Traduzione

Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo Conclusa a Varsavia, il 16 maggio 2005 Approvata dall'Assemblea federale il ...1 Entrata in vigore il ...

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione, considerando che scopo del Consiglio d'Europa è realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri; riconoscendo l'importanza di intensificare la cooperazione con le altre Parti della presente Convenzione; auspicando che vengano adottate misure efficaci per prevenire il terrorismo e per contrastare, in particolare, la pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo nonché il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici; consapevoli della grande preoccupazione causata dall'aumento dei reati di terrorismo e dalla crescita della minaccia terroristica; consapevoli della situazione precaria che devono affrontare le persone che subiscono le conseguenze del terrorismo e riaffermando, in tale contesto, la profonda solidarietà con le vittime del terrorismo e con le loro famiglie; riconoscendo che i reati di terrorismo e i reati previsti dalla presente Convenzione, quali che siano i loro autori, non sono in alcuna circostanza giustificabili da motivi di natura politica, filosofica, ideologica, razziale, etnica, religiosa, o di analoga natura, e ricordando l'obbligo di tutte le Parti di impedire tali reati e, se commessi, di perseguirli e garantire che siano punibili con sanzioni che tengano conto della loro gravità; ricordando la necessità di intensificare la lotta al terrorismo e ribadendo che tutte le misure adottate per prevenire e reprimere i reati di terrorismo devono rispettare lo Stato di diritto e i valori democratici, i diritti umani e le libertà fondamentali, così come le altre norme di diritto internazionale, compreso, ove applicabile, il diritto internazionale umanitario; riconoscendo che con la presente Convenzione non si intende incidere sui principi consolidati relativi alla libertà d'espressione e alla libertà di associazione;

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ricordando che gli atti di terrorismo, per la loro natura o per il loro contesto, mirano a intimidire seriamente una popolazione o a costringere indebitamente un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o a destabilizzare gravemente o a distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Terminologia

Ai fini della presente Convenzione, con «reato di terrorismo» si intende qualsiasi reato rientrante nel campo d'applicazione di uno dei trattati elencati in Allegato e quale ivi definito.

1

All'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato o la Comunità europea, nella misura in cui non sono Parte di un trattato elencato in Allegato, possono dichiarare che, nell'applicazione della presente Convenzione, il trattato in questione sarà considerato come non incluso in Allegato.

Tale dichiarazione cessa di avere effetto nel momento in cui il trattato in questione entra in vigore per la Parte che l'ha pronunciata, e che comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa tale entrata in vigore.

2

Art. 2

Scopo

Scopo della presente Convenzione è rafforzare l'impegno delle Parti nella prevenzione del terrorismo e dei suoi effetti pregiudizievoli sul pieno godimento dei diritti umani, in particolare del diritto alla vita, sia con misure da adottare a livello nazionale che attraverso la cooperazione internazionale, tenendo in debito conto i vigenti trattati o accordi multilaterali o bilaterali applicabili fra le Parti.

Art. 3

Politiche nazionali di prevenzione

Ciascuna Parte adotta le misure appropriate, in particolare nel settore della formazione delle autorità di contrasto e di altri organi, dell'istruzione, della cultura, dell'informazione, dei mezzi di comunicazione e della sensibilizzazione dell'opinione pubblica, al fine di impedire i reati di terrorismo e i loro effetti pregiudizievoli, rispettando al tempo stesso gli obblighi in materia di diritti umani quali sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale sui diritti civili e politici ­ se applicabili alla Parte ­ e altri obblighi di diritto internazionale.

1

Ciascuna Parte prende le misure necessarie per migliorare e sviluppare la cooperazione fra le autorità nazionali allo scopo di prevenire i reati di terrorismo e i loro effetti pregiudizievoli attraverso, fra l'altro: 2

a.

lo scambio di informazioni;

b.

una migliore protezione fisica delle persone e delle infrastrutture;

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c.

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un migliore addestramento e migliori piani di coordinamento per le emergenze civili.

Ciascuna Parte promuove la tolleranza incoraggiando il dialogo interreligioso e interculturale, implicando, se del caso, le organizzazioni non governative e altri componenti della società civile allo scopo di prevenire le tensioni che potrebbero portare alla commissione di reati di terrorismo.

