450 Termine di referendum: 13 gennaio 1974

Legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni # S T #

LF del 27 settembre 1973 che la modifica

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dei) 23 maggio 1973 *>, decreta:

La legge federale 13 giugno 1911 2) sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni è modificata come segue: Art. 62 cpv. 2 2

Essa ha termine con lo spirare del trentesimo giorno susseguente a quello in cui cessa il diritto al salario o almeno al semisalario. Per convenzione l'Istituto può prolungare l'assicurazione oltre questo termine. Il Consiglio federale determina le rimunerazioni da considerare come salario ai sensi della presente legge.

Art. 74 cpv. 2 2

Questa indennità sarà dell'80 per cento del salario che viene a mancare all'assicurato in conseguenza della malattia, ivi compresi i proventi accessori ordinari. Il guadagno è preso in considerazione solo fino al limite di 150 franchi al giorno.

Art. 78 cpv. 5 5

II guadagno annuale è preso in considerazione solo fino al limite di 46 800 franchi.

Art. 85 cpv. 2 2

1 figli che al tempo dell'infortunio erano legalmente adottali, legittimati o affiliati sono parificati ai figli legittimi.

" FF 1973 I 1301 CS 8 273 ;RS 832.01

2)

451 Art. in cpv.2 - i proventi accessori ordinari degli assicurati sono compresi nel calcolo, eccezion fatta per gli assegni familiari versati quali assegni per i figli, per la formazione professionale o per l'economia domestica entro i limiti dell' uso loca'le o della relativa branca. M guadagno è conteggiato solo fino al limite di 150 franchi al giorno, rispettivamente di 46800 franchi all'anno.

II

Modificazione di altre leggi Sono modificate: 1. La legge federale 20 dicembre 19461' sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 48 cpv. 1 1 Se l'avente diritto a una rendita conformemente alla presente legge riceve una rendita dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare federale, le prestazioni di queste assicurazioni sono ridotte nella misura in cui, sommate alla rendita di vecchiaia o per superstiti, superano il reddito annuo di cui l'interessato è presumibilmente privato.

2. La legge federale 19 giugno 1959 2) sull'assicurazione per l'invalidità: Art. 45 cpv. I Se l'avente diritto a una rendita conformemente alla presente legge riceve una rendita dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare federale, le prestazioni di queste assicurazioni sono ridotte nella misura in cui, sommate alla rendita dell' assicurazione per l'invalidità, superano il reddito annuo di cui l'assicurato è presumibilmente privato.

1

Ili Entrata in vigore La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1974. Le disposizioni relative all'aumento del guadagno preso in considerazione sono applicabili solo ai pregiudizi insorti dopo questa data. Le rendite correnti dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali non saranno ridotte ad un importo inferiore a quello precedente l'entrata in vigore della presente legge.

" CS8437; RS 831.10 "' RU 1959 845; RS 831.20

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Così decretato dal Consiglio nazionale Berna, 27 settembre 1973 II presidente, Franzoni II segretario, Koehler Così decretato dal Consiglio degli Stati Berna, 27 settembre 1973 II presidente, Lampert II segretario, Sauvant

// Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su 'leggi e risoluzioni federali.

Berna, 27 settembre 1973 Per ordine del Consiglio federale svizzero: II cancelliere della Confederazione, Huber

Data della pubblicazione: 15 ottobre 1973 Termine di referendum: 13 gennaio 1974

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Legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni LF del 27 settembre 1973 che la modifica

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1973

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15.10.1973

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450-452

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