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Foglio Federale Berna, 19 febbraio 1973

Anno LVI

Volume I

N° 7 Si pubblica di regola .una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 33 (semestrale fr. 20, estero fr. 48) con allegata la Raccolta delle leggi federali.

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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente un accordo con la Comunità Economica Europea sull'applicazione della normativa relativa al transito comunitario (Dell'1 1 dicembre 1972) Onorevoli signori, presidente e consiglieri, ci pregiamo di sottoporvi un progetto di decreto federale approvante l'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Economica Europea circa l'applicazione della normativa sul transito comunitario. Detto accordo è stato firmato il 23 novembre 1972 in Bruxelles.

1 Introduzione L'accordo è inteso principalmente all'applicazione della procedura doganale detta «transito comunitario» per i trasporti di merci da un punto all'altro della Comunità europea attraverso il territorio svizzero. Questa procedura deve facilitare segnatamente il transito delle merci in libera circolazione nella Comunità stessa e che, di conseguenza, non sono sottoposte ai diritti doganali allorché sono oggetto di scambi fra gli Stati membri. In tale caso l'uso di documenti di transito comunitario consentirà di reimportare le merci in franchigia di dazio nello Stato membro destinatario.

Inoltre, va da sé che la procedura comunitaria surroga, eventualmente, la procedura prevista per la regolamentazione doganale svizzera in materia di transito.

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2 Situazione iniziale II trattato di Roma istitutivo della Comunità economica europea stipula segnatamente l'abbattimento progressivo dei dazi, nelle relazioni tra gli Stati membri, sulle merci denominate «comunitarie», vale a dire sulle merci dette «libera pratica» nella Comunità. Per attuare questa disposizione, la Commissione della CEE provvedeva, già a partire dal 1958, a prendere tutta una serie di misure in virtù delle quali le merci comunitarie, spedite direttamente da uno Stato membro a un altro, dovevano essere accompagnate da «certificati di circolazione» d'un determinato tipo, affinchè potessero beneficiare delle preferenze tariffali. Per le merci indirizzate verso uno Stato membro ma attraverso il territorio di un Paese terzo (spedizione quindi che non era considerata come diretta) occorrevano delle formalità e delle condizioni più restrittive, concretantesi nel rilascio di un certificato particolare di circolazione.

Stante la sua situazione geografica, la Svizzera trovasi ovviamente inserita fra i Paesi della Comunità, cosicché una parte importante del traffico tra la Germania e il Bénélux, da un lato, e, dall'altro, l'Italia deve passare attraverso il territorio elvetico. Questo traffico di transito costituisce un fattore economico di palmare importanza, segnatamente per le Ferrovie federali svizzere. Tanto per far delle cifre, diremo che nel 1971, su un totale di 11 652 064 tonnellate di merci transitate, la quota di Paesi della Comunità economica europea rappresenta ben 9 milioni e mezzo di tonnellate. L'ampliamento della Comunità avrà evidentemente come risvolto l'accrescimento della quota di questi scambi.

In questo contesto, i disposti presi dalla Commissione costituivano una minaccia di discriminazione rispetto al transito elvetico, in quanto la maggior parte delle merci transitanti sarebbero diventate oggetto di un regime restrittivo. Per iniziativa e consiglio delle cerehie svizzere interessate, la Direzione generale delle dogane prendeva contatto, a contare dal 1960, con le Direzioni doganali dei 6 Paesi membri e con i servizi della Commissione per tentare di ottenere che le merci spedite in transito elvetico potessero beneficiare del regime semplificato basato sul principio della spedizione diretta, ancorché dovessero essere trasbordate, raggnippate o rispedite, operazioni
queste di per sé incompatibili con il detto regime. I negoziati sfociarono in un accordo di carattere puramente amministrativo, nondimeno pienamente collimante con i desideri svizzeri; tale accordo fu posto in essere, il 13 aprile 1961, mediante uno scambio di lettere tra i servizi competenti della Commissione e la missione svizzera presso le Comunità europee.

Questa intesa, seppure di carattere informale, regolava la procedura da osservare nei principali varchi confinari (Basilea, Chiasso, Sciaffusa e Vallorbe); grazie ad essa, le merci trasbordate o rispedite a questi varchi potevano essere considerate come oggetto di spedizione diretta. Scambi di note

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complementari ebbero luogo nel 1962, poi nel 1964, specialmente per far beneficiare delle stesse agevolezze le merci trasbordate nei porti renani di Basilea.

Durante il periodo di progressivo abbattimento dei dazi, sfociato il 1° luglio 1968 nella loro piena soppressione, i servizi della Commissione e le Amministrazioni doganali dei 6 Paesi membri procedettero a definire delle norme comuni in materia di transito doganale. Questa normativa era resa necessaria in primo luogo dalla realizzazione dell'unione tariffaria (soppressione dei dazi alle frontiere interne e applicazione sulle frontiere esterne della tariffa comune). In effetti, sarebbe stato paradossale mantenere, lungo le frontiere interne, le procedure ed i controlli doganali propri a ciascuna nazione. Conveniva per contro introdurre una nuova normativa doganale unificata, applicantesi uniformemente alla circolazione delle merci nell'insieme del territorio doganale della Comunità; inoltre appariva evidente che questo regime doveva sostituirsi al sistema fondato sui certificati di circolazione. È in questo contesto che, il 18 marzo 1969, è stato adottato dal Consiglio delle comunità europee un regolamento relativo al transito comunitario, entrato poi in vigore il 1° gennaio 1970.

Per quanto concerne i trasporti attraverso il territorio di un Paese terzo (caso appunto del nostro Paese), l'articolo 8 del regolamento dispone tra l'altro quanto segue: «Mancando un accordo tra la Comunità e un Paese terzo, inteso a rendere applicabile il regime del transito comunitario all'attraversamento del detto Paese di merci circolanti tra due punti situati nella Comunità: a. il regime di transito comunitario non si applica ai trasporti toccanti il territorio del Paese terzo considerato se non qualora l'attraversamento di questo Paese si effettui sotto la copertura di un titolo di trasporto unico stabilito in uno Stato membro, l'effetto del detto regime rimanendo sospeso per il territorio del Paese terzo».

Ne risultava che il principio della spedizione diretta rimaneva applicabile. Era quindi indispensabile che le agevolazioni consentite precedentemente fossero mantenute, non foss'altro che a titolo interinale. La Direzione generale delle dogane, che aveva tenuto i necessari contatti con i servizi di Bruxelles, ottenne che gli accordi anteriori fossero mantenuti in vigore con riserva di talune modifiche rese necessarie dall'entrata in vigore del nuovo regolamento. Conseguentemente, la Direzione generale delle relazioni estere della Commissione della Comunità europea confermava (nota verbale del 23 dicembre 1969 alla nostra missione presso le Comunità europee) che le intese anteriori potevano continuare ad applicarsi anche dopo il 1° gennaio 1970. Tuttavia, il regime applicato nelle relazioni tra la CEE e la Svizzera conservava un carattere precario. Infatti, nella precitata nota verbale, la Commissione lo notava nei seguenti termini:

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«Questa decisione non dovrà essere interpretata come un abbandono del desiderio della Comunità di concludere con la Svizzera un accordo inteso a rendere applicabile il regime del transito comunitario attraverso il territorio elvetico. Per contro, è opinione degli Stati membri e della Commissione che il mantenimento dell'accordo rivesta un carattere transitorio e miri solo ad evitare, nell'attesa della conclusione del predetto accordo, ogni distorsione delle correnti di traffico già esistenti.»

Queste espressioni, punto equivoche, altro non facevano se non confermare le dichiarazioni rese anteriormente dalle cerehie interessate della Comunità. Consapevole di questa situazione, la Direzione generale delle dogane aveva del resto già proposto questo tema nel giugno del 1969 alle cerehie economiche svizzere ed ai servizi amministrativi interessati, cerehie e servizi che, tutti, si dichiararono favorevoli alla conclusione di un accordo in buona e in debita forma.

Gli argomenti in favore di una tale soluzione di pieno diritto si situano su diversi piani. In primo luogo occorre riconoscere 'che il fondamento giuridico del modus vivendi attuale è inficiato da una grande precarietà; conscguentemente le agevolezze potrebbero essere revocate in dubbio in ogni momento, da qualunque Paese membro della Comunità, il che avrebbe ripercussioni negative sul transito attraverso il territorio elvetico. Un accordo formale darebbe per contro una base giuridica salda, la quale consentirebbe al nostro Paese di far valere dei diritti ben definiti.

Dal punto di vista svizzero, oltre agli interessi economici in gioco, occorre sottolineare che un accordo in buona e debita forma dovrebbe conferire la possibilità di far valere il nostro punto di vista allorché si tratterà di adeguare il regolamento alle esigenze del traffico.

3 Nuova normativa L'obiettivo dell'accordo, vale a dire l'applicazione in Svizzera di un disciplinamento doganale «straniero», costituendo un settore mai precedentemente esplorato, esigeva soluzioni originali onde poneva, per forza, un certo numero di problemi specifici. La complessità della regolamentazione comunitaria era già di per se stessa fonte di non lievi difficoltà.

Stante l'assenza di precedenti e tenuto conto delle necessità pratiche (segnatamente del fatto che trattavasi d'applicare, nelle relazioni con il nostro Paese, un sistema -di traffico doganale concepito invece per i soli bisogni della comunità), l'accordo è stato rivestito di una forma che offre, dal punto di vista pratico, le migliori possibilità nonché la necessaria duttilità. Esso comporta quindi una parte principale, costituente l'accordo propriamente detto e determinante le particolarità dell'applicazione alla Svizzera del regime del transito comunitario, e ben nove appendici in cui figurano le dispo-

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sizioni originali. La decima appendice raggnippa i modelli di formulari ai quali si son dovute apportare talune modifiche. Infine l'accordo è completato da un protocollo e da quattro scambi di lettere.

4 Contenuto 41 Elementi del transito comunitario Per ben comprendere il tema, conviene esporre brevemente gli elementi essenziali della normativa concernente il traffico comunitario, i cui regolamenti sono riprodotti nelle appendici dell'accordo.

Il regolamento di base, istitutivo del regime di transito comunitario, figura in appendice I. Esso conferisce la possibilità di trasportare merci da un punto a un altro del territorio doganale della Comunità, mediante un documento unico di trasporto, rilasciato dall'ufficio doganale di partenza per un ufficio destinatario; gli uffici divengono congiuntamente responsabili dello svolgimento corretto, dal punto di vista doganale, di tutta l'operazione.

Si distinguono due tipi di documento: uno riservato alle merci soggette a diritti e tasse d'importazione (transito comunitario esterno, sigla TI), l'altro alle merci denominate «in libera pratica», vale a dire 'alle merci per le quali detti diritti e dazi sono già stati riscossi o alle merci che sono state prodotte entro la zona comunitaria (transito comunitario interno sigla, T2). Le formalità di passaggio delle frontiere interne comunitarie sono molto semplificate e consistono normalmente nel mero deposito di un, semplice avviso di passaggio. La garanzia necessaria dei diritti doganali, tasse, ecc. va costituita nell'ufficio di partenza, dove tre possibilità sono offerte: garanzia globale (per diverse operazioni), garanzia per una sola operazione (sotto forma di certificato di cauzione isolato) oppure garanzia forfettaria (rilasciata ad una persona che abbia sottoscritto gli obblighi all'uopo previsti). Sono predisposte delle agevolazioni per quanto concerne le formalità e l'obbligo di fornire una garanzia per taluni tipi di traffico (ferroviario, renano, aereo).

Nelle appendici da II a IX sono riprodotti dei regolamenti di carattere completivo che precisano o modificano le disposizioni del regolamento di base. Conviene rilevare segnatamente l'appendice V la quale da la possibilità di ottenere, per le merci in libera pratica che non circolano con documento T2, il rilascio di un documento particolare inteso
a giustificare il 'carattere comunitario delle merci stesse (trattasi quasi di un certificato d'origine inf racomunitario) e che porta la sigla T2L. L'appendice Vili presenta un interesse particolare viste le semplificazioni che consente d'introdurre nei trasporti ferroviari. Infatti grazie a questo regolamento, ma con riserva di sottoscrivere a determinati obblighi da parte delle amministrazioni delle ferrovie, la lettera di vettura internazionale e il bollettino di spedizione collo espresso internazionale sostituiscono i documenti di transito comunitario TI e T2.

182 Questo sistema sarà applicato in Svizzera in maniera autonoma a contare dal 1° gennaio 1973.

42 Particolarità dell'applicazione e relazione con la Svizzera L'accordo propriamente detto, completato da un protocollo e da quattro scambi di lettere (allegati I a IV) richiede i seguenti commenti.

421 Disposizioni generali d'applicazione (art. 1-5) II campo d'applicazione è in primo luogo il transito in tutte le sue forme (art. 1, 1), ma questo campo d'applicazione può essere esteso, se occorre, per esempio all'esportazione (art. 1, 2). Si può desumere dagli articoli seguenti che per la Comunità è di grande momento precisare le condizioni di sicurezza nelle quali le merci del tipo T2 devono essere poste (art. 3 e art. 5).

Le condizioni nelle quali le merci devono essere immagazzinate in Svizzera, operazione necessaria per buona parte del commercio di transito d'importanza non trascurabile per i gestori svizzeri di depositi, hanno costituito a lungo un intoppo, segnatamente per il fatto che la Comunità desiderava inizialmente escluderne le merci rientranti nei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale (vale a dire le merci del settore agricolo), nonché fissare, per le altre, un termine relativamente corto. Si potè ottenere che i prodotti del settore agricolo fossero ammessi, tuttavia non si potè andar oltre una durata d'immagazzinamento di 6 mesi, il termine essendo invece di 5 anni per gli altri prodotti, il che costituisce una soluzione nell'insieme soddisfacente.

L'estensione dell'assistenza amministrativa nel quadro dell'applicazione del transito comunitario deriva dall'articolo 38 del regolamento principale (appendice I). Ancorché il dettato di questo articolo risulti assai generico esso sembra nondimeno bastevole ai fini cui si mira.

Tuttavia gli Stati membri della Comunità hanno ritenuto opportuno precisare in qualche misura la portata dell'articolo 38. Risiede qui la ragione dell'inserimento dell'articolo 4. Essenzialmente i disposti di quest'ultimo articolo non travalicano il quadro del precitato articolo 38; comunque la delegazione svizzera ha tenuto a precisare che, in virtù dell'articolo 273 del Codice penale svizzero, il nostro Paese potrebbe fornire informazioni, su persone implicate in una inchiesta senza che vi sia reato, soltanto nel rispetto della sfera segreta e privata delle
medesime. Ciò ha condotto ad uno scambio di lettere di portata unilaterale. In seguito la Commissione, accettando finalmente la riserva svizzera, ha suggerito di dare ad essa un carattere bilaterale, estendendone un poco la portata. Questa nuova situazione si riflette nello scambio di lettere figurante nell'allegato II dell'accordo.

183 D'altro canto il paragrafo 3 dell'articolo 4, aggiunto a domanda della Svizzera, precisa che le inchieste penali eventuali verranno rette dalle disposizioni nazionali in materia di perseguimento delle infrazioni doganali.

422 Modalità particolari d'applicazione (art. 6 a 13) Questi disposti determinano segnatamente la competenza degli uffici doganali rispettivi nel rilasciare i documenti TI, T2 e T2L, competenza particolarmente importante per quanto concerne quest'ultimo documento, il quale riveste un carattere comunitario interno (art. 6). Vi si trovano anche precisazioni circa l'applicazione, all'atto della rispedizione dalla Svizzera, del sistema semplificato applicabile al trasporto viario internazionale e, segnatamente, per quanto concerne il metodo da seguire per consentire la reimportazione in franchigia nella Comunità delle merci del settore T2 rispedite dalla Svizzera (art. 8). La rispedizione a partire dai porti renani dovrebbe essere notevolmente facilitata grazie all'accordo intervenuto in questo settore.

In virtù dell'articolo 9, la statistica del transito continuerà ad essere elaborata in maniera autonoma; si è nondimeno convenuto che una certa collaborazione sarebbe auspicabile e verrebbe a tempo debito impostata.

Inoltre l'articolo 11 precisa che qualunque trasporto in partenza dalla Comunità dovrà essere coperto da una garanzia valevole anche per la Svizzera, tranne ove trattisi di un genere di traffico con dispensa generale (ferrovia, aria, acqua). Questa precisazione era necessaria perché in Svizzera le due categorie di merci (TI e T2) provenienti dal Mercato comune costituiscono merci sotto dogana, per le quali una garanzia è di massima necessaria.

L'articolo 12 impone l'impiego di moduli e certificati adattati alle relazioni tra le Parti contraenti. Le autorità svizzere saranno facoltate a far sottoscrivere degli atti di cauzione e a rilasciare dei 'certificati di cauzione alle condizioni fissate nelle appendici pertinenti. Così gli utenti svizzeri disporranno delle stesse possibilità di quelli del Mercato comune, nei limiti del trasporto internazionale mediante documenti TI e T2.

Le appendici da I a IX comprendono un certo numero di disposti propri alla Comunità, la cui applicazione nelle relazioni con la Svizzera non risulta adeguata. Altri disposti sono divenuti
caduchi per il fatto stesso della conclusione dell'accordo. Gli articoli relativi sono enumerati nell'articolo 13 e vengono pertanto esclusi dal settore d'applicazione dell'accordo.

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43 Commissione mista Per assicurare un'applicazione armonica del nuovo testo internazionale è prevista una Commissione mista paritetica (art. 15 e 16). Questa commissione, concepita in parallelo con quello del Comitato misto istituito nel quadro degli accordi di libero scambio conchiusi con la Comunità, potrà raccomandare emendamenti dell'accordo o misure particolari d'applicazione.

Inoltre essa ha ricevuto un potere decisionale in due casi: a. per quanto concerne gli emendamenti delle appendici, resi necessari dalle modifiche della normativa relativa al transito comunitario; b. quanto alle modifiche in rapporto diretto con l'adesione di nuovi membri alla Comunità.

L'esecuzione delle decisioni è effettuata giusta le norme proprie ad ogni Parte.

44 Protocollo relativo all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 dell'accordo e scambio di lettere, Allegato III Nella Comunità i prodotti agricoli, che rientrano nell'ambito di una organizzazione comune del mercato, beneficiano, a domanda, di restituzioni pecuniarie all'esportazione. Secondo le prescrizioni attuali, queste merci sono tuttavia oggetto del documento T2 (libera circolazione interna), ancorché, qualora fossero reimportate nella Comunità, le somme restituite debbano essere di nuovo riscosse.

Stante la possibilità conferita dall'accordo di rilasciare dei nuovi documenti T2 in Svizzera, la Comunità si è vista obbligata a stipulare che nuovi documenti T2 potranno essere rilasciati in Svizzera solo qualora il documento T2 originale porti una menzione indicante che per i prodotti in questione non si è fatta domanda alcuna di restituzione (N l del protocollo).

