Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2

Disegno

(Legge sul CO2) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 74 e 89 della Costituzione federale 1; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° dicembre 20172, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Scopo

1 La

presente legge si prefigge di ridurre le emissioni di gas a effetto serra (gas serra), in particolare le emissioni di CO2 derivanti dall'utilizzazione energetica di combustibili e carburanti fossili, per contribuire a limitare l'aumento della temperatura globale a meno di due gradi centigradi.

2 Il

Consiglio federale designa i gas serra.

Art. 2

Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

1 2

a.

combustibili fossili: vettori energetici fossili impiegati per la produzione di calore o di luce, per la produzione di elettricità in impianti termici o per il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione);

b.

carburanti fossili: vettori energetici fossili impiegati nei motori a combustione per la produzione di energia;

c.

diritti di emissione: diritti negoziabili per l'emissione di gas serra che sono assegnati a titolo gratuito o messi all'asta dalla Confederazione o da Stati o comunità di Stati che dispongono di sistemi di scambio di quote di emissioni riconosciuti dal Consiglio federale;

d.

impianto: unità tecnica fissa in un sito;

RS 101 FF 2018 197

2017-1542

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Legge sul CO2

FF 2018

e.

attestati nazionali: attestati negoziabili in Svizzera relativi a riduzioni di emissioni di gas serra delle quali è dimostrato che sono state realizzate in Svizzera;

f.

attestati internazionali: attestati riconosciuti relativi a riduzioni di emissioni di gas serra realizzate all'estero;

g.

protezione del clima: la totalità dei provvedimenti che contribuiscono a ridurre i gas serra e che devono attenuare o impedire possibili effetti dell'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera.

Art. 3

Obiettivi di riduzione

Nel 2030 le emissioni di gas serra possono ammontare al massimo al 50 per cento delle emissioni del 1990. Nella media degli anni 2021­2030, le emissioni di gas serra devono essere ridotte almeno del 35 per cento rispetto al 1990.

1

Nel 2030 la riduzione delle emissioni di gas serra di cui al capoverso 1 deve risultare per almeno il 60 per cento da provvedimenti realizzati in Svizzera. Nella media degli anni 2021­2030, le emissioni di gas serra in Svizzera devono essere ridotte di almeno il 25 per cento rispetto al 1990.

2

3

Il Consiglio federale può stabilire obiettivi e obiettivi intermedi per: a.

singoli settori;

b.

le emissioni da carburanti fossili.

La quantità totale delle emissioni di gas serra è calcolata in funzione dei gas serra emessi in Svizzera, dedotte le emissioni derivanti dai carburanti fossili per i voli internazionali e per la navigazione internazionale.

4

5

Il Consiglio federale stabilisce in quale misura sono considerati: a.

nella riduzione con provvedimenti realizzati in Svizzera, i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di sistemi di scambio di quote di emissioni riconosciuti dal Consiglio federale;

b.

nella riduzione con provvedimenti realizzati all'estero, gli attestati internazionali.

La Confederazione può convenire obiettivi di riduzione con organizzazioni dell'economia o con singoli gruppi di imprese. Il Consiglio federale stabilisce in quale misura gli attestati internazionali sono considerati per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione convenuti.

6

Il Consiglio federale sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte relative agli obiettivi di riduzione da attuare dopo il 2030. Al riguardo consulta dapprima le cerchie interessate.

7

Art. 4

Provvedimenti

Gli obiettivi di riduzione devono essere raggiunti in primo luogo con i provvedimenti previsti dalla presente legge.

1

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Legge sul CO2

FF 2018

Al raggiungimento degli obiettivi di riduzione concorrono anche provvedimenti stabiliti in altri atti normativi che riducono le emissioni di gas serra, segnatamente nei settori dell'ambiente, dell'energia, dell'agricoltura, dell'economia forestale e del legno, del traffico stradale e dell'imposizione degli oli minerali, nonché provvedimenti volontari.

2

Art. 5

Attestati nazionali

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti che le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera devono adempiere affinché per esse siano rilasciati attestati nazionali.

1

2

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) disciplina i dettagli dell'esecuzione.

Art. 6

Attestati internazionali

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti che le riduzioni delle emissioni conseguite all'estero devono adempiere affinché gli attestati internazionali rilasciati per le riduzioni siano considerati in Svizzera.

1

2

Le riduzioni delle emissioni devono in particolare adempiere i seguenti requisiti: a.

senza il ricavo ottenuto dalla vendita degli attestati internazionali dette riduzioni non sarebbero state realizzate;

b.

esse contribuiscono allo sviluppo sostenibile sul posto.

Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali per il riconoscimento reciproco di attestati internazionali.

3

Art. 7

Coordinamento dei provvedimenti di adattamento

La Confederazione coordina con i Cantoni i provvedimenti volti a evitare e a far fronte ai danni alle persone o ai beni di considerevole valore che possono risultare dall'aumento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera.

1

In collaborazione con i Cantoni provvede a elaborare e ad acquisire i dati di base necessari per adottare questi provvedimenti.

2

Capitolo 2: Provvedimenti tecnici per ridurre le emissioni di CO 2 Sezione 1: Edifici Art. 8

Principio

I Cantoni provvedono affinché le emissioni di CO2 da combustibili fossili emesse dall'insieme degli edifici in Svizzera siano ridotte del 50 per cento rispetto al 1990 nella media del 2026 e 2027. A tal fine emanano standard edilizi per le nuove e le vecchie costruzioni.

1

2

I Cantoni riferiscono ogni anno alla Confederazione sui provvedimenti presi.