3

Ciascuna Parte si impegna a sensibilizzare l'opinione pubblica quanto all'esistenza, alle cause e alla gravità dei reati di terrorismo e dei reati previsti dalla presente Convenzione e alla minaccia che essi rappresentano, e prevede di incoraggiare l'opinione pubblica a fornire alle autorità competenti un aiuto concreto e specifico che possa contribuire alla loro prevenzione.

4

Art. 4

Cooperazione internazionale in materia di prevenzione

Se del caso e tenendo debitamente conto delle proprie possibilità, le Parti si assistono e si sostengono vicendevolmente allo scopo di rafforzare le loro capacità di prevenzione della commissione di reati di terrorismo, anche mediante lo scambio di informazioni e di migliori prassi così come attraverso l'addestramento e altri sforzi congiunti di natura preventiva.

Art. 5

Pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo

Ai fini della presente Convenzione, con «pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo» si intende la diffusione o qualunque altra forma di pubblica divulgazione di un messaggio, con l'intento di incitare alla commissione di un reato di terrorismo, qualora tale comportamento, che istighi direttamente o indirettamente ai reati di terrorismo, crei il rischio che uno o più reati di questo tipo possano essere perpetrati.

1

Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per qualificare come reato nel proprio diritto interno la pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo quale definita al paragrafo 1, qualora praticata illecitamente e intenzionalmente.

2

Art. 6

Reclutamento a fini terroristici

Ai fini della presente Convenzione, con «reclutamento a fini terroristici» si intende l'induzione a commettere un reato di terrorismo o a parteciparvi, ovvero a unirsi a un'associazione o a un gruppo al fine di contribuire alla commissione di uno o più reati di terrorismo da parte dell'associazione o del gruppo.

1

Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per qualificare come reato nel proprio diritto interno il reclutamento a fini terroristici quale definito al paragrafo 1, qualora praticato illecitamente e intenzionalmente.

2

Art. 7

Addestramento a fini terroristici

Ai fini della presente Convenzione, con «addestramento a fini terroristici» si intende l'atto di fornire istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose, ovvero per altre metodi o tecniche 1

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specifici, al fine di commettere o contribuire alla commissione di un reato di terrorismo, nella consapevolezza che le istruzioni forni-te sono intese per conseguire tale obiettivo.

Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per qualificare come reato nel proprio diritto interno l'addestramento a fini terroristici quale definito al paragrafo 1, qualora praticato illecitamente e intenzionalmente.

2

Art. 8

Irrilevanza dell'effettiva commissione di un reato di terrorismo

Affinché un atto costituisca reato ai sensi degli articoli da 5 a 7 della presente Convenzione, non è necessario che un reato di terrorismo sia effettivamente commesso.

Art. 9

Reati accessori

Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per qualificare come reato nel proprio diritto interno: 1

a.

la partecipazione come complice ad uno dei reati di cui agli articoli da 5 a 7 della presente Convenzione;

b.

l'organizzazione o la direzione nella commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 5 a 7 della presente Convenzione;

c.

il contributo apportato a uno o più reati di cui agli articoli da 5 a 7 della presente Convenzione commessi da un gruppo di persone con uno scopo comune. Tale contributo deve essere intenzionale e apportato: i. al fine di facilitare l'attività criminale o sostenere gli scopi criminali del gruppo, laddove l'attività e gli scopi implichino la commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 5 a 7 della presente Convenzione, o ii. con la consapevolezza dell'intenzione del suddetto gruppo di compiere uno dei reati di cui agli articoli da 5 a 7 della presente Convenzione.

Ciascuna Parte adotta inoltre le misure necessarie per qualificare come reato nel proprio diritto interno, e conformemente ad esso, il tentativo di commettere uno dei reati di cui agli articoli 6 e 7 della presente Convenzione.

2

Art. 10

Responsabilità degli enti giuridici

Ciascuna Parte adotta le misure necessarie, conformemente ai propri principi giuridici, per stabilire la responsabilità degli enti giuridici per la partecipazione ai reati di cui agli articoli da 5 a 7 e all'articolo 9 della presente Convenzione.

1

Fermi restando i principi giuridici della Parte, la responsabilità degli enti giuridici può essere penale, civile o amministrativa.

2

Tale responsabilità non pregiudica la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.

3

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Art. 11

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Sanzioni e misure

Ciascuna Parte adotta le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 5 a 7 e all'articolo 9 della presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

1

Precedenti condanne definitive pronunciate in altri Stati per reati previsti dalla presente Convenzione possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione della pena, nella misura in cui il diritto interno lo permette e conformemente ad esso.