Una tale procedura avrebbe costituito un onere molto gravoso per l'amministrazione, non essendo facile determinare se un prodotto va ricollegato ad un'organizzazione di mercato o no. I negoziatori svizzeri suggerirono ai loro interlocutori di modificare le prescrizioni comunitarie in modo da rilasciaire in questi casi dei documenti TI, quali previsti per le merci sottoposte a diritti e tasse. Questo metodo consentirebbe non soltanto di sopprimere gli inconvenienti testé accennati, ma diminuirebbe i pericoli di frode entro la Comunità stessa. Questa proposta è stata accettata e la Comunità s'è obbligata a fare i passi richiesti, il che è consegnato nello scambio di lettere che figura
nell'allegato III. La proposta relativa è di fatto pendente davanti al Consiglio delle comunità europee. Si può quindi sperare che sia il protocollo sia lo scambio di lettere saranno divenuti caduchi prima della messa in applicazione dell'accordo.

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5 Conseguenze finanziarie L'applicazione dell'accordo non dovrebbe apportare alcuna ripercussione d'ordine finanziario sul piano amministrativo.

6 Costituzionalità La costituzionalità del decreto federale deriva dall'articolo 8 della Costituzione, per il quale la Confederazione ha il diritto di conchiudere trattati con gli Stati esteri. Giusta l'articolo 85 numero 5 della Costituzione, l'approvazione delle convenzioni ricade nell'ambito di competenza dell'Assemblea federale.

L'accordo potendo essere disdetto in ogni momento e la disdetta divenendo effettiva con lo spirare di un termine di 6 mesi (art. 21), il decreto di approvazione non deve, giusta l'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione, essere sottoposto al referendum.

7 Proposta Visto quanto precede noi ci pregiamo di raccomandarvi di adottare il progetto di decreto federale allegato.

Vogliate gradire, onorevoli signori presidente e consiglieri, l'assicurazione della nostra massima stima.

Berna, 11 dicembre 1972.

In nome del Consiglio federale svizzero, II presidente della Confederazione: Celio II cancelliere della Confederazione: Huber

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(Disegno)

Decreto federale che approva l'accordo con la Comunità economica europea sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario (Del

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L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione; visto il messaggio del Consiglio federale dell'I 1 dicembre 1972 1), decreta: Art. l L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario, del 23 novembre 1972, è approvato.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

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Art. 2 II Consiglio federale ha facoltà di prendere tutte le misure necessarie all'applicazione dell'accordo, segnatamente quelle derivanti dai disposti del suo articolo 16.

Art. 3 1 II presente decreto non è d'obbligatorietà generale. Sarà nondimeno pubblicato contemporaneamente all'accordo nella Raccolta delle leggi.

2 II presente decreto non è sottoposto a referendum in materia di trattati internazionali.

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Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Economica Europea sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario

La Confederazione Svizzera, da una parte, // Consiglio delle Comunità Europee, dall'altra parte, desiderosi di semplificare le formalità doganali al passaggio delle frontiere dei trasporti di merci e di instaurare fra loro a questo scopo una cooperazione nel settore doganale, considerando che a tal fine è opportuno ricorrere alla normativa in materia di transito comunitario e fissarne le condizioni di applicazione ai trasporti che interessano le due Parti contraenti, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I: Disposizioni generali

Articolo 1 1. La normativa in materia di transito comunitario, quale figura nelle appendici da I a IX, si applica, fatte salve le disposizioni del presente Accordo, alle merci che circolano tra due punti situati nella Comunità attraversando il territorio svizzero, siano esse: -- spedite direttamente, con o senza trasbordo in Svizzera, oppure -- rispedite dalla Svizzera, eventualmente dopo deposito doganale.

2. Tale normativa può ugualmente applicarsi a qualsiasi altro trasporto di merci che attraversi il territorio della Comunità e quello della Svizzera.

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Articolo 2 1. Ai fini dell'applicazione dei Capitoli I, II e III del presente Accordo, si intendono: a) per «Comunità» la Comunità Economica Europea, b) per «Stato membro» uno Stato membro della Comunità.

2. Nei limiti dell'articolo 1, la Confederazione Svizzera beneficia degli stessi diritti e soddisfa agli stessi obblighi degli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione della normativa in materia di transito comunitario.

In questa regolamentazione, ogni riferimento 'alla Comunità o agli Stati membri è valido anche per la Confederazione Svizzera. Tuttavia, per quanto riguarda gli articoli 1 e 7 del regolamento relativo al transito comunitario (appendice I) e l'articolo 6, primo comma, del regolamento che semplifica le procedure del transito comunitario per le merci trasportate dalle ferrovie (appendice Vili), il termine «Comunità» si riferisce esclusivamente alla Comunità Economica Europea.

Articolo 3 Le merci trasportate, che siano accompagnate da un documento di transito comunitario, non possono essere oggetto di alcuna aggiunta, sottrazione o sostituzione, particolarmente in caso di rottura del carico, di trasbordo o di collettame (groupage). Le merci introdotte in Svizzera alle condizioni stabilite dall'articolo 1, paragrafo 1, suscettibili di essere rispedite con documento T2 o T2L, restano sotto controllo permanente dell'amministrazione doganale svizzera allo scopo di garantirne l'identità e l'integrità.

Articolo 4 1. Le amministrazioni doganali degli Stati membri e della Confederazione Svizzera si prestano reciproca assistenza alle condizioni previste dall'articolo 38 del regolamento relativo al transito comunitario (appendice I) anche nel caso in cui le merci circolino, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1 del presente Accordo, fra due punti situati nella Comunità, accompagnate da un documento T2L. Ove occorra, esse si comunicano le costatazioni fatte nei confronti di merci per le quali è prevista l'assistenza amministrativa e che sono state oggetto di deposito doganale in uno Stato membro o in Svizzera.

2. In caso di sospetto d'irregolarità o d'infrazione e a richiesta dell'amministrazione doganale dello Stato membro in cui sono introdotte, l'amministrazione doganale svizzera comunica ogni informazione sulle condizioni di trasporto delle merci che, accompagnate da un documento TI, T2 o T2L, sono dichiarate come transitate attraverso la Svizzera o come introdotte in deposito in Svizzera.

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3. Le indagini penali, che risultino necessarie per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono effettuate, in ogni Stato membro ed in Svizzera, conformemente alle disposizioni legislative nazionali relative all'accertamento delle infrazioni doganali.

Articolo 5 1. Per le merci che circolano tra due punti situati nella Comunità attraverso il territorio svizzero e che sono rispedite dalla Svizzera previo deposito doganale possono essere rilasciati documenti T2 o T2L soltanto alle condizioni seguenti: -- le merci non devono essere state introdotte in un deposito privato ai sensi della legge federale svizzera sulle dogane; -- la durata del deposito non deve aver superato cinque anni; tuttavia, per quanto riguarda le merci comprese nei Capitoli da 1 a 24 della Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali (Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950), tale durata è limitata a sei mesi; -- le merci devono essere state depositate in aree riservate e non avere subito manipolazioni diverse da quelle necessarie per la loro conservazione nello stato originario o da quelle consistenti nel frazionamento delle spedizioni senza sostituzione dell'imballaggio; -- le manipolazioni devono essere state effettuate sotto sorveglianza doganale.

2. Per le merci rispedite verso la Comunità dopo essere state poste in Svizzera sotto un regime doganale diverso da quello del transito o del deposito non possono essere rilasciati i documenti T2 o T2L.

Tuttavia, la presente disposizione non si applica alle merci che sono state importate temporaneamente in Svizzera per esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe e che non sono state oggetto di manipolazioni diverse da quelle necessarie per la loro conservazione nello stato originario o da quelle consistenti nel frazionamento delle spedizioni.

Capitolo II: Modalità di applicazione

Articolo 6 1. Gli uffici doganali svizzeri competenti sono autorizzati in particolare a espletare le funzioni di ufficio di partenza, di passaggio, di destinazione e di garanzia. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5 del presente Accordo e quelle del paragrafo 4 seguente, il rilascio da parte di un ufficio di partenza svizzero di documenti T2 o T2L è subordinato alla presentazione di documenti T2 o T2L rilasciati in uno Stato membro. I documenti

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rilasciati devono far riferimento ai corrispondenti documenti T2 o T2L e recare tutte le menzioni particolari figuranti su questi ultimi.

2. Gli uffici doganali competenti degli Stati membri sono autorizzati a rilasciare documenti TI o T2 validi sino 'ad un ufficio di destinazione svizzero. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5 paragrafo 1, secondo e terzo trattino, del regolamento relativo al documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci (appendice V) e quelle del paragrafo 4 seguente, detti uffici sono ugualmente autorizzati a rilasciare documenti T2L per le merci spedite a destinazione della Svizzera.

3. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento che semplifica le procedure del transito comunitario per le merci trasportate dalle ferrovie (appendice Vili), l'operazione di transito comunitario può concludersi in un ufficio diverso da quello previsto nel documento TI o T2, purché i due uffici dipendano dalla stessa Parte contraente. L'ufficio diventa, in questo caso, ufficio di destinazione.

4. A decorrere dalla data alla quale il ricorso alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, del regolamento relativo al transito comunitario (appendice I) non è più autorizzato, gli uffici doganali non rilasciano più documenti T2L per le merci trasportate sotto il regime del trasporto internazionale di merci su strada.

Articolo 7 Per quanto riguardo le spedizioni postali (compresi i pacchi postali) che sono spediti da un ufficio postale di uno Stato membro a destinazione della Svizzera o da un ufficio postale svizzero a destinazione di uno Stato membro, gli uffici doganali competenti sono autorizzati a rilasciare documenti T2L, fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente Accordo.

Articolo 8 1. Quando sono applicate le disposizioni del regolamento che semplifica le procedure del transito comunitario per le merci trasportate dalle ferrovie (appendice Vili) e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, le merci che formino oggetto di un trasporto avente inizio all'interno della Svizzera vengono considerate come circolanti vincolate alla procedura del transito comunitario esterno.

2. Per le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento relativo al transito
comunitario (appendice I) e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente Accordo, l'ufficio svizzero di partenza indica sull' esemplare n. 3 della lettera di vettura internazionale che le merci alle quali essa si riferisce circolano vincolate alla procedura del transito comunitario

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interno. A tal fine, esso appone nel riquadro «designazione delle merci» la sigla T2 e il suo timbro. Per i trasporti effettuati col bollettino di spedizione colli espressi internazionale, la sigla T2 ed il timbro sono apposti sull'esemplare detto foglio di via.

3. Per le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento relativo al transito comunitario (appendice I), non è apposta la sigla TI su nessuno dei documenti di cui sopra.

4. Le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento che semplifica le procedure del transito comunitario per le merci trasportate dalle ferrovie (appendice Vili) non si applicano ai trasporti che abbiano inizio in Svizzera ovvero penetrino nella Comunità attraverso la Svizzera.

Articolo 9 1. Fino a quando non sia stata convenuta una procedura per lo scambio di informazioni statistiche che garantisca alla Confederazione Svizzera ed agli Stati membri le informazioni necessarie all'elaborazione delle loro statistiche del transito, un esemplare supplementare, identico all'esemplare n. 4 dei documenti TI e T2 deve essere consegnato, a fini statistici: a) all'ufficio di passaggio svizzero, quando le merci sono spedite direttamente attraverso il territorio svizzero da un punto situato nella Comunità verso un altro punto situato nella Comunità; b) al primo ufficio di passaggio nella Comunità, quando le merci sono oggetto di una operazione di transito comunitario che ha inizio in Svizzera.

2. Tuttavia, l'esemplare supplementare di cui al paragrafo precedente non è richiesto quando le merci sono trasportate alle condizioni previste dal regolamento che semplifica le procedure del transito comunitario per le merci trasportate dalle ferrovie (appendice Vili).

Articolo 10 II prezzo delle merci (riquadro 37 dei moduli TI e T2) è indicato, ove occorra, soltanto sull'esemplare n. l trattenuto dall'ufficio di partenza.

Articolo 11 1. Nelle relazioni tra la Comunità e la Confederazione Svizzera, qualsiasi trasporto di merci che abbia inizio nella Comunità in regime di transito comunitario deve essere coperto da una garanzia valida anche per la Confederazione Svizzera, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1, all'articolo 43, paragrafo 1 e all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento relativo al transito comunitario (appendice I), nonché quelle pre-

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viste dal regolamento che stabilisce l'elenco delle compagnie aeree alle quali si applica l'esonero dalla garanzia nel quadro del regime del transito comunitario (appendice VII).

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, a qualsiasi trasporto di merci che abbia inizio in Svizzera in regime di transito comunitario.

Articolo 12 1. Gli atti costitutivi della garanzia devono essere conformi ai modelli da I a III che figurano nell'appendice X.

2. Quando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o gli usi commerciali lo esigono, ogni Stato membro ovvero la Confederazione Svizzera possono far sottoscrivere l'atto costitutivo della garanzia secondo una forma diversa, purché gli effetti siano identici a quelli dell'atto previsto dai modelli di cui sopra.

3. A chiunque abbia ottenuto un'autorizzazione preventiva è rilasciato, alle condizioni fissate dalle autorità competenti degli Stati membri o della Confederazione Svizzera, un certificato relativo alla garanzia, in uno o più esemplari, conforme al modello IV che figura nell'appendice X.

4. Una garanzia costituita in un ufficio di garanzia di una delle Parti contraenti non può essere utilizzata per i trasporti effettuati esclusivamente attraverso il territorio dell'altra Parte contraente.

Articolo 13 1. Non sono applicabili le disposizioni racchiuse tra parentesi quadre riportate nelle appendici I, II, III, Vili e IX ed enumerate qui di seguito: Appendice I

Articolo 1, paragrafo 4; articolo 2, paragrafo 2, secondo comma; articoli 3, 4, 8, 10 e 15; articolo 26, paragrafo 2; articolo 29; articolo 30, paragrafo 3; articolo 32, paragrafo 2; articolo 41 ; articolo 45, paragrafo 2; articolo 47; articolo 48, paragrafo 2; articoli 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62;

Appendice II

Articoli 3 e 4;

Appendice III

Articolo 1;

Appendice Vili

Articolo 7, paragrafi 2 e 4; articolo 15, lettera a); articolo 16 e articolo 18, lettera a);

Appendice IX

Articolo 15, paragrafo 1 e articolo 16, lettera a).

193 Tuttavia, le disposizioni degli articoli 4, 15, 41, 47, 52 e 53 dell'appendice I, come pure quelle delle appendici Vili e IX citate al comma precedente, restano applicabili negli Stati membri.

2. Quando le appendici del presente Accordo fanno riferimento alle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea o del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, le presenti disposizioni si riferiscono soltanto al regime doganale delle merci all'interno della Comunità.

3. Ai fini dell'applicazione del regolamento relativo alle modalità di funzionamento del sistema di garanzia forfettaria di cui all'articolo 32 del Regolamento (CEE) n. 542/69 relativo al transito comunitario (appendice III), per «unità di conto» si intende il valore di 0,88867088 grammi di oro fino.

Capitolo III: Disposizioni varie Articolo 14 Le disposizioni del presente Accordo lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito stabiliti dalla Confederazione Svizzera, dalla Comunità o dagli Stati membri, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

Articolo 15 1. È istituita una Commissione mista composta di rappresentanti della Comunità e della Confederazione Svizzera.

La presidenza della Commissione mista è esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti, secondo le modalità previste dal suo regolamento interno.

2. La Commissione mista si pronuncia di comune accordo.

3. La Commissione mista si riunisce una volta all'anno e, inoltre, ogniqualvolta ne sorga la necessità.

4. La Commissione mista stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 16 1. La Commissione mista vigila sull'applicazione dell'Accordo.

A tal fine, essa formula raccomandazioni e, nei casi previsti dal paragrafo 3, adotta decisioni.

Foglio Federale 1973, Voi. I

12

194 2. Essa raccomanda in particolare: a) gli emendamenti al presente Accordo; b) qualsiasi altra disposizione utile per l'applicazione dell'Accordo.

3. Essa adotta, mediante decisioni: a) gli emendamenti alle appendici del presente Accordo resi necessari dalle modifiche alla normativa in materia di transito comunitario; b) gli emendamenti al presente Accordo aventi un rapporto diretto con l'adesione alle Comunità Europee del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Tali decisioni sono poste in atto dalle Parti contraenti secondo le proprie norme.

Articolo 17 Formano parte integrante del presente Accordo: -- le appendici da I a X, ad esclusione delle disposizioni racchiuse tra parentesi quadre e di cui all'articolo 13, paragrafo 1: -- il Protocollo relativo all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 dell'Accordo; -- gli scambi di lettere che formano oggetto degli allegati da I a IV.

Capitolo IV: Disposizioni finali Articolo 18 II presente Accordo estende i suoi effetti al Principato di Liechtenstein fino a quando quest'ultimo sarà vincolato alla Confederazione Svizzera da un trattato di unione doganale.

Articolo 19 II presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

Articolo 20 Le Parti contraenti si informano reciprocamente in merito alle disposizioni da esse adottate per l'applicazione dell'Accordo.

Articolo 21 L'Accordo può essere denunciato da ciascuna delle Parti contraenti con un preavviso di sei mesi.

195

Articolo 22 II presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

Fatto a Bruxelles, addì

Per la Confederazione Svizzera Dott. Ch. Lenz

Per il Consiglio delle Comunità Europee K. Finge!

196

Appendice l

Regolamento relativo al transito comunitario (CEE) n. 542/69 del 18 marzo 1969 *>

Titolo I: Generalità Articolo 1 1. Il regime del transito comunitario istituito dal presente regolamento si applica alla circolazione delle merci di cui ai paragrafi 2 e 3, tra due luoghi situati nella Comunità. Esso comprende una procedura del transito comunitario esterno e una procedura di transito comunitario interno.

2. Circolano, vincolate alla procedura del transito comunitario esterno: a) le merci che non soddisfano alle condizioni stabilite agli articoli 9 e 10 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, b) le merci contemplate dal Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, che non sono in libera pratica nella Comuntà conformemente a detto Trattato.

3. Circolano, vincolate alla procedura del transito comunitario interno, quando sono soggette a misure doganali, fiscali, economiche o statistiche, o a qualsiasi altra misura relativa agli scambi: a) le merci che soddisfano alle condizioni stabilite agli articoli 9 e 10 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, qui di seguito denominate «merci comunitarie», b) le merci contemplate dal Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, che sono in libera pratica nella Comunità conformemente a detto Trattato.

[4. Sono ritenute merci comunitarie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea riguardanti la libera circolazione delle merci, fatta salva l'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, lettera b), all'articolo 47, all'articolo 48, paragrafo 2, e all'articolo 49, paragrafo 2, le merci che sono introdotte in conformità delle diJ)

Modificato con Regolamento (CEE) n. 1079/71 del 25 maggio 1971.

197

sposizioni vigenti, nel territorio di uno Stato membro determinato attraverso una frontiera interna, a meno che, per tali merci, sia presentato un documento di transito comunitario esterno.]

Articolo 2 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1, il regime del transito comunitario non si applica alla circolazione delle merci effettuata nell'ambito di un regime d'importazione temporanea.

2. Le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea riguardanti la libera circolazione delle merci sono applicate alle merci che circolano nell'ambito di un regime internazionale d'importazione temporanea, soltanto previa presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario di tali merci.

[Tuttavia, tali merci possono, alle condizioni da adottare secondo la procedura prevista all'articolo 58, essere considerate merci comunitarie, senza presentazione del predetto documento.]

