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Foglio Federale Berna, 3 dicembre 1973

Anno LVI

Volume II

N° 48

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 33 (semestrale fr. 20, estero fr. 48) con allegata la Raccolta delle leggi federali.

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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale

per la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (Del 31 ottobre 1973) Onorevoli signori, presidente e consiglieri, Ci pregiamo di sottoporre alla vostra approvazione, illustrata dal presente messaggio, la convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione.

1 Introduzione La convenzione, conchiusa il 3 marzo 1973 a Washington, è intesa a proteggere alcune specie di fauna e di flora selvatiche contro un ipersfruttamento derivante dal commercio internazionale. All'uopo, gli Stati partecipi della convenzione s'impegnano di adottare senza indugio le misure appropriate.

2 Osservazioni generali 21 Situazione attuale Un gran numero di specie animali (800, secondo i riscontri dell'«Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse UICN» Internationale Union für die Erhaltung der Natur und der natürlichen Hilfsquellen, con sede in Morges) sono attualmente minacciate nella loro esistenza o già addirittura in via d'estinzione. Ciò vale anche per un gran numero di piante allo stato selvatico. Durante l'ottava assemblea generale, Foglio federale 1973, Vol. U

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tenutasi a Nairobi, nel 1963, PUICN ha conseguentemente deciso d'elaborare una convenzione internazionale per la protezione delle specie summenzionate. La Svizzera è membro di questa organizzazione, cui hanno aderito oltre 70 Paesi ed associazioni.

Rileviamo che in Svizzera, già da un certo tempo, taluni ambienti interessati alla protezione degli animali si sono sforzati, nell'ambito di una legislazione federale sulla protezione degli animali, d'estendere la medesima agli animali selvatici non viventi allo stato libero nel nostro Paese ma tuttavia minacciati di sterminio. Una mozione depositata il 24 giugno 1971 dal Consigliere nazionale Schmitt-Ginevra, ci è stata trasmessa dal Consiglio nazionale il 13 dicembre 1971 e dal Consiglio degli Stati i) 28 febbraio 1972. Essa è del seguente tenore: «Non vigendo alcuna disposizione costituzionale che permetta di legiferare in materia (risposta all'interrogazione Bieri del settembre 1970), il Consiglio federale è invitato a presentare un progetto d'articolo costituzionale conferente alla Confederazione la competenza di legiferare in materia d'importazione d'animali selvatici la cui specie è in pericolo, minacciata o in via d'estinzione.

Il Consiglio federale è inoltre invitato ad adottare ogni iniziativa sul piano internazionale per promuovere l'armonizzazione delle legislazioni nazionali o la conclusione d'un accordo internazionale inteso a proteggere le specie di animali selvatici la cui esistenza è minacciata o in via d'estinzione».

Considerando gli obiettivi della mozione Schmitt, l'Assemblea federale, con decreto del 27 giugno 1973 sulla protezione degli animali (nuovo art.

25bis Cost. FF 1973 I 1397) ha conferito al legislatore la competenza di sancire adeguate disposizioni regolanti l'importazione d'animali e di prodotti d'origine animale. Tale decreto dovrà tuttavia essere sottoposto a voto popolare e cantonale.

Oltre alle specie di fauna, detta convenzione pone parimente sotto protezione tutte le specie di flora minacciate d'estinzione.

22 Deliberazioni di Washington Nel 1967, l'UICN ha fatto pervenire ai governi un primo progetto di convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate d'estinzione. I lavori su tale progetto si sono prolungati sino al 1972. Nello stesso anno, durante la conferenza delle Nazioni Unite sulla protezione dell'ambiente tenutasi a Stoccolma, fu deciso di convocare il più presto possibile una conferenza intesa all'elaborazione di una convenzione internazionale basata sul progetto messo in punto dall'UICN.

La conferenza si è svolta a Washington dal 12 febbraio al 2 marzo 1973.

Vi hanno preso parte i rappresentanti di oltre 80 Paesi. Una delegazione rappresentava il nostro Paese. In corso di seduta, alcuni specialisti

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hanno comunicato che circa 800 specie di volatili e di mammiferi sono attualmente minacciati d'estinzione immediata o imminente e che molte altre, di fauna e flora, sono già state distrutte in seguito a un commercio incontrollato. I periti ed i rappresentanti governativi hanno, in generale dato prova di spiccato spirito di cooperazione, quantunque la discussione s'appuntasse su un'attività economica, il commercio di specie animali o di prodotti d'origine animale, da cui molti Paesi traevano ampi profitti (trattasi, il più sovente, di Paesi in via di sviluppo). Alcuni rappresentanti di quest'ultimi, hanno sinceramente esortato i Paesi importatori a sostenere i loro sforzi nell'ambito della protezione delle specie di fauna e di flora minacciate d'estinzione, istituendo un controllo efficace delle importazioni.

La convenzione può dunque essere considerata come un ulteriore passo sulla via dell'intesa reciproca e della collaborazione tra i Paesi in via di sviluppo e le Nazioni industrializzate.

La convenzione è stata conchiusa il 3 marzo 1973, e 37 Stati, tra cui la Svizzera, l'hanno già firmata. Essa è aperta alla firma a Berna sino al 31 dicembre 1974 (art. IXX). La Svizzera è stata designata quale governo depositario (art. XX).

3 Tenore della convenzione Un preambolo definisce anzitutto lo scopo della convenzione, ossia l'importanza d'una cooperazione internazionale per la protezione di talune specie di fauna e di flora selvatiche contro un ipersfruttamento derivante dal commercio internazionale. Segue quindi la definizione dei termini più in uso nella convenzione per i gruppi d'animali e di piante protette «specie» e «esemplari», la definizione del commercio con questi gruppi (esportazione, importazione, riesportazione, introduzione via mare) come anche la menzione delle autorità nazionali competenti in materia d'esecuzione.

Nella convenzione, le specie di flora e di fauna, di cui s'impone la protezione, sono ripartite in tre gruppi menzionati negli allegati I, II, III. Nell' allegato I sono enumerate tutte le specie minacciate d'estinzione cui il commercio può portare pregiudizio. Alfine di non comprometterne oltre la possibilità di sopravvivenza, il commercio d'esemplari di queste specie dovrà essere sottoposto ad una regolamentazione particolarmente severa ed essere ammesso unicamente in casi eccezionali. L'allegato II comprende tutte le specie che, benché tuttora non necessariamente minacciate d'estinzione, potrebbero esserlo qualora il commercio di esemplari delle medesime non divenisse oggetto di una regolamentazione severa o perlomeno di un controllo efficace inteso ad impedire un esercizio incompatibile con la loro sopravvivenza. Infine troviamo nell'allegato III, tutte le specie che, nell' ambito della sovranità territoriale d'uno Stato contraente sono sottoposte

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ad una regolamentazione particolare intesa ad impedirne o a limitarne un ipersfruttamento e per cui la collaborazione delle altre Parti è necessaria al controllo del commercio.

Di norma, il commercio delle specie di fauna e di flora protette è sottoposto ad autorizzazione, il rilascio di quest'ultima essendo vincolato ad alcune condizioni stabilite negli articoli III e IV della convenzione.

Un'autorità scientifica nonché esecutiva, sia dello Stato esportatore che importatore, dovrà esaminare se le condizioni richieste per il rilascio delle autorizzazioni corrispondenti sono adempiute. In taluni casi potranno essere concesse facilitazioni, quando si tratti d'un semplice transito attraverso il territorio d'uno Stato contraente, alla condizione che gli esemplari siano posti sotto la sorveglianza doganale o che si tratti d'animali appartenenti ad uno zoo o ad un circo ambulante. Le autorizzazioni rilasciate dall'autorità esecutiva dovranno essere conformi ai modelli figuranti nell' allegato IV. Si dovrà tenere una contabilità commerciale degli esemplari delle specie menzionate negli allegati I, II e III, nonché del numero e del genere delle autorizzazioni stabilite.

Alfine d'impedire qualsiasi commercio, in violazione della presente convenzione, con le specie di flora e fauna protette, ogni Stato dovrà emanare delle disposizioni atte a punire il commercio o il possesso -- o ambedue -- di tali specie e prevederne la confisca e la rispedizione allo Stato esportatore. Nell'ambito d'una procedura nazionale, gli autori d'una infrazione possono inoltre essere tenuti a sopportare le spese occasionate allo Stato da detta misura. L'autorità esecutiva dello Stato in cui è avvenuta la confisca rinvierà gli animali in causa allo Stato esportatore oppure li affiderà ad un centro di protezione o li sistemerà in un luogo appropriato.

La sorveglianza dell'applicazione della convenzione competerà alla conferenza delle Parti, convocate ogni biennio dalla segreteria con a capo il Direttore generale del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente.

La segreteria, dal canto suo, sorveglierà la cooperazione tecnica e amministrativa tra gli Stati contraenti (art. XI e XII).