2

Ogni Parte provvede affinché gli enti giuridici ritenuti responsabili ai sensi dell'articolo 10 siano soggetti a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, di natura penale o non penale, anche pecuniarie.

3

Art. 12

Condizioni e garanzie

Ciascuna Parte provvede affinché la determinazione, l'attuazione e l'applicazione della qualifica come reato ai sensi degli articoli da 5 a 7 e all'articolo 9 della presente Convenzione avvengano nel rispetto degli obblighi in materia di diritti umani, in particolare del diritto alla libertà d'espressione, alla libertà d'associazione e alla libertà di religione, quali sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale sui diritti civili e politici ­ se applicabili alla Parte ­ e degli altri obblighi di diritto internazionale.

1

La determinazione, attuazione e applicazione della qualifica come reato ai sensi degli articoli da 5 a 7 e dell'articolo 9 della presente Convenzione devono inoltre essere soggette al principio di proporzionalità, nel rispetto delle finalità legittime perseguite e della loro necessità in una società democratica, ed escludere qualunque forma di arbitrarietà o di trattamento discriminatorio o razzista.

2

Art. 13

Protezione, risarcimento e sostegno delle vittime del terrorismo

Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per proteggere e sostenere le vittime di atti terroristici commessi sul proprio territorio. Tali misure possono includere fra l'altro, attraverso i sistemi nazionali appropriati e conformemente alla legislazione nazionale, assistenza economica e risarcimenti per le vittime del terrorismo e per gli stretti congiunti.

Art. 14

Giurisdizione

Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione sui reati previsti dalla presente Convenzione: 1

a.

quando il reato è commesso sul suo territorio;

b.

quando il reato è commesso a bordo di una nave battente la sua bandiera, o a bordo di un aeromobile immatricolato secondo le sue leggi;

c.

quando il reato è commesso da un suo cittadino.

Ciascuna Parte può inoltre stabilire la propria giurisdizione sui reati previsti dalla presente Convenzione: 2

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a.

quando la fattispecie aveva come scopo o come effetto la commissione di un reato previsto all'articolo 1 della presente Convenzione, nel suo territorio o contro un suo cittadino;

b.

quando la fattispecie aveva come scopo o come effetto la commissione di un reato previsto all'articolo 1 della presente Convenzione contro una sua struttura di Stato o di Governo situata all'estero, comprese sue sedi diplomatiche o consolari;

c.

quando la fattispecie aveva come scopo o come effetto la commissione di un reato previsto all'articolo 1 della presente Convenzione nel tentativo di costringerla a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto;

d.

quando il reato è commesso da un apolide che ha la residenza abituale sul suo territorio;

e.

quando il reato è commesso a bordo di un aeromobile nella disponibilità del suo Governo.

Ciascuna Parte adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione sui reati previsti dalla presente Convenzione quando il presunto reo si trova sul suo territorio e non può essere estradato verso una Parte la cui competenza giurisdizionale si fonda su una norma che esiste ugualmente nella legislazione della Parte richiesta.

3

La presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata conformemente alla legislazione nazionale.

4

Qualora più Parti invochino la giurisdizione su un presunto reato previsto dalla presente Convenzione, esse si concertano, se del caso, al fine di determinare la giurisdizione più idonea al perseguimento del reato.

5

Art. 15

Obbligo d'indagine

Qualora venga informata del fatto che l'autore o il presunto autore di un reato previsto dalla presente Convenzione può trovarsi sul suo territorio, la Parte interessata adotta le misure necessarie, conformemente alla sua legislazione nazionale, per indagare sui fatti portati a sua conoscenza.

1

Previo accertamento che le circostanze lo giustifichino, la Parte sul cui territorio si trova l'autore o il presunto autore del reato adotta, conformemente alla propria legislazione nazionale, le misure idonee a garantire la presenza di tale persona ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'estradizione.

2

Ogni persona nei cui confronti sono adottate le misure di cui al paragrafo 2 ha diritto: 3

a.

di comunicare prontamente con il più vicino rappresentante competente dello Stato di cui è cittadino o che è altrimenti autorizzato a proteggere i suoi diritti, oppure, qualora sia apolide, dello Stato nel cui territorio risiede abitualmente;

b.

di ricevere la visita di un rappresentante di detto Stato;

c.

di essere informato dei suoi diritti di cui alle lettere a e b.