[Articolo 3 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1, ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere, in luogo della procedura del transito comunitario esterno od interno, l'applicazione di un regime nazionale alle merci di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, durante il loro trasporto sul suo territorio, oppure da un porto nazionale ad un altro, se il trasporto si effettua per via marittima.

2. Lo Stato membro che si avvale di tale facoltà provvede affinchè sia garantita l'applicazione delle misure comunitarie alle quali le merci sono assoggettate.

3. Per l'applicazione del paragrafo 1, il territorio dell'Unione economica del Bénélux è considerato territorio di uno Stato membro.]

[Articolo 4 1. Quando il successivo trasporto delle merci vincolate, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, o dell'articolo 3, ad un regime nazionale, comporta l'attraversamento di una frontiera interna, dette merci devono essere vincolate, prima di attraversare detta frontiera, al regime del transito comunitario.

2. Tuttavia, alle condizioni da adottare secondo la procedura prevista all'articolo 58, le disposizioni del paragrafo 1 possono non essere applicate alle merci che hanno formato oggetto d'importazione temporanea.]

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Articolo 5 II presente regolamento non osta agli accordi tra Stati membri in materia di traffico frontaliero.

Articolo 6 A condizione che sia garantita l'applicazione delle misure comunitarie alle quali le merci sono assoggettate, gli Stati membri hanno la facoltà di porre in atto, tra loro, mediante accordi bilaterali e nel quadro del regime del transito comunitario, procedure semplificate applicabili a taluni traffici.

Tali accordi sono comunicati alla Commissione ed agli altri Stati membri.

Articolo 7 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1, il regime del transito comunitario non si applica ai trasporti di merci effettuati in regime di trasporto internazionale delle merci su strada (Convenzione TIR), in regime di transito internazionale per ferrovia (Convenzione TIF) o in quello relativo al Manifesto renano (articolo 9 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno) a condizione che tali trasporti abbiano avuto inizio o debbano avere termine all'esterno della Comunità.

Per l'applicazione del primo comma, i trasporti di merci effettuati per ferrovia, nel territorio di uno Stato membro la oui amministrazione doganale procede ad un controllo particolare, sono considerati effettuati in regime di transito internazionale per ferrovia, a condizione che il trasporto avvenga con scorta di un titolo di trasporto unico.

2. Sino alla data dell'instaurazione in tutti gli Stati membri del sistema di garanzia forfettaria previsto all'articolo 32, e quanto meno sino allo scadere di un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 1970, i trasporti di merci possono essere effettuati in regime di trasporto internazionale delle merci su strada anche se hanno avuto inizio e devono avere termine all'interno della Comunità.

Nel traffico sul Reno i trasporti di merci possono essere effettuati provvisoriamente in regime del Manifesto renano anche se hanno avuto inizio e devono avere termine all'interno della Comunità.

3. Le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea riguardanti la libera circolazione delle merci sono applicate alle merci che circolano secondo uno dei regimi di cui ai paragrafi 1 e 2, a condizione che siano accompagnate, oltre che dal documento relativo al regime utilizzato, da un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare
il carattere comunitario di tali merci.

Su tale documento di transito comunitario interno dovrà figurare, in alto, la menzione «TIR» o «TIF» o «Manifesto renano», secondo i casi,

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seguita dalla data del rilascio e dal numero del documento relativo al regime utilizzato.

[Articolo 8 In mancanza di un accordo tra la Comunità e un paese terzo tendente a rendere applicabile il regime del transito comunitario all'attraversamento di tale paese da parte di merci che circolano tra due luoghi situati nella Comunità: a) il regime del transito comunitario si applica ai trasporti che toccano il territorio del paese terzo considerato soltanto e a condizione che l'attraversamento di tale paese si effettui con scorta di un titolo di trasporto unico emesso in uno Stato membro; l'effetto di tale regime resta sospeso nel territorio del paese terzo; b) le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 1 e 3, si applicano ai trasporti che toccano il territorio del paese terzo considerato, 'anche se hanno inizio e devono avere termine all'interno della Comunità.]

Articolo 9 Quando, nei casi previsti al presente regolamento, le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea concernenti la libera circolazione delle merci sono applicate soltanto previa presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci, l'interessato può, per qualsiasi ragione valida, ottenere tale documento a posteriori dalle autorità competenti dello Stato membro di partenza.

[Articolo 10 I divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito disposti dagli Stati membri sono applicabili, a condizione che siano compatibili con i tre Trattati che istituiscono le Comunità Europee.]

Articolo 11 Ai fini del presente regolamento, s'intende: a) per «obbligato principale»: la persona che domanda, ove occorra tramite un rappresentante abilitato, con una dichiarazione che abbia formato oggetto delle prescritte formalità doganali, di effettuare una operazione di transito comunitario e che, di conseguenza, si rende responsabile, nei confronti delle autorità competenti, della regolare esecuzione di tale operazione; b) per «mezzo di trasporto»: segnatamente -- qualsiasi veicolo stradale, rimorchio, semirimorchio, -- qualsiasi carrozza o vagone ferroviario,

200 -- qualsiasi battello o nave, -- qualsiasi aeromobile, -- qualsiasi container, ai sensi della convenzione doganale del 18 maggio 1956 relativa ai containers; e) per «ufficio di partenza»; l'ufficio doganale nel quale ha inizio l'operazione di transito comunitario; d) per «ufficio di passaggio»: -- l'ufficio doganale di entrata situato in uno Stato membro diverso da quello di partenza, -- nonché, quando la spedizione lascia il territorio della Comunità nel corso dell'operazione di transito comunitario, l'ufficio doganale di uscita dalla Comunità; e) per «ufficio di destinazione»: l'ufficio doganale al quale devono essere ripresentate le merci per porre termine all'operazione di transito comunitario; i) per «ufficio di garanzia»: l'ufficio doganale ove è costituita una garanzia globale; g) per «frontiera interna»: la frontiera comune a due Stati membri.

Titolo II: Procedura del transito comunitario esterno Articolo 12 1. Qualsiasi mercé, per circolare vincolata alla procedura del transito comunitario esterno, deve formare oggetto, alle condizioni fissate dal .presente regolamento, di una dichiarazione TI. Per dichiarazione TI s'intende una dichiarazione compilata sul modello TI conforme all'allegato A, completato, ove occorra, da uno o più modelli TI bis , conformi all'allegato B x) .

2. I modelli TI e TI bls sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dalle autorità competenti dello Stato membro di partenza. Ove occorra, le autorità competenti di uno Stato membro interessato all'operazione di transito comunitario possono chiedere la traduzione nella lingua o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro.

3. La dichiarazione TI è sottoscritta dalla persona che domanda di effettuare un'operazione di transito comunitario esterno o da un suo rappre11

II facsimile del formulario è quello previsto dal regolamento relativo ai mo-

delli delle dichiarazioni di transito comunitario (Appendice II).

201

sentante abilitato ed è presentata, almeno in tre esemplari, all'ufficio di partenza.

4. I documenti complementari allegati alla dichiarazione TI ne fanno parte integrante.

5. La dichiarazione TI è accompagnata dal documento di trasporto.

L'ufficio di partenza può accordare la dispensa dalla presentazione di tale documento al momento del compimento delle formalità doganali. Tuttavia, durante il trasporto, il documento di trasporto deve essere presentato ad ogni richiesta dei servizi doganali.

6. Quando il regime del transito comunitario fa seguito, nello Stato membro di partenza, ad un altro regime doganale, nella dichiarazione TI è fatta menzione a detto regime o ai documenti doganali relativi.

Articolo 13 L'obbligato principale è tenuto a: a) ripresentare le merci tal quali all'ufficio di destinazione entro il tempo fissato e a conservare intatti i mezzi di identificazione adottati dalle autorità competenti; b) rispettare le disposizioni relative al regime del transito comunitario e quelle relative al transito in ciascuno degli Stati membri il cui territorio è toccato durante il trasporto.

Articolo 14 1. Ogni Stato membro può, alle condizioni da esso stabilite, prevedere l'utilizzazione del documento TI per l'applicazione di regimi nazionali.

2. Le indicazioni complementari apposte a tal fine sul documento TI da una persona diversa dall'obbligato principale impegnano soltanto la responsabilità di tale persona, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali.

[Articolo 15 1. Quando le merci, prima di poter essere vincolate alla procedura del transito comunitario esterno, devono formare oggetto di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione, tale dichiarazione e quella del transito comunitario sono raggruppate e compilate su un modello T l, completato, ove occorre, da uno o più modelli T I bls .

Tuttavia, i modelli nazionale per l'esportazione o la riesportazione potranno essere utilizzati congiuntamente con i modelli T I e T l Ms fino al 31 dicembre 1970 incluso.

202

2. Ogni Stato membro stabilisce, ai fini dell'applicazione della propria regolamentazione nazionale, le indicazioni diverse da quelle previste dal modello T l che la dichiarazione di esportazione o di riesportazione deve contenere negli appositi spazi, nonché il numero degli esemplari da presentare.]

Articolo 16 1. Uno stesso mezzo di trasporto può essere utilizzato sia per il carico di merci in più uffici di partenza, sia per il loro scarico in più uffici di destinazione.

2. Su una stessa dichiarazione T l possono figurare soltanto le merci caricate o che devono essere caricate su un solo mezzo di trasporto e destinate ad essere trasportate dallo stesso ufficio di partenza ad uno stesso ufficio di destinazione.

Per l'applicazione del primo comma, sono considerati come costituenti un solo mezzo di trasporto, a condizione che trasportino merci che devono formare oggetto di un'unica spedizione: a) un veicolo stradale accompagnato dal suo o dai suoi rimorchi o semirimorchi; b) un gruppo di carrozze o vagoni ferroviari; . e) le navi componenti un unico convoglio; d) i containers caricati su un mezzo di trasporto ai sensi del presente articolo.

Articolo 17 1. L'ufficio di partenza allibra la dichiarazione T 1, fissa il tempo entro il quale le merci devono essere ripresentate all'ufficio di destinazione e adotta i mezzi di identificazione ritenuti necessari.

2. Dopo aver annotato il documento T l in conformità, l'ufficio di partenza conserva l'esemplare che gli è destinato e consegna gli altri esemplari all'obbligato principale o al suo rappresentante.

Articolo 18 1. L'identificazione delle merci è assicurata, di regola, mediante suggellamento.

2. Il suggellamento è effettuato: a) per volume, quando il mezzo di trasporto è stato abilitato in applicazione di altre disposizioni doganali o riconosciuto idoneo da parte dell' ufficio di partenza; b) per collo, negli altri casi.

203

3. Sono suscettibili di essere considerati idonei al suggellamento per volume i mezzi di trasporto che: a) possono essere suggellati in maniera semplice ed efficace, b) sono costruiti in modo da precludere la possibilità di estrazioni o introduzioni di merci, senza lasciare tracce visibili di effrazione o senza rottura dei suggelli, e) non presentano interstizi idonei all'occultamento delle merci, e d) presentano gli spazi riservati al carico facilmente accessibili per le visite doganali.

4. L'ufficio di partenza può rinunciare al suggellamento quando, tenuto conto di altri eventuali mezzi di identificazione, la descrizione delle merci nella dichiarazione T I o nei documenti complementari permette la loro identificazione.

Articolo 19 1. Il trasporto delle merci si effettua sotto la scorta degli esemplari del documento T l consegnati dall'ufficio di partenza all'obbligato principale o al suo rappresentato.

2. Il trasporto si effettua transitando per gli uffici di passaggio indicati nel documento T l. Quando le circostanze lo giustificano, il trasporto può effettuarsi transitando per altri uffici di passaggio.

3. Ai fini della vigilanza, ogni Stato membro può stabilire gli itinerari di transito da seguire sul proprio territorio.

4. Ogni Stato membro comunica alla Commissione l'elenco e gli orari degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comunitario.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 20 Gli esemplari del documento T l sono esibiti, in ogni Stato membro, ad ogni richiesta del servizio doganale, il quale può controllare l'integrità dei suggelli. Non si procede alla visita delle merci, salvo in caso di sospetto di irregolarità che possa dare adito ad abusi.

Articolo 21 La spedizione, nonché gli esemplari del documento T l sono presentati ad ogni ufficio di passaggio.

Articolo 22 1. Il trasportatore consegna ad ogni ufficio di passaggio un avviso di passaggio conforme al modello di cui all'allegato E. *> '' II facsimile del formulario è quello previsto al regolamento relativo ai modelli degli avvisi di passaggio previsti nell'ambito del regime del transito comunitario (Appendice VI).

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2. Gli uffici di passaggio non procedono alla verifica delle merci, salvo in caso di sospetto di irregolarità che possa dare adito ad abusi.

3: Quando il trasporto, in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2, si effettua transitando per un ufficio di passaggio diverso da quello indicato nel documento T l, l'ufficio di passaggio effettivo trasmette immediatamente l'avviso di passaggio all'ufficio indicato in tale documento.

Articolo 23 Quando un carico o uno scarico è effettuato in un ufficio intermedio, gli esemplari del documento T l consegnati dal o dagli uffici di partenza sono presentati a detto ufficio.

Articolo 24 1. Le merci indicate in un documento T I possono essere trasbordate su altro mezzo di trasporto sotto vigilanza dei servizi doganali dello Stato membro sul cui territorio il trasbordo deve essere effettuato, senza che sia necessario rinnovare la dichiarazione. In tal caso il servizio doganale annota il documento T l in conformità.

2. Il servizio doganale può, alle condizioni da esso stabilite, autorizzare il trasbordo prescindendo dalla propria vigilanza. In tal caso, il trasportatore annota in conformità il documento T l e informa, per ottenere il visto, il successivo ufficio doganale nel quale le merci devono essere presentate.

Articolo 25 1. In caso di rottura dei suggelli durante il trasporto, per causa indipendente dalla volontà del trasportatore, questi deve prontamente domandare la compilazione di un verbale di costatazione, nello Stato membro in cui si trova il mezzo di trasporto, al servizio doganale, se questo si trova in prossimità, o, in mancanza, a qualsiasi altra autorità abilitata. L'autorità che interviene appone, se possibile, nuovi suggelli.

2. In caso di incidente che renda necessario il trasbordo su un altro mezzo di trasporto, si applicano le disposizioni dell'articolo 24.

Se non vi è un servizio doganale in prossimità, può intervenire, alle condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, qualsiasi altra autorità abilitata.

3. In caso di pericolo imminente che renda necessario l'immediato scarico, parziale o totale, il trasportatore può agire di propria iniziativa.

Egli ne fa menzione sul documento T l. In tal caso, si applicano le disposizioni del paragrafo 1.

205

4. Quando, a seguito di incidenti o di altri avvenimenti intervenuti durante il trasporto, il trasportatore non è in grado di rispettare il tempo di cui all'articolo 17, egli deve darne comunicazione prontamente all'autorità competente prevista al paragrafo 1. Tale autorità annota il documento T l in conformità.

Articolo 26 1. L'ufficio di destinazione annota gli esemplari del documento T l in base ai risultati del controllo effettuato, rispedisce immediatamente un esemplare all'ufficio di partenza e conserva l'altro esemplare.

[2. L'operazione di transito comunitario può avere termine in un ufficio diverso da quello previsto nel documento T l. Tale ufficio diventa, in tal caso, ufficio di destinazione.]

Articolo 27 1. Al fine di assicurare la riscossione dei dazi e degli altri diritti e tributi che uno Stato membro sarebbe in diritto di esigere per le merci che attraverseranno il suo territorio durante il transito comunitario, l'obbligato principale è tenuto a prestare una garanzia, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento.

2. La garanzia può essere prestata globalmente per diverse operazioni di transito comunitario, o isolatamente per una sola operazione di transito comunitario.

3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 2, la garanzia consiste in un impegno mediante il quale una persona, fisica o giuridica, stabilita nello Stato membro nel quale la garanzia è prestata e da esso accettata, si costituisce garante in solido.

Articolo 28 1. La persona che si costituisce garante alle condizioni di cui all'articolo 27 è tenuta a designare, in ciascuno degli Stati membri il cui territorio sarà attraversato durante il transito comunitario, una terza persona fisica o giuridica che si costituisca del pari garante dell'obbligato principale.

Quest'ultimo garante deve essere stabilito nello Stato membro interessato e deve impegnarsi in solido con l'obbligato principale a pagare i dazi e gli altri diritti e tributi ivi esigibili.

2. L'applicazione del paragrafo 1 è subordinata ad una decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in seguito ad un esame delle condizioni alle quali gli Stati membri hanno potuto, in applicazione dell'articolo 36, esercitare il loro diritto di ri-

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cupero. La Commissione presenterà una relazione in merito al più tardi il 31 marzo 1971.

[Articolo 29 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), la costituzione della garanzia prevista all'articolo 27, paragrafo 3, deve formare oggetto di un atto conforme, a seconda dei casi, al modello I o II di cui all'allegato F.

2. Quando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o gli usi lo esigono, ogni Stato membro può far sottoscrivere l'atto costitutivo della garanzia secondo una forma diversa, purché gli effetti siano identici a quelli dell'atto previsto dal modello.]

Articolo 30 1. La garanzia globale è costituita presso l'ufficio di garanzia.

2. L'ufficio di garanzia determina l'importo della garanzia, accetta l'impegno del garante e concede un'autorizzazione preventiva che permette all'obbligato principale, nel limite della garanzia, di svolgere ogni operazione di transito comunitario, qualunque sia l'ufficio di partenza.

[3. A chiunque abbia ottenuto un'autorizzazione preventiva, è rilasciato, alle condizioni fissate dalle autorità competenti degli Stati membri, un certificato relativo alla garanzia in uno o più esemplari, in conformità del modello di cui all'allegato G.]

4. In ogni dichiarazione T l è fatto riferimento a detto certificato.

Articolo 31 1. L'ufficio di garanzia può revocare l'autorizzazione preventiva quando le condizioni stabilite all'atto del suo rilascio non sussistono più.

2. Ogni Stato membro notifica agli Stati membri interessati le revoche di autorizzazioni preventive.

Articolo 32 1. Ogni Stato membro può accettare che la persona fisica o giuridica che si costituisce garante alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28 garantisca con un solo atto e per un importo forfettario di cinquemila unità di conto per dichiarazione, il pagamento dei dazi e altri diritti e tributi eventualmente esigibili in occasione di qualsiasi operazione di transito comunitario effettuata sotto la sua responsabilità, chiunque sia l'obbligato principale. Quando il trasporto delle merci presenta rischi maggiori, tenuto conto tra l'altro dell'incidenza dei dazi e degli altri diritti e tributi di cui esse sono passibili

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in uno o più Stati membri, l'importo forfettario è fissato ad un livello superiore.

[2. Sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 58: a) il modello dell'atto costitutivo della garanzia previsto al paragrafo 1; b) i trasporti di merci che possono dar luogo ad un aumento dell'importo forfettario, nonché le condizioni in cui tale aumento è applicabile; e) le condizioni alle quali è comprovato che la garanzia di cui al paragrafo I si applica ad una determinata operazione di transito comunitario.]

Articolo 33 1. La garanzia prestata isolatamente per una sola operazione di transito comunitario è costituita presso l'ufficio di partenza.

