1402 Termine di referendum: 7 ottobre 1973

Legge federale sulle tasse di bollo (LB) # S T #

(Del 27 giugno 1973)

* L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 41 b l s capoversi 1 lettera a e 2 e 3 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 ottobre 1972 ", decreta: Introduzione I. Oggetto della legge

Art. l La Confederazione riscuote tasse di bollo: a. sull'emissione di azioni, quote sociali di società a garanzia limitata e di società cooperative, buoni di godimento e quote di fondi d'investimento svizzeri; b. sulla negoziazione di obbligazioni, azioni, quote sociali di società a garanzia limitata e di società cooperative, buoni di godimento, quote di fondi d'investimento, svizzeri ed esteri, come anche di documenti analoghi giusta la presente legge; e. sul pagamento di premi di assicurazione quietanzati.

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2

Se, per gli atti giuridici di cui al capoverso 1, non vengono emessi o consegnati titoli, i libri di commercio o gli altri documenti che servono a certificare gli atti giuridici tengono luogo dei titoli.

II. Quote dei Cantoni

Art. 2 Un quinto del prodotto netto delle tasse di bollo è devoluto ai Cantoni. Esso viene ripartito fra i Cantoni in proporzione al numero della popolazione residente, accertato con l'ultimo censimento.

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" FF 1972 II 1068

1403 2

Si considera ultimo censimento quello i cui risultati sono omologati il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce la ripartizione.

DI. Rapporto con il diritto cantonale

Art. 3 I documenti che la presente legge assoggetta a una tassa di bollo o li dichiara esenti non possono essere gravati dai Cantoni con tasse dello stesso genere o tasse di registro dello stesso genere. H Tribunale federale giudica come istanza unica le contestazioni che sorgessero sul fondamento della presente 'disposizione (art. 116 della LF suill'organizzazione giudiziaria, del 16 dicembre 1943 *>).

IV. Definizioni

Art. 4 1

Si considera «svizzero o domiciliato in Svizzera» chiunque ha il domicilio in Svizzera, vi dimora durevolmente, vi ha la sede statutaria o legale o è iscritto come impresa nel registro di commercio svizzero.

2

Le disposizioni tiella presente legge, quando trattano di «fondi d'investimento», si applicano per analogia anche agli altri patrimoni dello stesso genere e, quando trattano di «direzione del fondo» o di «banca depositaria», si applicano per analogia a tutte le persone che esercitano queste funzioni.

Capo primo: Tassa di bollo d'emissione I. Oggetto della tassa

Art. 5 Norma Soggiacciono alla tassa: a. la costituzione e l'aumento del valore nominale a titolo oneroso o gratuito di diritti di partecipazione in forma di: -- azioni di società anonime e di società in accomandita per azioni, svizzere; -- quote sociali di società a garanzia limitata svizzere; -- quote sociali di società cooperative svizzere; -- buoni di godimento di società svizzere. Si considerano buoni di godimento i diritti a partecipare ad una quota dell'utile netto o del ricavo di liquidazione; 1

DRS173.110 '

1404

b. la costituzione di quote in un fondo d'investimento da parte di persona domiciliata in Svizzera o da parte di persona domiciliata all'estero unitamente a persona domiciliata in Svizzera, compreso il trasferimento, sul conto capitale dei partecipanti, dei redditi netti fruttati dal patrimonio del fondo.

2

Alla costituzione di diritti di partecipazione giusta il capoverso 1 lettera a sono equiparati: a. i versamenti suppletivi che i soci fanno alla società, senza una corrispondente controprestazione e senza che si dia aumento del capitale sociale iscritto nel registro di commercio o dell'ammontare versato sulle quote sociali della società cooperativa; b. il trasferimento della maggioranza di diritti di partecipazione a una società anonima, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata o società cooperativa svizzere, che sono economicamente liquidate o i cui attivi sono stati convertiti in mezzi liquidi; e. il 'trasferimento in Svizzera della sede di una società anonima domiciliata all'estero senza nuova costituzione (art. 14 delle disposizioni finali e transitorie dei · titoli XXIV a XXXIII del Codice delle obbligazioni 1J).

Art. 6 Eccezioni 1

Non soggiaciono alla tassa: a. i diritti di partecipazione a società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata o società cooperative che, escluso ogni fine di lucro, si dedicano all'assistenza degli indigenti e dei malati, favoriscono il culto, l'istruzione o altre opere di pubblica utilità oppure procurano abitazioni a pigione moderata o ancora concedono fideiussioni, purché, a norma degli statuti: -- i dividendi siano limitati al 6 per cento, al massimo, del capitale sociale versato; -- l'assegnazione di premi ai membri dei loro organi sia esclusa; -- la parte del patrimonio rimanente dopo il rimborso del capitale sociale versato sia destinata, in caso di scioglimento della società, ad uno degli scopi summenzionati; b. i diritti di partecipazione a società cooperative, fintanto che le prestazioni dei soci giusta l'articolo 5 non raggiungano, complessivamente, 50 000 franchi; e. i diritti di partecipazione a imprese ferroviarie, di navigazione e a servizi di trasporto su strada concessionati, costituiti o aumentati in D RS 220