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Legge sul CO2

Art. 9

FF 2018

Conseguenze del mancato raggiungimento dell'obiettivo

Se il Consiglio federale constata che l'obiettivo medio di cui all'articolo 8 capoverso 1 non è stato raggiunto: 1

a.

le costruzioni esistenti adibite ad abitazione e quelle esistenti adibite ai servizi, il cui impianto di generazione di calore per riscaldamento e acqua calda viene sostituito, possono emettere in un anno al massimo sei chilogrammi di CO2 da combustibili fossili per m2 di superficie di riferimento energetico;

b.

le costruzioni esistenti a destinazione industriale e commerciale, il cui impianto di generazione di calore per riscaldamento e acqua calda viene sostituito, possono emettere in un anno al massimo quattro chilogrammi di CO 2 da combustibili fossili per m2 di superficie di riferimento energetico;

c.

le costruzioni nuove, con il loro impianto di generazione di calore per riscaldamento e acqua calda, non possono in linea di principio causare emissioni di CO2 da combustibili fossili.

È considerata superficie di riferimento energetico la somma di tutti i piani dell'edificio, compresi quelli sotterranei, che si trova all'interno dell'involucro dell'edificio e include anche le sezioni trasversali dei muri e delle pareti (superficie utile lorda).

2

Le costruzioni di cui al capoverso 1 non devono rispettare i requisiti se ciò è opportuno per motivi tecnici e finanziari o in virtù della tutela di interessi pubblici preponderanti.

3

Sezione 2: Automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri Art. 10

Valori obiettivo per automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri

Negli anni 2021­2024, la media annua delle emissioni di CO2 di tutte le automobili messe in circolazione per la prima volta non deve eccedere 95 g CO2/km.

1

Negli anni 2021­2024, la media annua delle emissioni di CO2 di tutti gli autofurgoni e di tutti i trattori a sella con un peso totale fino a 3,5 t (trattori a sella leggeri) messi in circolazione per la prima volta non deve eccedere 147 g CO2/km.

2

Art. 11

Obiettivi intermedi, agevolazioni e deroghe

Oltre ai valori obiettivo di cui all'articolo 10, il Consiglio federale può prevedere obiettivi intermedi.

1

Nel passaggio a nuovi valori obiettivo, esso può prevedere disposizioni speciali che ne agevolano il raggiungimento durante un periodo limitato.

2

Può escludere determinate categorie di veicoli dal campo d'applicazione del presente capoverso.

3

4

Tiene conto delle normative dell'Unione europea (UE).

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Legge sul CO2

Art. 12

FF 2018

Rapporto e proposte per un'ulteriore riduzione delle emissioni di CO2

Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto sul grado di raggiungimento dei valori obiettivo di cui all'articolo 10 e di eventuali obiettivi intermedi secondo l'articolo 11 capoverso 1, la prima volta nel 2022 e successivamente ogni tre anni.

1

Sottopone per tempo all'Assemblea federale proposte per una riduzione supplementare delle emissioni di CO2 dei veicoli da attuare dopo il 2024. Al riguardo tiene conto delle normative dell'UE.

2

Art. 13

Obiettivo individuale

Ogni importatore e ogni costruttore di veicoli deve limitare le emissioni di CO 2 in conformità con un obiettivo individuale annuo.

1

L'obiettivo individuale è dedotto dai valori obiettivo di cui all'articolo 10. È stabilito per la totalità dei veicoli importati da un importatore rispettivamente per la totalità di quelli fabbricati in Svizzera da un costruttore e messi in circolazione per la prima volta durante l'anno di riferimento (parco veicoli nuovi). Le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, costituiscono due parchi veicoli nuovi distinti.

2

Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta meno di 50 automobili rispettivamente meno di sei autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo.

3

Il Consiglio federale stabilisce il metodo con il quale viene calcolato l'obiettivo individuale. Al riguardo, considera in particolare: 4

a.

le caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto o il piano di appoggio;

b.

le normative dell'UE.

Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore.

5

Art. 14

Calcolo dell'obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO2

Alla fine di ogni anno civile, l'Ufficio federale dell'energia calcola per ogni importatore o costruttore: 1

a.

l'obiettivo individuale;

b.

le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi.

Il Consiglio federale stabilisce le informazioni che gli importatori e i costruttori di veicoli devono fornire. Stabilisce in particolare le fonti per determinare i dati del veicolo che sono utilizzati per il calcolo dell'obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO2. Se le informazioni non sono fornite entro il termine fissato, può prevedere che si applichi un livello di emissioni forfettario.

2

341

Legge sul CO2

Art. 15 1

FF 2018

Fattori di riduzione del CO2 per singoli veicoli

Per stabilire le emissioni del CO2 di un singolo veicolo si considera: a.

per i veicoli che possono essere alimentati del tutto o in parte con gas naturale, la riduzione del CO2 conseguita grazie alla quota di biogas nella miscela di gas;

b.

per i veicoli con innovazioni ecologiche, la riduzione del CO2 realizzata con tecnologie innovative nel rispetto delle normative dell'UE.

Il biogas deve adempiere i requisiti di cui all'articolo 35d della legge federale del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb).

2

Art. 16

Fattori di riduzione del CO2 per i parchi veicoli nuovi mediante l'impiego di carburanti sintetici

I costruttori e gli importatori di veicoli possono chiedere che la riduzione del CO 2 conseguita utilizzando carburanti prodotti con elettricità ricavata da energie rinnovabili (carburanti sintetici) sia considerata nel calcolo delle emissioni di CO2 del proprio parco veicoli nuovi. A tale scopo devono produrre le prove che indichino la quantità di tali carburanti garantita loro per contratto e da chi sono stati immessi in commercio.

1

2

3

La riduzione del CO2 di cui al capoverso 1 è determinata: a.

dalla somma delle quantità di carburanti sintetici garantite per contratto per l'anno in questione;

b.

dal numero di veicoli nel parco veicoli nuovi per i quali possono essere utilizzati carburati sintetici; e

c.

l'entità delle emissioni di CO2 dei veicoli di cui alla lettera b previste nel corso della loro vita media.

I carburanti sintetici devono adempiere i requisiti di cui all'articolo 35d LPAmb.