2. Essa può consistere in un deposito in contanti. In questo caso i) relativo importo è fissato dalle autorità competenti degli Stati membri e deve essere rinnovata in ogni ufficio di passaggio ai sensi dell'articolo 11, lettera d), primo trattino.

Articolo 34 Fatte salve le disposizioni nazionali che prevedono altri casi di dispensa, l'obbligato principale è dispensato dalle autorità competenti degli Stati membri dal pagamento dei dazi e altri diritti e tributi afferenti alle merci: a) che sono andate distrutte per causa di forza maggiore o caso fortuito debitamente accertati; b) di cui è riconosciuta la mancanza per cause dipendenti dalla loro natura.

Articolo 35 II garante è liberato dalle sue obbigazioni nei confronti degli Stati membri il cui territorio è stato toccato in occasione del transito comunitario, quando il documento T l è appurato dall'ufficio di partenza.

Il garante è del pari liberato dalle sue obbligazioni alla scadenza di un periodo di 12 mesi dalla data di allibramento della dichiarazione T l qualora non sia stato avvisato dall'ufficio di partenza del non appuramento del documento T 1.

Articolo 36 1. Quando è accertato che, nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario, è stato commesso un illecito in un determinato Stato membro, l'azione per il recupero dei dazi e degli altri diritti e tributi eventualmente esigibili è posta in essere da tale Stato membro in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, senza pregiudizio dell'esercizio delle azioni penali.

208

2. Se il luogo dell'illecito non può essere accertato, questo è ritenuto essere stato commesso: a) quando, nel corso dell'operazione di transito comunitario, l'illecito è accertato in un. ufficio di passaggio situato ad una frontiera interna, nell'ultimo Stato membro attraversato dal mezzo di trasporto o dalle merci; b) quando, nel corso delle operazioni di transito comunitario, l'illecito è accertato in un ufficio di passaggio ai sensi dell'articolo 11, lettera d), secondo trattino, nello Stato membro da cui dipende tale ufficio; e) quando, nel corso dell'operazione di transito comunitario, l'illecito è accertato sul territorio di uno Stato membro, ma non in un ufficio di passaggio, nello Stato membro dove l'accertamento è stato effettuato; d) quando la spedizione non è stata ripresentata all'ufficio di destinazione, nell'ultimo Stato membro sul cui territorio è costatata, in base agli avvisi di passaggio, l'entrata del mezzo di trasporto o delle merci; e) quando l'illecito è accertato dopo il compimento dell'operazione di transito comunitario, nello Stato membro dove l'accertamento è effettuato.

Articolo 37 1. I documenti T l rilasciati in modo regolare e i mezzi d'identificazione adottati dalle autorità doganali di uno Stato membro hanno, negli altri Stati membri, effetti giuridici identici a quelli attribuiti ai documenti T l rilasciati in modo regolare e ai mezzi d'identificazione adottati dalle autorità doganali di ciascuno di tali Stati membri.

2. Le costatazioni effettuate dalle autorità competenti di uno Stato membro al momento dei controlli compiuti nel quadro del regime del transito comunitario hanno, negli altri Stati membri, la medesima forza probante di quella delle costatazioni effettuate dalle autorità competenti di ciascuno di tali Stati membri.

Articolo 38 Ove occorra,-le amministrazioni doganali degli Stati membri si comunicano reciprocamente le costatazioni, i documenti, i rapporti, i processi verbali e le informazioni relative ai trasporti effettuati in regime di transito comunitario nonché alle irregolarità e alle infrazioni a tale regime.

Titolo III: Procedura del transito comunitario interno Articolo 39 1. Qualsiasi mercé, per circolare vincolata alla procedura del transito comunitario interno, deve formare oggetto di una dichiarazione T 2. Per dichiarazione T 2 s'intende una dichiarazione compilata sul modello T 2

209

conforme all'allegato C, completato, ove occorra, da uno o più modelli T 2 bis, conformi all'allegato D. l; 2. Fatte salve le disposizioni contrarie di cui agli articoli 40 e 41, le disposizioni del titolo II si applicano, mutatis mutandis, alla procedura del transito comunitario interno.

Articolo 40 Deve essere prestata una garanzia, a copertura della parte di trasporto che si effettua tra l'ufficio di partenza ed il primo ufficio di passaggio, soltanto nel caso in cui essa sia richiesta dalla regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio è situato l'ufficio di partenza.

[Articolo 41 1. Le merci per le quali le formalità di esportazione sono assolte in un ufficio di frontiera dello Stato membro esportatore possono non essere vincolate, in tale ufficio, al regime del transito comunitario, quando esse non sono soggette a misure comunitarie che comportano il controllo della loro utilizzazione o destinazione.

In tal caso, le indicazioni da apporre sulla dichiarazione T 2 possono essere limitate a quelle richieste per l'esportazione dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dello Stato membro di partenza.

L'ufficio doganale di esportazione vista un esemplare del documento T 2 e lo consegna all'esportatore o ad un suo rappresentante, unitamente, a richiesta di questi, agli altri esemplari non utilizzati. L'esemplare vistato deve essere consegnato all'ufficio di entrata nello Stato membro confinante.

Una operazione di transito comunitario interno può avere inizio in detto ufficio di entrata, che diventa in tal caso ufficio di partenza.

2. Fino al 31 dicembre 1970 incluso, nello Stato membro di partenza è possibile non fare uso dei modelli T2 e T2!)ls, quando le merci sono destinate ad essere immesse in consumo all'ufficio di entrata nello Stato membro confinante. In tal caso, un esemplare del documento nazionale per la esportazione, vistato dall'ufficio doganale di esportazione, sostituisce l'esemplare vistato di cui al paragrafo 1, terzo comma.]

Titolo IV: Disposizioni particolari applicabili a taluni modi di trasporto Articolo 42 1. Le amministrazioni ferroviarie degli Stati membri sono esonerate dall'obbligo di prestare garanzia.

1}

II facsimile del formulario è quello previsto dal regolamento relativo ai modelli delle dichiarazioni di transito comunitario (Appendice II).

Foglio Federale 1973, Voi. I

13

210

2. Le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, degli articoli 21 e 22 non si applicano ai trasporti di merci per ferrovia.

3; Ai fini dell'applicazione dell'articolo 36, paragrafo 2, lettera d), le scritture tenute dalle amministrazioni ferroviarie sostituiscono gli avvisi di passaggio.

Articolo 43 1. Non occorre prestare alcuna garanzia per i trasporti di merci sul Reno e sulle vie renane.

2. Ciascuno Stato membro può, per il trasporto di merci su altre vie navigabili situate nel proprio territorio, concedere l'esonero della prestazione di una garanzia. Esso comunica alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri, i provvedimenti adottati a tale effetto.

Articolo 44 1. La procedura del transito comunitario esterno non è obbligatoria per i trasporti di merci per via marittima.

La procedura del transito comunitario interno non è obbligatoria per detti trasporti, quando le merci non sono soggette a misure comunitarie che comportano il controllo della loro utilizzazione o destinazione.

2. Nei casi in cui si ricorre ad una procedura di transito comunitario per un trasporto effettuato in tutto o in parte per via marittima, non occorre prestare alcuna garanzia a copertura del percorso marittimo.

Articolo 45 1. La procedura del transito comunitario esterno non è obbligatoria per i trasporti di merci per via aerea.

La procedura del transito comunitario interno non è obbligatoria per detti trasporti quando le merci non sono soggette a misure comunitarie che comportano il controllo della loro utilizzazione o destinazione.

[2. Nei casi in cui si ricorre ad una procedura di transito comunitario per un trasporto effettuato totalmente o parzialmente per via aerea, non occorre prestare alcuna garanzia a copertura del percorso aereo dei trasporti effettuati dalle compagnie aeree indicate in un elenco da stabilire secondo la procedura prevista all'articolo 58.]

Articolo 46 1. Il regime del transito comunitario non è obbligatorio per i trasporti a mezzo di condutture.

211 2. Nei casi in cui si ricorre ad una procedura di transito comunitario per i trasporti a mezzo di condutture, non occorre prestare akuna garanzia.

[Articolo 47 Le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea riguardanti la libera circolazione delle merci sono applicate alle merci che, in virtù delle disposizioni dell'articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 45, paragrafo 1, secondo comma, o dell'articolo 46, paragrafo 1, non circolano vincolate alla procedura del transito comunitario interno, soltanto previa presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario di tali merci.]

Tìtolo V: Disposizioni particolari applicabili alle spedizioni a mezzo posta Articolo 48 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1, il regime del transito comunitario non si applica alle spedizioni a mezzo posta (compresi i pacchi postali).

[2. Le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea riguardanti la libera circolazione delle merci si applicano alle merci contenute nelle spedizioni inviate da un ufficio postale situato nella Comunità, soltanto quando sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento non figura un'etichetta gialla conforme al modello di oui all'allegato H. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione sono tenute ad apporre o fare apporre tale etichetta sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento quando le merci non soddisfano alle condizioni stabilite agli articoli 9 e 10 di detto Trattato.]

Titolo VI: Disposizioni particolari applicabili alle merci a seguito di viaggiatori o contenute nei loro bagagli Articolo 49 1. Il regime del transito comunitario non è obbligatorio per i trasporti di merci a seguito di viaggiatori o contenute nei loro bagagli, sempreché non si tratti di merci destinate a fini commerciali.

2. Le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea riguardanti la libera circolazione delle merci si applicano alle merci che, in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, non circolano vincolate al regime del transito comunitario:

212 a) quando dalla dichiarazione risulta che si tratta di merci comunitarie, senza che vi sia alcun dubbio sulla veridicità di tale dichiarazione e quando il loro valore complessivo non supera trecento unità di conto per viaggiatore; b) negli altri casi, su presentazione di un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario di tali merci.

Titolo VII: Disposizioni relative alla statistica Articolo 50 Quando si applica il regime del transito comunitario, esso serve di base per le rilevazioni statistiche del transito e dell'esportazione.

Articolo 51 1. I documenti T I e T 2 costituiscono la base per le rilevazioni statistiche dei movimenti di merci vincolate al regime del transito comunitario.

2. In caso di applicazione dei regimi di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, i documenti previsti per tali regimi costituiscono la base per le rilevazioni statistiche del transito.

Nel caso previsto all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, spetta a ciascuno Stato membro adottare le misure che garantiscono le rilevazioni statistiche.

3. Quando uno stesso movimento di merci da luogo, successivamente, alla compilazione di un documento nazionale di transito e di un documento T I o T2, soltanto quest'ultimo documento costituisce la base per le rilevazioni statistiche.

[Articolo 52 L'ufficio di partenza trasmette immediatamente, dopo l'appuramento del documento T I o T 2, al servizio che, nello Stato membro di partenza, è competente per le statistiche del commercio estero, un esemplare del predetto documento, conforme a quello che l'ufficio di destinazione gli ha rinviato.]

[Articolo 53 L'ufficio doganale competente trasmette immediatamente al servizio che, nello Strato membro di esportazione o' di riesportazione, è competente per le statistiche del commercio estero, l'esemplare del documento per la esportazione o la riesportazione destinato a tale servizio.]

213 Articolo 54 A richiesta dei servizi nazionali competenti per le statistiche del commercio estero, l'obbligato principale, o il suo rappresentante abilitato, è tenuto a fornire qualsiasi informazione riferentesi al documento T I o T 2 e necessaria all'elaborazione di dette statistiche.

[Articolo 55 1. Fino al 31 dicembre 1970 incluso, un esemplare supplementare del documento T I o T 2 è consegnato: a) ad ogni ufficio di passaggio, ad eccezione del primo e di quello di cui all'articolo 11, lettera d), secondo trattino, b) all'ufficio di destinazione.

2. In conformità delle disposizioni da adottare secondo la procedura prevista all'articolo 58, l'ufficio di passaggio trasmette immediatamente detto esemplare al servizio che, nell'ultimo Stato membro attraversato dal mezzo di trasporto, è competente per le statistiche del commercio estero.

3. L'ufficio di destinazione trasmette immediatamente al servizio che, nello Stato membro di destinazione, è competente per le statistiche del commercio estero, l'esemplare destinato a tale servizio.]

[Titolo Vili: Disposizioni relative al Comitato del transito comunitario Articolo 56 1. È istituito un Comitato del transito comunitario, qui di seguito denominato il «Comitato», composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.]

[Articolo 57 II Comitato può esaminare ogni problema relativo all'applicazione del presente regolamento, sottopostogli dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.]

[Articolo 58 1. Sono adottate secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3 le disposizioni necessarie: a) per l'applicazione degli articoli 2, 4, 7, 8, 9, 32, 34, 35, 41, 45, 55 e 60, b) per l'adattamento del regime del transito comunitario ai fini dell'appli-

214 cazione di talune misure comunitarie che comportano il controllo dell' utilizzazione o destinazione delle merci che ne formano oggetto, e) per semplificare le formalità inerenti alle procedure di transito comunitario, in particolare interno, o per adattarle alle esigenze proprie a determinate merci, d) per prorogare la durata dei periodi alla cui espirazione non saranno più applicabili le disposizioni transitorie di cui all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 1, all'articolo 41, paragrafo 2, e all'articolo 55; tale durata non può superare il doppio dei periodi previsti dai suddetti articoli.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al Comitato un progetto delle disposizioni da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le disposizioni previste quando esse sono conformi al parere del Comitato.

b) Quando le disposizioni previste non sono conformi al parere formulato dal Comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

e) Se, al termine di un periodo di tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le disposizioni in parola sono adottate dalla Commissione.]

[Titolo IX: Disposizioni finali [Articolo 59 In deroga alle disposizioni del presente regolamento, il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi possono applicare ai documenti di transito comunitario gli accordi conclusi o da concludere tra di loro, al fine di ridurre o abolire le formalità al passaggio delle frontiere belgo-lussemburghese e belgo-olandese.]

[Articolo 60 1. Gli allegati del presente regolamento ne fanno parte integrante.

2. I modelli previsti in detti allegati possono essere adattati, secondo la procedura prevista all'articolo 58, ad esigenze proprie a determinate merci o ad esigenze tecniche.]

215 [Articolo 61 Ogni Stato membro comunica alla Commissione le disposizioni che esso adotta per l'applicazione del presente regolamento.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.]

[Articolo 62 1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, ad eccezione dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, dell'articolo 7, paragrafo 3, e degli articoli da 50 a 55, che entrano in vigore il 1° gennaio 1970.

2. Le procedure del transito comunitario esterno ed interno si applicano alle dichiarazioni di transito allibrate dagli uffici di partenza a decorrere dal 1° gennaio 1970.

Tuttavia le merci il cui trasporto nella Comunità ha avuto inizio anteriormente al 1° gennaio 1970, potranno, fino al 10 gennaio 1970 incluso, essere spedite vincolate ad una procedura diversa da quelle del transito comunitario esterno o interno. In questo caso, le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 4, non si applicano a tali merci.]

Appendice II

Regolamento relativo ai modelli delle dichiarazioni di transito comunitario (CEE) n. 1617/69 del 31 luglio 1969 D

Articolo 1 1. I modelli sui quali sono compilate le dichiarazioni di transito comunitario devono essere conformi al facsimile riportato in allegato, salvo per quanto riguarda il contenuto degli spazi riservati a fini nazionali.

2. La carta da utilizzare è una carta incollata per scritture, pesante da 40 a 65 grammi al m2. La sua opacità deve essere tale che le indicazioni che figurano su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni sull'altra facciata. La resistenza della carta utilizzata non deve normal" Modificato con Regolamento (CEE) n. 595/71 del 22 marzo 1971.

216

mente consentire lacerazioni o sgualciture. La carta è di colore azzurro chiaro per i modelli T I e T 1 b i s e di colore bianco per i modelli T2 e T 2 bis.

3. Il formato dei modelli è di 210 x 297 mm, salvo una tolleranza massima per quanto riguarda la lunghezza di 5 mm in meno e di 8 mm in più.

L'interlinea dattilografica è di 4,24 mm (1/6 di pollice). La disposizione dei modelli deve essere scrupolosamente rispettata.

Articolo 2 1. I modeiii delle dichiarazioni di transito comunitario sono confezionati in fascicoli che permettono di ottenere i vari esemplari a decalco.

2. Ogni fascicolo è composto almeno dei seguenti esemplari presentati nell'ordine di numerazione: a) l'esemplare per l'ufficio di partenza, esemplare che porta il n. l ; b) l'esemplare per l'ufficio di destinazione, esemplare che porta il n. 2; e) l'esemplare per il rinvio, esemplare che porta il n. 3; d) l'esemplare per la statistica, esemplare che porta il n. 4.

3. Gli esemplari n. 3 e n. 4 hanno un bordo rispettivamente rosso e blu scuro. La larghezza di questi bordi è di circa 4 mm.

4. Ogni modello deve portare una menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia, o una sigla che ne consente l'identificazione.

[Articolo 3 Quando, nel caso previsto all'articolo 55 del Regolamento (CEE) n.

542/69, il fascicolo non comprende un numero sufficiente di esemplari per la statistica, si usano esemplari supplementari. Essi sono identici all'esemplare n. 4.]

[Articolo 4 Quando, conformemente agli articoli 15 e 39 del Regolamento (CEE) n. 542/69, la dichiarazione di esportazione o di riesportazione e quella del transito comunitario sono raggruppate e compilate su un solo modello, il fascicolo previsto all'articolo 2 è presentato contemporaneamente all'esemplare o agli esemplari richiesti dallo Stato membro di partenza ai fini dell' esportazione o della riesportazione.]

Articolo 5 È istituita nel modello T 2 e T 2 b l à la rubrica n. 32 il cui contenuto eventuale sarà determinato ulteriormente.

217 f *i 1 1

TRANSITO COMUNITARIO ESTERNO

C.E. E.G.

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statistica

Dichiarazione di spedizione ESEMPLARE PER L'UFFIC DI PARTENZA

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Ufficio di parter.za

Consultare le note pi ima di compilare la dichiarazione

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3 Regime doganale precedente

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218

CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA Sigilli apposti:

Risultato del controllo:

Termine (data limite): Osservazioni:

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219 T ^j I |

TRANSITO COMUNITARIO ESTERNO

1 Garanzia

C. E.

E.G.

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Numero di registr&ziotie statistica

Dichiarazione di spedizione ESEMPLARE PUR L'UFFICIO DI DESTINAZIONE

Ufficio di partenza

Consultare le note prima di compilare la dichiarazione

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2 Allegali

Documento rilascialo il N.

3 Regime doganale precedente

4

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(Riservato ai finì nazionali) Timbro

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(Riservato alla dichiarazione dell'esportatore)

10 DICHIARAZIONE DI SPEDIZIONE: si impegna a ri jresentare, tal quali ed entro il tempo fissato, le merci descritte qui di seguito all'uftglio ^ 1

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(Riservato ai fini delle statistiche nazionali) 45 UKici di passaggio previsti (e paesi) 46 Uffici di passaggio effettivi (e paesi) 50

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220

CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA Risultalo del controllo:

Sigilli appor.ti: Termine (dcta limite): Osservazioni:

Timbro 0 firma 60 TRASBORDI E INCIDENTI DURANTE IL TRASPORTO

RAPPORTO DEI FATTI E DELLE MISURE ADOTTATE (1}

VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

(1) Devono essere indicati, in particolare, il nomo e l'indirizzo del nuovo trasportatore.

CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE Daia d'arrivo : Controllo dei sigilli: Osservazioni :

A

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(Spazio riservato all'ufficio di destinazione)

(Spazio riservato ad usi diversi)

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TRANSITO COMUN1TABIO ESTERNO

16a,.no-.

C. E.

E.G.

N^ero dilazione statistica

Dichiarazione di spedizione ESEMPLARE PER IL RINVIO

Ufficio di partenza

1 3 Consultare le note prima dì compilare fa dichiarazione

2 Allegati

Documento rilasciato il

N.

3 Regime doganale precedente

4

Numero di liste TI bis

(Riservato ai fini nazionali)

Timbro

Firma

(Riservato alla dichiarazione dell'esportatore)

10 DICHIARAZIONE DI SPEDIZIONE: rappresentato da si impsgnâ a ripresentare, tal quali ed entro il tempo fissato, la merci descritte qui di seguito aH'uffjt^ .

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(Riservato ai fini delle statistiche nazionali) 31 Descrizione dello merci

35 Paese di provenienza

[

I 36 Peso lordo 1

37 Prezzo

(Riservato ai fini delle statistiche nazionali) 45 Uffici di passaggio previsti (o paesi) 46 Uffici di passaggio effettivi (a paesi) Modo di trasporto

Luogo

CO

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Identità del veicolo

| C 1

Nazionalità/Bandiera

Entrata nella Comunità

I

1

I

Carico/ Trasbordo

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1

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I

!

1

1

1

1

1

t

Trasbordo Trasbordo/ Uscita dalla Comunità

51 Paese di ultima

I

· 52 Paese di prima destinazione

I

222

CONTROLLO DELL'UFFICIO DI ARRIVO Dal) d'arrivo: Controllo dei sigilli; Osservazioni:

A

il Timbro e firma

Rinviato all'ufficio di partenza, dopo allibramento al n.

(Spazio riservato ad usi dì ver i i)

223

TP ^ 1 1

TRANSITO COMUNITARIO I-STERNO

! Garant

C.E.

E.G.

.

u A Numero di registratone statistica

Dichiarazione di spedizione ESEMPLARE PER LA STATISTICA

1 ^ Consultate le note prima di compilare la dichiarazione

2 Alleati

Ufficio di partenza

Documento rilasciato il

N.

3 Regime dog naie procederne

4

Numero di liste T 1 bis

(Riservato e! fini nazionali)

Timbto

'Firma

(Riservato alla dichiarazione dell'esportatore)

10 DICHIARAZIONE DI SPEDIZIONE: rapprR^ntalo dn .

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si impegna a ripresentare, tal queli ed entro il tempo fissato, le merci descritte qui di seguito all'utjjSo^ di desumono di A

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(Riservato ai fini dello statistiche nazionali) 45 Urlici di passaggio previsti (e paesi) 46 Uffici di passagßio effettivi (o paesi)

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Modo d trasporto

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224

C.E. E.G.

T1 BIS

UFFICIO DI PARTENZA TRANSITO CÛMMUN1TARIO ESTERNO Lista allegata al documento T 1 rilasciato il ESEMPLARE PER L'UFFICIO DI PARTENZA 30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli

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31 Descrizione delle merci

35 Paese di proveniamo

36 Peso lordo

37 Prezzo

I

(Riservato ai fini delle statistiche nazionali)

(Riservato ai fini delle statìstiche nazionali) 30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Freno

I (Riservato ai finì delle statistiche nazionali)

Firma del dichiarante

225

C.E.

T1 BIS

E.G.

UFFICIO DI PARTENZA TRANSITO COMUNITARIO ESTERNO Lista allenata al documento T1 rilasciato il ÌMPLARE PER L'UFFICIO DI DESTINAZIONE 30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli

E

31 Descrizione dang merei

35 Paese di provenienza

i

136 Peso lordo I

37 Prezzo

(Rmervato ai fini dalle statistiche nazionali) 30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione della merci

30 Quantità, natura, marcher numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

(Riservalo ai fini delle statistiche nazionali)

3E Paese di provenienza

36 Peso lordo

{Risolvalo ai fini delle statistiche nazionali)

Firma del dichiarami

Foglio Federale 1973, Voi. I

226

C.E. E.G.

T1 BIS

UFFICIO DI PARTENZA

TRANSITO COMUNITARIO ESTERNO

Lista allegata al documento T 1 filasi. iaio il

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ESEMPLARE PER IL RINVIO 30 Quantità, natura, marche e numeri tei colli

31 Descrizione delle merci

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35 Paese di provenienza

3C Peso lordo

37 Prezzo

I (Riservato ai fini delle statistiche nazionali)

35 Paese di provenienza

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37 Prono

(Riservato ai fini dj»1e BJatictrtSte nazionali^ ST Vf\ \.f <*· 31 Descrizione oVI^meiS?.*». %>Xi, ,4?'~
30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli

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35 r%,ts^c^^rou^rìTenza

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30 Quantità, natura, marche e numeri dei conP-fL

3Ê Peso lordo

37 Prezzo

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tC f-^Rìservalo a> fini delle statistiche nazionali)

^iP' Descriìione delle merci

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35 Paese dì provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

1 (Riservato ai fini della statistiche] nazionali) 30 Qucmita, natura, marche o numeri dai colli

31 Descrizione della merci

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prozio

1 (Riservato ai (ini delle statistiche nazionali)

a

:r

F.rma del dichiaranti)

227

TI

C.E. E.G.

BIS

UFFICIO DI PARTENZA TRANSITO COMMUNITARIO ESTERNO Lista allegata al documento T 1 rilasciato!!

ESEMPLARE PER LA STATISTICA 30 Quantità, natura, marche e numeri del colli

E

31 Descrizione della merci

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

I (Ritervato ai fini delle statistiche nazionali) 30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descriziona delle merci

30 Quantité, natura, marcha e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

(Riservato ai finì delle statistiche nazionali)

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

(Riservato ai fini della statistiche nazionali)

Firma del dichiarante

228 "F *% I 4E.

TRANSITO COMUNITARIO INTERNO

1 GOTnzi«,

C.C.

E.G.

Num(m d. r8Bis|,,,;on,,

statistica

Dichiarazione di spedizione ESEMPLARE PER L'UFFICIO DI PARTENZA

I <| 1 1

Consultare le note prima di compilare la dichiarazione

Ufficio di panama Documento rilasciato i[

2 Alles»!

N.

3 Regime doganale precedente

4

Numero di liste

(Riservato a! fini nazionali)

T 2 bis

Timbro

Firma

{Riservalo ella dichiarazione dell'esportatore)

10 DICHIARAZIONE DI SPEDIZIONE: si impegna a ripresentare, tal quali ed entro il tempo fissalo, le merci descritte qui di seguito all'uffu^*'^

A

il firma

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11 Destinatario jà

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LAV%tich«|flzionali)

30 Quantità, naturo, marche o numeri dei colli

31 Descrizione dolio m e-e i

3G Paese di provenienza (Riservato ai fini delle statistiche nazionali) 45 Uffici di passaggio provisti te paesi) 46 Uffici di passaggio effettivi (e paesi)

SO

Modo di trasporto

Luogo

CI |

Identità del veicolo

e

Nazionalità/Bandiera

Comunità

1

1

1

Carico/ Trasbordo

I

1

1

1

I

1

I

1

1

I

1

1

51 Paese di ultima

I

Trasbordo/ Uscita dalla Comunità

destinazione

I

229 CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA Risultato de! controllo :

Sigilli apposi: Termino (data limite): Osservazioni:

230

TT O · ^m.

TRANSITO COMUNITARIO INTERNO

t Girmi!«

C « E«

E.G«

.

.

.

M Numtro di rag, sin zi o rii statistica

Dichiarazione di spedizione ESEMPLARE PER L'UFFICIO DI DESTINAZIONE

I O | *-

Ufficio di partenza

Consultare le note primo di compilare la dichiarazione

2 Allegati

Documento rilasciato il

N.

· 3 Regima doganale precedente

4 Numero di uste T 2 bis

(Riservato ai tini nazionali)

Timbro

Firma

(Riservato alla dichiarazione dell'esportatore)

10 DICHIARAZIONE DI SPEDIZIONE: , si impegn a a ripresentare, tal quali ed e ntro il tempo fissato, le rr eroi descritte qui di seguito ali'uffjcjr di destina firma

j

Destinatario

X ^

£ A ^4-to.

^

(Riservata ai fin! delle statistiche nazionali) 45 Uffici dì passaggio previsti (e paesi) 46 Uffici dì passaggio effettivi (e paesi) 60

Modo di trasporto

Luogo

Entrata nella Comunità

1

Carico/ Trasbordo

1

1

i i i i

!

!

Trasborda 1

Trisbordo/ Scarico Uscita dalla Comunità

CI |

--

Identità del veicolo

c

Nazionalità/Bandiera

SI Paese di ultima provenienza

i

1

i i i i

·2 Piese di primi destinazione 1

231

CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA Sigilli apposti:

Risultato del controllo:

Osservazioni:

60 TRASBORDI E INCIDENTI DURANTE IL TRASPORTO

RAPPORTO DEI FATTI E DELLE MISURE ADOTTATE (1)

(1) Devono assere indicali, in particolari), il nome e l'indirizzo del nuovo trasportatore CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE Data d'arrivo: Controllo del sigilli: Osservo ilo nï:

(Spazio riservato all'ufficio di destinazione)

(Spazio riservato ad usi diversi)

VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

232

T* *% 1 ^M

TRANSITO COMUNITARIO INTERNO

1 Garanzia

V* · C ·

C · \J ·

Numero di registiazione statistica

Dichiarazione di spedizione 1 "Î

Ufficio di partenza

prima . compi

|^ 2 Allegati

Documento rilascialo N.

3 Regime doganale precedente

4

Numero di liste T 2 bis

(Riservato ai fini nazionali) Timbro

Firma

(Riservato alla dichier

10 DICHIARAZIONE DI SPEDIZIONE: (appresemelo da si impegne a ripreientare, lai quali ed entro il tempo fissato, le merci descritte qui di seguito rJl'ufftâfr^ di destinazione di A

^4F il

X^k

firn

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30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli

(Riservato ai fini delle statistiche njzionoli) 30 Quantità, natura, marcha e numeri dei colli

31 Descrizione dello merci

35 Paese di provenienza

i

I 36 Peso lordo I

37 Prezzo

(Riservato ai fini dolio statistiche nazionali) 45 Uffici di passaggio provisti {e paesi) 48 Uffici di passaggio effettivi (e paesi) 50

^^fTöcIöT.TM^

Luogo

trasporto

C,

'

Identità del veicolo

0

Nazionalità/Bandiera

Entrata nella Comunità

1

1

1

Carico/ Trasbordo

1

1

1

1

t

1

1

1

1

1

1

1

Trasbordo Trasbordo/ Scarico Uscita dalla Comunità

51 PQOSQ di ultima provenienza 1

52 Paese di prima 1

233

CONTROLLO DELL'UFFICIO DI ARRIVO Data d'arrivo: Controllo dei s.gilli: Osservazioni;

Rinviato all'ufficio dì partenza, dopo allibramento al n.

(Spazio riservalo ad usi diversi}

234

'T"" ^J 1 ^L

TRANSITO COMUNITARIO INTERNO

1 Garanzia

^*»C*

E · Vi ·

Numero di registraziona statistica

Dichiarazione di spedizione ESEMPLARE PER LA STATISTICA

Ufficio di partenza

1 /|, Consultare le note prima di compilare la dichiarazione

2 Allogai

Documento rilasciato il

N.

.3 Regime doganale precedente

4

Numero ài liste T 2 bis

o-- -- Timbro

Firma

(Riservato alla dichiarazione defl'espodatore)

"10 DICHIARAZIONE DI SPEDIZIONE: _.

rappresentato da.

sì impegna a ripresentare, tal quali ed ertro il tempo fissato, te merci descritte qui dì seguito all'ufWo

A

di destinazione di A

· "*"

· ·

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

1 (Riservato ai fini delle statìstiche nazionali) 45 -Uffici di passaggio previsti (e paesi) 4« Uffici dt passaggio effettivi (e paesi)

60 Entrata nella Comunità Carico/ Trasbordo Trasbordo Trasbordo/ SccricO Uscita dalla Comunità

Modo di trasporto

Luogo

CI j

Identità del veicolo

C

Nazionalità/Bandiera

i

!

1

i i i

1

1

1

1

i

1

1

1

--

51 Paoso di ultima prò veniamo

1

1 -- 62 Paese di prima dostinaziono

1

235

T 2 BIS

C.E.

E.G.

UFFICIO DI PARTENZA TRANSITO COMUNITARIO INTERNO Usta allegata al documento T Z rilasciato il ESEMPLARE PER L'UFFICIO DIPARTENZA 30 Quanitita, natura, ma-che e numeri dei colli

I1 I I 31 Descrizione delle merci

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Prezzo

!

(Riservato ai fini delle statistiche nazionali)

(Riservato ai (ini delle statìstiche nazionali) 30 Quantita natura, m; rcho e numori dei colli

31 Descrizione delle merci

35 Paese di provenienza

36 Poso lordo

(Riservalo ai fini della statistiche nazionali)

37 Prezzo

236

T 2 BIS

C.E. E.G.

UFFICIO DI PARTENZA

TRANSITO COMUNITARIO INTERNO

Lista allegata al documento T 2 rilasciato U ESEMPLARE PER L'UFFICIO DI DESTINAZIONE

1 O | fc

n.

30 Quantità, natura, marche o numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

35 Paese di provenienza

38 Peso lordo

37 Prezzo

1 (Riservato ai fini delle statistiche nazionali} 30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

35 Paese di provenienza

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(Riservato ai fini delusi »fcticfilPM 7 ioMliJrf^ 30 Quantità, natura, marche a numeri dei coui

31 Descrizione deljft^terc^^O^^

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30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli \\

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35 PaWdL^ovprfiénza 1

^

36 P< SO lordo

37 Prezzo

1

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35 Paese di provenienza

38 Poso lordo

37 Prezzo

36 Peso lordo

37 Prezzo

1 30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

35 Paese di provenienza

1 (Bisoivato ai fnp delle tuunichg razionai.)

4

il

Firma del dichiarante

237

T 2 BIS

C.E.

E.G.

UFFICIO DI PARTENZA TRANSITO COMUNITARIO INTERNO Lista allegata al documento T 2 rilasciato il ESEMPLARE P£R IL RINVIO 30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

35 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 Piano

(Riservato ai fini delle statistiche nazionali) 30 Quantità, natura, marchi) e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

30 Quantità, natura, marche o numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

(Riservato ai fini delle statistiche nazionali)

36 Paese di provenienza

36 Peso lordo

37 'Prezzo

(Riservato ai fini delle statistiche nazionali)

Firma del dichiara n ta

238

T 2 BIS

C.E.

E.CI.

UFFICIO DI PARTENZA TRANSITO COMUNITARIO INTERNO Lista allegata al documento T 2 rilasciato il

30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli

1

-

31 Descrizione delle merci

36 Peso iordo1

36 Paese di provenienza

37 Prezzo

1 (Riservato ai (ini delle statistiche razionai,) 30 Quantité, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

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35 Paese di proveniez»

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31 Descrizione delli^Mraf>k,W;fei

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36 Poso tordo

37 Prezzo

1

^Kservato ai fini delle statistiche naïionali)

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^ Descrizione delle merci


36 Paese di provenienza

36 Paso lordo

37 Prezzo

1 (Riservato ai fini delle sia t ist i eh e nazionali) 30 Quantità, natura, marche e numeri dei colli

31 Descrizione delle merci

35 Paese di provenienza

36 Paso lordo

37 Prezzo

1 (Riservato ai fini dello statistiche nazionali)

a

;r Firma del dichiarante

239Appendice IIf

Regolamento relativo alle modalità di funzionamento del sistema di garanzia forfettaria di cui all'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 542/69 relativo al transito comunitario (CEE) n. 2311/69 del 19 novembre 1969 » [Articolo 1 1. Quando una persona fisica o giuridica intende costituirsi garante alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28 e secondo le modalità precisate all'articolo 32, paragrafo 1, del Regolamento (CEE) n. 542/69 relativo al transito comunitario, la costituzione della garanzia deve formare oggetto di un atto conforme al modello che figura all'allegato I.

2. Quando lo esigono le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o gli usi, ogni Stato membro può autorizzare una diversa stesura dell'atto costitutivo della garanzia, purché gli effetti siano identici a quelli dell'atto conforme al modello.]

Articolo 2 1. L'accettazione della costituzione di garanzia da parte dell'ufficio doganale dove è costituita la garanzia di cui all'articolo 1 -- denominato «ufficio di garanzia» -- comporta per il garante stesso l'autorizzazione a rilasciare, alle condizioni stabilite nell'atto costitutivo della garanzia, il certificato o i certificati di garanzia richiesti a persone che intendono effettuare, da un ufficio di partenza di loro scelta, e in qualità di obbligati principali, un'operazione di transito comunitario.

Lo Stato membro nel territorio del quale si trova l'ufficio di garanzia notifica senza indugio agli altri Stati membri l'estinzione dell'obbligazione che deriva dal contratto di garanzia.

2. La costituzione della garanzia impegna la responsabilità del garante fino a concorrenza di 5 000 unità di conto a titolo di garanzia forfettaria.

3. Ogni certificato di garanzia forfettaria viene redatto su un formulario conforme al modello riportato all'allegato II in una delle lingue ufficiali della Comunità. Tuttavia, le indicazioni contenute a tergo di questo modello " Modificato con i Regolamenti (CEE) n. 2570/69 del 22 dicembre 1969 e (CEE) n. 1031/70 del io giugno 1970.

240

possono figurare in prima pagina nella parte superiore prima della indicazione «Rilasciato da ...», restando inalterate le altre indicazioni successive.

La carta da utilizzare è di colore bianco, non contenente pasta meccanica, collata per scritture e pesante da 55 a 65 grammi al m2. La carta deve avere un fondo arabescato di colore rosso, in modo da fare apparire qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Il formato del formulario è di 105 x 148 mm.

4. Salvo restando il disposto dell'articolo 3, ogni certificato di garanzia forfettaria permette all'obbligato principale di effettuare un'operazione di transito comunitario. Il certificato consegnato all'ufficio di partenza viene conservato da quest'ultimo.

Articolo 3 1. Ad eccezione dei casi contemplati ai paragrafi 2 e 3, l'ufficio di partenza non può esigere una garanzia superiore all'importo forfettario di 5 000 unità di conto per ogni singola dichiarazione di transito comunitario, indipendentemente dall'importo dei dazi e degli altri diritti e tributi relativi alle merci che formano oggetto di una determinata dichiarazione.

2. Eccezionalmente, quando un trasporto, per circostanze ad esso particolari, presenta dei rischi maggiori e l'ufficio di partenza ritiene chiaramente insufficiente, per queste ragioni, la garanzia di 5 000 unità di conto, detto ufficio può esigere una garanzia superiore secondo un multiplo di 5 000 unità di conto.