1405 dipendenza dei provvedimenti di cui all'articolo 56 e seguenti della legge federale del 20 (dicembre 1957 1) sulle ferrovie; d. i diritti di partecipazione costituiti o aumentati mediante aggi e versamenti precedenti dei soci, per quanto la società provi di aver pagato la tassa di bollo su detti aggi e i versamenti; e. le quote di quei fondi d'investimento che servono esclusivamente al collocamento di capitali destinati durevolmente alle previdenza professionale in materia di vecchiaia, superstiti e invalidità delle imprese o collettività di diritto pubblico svizzere.

2

Non dandosi più i presupposti di esenzione, la tassa deve essere pagata su i diritti di partecipazione o quote di fondi d'investimento ancora esistenti.

II. Nascita del credito fiscale

Art. 7 II credito fiscale sorge: quanto alle azioni e quote sociali in società a garanzia limitata: all'atto dell'iscrizione nel registro di commercio della costituzione o dell'aumento dei diritti di partecipazione; quanto ai versamenti su azioni nominative non interamente liberate, emesse prima dell'entrata in vigore della presente legge: all'atto dei versamenti successivi; quanto alle quote sociali di società cooperative: all'atto dell'emissione 0 dell'aumento; quanto ai buoni di godimento: all'atto dell'emissione o dell'aumento; quanto ai versamenti suppletivi e ai trasferimenti della maggioranza di diritti di partecipazione: all'atto del versamento o del trasferimento.

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a.

b.

e.

d.

e.

2

Su le quote di fondi d'investimento, il credito fiscale sorge all'atto in cui i versamenti del partecipante vengono accreditati nella contabilità del fondo o i redditi netti trasferiti al conto capitale.

III. Aliquote e calcolo della tassa

Art. 8 Norma 1

La tassa su i diritti di partecipazione è del 2 per cento ed è calcolata: a. quanto alla costituzione e all'aumento di diritti di partecipazione: su l'ammontare percepito dalla società a titolo di controprestazione dei diritti di partecipazione, ma almeno sul valore nominale; b. quanto ai versamenti suppletivi: su l'ammontare del versamento suppletivo; » RS 742.101

1406

e. quanto al trasferimento della maggioranza di diritti di partecipazione: su la sostanza netta di cui, all'atto del trasferimento, dispone la società, ma almeno sul valore nominale di tutti i diritti di partecipazione esistenti.

2

La tassa su le quote in fondi d'investimento è dello 0,6 per cento ed è calcolata: a. su l'ammontare percepito dal fondo d'investimento a titolo di controprestazione delle quote; b. su gli utili netti trasferiti al conto capitale.

3

Cose e diritti vanno valutati al valore venale all'atto del conferimento.

Art. 9 Casi speciali La tassa è: quanto ai diritti di partecipazione creati o aumentati in esecuzione di deliberazioni relative a funzioni o concentrazioni aventi, economicamente, il carattere di fusioni, a trasformazioni e a scissioni di società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata 0 società cooperative: dell'I per cento dell'ammontare, calcolato almeno al valore nominale, che la nuova società o quella riscattante percepisce a titolo di controprestazione per i nuovi diritti di partecipazione; quanto alle azioni nominative non interamente liberate, emesse prima dell'entrata in vigore della presente legge: dell'I per cento dei versamenti successivi; quanto al trasferimento in Svizzera della sede di una società anonima domiciliata all'estero, senza che si dia una nuova costituzione: dell'I per cento della sostanza netta di cui dispone la società all'atto del trasferimento, percento calcolato almeno sul valore nominale delle azioni e buoni di godimento esistenti; quanto ai buoni di godimento non aventi valore nominale, che vengono emessi gratuitamente: di due franchi per ogni buono di godimento; 1

a.

b.

e.

d.

2 La tassa non è riscossa sui versamenti eseguiti nel corso di un esercizio, sul capitale sociale di una società cooperativa se non nella misura 'in cui questi versamenti superano i rimborsi di capitale sociale eseguiti durante lo stesso esercizio.

IV. Obbligo fiscale

Art. 10 L'obbligo fiscale incombe alla società. In caso di trasferimento della maggioranza dei diritti di partecipazione (art. 5 cpv. 2 lett. b) l'alienante è responsabile solidalmente.

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1407 2

Trattandosi di fondi d'dnvestimento, 'l'obbligo fiscale incombe alla direzione del fondo. Se essa si trova 'all'estero, ila banca depositarla in Svizzera la sostituisce. Se l'una e l'altra si trovano all'estero, la persona domiciliata in Svizzera che ha emesso unitamente a loro le quote deve l'importo in loro vece.