È opportuno menzionare tra l'altro che la convenzione s'applica parimenti al Principato del Liechtenstein e alla comunità tedesca di Büsingen,
poiché il controllo dell'importazione, dell'esportazione e del transito delle specie di fauna e di flora protette dovrà effettuarsi alla frontiera (art. 4 e 9 del trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera ed il Principato di Liechtenstein, CS 11 149; art. 2 cpv. 1 lettera b del trattato del 23 novembre 1964 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla rettificazione della frontiera nel settore Costanza-Neuhausen am Rheinfall, RU 7967 1229).

Ogni Stato contraente può disdire la convenzione osservando un termine di dodici mesi (art. XX1V).

921 4 Ripercussioni per la Svizzera 41 Dal punto di vista giuridico Con l'entrata in vigore della convenzione, l'esportazione, l'importazione ed il transito nonché la reimportazione (l'introduzione via mare non è da prendersi in considerazione per il nostro Paese) delle specie di fauna e di flora menzionate negli allegati I, II e III sono, per principio, sottoposte ad autorizzazione (cfr. cap. 3). Spetterà alla legislazione esecutiva di stabilire le prescrizioni necessarie atte a regolare in particolare le sanzioni e le misure applicabili in caso d'infrazione.

42 Dal punto di vista personale e finanziario Giusta i disposti della convenzione, ogni Parte contraente dovrà designare un'autorità esecutiva nonché scientifica.

L'Ufficio veterinario federale, che agirà di concerto con l'Ispettorato federale delle foreste e con la Divisione dell'agricoltura, è previsto quale autorità esecutiva.

Si dovrà creare un ufficio per l'attribuzione delle autorizzazioni, con relativo personale specializzato e corredato di segreteria; ciò implicherà naturalmente un aumento corrispondente d'effettivo.

L'autorità scientifica (commissione peritale) dovrà, oltre ai compiti che le competono, essere chiamata ad elaborare delle direttive tecniche destinate agli organi confinari. Detta autorità, o i membri di quest'ultima, potrebbero sovente essere messi a contribuzione dell'autorità d'esecuzione per elucidare i casi dubbi che si presentassero alla frontiera.

Si prevede di limitare l'attività d'importazione di specie di fauna e di flora minacciate ad un numero limitato d'uffici doganali. Il controllo alla frontiera potrà presumibilmente essere assunto, almeno in parte, dal servizio veterinario di frontiera; a seconda del volume del traffico, potrà accadere che si debba assumere personale suppletivo.

L'esecuzione della convenzione necessita l'adozione di disposti appropriati. Ne risulta che il Consiglio federale, ove riceva per decreto l'autorizzazione di ratificare la 'convenzione, dovrà essere simultaneamente facoltato a sancire le prescrizioni attinenti all'organizzazionie. Si può soprassedere, momentaneamente, a disposizioni penali particolari, poiché gli articoli 76 a 77 della legge sulle dogane (traffico vietato) minaccia di sanzioni le violazioni alle interdizioni o restrizioni commesse all'atto dell" importazione,
dell'esportazione e del transito delle merci. Si progetta tuttavia d'introdurre delle disposizioni penali corrispondenti nella legge federale del 10 giugno 1925 (CS 9 552) sulla caccia e la protezione degli uc-

922 celli come anche della legge federale del 1° luglio 1966 (RU 1966 1679) sulla protezione della natura e del paesaggio, tuttora in revisione.

Valutiamo tra 200 000 e 300 000 franchi le spese annue che la Confederazione dovrà sostenere in applicazione della presente convenzione. Sono comprese le spese per l'organizzazione eventuale delle conferenze, cui la Svizzera non potrà sottrarsi stante la propria adesione. Le spese potrebbero, almeno in parte, essere coperte dalle tasse prelevate sul rilascio delle autorizzazioni.

5 Costituzionalità La base del decreto federale proposto è data dall'articolo 8 della Costituzione federale, che autorizza la Confederazione a conchiudere accordi internazionali. La competenza dell'Assemblea federale per l'adozione della convenzione, è basata sull'articolo 85 cifra 5 della Costituzione. Poiché la convenzione può essere disdetta in ogni momento, allo scadere del dodicesimo mese, il decreto non è sottoposto al referendum facoltativo previsto nell'articolo 89 capoverso 4 della Costituzione.

6 Proposte Basandoci sulle considerazioni svolte qui innanzi, vi raccomandiamo di approvare l'allegato progetto di decreto federale.

Gradite, onorevoli signori, presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 31 ottobre 1973 In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Bonvin II cancelliere della Confederazione, Huber

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(Disegno)

Decreto federale concernente la convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 31 ottobre 1973 1), decreta: Art. l La convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione, firmata il 3 marzo 1973, è approvata.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificare la convenzione ed a promulgare le necessarie disposizioni d'esecuzione.

1

Art. 2 II presente decreto non è sottoposto al referendum in materia di trattati internazionali.

'> FF 1973 II 917

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Traduzione dal testo originale francese

1)

Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione Gli Stati contraenti Riconoscendo che la fauna e la flora selvatiche rappresentano per la loro stessa bellezza un elemento insostituibile dei sistemi naturali, il quale deve essere protetto dalle generazioni presenti e future; Coscienti del valore in costante aumento, dal punto di vista estetico, scientifico, culturale, ricreativo ed economico della fauna e della flora selvatiche; Riconoscendo che i popoli e gli Stati sono e dovrebbero essere i migliori protettori della loro fauna e della loro flora selvatiche; Riconoscendo inoltre che la cooperazione internazionale è essenziale per la protezione di alcune specie di fauna e di flora selvatiche contro uno sfruttamento eccessivo dovuto al commercio internazionale; Convinti che debbono venir prese delle misure d'emergenza a questo riguardo; Hanno convenuto quanto segue: Articolo I Definizioni Secondo la presente Convenzione e salvo che il contesto non esiga altrimenti, le seguenti espressioni significano: a) «Specie»; ogni specie, sottospecie o una delle loro popolazioni geograficamente isolate; b) «Esemplare»: i) ogni individuo animale o vegetale vivo o morto; ii) nel caso di un animale: per le specie iscritte agli Allegati I e II, ogni parte o ogni prodotto derivante dall'animale, facilmente identificabile, e, per le specie iscritte all'Allegato III ogni parte o ogni 1}

n testo originale è pubblicato nel FF 1973 II, ediz. franc., a pag. 1012

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e) d) e)

f) g) h)

prodotto derivante dall'animale, facilmente identificabile se menzionati a detto Allegato; iii) nel caso di una pianta: per le specie iscritte all'Allegato I ogni parte o ogni prodotto derivante dalla pianta, facilmente identificabile, e per le specie iscritte agli Allegati II e III ogni parte o ogni prodotto derivante dalla pianta, facilmente identificabile se menzionati a detti Allegati ; «Commercio»: l'esportazione, la riesportazione, l'importazione e l'introduzione proveniente dal mare; «Riesportazione»: l'esportazione di ogni esemplare precedentemente importato; «Introduzione proveniente dal mare»: il trasporto in uno Stato, di esemplari di specie estratte dall'ambiente marino sottostanti alla giurisdizione di uno Stato; «Autorità scientifica»: un'autorità scientifica nazionale designata conformemente all'Articolo IX; «Organo di gestione»: un'autorità amministrativa nazionale designata conformemente all'Articolo IX; «Parte»: uno Stato nei cui riguardi la presente Convenzione è entrata in vigore.

Articolo II Principi fondamentali

1. L'Allegato I comprende tutte le specie minacciate di estinzione le quali sono o potrebbero essere lese dal commercio. Il commercio degli esemplari di tali specie deve essere sottoposto ad una regolamentazione particolarmente severa, al fine di non esporre ancor più a pericolo la loro sopravvivenza, e deve essere autorizzato soltanto in condizioni eccezionali.

2. L'Allegato II comprende: a) tutte le specie le quali, pur non essendo attualmente direttamente minacciate di estinzione, potrebbero esserlo se il commercio degli esemplari di tali specie non fosse sottoposto ad una severa regolamentazione avente quale obiettivo la preservazione da uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza; b) alcune specie necessariamente oggetto d'un regolamento, al fine di rendere efficace il controllo del commercio degli esemplari delle specie iscritte all'Allegato II in applicazione del capoverso a).

3. L'Allegato III comprende tutte le specie che una Parte dichiara sottoposte, nei limiti della propria competenza, ad un regolamento avente come scopo l'impedimento o la restrizione del loro sfruttamento e implicante la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio.

926 4. Le parti permetteranno il commercio degli esemplari delle specie iscritte agli Allegati I, II e III solo conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo III Regolamento sul commercio degli esemplari delle specie iscritte all'Allegato I 1. Ogni commercio di esemplari di una specie iscritta all'Allegato I deve essere conforme alle disposizioni del presente Articolo.

2. L'esportazione di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato I deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione di una licenza d' esportazione. Questa licenza deve soddisfare le seguenti condizionia) un'autorità scientifica dello Stato d'esportazione ha espresso l'avviso che tale esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata; b) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che l'esemplare non fu ottenuto contravvenendo alle leggi sulla salvaguardia della fauna e della flora vigenti in questo Stato; e) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro; d) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che è stata accordata una licenza d'esportazione per tale esemplare.

