Termine di referendum: 17 gennaio 2019

Legge federale sull'organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria del 28 settembre 2018

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 20161, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 13 dicembre 20022 sui disabili Art. 3 lett. b, frase introduttiva, n. 2, 3, 4 e 7, nonché lett. e La presente legge si applica:

1 2 3 4 5

b.

alle infrastrutture del trasporto pubblico (costruzioni, impianti, sistemi di comunicazione, sistemi d'emissione di biglietti) e ai veicoli accessibili al pubblico che sottostanno a una delle seguenti leggi: 2. Abrogato 3. legge del 20 marzo 20093 sul trasporto di viaggiatori, 4. legge del 29 marzo 19504 sulle imprese filoviarie, 7. legge del 23 giugno 20065 sugli impianti a fune, ad eccezione delle sciovie e delle funivie con meno di nove posti per elemento di trasporto;

e.

Concerne soltanto il testo tedesco

FF 2016 7711 RS 151.3 RS 745.1 RS 744.21 RS 743.01

2015-2992

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FF 2018

2. Legge del 17 giugno 20056 sul Tribunale amministrativo federale Art. 33 lett. b n. 97 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: b.

del Consiglio federale concernenti: 9. la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 19578 sulle ferrovie;

3. Legge federale del 20 dicembre 19579 sulle ferrovie Art. 1 cpv. 2 2

La ferrovia comprende l'infrastruttura e i trasporti effettuati avvalendosene.

Art. 3 cpv. 1 Per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie può essere esercitato il diritto di espropriazione secondo la legge federale del 20 giugno 193010 sulla espropriazione.

1

Art. 7, rubrica Trasferimento della concessione Art. 8

Ritiro, revoca ed estinzione della concessione

Sentiti i Cantoni interessati, il Consiglio federale ritira la concessione del tutto o in parte, in ogni momento e senza diritto di indennizzo, qualora: 1

a.

le condizioni del suo rilascio non siano più soddisfatte; o

b.

l'impresa ferroviaria violi ripetutamente o gravemente gli obblighi che le sono imposti dalla legge o dalla concessione.

Sentiti i Cantoni interessati, il Consiglio federale può revocare la concessione qualora interessi pubblici essenziali, in particolare il soddisfacimento adeguato ed economico delle esigenze di trasporto, lo giustifichino; in questo caso l'impresa ferroviaria è indennizzata adeguatamente.

2

6 7 8 9 10

RS 173.32 Il numero definitivo della presente disposizione sarà stabilito dalla Cancelleria federale in vista dell'entrata in vigore.

RS 742.101 RS 742.101 RS 711

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3

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La concessione si estingue: a.

qualora la costruzione non sia iniziata o ultimata, o l'esercizio non sia avviato, entro i termini stabiliti nella concessione;

b.

alla sua scadenza;

c.

mediante riscatto da parte della Confederazione;

d.

in seguito a rinuncia se il Consiglio federale, sentiti i Cantoni interessati, l'autorizza;

e.

se, nella liquidazione forzata, l'impresa ferroviaria non può essere aggiudicata al miglior offerente nemmeno al secondo incanto.

Art. 8b

Ritiro dell'autorizzazione di sicurezza

L'UFT ritira l'autorizzazione di sicurezza del tutto o in parte, in ogni momento e senza diritto di indennizzo, qualora: a.

le condizioni del suo rilascio non siano più soddisfatte; o

b.

il gestore dell'infrastruttura violi ripetutamente o gravemente la legge o l'autorizzazione.

Art. 8f

Ritiro dell'autorizzazione di accesso alla rete e del certificato di sicurezza

L'UFT ritira l'autorizzazione di accesso alla rete e il certificato di sicurezza del tutto o in parte, in ogni momento e senza diritto di indennizzo, qualora: a.

le condizioni del suo rilascio non siano più soddisfatte; o

b.

l'impresa di trasporto ferroviario violi ripetutamente o gravemente la legge, l'autorizzazione o il certificato.

Art. 9b cpv. 5, secondo periodo ... Può stabilire il modo di procedere per il caso in cui vi siano più ordinazioni della stessa traccia.

5

Art. 9c

Prezzo di traccia

I gestori dell'infrastruttura hanno diritto a un compenso per l'utilizzazione della loro infrastruttura (prezzo di traccia).

1

Le imprese interessate disciplinano in una convenzione i dettagli del diritto di accesso. Se non trovano un accordo, decide la Commissione del trasporto ferroviario (ComFerr).

2

Il prezzo di traccia è stabilito in modo non discriminatorio. Copre almeno i costi marginali causati normalmente da una tratta moderna; l'UFT fissa questi costi per ogni categoria di tratta.

3

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Il prezzo di traccia è stabilito tenendo conto in particolare dei diversi costi esistenti sulla rete, dell'impatto ambientale dei veicoli e della domanda.

4

Nel trasporto regolare di viaggiatori, il prezzo di traccia corrisponde ai costi marginali fissati dall'UFT per la categoria di tratta e alla quota sui proventi del trasporto fissata dall'autorità concedente.

5

Il Consiglio federale stabilisce i principi per il calcolo del prezzo di traccia e ne disciplina la pubblicazione. Assicura che i prezzi di traccia siano uguali sulle tratte comparabili e che le capacità ferroviarie siano sfruttate in modo ottimale.

6

Titolo prima dell'art. 9d

Capitolo 2a: Servizio di assegnazione delle tracce Art. 9d

Forma e personalità giuridiche

Il Servizio svizzero di assegnazione delle tracce (Servizio di assegnazione delle tracce) è un istituto di diritto pubblico della Confederazione con personalità giuridica.

1

2

È indipendente dalle imprese ferroviarie e da altri terzi interessati.

3

Si organizza in modo autonomo e tiene una contabilità propria.

4

È gestito secondo i principi dell'economia aziendale.

È iscritto nel registro di commercio con la denominazione «Servizio svizzero di assegnazione delle tracce». Ha sede a Berna.

5

Art. 9e

Obiettivi

Con il Servizio di assegnazione delle tracce la Confederazione persegue l'accesso trasparente e non discriminatorio alla rete ferroviaria, una sana evoluzione della concorrenza nel traffico ferroviario e l'utilizzazione ottimale delle capacità ferroviarie.