V. Scadenza del credito fiscale

Art. 11 La tassa scade: a. sulle quote in società cooperative: 30 giorni dopo la tassazione ufficiale; b. su i buoni di godimento e su le quote in fondi d'investimento emessi correntemente: 30 giorni dopo la fine del trimestre nel corso del quale è sorto il credito fiscale (art. 7); e. in tutti gli altri casi: 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art.

7).

VI. Proroga della riscossione e condono del credito fiscale

Art. 12 Se, in occasione di un risanamento pubblico o interno di una società anonima, di una società in accomandita per azioni, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa, la riscossione della tassa di bollo d'emissione dovesse avere delle conseguenze particolarmente gravose, la riscossione va prorogata o la tassa condonata.

Capo secondo: Tassa di bollo di negoziazione I. Oggetto della tassa

Art. 13 Norma La tassa ha per oggetto il trasferimento a titolo oneroso della proprietà dei documenti di cui al capoverso 2, per quanto uno dei mediatori o dei contraenti sia un negoziatore di titoli domiciliato in Svizzera.

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2

Sono documenti imponibili: a. i titoli seguenti emessi da persona domiciliata in Svizzera: -- le obbligazioni di prestiti, comprese le quote di prestiti garantiti da pegno immobiliare, giusta l'articolo 875 del Codice civile1', i 'titoli D RS 210

1408 di rendita, le obbligazioni fondiarie, le obbligazioni di cassa, i buoni di cassa e di deposito; -- le azioni, le quote in società a garanzia limitata e in società cooperative, 'i buoni di godimento; -- i certificati di fondi d'investimento; -- le cambiali, i titoli affini alle cambiali, gli ordini e le promesse di pagamento all'ordine o al portatore.

b. i titoli emessi da persona domiciliata all'estero che, dal lato economico, sono da equipararsi a quelli di cui alla lettera a; e. i certificati relativi a sottopartecipazioni a titoli del genere indicato alle Jettere aeb nonché a crediti da mutui.

3

Si considerano negoziatori di titoli: a. le persone fisiche e giuridiche e le società di persone che, per conto proprio o altrui, comprano e vendono per professione titoli intesi nel senso del capoverso 2; b. le direzioni e le banche depositane di fondi d'investimento; e. le società anonime, le società a garanzia limitata e le società cooperative che non rientrano fra quelle di cui alla lettera a, -- che hanno per scopo principale, secondo gli statuti, la partecipazione ad altre imprese, se il capitale sociale fissato dagli statuti ammonta almeno a 500 000 franchi, o -- i cui attivi sono costituiti, secondo l'ultimo bilancio, per più della metà, ma almeno per un milione di franchi, da crediti, partecipazioni e sottopartecipazioni del genere indicato al capoverso 2.

Art. 14

Eccezioni 1

Non sono soggetti alla tassa: a. l'emissione di azioni, di quote in società a garanzia limitata e in società cooperative, di buoni di godimento e di quote in fondi d'investimento svizzeri, compresa l'assunzione ferma di tìtoli da parte di una banca o di una società di partecipazione e l'assegnazione di titoli in occasione di una emissione successiva; b. il conferimento di documenti che servono a liberare azioni, quote in società a garanzia limitata e in società cooperative, buoni di godimento e quote in fondi d'investimento svizzeri; e. l'acquisto - di effetti cambiari e effetti analoghi, altre assegnazioni e promesse di pagamento all'ordine o al portatore come anche di sotto-

1409 partecipazioni a crediti su prestiti, da parte di una banca giusta la legge federale dell'8 novembre 19341' su le banche e le casse di risparmio, della Banca nazionale svizzera o di una centrale d'emissione di obbligazioni fondiarie, per proprio conto; d. il commercio di diritti d'opzione; e. la restituzione di titoli per il loro rimborso.

2

La Banca nazionale svizzera è esentata da una parte delle tasse che la concernono per operazioni da essa conchiuse in esecuzione della propria politica monetaria e credizia.

II. Nascita del credito fiscale

Art. 15 1

·

II credito fiscale sorge al momento della stipulazione dell'atto giuri-

dico.

2 Per gli atti giuridici il cui effetto dipende dall'adempimento di una condizione o che concedono un diritto d'opzione il crédito fiscale sorge al momento dell'esecuzione dell'atto giuridico.

III. Aliquote e calcolo della tassa

Art, 16 La tassa è calcolata sul controvalore ed è: a. dell'I per mille per i titoli emessi da persone domiciliate in Svizzera; b. del 2 per mille per i titoli emessi da persone domiciliate all'estero.

2 Se il controvalore non è costituito da una somma in denaro, determinante è il valore venale della controprestazione concordata.

1

IV. Obbligo fiscale

Art. 17 Norma L'obbligo fecale incombe al negoziatore di titoli.