Se la produzione di carburanti sintetici porta a un aumento della domanda di elettricità ricavata da energie non rinnovabili, il Consiglio federale può stabilire i requisiti che l'elettricità utilizzata per la produzione di tali carburanti deve adempiere.

4

Art. 17

Prestazione sostitutiva in caso di superamento dell'obiettivo individuale

Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, il costruttore o l'importatore deve versare alla Confederazione per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile in questione un importo tra 95 e 152 franchi per ogni grammo di CO2/km che supera l'obiettivo individuale.

1

Il Consiglio federale disciplina il metodo in base al quale è stabilito l'importo. Nel farlo, si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio.

2

3

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RS 814.01

Legge sul CO2

FF 2018

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ridefinisce l'importo ogni anno.

3

Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 13 capoverso 3, l'importo è applicabile a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Se, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 11, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 13 capoverso 3 risultano penalizzati rispetto agli altri costruttori o importatori a causa delle norme speciali per la definizione del loro obiettivo individuale, il Consiglio federale può ridurre la prestazione sostitutiva per gli interessati.

4

I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido per la prestazione sostitutiva.

5

Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 19964 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm) si applicano per analogia.

6

Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1­3 nel caso in cui la prestazione sostitutiva fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo 7

8

Il DATEC pubblica annualmente: a.

l'elenco dei costruttori e importatori con almeno 50 automobili messe in circolazione per la prima volta oppure almeno 5 autofurgoni o trattori a sella leggeri messi in circolazione per la prima volta;

b.

la composizione dei raggruppamenti di emissioni;

c.

per importatore e raggruppamento di emissioni per ogni parco veicoli nuovi: 1. il numero dei veicoli messi in circolazione per la prima volta, 2. le emissioni di CO2 medie, 3. gli obiettivi individuali, 4. le prestazioni sostitutive riscosse.

Capitolo 3: Sistema di scambio di quote di emissioni e compensazione per i carburanti fossili Sezione 1: Sistema di scambio di quote di emissioni Art. 18

Obbligo di partecipazione: gestori di impianti

I gestori di impianti che appartengono a una determinata categoria e che superano una determinata quantità di emissioni di gas serra sono tenuti a partecipare al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE).

1

Essi devono restituire annualmente alla Confederazione diritti di emissione in misura corrispondente alle emissioni prodotte da tali impianti.

2

4

RS 641.61

343

Legge sul CO2

FF 2018

I gestori di impianti di cui al capoverso 1 che emettono meno di una determinata quantità di gas serra sono, su richiesta, esentati dall'obbligo di partecipare al SSQE.

Nella domanda il gestore deve indicare se si impegna a una riduzione delle emissioni equivalente a una riduzione conseguita in caso di partecipazione al SSQE.

3

Il Consiglio federale stabilisce le categorie di imprese e le quantità di emissioni di gas serra di cui ai capoversi 1 e 3.

4

5

Il Consiglio federale considera le normative dell'UE.

Art. 19

Obbligo di partecipazione: operatori di aeromobili

Gli operatori di aeromobili che decollano o atterrano in Svizzera sono tenuti a partecipare al SSQE.

1

2

Il Consiglio federale disciplina: a.

le deroghe per i voli contemplati da un SSQE da esso riconosciuto;

b.

le deroghe per i voli che non decollano o atterrano nello Spazio economico europeo (SEE) nonché ulteriori deroghe; al riguardo tiene conto delle normative dell'UE.

Gli operatori aerei devono restituire annualmente alla Confederazione in misura corrispondente alle emissioni prodotte dagli aeromobili: 3

a.

diritti di emissione per aeromobili; o

b.

diritti di emissione per impianti o attestati internazionali, per quanto l'UE lo preveda nella propria normativa.

Art. 20

Partecipazione su richiesta

I gestori di impianti che presentano una determinata potenza termica totale possono, su richiesta, partecipare al SSQE.

1

Devono restituire annualmente alla Confederazione diritti di emissione per impianti in misura corrispondente alle emissioni prodotte da tali impianti.

2

Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare della potenza termica totale; a tale riguardo tiene conto delle normative dell'UE.

3

Art. 21

Restituzione della tassa sul CO2

Ai gestori di impianti che partecipano al SSQE viene, su richiesta, restituita la tassa sul CO2.

1

Sempre su richiesta, la tassa sul CO2 viene restituita ai gestori di impianti che si sono impegnati a una riduzione delle emissioni secondo l'articolo 18 capoverso 3.

2

Art. 22

Determinazione della quantità di diritti di emissione disponibili

Il Consiglio federale stabilisce ogni anno e fino al 2030 la quantità di diritti di emissione disponibili per gli impianti e la quantità di diritti di emissione disponibili per gli aeromobili; al riguardo, tiene conto di normative internazionali paragonabili.

1

344

Legge sul CO2

FF 2018

Esso può adeguare la quantità dei diritti di emissione disponibili se designa nuove categorie di impianti secondo l'articolo 18 capoverso 4, esclude successivamente categorie di impianti dall'obbligo di partecipazione al SSQE o se vengono cambiate normative internazionali paragonabili.

2

Esso riserva ogni anno una quantità adeguata di diritti di emissione per impianti e di diritti di emissione per aeromobili per renderli accessibili ai futuri partecipanti al SSQE e ai partecipanti al SSQE in forte crescita.

3

Art. 23 1

Assegnazione di diritti di emissione per impianti

I diritti di emissione per impianti sono assegnati annualmente.

Una parte dei diritti di emissione è assegnata a titolo gratuito. I rimanenti diritti di emissione sono messi all'asta.

2

Il volume dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito a un gestore di impianti è determinato in particolare in funzione dell'efficienza in termini di emissioni di gas serra di impianti di riferimento.

3

Per la produzione di elettricità, ai gestori di impianti non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito. Il Consiglio federale può prevedere deroghe.