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I diritti di cui al paragrafo 3 sono esercitati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della Parte sul cui territorio è presente l'autore o il presunto autore del reato, a condizione che tali disposizioni legislative e regolamentari consentano la piena realizzazione dei fini per i quali sono intesi tali diritti.

4

Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 non pregiudicano il diritto di qualsiasi Parte che affermi la propria competenza giurisdizionale ai sensi della lettera c del paragrafo 1 dell'articolo 14 e della lettera d del paragrafo 2 dell'articolo 14, di chiedere al Comitato internazionale della Croce rossa di mettersi in contatto con il presunto autore del reato e di fargli visita.

5

Art. 16

Non applicazione della Convenzione

La presente Convenzione non si applica quando i reati definiti agli articoli da 5 a 7 e all'articolo 9 sono commessi entro un solo Stato, il presunto autore è un cittadino di tale Stato e si trova su tale territorio, e nessun altro Stato è giustificato a esercitare la competenza giurisdizionale ai sensi del paragrafo 1 o 2 dell'articolo 14 della presente Convenzione, ferma restando l'applicazione in tali situazioni, se del caso, delle disposizioni dell'articolo 17 e degli articoli da 20 a 22.

Art. 17

Cooperazione internazionale in materia penale

Le Parti si prestano la massima assistenza reciproca in relazione alle indagini o ai procedimenti penali o alle procedure di estradizione aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli da 5 a 7 e all'articolo 9 della presente Convenzione, compresa l'assistenza nella raccolta delle prove in loro possesso e necessarie ai fini dei procedimenti.

1

Le Parti adempiono agli obblighi previsti dal paragrafo 1 conformemente ai trattati o ad altri accordi in materia di assistenza giudiziaria eventualmente stipulati fra di loro. In assenza di tali trattati o accordi le Parti si prestano reciproca assistenza conformemente al loro diritto interno.

2

Le Parti cooperano fra di loro il più ampiamente possibile, conformemente alle leggi, ai trattati, agli accordi e alle intese rilevanti della Parte richiesta, in relazione alle indagini o ai procedimenti penali aventi ad oggetto reati in cui un ente giuridico può essere ritenuto responsabile nella Parte richiedente ai sensi dell'articolo 10 della presente Convenzione.

3

Ciascuna Parte può considerare di introdurre meccanismi supplementari per scambiarsi con le altre Parti le informazioni o le prove necessarie per stabilire le responsabilità penali, civili o ammnistrative ai sensi dell'articolo 10.

4

Art. 18

Aut dedere aut judicare

Se la Parte nel cui territorio si trova il reo presunto, e che ha la competenza giurisdizionale ai sensi dell'articolo 14, non estrada tale persona, essa è tenuta, senza alcuna eccezione e indipendentemente dal fatto che il reato sia stato commesso o meno sul suo territorio, a sottoporre il caso senza indebito ritardo alle proprie autorità competenti ai fini dell'esercizio dell'azione penale, secondo un procedimento 1

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conforme alla sua legislazione. Dette autorità decideranno in merito seguendo le stesse modalità applicabili a qualsiasi altro reato grave conformemente alle leggi di tale Parte.

Se una Parte, in virtù della propria legislazione interna, è autorizzata a estradare o altrimenti consegnare un suo cittadino soltanto a condizione che tale persona venga rinviata sul suo territorio per scontare la pena irrogata a seguito del processo o del procedimento per cui era stata richiesta l'estradizione o la consegna, e se questa Parte e la Parte che chiede l'estradizione accettano tale opzione e altre condizioni che possono ritenere appropriate, questa estradizione o consegna condizionata è sufficiente a dispensare dall'obbligo di cui al paragrafo 1.

2

Art. 19

Estradizione

I reati di cui agli articoli da 5 a 7 e all'articolo 9 della presente Convenzione sono considerati inclusi come reati passibili di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione concluso fra le Parti prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Le Parti si impegnano a inserire tali fattispecie di reato fra quelle passibili di estradizione in tutti i trattati che stipuleranno in futuro.

1

Una Parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un apposito trattato e che riceve una richiesta di estradizione da una Parte con cui non ha stipulato nessun trattato può, se decide in tal senso, considerare la presente Convenzione come base giuridica per l'estradizione per quanto riguarda i reati di cui agli articoli da 5 a 7 e all'articolo 9 della presente Convenzione. L'estradizione sarà soggetta alle altre condizioni previste dalla legislazione della Parte richiesta.

