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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente il Trattato che vieta di collocare armi di distruzione di massa sul fondo e nel sottosuolo marini come anche la Convenzione che vieta le armi biologiche o a tossine (Del 17 gennaio 1973)

Onorevoli signori presidente e consiglieri, Ci pregiamo sottoporre alla vostra approvazione i due ultimi accordi conchiusi nell'ambito del disarmo e firmati dalla Svizzera.

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Introduzione

I due accordi internazionali che oggi vi chiediamo di approvare, frutto più recente dei decennali sforzi di disarmo multilaterali, sono volti 'da un lato a vietare l'impiego di una gran parte del globo per collocarvi armi di distruzione di massa e, dall'altro, ad eliminare completamente una categoria di quest'ultime, ossia quelle biologiche e a tossine. Il nostro Paese ha firmato i due accordi il giorno stesso in cui furono aperti alla firma non solo perché interessato agli scopi prefissi, ma anche perché fondamentalmente disposto ad attuare tutti gli sforzi internazionali di disarmo.

II presente messaggio dedica a ciascuno dei due accordi un capitolo suddiviso in tre sezioni: «Genesi del problema», «Contenuto del Trattato» e «Valutazione del Trattato». Un ultimo capitolo contiene alcune osservazioni finali.

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Trattato che vieta di collocare armi nucleari e altre armi di distruzione di massa sul fondo dei mari e degli oceani come anche nel loro sottosuolo, dell'll febbraio 1971 21 Genesi del problema

II 7 dicembre 1970, la 25.esima Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato, con la risoluzione 2660 (XXV), il disegno di un «Trattato che vieta di collocare armi nucleari e altre armi di distruzione di massa sul fondo dei mari e degli oceani come anche nel loro sottosuolo» (testo nell' allegato 1), sottopostole dal Comitato del disarmo, a Ginevra. Il trattato è stato aperto alla firma FU febbraio 1971 dai Governi degli Stati Uniti d'America, della Gran Bretagna e dell'Unione Sovietica, designati come Governi depositar! nelle capitali rispettive: Washington, Londra e Mosca. Secondo le ultime indicazioni, il trattato è stato finora firmato da 90 Stati e ratificato da 41 ed è entrato in vigore il 18 maggio 1972. Il nostro Paese è fra quelli che l'hanno firmato il giorno dell'apertura, a Londra, Mosca e Washington.

22 Contenuto del trattato II trattato vieta agli Stati aderenti di collocare sul fondo dei mari e degli oceani o nel loro sottosuolo armi nucleari o altre armi di distruzione di massa nonché qualsiasi installazione di lancio od altro impianto destinato al deposito alla sperimentazione o all'impiego di tali armi (art. I par. 1).

Il trattato vieta pure di incitare o di incoraggiare altri Stati a tali attività, come anche di aiutare quelli che ne avessero intraprese (art. I par. 3). È considerata fondo marino la zona a di là 'di un limite di 12 miglia dalla costa {art. II). Il trattato non deve tuttavia pregiudicare il diritto marittimo vigente né le pretese degli Stati derivanti da co-desto diritto (art. IV). Il problema del controllo è risolto nel senso che le stesse parti contraenti vigilano reciprocamente sulle loro attività (art. Ili par. 1), vigilanza invero possibile poiché dette attività si svolgono su un territorio esulante dalla sovranità degli Stati. Le eventuali controversie circa gli accertamenti fatti o circa pretese violazioni del trattato devono essere composte per mezzo di consultazioni e di inchieste {art. III par. 2, 3 e 5). Se questi provvedimenti dovessero rimanere infruttuosi e se l'esecuzione degli obblighi assunti in virtù del trattato dovesse essere seriamente pregiudicata, una parte contraente potrebbe adire il Consiglio di sicurezza il quale avrebbe dal canto suo la facoltà di prendere i provvedimenti in conformità della Carta (art. Ili par. 4). Le parti
s'impegnano inoltre a condurre nuovi negoziati per prevenire altrimenti la corsa agli armamenti sul fondo dei mari e degli oceani come anche nel loro sottosuolo (art. V). Le prescrizioni concernenti l'entrata in vigore, il deposito degli strumenti di ratificazione e d'adesione, la revisione e il ritiro ricalcano quelle

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dell'accordo sulla proibizione degli esperimenti con armi nucleari del 1963.

Ogni Stato contraente può proporre emendamenti al trattato; quest'ultimi entreranno in vigore, per ogni Stato che li avrà accettati, nel momento della loro accettazione da parte della maggioranza degli Stati contraenti (art. VI).

Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato, ossia il 18 maggio 1977, gli Stati contraenti terranno una conferenza a Ginevra per esaminare il funzionamento e l'attuazione degli scopi convenzionali, tenendo conto d'eventuali sviluppi tecnologici (art. VII). Il trattato è concluso per una durata illimitata. Ogni Stato partecipante ha il diritto di disdirlo, nell'esercizio della sua sovranità nazionale, ove reputi che avvenimenti straordinari in rapporto con il contenuto del .trattato abbiano esposto a pericolo gli interessi supremi del Paese; tale disdetta deve essere notificata agli altri Stati partecipi del trattato nonché al Consiglio di sicurezza dell'ONU, con preavviso di tre mesi e debita motivazione (art. Vili). I Governi depositari, l'abbiamo già visto, sono quelli degli Stati Uniti d'America, della Gran Bretagna e dell'Unione Sovietica (art. X, par. 2). L'entrata in vigore del trattato è subordinata alla ratificazione da parte di ventidue Governi, quelli depositari compresi (art. X par. 3). Quanto agli Stati i cui strumenti di ratificazione e d'adesione saranno depositati dopo detta entrata in vigore, il trattato avrà efficacia alla data del deposito (art. X par. 4). Infine, il trattato prevede esplicitamente che son fatti salvi gli obblighi assunti altrove dagli Stati contraenti per creare zone esenti d'armi nucleari (art. IX). I testi autentici del trattato sono in lingua inglese, cinese, spagnola, francese e russa (art. XI).

23 Valutazione del trattato II trattato impedisce che una parte importante del globo sia usata per collocarvi armi di distruzione di massa. La sua importanza pratica è tuttavia ristretta: infatti laddove un tale impiego è fin d'ora possibile, segnatamente nella zona costiera, il trattato non s'applica agli Stati rivieraschi; parimenti, il divieto contrattuale non concerne né la superficie né lo spessore dell'alto mare.