4

Se la quantità dei diritti di emissione disponibili sul mercato aumenta notevolmente per ragioni economiche, il Consiglio federale può prevedere che solo una parte dei restanti diritti di emissione sia messa all'asta. I diritti di emissione che non sono messi all'asta e quelli che non sono acquistati all'asta vengono cancellati.

5

Il Consiglio federale disciplina i dettagli; al riguardo tiene conto delle normative internazionali paragonabili.

6

Art. 24 1

Assegnazione di diritti di emissione per aeromobili

I diritti di emissione per aeromobili sono assegnati annualmente.

Una parte dei diritti di emissione è assegnata a titolo gratuito. I rimanenti diritti di emissione sono messi all'asta.

2

Il volume dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito a un operatore di aeromobili è determinato in particolare in funzione delle tonnellate-chilometro in un dato anno.

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli; al riguardo tiene conto delle normative dell'UE.

4

Art. 25

Rapporto

I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili presentano ogni anno alla Confederazione un rapporto sulle emissioni di gas serra che producono.

345

Legge sul CO2

Art. 26

FF 2018

Prestazione sostitutiva in caso di mancata restituzione di diritti di emissione

I gestori di impianti e i gli operatori di aeromobili devono versare alla Confederazione un importo di 220 franchi per tonnellata di equivalenti di CO 2 (CO2eq) per le emissioni che non sono coperte da diritti di emissione.

1

L'anno civile successivo, essi devono inoltre restituire alla Confederazione i diritti di emissione mancanti.

2

Sezione 2: Compensazione per i carburanti fossili Art. 27

Principio

Chi immette carburanti fossili in consumo conformemente alla LIOm 5 deve compensare una parte delle emissioni di CO2 derivanti dall'utilizzazione energetica dei carburanti come segue: 1

a.

con attestati; e

b.

con l'immissione in consumo di carburanti da fonti rinnovabili secondo l'articolo 7 capoverso 9 LPAmb6.

Dopo aver sentito il settore interessato e in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riduzione di cui all'articolo 3, il Consiglio federale fissa: 2

a.

la quota delle emissioni di CO2 che deve complessivamente essere compensata; essa ammonta al massimo al 90 per cento;

b.

la quota che deve essere compensata mediante provvedimenti da realizzare in Svizzera; essa ammonta almeno al 15 per cento.

La quota delle emissioni di CO2 che deve essere compensata con l'immissione in consumo di carburanti da fonti rinnovabili è pari al 5 per cento. I carburanti da fonti rinnovabili devono adempiere i requisiti di cui all'articolo 35d LPAmb.

3

Il Consiglio federale può escludere dall'obbligo di compensazione l'immissione in consumo per: 4

a.

piccole quantità di carburanti;

b.

carburanti per uso proprio della Confederazione.

Le persone di cui al capoverso 1 devono informare la Confederazione e il pubblico sui costi sostenuti per la compensazione e sul supplemento di compensazione.

5

Art. 28

Persone soggette all'obbligo di compensazione

Sottostanno all'obbligo di compensazione le persone assoggettate all'obbligo di pagare l'imposta secondo la LIOm7.

1

5 6 7

346

RS 641.61 RS 814.01 RS 641.61

Legge sul CO2

FF 2018

Esse possono costituirsi in raggruppamenti di compensazione. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi della singola persona che sottostà all'obbligo di compensazione.

2

Art. 29

Prestazione sostitutiva in caso di mancata compensazione

Chi non adempie il proprio obbligo di compensazione, deve versare alla Confederazione un importo di 320 franchi per tonnellata di CO2 non compensata.

1

Per le tonnellate di CO2 non compensate, l'anno civile successivo devono essere ceduti attestati internazionali alla Confederazione.

2

Sezione 3: Registro dello scambio di quote di emissioni Art. 30 La Confederazione tiene un registro pubblico dello scambio di quote di emissioni.

Questo registro serve alla conservazione e alla transazione di diritti di emissione e di attestati.

1

Nel registro dello scambio di quote di emissioni possono iscriversi soltanto persone che hanno la propria sede o il proprio domicilio in Svizzera o nello SEE e dispongono di un conto bancario in Svizzera o nello SEE. Il Consiglio federale disciplina le deroghe.

2

Il Consiglio federale può prevedere che i pagamenti in denaro relativi alla vendita all'asta di diritti di emissione possano essere effettuati soltanto tramite conti bancari in Svizzera o nello SEE.

3

Capitolo 4: Tassa sul CO2 applicata ai combustibili fossili Sezione 1: Riscossione della tassa sul CO2 Art. 31

Tassa sul CO2

La Confederazione riscuote una tassa sul CO2 sulla produzione, sull'estrazione e sull'importazione di combustibili fossili (tassa sul CO2).

1

Il Consiglio federale fissa l'aliquota della tassa tra 96 e 210 franchi per tonnellata di CO2.

2

Se gli obiettivi intermedi relativi ai combustibili fossili secondo l'articolo 3 capoverso 3 lettera b non sono raggiunti, il Consiglio federale aumenta l'aliquota della tassa entro i limiti di cui al capoverso 2. Nell'aumentare detta aliquota, tiene conto degli obiettivi di riduzione che la Confederazione ha convenuto con organizzazioni dell'economia.

3

347

Legge sul CO2

Art. 32

FF 2018

Persone assoggettate alla tassa

Sono assoggettate: a.

alla tassa sul CO2 applicata al carbone: le persone assoggettate all'obbligo di dichiarazione all'atto dell'importazione conformemente alla legge del 18 marzo 20058 sulle dogane (LD) e le persone che producono o estraggono carbone nel territorio doganale di cui all'articolo 3 capoverso 1 LD;

b.

alla tassa sul CO2 applicata agli altri carburanti fossili: le persone assoggettate all'obbligo di pagare l'imposta conformemente alla LIOm 9.