3. L'importazione di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato I deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione d'una licenza d'importazione e sia di una licenza d'esportazione sia di un certificato di riesportazione. Una licenza d'importazione deve soddisfare le condizioni seguenti: a) un'autorità scientifica dello Stato d'importazione ha espresso l'avviso che gli obiettivi dell'importazione non nuocciono alla sopravvivenza di tale specie; b) un'autorità scientifica dello Stato d'importazione ha la prova che nel caso di un esemplare vivo, il destinatario dispone delle istallazioni atte alla conservazione e al trattamento accurato di tale esemplare; e) un organo di gestione dello Stato d'importazione ha la prova che 1' esemplare non verrà utilizzato per scopi essenzialmente commerciali.

4. La riesportazione d'un esemplare di una specie iscritta all'Allegato I deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione d'un certificato di riesportazione. Questo certificato deve soddisfare le condizioni seguenti: a) un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che l'esemplare venne importato in quello Stato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione;

927 b) un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo · da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro; e) un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che è stata accordata una licenza d'importazione per ogni esemplare vivo.

5, L'introduzione via maire di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato I deve essere preceduta dal rilascio di un certificato da parte dell'organo d'i gestione dello Stato in cui venne introdotto l'esemplare. Tale certificato deve soddisfare le condizioni seguenti: a) un'autorità scientifica dello Stato in cui venne introdotto l'esemplare ha espresso l'avviso che l'introduzione non nuoce a tale specie; b) un organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto l'esemplare ha la prova che nel caso di un esemplare vivo il destinatario dispone delle istallazioni atte alla conservazione e al trattamento accurato di tale esemplare; e) un organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto l'esemplare ha la prova che esso non verrà utilizzato a scopi essenzialmente commerciali.

Articolo IV Regolamento sul commercio degli esemplari delle specie iscrìtte all'Allegato II 1. Ogni commercio d'esemplari di una specie iscritta all'Allegato II deve essere conforme alle disposizioni del presente Articolo.

2. L'esportazione di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato II deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione d'una licenza d' esportazione. Questa licenza deve soddisfare le seguenti condizioni: a) un'autorità scientifica dello Stato d'esportazione ha espresso l'avviso che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata; b) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che l'esemplare non venne ottenuto contravvenendo alle leggi sulla salvaguardia della fauna e della flora vigenti in quello Stato; e) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

3. Per ogni Parte un'autorità scientifica sorveglierà in modo continuo il rilascio tramite detta Parte, delle licenze d'esportazione per gli esemplari delle specie iscritte all'Allegato II, nonché le esportazioni
reali di tali esemplari. Quando un'autorità scientifica constata che l'esportazione di esemplari di una di queste specie dovrebbe essere limitata, onde conservarla nell'intero

928 areale ad un livello che sia conforme al suo ruolo negli ecosistemi dove è presente, e nettamente superiore al livello che condurrebbe all'iscrizione di tale specie all'Allegato I, essa informa l'organo di gestione competente riguardo alle misure adeguate che debbono venir prese per limitare il rilascio di licenze d'esportazione per il commercio degli esemplari di detta specie.

4. L'importazione di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato II deve essere preceduta dalla presentazione sia di una licenza d'esportazione, sia di un certificato di riesportazione.

5. La riesportazione di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato II deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione di un certificato di riesportazione. Detto certificato deve soddisfare le condizioni seguenti: a) un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che l'esemplare venne importato in quello Stato conformemente alle disposizioni della presente Convenzione; b) un organo di gestione dello Stato di riesportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

6. L'introduzione proveniente dal mare di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato II deve essere preceduta dal rilascio di una licenza da parte dell'organo di gestione dello Stato in cui l'esemplare venne introdotto.

Detto certificato deve soddisfare le condizioni seguenti: a) un'autorità scientifica dello Stato in cui l'esemplare venne introdotto ha espresso l'avviso che l'introduzione non nuoce alla sopravvivenza di detta specie; b) un organo di gestione dello Stato in cui l'esemplare venne introdotto ha la prova che ogni esemplare vivo verrà trattato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

7. I certificati citati al paragrafo 6 sustante possono venir rilasciati con l'avviso dell'autorità scientifica emesso previa consultazione delle altre autorità scientifiche nazionali e, all'occasione, delle autorità scientifiche internazionali per il numero totale degli esemplari la cui introduzione è autorizzata durante dei periodi non superiori all'anno.

Articolo V Regolamento sul commercio degli esemplari delle specie iscritte all'Allegato III 1. Ogni commercio di esemplari di una specie iscritta all'Allegato III deve essere conforme alle disposizioni del presente Articolo.

929 2. L'esportazione di un esemplare di una specie iscritta all'Allegato III da parte di ogni Stato che abbia iscritto detta specie all'Allegato III deve essere preceduta dal rilascio e dalla presentazione di una licenza d'esportazione la quale deve soddisfare le condizioni seguenti: a) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che l' esemplare in questione non venne ottenuto contravvenendo alle leggi sulla salvaguardia della fauna e della flora vigenti in questo Stato; b) un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che ogni esemplare vivo verrà preparato e trasportato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

3. Salvo per i casi previsti al paragrafo 4 del presente Articolo, l'importazione di ogni esemplare di una specie iscritta all'Allegato III deve essere preceduta dalla presentazione di un certificato d'origine, e di una licenza d'esportazione nel caso d'una importazione proveniente da uno Stato il quale abbia iscritto detta specie all'Allegato III.

4. Trattandosi di una riesportazione un certificato rilasciato dall'organo di gestione dello Stato di riesportazione, precisante che l'esemplare venne trasformato in quello Stato, o che verrà riesportato senza trasformazione, proverà per lo Stato d'importazione che le disposizioni della presente Convenzione sono state rispettate per l'esemplare in questione.

Articolo VI Licenze e certificati 1. Le licenze ed i certificati rilasciati in virtù delle disposizioni degli Articoli III, IV e V devono essere conformi alle disposizioni del presente Articolo.

2. Una licenza d'esportazione deve contenere delle indicazioni precise secondo il modello riprodotto all'Allegato IV; sarà valido per l'esportazione soltanto per un periodo di sei mesi a contare dalla data del rilascio.

3. Ogni licenza o certificato si riferisca al titolo della presente Convenaione; contiene il nome e il timbro dell'organo di gestione che lo ha rilasciato e un numero di controllo attribuito dall'organo di gestione.

4. Ogni copia di una licenza o di un certificato rilasciato da un organo di gestione deve essere chiaramente contraddistinta come tale e non può venir usata in sostituzione all'originale di una licenza o di un certificato, salvo che la copia non stipuli altrimenti.

5. Una licenza o un certificato
distinto è richiesto per ogni spedizione d'esemplari.

6. All'occorrenza, un organo di gestione dello Stato d'importazione di ogni esemplare conserva e annulla la licenza d'esportazione o il certificato

930 di riesportazione ed ogni licenza d'importazione corrispondente presentata al momento dell'importazione di detto esemplare.

7. Allorquando ciò fosse realizzabile, un organo di gestione può apporre un marchio su un esemplare per permetterne l'identificazione. A questo scopo il termine «marchio» designa ogni impressione indelebile, piombo o altro mezzo appropriato che permette l'identificazione di un esemplare e formato in modo da rendere quanto possibile difficile una contraffazione.

Articolo VII Deroghe e altre disposizioni particolari concernenti il commercio 1. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicano al transito o al trasbordo di esemplari nel territorio di una Parte, quando essi rimangono sotto controllo doganale.

2. Quando un organo di gestione dello Stato d'esportazione o di riesportazione ha la prova che l'esemplare è stato acquistato prima che le disposizioni della presente Convenzione gli si applicassero, le disposizioni degli Articoli III, IV e V non sono applicabili a detto esemplare, a condizione che tale organo di gestione non rilasci un certificato a questo riguardo.

3.Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicano agli esempari che sono oggetti personali o destinati all'uso domestico. Nondimeno tali deroghe non si applicano: a) trattandosi di esemplari d'una specie iscritta all'Allegato I, se acquistati dal loro proprietario al di fuori del suo Stato di residenza permanente e poi importati in quello Stato; b) trattandosi di esemplari di una specie iscritta all'Allegato II: i) se acquistati dal loro proprietario durante un soggiorno al di fuori del suo Stato di residenza abituale, in uno Stato e nell'ambiente selvatico dove avvenne la cattura o il raccolto; ii) se importati nello Stato di residenza abituale del proprietario; iii) e quando lo Stato in cui avvenne la cattura o il raccolto esige il rilascio preliminare di una licenza d'esportazione; a meno che un organo di gestione non abbia la prova che questi esemplari furono acquistati prima che le disposizioni della presente Convenzione gli si applicassero.

4. Gli esemplari di una specie animale iscritta all'Allegato I allevati in cattività per scopi commerciali, o di una specie di pianta iscritta all' Allegato I riprodotta artificialmente per scopi commerciali, saranno considerati quali
esemplari di specie iscritte all'Allegato II.

5. Quando un organo di gestione dello Stato d'esportazione ha la prova che un esemplare di una specie animale venne allevato in cattività, o che un

931 esemplare di una specie di pianta venne riprodotto artificialmente o che si tratta di una parte di un simile animale o di una simile pianta, oppure di uno dei loro prodotti, un certificato rilasciato dall'organo di gestione a tale riguardo è accettato in sostituzione alle licenze e ai certificati richiesti conformemente alle disposizioni degli Articoli III, IV e V.