Per la Svizzera, il trattato non implica praticamente alcun obbligo poiché il nostro Paese non sarà certamente mai in grado di collocare
armi nucleari o altre armi di distruzione di massa sul fondo marino. Esso è nondimeno interessato a che gli altri Stati s'astengano 'da questa possibilità, la quale, per lo meno presentemente, è piuttosto teorica. Inoltre, la nostra partecipazione al trattato è un gesto in favore d'altri provvedimenti destinati a limitare gli armamenti e testimonia il nostro interesse di principio per gli sforzi intrapresi in tal senso. Gli altri Stati stenterebbero a comprendere il nostro astensionismo tanto più che nessun argomento di difesa nazionale o di neutralità servirebbe a giustificarlo.

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3 Convenzione che vieta la messa in punto, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) o a tossine e che disciplina la loro distruzione, del 10 aprile 1972 31 Genesi del problema II disegno di una «Convenzione che vieta la messa in punto, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) o a tossine e che disciplina la loro distruzione» (testo all'allegato 2) è stato elaborato, come il precedente, dal Comitato del disarmo, a Ginevra. La 26esima Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite l'ha approvato il 16 dicembre 1971 con la risoluzione 2826 (XXVI) e i tre governi depositar! -- anche qui quelli degli Stati Uniti d'America, della Gran Bretagna e dell'Unione Sovietica -- l'hanno aperto alla firma il 10 aprile 1972 a Washington, Londra e Mosca.

Secondo le ultime indicazioni, la convenzione è stata firmata da 100 Stati, ma ratificata soltanto da 7 (Arabia Saudita, Bulgaria, Canada, Manda, Kuweit, Mauritius, Niger), talché essa non è ancora entrata in vigore. Il nostro Governo l'ha firmata a Londra, Mosca e Washington il giorno dell'apertura.

Il protocollo di Ginevra del 17 giugno 1925, fondato sul regolamento dell'Aia per le leggi e gli usi della guerra terrestre, già vieta l'uso bellico di gas asfissianti, tossici o simili e di mezzi batteriologici. Questo divieto, ristretto all'attività bellica, non si estende né alla fabbricazione né alla giacenza di tali mezzi né dunque, secondo l'opinione generale, al 'loro impiego a fini di rappresaglia.

Inoltre, gli Stati partecipi nel protocollo di Ginevra non sono unanimi nel giudicare la portata geografica e materiale degli obblighi che ne derivano. Il divieto s'applica soltanto fra le parti contraenti o anche ai Paesi terzi? Si riferisce a tutte le armi chimiche e biologiche o ammette talune eccezioni, per esempio quanto ai gas lacrimogeni o agli erbicidi? Infine, esso è o no partecipe del diritto internazionale generale, in altri termini è parimente valido per gli Stati che non l'hanno accettato formalmente?

Questa situazione -- la possibilità di impiegare armi B e C nonostante il protocollo di Ginevra e i punti oscuri 'di quest'ultimo -- spiega perché, dopo i lavori sfociati nel trattato di non proliferazione delle armi nucleari, gli sforzi di disarmo si siano concentrati in gran
parte su questi mezzi di combattimento, sia nell'Assemblea generale dell'ONU, sia nel Comitato di disarmo. In un primo tempo ci si era proposti di vietare completamente le armi B e C. Ancora una volta però i problemi inerenti al controllo dell' applicazione dei trattati, vera pietra di paragone per tutti gli sforzi di disarmo finora intrapresi, hanno impedito la completa realizzazione di questa intenzione. Mentre l'inosservanza del vigente divieto può essere in

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genere accertata senza troppe difficoltà, per lo meno per quanto concerne lo Stato implicato, non è punto possibile, in mancanza di efficaci provvedimenti internazionali di vigilanza, accertare una violazione del divieto della messa in punto, della fabbricazione e dello stoccaggio delle armi considerate.

I partecipanti alla conferenza per il disarmo di Ginevra non hanno potuto concordarsi sui provvedimenti di controllo necessari a garantire una vigilanza efficace.

Nonostante tutte queste difficoltà, non si è voluto rinunciare a un divieto esteso anche alla messa in punto, alla fabbricazione e allo stoccaggio.

Contrariamente all'uso dì trattare sempre congiuntamente le armi B e C si è scesi a un compromesso limitando temporaneamente il divieto totale alle armi B e alle tossine (veleni d'origine biologica) e rinunciando alla vigilanza internazionale. S'è creduto di poter rinunciare al controllo per il fatto che le armi di cui si tratta non sono ancora state impiegate e difficilmente potrebbero esserlo, poiché, secondo le circostanze, esse porrebbero in pericolo sia l'aggressore che l'aggredito e non permetterebbero di ottenere un effetto immediato: lo Stato che violerebbe la convenzione non potrebbe infatti aspettarsi notevoli vantaggi militari. Le possibilità d'impiego e gli effetti delle armi C sono per contro di genere assai diverso. L'impiego può esserne limitato nello spazio e nel tempo, secondo obiettivi tattici ed operazionali, e garantisce un'effetto immediato. Uno Stato sleale, soggetto a un divieto insufficientemente controllato della messa in punto, della fabbricazione e dello stoccaggio di armi chimiche, potrebbe dunque ottenere decisivi vantaggi militari e politici.

Il Comitato del disarmo ha proseguito i suoi lavori su un divieto analogo per le armi C, ma quest'ultimi si sono inceppati ancora una volta e principalmente contro il problema del controllo.

32 Contenuto della convenzione II contenuto della convenzione può essere riassunto come segue: Sono vietati la messa in punto, la fabbricazione, lo stoccaggio e qualsiasi altro modo di procurarsi agenti microbiologici o altri agenti biologici, nonché tossine di tipo e in quantità non destinati a fini profilattici, protettivi od altri fini pacifici; sono parimente vietate le armi, l'equipaggiamento o i vettori destinati all'impiego
di tali agenti o tossine a fini ostili o in conflitti armati (art. I). Le sostanze o gli oggetti designati che si troveranno in possesso, sotto la giurisdizione o sotto il controllo di una parte contraente dovranno essere distrutti o volti a fini pacifici, con le necessarie misure cautelative, entro nove mesi al più tardi dall'entrata in vigore della convenzione (art. II).

Le parti contraenti sono inoltre tenute a non trasferire a singoli Stati, gruppi di Stati o organizzazioni internazionali, le sostanze o gli oggetti di cui si tratta e a non sostenere in alcun modo le attività proibite (art. III).

Foglio Federale 1973, Vol. l

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Ogni parte contraente deve, conformemente alla sua costituzione, prendere i provvedimenti necessari per l'esecuzione degli obblighi convenzionati (art.