3. I trasporti relativi a merci che rientrano nella lista riportata nell'allegato III danno luogo ad un aumento dell'importo forfettario quando la quantità di o delle merci trasportate supera quella corrispondente all'importo forfettario di 5 000 unità di conto.

In tale caso, l'importo forfettario è riportato al multiplo di 5 000 unità di conto necessario a garantire la quantità delle merci da spedire.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, l'obbligato principale deve consegnare all'ufficio di partenza certificati di garanzia forfettaria corrispondenti all'importo di un multiplo di 5 000 unità di conto richiesto.

Articolo 4 1. Quando la dichiarazione di transito comunitario comprende altre merci, oltre quelle menzionate nella lista di cui all'articolo 3, paragrafo 3, le disposizioni del presente regolamento si applicano come se le due categorie di merci formassero oggetto di dichiarazioni separate.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, non si tien conto della presenza delle merci di una delle due categorie quando la loro quantità o il loro valore sono relativamente poco rilevanti.

241

Allegato II (RECTO)

TRANSITO

C. E.

COMUNITARIO

E.G.

A 000000

CERTIFICATO DI GARANZIA FORFETTARIA

(impegno del garante accettato il

dall'ufficio di garanzi a di -



II presente certificato è valido sino a concorrenza dì 5000 UNITA' DI CONTO per una operazione di transito comunitario iniziata al più tardi il .'.

·-

: (cognomi* ragipne sociale e indirizzo)

Firmo dell'obbligato principale (I)

Firma e timbro di colui dio rilascia il certificalo

(1) Firma facoltativa.

Nome e ÌJidiri/..(0 ddh tipografia

(VERSO)

Spazio riservato all'ufficio di partenza Operazione di transito comunitario effettuata in base al documento T I / T2 registrato il ._ _ ,, al N _ dall'ufficio di

Foglio Federale 1973, Vol. l

242

Allegato III Elenco delle merci il cui trasporto può dar luogo ad aumento dell'importo forfettario

N° della tariffa doganale comune

Designazione delle merci

09.01 A I

Caffè non torrefatto

5 000 kg

09.01 A I I

Caffè torrefatto

3 500 kg

Estratti ed essenze di caffè

1 200 kg



3 500 kg

Estratti ed essenze di té

1 200 kg

ex 21.02 A 09.02 ex 21.02 B 22 05 A iI ex 22.09 ex ec

Quantità corrispondenti all'importo forfettario di 5 000 U.C.

22.09

)j

Bevande alcoliche ad eccezione dei vini

20 hl

non Spumanti

Alcool etilico non denaturato . . . .

10 hlk

24.02 A

Sigarette

125 000 pezzi

ex 24.02 B

Sigaretti

125 000 pezzi

ex 24.02 B

Sigari

24.02 C

50 000 pezzi

Tabacco da fumo

1 000 kg

ex 27.10

Benzina, gasolio

400 hi

ex 33.06 B

Profumi e acque di toeletta

10 hi

243

Appendice IV

Regolamento relativo all'informazione degli interessati circa lo svolgimento delle operazioni di transito comunitario (CEE) n. 2312/69 del 19 novembre 1969

Articolo 1 1. La persona che presenta all'ufficio di destinazione un documento di transito comunitario e la spedizione alla quale questo documento si riferisce può ottenere, a richiesta, il rilascio di una ricevuta. La ricevuta il cui modello è fissato in allegato deve essere compilata dall'interessato.

2. Il formato del foglio sul quale è redatta la ricevuta è di 105 x 148 mm. La ricevuta è compilata in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il foglio può contenere altre indicazioni relative alla spedizione al di fuori del quadro riservato alla dogana.

3. La validità del visto della dogana è limatata alle indicazioni contenute nel quadro che le è riservato.

Articolo 2 Quando un documento di transito comunitario non è appurato all'ufficio di partenza, questo ufficio, prima dello scadere del termine di nove mesi a partire dalla data di rilascio di tale documento, ne informa il garante.

244

CE.

E.G.

TRANSITO COMUNITARIO RICEVUTA EINGANGSBESCHEINIGUNG

RECEPISSE ONTVANGSTBEWIJS

L'ufficio di dogana di 'i*.1. i...:'.,,.-.-....ir*.

certifica che il documenta T l, T2 (1) l'esemplare di controllo T1/T2 (I) registrato il ,.

- TM TM -- al N.

,...

dall'ufficio di - gli è stato consegnato e che nessuna irregolarità è stata rilevata, fino a questo momento, in merito alla spedizione alla quale il documento sì riferisce.

Timbro dell' ufficio {1} Cancellare lo menzioni che non interessano.

-., il....

245

Appendice V

Regolamento relativo al documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci (CEE) a 2313/69 del 19 novembre 1969 D

Articolo 1 II documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificare il carattere comunitario delle merci che non circolano sotto il regime del transito comunitario è compilato su un formulario T 2 L.

I documenti T 2 L saranno rilasciati a decorrere dal 1° gennaio 1970.

Articolo 2 1. Il fformulario T 2 L di cui sopra deve essere conforme al modello riportato in allegato.

2. La carta da utilizzare è una carta di colore bianco, non contenente pasta meccanica, collata per scritture e pesante da 55 a 65 grammi al m2.

La carta deve avere un fondo arabescato di color verde che faccia apparire qualsiasi falsificazione compiuta con mezzi meccanici o chimici.

3. Il formato del modello è di 210 x 297 mm, salvo una tolleranza massima per quanto riguarda la lunghezza di 5 mm in meno e di 8 mm in più. L'interlinea dattilografica è di 4,24 mm (1/6 di pollice). La disposizione del modello deve essere scrupolosamente rispettata.

4. La stampa dei formulari è compito degli Stati membri, i quali possono anche affidarne l'incarico a tipografie stabilite nel loro territorio e da essi riconosciute. In quest'ultimo caso gli estremi del riconoscimento devono essere riportati su ciascun formulario T 2 L. Ogni modello deve portare una menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia, o una sigla che ne consenta l'identificazione, nonché un numero di serie che lo contraddistingua.

" Modificato con Regolamento (CEE) n. 595/71 del 22 marzo 1971.

246

Articolo 3 I modelli T 2 L sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità stabilita dalle autorità competenti dello Stato membro di partenza. Ove occorra, le autorità competenti dello Stato membro ove il documento è prodotto possono chiederne la traduzione nella lingua o in una delle lingue di detto Stato membro.

Articolo 4 II documento T 2 L può essere utilizzato per giustificare il carattere comunitario delle merci alle quali si riferisce soltanto quando queste merci sono trasportate direttamente da uno Stato membro verso un altro Stato membro.

Sono considerate come trasportate direttamente da uno Stato membro verso un altro Stato membro: a) le merci il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di un paese non membro, b) le merci il cui trasporto si effettua con attraversamento del territorio di uno o più paesi non membri, a condizione che l'attraversamento di tali paesi si effettui sulla base di un documento di trasporto unico emesso in uno Stato membro.

Articolo 5 1. Il documento T 2 L è rilasciato per le merci figuranti all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), del Regolamento (CEE) n. 542/69.. Esso non può essere rilasciato per le merci: -- che sono destinate ad essere esportate fuori della Comunità, oppure -- per le quali sono state effettuate le formalità doganali d'esportazione allo scopo di ottenere le restituzioni all'esportazione verso paesi terzi nel quadro della politica agricola comune, oppure -- che sono provviste di imballaggi che non si trovano nelle categorie stabilite all'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), del Regolamento (CEE) n. 542/69.

2. Il documento T 2 L è vidimato dalle autorità doganali dello Stato membro di partenza a domanda dell'interessato. Esso viene consegnato all interessato non appena sono state espletate le formalità doganali per la spedizione delle merci allo Stato membro di destinazione.

3. Quando il documento T 2 L è rilasciato a posteriori, verrà apposta sullo stesso una delle seguenti diciture in colore rosso:

247

«Délivré a posteriori» «Nachträglich ausgestellt» «Rilasciato a posteriori» «Achteraf afgegeven» Articolo 6 1. Il documento T2L deve essere presentato all'ufficio doganale nel quale le merci formano oggetto di una dichiarazione al fine di destinarle ad un regime doganale diverso da quello sotto il quale esse sono arrivate.

2. Quando le merci sono state trasportate per via marittima, per via aerea o a mezzo di condutture, il documento T 2 L è presentato all'ufficio doganale dove vengono destinate ad un regime doganale.

Articolo 7 Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza per il controllo dell' autenticità dei documenti T 2 L e dell'esattezza delle diciture su di essi apposte.

Articolo 8 1. Per le merci che possono beneficiare di una restituzione all'esportazione verso i paesi terzi concessa nel quadro della politica agricola comune e che sono spedite allo Stato membro di destinazione in modo diverso dal trasporto aereo, in condizioni tali che una parte del percorso si effettui al di fuori del territorio doganale della Comunità, il documento T 2 L è compilato in tre esemplari. L'originale ed una copia vengono consegnati all'interessato, la seconda copia viene conservata all'ufficio emittente.

2. Nello Stato membro di destinazione l'interessato presenta all'ufficio di cui all'articolo 6 l'originale e la copia che gli sono stati consegnati. L'ufficio di cui sopra rinvia la copia all'ufficio emittente ai fini del controllo.

Esso viene informato circa i risultati unicamente qualora venga costatata una irregolarità.

248

T2T

··· A* J_l DOCUMENTO DI TRANSITO COMUNITARIO INTÈRNO RILASCIATO PER GIUSTIFICARE IL CARATTERE COMUNITARIO DELLE MERCI

C. E. E.G.

i

A oooooo

Vedi le noie · (ergo

X, 40 DICHIARAZIONE DELL'INTEBESSATO: rappresentato da dichiara che le merci soltodcscriU» sono dello merci comunitarie

/··' \\ 30 Quantità, natura, marche e numeri del colli

31 Descrizione-delie merci // /f

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30 Peso lordo

'jti Descrizione delle merci

30 Quanlìta, natura, marche e numeri defWrit <&> y^

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36 Peso lardo

VISTO DEtLA DOGANA SI attesta la conformità della presente d'diiarazlone Bolletta d'esportazione: Mod.

Dogana di:.----_,,_...._,,.~._ Osservazioni:

,,.._,.,

»_.,,.._._...

1

249 RICHIESTA DI CONTROLLO DEL PRESENTE DOCUMENTO T2L II sottoscrìtto, funzionario doganale, sollecita il controllo dell'autenticità del presente documento nonché della conformità delle indicazioni in esso risultanti.

Timbro della

: i

ESITO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato dal sottoscritto, funzionario doganale, ha permesso di constatare che il presente documento 1. E* stato regolarmente rilasciato dalla .Dogana indicata e che i dati contenutivi sono esatti (1).

2". Non risponde alle condizioni d'autenticità e dì regolarità richieste (vedi i rilievi che si allegano) (1).

Timbro della Dogano (1) Cancellare la menzioni* non necessaria.

I. Regole da osservare per il rilascio del documento T 2 L A. Uno stesso documento T2L può essere redatto soltanto per mere., caritate su un solo mezzo di trasporto per essere avviate dallo stesso ufficio di partenza verso lo stesso ufficio di destinazione.

3. H documento T 2 L può essere utilizzato per giustificare il carattere comunitario delle merci alle quali si liferisce soltanto quando queste merci sono trasportate direttamente da uno Stato membro ad un altro Stato membro.

Sono considerate come trasportate direttamente da uno Stato membro ad un altro Stato membro: a) le merci il cui trasporto si effettua senza attraversamento del territorio di un paese non membro; b) le merci il cui trasporto si effettua con attraversamento del territorio di uno o più paesi non membri, a condizione die l'attraversamento di tali paesi sì effettui sulla base di un documento di trasporto unico avente; origine in uno Stato membro.

C. 31 formulario deve essere riempito in modo leggibile e indelebile, preferibilmente a macchino. Esso non deve contenere nò concellature ne* alterazioni. Le modifiche che vi devono essere apportate devono essore effettuate cancellando le indicazióni errate ed aggiungendo se é il caso, le indicazioni volute. Ogni modifica cosi operala deve essere approvata dall'autore e accettata dallo autorità doganali.

2). Soltanto le rubriche seguenti devono essere riempilo: 1. Quando le merci sono trasportate in regime TIR, in regime TIF o in quello relativo al Manifesto renano o formano oggetto di un carnet ECS o ATA, nella rubrica 1 del formulano dovrà figurare la menzione ,,TIR", ,,TIF", ,,Manifesto rena-

no", ,,ECS" o ,,ATA" secondo i casi, seguita dalla data del rilascio e dal numero del documento relativo al regime utilizzato.

JO. Indicare il cognome e il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell' interessato nonché eventualmente, del rappresentante.

Quando la firma è apposta da un procuratore, ìl cognome di questi è indicalo a stampatello.

HO. Per Jo merci non imballale, indicare ìl numero di oggetto o, alì'occorrenza ,,alla rinfusa".

3J. Lo merci sono indicate secondo la loro denominazione usuale e commerciale o secondo la loro denominazione tariffaria.

3G. Si tratta del peso quale risulta dai documenti commerciali relativi alla spedizione, Il peso devo essere espresso in chilogrammi. Si intende per peso lordo il peso complessivo della mercé e di lutti i suoi imballaggi. Sono considerati come imballaggi tutti i recipienti, esterni ed interni, condizionamenti, involucri e supporti, esclusi gli strumenti di trasporto, in particolare i ,,containers", nonché i copertoni, gli attrezzi e il materiale necessario al trasporto.

II. Presentazione del documento T 2 L alla Dogana 11 documento T2L deve essere presentato all'ufficio doganale nel quale lo merci formano oggetto di una dichiarazione al fine di assegnare ad un regime doganale diverso da quello sotto il quale esse sono arrivate.

Quando le merci sono state trasportate per via maritlima, per via aerea o a mezzi di condutture, il documento T 2 L é presentato all'ufficio doganale dove viene loro assegnato un regimo doganale.

250

Appendice VI

Regolamento relativo ai modelli degli avvisi di passaggio previsti nell'ambito del regime del transito comunitario (CEE) n. 2314/69 del 19 novembre 1969

Articolo unico 1. I modelli sui quali sono compilati gli avvisi di passaggio previsti nell'ambito del regime del transito comunitario devono essere conformi al facsimile riportato in allegato.

2. La carta da utilizzare è una carta di colore bianco contenente al massimo 10% di paste meccaniche, collata per scritture e pesante da 55 a 65 grammi al m2.

3. Il formato dei modelli è di 148 x 210 mm. Essi sono compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità.

251

C.E

EG.

TRANSITO COMUNITARIO AVVISO DI PASSAGGIO AVIS DE PASSAGE

GRENZÜBERGANGSCHEIN KENNISGEVING VAN DOORGANG

Identificazione del mezzo do transporto: DOCUMENTO DI TRANSITO Natura (TI o T2) e numero

Ufficio di partenza

-,/ UFFICIO .DI PASSAGGIO PREVISTO ' E PAESE,:

^

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO DOGANALE Data del passaggio:

Timbro della 'Dogana

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Appendice VII

Regolamento che stabilisce l'elenco delle compagnie aeree alle quali si applica l'esonero dalla garanzia nel quadro del regime del transito comunitario (CEE) n. 2588/69 del 22 dicembre 1969 "

Articolo unico Nei casi in cui si ricorre ad una procedura di transito comunitario per un trasporto effettuato totalmente o parzialmente per via aerea, non occorre prestare alcuna garanzia a copertura del percorso aereo dei trasporti effettuati dalle compagnie aèree indicate nell'elenco annesso al presente regolamento.

" Modificato con i Regolamenti (CEE) n. 2631/70 del 23 dicembre 1970 e (CEE) n. 1571/71 del 22 luglio 1971.

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Allegato

Elenco delle compagnie aeree alle quali si applica l'esonero della garanzia 1. Aer Lingus Teoranta (Irish Air Lines), Dublin 2. Aeroflot, Moskwa 3. Aerolineas Argentinas, Buenos Aires 4. Aerolinee Itavia, Roma 5. Air Afrique, Abidjan 6. Air Algerie (Compagnie générale de transports aériens), Alger 7. Air Bahama (International), Nassau 8. Air Canada, Montréal 9. Air Congo, Kinshasa 10. Air France, Paris 11. Air India, Bombay 12. Air Inter, Paris 13. Air Madagascar (Société nationale malgache de transports aériens), Tananarive 14. Air Sénégal (Compagnie sénégalaise de transports aériens), Dakar 15. Alitalia (Linee Aeree Italiane), Roma 16. ATI, Napoli 17. Austrian Airlines, Wien 18. Avlinea (Aerovias Nacionales de Colombia S. A.), Bogota 19. «Balkan» Bulgarian Airlines, Sofia 20. «Basco» Brothers Air Services Co., Aden 21. Bavaria Fluggesellschaft Schwabe & Co., München 23. B.E.A. (British European Airways Corporation), Ruislip 23. B.K.S., Air Transport Ltd., London 24. BOAC (British Overseas Airways Corporation), Heathrow Airport, London 25. British United Airays, Gatwick Airport, London 26. Canadian Pacific -- Air, Vancouver 27. Ceskoslovenske Aerolinie (C.S.A.), Praha 28. Condor Flugdienst GmbH, Frankfurt/Main 29. Dan -- Air Services Ltd, London 30. Deutsche Lufthansa AG, Köln 31. East African Airways Corporation, Nairobi 32. El AI Israel Airlines Ltd., Tel Aviv 33. Elivie (Società Italiana Esercizio Elicotteri S.pA.), Napoli 34. Finnair, Helsinki 35. Garuda Indonesian Airways, Djakarta 36. General Air Nord GmbH, Hamburg

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Germanair Bedarfsluftfahrtgesellschaft mbH!, Fankfurt/Main Iberia (Lineas Aereas de Espana), Madrid Interregional-Fluggesellschaft mbH, Düsseldorf Iran National Airlines Corporation, Teheran Japan Air Lines Co. Ltd., Tokio JAT (Jugoslovenski Aerotransport), Beograd KLM (Koninklijke Luchtvaart Maatschappij), Den Haag Kuwait Airways Corporation, Koweït Loftleidir H.F., Reykjavik LOT (Polskie Linie Lotnicze), Warszawa Lufttransport -- Unternehmen GmbH, Düsseldorf Luftverkehrsunternehmen Atlantis AG, Frankfurt/Main-Niederrad Luxair (Luxembourg Airlines), Luxembourg Malev (Magvar Légiközlekedési Vâllalat), Budapest Martinair Holand N.V. (MAC), Amsterdam MEA (Middle East Airlines Airliban s. A. L), Beyrouth Olympic Airways, Athenai Pakistan International Airlines Corporation, Karachi Panair Luftverkehrsgesellschaft mbH & Co., München Pan American World Airways Inc., New York Quantas Airways Ltd., Sydney Rousseau Aviation, Dinard Royal Air Maroc, Casablanca SAA (South African Airways), Johannesburg Sabena -- Belgian World Airlines, Bruxelles -- Brüssel SAM (Società Aerea Mediterranea), Roma SAS (Scandinavian Airlines System), Stockholm Seabord World Airlines Inc., New York Swissair (Swiss Air Transport -- Company Ltd.), Zürich TAP (Transportes Aereos Portugueses SARL), Lisboa Tarom (Rumanian Air Transport), Buouresti TF -- Transport Flug GmbH & Co., Frankfurt/Main Transavia (Holand N.V.), Amsterdam Trans-Mediterranean Airways, Beyrouth -- Tunis Air, Tunis Turk Hava Yollari Anonim Ortakligi, Istanbul TWA (Trans World Airlines Inc.), New York United Arab Airlines, Heliopolis UTA (Union de Transports Aériens), Paris VARIG (Empreza Viaçao Aerea Riograndense), Rio de Janeiro VIASA (Venezolana International de Aviacion S. A.), Caracas NLM (Nederlandse Luchtvaart Maatschappij), Amsterdam Trans-Union, Paris

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Appendice VIII

Regolamento che semplifica le procedure del transito comunitario per le merci trasportate dalle ferrovie (CEE) n. 304/71 dell'll febbraio 1971 Titolo I: Disposizioni generali Articolo 1 Per i trasporti di merci effettuati dalle amministrazioni ferroviarie con lettera di vettura internazionale (CIM) o con bollettino di spedizione colli espressi internazionali (TIEx) le formalità relative alle procedure di transito comunitario sono semplificate conformemente alle disposizioni seguenti.