6. Le disposizioni degli Articoli III, IV e V non si applicano ai prestiti, alle donazioni e agli scambi a fini extra-commerciali tra uomini di scienza e istituzioni scientifiche registrati da un organo di gestione del loro Stato, di esemplari di erbari e d'altri esemplari da museo conservati, essiccati o sotto inclusione, e di piante vive recanti una etichetta rilasciata o approvata da un organo di gestione.

7. Un organo di gestione di qualsiasi Stato può accordare delle deroghe alle obbligazioni degli Articoli III, IV e V e autorizzare senza licenza o certificato i movimenti degli esemplari facenti parte d'uno zoo, d'un circo, d'un serraglio, d'una esposizione d'animali o di piante itineranti a condizione che: a) l'esportatore o l'importatore dichiari le caratteristiche complete di questi esemplari all'organo di gestione; b) questi esemplari rientrino in una categoria specificate al paragrafo 2 o 5 del presente Articolo; e) l'organo di gestione abbia la prova che ogni esemplare vivo sarà trasportato e trattato in modo da evitare i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

Articolo Vili Misure specifiche 1. Le Parti prendono le misure appropriate in vista dell'applicazione delle disposizioni della Presente Convenzione nonché per vietare il commercio di esemplari contravvenenti alle sue disposizioni. Queste misure comportano: a) sanzioni penali che colpiscono sia il commercio, sia la detenzione di tali esemplari o i due; b) il sequestro di tali esemplari o il loro rinvio allo Stato d'esportazione.

2. Oltre le misure prese in virtù del paragrafa 1 del presente Articolo, una Parte può, se lo giudica necessario, prevedere tutta la procedura di rimborso interno delle spese in cui è incorsa e derivanti dal sequestro degli esemplari che furono oggetto di un commercio contravvenente alle misure prese in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

3. Nella misura del possibile, le Parti faranno in modo che
le formalità richieste per il commercio di esemplari si sbrighino entro i termini più opportuni. Per facilitare tali formalità, ogni Parte potrà designare dei posti d'uscita e d'entrata per lo sdoganamento. Inoltre le Parti faranno sì che

932 ogni esemplare vivo sia trattato in modo conveniente durante il transito, la manutenzione o il trasporto, affinchè si evitino i rischi di ferimento, di malattia o di trattamento duro.

4. In caso di sequestro d'un esemplare vivo derivante dalle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, si applicano le seguenti modalità: a) l'esemplare è affidato ad un organo di gestione dello Stato che ha proceduto al sequestro; b) l'organo di gestione, previa consultazione con lo Stato d'esportazione, gli rinvia l'esemplare a proprie spese, oppure lo rivia ad un centro di salvaguardia o in un altro luogo che questo organo ritiene atto e compatibile con gli obiettivi della presente Convenzione; e) l'organo di gestione può ascoltare l'avviso di un'autorità scientifica o consultare la Segreteria ogni qualvolta lo ritenga opportuno, al fine di facilitare la decisione citata al capoverso 6 suddetto, compresa la scelta di un luogo di salvaguardia.

5. Un centro di salvaguardia, citato al paragrafo 4 del presente Articolo, è una istituzione designata da un organo di gestione per prendersi cura degli esemplari vivi, soprattutto quelli sequestrati.

6. Ogni parte tiene un registro sul commercio delle specie iscritte agli Allegati I, II e III il quale comprende: a) nome e indirizzo degli esportatori e degli importatori; b) numero e natura delle licenze e dei certificati rilasciati; gli Stati con i quali si è svolto il commercio; numero o quantità e genere di esemplari; come delle specie giusta gli Allegati I, II e III, e all'occorrenza, la statura e il sesso di detti esemplari.

7. Ogni Parte stende dei rapporti periodici sull'applicazione da questa effettuata, della presente Convenzione e trasmetterà alla Segreteria: a) un rapporto annuo contenente un sunto delle informazioni menzionate al capoverso b) del paragrafo 6 del presente Articolo; b) un rapporto biennale sulle misure legislative, regolamentari e amministrative prese per l'applicazione della presente Convenzione.

8. Le informazioni citate al paragrafo 7 del presente Articolo saranno tenute alla disposizione del pubblico, nella misura in cui ciò non sia incompatibile con le disposizioni legislative e regolamentari della Parte interessata.

Articolo IX Organi di gestione e autorità scientifiche 1. Secondo la presente Convenzione ogni Parte designa: a) uno o più organi di gestione competenti per il rilascio delle licenze e dei certificati a nome di detta Parte; b) una o più autorità scientifiche;

933 2. Al momento del deposito degli strumenti di ratifica, di adesione, di approvazione o di accettazione, ogni Stato comunica al Governo depositario il nome e l'indirizzo dell'organo di gestione abilitato a comunicare con gli organi di gestione designati da altre Parti nonché con la Segreteria.

3. Ogni modificazione delle designazioni fatte in applicazione delle disposizioni del presente Articolo deve venir comunicata dalla Parte interessata alla Segreteria per la trasmissione alle altre Parti.

4. L'organo di gestione citato al paragrafo 2 del presente Articolo deve, su domanda della Segreteria o dell'organo di gestione di una Parte, comunicare loro l'impressione dei timbri e dei sigilli da questi utilizzati per autentificare le proprie licenze o i propri certificati.

Articolo X Commercio con gli Stati non contraenti Nel caso di esportazione o di riesportazione a destinazione di uno Stato che non è Parte della presente Convenzione, o d'importazioni provenienti da un simile Stato, le Parti possono, in sostituzione alle licenze e ai certificati richiesti dalla presente Convenzione, accettare dei documenti simili, rilasciati dalle autorità competenti di detto Stato; questi documenti devono conformarsi, nei loro punti essenziali, alle condizioni richieste per il rilascio di dette licenze e certificati.

Articolo XI Conferenza delle Parti 1. La Segreteria convocherà una sessione della Conferenza delle Parti al più tardi dopo due anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

2. In seguito, la Segreteria convoca delle sessioni ordinarie della Conferenza almeno una volta ogni due anni, salvo che la Conferenza non decida altrimenti; e delle sessioni straordinarie quando la domanda scritta è stata firmata da almeno un terzo delle Parti.

3. Durante le sessioni ordinarie o straordinarie di detta Conferenza, le Parti procedono ad un esame d'insieme dell'applicazione della presente Convenzione e possono: a) prendere ogni disposizione necessaria per permettere alla Segreteria di adempiere alle proprie funzioni; b) esaminare degli emendamenti agli Allegati I, II e III e adottarli conformemente all'Articolo XV; e) esaminare i progressi compiuti sulla via della restaurazione e della conservazione delle specie citate agli Allegati I, II e III; Foglio federale 1973, Vol. II

63

934

d) ricevere ed esaminare ogni rapporto presentato dalla Segreteria o da una Parte; e) all'occorrenza, fare delle raccomandazioni miranti al miglioramento dell'applicazione della presente Convenzione.

4. Ad ogni sessione, le Parti possono fissare la data e il luogo della sessione ordinaria seguente da rispettare giusta le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo.

5: Ad ogni sessione le Parti possono stabilire e adottare il regolamento interno della sessione.

6. L'organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate, l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, nonché ogni Stato non Parte della presente Convenzione possono essere rappresentati alle sessioni della Conferenza da osservatori abilitati a partecipare alla sessione senza diritto di voto.

7. Ogni organismo o ogni istituzione tecnicamente qualificato nel settore della protezione, della conservazione o della gestione della fauna e della flora selvatiche, i quali abbiano informato la Segreteria del loro desiderio di farsi rappresentare alle sessioni della Conferenza da osservatori, vi sono ammessi -- salvo se un terzo almeno delle Parti vi si oppone -- a condizione che appartengano ad una delle categorie seguenti: a) organismi o istituzioni internazionali, sia governativi sia extragovernativi o organismi o istituzioni nazionali governativi; b) organismi o istituzioni nazionali extragovernativi approvati a questo riguardo dallo Stato in cui vennero formati.

Una volta ammessi, questi osservatori sono abilitati partecipare alle sessioni senza diritto di voto.

Articolo XII Segreteria 1. Dal momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione il Direttore generale del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente istituirà una Segreteria. Nella misura in cui lo giudica opportuno, questi può beneficiare del concorso d'organismi internazionali o nazionali appropriati, governativi o extragovernativi, competenti in materia di protezione, di conservazione e di gestione della fauna e della flora selvatiche.