Art. 9f 1

Compiti e competenze

Il Servizio di assegnazione delle tracce ha i compiti seguenti: a.

pianificazione e assegnazione delle tracce nonché elaborazione dell'orario della rete;

b.

riscossione del prezzo di traccia e suo versamento ai gestori dell'infrastruttura;

c.

coordinamento e scambio d'informazioni con i servizi esteri competenti;

d.

gestione di un registro contenente le indicazioni necessarie per l'accesso alla rete (registro dell'infrastruttura) e pubblicazione dei piani d'investimento dei gestori dell'infrastruttura.

Può esigere dalle imprese ferroviarie l'accesso a tutti i documenti e la consegna di informazioni, nella misura necessaria all'adempimento dei suoi compiti.

2

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Per l'adempimento di singoli compiti, in particolare per l'elaborazione dell'orario, il Servizio di assegnazione delle tracce può fare ricorso a terzi. Questi assicurano l'esecuzione non discriminatoria dei compiti e il coinvolgimento dei gestori dell'infrastruttura nonché delle imprese che hanno il diritto di chiedere l'accesso alla rete secondo l'articolo 9a capoverso 4.

3

Il ricorso a terzi non costituisce una commessa pubblica ai sensi della legge federale del 16 dicembre 199411 sugli acquisti pubblici (LAPub). Non è impugnabile.

4

Il Servizio di assegnazione delle tracce pubblica la convenzione. L'articolo 7 della legge del 17 dicembre 200412 sulla trasparenza (LTras) è applicabile.

5

Il Consiglio federale può escludere parti della rete dalla competenza del Servizio di assegnazione delle tracce, in particolare tratte a scartamento ridotto e tratte a scartamento normale non interoperabili.

6

Art. 9g

Organi

Gli organi del Servizio di assegnazione delle tracce sono: a.

il consiglio d'amministrazione;

b.

la direzione;

c.

l'ufficio di revisione.

Art. 9h

Consiglio d'amministrazione: composizione, nomina e organizzazione

Il consiglio d'amministrazione è l'organo direttivo superiore. È composto di almeno cinque e al massimo sette membri esperti della materia.

1

Il Consiglio federale stabilisce il profilo dei requisiti per i membri del consiglio d'amministrazione.

2

Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d'amministrazione e ne designa il presidente. Li nomina per un periodo massimo di quattro anni; può rinnovarne due volte il mandato. Può revocarli in ogni momento per gravi motivi.

3

Il Consiglio federale stabilisce gli onorari e le altre condizioni contrattuali dei membri del consiglio d'amministrazione. Il contratto tra questi ultimi e il Servizio di assegnazione delle tracce è retto dal diritto pubblico. A titolo complementare si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni13.

4

I membri del consiglio d'amministrazione non possono svolgere un'attività commerciale o di altra natura né ricoprire una carica che potrebbero pregiudicare la loro indipendenza. In particolare devono essere indipendenti dalle imprese ferroviarie sottoposte all'ambito di competenza del Servizio di assegnazione delle tracce. I candidati alla nomina nel consiglio d'amministrazione dichiarano al Consiglio federale le loro relazioni d'interesse.

5

11 12 13

RS 172.056.1 RS 152.3 RS 220

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I membri del consiglio d'amministrazione adempiono i loro compiti e obblighi con ogni diligenza e tutelano in buona fede gli interessi del Servizio di assegnazione delle tracce. Sono tenuti al segreto d'ufficio durante il mandato e dopo la cessazione dello stesso.

6

Comunicano senza indugio al consiglio d'amministrazione qualsiasi cambiamento nelle loro relazioni d'interesse. Il consiglio d'amministrazione ne informa il Consiglio federale nella relazione annuale sulla gestione. Se una relazione d'interesse è incompatibile con l'appartenenza al consiglio d'amministrazione e il membro in questione persiste nel mantenerla, il consiglio d'amministrazione ne propone la revoca al Consiglio federale.

7

Art. 9i

Consiglio d'amministrazione: compiti

Il consiglio d'amministrazione ha i compiti seguenti:

14

a.

fissa gli obiettivi strategici del Servizio di assegnazione delle tracce, li sottopone per approvazione al Consiglio federale, ne assicura l'attuazione e riferisce annualmente al Consiglio federale sul loro raggiungimento;

b.

emana il regolamento di organizzazione;

c.

prende i provvedimenti necessari per tutelare gli interessi del Servizio di assegnazione delle tracce e per prevenire conflitti d'interessi;

d.

emana l'ordinanza sul personale e la sottopone per approvazione al Consiglio federale;

e.

decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro del direttore; la costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro del direttore sono subordinate all'approvazione del Consiglio federale;

f.

decide, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro degli altri membri della direzione;

g.

vigila sull'operato della direzione;

h.

rappresenta il Servizio di assegnazione delle tracce in qualità di parte contraente ai sensi dell'articolo 32d capoverso 2 terzo periodo della legge del 24 marzo 200014 sul personale federale (LPers);

i.

adotta il preventivo e chiede al Consiglio federale le indennità della Confederazione secondo l'articolo 9o capoverso 1 lettera b;

j.

provvede a istituire un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi adeguato al Servizio di assegnazione delle tracce;

k.

redige e adotta la relazione sulla gestione per ogni esercizio; sottopone per approvazione al Consiglio federale la relazione sulla gestione riveduta e nel contempo gli presenta una proposta di discarico e di impiego degli utili; pubblica la relazione sulla gestione dopo l'approvazione.

RS 172.220.1

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Art. 9j

Direzione

1

La direzione è l'organo operativo. Vi è preposto un direttore.

2

La direzione ha i compiti seguenti: a.

gestisce gli affari;

b.

emana le decisioni del Servizio di assegnazione delle tracce in conformità al regolamento di organizzazione del consiglio d'amministrazione;

c.

elabora le basi decisionali del consiglio d'amministrazione;

d.

riferisce a scadenze regolari al consiglio d'amministrazione e lo informa senza indugio in caso di eventi particolari;

e.

decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro del rimanente personale;

f.

svolge tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo.

Art. 9k 1

FF 2018

Ufficio di revisione

Il Consiglio federale nomina l'ufficio di revisione. Può revocarlo.

All'ufficio di revisione e alla revisione si applicano per analogia le disposizioni del diritto della società anonima relative alla revisione ordinaria.