Articolo 2 La lettera di vettura internazionale o il bollettino di spedizione colli espressi internazionale vale: a) per le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n. 542/69, come dichiarazione o documento T 1, a seconda dei casi; b) per le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento citato, come dichiarazione o documento T 2, a seconda dei casi.

Articolo 3 L'amministrazione ferroviaria di ogni Stato membro pone a disposizione dell'amministrazione doganale nazionale, per i necessari controlli, le scritture e la contabilità del centro o dei centri contabili.

Articolo 4 1. L'amministrazione ferroviaria, che accetta per il trasporto la mercé accompagnata da una lettera di vettura internazionale o da un bollettino di spedizione colli espressi internazionale, acquista, per l'operazione di cui trattasi, la veste di principale obbligato.

2. L'amministrazione ferroviaria dello Stato membro attraverso il cui territorio il trasporto entra nella Comunità, acquista la veste di principale obbligato per le operazioni relative a merci accettate per il trasporto dall' amministrazione ferroviaria di un paese terzo.

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Articolo 5 Le amministrazioni ferroviarie vigilano affinchè ai trasporti effettuati in regime di transito comunitario vengano applicate delle etichette recanti la dicitura: «Dogana/Douane/Zoll». Le etichette sono apposte sulla lettera di vettura o sul bollettino di spedizione colli espressi nonché sul vagone, se trattasi di un carico completo, o sui colli, negli altri casi.

Articolo 6 Qualora il contratto di trasporto venga modificato per far terminare: -- all'interno della Comunità un trasporto che doveva concludersi all'esterno della Comunità, -- all'esterno della Comunità un trasporto che doveva concludersi all'interno della Comunità, le amministrazioni ferroviarie possono procedere all'esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell'ufficio di partenza.

Qualora il contratto di trasporto venga modificato per far terminare un trasporto all'interno dello Stato membro di partenza, l'esecuzione del contratto modificato è subordinata alle condizioni da determinarsi dall'amministrazione doganale di tale Stato membro.

In tutti gli altri casi le amministrazioni ferroviarie possono procedere all'esecuzione del contratto modificato; esse informano immediatamente l'ufficio di partenza della modifica intervenuta.

Titolo II: Circolazione delle merci tra gli Stati membri

Articolo 7 1. Quando un trasporto inizia e termina all'interno della Comunità, la lettera di vettura è presentata all'ufficio di partenza.

[2; Per le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n. 542/69, l'ufficio di partenza precisa sull'esemplare n.. 3 della lettera di vettura che le merci, alle quali essa si riferisce, circolano in regime di transito comunitario esterno.

A tal fine, esso appone chiaramente nel riquadro «designazione della mercé» la sigla Tl.]

3. Tutti gli esemplari della lettera di vettura sono consegnati all'interessato.

[4. Per le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento (CEE) n. 542/69, ogni Stato membro può prevedere che le merci potranno

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essere assoggettate, alle condizioni da esso stabilite, al regime di transito comunitario interno senza che occorra presentare all'ufficio di partenza la relativa lettera di vettura.]

5. L'ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. Tuttavia, quando le merci sono immesse in consumo o sono vincolate ad altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio competente per questa stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione.

Articolo 8 Di regola e tenuto conto dei mezzi di identificazione applicati dall'amministrazione ferroviaria, l'ufficio di partenza non procede al suggellamento dei mezzi di trasporto o dei colli.

Articolo 9 1. L'amministrazione ferroviaria dello Stato membro in cui è situato l'ufficio di destinazione consegna a quest'ultimo gli esemplari numero 2 e 3 della lettera di vettura.

2. L'ufficio di destinazione restituisce senza indugio all'amministrazione ferroviaria l'esemplare n. 2 dopo averlo vistato e conserva l'esemplare n. 3.

Titolo III: Trasporto di merci provenienti da paesi terzi o destinate a paesi terzi Articolo 10 1. Quando un trasporto inizia all'interno e termina all'esterno della Comunità, si applicano gli articoli 7 e 8.

2. L'ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto lascia il territorio della Comunità assolve la funzione di ufficio di destinazione.

3. Nessuna formalità deve essere assolta all'ufficio di destinazione.

Articolo 11 1. Quando un trasporto inizia all'esterno e termina all'interno della Comunità, l'ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto entra nella Comunità assolve la funzione di ufficio di partenza. Nessuna formalità deve essere assolta presso l'ufficio di partenza.

Foglio Federale 1973. Voi. I

16

258 2. L'ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. Tuttavia, quando le merci sono immesse in consumo o sono assoggettate ad altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio competente per questa stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione.

Le formalità previste all'articolo 9 devono essere assolte all'ufficio di destinazione.

Articolo 12 1. Quando un trasporto inizia e termina all'esterno della Comunità, gli uffici doganali con funzione di ufficio di partenza e di destinazione sono rispettivamente quelli di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 2.

2. Nessuna formalità deve essere assolta agli uffici di partenza e di destinazione.

Articolo 13 Le merci oggetto dei trasporti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, o all articolo 12, paragrafo 1, sono considerate merci che circolano in regime di transito comunitario esterno se non sono munite di un certificato di circolazione delle merci DD3 o di un documento di transito comunitario interno rilasciato per giustificarne il carattere comunitario Titolo IV: Disposizioni relative ai colli espressi Articolo 14 Fatto salvo il disposto dell'articolo 15, le disposizioni dei titoli II e III del presente regolamento si applicano anche ai trasporti effettuati con bollettino di spedizione colli espressi internazionale.

Articolo 15 Per i trasporti effettuati con bollettino di spedizione colli espressi: [a) l'attestazione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 7 è apposta sull'esemplare detto foglio di via;] b) l'esemplare detto foglio di via nonché una copia di un foglio del bollettino di spedizione colli espressi munita, ove occorra, della riproduzione dell'attestazione di cui alla precedente lettera a), sono consegnati, in applicazione dell'articolo 9, all'ufficio di destinazione il quale restituisce immediatamente all'amministrazione ferroviaria l'esemplare detto foglio di via dopo averlo vistato unitamente alla copia che conserva.

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Titolo Y: Disposizioni statistiche [Articolo 16 1. Per la rilevazione statistica del transito, le amministrazioni ferroviarie forniscono al servizio competente, nello Stato membro di partenza, per le statistiche del commercio estero, le informazioni necessarie relative ad ogni operazione di transito comunitario per la quale, ai sensi dell'articolo 4, acquistano la veste di principale obbligato.

2. Fino a quando non sarà stabilita una procedura comunitaria per l'applicazione del paragrafo 1 e ai fini della trasmissione delle informazioni al servizio competente per le statistiche del commercio estero negli Stati membri diversi da quello di partenza il cui territorio è attraversato in occasione di una determinata operazione di transito comunitario, ogni Stato membro stabilisce le modalità secondo le quali l'amministrazione ferroviaria nazionale fornisce le informazioni necessarie al competente servizio nazionale.

3. Le amministrazioni ferroviarie non possono esigere che, ai fini dell' applicazione dei paragrafi 1 e 2, lo speditore fornisca, oltre ai dati che figurano nella lettera di vettura internazionale o nel bollettino di spedizione colli espressi internazionale, dati complementari eccezione fatta per la designazione del paese di provenienza e del paese di destinazione delle merci trasportate.]

Titolo VI: Disposizioni finali Articolo 17 Non sono applicabili le disposizioni dei titoli II e III del Regolamento (CEE) n. 542/69 rese caduche dall'applicazione del presente regolamento, in particolare l'articolo 12, paragrafi da 3 a 6 incluso, l'articolo 17, l'articolo 23, l'articolo 26, paragrafo 1, e l'articolo 41.

Articolo 18 Le disposizioni del presente regolamento: [a) fanno salva l'applicazione delle disposizioni del Regolamento (CEE) n. 2315/69 relativo all'impiego dei documenti del transito comunitario per l'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci;] b) fanno salvi gli obblighi relativi alle formalità di esportazione, riesportazione, importazione o reimportazione.

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Articolo 19 Le disposizioni del presente regolamento non escludono la possibilità di ricorrere alle procedure definite nel Regolamento (CEE) n. 542/69.

In tal caso si applicano gli articoli 3 e 5.

Inoltre l'esemplare n. 2 della lettera di vettura o l'esemplare detto foglio di via del bollettino di spedizione colli espressi devono essere presentati ad uno degli uffici doganali competenti per le diverse stazioni interessate dall'operazione di transito comunitario. Questo ufficio appone il visto, previo accertamento che il trasporto delle merci è scortato da uno o più documenti di transito comunitario.

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Appendice IX

Regolamento che semplifica le formalità da adempiere agli uffici di partenza e di destinazione per le merci trasportate vincolate alle procedure di transito comunitario (CEE) n. 1226/71 dell'll giugno 1971

Articolo 1 Ogni Stato membro può prevedere la semplificazione delle formalità relative alle procedure di transito comunitario da adempiere agli uffici di partenza e di destinazione situati sul proprio territorio, conformemente alle seguenti disposizioni.

Titolo I: Formalità all'ufficio di partenza Articolo 2 Le autorità doganali di ogni Stato membro possono autorizzare ogni persona che soddisfi alle condizioni di cui all'articolo 3 e che intenda effettuare operazioni di transito comunitario, di seguito denominata «speditore autorizzato», a prescindere dalla presentazione all'ufficio di partenza delle merci e della relativa dichiarazione T I o T 2.

Articolo 3 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 2 è accordata unicamente alle persone: a) che effettuano frequenti spedizioni, b) le cui scritture e contabilità consentono alle autorità doganali di controllare le operazioni, e e) che, nei casi in cui le disposizioni relative al transito comunitario esigano una garanzia, abbiano prestato una garanzia globale.

2. Le autorità doganali possono rifiutare l'autorizzazione alle persone che non offrono tutte le garanzie che esse giudicano utili.

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3. Esse possono revocare l'autorizzazione, in particolare quando le persone autorizzate non soddisfano più alle condizioni previste dal paragrafo 1 o non offrono più le garanzie di cui al paragrafo 2.

Articolo 4 Nell'autorizzazione da rilasciarsi dalle autorità doganali vengono stabiliti in particolare: a) l'ufficio o gli uffici doganali competenti come uffici di partenza per le spedizioni da effettuarsi; b) il termine e le modalità cui lo speditore autorizzato deve ottemperare per informare l'ufficio di partenza delle spedizioni da effettuare, onde permettere eventualmente un controllo prima della partenza delle merci; e) il termine entro il quale le merci debbono essere ripresentate all'ufficio di destinazione; d) i mezzi di identificazione da adottare. A tal fine, le autorità doganali possono prescrivere che i mezzi di trasporto o i colli siano muniti di piombi doganali di modello speciale, ammessi dalle autorità doganali e apposti dallo speditore autorizzato.

Articolo 5 1. L'autorizzazione stabilisce se il riquadro «ufficio di partenza» che figura nella prima pagina dei modelli di dichiarazione T l o T 2 deve: a) essere munito preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza e della firma di un funzionario di detto ufficio, o b) recare, apposta dallo speditore autorizzato, l'impronta di un timbro speciale in metallo ammesso dalle autorità doganali e conforme al modello riprodotto nell'allegato. Tale impronta può essere direttamente stampata sui formulari, qualora la stampa sia affidata ad una tipografia a tal fine autorizzata.

Lo speditore autorizzato è tenuto a completare tale riquadro, indicandovi la data della spedizione delle merci, e a munire la dichiarazione di un numero conformemente alle disposizioni previste a tal fine nell'autorizzazione.

2. Le autorità doganali possono prescrivere l'impiego di modelli che rechino un segno distintivo che permetta la loro identificazione.

Articolo 6 1. Al più tardi all'atto della spedizione delle merci, lo speditore autorizzato completa la dichiarazione T I o T2, debitamente compilata, indicando nel verso degli esemplari 1 e 2 nel riguadro «controllo dell'ufficio di

263 partenza», il termine entro il quale le merci debbono essere ripresentate all'ufficio di destinazione, i mezzi di identificazione adottati nonché la menzione «procedura semplificata».

2. Dopo la spedizione, l'esemplare n. l è inviato immediatamente all ufficio di partenza. Le autorità doganali hanno facoltà di prevedere, nell' autorizzazione, che l'esemplare n. l sia inviato all'ufficio di partenza non appena sia redatta la dichiarazione T l o T 2. Gli altri esemplari accompagnano le merci neue condizioni previste dal Regolamento (CEE) n. 542/69.

3. Nel caso in cui le autorità doganali dello Stato membro di partenza procedano al controllo in partenza di una spedizione, esse appongono il loro visto nel riquadro «controllo dell'ufficio di partenza» che figura nel verso dei modelli T l o T 2.

Articolo 7 La dichiarazione T l o T 2, completata con le indicazioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 6, vale documento T I o T 2 e l'esportatore autorizzato che ha sottoscritto la dichiarazione ne diviene principale obbligato.

Articolo 8 1. Lo speditore autorizzato è tenuto: a) a rispettare le condizioni previste nel presente regolamento e nell'autorizzazione di oui al precedente articolo 4; b) a prendere tutte le misure precauzionali al fine di assicurare la custodia del timbro speciale o dei formulari che recano l'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o quella del timbro speciale.

2. In caso di utilizzazione abusiva da parte di una qualsiasi persona di formulari preventivamente muniti dell'impronta del timbro dell'ufficio di partenza o che recano l'impronta del timbro speciale ammesso dalle autorità doganali, lo speditore autorizzato risponde, senza pregiudizio dell'esercizio delle azioni penali, del pagamento dei dazi e altri tributi divenuti esigibili in un determinato Stato membro e relativi alle merci trasportate accompagnate da questi formulari, a meno che dimostri alle autorità doganali che l'hanno autorizzato di aver preso le misure precauzionali di cui al paragrafo 1, lettera b).

Titolo II: Formalità all'ufficio di destinazione Articolo 9 1. Le autorità doganali di ogni Stato membro possono consentire che le merci trasportate vincolate ad una procedura di transito comunitario non siano presentate all'ufficio di destinazione quando le merci sono destinate

264

ad una persona che soddisfi alle condizioni previste dall'articolo 10, di seguito denominata «destinatario autorizzato», preventivamente autorizzata dalle autorità doganali dello Stato membro nel quale è situato l'ufficio di destinazione.

2. In questo caso, l'obbligato principale ha adempiuto gli obblighi che gli incombono a nonna delle disposizioni dell'articolo 13, lettera a), del Regolamento (CEE) n. 542/69, nel momento in cul consegna al destinatario autorizzato, nei suoi locali o nei luoghi precisati nell'autorizzazione, nel termine prescritto e senza che i mezzi di identificazione adottati siano stati alterati, le merci intatte e gli esemplari del documento di transito comunitario.

3. Per ogni spedizione consegnata nelle condizioni di cui al precedente paragrafo 2, il destinatario autorizzato rilascia, su richiesta del trasportatore, una ricevuta nella quale dichiara che i documenti e le merci gli sono stati consegnati.

Articolo 10 1. Possono essere autorizzate unicamente le persone: a) che ricevono frequenti spedizioni vincolate a dogana, e b) le cui scritture e contabilità consentono alle autorità doganali di controllare le operazioni.

2. Le autorità doganali possono rifiutare l'autorizzazione alle persone che non offrono tutte le garanzie che esse giudicano utili.

3. Esse possono revocare l'autorizzazione in particolare quando le persone autorizzate non soddisfano più alle condizioni previste al paragrafo 1 o non offrono più le garanzie di oui al paragrafo 2.

4. Il destinatario autorizzato è tenuto ad osservare le condizioni previste dal presente regolamento e dall'autorizzazione di cui all'articolo 11.

Articolo 11 1. Nell'autorizzazione accordata dalle autorità doganali vengono stabiliti in particolare: a) l'ufficio o gli uffici competenti come uffici di destinazione per le spedizioni che il destinatario autorizzato riceve; b) il termine e le modalità cui il destinatario autorizzato deve ottemperare per informare l'ufficio di destinazione dell'arrivo delle merci, onde permettere eventualmente un controllo all'arrivo delle merci» 2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 14, le autorità doganali stabiliscono nell'autorizzazione se il destinatario autorizzato può disporre della mercé arrivata senza intervento dell'ufficio di destinazione.

265 Articolo 12 1. Per le spedizioni che arrivano nei suoi locali o nei luoghi precisati nell'autorizzazione, il destinatario autorizzato è tenuto: a) ad avvisare immediatamente l'ufficio di destinazione, secondo le modalità previste nell'autorizzazione, di eventuali eccedenze, deficienze, sostituzioni o altre irregolarità quali la manomissione dei sigilli; b) ad inviare immediatamente all'ufficio di destinazione gli esemplari del documento T l o T 2 che hanno scortato la spedizione, segnalando la data di arrivo nonché lo stato degli eventuali sigilli apposti.

2. L'ufficio di destinazione annota gli esemplari del documento T l o T 2 che gli sono inviati.

Tìtolo III: Disposizioni finali Articolo 13 Le autorità doganali possono effettuare presso gli speditori o i destinatari autorizzati ogni controllo ritenuto utile. Gli speditori autorizzati o i desti natari autorizzati sono tenuti ad assoggettarvisi.

Articolo 14 Le autorità doganali dello Stato membro di partenza o di destinazione possono escludere dalle agevolezze previste rispettivamente agli articoli 2 e 9 alcune categorie di merci.

Articolo 15 [1. Qualora l'esonero dalla presentazione della dichiarazione del transito comunitario all'ufficio di partenza possa applicarsi alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n. 542/69, destinate ad essere spedite con lettera di vettura internazionale o con bollettino di spedizione colli espressi internazionale, secondo le disposizioni previste dal Regolamento (CEE) n. 304/71, che semplifica le procedure del transito comunitario per le merci trasportate per ferrovia, le autorità doganali stabiliscono !e misure necessarie a garantire che l'esemplare n. 3 della lettera di vettura o l'esemplare detto foglio di via del bollettino di spedizione colli espressi internazionale sia munito della sigla Tl.]