2. La Segreteria ha le seguenti attribuzioni: a) organizzare le conferenze delle Parti e fornire i servizi attinenti; b) adempiere alle funzioni affidatele in virtù delle disposizioni degli Articoli XV e XVI della presente Convenzione; e) intraprendere, conformemente ai programmi decretati dalla Conferenza delle Parti, gli studi scientifici e tecnici i quali contribuiranno all'appli-

935

d)

e) f)

g)

h)

i)

cazione della Presente Convenzione, compresi gli studi attinenti alle norme da rispettarsi per la preparazione e il trasporto appropriati degli specimen vivi e ai mezzi d'identificazione di detti specimen; studiare i rapporti delle Parti e chiedere a queste ogni complemento d'informazione giudicato necessario per assicurare l'applicazione della presente Convenzione; attirare l'attenzione delle Parti sui ogni questione attinente agli obiettivi della presente Convenzione; pubblicare periodicamente e comunicare alle Parti delle liste aggiornate degli allegati I, II e III, nonché ogni informazione atta a' facilitare l'identificazione degli esemplari delle specie iscritte a detti Allegati; stendere i rapporti annui all'intenzione delle Parti sui propri lavori e sull'applicazione della presente Convenzione, nonché ogni altro rapporto che dette Parti possono richiedere in occasione della Conferenza; fare delle raccomandazioni per il perseguimento degli obiettivi e per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, compresi gli scambi d'informazioni di natura scientifica o tecnica; adempiere ad ogni altra funzione che le Parti possono attribuirle.

Articolo XIII Misure internazionali

1. Quando, alla luce delle informazioni ricevute, la Segreteria considera che una specie iscritta all'Allegato I o II è minacciata dal commercio degli esemplari di detta specie o che le disposizioni della presente Convenzione non sono applicate effettivamente, ne avverte l'organo di gestione competente della Parte o delle Parti interessate.

2. Quando una Parte riceve delle comunicazioni riguardo dei fatti indicati al paragrafo 1 del presente Articolo, informerà il più rapidamente possibile, la Segreteria di tutti i fatti relativi, la sua legislazione permettendolo, e all'occasione proporrà delle misure correttive. Quando la Parte ritiene che si deve procedere ad una inchiesta, questa può essere svolta da una o più persone specificamente approvate da detta Parte.

3. Le informazioni fornite dalla Parte o risultanti da ogni inchiesta prevista al paragrafo 2 del presente Articolo, sono esaminate in occasione della sessione successiva della Conferenza delle Parti, la quale può esprimere a detta Parte ogni raccomandazione da lei ritenuta opportuna.

Articolo XIV incidenza della Convenzione sulle legislazioni interne e sulle convenzioni internazionali 1. Le disposizioni della presente Convenzione non impediscono alle Parti di adottare:

936

a) delle misure interne più severe per ciò che riguarda le condizioni alle quali sono sottomessi il commercio, la cattura o il raccolto, la detenzione o il trasporto di esemplari di specie iscritte agli Allegati I, II e III, misure che possono andare fino al divieto totale; b) delle misure interne limitanti o vietanti il commercio, la cattura o il raccolto, la detenzione o il trasporto di specie non iscritte agli Allegati 1. II e III.

2. Le disposizioni della presente Convenzione non ostacolano le misure interne e le obbligazioni delle Parti derivanti da qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale concernente altri aspetti del commercio, della cattura o del raccolto, della detenzione o del trasporto di esemplari, le quali sono o potrebbero entrare in vigore in rapporto ad ogni Parte, comprese segnatamente tutte le misure concernenti le dogane, l'igiene pubblica, la scienza veterinaria o la quarantena delle piante.

3. Le disposizioni della presente Convenzione non riguardano le disposizioni o le obbligazioni derivanti da qualsiasi trattato, convenzione o accordo internationale, condito o condendo, concernente la forma/ione di un'unione o di una zona commerciale regionale includente la creazione o il mantenimento di controlli comuni doganali esterni e l'abolizione di controlli doganali interni, nella misura in cui concernono il commercio interstatale di membri di detta unione o zona.

4. Uno Stato partecipe della presente Convenzione e d'un altro trattato, o d'un'altra convenzione o accordo internazionale, vigente al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, e le cui disposi/ioni accordano una protezione per le specie marine iscritte all'Allegato II, verrà svincolato dalle obbligazioni impostegli in virtù delle disposizioni della presente Convenzione per ciò che riguarda il commercio di esemplari di specie iscritte all'Allegato II ripresi da navi battenti bandiera di questo Stato e conformemente alle disposizioni di detto trattato, di detta convenzione o di detto accordo internazionale.

5. Nonostante le disposizioni degli Articoli III, IV e V della presente Convenzione, ogni esportazione di un esemplare preso conformemente al paragrafo 4 del presente Articolo abbisogna soltanto di un certificato emesso da un organo di gestione dello Stato in cui venne introdotto,
attestante che l'esemplare venne preso conformemente alle disposizioni degli altri trattati, convenzioni o accordi internazionali in questione.

6. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica la codificazione e l'elaborazione del diritto del mare da parte della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del mare convocata in virtù della Risoluzione N. 2750 C (XXV) dell'Assembela generale delle Nazioni Unite, né le rivendicazioni e le posizioni legali presenti o future di ogni Stato avvalentesi del diritto del mare e la natura e la estensione della sua giurisdizione costiera e della giurisdizione da questi esercitata nei confronti delle navi che battono la sua bandiera.

937

Articolo XV Emendamenti agli Allegati I e II 1. Le disposizioni seguenti si applicano per ciò che riguarda gli emendamenti apportati agli Allegati I e II in occasione delle sessioni delle Conferenze delle Parti: a) ogni Parte può proporre un emendamento agli Allegati I o II per l'esame in occasione della sessione successiva della Conferenza. Il testo della proposta d'emendamento è comunicata alla Segreteria 150 giorni almeno prima della sessione della Conferenza. La Segreteria consulta le altri Parti e gli organi interessati al soggetto dell'emendamento, giusta le disposizioni dei capoversi b) e e) del paragrafo 2 del presente Articolo e comunica le risposte a tutte le Parti 30 giorni almeno prima della sessione della Conferenza; b) gli emendamenti sono adottati con la maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti. In questo caso «Parti presenti e votanti» significa le Parti presenti che si esprimono affermativamente o negativamente. Non si tiene conto delle astensioni nel calcolo della maggioranza) dei due terzi richiesta per l'adozione dell'emendamento; e) gli emendamenti adottati in una sessione della Conferenza entrano in vigore 90 giorni dopo detta sessione per tutte le Parti, eccetto quelle sollevanti una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo.

2. Le disposizioni seguenti si applicano, per ciò che riguarda gli emendamenti apportati agli Allegati I e II nell'intervallo delle sessioni della Conferenza: a) ogni Parte può proporre un emendamento agli Allegati I o II per l'esame nell'intervallo delle sessioni della Conferenza delle Parti attraverso la procedura di voto per corrispondenza stipulata nel presente paragrafo; b) per le specie marine, la Segreteria, non appena ricevuto il testo della proposta d'emendamento, lo comunica a tutte le Parti. Consulta pure gli organismi intergovernativi competenti, particolarmente in vista d'ottenere tutti i dati scientifici che tali organismi possono fornire e per assicurare il coordinamento di tutte le misure di salvaguardia applicate da tali organismi. La Segreteria comunica alle Parti nel termine più opportuno, le opinioni espresse e i dati forniti da questi organismi nonché le sue proprie conclusioni e raccomandazioni; e) per le specie non marine, la Segreteria, non appena ricevuto il testo della proposta
d'emendamento la comunica alle Parti. In seguito trasmette loro le proprie raccomandazioni nel termine più opportuno; d) ogni Parte, in un termine di 60 giorni a decorrere dalla data in cui la Segreteria trasmesse le sue raccomandazioni alle Parti, in applicazione del capoverso b) o e) suddetti, può trasmettere a detta Segreteria ogni

938

e) f)

g)

h) i)

j) k) 1)

commento riguardo alle proposte d'emendamento nonché tutti i dati e tutte le informazioni scientifiche necessarie; la Segreteria comunica alle Parti, nel termine più opportuno, le risposte ricevute accompagnate dalle sue proprie raccomandazioni; se la Segreteria non registra alcuna obiezione riguardo la proposta d' emendamento entro 30 giorni a contare dalla data in cui trasmette le risposte e le raccomandazioni ricevute giusta le disposizioni del capoverso e) del presente paragrafo, l'emendamento entra in vigore 90 giorni dopo aver tutte le Parti eccetto per quelle che sollevano una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo; ove la Segreteria ricevesse una obiezione di una Parte, la proposta d' emendamento deve essere sottoposta ad un voto per corrispondenza conformemente alle disposizioni dei capoversi h), i) e j) del presente paragrafo; la Segreteria notifica alle Parti che una obiezione è stata sollevata; a meno che la Segreteria non abbia ricevuto i voti affermativi o negativi o le astensioni di almeno la metà delle Parti entro i 60 giorni a decorrere dalla data di notifica, giusta il capoverso h) del presente paragrafo, la proposta d'emendamento verrà rinviata a nuovo esame alla sessione successiva della Conferenza delle Parti; ove il numero dei voti ottenuti dovesse emanare da almeno la metà delle Parti, la proposta d'emendamento è adottata alla maggioranza dei due terzi delle Parti aventi espresso un voto affermativo o negativo; la Segreteria notifica alle Parti l'esito dello scrutinio; se la proposta d'emendamento è adottata, questo entra: in vigore 90 giorni dopo la data di notifica della sua accettazione da parte della Segreteria, riguardo tutte le Parti, eccetto quelle che sollevano una riserva giusta le disposizioni del paragrafo 3 del presente Articolo.