2

Le Parti che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un apposito trattato riconoscono reciprocamente i reati di cui agli articoli da 5 a 7 e all'articolo 9 della presente Convenzione come reati estradabili, soggetti alle condizioni previste dalla legislazione della Parte richiesta.

3

Ove necessario, i reati di cui agli articoli da 5 a 7 e all'articolo 9 della presente Convenzione sono considerati, ai fini dell'estradizione fra le Parti, come commessi non solo nel luogo in cui sono avvenuti, ma anche nel territorio delle Parti che hanno stabilito la giurisdizione ai sensi dell'articolo 14.

4

Le disposizioni di tutti i trattati e accordi di estradizione conclusi fra le Parti in relazione ai reati di cui agli articoli da 5 a 7 e all'articolo 9 della presente Convenzione sono considerate modificate fra le Parti nella misura in cui siano incompatibili con la presente Convenzione.

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Art. 20

Esclusione della clausola di eccezione politica

Nessuno dei reati di cui agli articoli da 5 a 7 e all'articolo 9 della presente Convenzione può essere considerato, ai fini dell'estradizione o dell'assistenza giudiziaria reciproca, come un reato politico, un reato connesso a un reato politico, o come un reato ispirato da motivi politici. Di conseguenza, una richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria basata su un reato di questo tipo non può essere rifiutata per il solo motivo che riguarda un reato politico, un reato connesso a un reato politico, o un reato ispirato da motivi politici.

1

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Ferma restando l'applicazione degli articoli da 19 a 23 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 19692 agli altri articoli della presente Convenzione, ogni Stato o la Comunità europea, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può dichiarare che si riserva il diritto di non applicare il paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda l'estradizione per un reato previsto dalla presente Convenzione. La Parte si impegna ad applicare questa riserva caso per caso, con decisione debitamente motivata.

2

Ogni Parte può ritirare del tutto o parzialmente una riserva formulata ai sensi del paragrafo 2, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto a partire dalla data del suo ricevimento.

3

Una Parte che abbia formulato una riserva ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo non può chiedere a un'altra Parte di applicare il paragrafo 1. Tuttavia, se la riserva è parziale o condizionata, può invocare l'applicazione di questa disposizione nella misura in cui l'ha accettata essa stessa.

4

La riserva è valida per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione per la Parte interessata, e può essere rinnovata per periodi di uguale durata.

5

Dodici mesi prima della data della scadenza della riserva, il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifica tale scadenza alla Parte interessata. Al più tardi tre mesi prima della data della scadenza, la Parte comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa la sua intenzione di mantenere, modificare o ritirare la riserva. Se la Parte comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa che mantiene la riserva, fornisce una spiegazione dei motivi che giustificano tale decisione. In assenza di una comunicazione della Parte interessata, il Segretario generale del Consiglio d'Europa la informa che la sua riserva si intende automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi. Se la Parte interessata non notifica prima della scadenza di tale termine la sua intenzione di mantenere o modificare la propria riserva, questa è considerata sciolta.

6

Quando una Parte che ha ricevuto una richiesta di estradizione da un'altra Parte non procede all'estradizione avvalendosi della riserva, essa sottopone il caso, senza alcuna eccezione e senza indebito ritardo, alle proprie autorità competenti ai fini dell'esercizio dell'azione penale, a meno che fra la Parte richiedente e la Parte richiesta non venga convenuto altrimenti. Le autorità competenti, ai fini dell'esercizio dell'azione penale nella Parte richiesta, decidono in merito al caso seguendo le stesse modalità applicabili a qualsiasi altro reato grave conformemente alle leggi di tale Parte. La Parte richiesta comunica prontamente l'esito finale del procedimento alla Parte richiedente e al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che lo inoltra alla Consultazione delle Parti di cui all'articolo 30.

7

La decisione di respingere la domanda di estradizione avvalendosi della riserva viene comunicata prontamente alla Parte richiedente. Se entro un termine ragionevole la Parte richiesta non adotta alcuna decisione giudiziaria nel merito ai sensi del paragrafo 7, la Parte richiedente può informarne il Segretario generale del Consiglio 8

2

RS 0.111

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d'Europa, che sottopone la questione alla Consultazione delle Parti prevista all'articolo 30. La Consultazione esamina la questione e formula un parere sulla conformità del rifiuto con la Convenzione. Sottopone in seguito il parere emesso al Comitato dei Ministri affinché adotti una dichiarazione a riguardo. Nell'esercizio delle proprie funzioni ai sensi del presente paragrafo, il Comitato dei Ministri si riunisce nella sua composizione ristretta agli Stati Parte.