2. Qualora le merci trasportate in conformità della procedura semplificata prevista dal Regolamento (CEE) n. 304/71, siano destinate ad un destinatario autorizzato, le autorità doganali possono prevedere che, in deroga agli articoli 9, paragrafo 2, e 12, paragrafo 1, lettera b), gli esemplari 2 e 3 della lettera di vettura o l'esemplare detto foglio di via del bollettino di spe-

266

dizione colli espressi internazionale nonché una copia di un foglio di detto bollettino siano consegnati direttamente dall'amministrazione delle ferrovie all'ufficio di destinazione.

Articolo 16 Le disposizioni del presente regolamento: [a) fanno salva l'applicazione delle disposizioni del Regolamento (CEE) n. 2315/69 relativo all'impiego dei documenti di transito comunitario per l'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci;] b) fanno salvi gli obblighi relativi alle formalità di esportazione, riesportazione, importazione o reimportazione.

267

Allegato

55 mm

l !

S

1. Stemma dello Stato membro 2. Ufficio doganale 3. Numero del documento 4. Data 5. Speditore autorizzato 6. Autorizzazione

268 Appendice X Modello I

C.E.

E.G.

Transito comunitario Atto costitutivo della garanzia (Garanzia prestata globalmente per diverse operazioni di transito comunitario) I. Impegno del garante

1. Il(la) sottoscritto(a) , 1J domiciliato(a) si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di a concorrenza di un importo massimo di nei confronti del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e della Confederazione Svizzera3), per tutte le somme di cui è o diverrebbe " debitore nei confronti di detti Stati, sia per il debito principale e addizionale che per gli accessori e spese, ad esclusione delle pene pecunarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi, dovuti in conseguenza di illeciti commessi nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario effettuate dall'obbligato principale.

2. Il(la) sottoscritto(a) si obbliga ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, senza poterlo differire e sino a concorrenza del suddetto importo massimo.

Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è chiamato(a) in causa in seguito ad una operazione di transito comunitario che abbia avuto inizio anteriormente al trentesimo giorno successivo a quello in cui il(la) sottoscritto(a) ha ricevuto la o le precedenti richieste.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è stato accettato dall'ufficio di garanzia.

Il contratto di garanzia può essere rescisso in qualsiasi momento dal(la) sottoscritto(a), nonché dallo Stato nel cui territorio si trova l'ufficio di garanzia.

La rescissione prende effetto il sedicesimo giorno successivo alla sua notificazione all'altra parte.

Il(la) sottoscritto(a) resta responsabile del pagamento delle somme che diverranno esigibili in seguito alle operazioni di transito comunitario, coperte dal presente impegno, che hanno avuto inizio anteriormente alla data in cui la rescissione ha avuto effetto, anche e se il pagamento di dette somme è richiesto successivamente.

11 :) 3)

Cognome e nome o ragione sociale Indirizzo completo Cancellare l'indicazione dello o degli Stati il cui territorio non sarà attraversato J) Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell'obbligato principale

269 4.

5I

Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domi6) cilio in nonché, in ciascuno degli altri

Stati di cui al paragrafo 1, presso: Stato

I

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

] 2 3 4 5 6

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notificazione e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno fatte, a tutti gli effetti, a lui(lei) stesso(a).

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza delle giurisdizioni rispettive dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

' Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a

, addì Firma 7)

II. Accettazione dell'ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di Impegno del garante accettato il Timbro e firma s)

Ove la possibilità di eleggere domicilio sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati, il garante designa, in ciascuno degli altri Stati indicati al paragrafo 1, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata. Le giurisdizioni rispettive dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia. Gli impegni previsti al paragrafo 4, capoverso secondo e quarto, devono essere stipulati mutatis mutandis.

"' Indirizzo completo 7) Colui che sottoscrive deve far precedere la propria firma dalla menzione manoscritta seguente: «Buono a titolo di garanzia per l'importo di », indicando l'importo in lettere.

270 Modello II

C.E

E.G.

Transito comunitario Atto costitutivo della garanzia (Garanzia prestata per una sola operazione di transito comunitario) I. Impegno del garante

1. Il(la) sottoscritto(a) '' 2) domiciliato(a) in si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di partenza di nei confronti del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e della Confederazione Svizzera 3), 4) per tutte le somme di cui è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati, sia per il debito principale e addizionale che per gli accessori e spese, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi, dovuti in conseguenza di illeciti commessi nel corso o in occasione dell'operazione di transito comunitario effettuata dall'obbligato principale, dall'ufficio di partenza di all'ufficio di destinazione di ,, e riguardante le merci qui di seguito designate: 2. Il(la) sottoscritto(a) si obbliga ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, senza poterlo differire.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è stato accettato dall'ufficio di partenza.

4.

11 2>

5)

Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domici2) lio in nonché in ciascuno degli altri Stati di cui al paragrafo 1, presso:

Cognome e nome o ragione sociale Indirizzo completo 3) Cancellare l'indicazione dello o degli Stati il cui territorio non sarà attraversato 4) Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell'obbligato principale 5) Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati, il garante designa, in ciascuno degli altri Stati indicati al paragrafo 1, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui (lei) destinata. Le giurisdizioni rispettive dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia. Gli impegni previsti al paragrafo 4, capoversi secondo e quarto, devono essere stipulati mutatis mutandis.

271 Stato

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

11 7

3 4 5 g

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notificazione e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno fatte, a tutti gli effetti, a lui(lei) stesso(a).

ll(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza delle giurisdizioni rispettive dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

ll(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di partenza.

Fatto a

, addì Firma c)

II. Accettazione dell'ufficio di partenza Ufficio di partenza di Impegno del garante accettato il , a copertura dell'operazione di transito comunitario che forma oggetto del documento T l/T 2" rilasciato il n

Timbro e firma

c) 7>

Colui che sottoscrive deve far precedere la propria firma dalla menzione manoscritta seguente: «Buono a titolo di garanzia».

Cancellare la menzione non necessaria

272 Modello III

CE.

E.G.

Transito comunitario Atto costitutivo della garanzia (Sistema di garanzia forfettaria) I. Costituzione di garanzia

1. Il(la) sottoscritto(a) domiciliato(a) in si costituisce garante in solido presso l'ufficio di garanzia di nei confronti del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e della Confederazione Svizzera, per tutte le somme di cui un obbligato principale diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati, sia per il debito principale e addizionale, sia per gli accessori e spese, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi, a seguito di illeciti commessi nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha consentito ad impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia ed a concorrenza di un importo massimo di 5 000 unità di conto per certificato.

2. Il(la) sottoscritto(a) si obbliga ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle competenti autorità degli Stati di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, senza poterlo differire e sino a concorrenza di 5 000 unità di conto per ogni singolo certificato di garanzia.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è stato accettato dall'ufficio di garanzia.

li contratto di garanzia può essere rescisso in qualsiasi momento dal(la) sottoscritto(a) nonché dallo Stato nel cui territorio si trova l'ufficio di garanzia.

La rescissione prende effetto il sedicesimo giorno successivo alla sua notifica all'altra parte.

Il(la) sottoscritto(a) resta responsabile del pagamento delle somme che diverranno esigibili in seguito alle operazioni di transito comunitario, coperte dal presente impegno, che hanno avuto inizio anteriormente alla data in cui la rescissione ha avuto effetto, anche se il pagamento di dette somme è richiesto successivamente.

1J 2) 3)

Cognome e nome o ragione sociale Indirizzo completo Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali Stati, il garante designa, in ciascuno degli Stati indicati al paragrafo 1, un mandatario autorizzato a ricevere qualsiasi comunicazione a lui(lei) destinata. Le giurisdizioni rispettive dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatarii sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia. Gli impegni previsti al paragrafo 4, commi secondo e quarto, devono essere enunciati mutatis mutandis .

273 4.

::)

Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio 2)

a

nonché, in ciascuno degli Stati di cui al paragrafo 1, ai sotto indicati indirizzi: Stato

I

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

1 2 3 4 5 6

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative alla presente costituzione di garanzia, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, si considereranno come trasmesse a tutti gli effetti a lui(lei) stesso(a).

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza delle giurisdizioni rispettive dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a

, addì Firma 4)

II. Accettazione dell'ufficio di garanzia Ufficio di garanzia Costituzione di garanzia accettata il

Timbro e firma

4)

Colui che sottoscrive deve far precedere la propria firma dalla menzione manoscritta seguente: «Buono a titolo di garanzia».

Foglio Federale 1973, Vol. l

17

274

Recto Modello IV

E.G.

CE.

Transito comunitario Certificato relativo alla garanzia 1}

L'ufficio di garanzia di

certifica che

2)

per il(la) quale si è costituito(a) garante in solido 3)

sino a concorrenza di un importo massimo di (in cifre e in lettere) ha ottenuto il un'autorizzazione preventiva che consente di svolgere operazioni di transito co4) munitario nei Stati designati qui di seguito:

A

, addì Timbro e firma

N.B.: In caso di revoca dell'autorizzazione preventiva, il presente certificato deve essere restituito immediatamente all'ufficio di garanzia.

]> 21

Indirizzo completo e Stato Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell'obbligato principale 3) Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo <( Numero in lettere

275

Verso Elenco delle persone abilitate a firmare dichiarazioni di transito comunitario per l'obbligato principale Cognome e nome

Firma

Per accordo A....

, addì Firma dell'obbligato principale

N.B. Lo spazio non utilizzato dell'elenco deve essere sbarrato

276

Protocollo relativo all'applicazione dell'articolo 6 paragrafo 1 dell'Accordo Con riferimento all'Accordo sottoscritto in data odierna in materia di applicazione della normativa concernente il transito comunitario, le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue: 1. Per quanto riguarda i prodotti agricoli che, nella Comunità, formano oggetto di una organizzazione comune di mercato, così come i prodotti agricoli trasformati sottoposti ad una specifica regolamentazione conseguente all'attuazione di una politica agricola comune, i documenti T2 o T2L possono essere rilasciati su presentazione di un documento T2 soltanto se quest'ultimo indica espressamente che tali prodotti non hanno fatto oggetto di formalità doganali d'esportazione aventi per scopo la concessione di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, nel quadro della politica agricola comune.

2. I prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1 sono indicati di comune accordo per mezzo di uno scambio di lettere.

277

ALLEGATO I Signor Direttore Generale, nel riferirmi all'Accordo sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario, firmato in data odierna, ho l'onore di portare a Sua conoscenza quanto segue: II quesito relativo alle condizioni in cui si possono continuare ad applicare, a merci che circolino tra due località situate all'interno della Comunità e attraversino il territorio svizzero, i regimi di transito internazionale quale il TIR, trova risposta nel combinato disposto dell'articolo 1, paragrafo 1, dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'Accordo.

Secondo le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento relativo al transito comunitario (appendice I), articolo che non è stato ripreso nell'articolo 13, paragrafo 1, dell'Accordo, il ricorso ai regimi di transito internazionale è autorizzato senza limitazioni in tutti i casi nei quali il trasporto abbia avuto inizio o debba terminare fuori della Comunità, fermo restando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del presente Accordo, il termine «Comunità» deve considerarsi riferito alla Comunità Economica Europea.

Ne consegue che in tutti i casi previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, dell'Accordo, nei quali il trasporto delle merci debba terminare o abbia avuto inizio in Svizzera, può farsi ricorso ai regimi di transito internazionale.

Le sarò grato se vorrà confermare il Suo accordo in ordine alla presente lettera.

Voglia credere, Signor Direttore Generale, ai sensi della mia alta considerazione.

278

Signor Direttore, ho l'onore di confermare il mio accordo sulla Sua lettera in data odierna con la quale ha portato a mia conoscenza quanto segue: «Nel riferirmi all'Accordo sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario, firmato in data odierna, ho l'onore di portare a Sua conoscenza quanto segue: II questito relativo alle condizioni in cui si possono continuare ad applicare, a merci che circolino tra due località situate all'interno della Comunità e attraversino il territorio svizzero, i regimi di transito internazionale quale il TIR, trova risposta nel combinato disposto dell'articolo 1, paragrafo 1, dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'Accordo.

Secondo le disposizioni dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento relativo al transito comunitario (appendice I), articolo che non è stato ripreso nell'articolo '13, 'paragrafo 1 dell'Accordo, il ricorso ai regimi di transito internazionale è autorizzato senza limitazioni in tutti i casi nei quali il trasporto abbia avuto inizio o debba terminare fuori della Comunità, fermo restando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del presente Accordo, il termine «Comunità» deve considerarsi riferito alla Comunità Economica Europea.

Ne consegue che in tutti i casi previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, dell'Accordo, nei quali il trasporto delle merci debba terminare o abbia avuto inizio in Svizzera, può farsi ricorso ai regimi di transito internazionale.

Le sarò grato se vorrà confermare il Suo accordo in ordine alla presente lettera.» Voglia credere, Signor Direttore, ai sensi della mia alta considerazione.

279

ALLEGATO II Signor Direttore Generale, nel riferirmi all'Accordo sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe qui di seguito quanto convenuto.

Nei casi previsti dall'articolo 4 dell'Accordo, le amministrazioni doganali degli Stati membri o della Confederazione Svizzera forniscono tutte le informazioni di cui dispongono, se del caso a seguito di una indagine alla quale esse abbiano proceduto su richiesta dell'amministrazione doganale di uno Stato membro o della Confederazione Svizzera, sia sulle merci stesse che sulle persone a carico delle quali esiste la prova o il sospetto di aver contravvenuto alle disposizioni della normativa in materia di transito comunitario.

Tuttavia, per quanto riguarda le persone per le quali non esista la prova o il sospetto di aver contravvenuto alle disposizioni di cui sopra, l'assistenza amministrativa prevista al suddetto articolo 4 potrà, avuto riguardo alle disposizioni legislative nazionali che garantiscono la protezione del segreto industriale, commerciale o professionale, essere limitata agli elementi che non rechino pregiudizio alla protezione stessa.

Le sarò grato se vorrà accusare ricevuta della presente.

Voglia credere, Signor Direttore Generale, ai sensi della mia alta considerazione.

280

Signor Direttore, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna nella quale abbiamo convenuto quanto segue: «Nel riferirmi all'Accordo sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe qui di seguito quanto convenuto: Nei casi previsti dall'articolo 4 dell'Accordo, le amministrazioni doganali degli Stati membri o della Confederazione Svizzera forniscono tutte le informazioni di cui dispongono, se del caso a seguito di una indagine alla quale esse abbiano proceduto su richiesta dell'amministrazione doganale di uno Stato membro o della Confederazione Svizzera, sia sulle merci stesse che sulle persone a carico delle quali esiste la prova o il sospetto di aver contravvenuto alle disposizioni della normativa in materia di transito comunitario.

Tuttavia, per quanto riguarda le persone per le quali non esista la prova o il sospetto di aver contravvenuto alle disposizioni di cui sopra, l'assistenza amministrativa prevista al suddetto articolo 4 potrà, avuto riguardo alle disposizioni legislative nazionali che garantiscono la protezione del segreto industriale, commerciale o professionale, essere limitata agli elementi che non rechino pregiudizio alla protezione stessa.

Le sarà grato se vorrà accusare ricevuta della presente.» Voglia credere, Signor Direttore, ai sensi della mia alta considerazione.

281

ALLEGATO HI Signor Direttore Generale, nel riferirmi all'Accordo sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario firmato in data odierna, ho l'onore di portare a Sua conoscenza quanto segue: La Comunità è consapevole delle difficoltà che può comportare per l'amministrazione delle dogane svizzere l'applicazione del Protocollo relativo all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'Accordo. La Comunità si impegna pertanto a prevedere una modifica del regolamento relativo al transito comunitario (appendice I), in modo da rendere obbligatoria la procedura del transito comunitario esterno per i prodotti che hanno formato oggetto, in uno degli Stati membri, delle formalità doganali d'esportazione in vista della concessione di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, nel quadro della politica agricola comune. Una proposta di modifica in tal senso del precitato regolamento è attualmente all'esame del Consiglio delle Comunità Europee. La decisione del Consiglio Le sarà inviata non appena verrà adottata.

Voglia credere, Signor Direttore Generale, ai sensi della mia alta considerazione.

282

Signor Direttore, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, con la quale ha portato a mia conoscenza quanto segue: «Nel riferirmi all'Accordo sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario firmato in data odierna, ho l'onore di portare a Sua conoscenza quanto segue: La Comunità è consapevole delle difficoltà che può comportare per l'amministrazione delle dogane svizzere l'applicazione del Protocollo relativo all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'Accordo. La Comunità si impegna pertanto a prevedere una modifica del regolamento relativo al transito comunitario (appendice I), in modo da rendere obbligatoria la procedura del transito comunitario esterno per i prodotti che hanno formato oggetto, in uno degli Stati membri, delle formalità doganali d'esportazione in vista della concessione di restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi, nel quadro della politica agricola comune. Una proposta di modifica in tal senso del precitato regolamento è attualmente all'esame del Consiglio delle Comunità Europee. La decisione del Consiglio Le sarà inviata non appena verrà adottata.» Voglia credere, Signor Direttore, ai sensi della mia alta considerazione.

283

ALLEGATO IV Signor Direttore Generale, nel riferirmi all'Accordo sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario firmato in data odierna, ho l'onore di portare a Sua conoscenza quanto segue: Le amministrazioni doganali e le amministrazioni ferrovarie degli Stati membri hanno convenuto, allo scopo di accelerare la soluzione di eventuali controversie, che le irregolarità eventualmente costatate nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario per ferrovia siano trattate esclusivamente dall'amministrazione doganale interessata e dall'amministrazione ferroviaria del medesimo paese. Tale principio si applica qualunque sia l'amministrazione delle ferrovie che assume la qualità di obbligato principale ai sensi della normativa in materia di transito comunitario.

Resta inteso che la conclusione dell'Accordo dovrebbe avere per conseguenza di estendere quanto più sopra convenuto alle amministrazioni doganali e delle ferrovie della Confederazione Svizzera.

Voglia credere, Signor Direttore Generale, ai sensi della mia alta considerazione.

284

Signor Direttore, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna con la quale ha portato a mia conoscenza quanto segue: «Nel riferirmi all'Accordo sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario firmato in data odierna, ho l'onore di portare a Sua conoscenza quanto segue.

Le amministrazioni doganali e le amministrazioni ferroviarie degli Stati membri hanno convenuto, allo scopo di accelerare la soluzione di eventuali controversie, che le irregolarità eventualmente costatate nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario per ferrovia siano trattate esclusivamente dall'amministrazione doganale interessata e dall'amministrazione ferroviaria del medesimo paese. Tale principio si applica qualunque sia l'amministrazione delle ferrovie che assume la qualità di obbligato principale ai sensi della normativa in materia di transito comunitario.

Resta inteso che la conclusione dell'Accordo dovrebbe avere per conseguenza di estendere quanto più,sopra convenuto alle amministrazioni doganali e delle ferrovie della Confederazione Svizzera.» Voglia credere, Signor Direttore, ai sensi della mia alta considerazione.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente un accordo con la Comunità Economica Europea sull'applicazione della normativa relativa al transito comunitario (Dell'1 1 dicembre 1972)

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Foglio federale

Jahr

1973

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

07

Cahier Numero Geschäftsnummer

11324

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

19.02.1973

Date Data Seite

177-284

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