3. Durante il periodi di 90 giorni per la scadenza del termine previsto al capoverso e) del paragrafo 1 o al capoverso 1) del paragrafo 2 del presente Articolo, ogni Parte può, notificando per iscritto al Governo depositario, sollevare una riserva riguardo l'emendamento. Finché detta riserva non sarà revocata questa Parte è considerata come uno Stato non Parte della presente Convenzione in materia di commercio delle specie citate.

Articolo XVI Allegato III e emendamenti a questo Allegato 1. Ogni Parte può sottoporre ad ogni momento alla Segreteria una lista di specie che quest'ultima dichiara essere stata oggetto, nei limiti delle sue competenze, d'una regolamentazione secondo gli scopi citati al paragrafo 3 dell'Articolo II. L'Allegato III comprende il nome della Parte che ha fatto iscrivere la specie, i nomi scientifici di dette specie, le parti di

939 animali e di piante in questione e i prodotti ottenuti partendo da questi, espressamente menzionati conformemente alle disposizioni del capoverso b) dell'Articolo I.

2. Ogni lista sottoposta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo è comunicata alle Parti subito dopo esser stata ricevuta dalla Segreteria. La lista entrerà in vigore, quale parte integrante dell' Allegato III, 90 giorni dopo la data della comunicazione. Dopo la comunicazione di detta lista, ogni Parte può, mediante notificazione scritta indirizzata al Governo depositario, sollevare una riserva riguardo ogni specie, ogni parte o ogni prodotto ottenuto a partire dagli animali o dalle piante in questione, e finché questa riserva non sarà revocata, lo Stato è considerato come Stato non Parte della presente Convenzione per ciò che riguarda il commercio della specie, della parte o del prodotto ottenuto a partire dagli animali o dalle piante in questione.

3. Una Parte che abbia iscritto una specie all'Allegato III può ritirarla mediante notificazione scritta alla Segreteria che ne informerà tutte le Parti. Questo ritiro entra in vigore 30 giorni a contare dalla data di detta comunicazione.

4. Ogni Parte la quale sottopone una lista di specie giusta le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo inoltrerà alla Segreteria una copia di tutte le leggi e i regolamenti interni applicabili alla protezione tìi questa specie, accompagnata da ogni commento che la Parte ritiene necessario o che la Segreteria può richiederle. Finché le specie in questione rimangono iscritte all'Allegato III, la Parte comunica ogni emendamento apportato a queste leggi e regolamenti o ogni nuovo commento, sin dalla loro adozione.

Articolo XVII Emendamenti alla Convenzione 1. Una sessione straordinaria della Conferenza delle Parti è convocata dalla Segreteria se almeno un terzo delle Parti ne fa domanda scritta, per esaminare e adottare degli emendamenti alla presente Convenzione. Questi emendamenti sono adottati alla maggioranza di due terzi della Parti presenti e votanti. In questo caso «Parti presenti e votanti» significa le Parti presenti che si esprimono affermativamente o negativamente. Nel calcolo della maggioranza dei due terzi richiesta per l'adozione dell'emendamento non si tiene conto delle astensioni.

, 2. Il
testo di ogni proposta di emendamento è comunicata dalla Segreteria alle Parti 90 giorni almeno prima della sessione della Conferenza.

3. Un emendamento entra in vigore per le Parti che lo hanno approvato il sessantesimo giorno dopo che i due terzi delle Parti hanno depositato uno strumento d'approvazione dell'emendamento presso il Governo depositario. In seguito l'emendamento entra in vigore per ogni altra Parte

940 60 giorni dopo il deposito di detta Parte del proprio strumento d'approvazione dell'emendamento.

Articolo XVIII Regolamento delle controversie 1. Ogni controversia tra due o più Parti della presente Convenzione relativa all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni di detta Convenzione sarà composta mediante negoziati tra le Parti in litigio.

2. Se tale controversia non può essere composta nel modo previsto al paragrafo 1, le Parti possono di comune accordo, convenire in arbitri, segnatamente adendo la Corte permanente d'Arbitrato dell'Aia; le Parti saranno vincolate dalla decisione arbitrale.

Articolo XIX Firma La presente Convenzione sarà aperta per la firma a Washington fino al 30 aprile 1973 e dopo questa data a Berna fino al 31 dicembre 1974.

Articolo XX Ratificazione, accettazione, approvazione La presente Convenzione verrà sottoposta a ratificazione, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratificazione, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il governo della Confederazione Svizzera, che funge da governo depositario.

Articolo XXI Adesione La presente Convenzione sarà aperta all'adesione per una durata illimitata. Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il governo depositario.

Articolo XXII Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entra in vigore 90 giorni a decorrere dalla deposizione del decimo strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione presso il governo depositario.

2. Per ogni Stato che ratificherà, accetterà o approverà la presente Convenzione o vi aderirà posteriormente al deposito- del decimo strumento di ratificazione, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore 90 giorni dopo il deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione.

941 Articolo XXIII Riserve 1. La presente Convenzione non può essere oggetto di riserve generali.

Solo delle riserve speciali possono essere sollevate giusta le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli XV e XVI.

2. Ogni Stato, depositando il suo strumento di ratificazione, accettazione, approvazione o adesione può sollevare una riserva speciale concernente: a) ogni specie scritta agli Allegati I, II o III; oppure b) ogni parte o ogni prodotto ottenuto a partire da un animale o da una pianta di una specie iscritta all'Allegato III.

3. Finché uno Stato contraente non ritira la sua riserva sollevata in virtù delle disposizioni del presente articolo, questo Stato è considerato quale Stato non Parte della presente Convenzione per ciò che riguarda il commercio delle specie, delle parti o dei prodotti ottenuti partendo da un animale o da una pianta specificata in detta riserva.

Articolo XXIV Denuncia Ogni Parte potrà denunciare la presente Convenzione mediante notificazione scritta al governo depositario. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo il recapito di tale notificazione da parte del governo depositario.

Articolo XXV Depositario 1. Il testo autentico della presente Convenzione cui fanno fede pure i testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo verrà depositato presso il Governo depositario che ne trasmetterà delle copie certificate conformemente agli Stati che l'hanno firmata o che hanno depositato gli strumenti di adesione a detta Convenzione.

2. Il governo depositario informa gli Stati firmatari e aderenti alla presente Convenzione nonché la Segreteria delle firme, del deposito degli strumenti di ratificazione, accettazione, approvazione o d'adozione, della presentazione o della revoca delle riserve, dell'entrata in vigore della presente Convenzione, dei suoi emendamenti e delle notificazioni di denuncia.

3. Al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione il governo depositario trasmetterà una copia certificata conforme di detta Convenzione alla Segreteria delle Nazioni Unite per essere registrato e pubblicato giusta l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hano firmato la presente Convenzione.

Fatto a Washington questo tre marzo millenovecentosettantatre.

942

Allegato I Spiegazioni: 1. Le specie figuranti nel presente Allegato sono indicate: a) con il nome della specie; oppure b) con l'insieme delle specie d'un grado tassonomico superiore o d'una parte designata di detto grado.

2. L'abbreviazione «spp» serve per designare tutte le specie di un grado tassonomico superiore.

3. Le altre referenze ai gradi tassonomici superiori alla specie sono date unicamente a titolo informativo o per fini di classificazione.

4. Un asterisco (*) premesso al nome di una specie o di un grado tassonomico superiore indica che una o più popolazioni geograficamente isolate, sottospecie di detto grado, figurano all'Allegato II e che dette popolazioni, sottospecie o specie sono escluse dall'Allegato I.

5. il segno (--), seguito da un numero premesso al nome di una specie o di un grado tassonomico superiore, indica l'esclusione di detta specie o di detto grado dalle popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie designate come segue: ( --101 Lemur catta --102 Popolazione australiana 6. Il segno (-f ), seguito da un numero premesso al nome di una specie, significa che soltanto una popolazione geograficamente isolata, o sottospecie designata di detta specie è inclusa nel presente Allegato, come segue: +201 Soltanto la popolazione italiana 7. Il segno (·£), premesso al nome di una specie o di un grado tassonomico superiore, indica che le specie in questione sono protette conformemente al programma del 1972 della Commissione internazionale per il regolamento della caccia alla balena.

943 Fauna Mammalia Marsupialia Macropodidae

Macropus parma Onychogalea frenata O. lunata Lagorchestes hirsutus Lagostrophus fasciatus Calaprymnus campestris Bettongia penicillata B. lesueur B. tropica

Phalangeridae

Wyulda squamicaudata

Burramyidae

Burramys parvus

Vombatidae

Lasiorhinus gillespiei

Peramelidae

Perameles bougainville Chaeropus ecaudatus Macrotis lagotis M. leucura

Dasyuridae

Planigale tenuirostris P. subtilissima Sminthopsis psammophila S, longicaudata Antechinomys laniger Myrmecobius fasciatus rufus

Thylacinidae

Thylacinus cynocephalus

Primates Lemuridae

Lemur spp.* -101 Lepilemur spp.

Hapalemur spp.