IV). La convenzione prevede la consultazione reciproca e la cooperazione delle parti, esercitabili anche nell'ambito dell'ONU, nel caso in cui l'oggetto o l'esecuzione della convenzione ponessero problemi particolari (art. V); ciascuna parte ha il diritto di querela presso di Consiglio di Sicurezza dell' ONU qualora accerti che un'altra parte viola la convenzione e sia in grado di giustificare verosimilmente la sua accusa. La querela deve implicare la domanda di esaminare il caso (art. VI par. 1). Ciascuna parte contraente deve, conformemente alle disposizioni della Carta dell'ONU, collaborare con il Consiglio di sicurezza nelle inchieste corrispondenti. L'esito di quest' ultime deve essere comunicato a tutte le parti (ait. VI par. 2). Ogni Stato partecipe della convenzione deve, conformemente alla Carta dell'ONU, prestar assistenza o agevolare l'ottenimento di un'assistenza alla parte querelante, sempreché quest'ultima lo richieda e il Consiglio di sicurezza riconosca ch'essa sia stata esposta a pericolo per la violazione della convenzione (art. VII). La Convenzione non deve essere interpretata come una restrizione o uno sminuimento degli impegni assunti dagli Stati partecipi del Protocollo di Ginevra (art. Vili). Le parti dichiarano di perseguire un divieto analogo per le armi chimiche e di impegnarsi a proseguire, in spirito di buona volontà, i pertinenti negoziati {art. IX). Esse devono inoltre agevolare il più ampio scambio possibile d'equipaggiamenti, di materie, d'informazioni scientifiche e tecniche in rapporto con l'impiego di agenti biologici e di tossine a fini pacifici e operare in tal senso nel limite delle loro possibilità (art. X par. 1). La convenzione sarà applicata in modo da evitare qualsiasi intralcio in tale attività o cooperazione pacifica (art. X par. 2). Le prescrizioni concernenti l'entrata in vigore, il deposito degli strumenti di ratificazione e di adesione, la revisione o il ritiro coincidono in gran parte con quelle del Trattato esaminato all'inizio. Ogni 'Stato contraente può proporre emendamenti alla convenzione. Quest'ultimi entreranno in vigore, riguardo agli Stati che li avranno accettati, a contare dalla loro
accettazione da parte della maggioranza degli Stati partecipi della convenzione e, nel caso in cui uno Stato li accetti successivamente, al momento di questa sua accettazione (art. XI). Cinque anni dopo l'entrata in vigore della convenzione, o prima se una maggioranza delle parti lo desideri, si terrà una conferenza di revisione a Ginevra. Quivi sarà esaminato il funzionamento della convenzione e accertato se gli obiettivi annunciati nel preambolo e nelle disposizioni convenzionate, comprese quelle inerenti all istituzione di un divieto analogo per le armi chimiche, sono in via d'attuazione. Si terrà conto allora di tutti i recenti sviluppi scientifici e tecnici (art. XII). La convenzione è conchiusa per una durata illimitata (art. XIII par. 1). Tuttavia, ogni parte contraente ha, nell'esercizio della sua sovranità nazionale, il diritto di recedere dalla convenzione ove reputi che avvenimenti straordinari connessi con il contenuto della convenzione pregiudi-

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chino gli interessi supremi del paese. Essa notificherà il suo recesso a tutte le parti contraenti e al Consiglio di sicurezza dell'ONU, con preavviso di tre mesi e debita motivazione (art. XIII cpv. 2). I Governi depositar! sono, come l'abbiamo già visto, quelli degli Stati Uniti d'America, della Gran Bretagna e dell'Unione Sovietica (art. XIV par. 2). La convenzione entrerà in vigore quando sarà stata ratificata da 22 Governi, compresi quelli depositar! (art. XIV par. 3).

Per gli Stati che la ratificheranno o vi aderiranno successivamente, essa entrerà in vigore alla data del deposito dei rispettivi strumenti di "ratificazione o d'adesione (art. XIV par. 4). Anche per questa convenzione, i testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede (art.

XV).

33 Yalutazione della convenzione Nel 1970, sotto la direzione del Dipartimento politico federale, è stato costituito un gruppo di lavoro composto di periti di questo dipartimento, di quello militare federale e dell'industria chimica svizzera. Il gruppo di lavoro ha elaborato, all'attenzione del Consiglio federale, uno studio base sui problemi posti al nostro Paese dalle armi chimiche e biologiche. Questo studio dovrebbe essere il fondamento delle decisioni che il nostro Paese dovrà prendere in materia di disarmo nel settore delle armi B e C.

Esso ci permette di affermare quanto segue a proposito della convenzione: Dall'aspetto militare, è soddisfacente che le armi B e C siano trattate separatamente poiché, come l'abbiamo già menzionato, i due tipi d'armi differiscono secondo impiego ed effetti. Non si potrebbe concepire una forma di impiego che permetta di ridurre a un livello controllabile il rischio cui è esposto il Paese stesso che ne fa uso. Un piccolo Stato, se minacciasse di servirsi di tali armi, non potrebbe essere preso sul serio salvo ove si trattasse di un atto di vendetta completamente irrazionale. Per questi motivi, è comprensibile che l'equipaggiamento del nostro esercito in armi B non avrebbe alcun senso. Considerate le poche difficoltà tecniche della fabbricazione di armi B, si deve tuttavia considerare assai più serio il rischio che una potenza, perso il senso delle sue responsabilità, decida, con un ultimo disperato sussulto, di impiegare mezzi siffatti. È un importante argomento questo per approvare il
divieto della messa in punto, della fabbricazione e della giacenza delle armi B. È vero che un divieto totale delle armi B non implica per così dire alcun alleggerimento dei nostri preparativi di difesa.

I principali mezzi di protezione contro gli agenti B, segnatamente le installazioni per la filtrazione dell'aria nei rifugi, sono infatti necessari anche per la protezione contro le armi A e C.

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Dall'aspetto industriale, un tale divieto avrebbe al massimo posto problemi per quanto concerne i pertinenti controlli. I,'industria avrebbe acconsentito a tali controlli, soprattutto ad ispezioni locali, soltanto se quest'ultimi non avessero intralciato eccessivamente la produzione e fossero stati effettuati con la garanzia della tutela del segreto commerciale e industriale.

Dato che la convenzione non prevede alcuna vigilanza internazionale, le cerehie industriali non hanno mosso obiezioni in merito.

A livello scientifico, le disposizioni sulla cooperazione internazionale nel campo dell'utilizzazione pacifica di agenti biologici o di tossine potrebbero assumere una certa importanza anche per il nostro Paese, sia nella ricerca universitaria sia nel settore industriale.