2 Egli deve la metà della tassa: a. se è mediatore: per ogni contraente che non prova di essere registrato come negoziatore di titoli; 1

" RS 952.0

1410 b. se è contraente: per se stesso e per la controparte che non prova di essere registrata come negoziatore di titoli.

3

II negoziatore di titoli è considerato quale mediatore: a. se regola i suoi conti con il committente alle condizioni originali del negozio concluso con la controparte; b. se si limita a segnalare alle parti la possibilità di concludere un negozio; e. se aliena i titoli il giorno stesso in cui li ha acquistati.

Art. 18

Operazioni d'emissione 1

II negoziatore di titoli è considerato contraente se assume definitivamente i titoli all'atto dell'emissione.

2

Se il negoziatore di titoli acquista, in qualità di sottopartecipante, titoli di un altro negoziatore e li ricolloca ancora durante l'emissione, egli è esentato dalla parte di tassa che lo concerne.

Art. 19

Operazioni concluse all'estero 1

Se l'operazione è conclusa all'estero e con una banca straniera o con un agente di cambio straniero, non è dovuta la tassa incombente al contraente estero; nondimeno, deve essere pagata la tassa da parte di un contraente se il negoziatore di titoli è intervenuto come mediatore fra due banche estere o tra due agenti di cambio stranieri.

2

Un'operazione è considerata conclusa all'estero: a. quando le due parti si trovano all'estero al momento in cui danno le dichiarazioni portanti alla conclusione del negozio; b. quando il negozio viene concluso per lettera o telecomunicazione tra un luogo situato in Svizzera ed uno all'estero e il conteggio è fatto dalla banca estera o dall'agente di cambio estero.

V. Scadenza del credito fiscale

Art. 20 La tassa scade 30 giorni dopo la fine del trimestre nel corso del quale è sorto il credito fiscale (art. 15).

1411 Capo terzo: Tassa di bollo su i premi di assicurazione I. Oggetto della tassa

Art. 21 Norma La tassa ha per oggetto i pagamenti di premi per assicurazioni: a. che fanno parte del portafoglio svizzero di un assicuratore svizzero sottoposto a vigilanza della Confederazione o avente stato di diritto pubblico; b. conchiuse da un assicurato svizzero con un assicuratore estero non sottoposto alla vigilanza della Confederazione.

Art. 22 Eccezioni a.

b.

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d.

e.

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Non sono soggetti alla tassa i pagamenti di premi per l'assicurazione: sulla vita (assicurazione di capitale o di rendita); contro le malattie e l'invalidità; contro gli infortuni; di merci trasportate; contro i danni cagionati dagli elementi naturali ai terreni agricoli e alle colture; contro la disoccupazione; contro i danni della grandine; del bestiame; di riassicurazioni; su corpi di aeromobili, di navi e battelli (assicurazione casco), menzionati nell'ordinanza, che vengono adibiti, a titolo professionale, essenzialmente al trasporto internazionale di persone e cose; contro gli incendi, il furto, la rottura vetri, i danni delle acque, per l'assicurazione del credito, delle macchine e dei gioielli, se il contribuente dimostra che la cosa assicurata si trova all'estero.

II. Nascita del credito fiscale

Art. 23 II credito fiscale sorge al momento del pagamento del premio.

1412

lu. Aliquote e calcolo della tassa Art. 24 La tassa è calcolata sul premio netto a contanti ed è del 5 per cento; per l'assicurazione di responsabilità civile e su corpi di veicoli, la tassa è dell'1,25 per cento.

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2

È fatto obbligo ai contribuenti di far figurare nella loro contabilità, separatamente per ogni ramo assicurativo, i premi di assicurazione imponibili e quelli esentati dall'imposta.

IV. Obbligo fiscale Art. 25 L'obbligo fiscale incombe all'assicuratore. Se l'assicurazione è stata conchiusa con un assicuratore estero (art. 21 lett. b), la tassa è pagata dal contraente svizzero.

V. Scadenza del credito fiscale Art. 26 La tassa scade 30 giorni dopo la fine del trimestre nel corso del quale è sorto il credito fiscale (art. 23).

Capo quarto: Disposizioni generali per tutte le tasse di bollo I. Determinazione delle tasse di bollo

Art. 27 Per la determinazione delle tasse di bollo fa stato il contenuto reale dei documenti o delle operazioni; non si tiene conto delle denominazioni o espressioni inesatte adoperate dagli interessati.

2 Se non è possibile chiarire in modo certo la fattispecie determinante per l'obbligo fiscale o per il calcolo delle tasse, essa deve essere desunta mediante apprezzamento di tutti i fatti rilevati in base ad un accertamento operato in ossequio ai doveri d'ufficio.

1

II. Conversione di valute estere

Art. 28 Se la somma determinante per il calcolo della tassa è espressa in valuta estera, essa è calcolata sul corrispondente ammontare in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 7, 15, 23).

