Decreto federale che approva il Trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 20172, decreta:

Art. 1 Il Trattato di Pechino del 24 giugno 20123 sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive č approvato.

1

2

Il Consiglio federale č autorizzato a ratificare il Trattato.

All'atto della ratifica, visto l'articolo 11 paragrafi 2 e 3 del Trattato, il Consiglio federale rilascia la seguente dichiarazione: 3

Dichiarazione concordata in merito all'articolo 11 paragrafo 1: La Svizzera conferisce, al posto del diritto esclusivo di autorizzazione di cui all'articolo 11 capoverso 1, un diritto al compenso di cui all'articolo 35 della legge del 9 ottobre 19924 sul diritto d'autore, assoggettato alla gestione collettiva e al principio della reciprocitā, per la diffusione, ritrasmissione o ricezione pubblica di fissazioni audiovisive allestite a partire da fissazioni audiovisive disponibili in commercio.

Art. 2 Il presente decreto sottostā a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

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RS 101 FF 2018 505 RS ... ; FF 2018 611 RS 231.1

2017-1803

609

Approvazione del Trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive. DF

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FF 2018