlingerstrasse 47, 4057 Basilea 14. Céline Müller, Fluhmattstrasse 52, 6004 Lucerna 15. Raphaël Neuburger, Huttenstrasse 22, 8006 Zurigo 16. Kim Rösner, Breitensteinstrasse 82a, 8037 Zurigo 17. Philipp Ryf, Schaffhauserstrasse 133, 8057 Zurigo 18. Valentin Salzgeber, Grenzacherstrasse 82, 4058 Basilea 19. Meret Schneider, Brunnenstrasse 1, 8610 Uster 20. Mike Stadelmann, Breitensteinstrasse 82a, 8037 Zurigo 21. Katerina Stoykova, Baslerstrasse 2, 8004 Zurigo 22. Fabien Truffer, Rue du Jura 2, 1800 Vevey 23. Reto Walther, Tramstrasse 26, 8050 Zurigo 24. Vera Weber, Gerberngasse 5, 3011 Berna 25. Yasmine Wenk, Mühlegraben 5, 8716 Schmerikon 26. Markus Wild, Wenslingerstrasse 7, 4495 Zeglingen

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «No all'allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull'allevamento intensivo)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Massentierhaltungsinitiative, casella postale 5534, 8050 Zurigo e pubblicata nel Foglio federale del 12 giugno 2018.

29 maggio 2018

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Iniziativa popolare federale «No all'allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull'allevamento intensivo)» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 80a

Detenzione di animali a scopo agricolo

La Confederazione tutela la dignità dell'animale nell'ambito della detenzione a scopo agricolo. La dignità dell'animale include il diritto di non essere oggetto di allevamento intensivo.

1

L'allevamento intensivo consiste nell'allevamento industriale finalizzato alla produzione più efficiente possibile di prodotti animali, nell'ambito del quale il benessere degli animali è leso sistematicamente.

2

La Confederazione stabilisce criteri riguardanti in particolare il ricovero e la cura rispettosi dell'animale, l'accesso a spazi esterni, la macellazione e le dimensioni massime del gruppo per stalla.

3

La Confederazione emana prescrizioni sull'importazione di animali e di prodotti animali a fini alimentari che tengono conto del presente articolo.

4

Art. 197 n. 125 12. Disposizione transitoria dell'art. 80a (Detenzione di animali a scopo agricolo) Le disposizioni d'esecuzione relative alla detenzione di animali a scopo agricolo secondo l'articolo 80a possono prevedere termini transitori di 25 anni al massimo.

1

La legislazione d'esecuzione deve stabilire requisiti relativi alla dignità dell'animale che corrispondono almeno a quelli delle direttive Bio Suisse 20186.

2

Se entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 80a la legislazione d'esecuzione non è entrata in vigore, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d'esecuzione mediante ordinanza.

3

4 5 6

RS 101 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Le direttive di Bio Suisse per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma, versione del 1° gennaio 2018, sono consultabili al seguente indirizzo Internet: www.bio-suisse.ch.

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