1

1413 2

Se le parti non hanno convenuto un corso fisso per la conversione quest'ultima è fatta in base al corso medio dell'offerta e della domanda all'ultimo giorno feriale precedente quello in cui è sorto il credito fiscale.

III. Interessi di mora su tasse di bollo per le quali è stata intimata una diffida

Art. 29 Su le tasse di bollo scadute, ma non ancora pagate entro 15 giorni dall' intimazione di una diffida ufficiale è dovuto un interesse a contare dalla data della diffida; il tasso dell'interesse è stabilito dal Dipartimento federale delle finanze e delle dogane.

IV. Prescrizione del credito fiscale

Art. 30 1

II credito fiscale si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dell' anno civile in cui è sorto (art. 7, 15, 23).

2

La prescrizione non decorre, o rimane sospesa, fintanto che il credito fiscale è cautelato o ne è prorogata la 'riscossione o> fintanto che nessuna delle persone tenute al pagamento non ha il domicilio in Svizzera.

3

La prescrizione è interrotta ogni volta che una persona tenuta al pagamento riconosce il credito fiscale e ogni volta che un atto ufficiale inteso ad esigerlo è notificato una detta persona. Un nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere ad ogni interruzione.

4 La sospensione e l'interruzione hanno effetto per tutte le persone tenute al pagamento.

Capo quinto: Autorità e procedura A. Autorità I. Amministrazione federale delle contribuzioni

Art 31 L'Amministrazione federale delle contribuzioni emana tutte le istruzioni e prende tutte le decisioni in materia di riscossione della tassa di bollo che non sono espressamente riservate ad un'altra autorità.

Foglio Federale 1973, Voi. I

91

1414 II. Assistenza tra le autorità

Art. 32 1

Le autorità fiscali dei Cantoni, distretti, circoli, Comuni e l'Amministrazione federale delle contribuzioni si prestano reciproca assistenza nello svolgimento dei loro compiti; esse devono farsi le notificazioni opportune, comunicarsi le informazioni necessarie e concedersi la consultazione degli atti ufficiali, a titolo gratuito.

2

Le autorità amministrative della Confederazione e le autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, diverse da quelle menzionate al capoverso 1, hanno l'obbligo di fornire informazioni all'Amministrazione federale delle contribuzioni, qualora le informazioni domandate possano essere di qualche momento nell'applicazione della presente legge. Un'informazione può essere ricusata soltanto se vi ostano interessi pubblici importanti, in particolare la sicurezza interna od esterna della Confederazione o dei Cantoni, oppure se l'informazione intralcia in misura notevole lo svolgimento dei compiti dell' autorità sollecitata. Il segreto postale, telefonico o telegrafico deve essere rispettato.

3

Le controversie sull'obbligo delle autorità amministrative federali di fornire informazioni sono giudicate dal Consiglio federale; quelle sul medesimo obbligo delle autorità dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni sono giudicate dal Tribunale federale, se il Governo cantonale ha respinto la domanda d'informazioni (art. 110 e seg. OG 1)).

4

Le organizzazioni alle quali sono affidati compiti disciplinati dal diritto pubblico sono, nei limiti di questi compiti, tenute come le autorità a fornire informazioni. Il capoverso 3 è applicabile per analogia.

III. Obbligo del segreto

Art. 33 Chiunque è incaricato di applicare la presente legge, o è chiamato a concorrervi, è tenuto, nei -confronti di altri servizi ufficiali e di persone private, a mantenere il segreto su quanto apprende nell'esercizio delle sue funzioni e a ricusare la consultazione di atti ufficiali.

1

2

Non vi è obbligo di osservare il segreto d'ufficio: a. nel caso di assistenza fra le autorità conformemente all'articolo 32 capoverso 1 e nell'esercizio dell'obbligo di denunciare atti punibili; " RS 173.110

1415 h. nei confronti degli organi giudiziari o amministrativi autorizzati dal Consiglio federale, in genere, o dal Dipartimento federale delle finanze e delle dogane, in casi particolari, a domandare informazioni ufficiali alle autorità incaricate di applicare la presente legge.

B. Procedura I. Riscossione della tassa Art. 34

Iscrizione come contribuente; autoaccertamento 1

Chiunque diviene soggetto alla tassa di bollo in base alla presente legge ha l'obbligo di annunciarsi come contribuente presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni, senza esservi sollecitato.

2

II contribuente, alla scadenza della tassa (art. 11, 20 e 26), è tenuto a presentare spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni il rendiconto prescritto, corredato dei documenti giustificativi, e a pagare in pari tempo la tassa.

3 La tassa sui certificati di quota in società cooperative e su i pagamenti suppletivi ad esse fatte è accertata e riscossa dall'Amministrazione federale delle contribuzioni; l'ordinanza di esecuzione ne disciplina la procedura.

