Decreto federale concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 del 6 dicembre 2017

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 163 capoverso 2 della Costituzione federale1; visti gli articoli 148 capoverso 1 e 2 nonché 152 della legge del 13 dicembre 20022 sul Parlamento; visto il messaggio del Consiglio federale del 16 giugno 20173, decreta:

Art. 1 In vista del primo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner firmatari dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 20144 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI), che avrà luogo nel settembre del 2019, il Consiglio federale verifica se tali Stati partner soddisfano i requisiti per un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari.

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Il Consiglio federale verifica in particolare l'adempimento dei seguenti requisiti: a.

lo Stato partner dispone delle disposizioni legali necessarie all'attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari; in particolare, rispetta il principio della specialità, secondo il quale le informazioni possono essere utilizzate soltanto per lo scopo previsto dall'Accordo;

b.

nello Stato partner il livello della riservatezza nonché delle misure per la sicurezza e la protezione dei dati è conforme agli standard dell'Accordo SAI;

c.

lo Stato partner dispone di una rete adeguata di Stati partner, tra i quali figurano anche le rilevanti piazze finanziarie concorrenti, con i quali attua lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari;

RS 101 RS 171.10 FF 2017 4225 RS 0.653.1

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Meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019. DF

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FF 2018

d.

al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI non sono pervenute comunicazioni inerenti a violazioni delle norme sulla riservatezza o al disfunzionamento delle salvaguardie nello Stato partner;

e.

le autorità svizzere incaricate dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari non hanno rilevato che, in virtù dell'articolo 21 della Convenzione del 25 gennaio 19885 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, la Svizzera non è tenuta allo scambio automatico di informazioni in considerazione della situazione generale o nel caso concreto;

f.

le persone interessate dallo scambio di dati non sono esposte, contestualmente allo scambio di informazioni fiscali, a procedimenti che potrebbero comprovabilmente implicare o comportare gravi violazioni dei diritti dell'uomo.

Il Consiglio federale riassume i risultati in un rapporto.

Art. 2 Il Consiglio federale sottopone per parere il rapporto alle competenti commissioni parlamentari.

1

Il Consiglio federale dispone le necessarie misure conformemente all'Accordo SAI tenendo conto delle raccomandazioni delle competenti commissioni parlamentari.

2

In seguito verifica periodicamente, in funzione dei rischi, se i requisiti di cui all'articolo 1 sono adempiuti e sottopone per parere i relativi rapporti alle competenti commissioni parlamentari.

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Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 6 dicembre 2017

Consiglio degli Stati, 5 dicembre 2017

Il presidente: Dominique de Buman Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Karin Keller-Sutter La segretaria: Martina Buol

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RS 0.652.1