Astrazione fatta per la posizione speciale e privilegiata riconosciuta necessariamente ai Governi depositari (si pensi per esempio al fatto che la loro ratificazione è parimente richiesta per la messa in vigore), la convenzione conferisce gli stessi diritti e impone gli stessi doveri a tutte le parti contraenti, punto questo importante sia a livello politico sia a livello del diritto internazionale. Non sarebbe giustificato, da quest'angolo visuale, che talune parti contraenti siano materialmente sfavorite. L'assenza di controlli internazionali non ostacola la nostra partecipazione. Per altro, le eventuali inchieste del Consiglio di sicurezza suppliscono in un certo modo a questa lacuna. Prevista come compromesso, la rinuncia ai controlli non deve tuttavia essere un precedente per quanto concerne i futuri trattati in materia. La clausola di ritiro, la possibilità di riesaminare la convenzione dall'aspetto politico e quella di emendarla corrispondono alla prassi internazionale degli ultimi anni.

Per contro, nemmeno il nuovo accordo prevede purtroppo una procedura per la composizione pacifica delle controversie né sanzioni propriamente dette. Quest'ultime sono sostituite, in certa misura, dall'assistenza dovuta, conformemente alla Carta dell'ONU, a uno Stato partecipe pregiudicato da una violazione della convenzione, ma questa assistenza non si sospinge oltre alle possibilità già offerte nell'ambito dell'ONU.

Infine, nell'interesse di tutti gli Stati e quindi anche del nostro paese, la convenzione dovrebbe avere un campo
d'applicazione il più universale possibile. In questo caso, nessun motivo né di politica interna né di politica estera giustificherebbe un'astensione elvetica.

Dopo questa valutazione generale, ecco ancora un commento per qualche punto speciale.

Il divieto 'propriamente detto, nonché l'obbligo di distruggere le riserve s'applicano non solo'agli agenti biologici e alle tossine, ma anche alle armi, agli equipaggiamenti e ai vettori destinati all'impiego di tali sostanze in caso d'ostilità o di conflitto armato. Non sarebbe tuttavia possibile distinguere tra tali armi, equipaggiamenti o vettori e le armi, gli equipaggiamenti e i vettori impiegati per gli altri scopi militari, poiché l'uso d'agenti

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biologici o di tossine non richiede installazioni o vettori specifici; possono essere vaporizzati dagli aerei o dalle navi lungo le coste, proiettati con pezzi d'artiglieria o con armi teleguidate le quali possono parimente essere impiegate per trasportare carichi esplosivi convenzionali o nucleari; si possono creare focolai d'infezione mediante commandi speciali o infine impiegare insetti o roditori come vettori di germi patogeni. Pertanto, al momento della ratificazione della convenzione, il nostro Paese, come l'ha fatto al momento della firma, dichiarerà il carattere problematico della disposizione incriminata e si riserverà di poter decidere autonomamente circa il significato di armi, equipaggiamenti e vettori nel senso della convenzione.

Un secondo problema si collega con il diritto di querela presso il Consiglio di sicurezza dell'ONU, previsto nell'articolo VI, diritto che autorizza detto Consiglio a procedere anche se lo Stato convenuto non è membro dell'ONU. Finora, il nostro Paese ha sempre cercato di evitare, per quanto possibile, una tale «sottomissione» a un organo dell'ONU. Oggi però ciò sembra impossibile. Avantutto, il nostro statuto di neutralità non potrebbe giustificare una riserva di tal genere poiché nessuna disposizione di questo articolo ci impone l'obbligo di pronunciarci o di agire in riguardo a Paesi terzi. Un motivo sarebbe per contro la nostra astensione dall'ONU.

In secondo luogo, le altre parti contraenti difficilmente comprenderebbero e accetterebbero un atteggiamento siffatto tanto più che potrebbero essere portate a sospettarci di intenzioni incompatibili con la convenzione.

In terzo luogo, è difficilmente concepibile che una querela fondata possa essere effettivamente proposta contro il nostro Paese. Al momento della ratificazione della convenzione, ci si dovrà dunque astenere da dichiarazioni di questo tipo, ancorché ciò sia in contrasto con la prassi da noi finora seguita. Tenuto conto della nostra posizione rispetto alle Nazioni Unite, tale atteggiamento trova però la sua oculata giustificazione.

Un terzo problema si pone a proposito dell'articolo VII che disciplina l'assistenza a uno Stato esposto a periodo per effetto di una violazione della convenzione. Valgano avantutto le due seguenti osservazioni generali: in primo luogo, l'assistenza non dev'essere
accordata all'ONU bensì direttamente allo Stato che la richiede, ancorché con il consenso del Consiglio di sicurezza. In secondo luogo, non si dice in che cosa debba consistere assistenza siffatta. Contrariamente a quanto prevede l'articolo VI, si tratta tuttavia -- ed è un punto particolarmente importante -- dell'obbligo di agire contro terzi, obbligo che, nel nostro caso, potrebbe opporsi agli impegni connessi con il nostro statuto di neutralità. È dunque necessario ripetere, al momento della ratificazione della convenzione, la riserva di neutralità già formulata al momento della firma.

Riassumendo possiamo dire che anche il nostro Paese può ritenersi soddisfatto della convenzione poiché essa costituisce un passo verso l'eliminazione completa delle armi B e C. Si potrebbe invero rimproverarle

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di riferirsi soltanto a un tipo d'armi la cui utilizzazione è in ogni caso poco probabile, senza rimuovere il rischio assai più grande dell'impiego delle armi C. Ciononostante, la convenzione renderà preziosi servizi. Essa è un primo importante traguardo degli sforzi di disarmo intrapresi fin dalla seconda guerra mondiale dacché, per la prima volta, si tratta di un disarmo vero e proprio e non, come negli accordi precedenti, «soltanto» di un provvedimento restrittivo.

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Osservazioni finali sui due accordi 41

Ratificazioni

Esaminati attentamente gli sviluppi prodottisi a livello internazionale, abbiamo deciso di chiedervi d'approvare i due accordi.

Per quanto concerne il trattato che vieta di collocare armi nucleari e altre armi di distruzione di massa sul fondo dei mari e degli oceani come anche nel loro sottosuolo, questo provvedimento si giustifica tanto più che il trattato è già stato firmato da 90 Stati e ratificato da 41, compresi quelli depositari, è dunque entrato in vigore e non impone praticamente alcun obbligo al nostro Paese.