2

L'ufficio di revisione verifica il conto annuale. Verifica inoltre che la relazione annuale contenga informazioni veritiere sull'attuazione di una gestione dei rischi adeguata al Servizio di assegnazione delle tracce e sullo sviluppo del personale.

3

Riferisce al consiglio d'amministrazione e al Consiglio federale in modo esauriente sul risultato della sua verifica.

4

Il Consiglio federale può incaricare l'ufficio di revisione di accertare determinati fatti.

5

Art. 9l

Rapporti d'impiego

1

La direzione e il rimanente personale sottostanno alla LPers15.

2

Il Servizio di assegnazione delle tracce è il datore di lavoro.

Art. 9m

Sistema d'informazione concernente il personale

Il Servizio di assegnazione delle tracce gestisce un sistema d'informazione per la gestione del personale.

1

Nel sistema d'informazione possono essere trattati i seguenti dati personali degni di particolare protezione: 2

15

a.

dati sullo stato di salute con riferimento alla capacità al lavoro;

b.

dati sulle prestazioni, sulle potenzialità e sullo sviluppo personale e professionale;

RS 172.220.1

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3

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c.

dati necessari nell'ambito della collaborazione all'applicazione del diritto delle assicurazioni sociali;

d.

atti procedurali e decisioni di autorità attinenti al lavoro.

Il consiglio d'amministrazione emana disposizioni d'esecuzione concernenti: a.

l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione;

b.

il trattamento dei dati, in particolare la raccolta, la conservazione, la comunicazione e la distruzione degli stessi;

c.

le autorizzazioni al trattamento dei dati;

d.

le categorie di dati;

e.

la sicurezza e la protezione dei dati.

Art. 9n

Cassa pensioni

La direzione e il rimanente personale sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) conformemente agli articoli 32a­32m LPers16.

1

Il Servizio di assegnazione delle tracce è affiliato alla Cassa di previdenza della Confederazione.

2

Art. 9o 1

Finanziamento

Il Servizio di assegnazione delle tracce finanzia le sue attività mediante: a.

emolumenti;

b.

indennità versate dalla Confederazione.

Gli emolumenti coprono i costi a carico del Servizio di assegnazione delle tracce per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 9f. Sono fatturati ai gestori dell'infrastruttura proporzionalmente ai chilometri di traccia attribuiti sulle rispettive reti. Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti nel quadro dell'articolo 46a della legge del 21 marzo 199717 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

2

Le indennità della Confederazione coprono i costi dei compiti di cui all'articolo 9v capoverso 4.

3

Art. 9p

Relazione sulla gestione

1

La relazione sulla gestione comprende il conto annuale e la relazione annuale.

2

Il conto annuale si compone del bilancio, del conto economico e dell'allegato.

La relazione annuale contiene in particolare informazioni sulla gestione dei rischi, sullo sviluppo del personale e sulle relazioni d'interesse dei membri del consiglio d'amministrazione.

3

16 17

RS 172.220.1 RS 172.010

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Art. 9q

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Presentazione dei conti

La presentazione dei conti del Servizio di assegnazione delle tracce espone la situazione reale inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi.

1

È retta dai principi della presentazione regolare dei conti, in particolare dai principi dell'essenzialità, della completezza, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo.

2

3

Si fonda su norme generalmente riconosciute.

Le norme d'iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili vanno espressamente indicate nell'allegato del bilancio.

4

La contabilità d'esercizio documenta i costi e i ricavi delle singole attività finanziate mediante gli emolumenti e le indennità.

5

Art. 9r

Tesoreria

L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) gestisce le liquidità del Servizio di assegnazione delle tracce nell'ambito della sua tesoreria centrale.

1

L'AFF può concedere mutui a condizioni di mercato al Servizio di assegnazione delle tracce per garantirne la solvibilità necessaria all'adempimento dei suoi compiti.

2

L'AFF e il Servizio di assegnazione delle tracce disciplinano i dettagli in un contratto di diritto pubblico.

3

Art. 9s

Imposte

Nell'ambito dell'adempimento dei suoi compiti il Servizio di assegnazione delle tracce è esente da qualsiasi imposta diretta federale, cantonale e comunale.

Art. 9t

Vigilanza

Il Consiglio federale esercita la vigilanza sul Servizio di assegnazione delle tracce rispettandone l'indipendenza sotto il profilo tecnico.

1

La vigilanza del Consiglio federale comprende in particolare le attribuzioni seguenti: 2

a.

la nomina e la revoca dei membri e del presidente del consiglio d'amministrazione;

b.

la nomina e la revoca dell'ufficio di revisione;

c.

l'approvazione: 1. della costituzione e della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore, 2. dell'ordinanza sul personale, 3. della relazione sulla gestione e della decisione in merito all'impiego degli utili;

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d.

l'approvazione degli obiettivi strategici e la verifica annuale del loro raggiungimento;

e.

il discarico del consiglio d'amministrazione.

Il Consiglio federale può consultare tutti i documenti relativi all'attività del Servizio di assegnazione delle tracce e informarsi in ogni momento sulle sue attività.

3

Almeno una volta all'anno il Servizio di assegnazione delle tracce esamina con il Consiglio federale i propri obiettivi strategici, l'adempimento dei propri compiti e la situazione della concorrenza nel trasporto ferroviario.

4

Art. 9u

Registro dell'infrastruttura

I gestori dell'infrastruttura forniscono al Servizio di assegnazione delle tracce i loro piani d'investimento attuali e gli altri dati necessari alla gestione del registro dell'infrastruttura.

1

Il Servizio di assegnazione delle tracce può disciplinare ulteriori dettagli della gestione del registro dopo aver sentito l'UFT e i gestori dell'infrastruttura.

2

Art. 9v

Regolamentazioni del Consiglio federale

Il Consiglio federale disciplina nei dettagli i compiti del Servizio di assegnazione delle tracce e il ricorso a terzi.

1

Stabilisce le informazioni che le imprese di trasporto ferroviario e i gestori dell'infrastruttura devono fornire periodicamente al Servizio di assegnazione delle tracce.

2

Può emanare disposizioni sulla presentazione dei conti. Può in particolare prescrivere al Servizio di assegnazione delle tracce deroghe alle norme di presentazione dei conti riconosciute o complementi.