Art. 35

Informazioni del contribuente 1

II contribuente deve indicare coscienziosamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni tutti i fatti che possono essere di qualche momento nell'accertamento ddl'obbligazione fiscale o delle basi di calcolo della tassa; egli è tenuto in particolare a: a. compilare in tutte 'le loro parti ed esattamente 'i moduli dei rendiconti e delle dichiarazioni d'imposta e dei questionari; b. tenere regolarmente i libri di commercio e, su richiesta dell'autorità, presentarli corredati dei giustificativi e di altri documenti.

2

La contestazione dell'obbligo di pagare la tassa non dispensa dall'obbligo di foraire informazuoni.

3 Se l'obbligo di fornire informazioni è contestato, l'Amministrazione federale delle contribuzioni prende una decisione, la quale può essere impugnata con reclamo o ricorso di diritto amministrativo (art. 39 e 40).

1416 Art. 36 Informazioni di terzi 1

Le persone (in particolare le banche, i notai e i fiduciari) che concorrono alla costituzione o all'aumento di capitale di una società devono indicare coscienziosamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni tutti i fatti che possono essere di qualche momento nell'accertamento dell' obbligo fiscale o per il calcolo della tassa di bollo d'emissione; esse devono, in particolare, presentare i giustificativi e altri documenti.

2 Se l'obbligo di fornire informazioni è contestato, l'articolo 35 capoverso 3, si applica per analogia.

Art. 37 Verifica 1 L'Amministrazione federale delle contribuzioni controlla se viene soddisfatto l'obbligo di annunciarsi come contribuente; essa verifica pure i rendiconti e i versamenti della tassa.

2

L'Amministrazione federale delle contribuzioni, per chiarire la fattispecie, può verificare sul posto i libri di commercio, i giustificativi e gli altri documenti del contribuente.

3

Se risulta che il contribuente non ha soddisfatto agli obblighi di legge, deve essergli data la possibilità di spiegarsi in merito ai fatti contestatigli.

4

Se la controversia non può essere composta, l'Amministrazione federale delle contribuzioni prende una decisione.

5 Le costatazioni fatte in occasione di un controllo secondo i capoversi 1 o 2 presso una banca o una cassa di risparmio intesa ai sensi della legge federale 8 novembre 1934 J) su le banche e le casse di risparmio, o presso la Banca nazionale svizzera oppure presso una centrale d'emissione di obbligazioni fondiarie possono essere utilizzate soltanto per l'applicazione delle tasse di bollo. Il segreto bancario va rispettato.

II. Decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni

Art. 38 L'Amministrazione federale delle contribuzioni prende tutte le decisioni necessarie per la riscossione della tassa, in particolare quando: a. il credito fiscale o la responsabilità solidale sono contestati; b. in un caso di specie, essa è richiesta di stabilire d'ufficio, a titolo prov" RS 952.0

1417 visionale, l'obbligo fiscale, le basi di calcolo della tassa o la responsabilità solidale; e. il contribuente o la persona responsabile in solido non paga la tassa dovuta secondo il rendiconto.

III. Rimedi giuridici

Art. 39 Reclamo 1

Le decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate con reclamo nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

2

II reclamo deve essere presentato per scritto all'Amministrazione federale delle contribuzioni; esso deve contenere delle conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato.

3

Se il reclamo è ammissibile, l'Amministrazione federale delle contribuzioni riesamina Ja decisione senza essere vinco-lata alle conclusioni presentate.

4

La procedura di reclamo è continuata, anche se il reclamo è ritirato, quando vi sono indizi tali da poter supporre che la decisione impugnata non sia conforme alla legge.

5

La decisione su reclamo deve essere motivata e indicare i rimedi giu-

ridici.

Art. 40 Ricorso di diritto amministrativo Le decisioni su reclamo dell'Amministrazione federale delle contribuzioni possono essere impugnate, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, conformemente alla legge federale sull'organizzazione giudiziaria (art. 97 e segg.) del 16 dicembre 19431 >.

IV. Spese

Art. 41 Le procedure di riscossione e di reclamo sono, di regola, gratuite.

2 Qualunque sia il risultato della procedura, le spese delle indagini possono essere addossate a chiunque le abbia cagionate per colpa propria.

1

!' RS 173.110

1418 V. Esecuzione forzata

Art. 42 Esecuzione 1

L'esecuzione è promossa se, dopo diffida, il debitore nori paga la tassa, gli interessi e le spese; è riservata l'insinuazione del credito nel fallimento.

3 Se il credito fiscale non è ancora accertato con una decisione passata in giudicato, ed è contestato, la sua collocazione definitiva non si opera sino a quando non esista una decisione passata in giudicato.