Altra cosa per quanto concerne la Convenzione che vieta la messa in punto, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) o a tossine e che disciplina la loro distruzione. Questo provvedimento di disarmo ha suscitato in tutto il mondo una eco positiva, già manifesta al momento dell'approvazione da parte dell'Assemblea generale dell'ONU.

Centodieci Stati approvarono allora senza opposizione. La Convenzione è poi stata firmata da cento Stati, compresi quelli depositari. Per contro, 7 soltanto l'hanno ratificata, forse anche per il breve lasso di tempo 'trascorso dall'apertura alla firma e alla ratificazione. Un altro motivo è indubbiamente che diversi firmatari sembrano subordinare il loro comportamento a quello di altri Stati, segnatamente delle grandi potenze. Secondo le informazioni più recenti, le potenze depositarie sembrano voler tener conto di questa situazione. Esse intendono ratificare la Convenzione nel corso del primo semestre del 1973 sforzandosi di ottenere, contestualmente alla loro ratificazione o per lo meno a una data vicina, il più gran numero possibile di altre ratificazioni. Esse agiscono così non solo per render possibile l'entrata in vigore, ma anche per garantire un grado di universalità ohe si sospinga al di là del numero di ratificazioni richieste per l'entrata in vigore.

La comunità internazionale è indubbiamente interessata a una prossima entrata in vigore della convenzione sull'eliminazione completa delle armi biologiche e a tossine e a una partecipazione più vasta possibile. L'intenzione degli Stati depositar] potrà tuttavia attuarsi soltanto se un nu-

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mero sufficiente di firmatari saranno disposti ad intraprendere di comune intesa i passi necessari per la ratificazione. Secondo le ultime 'informazioni, questo sembra essere il caso. Si calcola ohe la convenzione potrà entrare in vigore durante il primo semestre del 1973.

Anche la Svizzera è stata invitata ad associarsi a questi sforzi. Visto che una prossima entrata in vigore e un'acccttazione quanto possibile vasta sono parimente nel nostro interesse, siamo convinti che dovremo contribuire all'attuazione di questo obiettivo, ossia esser pronti a ratificare la convenzione al momento voluto. Non intendiamo tuttavia rinunciare a una condizione a noi cara, ossia al fatto che la convenzione deve presentare un grado sufficiente d'universalità. La ratificazione avverrà soltanto quando saremo certi che, per la prevista coordinazione delle ratificazioni, la convenzione raggiungerà il grado d'universalità che ci sembra necessario. Un tale atteggiamento si giustifica tanto più che la convenzione non pone alcun problema per il nostro Paese né sul piano militare né nei settori economici o scientifici.

42 Ripercussioni finanziarie Né il Trattato né la Convenzione hanno ripercussioni finanziarie per il nostro Paese.

43 Costituzionalità La costituzionalità del disegno si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale secondo cui la Confederazione ha il diritto di conchiudere trattati con gli Stati esteri. La competenza dell'Assemblea federale si fonda sull'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale.

Gli accordi di cui si tratta possono essere disdetti in ogni tempo con preavviso di tre mesi. È vero che il diritto di disdetta è vincolato a una condizione materiale e cioè all'esistenza di avvenimenti straordinari connessi con il contenuto dell'accordo e pregiudicanti gli interessi supremi del Paese. Tuttavia, spetta a ogni Stato contraente decidere dell'esistenza di avvenimenti siffatti. Dacché trattasi di un problema di apprezzamento e di valutazione politica la libertà d'azione delle parti non è giuridicamente limitata. In virtù delle stesse considerazioni, il trattato di Mosca del 1963 sul divieto degli esperimenti con armi nucleari, contemplante un'analoga clausola di ritiro, non è stato sottoposto al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali. Le disposizioni dei due trattati
relative al recesso sono state ampliate in rapporto a quelle dell'accordo di Mosca nel senso che il medesimo non deve essere notificato soltanto alle altre parti contraenti ma anche al Consiglio di sicurezza dell'ONU, con un esposto degli avvenimenti straordinari invocati. Trattasi tuttavia di pure prescrizioni procedurali che non pregiudicano affatto la libertà delle parti con-

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·traenti di disdire i trattati. Il decreto federale proposto non soggiace dun"que all'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione federale quanto al referendum facoltativo in materia di trattati internazionali.

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Proposta

Fondandoci su quanto precede, ci pregiamo proporvi d'approvare il Trattato che vieta di collocare armi nucleari e altre armi di distruzione di massa sul fondo dei mari e degli oceani come anche nel loro sottosuolo e la Convenzione che vieta la messa in punto, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) o a tossine e che disciplina la loro distruzione. La convenzione potrà essere ratificata soltanto quando saremo certi che presenterà il grado d'universalità che ci sembra necessario. La ratificazione dev'essere inoltre corredata delle riserve formali che abbiamo già espresso al momento della firma per quanto concerne le armi, gli equipaggiamenti e i vettori da un lato e gli obblighi derivanti dal nostro statuto di neutralità dall'altro.

Gradite, onorevoli signori presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 17 gennaio 1973.

In nome del Consiglio federale svizzero, II presidente della Confederazione: Bonvin II cancelliere della Confederazione: Huber

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(Disegno)

Decreto federale concernente il Trattato che vieta di collocare armi di distruzione di massa sul fondo e nel sottosuolo marini come anche la Convenzione che vieta le armi biologiche o a tossine (Del

)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 gennaio 1973 1), decreta: Art. l Sono approvati: -- il Trattato ohe vieta di collocare armi nucleari e altri armi di distruzione di massa sul fondo dei mari e degli oceani come anche nel loro sottosuolo, dell'I 1 febbraio 1971; -- la Convenzione che vieta la messa in punto, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) o a tossine e che disciplina la loro distruzione, del 10 aprile 1972.

1

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II Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

Art. 2 II presente decreto non soggiace al referendum in materia di trattati internazionali.