Allocebus spp.

Cheirogaleus spp.

Microcebus spp.

Phaner spp.

Indriidae

Indri spp.

Propithecus spp.

Avahi spp.

944 Duabentoniidae

Daubentonia madagascariensis

Callithricidae

Leontopithecus (Leontideus) spp.

Cdlimico goeldli

Cebidae

Saimiri oerstedii Chlropotes albinasus Cacajao spp.

Alouatta palliata (villosa) A télés geoffroyi frontatus A. g. panamensis Brachyteles arachnoïdes

Cercopithecidae

Cercocebus galerîtus galeritus Macaca silenus Colobus badius rufomitratus C. b. kirkii Presbytis geei P. pileatus P. entellus Nasalis larvatus Simias concolor Pygathrix nemaeus

Hylobatidae

Hylobates spp.

Symphalangus syndactylus

Pongidae

Pongo pygmaeus pygamaeus P. p. abelii Gorilla gorilla

Edentata Dasypodidae

Priodontes giganteus (= maximus)

Pholidota Manidae

Manis temmincki

Lagomorpha Leporidae

Rornerolagus diazi Caprolagus hispidus

Rodentia Sciuridae

Cynomys mexicanus

Castoridae

Castor fiber birulaia Castor canadensis mexicanus

945 Muridae

Chinchillidae

Zyzomys pedunculatus Leporillus conditor Pseudomys novaehollandiae P. praeconis P. shortrldgei P. fumeus P. occidentaux P. fieldi Notomys aquila ' Xeromys myoldes Chinchilla brevicaudata boliviana

Cetacea Platanistidae

Platanista gangetica

Eschrichtidae

Eschr'tchtius robustus (glaucus) +

Balaenopteridae

Balaenoptera musculus + Megaptera novaeangliae +

Balaenidae

Balaena mysticetus + Eubalaena spp. +

Carnìvora Canidae

Canis lupus monstrabilis Vulpes velox hebes

Viverridae

Prionodon pardicolor

Ursidae

Ursus amerlcanus emmonsii U. arctos pruinosus U. arcots* +201 U. a. nelsoni

Mustelidae

Mustela nigripes Lutra longicaudis (platensis/annectens) L. felina L. provocax Pteronura brasiliensis Aonyx microdon Enhydra lutris nereis

Hyaenidae

Hyaena brunnea

Felidae

Felis planiceps F. nigripes F. concolor coryi

946 Felidae (seguito)

F. c. costarrcensis F. c. cougar F. temmincki Felle bengalensis bengalensis F. yagouaroundi cacomitli F. y. fossata F. y. panamensis F. y. tolteca F. pardalis mearnsi F. p. mitis F. wiedii nicaraguae F. w. salvinia F. tigrina ondila F. mormorata F. jacobita F. (Lynx) ruf a escuinapae Neofelis nebulosa Panthera tigris* P. pardus P. uncia P. onca Acinonyx jubatu

Pinnipedia Phocidae

Monachus spp.

Mirounga angustirostris

Proboscidea Elephantidae

Elephas maximus

Sirenia Dugongidae Trichechidae

Dugong dugon* -102 Trichechus manatus T. inunguis

Perissodactyla Equidae

Equus przewalskii E. hemionus hemionus E. h. khur E. zebra zebra

Tapiridae

Tapirus pinchaque T. bairdii T. indiens

947 Rhinocerotidae

Rhinocéros unicornis R. sondaicus Didermocerus sumatrensis Ceratotherium simum cottoni

Artiodactyla Suidae

Sus salvanius Babyrousa babyrussa

Camelidae

Vicugna vicugna Camelus bactrianus

Cervidae

Moschus moschiferus moschiferus Axis (Hyelaphus) porcinus annamiticus A. (Hyelaphus) calamianensis A. (Hyelaphus) kuhlii Cervus duvauceli C. eldi C. elaphus hanglu Hippocamelus bisulcus H. antisensis Blastoceros dichotomus Ozotoceros bezoarticus Pudu pudu

Antilocapridae

Antilocapra americana sonoriensis A a. peninsularis

Bovidae

Bubalus (Anoa) mindorensis B. (Anoa) depressicornis B. (Anoa) quarlesi Bös gaurus B. (grunniens) mutus Novibos (Bös) sauveli Bison bison athobascae Kobus leche Hippotragus niger variani Oryx leucoryx Damaliscus dorcas dorcas Saiga tatarica mongolica Nemorhaedus goral Capricornis sumatraensis Rupìcapra rupicapra ornata Capra falconeri jerdoni C. /. megaceros

948 Bovidae (seguito)

C. /. chiltanensis O vis orientalis ophion O. ammon hodgsoni O. vignei

Aves Tinamif ormes Tinamidae

Tinamus solitarius

Podicipedif ormes Podicipedidae

Podilymbus gigas

Procellarif ormes Diomedeidae

Diomedea albatrus

Pelecaniformes Sulidae

Siila abbotti

Fregatidae

Fregata andrewsi

Ciconiif ormes Ciconiidae

Ciconia ciconia boyciana

Threskiornithidae

Nipponia nippon

Anserif ormes Anatidae

Arias aucklandica nesiotis Anas oustaleti Arias laysanensis Anas diazi Cairina scutulata Rhodonessa caryophyllacea Branta canadensis leucopareia Branta sandvicensis

Falconif ormes Cathartidae

Vultur gryphus Gymnogyps californianus

949 Accipitridae

Pithecophaga jefferyi Harpia harpyja Haliaetus l. leucocephalus Haliaetus heliaca adalberti Haliaetus albicilla groenlandicus

Falconidae

Falco peregrinus Falco peregrinus Falco peregrinus Falco peregrinus

anatum tundrius peregrinus babyloniens

Galliformes Megapodiidae

Macracephalon maleo

Cracidae

Crax blumenbachii Pipile p. pipile Pipile jacutinga Mi tu mi t u mi t u Oreophasis derbianus

Tetraonidae

Tympanuchus cupido attwateri

Phasianidae

Colinus virginianus ridgwayi Tragopan blythii Tragopan caboti Tragopan melanocephalus Lophophorus sclateri Lophophorus Ihuysii Lophophorus impejanus Crossoptilon mantchuricum Crossoptilon crossoptilon Lophura swinhoii Lophura imperialis Lophura edwardsii Syrmaticus ellioti Syrmaticus humiae Syrmaticus mikado Polyplectron emphanum Tetraogallus tibetanus Tetraogallus caspius Cyrtonyx montezumae merriami

Gruif ormes Gruidae

Foglio federale 1973, (Vol. il

Grus japonensis Grus leucogeranus Grus americana 64

950 Gruidae (seguito)

Grus Grus Grus Grus Grus

canadensis pulla canadensis nesiotes nigricollis vipio monacha

Rallidae

Tricholimnas sylvestris

Rhynochetidae

Rhynochetos jubatus

Otididae

Eupodotis bengalensis

Charadriif ormes Scolopacidae

Numenius borealis Tringa guttifer

Laridae

Larus relictus

Columbiformes Columbidae

Ducula mindorensis

Psittacif ormes Psittacidae

Strigops habroptilus Rhynchopsitta pachyrhyncha Amazona leucacephala Amazona vinata Amazona guildingii Amazona versicolor Amazona imperialis Amazona rhodocorytha Amazona petrei petrci Amazona vinacea Pyrrhura cruentata Anodorhynchus glaucus Anodorhynchus Icari Cyanopsitta spixii Pionopsitta pileata Aratingu guaruba Psittacula kramen echo Psephotus pulcherrimus Psephotus chrysopterygius Neophema chrysogaster Neophema splendida Cyanoramphus novaezelandiae

951 Psittacidae (seguito)

Cyanoramphus auriceps forbesi Geopsittacus occidentalis Psittacus erithacus princeps

Apodif ormes Trochilidae

Ramphodon dohrnii

Trogonif ormes Trogonidae

Pharomachrus mocinno mocinno Pharomachrus mocinno costaricensis

Strigiformes Strigidae

Otus gurneyi

Coraciif ormes Bucerotidae

Rhinoplaz vigil

Picif ormes Picidae

Dryocopus javensis richardsii Campephilus imperialis

Passerif ormes Cotingidae

Cotinga maculata Xipholena atro-purpurea

Pittidae

Pitta kochi

Atrichorn ithidae

Atrichornis clamosa

Muscicapidae

Picathartes gymnocephalus Picathartes oreas Psophodes nigrogularis Amytornis goyderi Dasyornis brachypterus longirostris Dasyornis broadbenti littoralis

Sturnidae

Leucopsar rothschildi

Meliphagidae

Meliphaga cassidix

Zosteropidae

Zosterops albogularis

Fringillidae

Splnus cucuttatus

952 Amphibia Urodela Cryptobranchidae

Andrias (= Megalobatrachus) davidianus japonicus Ananas (= Megalobatrachus) davidianus davidianus

Salientia Bufonidae

Bufo supreciliaris Bufo periglenes Nectophrynoides spp.