Art. 43 Garanzie 1

L'Amministrazione federale delle contribuzioni può esigere garanzie per le tasse, gli interessi e le spese, anche se non siano ancora determinati con decisione passata in giudicato, né scaduti, quando: a. l'esazione appare in pericolo; b. il debitore della tassa non ha domicilio in Svizzera o si appresta ad abbandonare il domicilio in Svizzera o prende disposizioni per farsi radiare dal registro di commercio; e. il debitore della tassa è in mora con il pagamento della tassa o lo è stato a più riprese.

2

La richiesta di garanzie deve indicarne la causa giuridica, l'ammontare da garantire e l'ufficio incaricato di riceverle. Se la richiesta di garanzie si fonda sul capoverso 1 lettere a o b, essa vale come decreto di sequestro, di cui all'articolo 274 della 'legge federale dell'I 1 aprile 1889 a) sulla esecuzione e il fallimento. L'azione intesa a revocare il sequestro non è ammessa.

3 Contro la richiesta di garanzie è ammissibile, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, conformemente alla legge federale su l'organizzazione giudiziaria (art. 97 e segg.), del 16 dicembre 1943 2) ; M ricorsa non sospende l'esecuzione della richiesta.

C. Revisione e interpretazione delle decisioni

Art. 44 Gli articoli 66 a 69 della legge federale del 20 dicembre 1968 3) sulla procedura amministrativa sono applicabili per analogia alla revisione e all' 1

" RS 281.1 :) RS 173.110 RS 172.021

3)

1419 interpretazione delle decisioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni.

2

La revisione e l'interpretazione delle decisioni del Tribunale federale sono disciplinate dalla legge federale su l'organizzazione giudiziaria (art. 136 e segg.), del 16 dicembre 1943 1}.

Capo sesto: Disposizioni penali A. Infrazioni I. Sottrazione d'imposta e frode fiscale

Art. 45 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo, sottrae le tasse di bollo alla Confederazione od ottiene in altro modo, per sé o per un terzo, un profitto fiscale illecito, è punito, a titolo di sottrazione d'imposta, con una multa sino a 30000 franchi o fino al triplo della tassa sottratta o del profitto illecito, se tale triplo supera 30 000 franchi.

1

2 Chiunque, con astuzia, inganna le autorità fiscali affermando cose false o dissimulando fatti rilevanti o ne sfrutta l'errore per procacciare a sé o a un terzo un profitto fiscale indebito, è punito, a titolo di frode fiscale, con la detenzione sino ad un anno, l'arresto, o ìa multa fino ali' ammontare di cui al oapoverso 1.

3

Se, per effetto della sottrazione o della frode, una tassa di bollo non è stata riscossa o è stata condonata a torto, essa deve essere pagata o restituita, compresi gli interessi dalla sua scadenza (art. 11, 20 e 26), indipendentemente dalla punibilità di una data persona; l'autore e il compartecipe rispondono in solido della tassa assieme al contribuente.

4

L'obbligo di pagare la tassa o di restituirla, conformemente al capoverso 3, non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena.

II. Messa in pericolo della tassa

Art. 46 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, compromette la riscossione legale delle tasse di bollo: a. non assolvendo l'obbligo di iscriversi come contribuente, di presen1

ti RS 173.110

1420 tare le notifiche, le distinte e i rendiconti, di fornire 'le informazioni, di presentare i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi; b. fornendo dati falsi o tacendo fatti rilevanti in una notifica, in una distinta o in un rendiconto, in un'istanza di esenzione, di rimborso, di proroga della riscossione o di condono di tasse, o presentando a tale occasione documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti; e. fornendo informazioni inesatte come contribuente o terza persona; d. contravvenendo all'obbligo di tenere regolarmente e di conservare i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi; e. rendendo difficile, impedendo o rendendo impossibile l'esecuzione normale di una verifica contabile o di altri controlli ufficiali; /. dichiarandosi, contrariamente alla verità, negoziatore di titoli o omettendo di revocare la notifica dopo essere stato cancellato dal registro dei negoziatori di titoli è punito con una multa sino a 20 000 franchi.

2

È riservata l'azione penale conformemente all'articolo 285 del Codice penale svizzero, quando trattasi d'i un'infrazione nel senso del capoverso 1 lettera e.

IH. Inosservanza di prescrizioni d'ordine

Art. 47 Chiunque non adempie una condizione dalla quale dipende un'autorizzazione speciale, chiunque contravviene a una prescrizione della presente legge o di un'ordinanza di esecuzione, alle istruzioni di carattere generale emanate in base a tali prescrizioni o non osserva un decreto notificatogli individualmente con la comminatoria della pena contemplata nel presente articolo, è punito con una multa fino a 5 000 franchi.

2 È punito anche chiunque agisce per negligenza.

1

IV. Disposizioni generali Art. 48

Prescrizione 1

II procedimento per contravvenzioni, escluso quello per inosservanza di prescrizioni d'ordine, si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui l'infrazione è stata commessa, l'ultimo atto punibile è stato com-

i) RS 311.0

1421 piuto o ha preso1 fine l'operato punibile; in caso d'interruzione della prescrizione, il termine normale non può essere prolungato di più della metà.