3

4

Può affidare altri compiti al Servizio di assegnazione delle tracce dietro indennità.

Art. 9w

Procedura e tutela giurisdizionale

La procedura e la tutela giurisdizionale sono rette dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

1

Le decisioni del Servizio di assegnazione delle tracce sull'accesso alla rete sono impugnabili con ricorso alla ComFerr. Il ricorso ha effetto sospensivo soltanto se la ComFerr lo dispone, d'ufficio o ad istanza di parte.

2

Nel suo ambito di competenza il Servizio di assegnazione delle tracce è legittimato a interporre ricorso contro le decisioni della ComFerr, di altre autorità federali o del Tribunale amministrativo federale.

3

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Art. 14 1

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Informazione sulla vigilanza

L'UFT informa il pubblico sulla sua attività di vigilanza.

La LTras18 non si applica ai rapporti concernenti audit, controlli d'esercizio e ispezioni dell'UFT e ad altri documenti ufficiali nella misura in cui contengano dati personali riguardanti la sicurezza tecnica o dell'esercizio.

2

Art. 17 cpv. 2, primo periodo Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la costruzione e l'esercizio, nonché l'unità tecnica e l'ammissione alla circolazione ferroviaria, fermi restando l'interoperabilità e uno standard di sicurezza conforme alla tratta. ...

2

Art. 17a, rubrica, nonché cpv. 1, 2 e 5 lett. b Registro dei veicoli ammessi alla circolazione L'UFT tiene un registro di tutti i veicoli ammessi alla circolazione in Svizzera conformemente alla presente legge.

1

I titolari di un'autorizzazione d'esercizio (detentori) sono tenuti ad annunciare i loro veicoli all'UFT per l'immatricolazione.

2

5

Il Consiglio federale può: b.

designare categorie di veicoli esentate dall'obbligo di immatricolazione.

Art. 18 cpv. 1bis È considerata modifica di un impianto ferroviario anche l'integrazione di costruzioni e impianti non ferroviari, purché l'impianto ferroviario continui a essere destinato prevalentemente alla costruzione o all'esercizio della ferrovia.

1bis

Art. 18n cpv. 1, primo periodo L'UFT può, di propria iniziativa o su proposta di un'impresa ferroviaria, di un Cantone o di un Comune, determinare zone riservate in regioni esattamente delimitate, per assicurare la disponibilità dei terreni necessari a impianti ferroviari futuri. ...

1

Art. 18q cpv. 1, primo periodo, e 2 L'UFT può determinare allineamenti per assicurare impianti ferroviari esistenti o futuri. ...

1

La determinazione di allineamenti presuppone l'esistenza di piani che indicano con sufficiente precisione, almeno a livello di particelle, l'ubicazione degli impianti ferroviari esistenti o pianificati.

2

18

RS 152.3

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Art. 18y

FF 2018

Ritiro dell'autorizzazione d'esercizio o dell'omologazione di tipo

L'UFT ritira l'autorizzazione d'esercizio o l'omologazione di tipo del tutto o in parte, in ogni momento e senza diritto di indennizzo, qualora: 1

a.

le condizioni vigenti al momento del suo rilascio non siano più soddisfatte; o

b.

le condizioni vigenti al momento del suo ritiro non siano soddisfatte e la sicurezza lo esiga.

Può ritirare l'autorizzazione d'esercizio o l'omologazione di tipo del tutto o in parte, in ogni momento e senza diritto di indennizzo, qualora l'impresa ferroviaria violi ripetutamente o gravemente la legge, l'autorizzazione d'esercizio o l'omologazione di tipo.

2

Art. 35a

Stazioni di interscambio

Nel caso di progetti concernenti stazioni con offerte che presentano diverse funzioni di collegamento od offerte di più imprese ferroviarie o di diversi vettori di trasporto, gli enti pubblici e le imprese di trasporto coinvolti disciplinano in una convenzione scritta la ripartizione dei costi di costruzione, esercizio e manutenzione.

1

2

La convenzione rispetta i principi seguenti: a.

ogni ente pubblico e impresa di trasporto sostiene i costi relativi ai propri fondi; si tiene adeguatamente conto dei singoli interessi;

b.

in presenza di circostanze particolari, i costi sono ripartiti secondo gli interessi degli enti pubblici e delle imprese di trasporto coinvolti.

In ogni caso, le parti partecipano inoltre ai costi nella misura in cui traggano altri vantaggi determinanti.

3

Art. 36, rubrica Assunzione di compiti preminenti senza incarico dell'UFT Art. 37

Assunzione di compiti preminenti su incarico dell'UFT

L'UFT può incaricare i gestori dell'infrastruttura o terzi di assumere compiti preminenti per il trasporto ferroviario o per l'insieme dei trasporti pubblici (compiti sistemici) se ciò consente di migliorare l'efficienza o l'interoperabilità, di offrire soluzioni uniformi per la clientela o di garantire una sana evoluzione della concorrenza nel traffico ferroviario.

1

L'UFT e gli incaricati disciplinano in una convenzione scritta contenuti e portata del compito sistemico. Convengono in particolare: 2

a.

la rimunerazione;

b.

il coinvolgimento delle imprese e dei gruppi di aventi diritto interessati e l'eventuale formazione di un comitato;

c.

i diritti relativi a sistemi e applicazioni informatici;

5136

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d.

3

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il tipo e la portata di un'eventuale rifatturazione di prestazioni alle imprese interessate.

L'UFT pubblica la convenzione. L'articolo 7 LTras 19 è applicabile.

I costi non coperti pianificati per l'adempimento dei compiti sistemici delegati sono finanziati dal fondo di cui all'articolo 1 della legge del 21 giugno 2013 20 sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria.

4

Gli incaricati e tutte le imprese interessate disciplinano in una convenzione scritta i compiti sistemici delegati, la consultazione reciproca e la ripartizione dei costi. Le imprese sono tenute a collaborare. Sono periodicamente informate e adeguatamente coinvolte nell'ulteriore sviluppo.

5

6

Gli incaricati assicurano l'adempimento non discriminatorio dei compiti sistemici.

L'incarico di assumere compiti sistemici secondo il presente articolo non costituisce una commessa pubblica ai sensi della LAPub21. Non è impugnabile.

7

8

L'articolo 10a LPD22 è applicabile.