Sezione 2: Restituzione della tassa sul CO2 ai gestori che si impegnano a ridurre le emissioni Art. 33

Gestori che si impegnano a ridurre le emissioni

Ai gestori di impianti che sottoscrivono un impegno di riduzione nei confronti della Confederazione per i propri impianti che si trovano nello stesso sito (gestori che si impegnano a ridurre le emissioni) è restituita, su richiesta, la tassa sul CO 2 per questi impianti se: 1

a.

gli impianti sono utilizzati per attività economiche;

b.

la tassa sul CO2 nell'anno prima dell'inizio dell'impegno di riduzione ammonta ad almeno 15 000 franchi;

c.

il gestore degli impianti si impegna nei confronti della Confederazione ad aumentare annualmente in una misura determinata l'efficienza in termini di emissioni di gas serra fino al 2030; e

d.

il gestore degli impianti fa rapporto annualmente alla Confederazione in merito all'adempimento dell'impegno di cui alla lettera c.

L'entità dell'impegno di riduzione delle emissioni di gas serra si basa in particolare: 2

a.

sulle attese emissioni di gas serra degli impianti;

b.

sul potenziale di ridurre le emissioni di gas serra entro il 2030;

c.

sugli obiettivi di riduzione di cui all'articolo 3 capoverso 3 lettera a;

d.

sulle eventuali convenzioni sugli obiettivi concluse con il gestore degli impianti secondo gli articoli 41 e 46 capoverso 2 della legge del 30 settembre 201610 sull'energia (LEne).

I gestori che si impegnano a ridurre le emissioni possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo gestore che si impegna a ridurre le emissioni.

3

8 9 10

348

RS 631.0 RS 641.61 RS 730.0

Legge sul CO2

4

FF 2018

Il Consiglio federale disciplina: a.

i requisiti applicabili agli impegni di riduzione;

b.

la delimitazione delle attività economiche di cui al capoverso 1 lettera a da altre attività;

c.

in quale misura i gestori di impianti a basse emissioni di gas serra possono stabilire l'entità dell'impegno di riduzione con un modello semplificato;

d.

in quali casi possono essere ceduti attestati internazionali ai fini del rispetto dell'impegno di riduzione.

Art. 34

Prestazioni sostitutive in caso di mancato rispetto dell'impegno assunto

I gestori di impianti devono pagare alla Confederazione una prestazione sostitutiva se non rispettano il proprio impegno di riduzione: 1

a.

per tre anni di seguito;

b.

per oltre la metà degli anni nei quali vige l'impegno di riduzione, o

c.

nel 2030.

La prestazione sostitutiva corrisponde al 30 per cento della tassa sul CO2 restituita per gli anni nei quali l'impegno di riduzione non era stato rispettato. Su di essa non è riscosso alcun interesse.

2

Sezione 3: Restituzione della tassa sul CO2 ai gestori di impianti di cogenerazione Art. 35

Gestori di impianti di cogenerazione

Ai gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE e non hanno assunto un impegno di riduzione secondo l'articolo 18 capoverso 3, la tassa sul CO2 è restituita del tutto o in parte, su richiesta, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 1

a.

l'impianto deve: 1. essere concepito principalmente per produrre calore, 2. presentare una potenza termica limitata, e 3. adempiere le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;

b.

il gestore deve impegnarsi nei confronti della Confederazione a fornire un rapporto periodico.

Il Consiglio federale definisce le esigenze minime applicabili agli impianti di cogenerazione.

2

349

Legge sul CO2

Art. 36

FF 2018

Condizioni della restituzione e importo

È restituito il 60 per cento della tassa sul CO2 applicata ai combustibili fossili per i quali il gestore prova che sono stati impiegati per la produzione di elettricità.

1

Il restante 40 per cento è restituito se il gestore dimostra di aver adottato per un importo equivalente provvedimenti volti ad aumentare l'efficienza energetica del proprio impianto o di altri impianti che prelevano elettricità o calore dal proprio impianto.

2

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Sezione 4: Restituzione della tassa sul CO2 in caso di utilizzo a scopo non energetico Art. 37 A chi può dimostrare di aver utilizzato i combustibili fossili a scopo non energetico, la tassa sul CO2 applicata a detti combustibili è restituita su richiesta.

Sezione 5: Altro diritto applicabile Art. 38 Per quanto la presente legge e i relativi atti normativi d'esecuzione non prevedano disposizioni speciali, si applica: a.

per l'importazione di carbone, la legislazione doganale;

b.

nei rimanenti casi, la legislazione sull'imposizione degli oli minerali.

Capitolo 5: Utilizzazione dei proventi della tassa sul CO 2 Art. 39

Riduzione delle emissioni di CO2 degli edifici

Fino a un terzo dei proventi della tassa sul CO2, ma al massimo 450 milioni di franchi all'anno, sono utilizzati per provvedimenti di riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici, compresi i provvedimenti per la diminuzione del consumo di elettricità nel semestre invernale. A tal fine la Confederazione accorda ai Cantoni contributi globali per i provvedimenti di cui agli articoli 47, 48 e 50 LEne11.

1

Con una parte dei fondi di cui al capoverso 1, ma al massimo 30 milioni di franchi all'anno, la Confederazione sostiene progetti volti all'utilizzazione diretta della geotermia per la fornitura di calore. Il Consiglio federale fissa i criteri e le modalità del sostegno nonché l'importo massimo annuo degli aiuti finanziari.

2

11

350

RS 730.0

Legge sul CO2

FF 2018

I contributi globali sono versati conformemente all'articolo 52 LEne tenuto conto delle seguenti particolarità: 3

a.

a complemento delle condizioni di cui all'articolo 52 LEne i contributi globali sono versati unicamente ai Cantoni che hanno adottato programmi per incentivare il risanamento energetico dell'involucro degli edifici e delle loro installazioni tecniche nonché la sostituzione di riscaldamenti elettrici a resistenza o di riscaldamenti a nafta esistenti e ne garantiscono un'attuazione armonizzata;

b.

in deroga all'articolo 52 capoverso 1 LEne i contributi globali sono ripartiti in un contributo di base pro capite e in un contributo complementare; quest'ultimo non può essere superiore al doppio del credito annuo autorizzato dal Cantone per la realizzazione del suo programma. Il contributo di base pro capite ammonta al massimo al 30 per cento dei fondi disponibili.