2

La prescrizione del procedimento penale è sospesa durante la procedura di reclamo o di ricorso quanto all'obbligazione fiscale o all'obbligo di restituire la tassa (art. 45 cpv. 3).

3

La pena si prescrive in due anni per l'inosservanza di prescrizioni d'ordine e in cinque anni per le altre contravvenzioni.

Art. 49

Partecipazione; infrazioni commesse in aziende 1

L'istigatore e il complice delle contravvenzioni sono punibili, salvo che si tratti di inosservanza di prescrizioni d'ordine.

2 Se l'infrazione è stata commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale, o altrimenti nell'esercizio di incombenze d'affari o di servizio per terze persone, le disposizioni penali si applicano alle persone che l'hanno commessa.

3

Se, secondo le circostanze, la pena è una multa non eccedente i 5000 franchi, la persona giuridica, la società in nome collettivo o in accomandita, la ditta individuale o la comunità di persone senza personalità giuridica è punita come tale e nessun procedimento è promosso contro le persone punibili conformemente al capoverso 2.

B. Procedura: Ripartizione delle multe

Art. 50 L'Amministrazione federale delle contribuzioni promuove il procedimento e giudica le infrazioni conformemente agli articoli da 280 a 320 della legge federale del 15 giugno 19341J sulla procedura penale.

2 Un quinto delle multe riscosse è aggiunto alla somma da ripartire fra i Cantoni, giusta l'articolo 2 capoverso 1 della presente legge.

1

D RS 312.0

1422

Capo settimo: Disposizioni finali e transitorie I. Computo di tasse di bollo d'emissione pagate Art. 51 1

Se obbligaziqni convertibili, emesse prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono convertite in azioni o buoni di godimento (compresi i buoni di partecipazione) del debitore delle obbligazioni, la tassa di emissione pagata per queste obbligazioni, ma non ancora utilizzata, è computata sulla tassa dovuta, secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera a per i diritti di partecipazione che sostituiscono le obbligazioni.

2

Le tasse pagate, prima del trasferimento della sede, su i diritti di partecipazione a una società anonima, giusta l'articolo 30 della legge federale sulle tasse di bollo del 4 ottobre 1917 *>, sono computate sulle tasse dovute secondo l'articolo 5 capoverso 2 lettera e.

II. Modificazione della legge federale su l'imposta preventiva Art. 52

La legge federale del 13 ottobre 1965 2) su l'imposta preventiva è modificata come segue: Art. 59 1 D. Revisione Gli articoli 66 a 69 della legge federale del 20 dicembre e interpreta1968 3) su la procedura amministrativa s'applicano analogamenzione delle decisioni te alla revisione e aill'interpretazione delle decisioni dell'amministrazione federale delle contribuzioni e delle autorità cantonali.

2 Abrogato.

3 La revisione e l'interpretazione delle sentenze, del Tribunale federale sono disciplinate dalla legge federale del 16 dicembre 19434) su l'organizzazione giudiziaria (art. 136 e seg.).

Art. 60 Tit. marg. e cpv. 1 E. Rettificazione dei rendiconti cantonali

11

RS 641.101 RS 642.21 RS 172.021 " RS 173.110 1

::>

1

Gli errori di calcolo e di scrittura nei rendiconti dei Cantoni di cui all'articolo 57 possono essere rettificati nei tre anni successivi alla presentazione del rendiconto.

1423 III. Abrogazione di diritto anteriore

Art. 53 I

Con l'entrata 'in vigore della presente legge sono abrogate: a. la legge federale sulle tasse di bollo, del 4 ottobre 1917 *>; b. la legge federale concernente il condono della tassa di bollo e la proroga alla riscossione della tassa, del 15 febbraio 1921 2) ; e. la legge federale che completa e modifica la legislazione federale sulle tasse di bollo, del 24 giugno 1937 3).

a

Le disposizioni abrogate rimangono applicabili, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai crediti fiscali che sono> sorti, ai fatti che sono avvenuti e ai rapporti giuridici che si sono formati avanti tale data.

IV. Esecuzione

Art. 54 II Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie.

V. Entrata in vigore

Art. 55 II Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 27 giugno 1973.

Il presidente: Lampert 11 segretario: Sauvant

" RS 641.101 -' RS 641.102 » RS 641.106

1424 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 27 giugno 1973.

Il presidente: Franzoni 11 segretario: Kochler

II Consiglio federale decreta: II decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'articolo 89 capovenso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 27 giugno 1973.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, II cancelliere della Confederazione: Huber

Data della pubblicazione: 2 luglio 1973 Termine di referendum: 7 ottobre 1973

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge federale sulle tasse di bollo (LB) (Del 27 giugno 1973)

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09.07.1973

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