Art. 37a

Diritto di partecipazione delle imprese di trasporto ferroviario

Il gestore dell'infrastruttura accorda alle imprese di trasporto ferroviario interessate e ai raccordati interessati il diritto di partecipare alla pianificazione di progetti d'investimento concernenti la propria rete.

1

Il diritto di partecipazione sussiste anche nel caso in cui il gestore dell'infrastruttura è incaricato di assumere ulteriori compiti, in particolare compiti sistemici.

2

Art. 40 cpv. 1 lett. d 1

Sentiti gli interessati, l'UFT decide sulle controversie concernenti: d.

il rifiuto di prestarsi al raccordo o le pretese eccessive per prestarvisi e la ripartizione dei costi (art. 33­35a);

Titolo prima dell'art. 40a

Sezione 12a: Commissione del trasporto ferroviario Art. 40a

Organizzazione

La ComFerr è una commissione extraparlamentare secondo l'articolo 57a della legge del 21 marzo 199723 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

È indipendente e decide senza istruzioni del Consiglio federale o di autorità amministrative. È aggregata sul piano amministrativo al DATEC.

1

19 20 21 22 23

RS 152.3 RS 742.140 RS 172.056.1 RS 235.1 RS 172.010

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Organizzazione dell'infrastruttura ferroviaria. LF

FF 2018

La ComFerr è composta di almeno cinque e al massimo sette membri; il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente e il vicepresidente.

2

I membri sono esperti indipendenti. Non possono in particolare essere impiegati di imprese ferroviarie, né appartenere a loro organi né essere legati a tali imprese da contratti inerenti alla prestazione di servizi.

3

La ComFerr emana un regolamento sulla propria organizzazione e gestione (regolamento interno) e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale.

4

Art. 40abis

Segreteria

La ComFerr dispone di una segreteria. Quest'ultima prepara i lavori della ComFerr e li coordina con quelli dell'UFT.

1

Il presidente della ComFerr è competente per la costituzione, la modifica e la risoluzione dei rapporti di lavoro del personale della segreteria.

2

3

Il rapporto d'impiego è retto dalla LPers24.

Art. 40ater 1

2

Compiti

La ComFerr giudica le controversie concernenti: a.

la concessione dell'accesso alla rete;

b.

le convenzioni sull'accesso alla rete;

c.

il calcolo del prezzo di traccia;

d.

l'accesso agli impianti di trasbordo per il traffico combinato e ai binari di raccordo cofinanziati dalla Confederazione;

e.

l'adempimento di compiti sistemici;

f.

il diritto di partecipazione secondo l'articolo 37a.

Sorveglia: a.

l'applicazione delle regole sulle priorità in situazioni normali e in caso di perturbazione;

b.

l'applicazione non discriminatoria dei processi di gestione dell'esercizio;

c.

l'assegnazione non discriminatoria delle tracce;

d.

l'accesso non discriminatorio all'infrastruttura ai sensi dell'articolo 62 capoverso 1; sono fatte salve le competenze della Commissione della concorrenza in caso di controversie fra imprese di trasporto ferroviario;

e.

l'adempimento non discriminatorio dei compiti sistemici, per quanto tale sorveglianza non sia assicurata dall'UFT nell'ambito dell'incarico.

Osserva l'evoluzione del mercato ferroviario ai fini di un trattamento non discriminatorio di tutti gli interessati e di una sana evoluzione della concorrenza.

3

4

Può avviare inchieste d'ufficio.

24

RS 172.220.1

5138

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FF 2018

Si coordina con le autorità di regolamentazione di altri Stati. Può scambiare con queste le informazioni e i dati necessari.

5

6

La legge del 6 ottobre 199525 sui cartelli non è applicabile all'accesso alla rete.

Art. 40aquater

Fornitura di dati e obbligo di fornire informazioni

Nell'ambito della vigilanza sul mercato la ComFerr è autorizzata a rilevare i dati necessari presso le imprese ferroviarie e a trattarli. Le imprese ferroviarie forniscono le informazioni necessarie per la statistica ufficiale dei trasporti e gli altri documenti di cui la ComFerr necessita per adempiere i suoi compiti.

1

I servizi della Confederazione e dei Cantoni sono tenuti a collaborare agli accertamenti della ComFerr e a fornirle i documenti necessari.

2

Art. 40aquinquies

Principi procedurali

I procedimenti davanti alla ComFerr sono retti dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196826 sulla procedura amministrativa (PA) e per analogia dagli articoli 23 e 39 della legge del 17 giugno 200527 sul Tribunale amministrativo federale.

1

Al procedimento su azione si applicano per analogia le disposizioni della PA relative alla procedura di ricorso, in particolare gli articoli 52, 56, 57, 60 e 63­69.

2

Sono ammessi l'intervento accessorio, il cumulo di azioni, il litisconsorzio e la domanda riconvenzionale. In questi casi si applicano per analogia gli articoli 15, 24, 26 e 31 della legge del 4 dicembre 194728 di procedura civile federale.

3

Il presidente apre il procedimento d'ufficio o confermando per scritto il ricevimento del ricorso o dell'azione.

4

Art. 40asexies

Sanzioni amministrative

La ComFerr addossa all'impresa che contravviene al divieto di discriminazione nell'accesso alla rete un importo corrispondente alla cifra d'affari conseguita dall'impresa stessa o da terzi grazie alla discriminazione.

1

Addossa all'impresa che contravviene a una conciliazione, a una decisione della ComFerr o a una decisione di un'autorità di ricorso un importo sino a 100 000 franchi.

2

Art. 40asepties

Finanziamento

Per le sue decisioni la ComFerr riscuote emolumenti. Questi sono calcolati in funzione del tempo impiegato.

1

25 26 27 28

RS 251 RS 172.021 RS 173.32 RS 273

5139

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La Confederazione assume i costi della ComFerr che non sono coperti dagli emolumenti.

2

Il Consiglio federale stabilisce i contributi della Confederazione e la tariffa degli emolumenti e disciplina la riscossione degli stessi.

3

Art. 40aocties

Tutela giurisdizionale

La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

1

I ricorsi contro le decisioni della ComFerr hanno effetto sospensivo soltanto se il Tribunale amministrativo federale lo dispone, d'ufficio o ad istanza di parte.