Art. 21

Clausola di discriminazione

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come l'imposizione di un obbligo di estradizione o di prestazione di assistenza giudiziaria se la Parte richiesta ha validi motivi di ritenere che la domanda di estradizione per i reati di cui agli articoli da 5 e 7 e all'articolo 9, o di assistenza giudiziaria riguardo a tali reati, sia stata presentata al fine di perseguire o punire una persona per motivi legati alla razza, alla religione, alla nazionalità, all'origine etnica o alle opinioni politiche di tale persona, o che l'accoglimento della richiesta possa danneggiare la posizione di tale persona per uno dei suddetti motivi.

1

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come l'imposizione di un obbligo di estradizione se la persona oggetto della domanda di estradizione rischia di essere esposta alla tortura o a trattamenti o pene inumane o degradanti.

2

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come l'imposizione di un obbligo di estradizione se la persona oggetto della domanda di estradizione rischia la pena di morte o l'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale (se la Parte richiesta non prevede la pena detentiva perpetua), salvo che la Parte richiesta, in virtù di applicabili trattati di estradizione, non sia obbligata a procedere all'estradizione se la Parte richiedente fornisce garanzie, ritenute sufficienti dalla Parte richiesta, che la pena di morte non sarà pronunciata o, se pronunciata, non sarà eseguita, o che la persona non subirà l'ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale.

3

Art. 22

Informazioni spontanee

Senza pregiudizio delle proprie indagini o dei propri procedimenti le autorità competenti di una Parte possono, senza preventiva richiesta, trasmettere alle autorità competenti di un'altra Parte informazioni ottenute nell'ambito di loro indagini, qualora ritengano che la comunicazione di tali informazioni possa aiutare la Parte che le riceve nell'avvio o nello svolgimento di indagini o procedimenti, o possa dare origine a una richiesta di tale Parte ai sensi della presente Convenzione.

1

La Parte che fornisce le informazioni può, conformemente alla sua legislazione nazionale, imporre alla Parte che le riceve condizioni relative all'uso di tali informazioni.

2

3

La Parte che riceve le informazioni è tenuta a rispettare tali condizioni.

Ogni Parte può tuttavia, in ogni momento, mediante dichiarazione inviata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, affermare che si riserva il diritto di non essere vincolata dalle condizioni imposte ai sensi del paragrafo 2 di cui sopra dalla Parte 4

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che fornisce le informazioni, a meno che non le venga preventivamente comunicata la natura delle informazioni da ricevere e acconsenta a che le siano trasmesse.

Art. 23

Firma ed entrata in vigore

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, della Comunità europea e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione.

1

La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2

La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui sei firmatari, di cui almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.

3

Se un firmatario esprime successivamente il proprio consenso a essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore nei suoi confronti il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui ha espresso tale consenso conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.

4

Art. 24

Adesione alla Convenzione

Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo aver consultato le Parti della Convenzione e averne ottenuto l'unanime consenso, può invitare qualsiasi Stato che non sia membro del Consiglio d'Europa e che non abbia partecipato all'elaborazione della Convenzione, ad aderirvi. La decisione è presa alla maggioranza prevista dalla lettera d dell'articolo 20 dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità dei rappresentanti delle Parti contraenti con diritto di sedere nel Comitato dei Ministri.

1

Nei confronti di ogni Stato aderente alla Convenzione ai sensi del paragrafo 1 la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2

Art. 25

Applicazione territoriale

Ogni Stato o la Comunità europea, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può indicare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.

1

Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento successivo e mediante dichiarazione inviata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a ogni altro territorio specificato in tale dichiarazione. Relativamente a questo territorio la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario generale.

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Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, relativamente a ogni territorio ivi specificato, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del Segretario generale.