" FF 1973 I 285

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Allegato 7l

Trattato che vieta di collocare armi nucleari e altri armi di distruzione di massa sul fondo dei mari e degli oceani come anche nel loro sottosuolo Gli Stati partecipi del presente Trattato, Riconoscendo l'interesse comune dell'umanità ai progressi dell'esplorazione e dell'utilizzazione del fondo marino e oceanico a fini pacifici, Considerando che la prevenzione della corsa agli armamenti nucleari sul ifondo marino e oceanico serve alla causa del mantenimento della pace mondiale, attenua le tensioni internazionali e consolida le relazioni d'amicizia fra gli Stati, Convinti che il presente Trattato segna una tappa che aiuterà ad escludere dalla corsa agli armamenti il fondo dei mari e degli oceani come anche il loro sottosuolo, Convinti che il presente Trattato segna una tappa verso un trattato di disarmo generale e completo sotto stretto ed efficace controllo internazionale e risoluti a continuare i pertinenti negoziati, Convinti che il presente Trattato servirà agli scopi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite compatibilmente con i principi del diritto internazionale e senza pregiudicare le libertà dell'alto mare, Hanno convenuto quanto segue: Articolo I 1. Gli Stati partecipi del presente Trattato s'impegnano a non installare o collocare sul fondo dei mari e degli oceani o nel loro sottosuolo, oltre il limite esterno della zona del fondo dei mari definita nell'articolo II, nessuna arma nucleare o altro tipo d'arma di distruzione di massa, né alcuna costruzione, installazione di lancio o altra installazione esplicitamente concepita per lo stoccaggio, la sperimentazione o l'uso di tali armi.

2. Gli impegni enunciati nel paragrafo 1 del presente articolo s'applivano parimente alla zona del fondo dei mari menzionata nel detto paragrafo; se si tratta soltanto dell'interno di detta zona, essi non s'applicano né allo Stato rivierasco né al fondo marino sotto le acque territoriali.

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3. Gli Stati partecipi del presente trattato s'impegnano a non aiutare, incoraggiare o incitare alcuno Stato a compiere le attività menzionate nel paragrafo 1 del presente articolo né a partecipare altrimenti a simili atti.

Articolo II Al fini del presente Trattato il limite esterno della zona del fondo marino di cui all'articolo I coinciderà con il limite esterno della zona di dodici miglia menzionata nella seconda parte della Convenzione concernente il mare territoriale e la zona attigua, firmata a Ginevra il 29 aprile 1958, e sarà misurata conformemente alle disposizioni della prima parte, sezione II, di detta Convenzione e conformemente al diritto internazionale.

Articolo III 1. Al fine di promuovere gli scopi del presente Trattato e di garantire l'osservanza delle sue disposizioni, ciascuna Parte ha il diritto di verificare, osservandole, le attività degli altri Stati partecipi .del Trattato sul fondo dei mari e degli oceani come anche nel loro sottosuolo al di là della zona di cui all'articolo I, a condizione che questa osservazione non intralci quelle attività.

2. Se, per effetto di questa osservazione, sussistono dubbi ragionevoli quanto all'esecuzione degli obblighi assunti in virtù del Trattato, lo Stato partecipe in dubbio e lo Stato partecipe responsabile delle attività dubbiose si consulteranno al fine di eliminare i dubbi. Se lo Stato partecipe persiste nei suoi dubbi, ne informerà gli altri Stati partecipi e le Parti in causa collaboreranno ai fini di qualsiasi altra procedura di verificazione, eventualmente convenuta, compresa l'ispezione appropriata degli oggetti, delle costruzioni, delle istallazioni o di altre sistemazioni di cui si possa ragionevolmente presumere ohe presentino il carattere descritto all'articolo I. Le Parti situate nella regione di queste attività, compreso qualsiasi altro Stato rivierasco, o qualsiasi altra Parte che ne farà richiesta, avranno il diritto di partecipare a questa consultazione e a questa cooperazione. Ultimate le altre procedure di verifica, la Parte che le avrà avviate invierà alle altre parti un rapporto appropriato.

3. Se lo Stato responsabile delle attività suscitanti dubbi ragionevoli non può essere identificato con l'osservazione dell'oggetto, della costruzione, dell'istallazione o di un'altra sistemazione, lo' Stato partecipe in dubbio
ne informerà le Parti che si 'trovano nella regione di dette attività e qualsiasi altro Stato partecipe e procederà ad inchieste appropriate presso di essi. Se queste inchieste accertano ohe uno Stato partecipe è responsabile di tali attività, questi deve consultarsi e cpllaborare con le altre Parti come previsto nel paragrafo 2 del presente articolo. Se l'identità dello Stato responsabile non può essere determinata con queste inchieste, lo Stato parte-

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cipe inquirente potrà intraprendere altre procedure di verificazione, l'ispezione compresa, e solleciterà la cooperazione delle Parti della regione, compreso ciascuno Stato rivierasco, o di qualsiasi altra Parte che intendesse collaborare.

4. Se la consultazione e la collaborazione previste nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo non consentono di rimuovere i dubbi circa le attività suddette e se l'esecuzione degli obblighi assunti in virtù del presente Trattato è seriamente messa in questione, uno Stato partecipe può, conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, adire il Consiglio di sicurezza il quale può prendere provvedimenti conformemente alla Carta.

5. Ciascuno Stato partecipe può procedere alla verificazione prevista nel presente articolo, sia mediante mezzi propri sia con l'assistenza completa o parziale di qualsiasi altra Parte, sia mediante procedure internazionali appropriate nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e conformemente alla Carta.

6. Le attività di verificazione previste nel presente Trattato devono essere esercitate senza intralciare le attività degli altri Stati partecipi e tenendo debitamente conto dei diritti riconosciuti conformemente al diritto internazionale, comprese le libertà dell'alto mare e i diritti degli Stati rivieraschi in quanto all'esplorazione e allo sfruttamento del loro zoocolo continentale.

Articolo IV Nessuna disposizione del presente trattato sarà interpretata come sostegno o pregiudizio della posizione di uno Stato partecipe rispetto alle convenzioni internazionali vigenti, compresa quella del 1958 concernente il mare territoriale e la zona attigua, o rispetto ai diritti e pretese di detto Stato o al riconoscimento o al non riconoscimento dei diritti e delle pretese di qualsiasi altro Stato per quanto concerne le acque situate al largo delle sue coste, compresi fra l'altro i mari territoriali e le zone attigue, o per quanto concerne il fondo dei mari e degli oceani, compresi gli zoccoli continentali.

Articolo V Le Parti s'impegnano a proseguire in buona fede i negoziati circa nuovi provvedimenti di disarmo al fine di prevenire una corsa agli armamenti sul fondo dei mari e degli oceani come anche nel loro sottosuolo.

Articolo VI Ciascuna parte può proporre emendamenti al presente Trattato. Questi emendamenti entreranno in vigore, per ciascuno Stato partecipe che li avrà accettati, alla loro accettazione da parte della maggioranza degli Stati

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partecipi del Trattato e, successivamente, per ciascuno degli altri Stati partecipi, alla data cui questo Stato li avrà accettati.