Se non possono essere impiegati, i fondi disponibili di cui al capoverso 1 sono distribuiti alla popolazione e all'economia secondo l'articolo 41.

4

5

I contributi di cui al presente articolo sono assegnati fino alla fine del 2025.

Art. 40

Promozione delle tecnologie atte a ridurre i gas serra

Al massimo 25 milioni di franchi all'anno dei proventi della tassa sul CO 2 sono versati fino al 2025 al fondo per le tecnologie, per il finanziamento di fideiussioni.

1

Con i mezzi del fondo per le tecnologie la Confederazione fornisce la garanzia per prestiti alle imprese se queste ultime li utilizzano per sviluppare e commercializzare gli impianti e le procedure atte a: 2

a.

ridurre le emissioni di gas serra;

b.

permettere l'impiego di energie rinnovabili; o

c.

promuovere l'uso parsimonioso delle risorse naturali.

La Confederazione fornisce la garanzia solo per prestiti a imprese che generano un valore aggiunto in Svizzera.

3

4

Le fideiussioni sono accordate per una durata di dieci anni al massimo.

5

Il fondo per le tecnologie è amministrato dal DATEC.

Art. 41

Distribuzione alla popolazione e all'economia

La parte dei proventi della tassa sul CO2 che non è utilizzata conformemente agli articoli 39 e 40 è distribuita alla popolazione e all'economia in funzione degli importi versati.

1

La quota spettante alla popolazione è suddivisa in misura uguale fra tutte le persone fisiche. Il Consiglio federale disciplina le modalità e la procedura di distribuzione. Può incaricare della distribuzione i Cantoni, enti di diritto pubblico o privati, contro adeguato indennizzo.

2

351

Legge sul CO2

FF 2018

La quota spettante all'economia è versata ai datori di lavoro in funzione della massa salariale determinante dei dipendenti (art. 15 della legge federale del 20 marzo 198112 sull'assicurazione contro gli infortuni e relative disposizioni di esecuzione) per il tramite delle casse di compensazione AVS. Queste ultime sono adeguatamente indennizzate.

3

4

Non ricevono nessuna quota dei proventi della tassa: a.

i gestori di impianti che partecipano al SSQE;

b.

i gestori di impianti che secondo l'articolo 18 capoverso 3 si impegnano a una riduzione delle emissioni;

c.

i gestori che si impegnano a ridurre le emissioni secondo l'articolo 33; e

d.

i gestori di impianti di cogenerazione di cui all'articolo 35.

Art. 42

Assegnazione dei proventi della prestazione sostitutiva

I proventi della prestazione sostitutiva di cui all'articolo 17 sono assegnati al Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato.

Art. 43

Calcolo dei proventi della tassa sul CO2

I proventi della tassa sul CO2 sono calcolati in base agli introiti, compresi gli interessi e dedotti i costi di esecuzione.

Capitolo 6: Esecuzione e promozione Art. 44

Esecuzione

1

Il Consiglio federale esegue la presente legge.

2

Per determinati compiti può far capo ai Cantoni o a organizzazioni private.

3

Il Consiglio federale disciplina la procedura per le prestazioni sostitutive.

Nell'ambito dell'esecuzione dei trattati internazionali sul collegamento di sistemi di scambio di quote di emissioni può: 4

a.

emanare prescrizioni relative alla modalità di adempimento dei compiti affidati alla Svizzera;

b.

affidare determinati compiti ad autorità estere o internazionali.

L'UFAM è il servizio specializzato della Confederazione in materia di protezione del clima.

5

Le autorità competenti si sostengono reciprocamente nell'esecuzione della presente legge.

6

12

352

RS 832.20

Legge sul CO2

Art. 45 1

FF 2018

Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

L'UFAM emana prescrizioni relative alla forma di domande, segnalazioni e rapporti. Può ordinare il ricorso all'elaborazione elettronica dei dati. In questo caso definisce in particolare i requisiti relativi all'interoperabilità dei sistemi informatici e alla sicurezza dei dati.

2

Art. 46

Obbligo di informare

Alle autorità federali vanno fornite le informazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

1

2

Sono soggetti all'obbligo di informare in particolare: a.

i gestori di impianti di cui agli articoli 18 e 20;

b.

gli operatori di aeromobili (art. 19);

c.

le persone assoggettate alla tassa di cui all'articolo 32;

d.

i gestori di impianti che s'impegnano a ridurre le emissioni di gas serra di cui all'articolo 33;

e.

i gestori di impianti di cogenerazione di cui all'articolo 35;

f.

le persone che presentano una domanda di restituzione della tassa sul CO 2 di cui all'articolo 37.

Alle autorità federali vanno forniti a titolo gratuito i documenti necessari e deve essere garantito l'accesso all'azienda durante il normale orario di lavoro.

3

Art. 47

Verifica del raggiungimento degli obiettivi

L'UFAM verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3. A tale scopo gestisce un inventario dei gas serra.

Art. 48 1

Valutazione

Il Consiglio federale verifica periodicamente: a.

l'efficacia e l'economicità dei provvedimenti adottati conformemente alla presente legge;

b.

la necessità di adottare provvedimenti supplementari.

Al riguardo tiene conto anche dei fattori che hanno un'incidenza sul clima come l'incremento demografico, la crescita economica e l'aumento del traffico.

2

3 Riferisce

regolarmente all'Assemblea federale.

353

Legge sul CO2

Art. 49

FF 2018

Informazione e formazione

La Confederazione può, nel quadro dei crediti autorizzati, stanziare aiuti finanziari per promuovere la formazione e la formazione continua di persone che esercitano attività inerenti alla protezione del clima. Se del caso, il Consiglio federale stabilisce i criteri per lo stanziamento degli aiuti finanziari e per il loro calcolo.