3

Art. 26

Effetti della Convenzione

La presente Convenzione integra i trattati o gli accordi multilaterali o bilaterali applicabili esistenti fra le Parti, compresi i seguenti trattati del Consiglio d'Europa: 1

­

Convenzione europea di estradizione, aperta alla firma a Parigi il 13 dicembre 19573 (STE n. 24);

­

Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, aperta alla firma a Strasburgo il 20 aprile 19594 (STE n. 30);

­

Convenzione europea per la repressione del terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 19775 (STE n. 90);

­

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, aperto alla firma a Strasburgo il 17 marzo 1978 (STE n. 99);

­

Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, aperto alla firma a Strasburgo l'8 novembre 2001 6 (STE n. 182);

­

Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, aperto alla firma a Strasburgo il 15 maggio 2003 (STE n. 190).

Qualora due o più Parti abbiano già concluso un accordo o un trattato sulle questioni contemplate dalla presente Convenzione o abbiano in altro modo stabilito relazioni in tale ambito, o debbano farlo in futuro, esse avranno anche facoltà di applicare tale accordo o trattato o di regolare le loro relazioni di conseguenza. Tuttavia, qualora le Parti stabiliscano le loro relazioni rispetto alle questioni contemplate dalla presente Convenzione con modalità diverse da quelle ivi previste, tali modalità non possono essere incompatibili con gli obiettivi e i principi della Convenzione.

2

Le Parti che sono membri dell'Unione europea applicano, nei loro rapporti reciproci, le norme della Comunità e dell'Unione europea nella misura in cui vi sono norme della Comunità e dell'Unione europea che disciplinano la particolare materia in questione e che sono applicabili allo specifico caso, fermi restando l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione e senza pregiudizio della sua piena applicazione nei riguardi delle altre Parti.

3

Nessuna disposizione della presente Convenzione incide su altri diritti, obblighi e responsabilità di una Parte o di un individuo in base al diritto internazionale, incluso il diritto internazionale umanitario.

4

3 4 5 6

RS 0.353.1 RS 0.351.1 RS 0.353.3 RS 0.351.12

5552

Prevenzione del terrorismo. Conv. del Consiglio d'Europa

FF 2018

Le attività delle Forze armate durante un conflitto armato, secondo le definizioni date a questi termini dal diritto internazionale umanitario, che sono regolamentate da tale diritto, non sono disciplinate dalla presente Convenzione, e le attività svolte dalle Forze armate di una Parte nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali non sono disciplinate dalla presente Convenzione nella misura in cui sono regolamentate da altre norme di diritto internazionale.

5

Art. 27

Emendamenti alla Convenzione

Gli emendamenti alla presente Convenzione possono essere proposti da una delle Parti, dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e dalla Consultazione delle Parti.

1

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa comunica alle Parti ogni proposta di emendamento.

2

Ogni emendamento proposto da una delle Parti o dal Comitato dei Ministri è inoltre comunicato alla Consultazione delle Parti. Questa presenta al Comitato dei Ministri il suo parere sull'emendamento proposto.

3

Il Comitato dei Ministri valuta l'emendamento proposto e ogni parere presentato dalla Consultazione delle Parti, e può approvare l'emendamento.

4

Il testo di ogni emendamento approvato dal Comitato dei ministri conformemente al paragrafo 4 è trasmesso alle Parti per accettazione.

5

Ogni emendamento approvato conformemente al paragrafo 4 entra in vigore il trentesimo giorno dopo che tutte le Parti hanno informato il Segretario generale dell'accettazione della modifica.

6

Art. 28

Revisione dell'Allegato

Ciascuna Parte o il Comitato dei Ministri possono proporre emendamenti al fine di aggiornare l'elenco dei trattati di cui all'Allegato. Le proposte di emendamento riguardano solo i trattati a carattere universale conclusi nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite che vertono specificamente sul terrorismo internazionale e sono già entrati in vigore. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa comunica le proposte di emendamento alle Parti.

1

Dopo aver consultato le Parti che non sono membri, il Comitato dei Ministri può adottare un emendamento proposto alla maggioranza prevista dalla lettera d dell'articolo 20 dello Statuto del Consiglio d'Europa. L'emendamento entra in vigore allo scadere di un periodo di un anno a decorrere dalla data in cui è stato trasmesso alle Parti. Durante tale periodo ciascuna Parte può comunicare al Segretario generale del Consiglio d'Europa eventuali obiezioni all'entrata in vigore dell'emendamento nei propri confronti.

2

Se un terzo delle Parti comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa obiezioni all'entrata in vigore dell'emendamento, questo non entrerà in vigore.