2

Nel suo ambito di competenza la ComFerr è legittimata a interporre ricorso contro le decisioni di altre autorità federali e del Tribunale amministrativo federale.

3

Art. 52 cpv. 2 e 3 L'UFT può obbligare le imprese ferroviarie a svolgere congiuntamente importanti gare d'appalto.

2

Può disporre misure per raggiungere gli obiettivi o esigere il rimborso di prestazioni finanziarie se l'impresa: 3

a.

non fornisce come convenuto le prestazioni ordinate;

b.

non raggiunge gli obiettivi fissati;

c.

non rispetta le scadenze fissate; o

d.

non è gestita in modo economicamente razionale.

Art. 67, secondo periodo ... L'utile è attribuito completamente a una riserva speciale del settore dell'infrastruttura destinata alla copertura di futuri disavanzi o a spese straordinarie.

Art. 80a

Accertamento dell'idoneità

Se sussistono dubbi sull'idoneità di una persona che svolge un'attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario, la persona interessata è sottoposta a un esame d'idoneità, segnatamente se vi è una comunicazione di un medico attestante l'incapacità della persona di svolgere in modo sicuro un'attività rilevante per la sicurezza a causa di una malattia fisica o psichica, di un'infermità oppure di una dipendenza.

1

I medici sono liberati dal segreto professionale per quanto riguarda le comunicazioni di cui al capoverso 1. Possono inviare la comunicazione direttamente all'UFT, al datore di lavoro oppure all'autorità di sorveglianza dei medici.

2

5140

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Disposizioni transitorie della modifica del 28 settembre 2018 Il Consiglio federale determina il momento in cui il Servizio di assegnazione delle tracce acquisisce la personalità giuridica. Specifica i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti al Servizio di assegnazione delle tracce e approva il relativo inventario.

Stabilisce il momento in cui il trasferimento ha efficacia e approva il bilancio di apertura.

1

Il Servizio di assegnazione delle tracce può concordare con il servizio precedentemente competente per l'assegnazione delle tracce l'assunzione del patrimonio di quest'ultimo. Il trasferimento del patrimonio e le necessarie iscrizioni nei registri sono esenti da imposte e da emolumenti; le disposizioni della legge del 3 ottobre 200329 sulla fusione sono applicabili nella misura in cui riguardano il trasferimento del patrimonio.

2

L'AFF può concedere al Servizio di assegnazione delle tracce mutui secondo l'articolo 9r capoverso 2 per la sua costituzione.

3

Le persone il cui rapporto di lavoro è trasferito secondo l'articolo 333 del Codice delle obbligazioni30 dal servizio precedentemente competente per l'assegnazione delle tracce al Servizio di assegnazione delle tracce ottengono un contratto di lavoro di diritto pubblico. Non possono far valere alcun diritto al mantenimento della funzione e della classificazione organizzativa. Non può essere loro imposto un periodo di prova.

4

Il Servizio di assegnazione delle tracce è considerato il datore di lavoro competente per i beneficiari di rendite: 5

a.

che dipendono dal servizio precedentemente competente per l'assegnazione delle tracce; e

b.

la cui rendita di vecchiaia, per superstiti o d'invalidità della previdenza professionale versata da PUBLICA ha iniziato a decorrere prima dell'entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2018.

Il Servizio di assegnazione delle tracce è parimenti considerato il datore di lavoro competente qualora una rendita d'invalidità inizi a decorrere dopo l'entrata in vigore della modifica del 28 settembre 2018 ma l'incapacità al lavoro che ha provocato l'invalidità sia sopravvenuta prima della sua entrata in vigore.

6

Il Consiglio federale può obbligare i servizi che svolgevano compiti la cui competenza passa al Servizio di assegnazione delle tracce a fornire i loro documenti, dati e software a quest'ultimo.

7

Il Consiglio federale adotta tutte le ulteriori misure necessarie al trasferimento ed emana le relative disposizioni.

8

29 30

RS 221.301 RS 220

5141

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4. Legge del 21 giugno 201331 sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria Art. 2 cpv. 2 lett. b n. 4 e 5, nonché 4 primo periodo 2

Il conto economico contempla almeno: b.

come spese: 4. le indennità di cui all'articolo 9o capoverso 1 lettera b della legge federale del 20 dicembre 195732 sulle ferrovie (Lferr), 5. la rimunerazione dei compiti sistemici secondo l'articolo 37 Lferr.

Il conto degli investimenti contempla almeno la concessione di mutui e gli investimenti nel mantenimento della qualità e nell'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria nonché gli investimenti nella ricerca corrispondente. ...

4

Art. 4 cpv. 1 lett. a e c­e, nonché 2 L'Assemblea federale stabilisce con un decreto federale semplice, contemporaneamente al decreto federale concernente il preventivo della Confederazione, gli importi prelevati annualmente dal Fondo. Tali prelievi sono suddivisi sui seguenti ambiti: 1

2

a.

Concerne soltanto il testo francese

c.

ricerca;

d.

indennità per il Servizio di assegnazione delle tracce;

e.

rimunerazione dei compiti sistemici secondo l'articolo 37 Lferr 33.

Concerne soltanto il testo francese

Art. 6

Crediti d'impegno

I crediti d'impegno per le fasi di ampliamento sono retti dall'articolo 58 Lferr 34.

5. Legge federale del 20 marzo 199835 sulle Ferrovie federali svizzere Art. 2 cpv. 3 Le FFS sono un'impresa ferroviaria ai sensi dell'articolo 2 della legge federale del 20 dicembre 195736 sulle ferrovie.

3

31 32 33 34 35 36

RS 742.140 RS 742.101 RS 742.101 RS 742.101 RS 742.31 RS 742.101

5142

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6. Legge del 25 settembre 201537 sul trasporto di merci Art. 3a

Direttive comuni

Gli operatori del settore del trasporto di merci per ferrovia possono elaborare di comune intesa direttive concernenti il raggiungimento degli obiettivi della presente legge. Le direttive possono vertere in particolare su: 1

a.

innovazioni tecniche;

b.

miglioramenti dell'efficienza nei processi di produzione;

c.

una migliore integrazione del settore del trasporto di merci per ferrovia nel settore logistico.

L'Ufficio federale dei trasporti sostiene in modo adeguato l'elaborazione delle direttive.