1

Le autorità informano il pubblico in merito ai provvedimenti preventivi adottati nell'ambito della protezione del clima e prestano consulenza ai Comuni, alle imprese e ai consumatori sui provvedimenti inerenti alla protezione del clima.

2

Capitolo 7: Assistenza amministrativa e protezione dei dati Art. 50

Assistenza amministrativa

Le seguenti autorità forniscono all'UFAM, su richiesta, le informazioni e i dati personali necessari per l'esecuzione, la valutazione e le analisi statistiche: 1

a.

l'Ufficio federale dell'energia (UFE);

b.

l'Ufficio federale dei trasporti (UFT);

c.

l'Ufficio federale delle strade (USTRA);

d.

l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE);

e.

l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC);

f.

l'Amministrazione federale delle dogane (AFD);

g.

i Cantoni e i Comuni.

Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni e dati personali sono richiesti per l'esecuzione, la valutazione e le analisi statistiche.

2

Art. 51

Trattamento di dati personali

Nel quadro della presente legge, le autorità federali competenti possono trattare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali.

1

2

Esse possono conservare questi dati su un supporto elettronico.

Il Consiglio federale stabilisce le categorie di dati personali che possono essere elaborate e per quanto tempo i dati devono essere conservati.

3

354

Legge sul CO2

FF 2018

Capitolo 8: Disposizioni penali Art. 52

Sottrazione della tassa sul CO2

Chi intenzionalmente procura a sé stesso o a terzi un profitto fiscale illecito, segnatamente sottraendo la tassa o ottenendo illecitamente un'esenzione, un abbuono o una restituzione della tassa, è punito con la multa fino al triplo del valore del profitto illecito.

1

2

Il tentativo è punibile.

Chi, per negligenza, ottiene per sé stesso o per terzi un profitto fiscale illecito, è punito con la multa fino al valore del profitto illecito.

3

Art. 53

Messa in pericolo della tassa sul CO2

È punito con la multa, sempre che per il fatto non sia comminata una pena più severa prevista da un'altra disposizione, chi intenzionalmente o per negligenza: 1

a.

in violazione della legge, non si annuncia come assoggettato alla tassa (art. 32);

b.

non tiene, non compila, non conserva o non presenta correttamente i libri di commercio, i giustificativi, le carte d'affari e altre registrazioni o non adempie il proprio obbligo di informare;

c.

con una domanda di restituzione della tassa o quale persona tenuta a dare informazioni, fornisce indicazioni false, tace fatti rilevanti o presenta giustificativi inveritieri su fatti rilevanti;

d.

omette di dichiarare o dichiara in modo errato dati e oggetti determinanti per la riscossione della tassa;

e.

nelle fatture o in altri documenti indica una tassa sul CO2 non pagata o una tassa con un importo diverso; o

f.

intralcia, impedisce o rende impossibile lo svolgimento regolare di un controllo.

In casi gravi o in caso di recidiva può essere inflitta una multa fino a 30 000 franchi o fino al valore della tassa sul CO2 messa in pericolo, per quanto tale importo sia più elevato.

2

Art. 54

False dichiarazioni sui veicoli

Chi fornisce intenzionalmente false dichiarazioni per il calcolo dell'obiettivo individuale e delle emissioni medie di CO2 di cui agli articoli 14 e 16 è punito con una multa fino a 30 000 franchi.

1

2

La pena è della multa se l'autore ha agito per negligenza.

355

Legge sul CO2

Art. 55

FF 2018

Rapporto con la legge federale sul diritto penale amministrativo

Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del 22 marzo 197413 sul diritto penale amministrativo.

1

2

L'autorità competente per il perseguimento e il giudizio è: a.

per le infrazioni secondo gli articoli 52 e 53: l'AFD;

b.

per le infrazioni secondo l'articolo 54: l'UFE.

Se il fatto costituisce contemporaneamente un'infrazione secondo gli articoli 52 o 53 e un'infrazione a un altro disposto federale in materia di tasse il cui perseguimento spetta all'AFD o un'infrazione doganale, è inflitta la pena prevista per l'infrazione più grave, aumentata in misura adeguata.

3

Capitolo 9: Disposizioni finali Sezione 1: Abrogazione e modifica di altri atti normativi Art. 56 L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

Sezione 2: Disposizioni transitorie Art. 57

Trasferimento dei diritti di emissione, dei certificati di riduzione delle emissioni e degli attestati non utilizzati

I diritti di emissione non utilizzati nel periodo 2013­2020 possono essere riportati senza alcun limite al periodo 2021­2030.

1

Il Consiglio federale può prevedere che i certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati nel periodo 2013­2020 possono essere riportati in misura limitata al periodo 2021­2030.

2

Attestati ottenuti grazie a progetti e programmi di riduzione delle emissioni in Svizzera e grazie a impegni di riduzione, rilasciati nel periodo 2013­2020 e non utilizzati, possono essere impiegati nel periodo 2021­2025 come attestati nazionali.

3

Art. 58

Riscossione e restituzione della tassa sul CO2 e distribuzione dei proventi

La tassa sul CO2 applicata ai combustibili fossili immessi in libera pratica e in libero consumo prima dell'entrata in vigore della presente legge viene riscossa e restituita secondo il diritto anteriore.

1

I proventi della tassa sul CO2 riscossi prima dell'entrata in vigore della presente legge sono distribuiti alla popolazione e all'economia secondo il diritto anteriore.

2

13

356

RS 313.0

Legge sul CO2

Art. 59

FF 2018

Impegno di riduzione

Alle imprese che nel periodo 2013­2020 erano assoggettate a un impegno di riduzione e che desiderano mantenerlo senza interruzioni dal 2021 viene temporaneamente restituita la tassa sul CO2 fino alla presentazione di un nuovo impegno di riduzione giuridicamente vincolante di cui all'articolo 33.