Articolo VII Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, si terrà a Ginevra (Svizzera) una conferenza delle Parti al fine d'esaminare il funzionamento del Trattato ed assicurarsi ohe gli obbiettivi enunciati nel preambolo e le disposizioni del Trattato sono debitamente osservati. In occasione di questa revisione, si terrà conto di tutti i pertinenti progressi tecnologici.

La conferenza di revisione determinerà, in conformità delle opinioni della maggioranza delle Parti presenti, se e quando occorrerà tenere un'altra conferenza di revisione.

Articolo Vili Ciascuno Stato partecipe del presente Trattato, nell'esercizio della sua sovranità nazionale, ha il diritto di recedere dal Trattato qualora ritenga che avvenimenti straordinari connessi con il contenuto del Trattato abbiano compromesso gli interessi supremi del suo Paese. Deve notificare questo recesso a tutti gli altri Stati partecipi del Trattato come anche al Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, con preavviso di tre mesi. Detta notificazione deve contenere un esposto degli avvenimenti straordinari che lo Stato di cui si tratta considera lesivi dei suoi interessi supremi.

Articolo IX Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano in alcun modo gli obblighi assunti dalle Parti in virtù di strumenti internazionali istituenti zone esenti d'armi nucleari.

Articolo X 1. Il presente Trattato è aperto alla firma di tutti gli Stati. Ciascuno Stato che non lo avrà firmato prima dell'entrata in vigore conformemente al paragrafo 3 del presente articolo potrà aderirvi in ogni momento.

2. Il presente Trattato è sottoposto alla ratificazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione e quelli d'adesione sono depositati presso i Governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, quivi designati come Governi depositari.

3. Il presente Trattato entra in vigore dopo il deposito degli strumenti di ratificazione da parte di ventidue Governi, compresi quelli depositari.

4. Rispetto agli Stati i cui strumenti di ratificazione e d'adesione saranno depositati dopo la sua entrata in vigore, il presente Trattato entra in

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vigore alla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratificazione o di adesione.

5. I Governi depositarii informeranno rapidamente i Governi di tutti gli Stati firmatari o aderenti della data di ciascuna firma, della data del deposito di ciascun strumento di ratificazione e d'adesione, della data dell'entrata in vigore del Trattato come anche di tutti gli altri avvisi ricevuti.

6. Il presente Trattato è registrato dai Governi depositari conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo XI II presente Trattato, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese q russo fanno ugualmente fede, è depositato negli archivi dei Governi depositari. Copie certificate conformi del presente Trattato saranno inviate dai Governi depositari ai Governi degli Stati che avranno firmato il Trattato o che vi avranno aderito.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto in tre esemplari, a Londra, Mosca e Washington, i'11 febbraio 1971.

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Allegato 2

Convenzione che vieta la messa in punto, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) o a tossine e che disciplina la loro distruzione Gli Stati partecipi della presente Convenzione, Decisi di operare per l'attuazione di progressi effettivi sulla via del disarmo completo, compreso il divieto e la soppressione di tutti i tipi d'armi di distruzione di massa, e convinti che il divieto della messa in punto, della fabbricazione e della giacenza di armi chimiche e batteriologiche (biologiche), come anche la loro distruzione con provvedimenti efficaci contribuiranno all'attuazione del disarmo generale completo sotto uno stretto ed efficace controllo internazionale, Riconoscendo la grande importanza del Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici firmato a Ginevra il 17 giugno 1925, come anche l'importanza che detto Protocollo ha 'avuto e continua a avere attenuando gli orrori della guerra, Riaffermando la loro fedeltà ai principi e agli scopi di detto Protocollo e invitando tutti gli Stati a conformarvisi strettamente, Ricordando ohe l'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ha condannato più volte tutti gli atti contrari ai principi e agli scopi del Protocollo di Ginevra del 17 giugno 1925, Desiderosi di contribuire ad accrescere la fiducia fra i popoli e a sanare in genere il clima internazionale, Desiderosi parimente di contribuire al conseguimento degli scopi e all attuazione dei principi della Carta delle Nazioni Unite, Convinti dell'importanza e dell'urgenza d'escludere dagli arsenali degli Stati, con provvedimenti efficaci, le armi di distruzione di massa pericolose come quelle implicanti l'impiego di agenti chimici o batteriologici (biologici), Riconoscendo che un'intesa sul divieto delle armi batteriologiche (biologiche) o a tossine rappresenta una prima tappa possibile verso l'attuazione di un accordo su efficaci provvedimenti intesi a vietare parimente la messa

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in punto, la fabbricazione e lo stoccaggio di armi chimiche, e essendo decisi a proseguire negoziati a tal fine, Decisi, nell'interesse di tutta l'umanità, ad escludere totalmente la possibilità di veder utilizzati come armi agenti batteriologici (biologici) o tossine, Convinti che la coscienza dell'umanità riproverebbe l'impiego di tali metodi e ohe nessun sforzo dev'essere risparmiato per sminuire questo rischio, Hanno convenuto quanto segue: Articolo I Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s'impegna a mai e in nessuna circostanza mettere in punto, fabbricare, tenere in deposito o acquistare in un modo o nell'altro né conservare: 1) agenti microbiologici e altri agenti biologici come anche tossine, qualunque ne sia l'origine o il modo di produzione, di tipo e in quantità non destinati a fini profilattici, di protezione o ad altri fini pacifici; 2) armi, equipaggiamento e vettori destinati all'impiego di tali agenti o tossine a fini ostili e in conflitti armati.

Articolo II Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s'impegna a distruggere o a destinare a fini pacifici, il più rapidamente possibile e in ogni caso non più tardi di nove mesi dopo l'entrata in vigore della Convenzione, tutti gli agenti, le tossine, le armi, gli equipaggiamenti e i vettori di cui all articolo I della Convenzione che si trovassero in suo possesso, .sotto la sua giurisdizione o il suo controllo. Nell'esecuzione delle disposizioni del presente articolo si dovranno prendere tutti i provvedimenti precauzionali necessari per proteggere le popolazioni e l'ambiente.

Articolo III Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s'impegna a non trasferire, né direttamente né indirettamente, uno qualsiasi degli agenti, tossine, armi, equipaggiamenti o vettori di cui all'articolo I della Convenzione e a non aiutare, incoraggiare o incitare in qualsiasi modo uno Stato, un gruppo di Stati o un'organizzazione internazionale a fabbricare o a acquistare altrimenti uno qualsiasi d'i detti agenti, tossine, armi, equipaggiamenti o vettori.