3

Se sono comunicate obiezioni da meno di un terzo delle Parti, l'emendamento entrerà in vigore per le Parti che non hanno formulato obiezioni.

4

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Prevenzione del terrorismo. Conv. del Consiglio d'Europa

FF 2018

Quando un emendamento entra in vigore conformemente al paragrafo 2, e una Parte ha comunicato un'obiezione in merito, nei confronti di tale Parte l'emendamento in questione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui essa comunica la propria accettazione al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

5

Art. 29

Composizione delle controversie

In caso di controversia sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione, le Parti cercano di pervenire a una composizione mediante negoziato o qualsiasi altra soluzione pacifica di loro scelta, ivi compreso il deferimento della vertenza a un tribunale arbitrale le cui le decisioni saranno vincolanti per le Parti in causa, o alla Corte internazionale di Giustizia, conformemente a quanto convenuto dalle Parti interessate.

Art. 30 1

Consultazione delle Parti

Le Parti si consultano periodicamente al fine di: a.

presentare proposte per facilitare l'applicazione e l'attuazione della presente Convenzione o migliorarne l'efficacia, compresa l'individuazione di eventuali problemi e gli effetti di eventuali dichiarazioni formulate ai sensi della Convenzione;

b.

formulare un parere sulla conformità di un rifiuto di estradizione ad esse sottoposto conformemente al paragrafo 8 dell'articolo 20;

c.

presentare proposte di emendamento della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 27;

d.

formulare un parere su eventuali proposte di emendamento della presente Convenzione ad esse sottoposte ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 27;

e.

esprimere un parere su ogni questione relativa all'applicazione della presente Convenzione e facilitare lo scambio di informazioni sugli sviluppi giuridici, politici o tecnologici importanti.

La Consultazione delle Parti è indetta dal Segretario generale del Consiglio d'Europa ogniqualvolta lo ritenga necessario e in ogni caso qualora la maggioranza delle Parti o il Comitato dei Ministri ne richieda la convocazione.

2

Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo le Parti sono assistite dal Segretariato del Consiglio d'Europa.

3

Art. 31

Denuncia

Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione mediante notifica inviata al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

1

Tale denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

2

5554

Prevenzione del terrorismo. Conv. del Consiglio d'Europa

Art. 32

FF 2018

Notifica

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunità europea, agli Stati non membri del Consiglio d'Europa che abbiano partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, così come a ogni Stato che vi abbia aderito o che sia stato invitato ad aderirvi: a.

ogni firma;

b.

il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

c.

ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all'articolo 23;

d.

ogni dichiarazione formulata ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 1, del paragrafo 4 dell'articolo 22 e dell'articolo 25;

e.

ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Varsavia, il 16 maggio 2005, in inglese e in francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà una copia certificata conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, alla Comunità europea, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, e a ogni Stato invitato ad aderirvi.

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Prevenzione del terrorismo. Conv. del Consiglio d'Europa

FF 2018

Allegato (art. 1 cpv. 1) 1.

Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all'Aia il 16 dicembre 19707;

2.

Convenzione per la repressione degli atti illeciti commessi contro la sicurezza dell'aviazione civile, conclusa a Montreal il 23 settembre 19718;

3.

Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone protette a livello internazionale, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 19739;

4.

Convenzione internazionale contro la presa d'ostaggi, adottata a New York il 17 dicembre 197910;

5.

Convenzione sulla protezione fisica del materiale nucleare, adottata a Vienna il 3 marzo 198011;

6.

Protocollo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti impiegati dall'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 24 febbraio 198812;

7.

Convenzione per la repressione dei reati contro la sicurezza della navigazione marittima, fatta a Roma il 10 marzo 198813;

8.

Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, fatto a Roma il 10 marzo 198814;

9.

Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante l'uso di esplosivi, adottata a New York il 15 dicembre 199715;

10. Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, adottata a New York il 9 dicembre 199916; 11. Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, adottata a New York il 13 aprile 200517 18.

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

RS 0.748.710.2 RS 0.748.710.3 RS 0.351.5 RS 0.351.4 RS 0.732.031 RS 0.748.710.31 RS 0.747.71 RS 0.747.711 RS 0.353.21 RS 0.353.22 RS 0.353.23 Emendamento all'Allegato adottato dai delegati dei ministri alla 1034a riunione (11 settembre 2008, punto 10.1) ed entrato in vigore il 13 settembre 2009 conformemente all'articolo 28 della Convenzione.

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