2

7. Legge del 23 giugno 200638 sugli impianti a fune Art. 3 cpv. 2bis e 2ter Su proposta dell'autorità cantonale competente, gli impianti a fune e gli impianti accessori che necessitano di un'autorizzazione cantonale possono essere autorizzati dall'UFT se sono realizzati insieme a un impianto a fune di cui al capoverso 1 e: 2bis

a.

la valutazione globale della compatibilità ambientale o territoriale ne risulta notevolmente facilitata; o

b.

la delega della competenza comporta chiari vantaggi per il richiedente.

L'autorizzazione secondo il capoverso 2bis lascia impregiudicata la competenza cantonale concernente la vigilanza in fase d'esercizio, nonché il rinnovo e il ritiro dell'autorizzazione di esercizio.

2ter

Art. 13 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese Art. 16

Diritto applicabile

La procedura di approvazione dei piani è retta, in subordine, dalla legge federale del 20 dicembre 195739 sulle ferrovie (Lferr) e dalla legge federale del 20 giugno 193040 sulla espropriazione.

1

Gli investimenti nell'infrastruttura di impianti a fune beneficiari di indennità federali e cantonali secondo gli articoli 28­31c della legge del 20 marzo 200941 sul 2

37 38 39 40 41

RS 742.41 RS 743.01 RS 742.101 RS 711 RS 745.1

5143

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trasporto di viaggiatori sono finanziati attraverso prelievi dal fondo di cui all'articolo 1 della legge del 21 giugno 201342 sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria. Il finanziamento avviene mediante contributi a fondo perso.

Il Consiglio federale stabilisce in quale misura i costi d'investimento sono considerati costi dell'infrastruttura.

3

Art. 17a

Ritiro

L'UFT ritira l'autorizzazione d'esercizio del tutto o in parte, in ogni momento e senza diritto di indennizzo, qualora: 1

a.

le condizioni vigenti al momento del suo rilascio non siano più soddisfatte; o

b.

le condizioni vigenti al momento del suo ritiro non siano soddisfatte e la sicurezza lo esiga.

Può ritirare l'autorizzazione d'esercizio del tutto o in parte, in ogni momento e senza diritto di indennizzo, qualora l'impresa di trasporto a fune violi ripetutamente o gravemente la legge o l'autorizzazione.

2

Art. 18a

Diritto applicabile

L'articolo 15 Lferr43 si applica per analogia all'inchiesta indipendente sugli incidenti.

Art. 24e 1

Informazione sulla vigilanza

L'UFT informa il pubblico sulla sua attività di vigilanza.

La legge del 17 dicembre 200444 sulla trasparenza non si applica ai rapporti concernenti audit, controlli d'esercizio e ispezioni dell'UFT e ad altri documenti ufficiali nella misura in cui contengano dati personali riguardanti la sicurezza tecnica o dell'esercizio.

2

Art. 24f Ex art. 24e

8. Legge del 29 marzo 195045 sulle imprese filoviarie Art. 7 Autorità di vigilanza

42 43 44 45

RS 742.140 RS 742.101 RS 152.3 RS 744.21

5144

L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) esercita la vigilanza sulle imprese.

1

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Coinvolge a tal fine le autorità competenti in materia di circolazione dei veicoli a motore.

2

Il Consiglio federale disciplina la collaborazione tra le autorità interessate.

3

Art. 8 Competenze speciali dell'UFT

L'UFT può annullare, oppure impedire che siano eseguite, le decisioni e le disposizioni degli organi o dei servizi di un'impresa che sono contrarie alla presente legge o a convenzioni internazionali o che ledono importanti interessi nazionali.

Art. 11a cpv. 1 Le disposizioni applicabili alle ferrovie sono parimenti applicabili alle imprese filoviarie per quanto concerne: 1

a.

l'informazione sulla vigilanza;

b.

la notifica degli incidenti e dei quasi incidenti e le relative inchieste;

c.

il trattamento di dati da parte dell'UFT;

d.

la durata del lavoro e del riposo del personale.

Art. 11b 3a. Obbligo di diligenza

L'impresa è responsabile della sicurezza dell'esercizio. Provvede segnatamente a una manutenzione degli impianti e dei veicoli tale da garantirne la sicurezza in ogni momento.

9. Legge del 20 marzo 200946 sul trasporto di viaggiatori Art. 9 cpv. 2 e 3 2

L'impresa deve dimostrare che:

46

a.

la prestazione di trasporto prevista può essere fornita in modo adeguato ed economicamente sostenibile, in particolare che non vi si oppongono interessi essenziali in materia di pianificazione del territorio e di protezione dell'ambiente;

b.

per l'offerta esistente di altre imprese di trasporto non nascono situazioni di concorrenza svantaggiose dal punto di vista dell'economia pubblica, in particolare che: 1. non è pregiudicata l'esistenza delle offerte di trasporto che hanno ricevuto una concessione dalla Confederazione (traffico a lunga distanza),

RS 745.1

5145

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2.

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le offerte di trasporto cofinanziate dall'ente pubblico con contributi d'esercizio o d'investimento sono completate (traffico regionale);

c.

possiede tutti i diritti necessari per l'utilizzazione delle vie di comunicazione;

d.

garantisce il rispetto delle disposizioni legali;

e.

rispetta le norme del diritto del lavoro e garantisce condizioni di lavoro equivalenti a quelle usuali nel settore.

Sentiti i Cantoni interessati, l'UFT ritira la concessione o l'autorizzazione del tutto o in parte, in ogni momento e senza diritto di indennizzo, se l'impresa: 3

a.

non esercita o esercita solo parzialmente i diritti che le sono conferiti;

b.

non soddisfa più le condizioni del rilascio; o

c.

viola ripetutamente o gravemente gli obblighi che le sono imposti dalla legge, dalla concessione o dall'autorizzazione.

Art. 13 cpv. 3, secondo periodo ... Nella procedura, prevede una consultazione dei Cantoni e delle imprese di trasporto ferroviario.

3

Art. 15a

Obbligo d'informazione

Le imprese informano i viaggiatori prima e durante il trasporto, in particolare sui ritardi o sulle soppressioni di corse.

1

2

Informano i viaggiatori sui diritti che spettano loro secondo la presente legge.