1

Se l'impegno di riduzione non è realizzato entro il 2023, la tassa sul CO2 temporaneamente restituita deve essere rimborsata alla Confederazione.

2

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore Art. 60 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

357

Legge sul CO2

FF 2018

Allegato (art. 56)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I La legge del 23 dicembre 201114 sul CO2 è abrogata.

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 21 giugno 199615 sull'imposizione degli oli minerali Art. 12a

Neutralità dei proventi

Le perdite fiscali risultanti dall'agevolazione fiscale di cui all'articolo 12a nel tenore secondo la modifica della presente legge del 23 marzo 200716, dall'esenzione dall'imposta di cui all'articolo 12b nel tenore secondo la modifica della presente legge del 23 marzo 2007 e dall'agevolazione fiscale di cui all'articolo 12b nel tenore secondo la modifica della presente legge del 21 marzo 201417 devono essere compensate entro il 31 dicembre 2028 mediante una maggiore imposizione della benzina e dell'olio Diesel.

1

Il Consiglio federale modifica le aliquote d'imposta per la benzina e l'olio Diesel contenute nell'articolo 12 capoverso 2 e nell'allegato 1 e adegua periodicamente le aliquote modificate.

2

14 15 16 17

358

RU 2012 6989, 2017 6825 6839 RS 641.61 RU 2008 579 RU 2016 2661

Legge sul CO2

FF 2018

Allegato 1 L'iscrizione delle voci di tariffa 2711.1110 e 2711.1190 è sostituita dalla versione seguente: Voce di tariffa18

Designazione della merce

2711.

Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi: ­ liquefatti: ­ ­ gas naturale: ­ ­ ­ destinato a essere utilizzato come carburante ­ ­ ­ altro

1110 1190

Aliquota di dazio Fr.

409.90 2.10 per 1000 l a 15 °C

­ ­ propano:

...

2. Legge federale del 7 ottobre 198319 sulla protezione dell'ambiente Sostituzione di un'espressione In tutta la legge, eccettuato l'articolo 39 capoverso 1bis, «Ufficio federale» è sostituito con «UFAM».

Art. 7 cpv. 9 e 10 Per carburanti da fonti rinnovabili si intendono i carburanti liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o utilizzando altri vettori energetici rinnovabili.

9

Per combustibili da fonti rinnovabili si intendono i combustibili solidi, liquidi o gassosi prodotti a partire da biomassa o utilizzando altri vettori energetici rinnovabili.

10

Art. 10c cpv. 2 Nel caso di raffinerie, fabbriche di alluminio, centrali termiche o grandi torri di raffreddamento, l'autorità competente sente l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

Il Consiglio federale può estendere l'obbligo di consultazione ad altri impianti.

2

18 19

RS 632.10 Allegato RS 814.01

359

Legge sul CO2

FF 2018

Titolo prima dell'art. 35d

Capitolo 7: Messa in commercio di carburanti e combustibili rinnovabili Art. 35d I carburanti rinnovabili possono essere immessi in libero consumo soltanto se sono conformi alle esigenze ecologiche. Il Consiglio federale stabilisce le esigenze. Al riguardo, tiene conto di normative e standard internazionali paragonabili.

1

Per la messa in commercio di carburanti rinnovabili, fatta eccezione per l'etanolo destinato alla combustione, il Consiglio federale può prevedere esigenze ecologiche.

2

I carburanti e combustibili rinnovabili che sono prodotti a partire da derrate alimentari o alimenti per animali oppure che entrano in concorrenza diretta con la produzione di derrate alimentari non possono essere messi in commercio.

3

Art. 39, rubrica e cpv. 3 Prescrizioni esecutive, accordi internazionali e collaborazione con organizzazioni Può aderire a organizzazioni nazionali o internazionali che promuovono l'armonizzazione o l'attuazione delle prescrizioni ecologiche, oppure può collaborare con siffatte organizzazioni.

3

Art. 41 cpv. 1 La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell'acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a-29h (utilizzazione di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32abis (tassa di smaltimento anticipata), 32e capoversi 1-4 (tassa per il finanziamento dei risanamenti), 35a-35c (tasse d'incentivazione), 35d (messa in commercio di carburanti e combustibili rinnovabili), 39 (prescrizioni esecutive e accordi internazionali), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti parziali.

1

Art. 60 cpv. 1 lett. r È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi intenzionalmente: 1

r.

360

mette in commercio carburanti o combustibili rinnovabili che non soddisfano le esigenze di cui all'articolo 35d, o forniscono al riguardo informazioni false, inesatte o incomplete.

Legge sul CO2

Art. 61a

FF 2018

Infrazioni alle prescrizioni sulle tasse d'incentivazione

Chi, intenzionalmente, elude una tassa ai sensi degli articoli 35a, 35b o 35bbis, ne mette in pericolo la riscossione, procaccia a sé o a terzi un profitto fiscale indebito (esenzione dalla tassa o rimborso della stessa) è punito con la multa fino a cinque volte l'ammontare della tassa elusa o messa in pericolo oppure del profitto procacciato. In caso di negligenza la pena è della multa fino a tre volte l'ammontare della tassa elusa o messa in pericolo oppure del profitto procacciato. Se non può essere stabilito con precisione, l'ammontare della tassa è stimato.

1

2

Il tentativo è punibile.

L'autorità incaricata di perseguire e giudicare le infrazioni è l'Amministrazione federale delle dogane (AFD).

3

Se un atto costituisce contemporaneamente un'infrazione secondo il presente articolo e un'infrazione a un altro atto normativo federale il cui perseguimento spetta all'AFD, è inflitta la pena prevista per l'infrazione più grave; detta pena può essere aumentata in misura adeguata.

4

Art. 62 cpv. 2 Alle infrazioni secondo l'articolo 61a si applicano inoltre le altre disposizioni della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.

2

361

Legge sul CO2

362

FF 2018