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Articolo IV Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s'impegna a prendere, secondo le procedure previste nella sua costituzione, i provvedimenti necessari per vietare e impedire la messa in punto, la fabbricazione, lo stoccaggio, l'acquisto o la conservazione degli agenti, delle tossine, delle armi, oegli equipaggiamenti e dei vettori di cui all'articolo I della Convenzione, sul territorio di un tale Stato, sotto la sua giurisdizione o sotto il suo controllo in qualsiasi luogo.

Articolo V Gli Stati partecipi della presente Convenzione s'impegnano a consultarsi e a cooperare reciprocamente per risolvere tutti i problemi che potrebbero sorgere quanto agli scopi della Convenzione o quanto all'applicazione delle sue disposizioni. La consultazione e la cooperazione previste dal presente articolo potranno parimente essere intraprese per mezzo di procedure internazionali appropriate nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e conformemente alla sua Carta.

Articolo VI 1. Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione, se accerta che un'altra Parte agisce in violazione degli obblighi derivanti dalle disposizioni convenzionate, può muover querela presso il Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La querela deve fornire tutte le prove possibili circa la sua fondatezza e implicare la domanda del suo esame da parte del Consiglio di -sicurezza.

2. Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s'impegna a cooperare a qualsiasi inchiesta che il Consiglio di sicurezza intraprenda conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, per effetto d'una querela da lui ricevuta. Il Consiglio di sicurezza comunica agli Stati partecipi della Convenzione i risultati dell'inchiesta.

Articolo VII Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione s'impegna a fornire un'assistenza, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, a ciascuna Parte che ne faccia domanda se il Consiglio di sicurezza decide che quest' ultima è stata esposta a pericolo per effetto di una violazione della Convenzione, ovvero a facilitare l'assistenza fornita a questa Parte.

Articolo Vili Nessuna disposizione della presente Convenzione sarà interpretata come restringente o sminuente un 'impegno qualsiasi assunto da uno Stato Foglio Federale 1973, Voi. I

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in virtù del Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici, firmato a Ginevra il 17 giugno 1925.

Articolo IX Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione afferma di riconoscere lo scopo di un divieto efficace delle armi chimiche e, a tal fine, s'impegna a proseguire, in spirito di buona volontà, negoziati per giungere prossimamente a un accordo su efficaci provvedimenti intesi a vietarne la messa in punto, la fabbricazione e lo stoccaggio nonché a disciplinarne la distruzione, e su appropriati provvedimenti concernenti l'equipaggiamento e i vettori specialmente destinati alla fabbricazione o all'impiego d'agenti chimici a scopi d'armamento.

Articolo X 1. Gli Stati partecipi della presente Convenzione s'impegnano ad agevolare il massimo scambio possibile d'equipaggiamento, di materie e d'informazioni scientifiche e tecniche in rapporto con l'impiego di agenti batteriologici (biologici) e di tossine a fini pacifici e hanno il diritto di partecipare a questi scambi. Le parti che sono in grado di farlo coopereranno parimente fornendo, individualmente o in comune, con altri Stati o organizzazioni internazionali, il proprio concorso all'estensione futura e all'applicazione delle scoperte scientifiche nel settore della batteriologia (biologia), in considerazione della prevenzione delle malattie od altri fini pacifici.

2. La presente Convenzione sarà applicata in modo da evitare qualsiasi intralcio allo sviluppo economico e tecnico delle Parti o alla cooperazione internazionale nel campo delle attività batteriologiche (biologiche) pacifiche, compreso lo scambio internazionale di agenti batteriologici (biologici) e d'i tossine, come anche di materiale per la messa in punto, l'impiego o la produzione di agenti batteriologici (biologici) o di tossine a fini pacifici conformemente alle disposizioni della Convenzione.

Articolo XI Ciascuna Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione.

Questi emendamenti entreranno in vigore, per ciascuno Stato che li avrà accettati, alla loro acccttazione da parte della maggioranza degli Stati partecipi della presente Convenzione e, successivamente, per ciascuna delle altre Parti, al momento in cui queste li avranno accettati.

Articolo XII Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, o prima di questa data se una maggioranza delle Parti lo richieda facendone

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proposta ai Governi depositar!, si terrà a Ginevra (Svizzera) una conferenza degli Stati partecipi della Convenzione al fine di esaminarne il funzionamento e di accertare se gli obiettivi enunciati nel preambolo e le disposizioni della Convenzione, comprese quelle relative ai negoziati sulle armi chimiche, siano in via d'attuazione. Per questo esame sarà tenuto conto di tutte le nuove realizzazioni scientifiche e tecniche in rapporto con la convenzione.

Articolo XIII '1. La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata.

2. Ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione ha, nell'esercizio della sua sovranità nazionale, il diritto di recedere dalla Convenzione qualora ritenga che avvenimenti straordinari connessi col contenuto della medesima abbiano esposto a pericolo gli interessi supremi del Paese. Notificherà questo recesso a tutti gli altri Stati partecipi della Convenzione e al Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, con preavviso di tre mesi. In questa notificazione indicherà gli avvenimenti straordinari considerati come pericolosi per i suoi interessi supremi.

Articolo XIV 1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati. Ciascuno Stato che non avrà firmato la Convenzione prima dell'entrata in vigore conformemente al paragrafo 3 del presente articolo potrà aderirvi in ogni momento.

2. La presente Convenzione è sottoposta alla ratificazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratificazione e quelli di adesione sono depositati presso i Governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, quivi designati come Governi depositari.

3. La presente Convenzione entra in vigore allorché ventidue Governi, compresi quelli designati come Governi depositari, avranno depositato i loro strumenti di ratificazione.

4. Per gli Stati i cui strumenti di ratificazione o di adesione saranno depositati dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, quest'ultima enterra in vigore alla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratificazione o di adesione.

5. I Governi depositari informeranno senza indugio tutti gli Stati firmatari o aderenti della data di ciascuna firma, della data del deposito di ciascuno strumento di ratificazione o di adesione, della data dell'entrata in vigore della Convenzione, come anche di qualsiasi altra comunicazione ricevuta.

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6. La presente Convenzione è registrata dai Governi depositali conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo XV La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, è depositata negli archivi dei Governi depositari. Copie debitamente certificate della Convenzione saranno inviate dai Governi depositar! ai Governi degli Stati firmatari o aderenti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta in tre esemplari, a Londra, Mosca e Washington, il 10 aprile 1972.

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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente il Trattato che vieta di collocare armi di distruzione di massa sul fondo e nel sottosuolo marini come anche la Convenzione che vieta le armi biologiche o a tossine (Del 17 gennaio 1...

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1973

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Cahier Numero Geschäftsnummer

11544

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

19.02.1973

Date Data Seite

285-308

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