Art. 18 cpv. 1 lett. c 1

Le imprese devono: c.

istituire una procedura per il trattamento dei reclami relativi ai diritti dei viaggiatori stabiliti nella presente legge.

Art. 21

Ritardo: diritto a proseguire il viaggio

Se a causa del ritardo o della soppressione di una corsa nel traffico concessionario perde la corsa prevista, il viaggiatore ha diritto a proseguire il viaggio con la successiva corsa adatta, senza spese supplementari.

Art. 21a

Ritardo: rimborso del prezzo del trasporto

Se rende verosimile che a causa del ritardo o della soppressione di una corsa nel traffico concessionario il viaggio ha perso la sua ragion d'essere, il viaggiatore ha diritto: a.

5146

a non intraprendere il viaggio e a ottenere il rimborso integrale del prezzo del trasporto;

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b.

a ritornare immediatamente alla stazione di partenza e a ottenere il rimborso integrale del prezzo del trasporto;

c.

a non proseguire il viaggio e a ottenere il rimborso proporzionale del prezzo del trasporto.

Art. 21b

Ritardo: indennizzo per il prezzo del trasporto

Se il ritardo o la soppressione di una corsa nel traffico concessionario non ha dato luogo a un rimborso del prezzo del trasporto, il viaggiatore può chiedere all'impresa un indennizzo.

1

2

Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi all'indennizzo.

Art. 21c

Ritardo: assistenza

In caso di ritardo di oltre 60 minuti alla partenza o all'arrivo nel traffico concessionario l'impresa fornisce un'assistenza adeguata ai viaggiatori.

1

2

Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell'obbligo di assistenza.

Art. 21d

Ritardo: responsabilità

Nel traffico concessionario l'impresa risponde del danno immediato quale i costi per vitto e alloggio quando, a causa di un'inosservanza dell'orario, il viaggiatore perde l'ultima coincidenza prevista dall'orario o non raggiunge la destinazione del viaggio prevista.

1

L'impresa è liberata da questa responsabilità se prova che il danno è dovuto a una colpa imputabile al viaggiatore o a circostanze che non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare.

2

3

Sono escluse ulteriori pretese di risarcimento per danni dovuti al ritardo.

Inserire prima del titolo della sezione 5 Art. 23a

Biciclette

L'impresa consente al viaggiatore di portare con sé una bicicletta sul veicolo se il trasporto non ne risulta pregiudicato. Può far pagare un prezzo per tale prestazione.

Art. 28 cpv. 3, secondo periodo ... Può inoltre assumere i costi di prestazioni legate all'offerta di trasporto quando esse giovano o sono accessibili a tutte le imprese.

3

Art. 31 cpv. 4 I mutui condizionalmente rimborsabili della Confederazione possono essere convertiti in capitale proprio, fatte salve le decisioni necessarie a tal fine secondo il 4

5147

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diritto della società anonima, segnatamente per consentire la partecipazione alle necessarie misure di risanamento finanziarie.

Art. 31a cpv. 3, parte introduttiva, primo periodo L'offerta di trasporto e l'indennità sono determinate tenendo conto innanzitutto della domanda e dell'infrastruttura esistente. ...

3

Art. 33a

Misure per raggiungere gli obiettivi, riduzione dell'indennità

Sentiti i Cantoni, l'UFT può disporre misure per raggiungere gli obiettivi o esigere il rimborso di prestazioni finanziarie se l'impresa: a.

non fornisce come convenuto le prestazioni ordinate;

b.

non raggiunge gli obiettivi fissati;

c.

non rispetta le scadenze fissate; o

d.

non è gestita in modo economicamente razionale.

Art. 44a

Pagamenti anticipati in caso di decesso o lesioni

In caso di decesso o lesioni di un suo viaggiatore a seguito di un incidente, l'impresa ferroviaria effettua senza indugio, al viaggiatore o ai suoi parenti prossimi, i pagamenti anticipati necessari per soddisfare le immediate necessità economiche, proporzionalmente al danno subito.

1

Il pagamento anticipato non costituisce un riconoscimento di responsabilità ed è detraibile da qualsiasi ulteriore importo dovuto in virtù della presente legge. Il rimborso del pagamento anticipato può tuttavia essere chiesto soltanto se il danno è dovuto a negligenza o colpa del viaggiatore o se il beneficiario del pagamento non è l'avente diritto all'indennizzo.

2

Il Consiglio federale può stabilire l'importo del pagamento anticipato in caso di decesso.

3

Art. 52b 1

Informazione sulla vigilanza

L'UFT informa il pubblico sulla sua attività di vigilanza.

La legge del 17 dicembre 200447 sulla trasparenza non si applica ai rapporti concernenti audit, controlli d'esercizio e ispezioni dell'UFT e ad altri documenti ufficiali nella misura in cui contengano dati personali riguardanti la sicurezza tecnica o dell'esercizio.

2

Art. 54 cpv. 1, primo periodo Per le loro attività che rientrano nella concessione o nell'autorizzazione, le imprese sottostanno agli articoli 16­25bis LPD48. ...

1

47 48

RS 152.3 RS 235.1

5148

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10. Legge federale del 3 ottobre 197549 sulla navigazione interna Inserire prima del titolo della sezione 2 Art. 15a

Autorità di vigilanza

L'autorità di vigilanza è: a.

l'Ufficio federale dei trasporti, per le imprese pubbliche di navigazione;

b.

l'autorità cantonale competente, per le imprese di navigazione che non sono titolari di una concessione federale o di un'autorizzazione federale.

Art. 15b 1

Informazione sulla vigilanza

L'Ufficio federale dei trasporti informa il pubblico sulla sua attività di vigilanza.

La legge del 17 dicembre 200450 sulla trasparenza non si applica ai rapporti concernenti audit, controlli d'esercizio e ispezioni dell'Ufficio federale dei trasporti e ad altri documenti ufficiali nella misura in cui contengano dati personali riguardanti la sicurezza tecnica o dell'esercizio.

2

Art. 15c e 15d Ex art. 15a e 15b51 II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 28 settembre 2018

Consiglio degli Stati, 28 settembre 2018

Il presidente: Dominique de Buman Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Karin Keller-Sutter La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 9 ottobre 201852 Termine di referendum: 17 gennaio 2019

49 50 51 52

RS 747.201 RS 152.3 FF 2017 2155 FF 2018 5125

5149

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5150

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