Atelopididae

A telopus varius zeteki

Reptilia Crocodylia Alligatoridae

Alligator mississippiensis Alligator sìnensis Melanosuchus niger Caïman crocodilus apaporisnsis Caïman latirostris

Crocodylidae

Tomistoma schlegelii Osteolaemus tetraspis tetraspis Osteolaemus tetraspis osborni Crocodylus cataphractus Crocodylus siamensis Crocodylus palustris palustris Crocodylus palustris kimbula Crocodylus novaeguineae mindorensis Crocodylus intermedius Crocodylus rhombifer Crocodylus moreletii Crocodylus niloticus

Gavialidae

Gavialis gangeticus

Testudinata Emydidae

Batagur baska Geoclemmys (= Damonia) hamiltonii Geoemyda (= Nicoria) tricarìnata Kachuga teda teda Morenia ocellata Terrapene coahuila

953 Testudinidae

Geochelone (= Geochelone (= Geochelone (= Geochelone (=

Testudo) Testudo) Testudo) Testudo)

elephantopus geometrica radiata yniphora

Cheloniidae

Eretmochelys embricata imbricata Lepidochelys kempii

Trionychidae

Dissemys punctata punctata Trionyx ater Trionyx nigricans Trionyx gangeticus Trionyx hurum

Chelidae

Pseudemydura umbrina

Lacertilia Varanidae

Varanus komodoensis Varanus flavescens Varanus bengalensis Varanus griseus

Serpentes Boidae

Eptcrates inornatus inornatus Epicrates subflavus Python molurus molurus

Rhynchocephalia Sphenodontidae

Sphenodon punctatus

Pisces Acipenserif ormes Acipenseridae

Acipenser brevirostrum Acipenser oxyrhynchus

Ostcoglossif ormes Osteoglossidae

Scleropages formosus

Salmoniformes Salmonidae

Coregonus alpenae

954 Cyprinif ormes Catostomidae

Chasmistes cujus

Cyprinidae

Probarbus jullieni

Siluriformes Schilbeidae

Pangasianodon gigas

Percifonnes Percidae

Stizostedion vitreum glaucum

Mollusca Naiadoida Unionidae

Conradilla caelata Dromus dromas Epioblasma (= Dynnomia) fiorentina curtisi Epioblasma (= Dysnomia) fiorentina fiorentina Epioblasma (= Dysnomia) sampsoni Epioblasma (= Dysnomia) silicata perobliqiiu Epioblasma (= Dysnomia) torulosa gubernaculuin Epioblasma (= Dysnomia) torulosa torulosa Epioblasma (= Dysnomia) turgidula Epioblasma (= Dysnomia) walkeri Fusconaia cuneolus Fusconaia edgariana Lampsilis higginsi Lampsilis orbiculata orbiculata Lampsilis satura Lampsilis virescens Plethobasis cicatricosus Plethobasis cooperianus Pleurobema plénum Potamilus (= Proptera) capax Quadrilla intermedia Quadrilla sparsa Toxolasma (= Carunculina) cylindrella Unio (Megalonaias/?/) nickliniana Unio (Lampsilis/?/) tampicoensis tecomatensis Villosa (= Micromya) trabalis

955

Flora Araceae

Alocasia sanderiana Alocasia zebrina

Caryocaraceae

Caryocar costaricense

Caryophyllaceae

Gymnocarpos przewalskü Melandirium mongolicum Silène mongolica Stellaria pulvinata

Cupressaceae

Pilgerodendron uviferum

Cycadaceae

Encephalartos spp.

Mìcrocycas calocoma Stangeria eriopus

Gentianaceae

Prepusa hookerlana

Humiriaccae

Vantanea barbourii

Juglandaceae

Engelhardtia pterocarpa

Legaminosse

Ammopiptanthus mongolicum Cynometra hemitomophytta Platymiscium pleiostachyum

Liliaceae

Aloe albida Aloe pillansii Aloe polyphylla Aloe thorncroftii Aloe vossii

Melastomataceae

Lavoisiera itambana

Meliaceae

Guarea longipetiola Tachigalia versicolor

Moraceae

Batocarpus costaricense

Orchidaceae

Cattleya jongheana Cattleya skinneri Cattleya trianae Didiciea cunninghamii

956 Orchidaceae (seguito)

Laelia lobata Lycaste virginalis var. alba Peristeria elata

Pinaceae

Abies guatamalensis Abies nebrodensis

Podocarpaceae

Podocarpus costalis Podocarpus parlatorei

Proteaceae

Orothamnus zeyheri Protea odorata

Rubiaceae

Balmea stormae

Saxifragaceae (Grossulariaceae)

Ribes sardoum

Taxaceae

Fitzroya cupressoides

Ulmaceae

Celtis aetnensis

Welwitschiaceae

Welwitschia bainesii

Zingiberaceae

Hedychium philippinense

957

Allegato II Spiegazioni: 1. Le specie figuranti nel presente Allegato sono indicate: a) con il nome della specie; oppure b) con l'insieme delle specie d'un grado tassonomico superiore o d'una parte designata di detto grado.

2. L'abbreviazione «spp» serve per designare tutte le specie di un grado tassonomico superiore.

3. Le altre referenze ai gradi tassonomici superiori alle specie sono date unicamente a titolo informativo o per fini di classificazione.

4. Un asterisco (*) premesso al nome di una specie o di un grado tassonomico superiore indica che una o più popolazioni geograficamente isolate, sottospecie di detto grado, figurano all'Allegato I e che dette popolazioni sottospecie o specie sono escluse dall'Allegato II.

5. Il segno (#), seguito da un numero premesso al nome di una specie o d'un grado tassonomico superiore, designa parti o prodotti menzionati all'uopo, ai fini della Convenzione, come segue: # 1, designa le radici # 2, designa il legno # 3, designa i tronchi.

6. Il segno (--), seguito da un numero premesso al nome di una specie o di un grado tassonomico superiore, indica l'esclusione di detta specie o di detto grado dalle popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie designate come segue: --101 Specie non esculente.

7. Il segno (+), seguito da un numero premesso al nome di una specie o di un grado tassonomico superiore, significa che soltanto una popolazione geograficamente isolata, sottospecie o specie della medesima o del detto grado, è inclusa nel presente Allegato, come segue: +201 Tutte le sottospecie d'America del Nord +202 Specie di Nuova Zelanda +203 Tutte le specie della famiglia nelle due Americhe +204 Popolazione australiana.

958

Fauna Mammalia Marsupialia Macropodidae

Dendrologia inustus Dendrolagus ursinus

Insectivora Erinaceidae

Erinaceus front alis

Primates Lemuridae Lorisidae Cebidae Cercopithecidae

Pongidae

Lemur catta'' Nycticebus coucang Loris tardigradus Cebus capucinus Macaca sylvanus Colobus badius gordonorum Colobus verus Rhinopithecus roxellanae Presbytis johnii Pan paniscus Pan troglodytes

Edentata Myrmecophagidae Bradypodidae

Myrmecophaga tridactyla Tamandua tetradactyla chapadensis Bradypus boliviensis

Pholidota Manidae Lagomorpha Leporidae

Manis crassicaudata Manis pentadactyla Manis jovanica Nesolagus netscheri

Rodentia Heteromyidae Sciuridae Castoridae Criceti dae

Dipodomys phillipsii phillipsii Ratufa spp.

Lariscus hosei Castor canadensis frondator Castor canadensis repentinus Ondatra zibethicus bernardi

959

Carnivora Canidae

Canis Lupus pallipes Canis lupus irremotus Canìs lupus crassodon Chrysocyon brachyurus Cuon alpinus

Ursidae

Ursus (Thalarctos) maritimus Ursus arctos* +201 Helarctos malayanus

Procyonidae

Ailurus fulgens

Mustelidae

Martes americana atrata

Viveridae

Prionodon linsang Cynogale bennettl Helogale derbianus

Felidae

Fells yagouaroundi* Felis colocolo pajeros Fells colocolo crespai Felis colocolo budini Felis concolor missoulensis Felis concolor mayensis Felis concolor azteca Felis serval Felis lynx isabellina Felis wiedii* Felis pardalis* Felis tigrina* Felis (= Caracul) caracul Panthera leo persica Panthera tigris altaica (= amurensis)

Pinnipedia Otariidae

Arctocephalus Arctocephalus Arctocephalus Arctocephalus

australis galapagoensis philippü tonsendi

Phocidae

Mirounga australis Mirounga leonina

Tubelidentata Orycteropidae

Orycteropus afer

960

Sirenia Dugongidae

Dugong dugon* +204

Trichechidae

Trichechus senegalensis

Perissodactyla Equidae

Eqiius hemionus*

Tapiridae

Tapiras terrestris

Rhinocerotidae

Diceros bicornis

Artiodactyla Hippopotamidae

Choeropsis liberiensis

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus Pudu mephistophiles

AntUocapridae

Antilocapra americana mexicana

Bovidae

Cephalophus monticala Orxy (tao) dammah Addax nasomaculatus Pantholops hodgsoni Capra falconeri* Ovis ammon* O vis canadensis

Aves Spheniscifonnes Spheniscidae

Spheniscus demersus

Rheif ormes Rheidae

Rhea americana albescens Pterocnemia pennata pennata Pterocnemia pennata garleppi

Tinamiformes Tinamidae

Rhynchotus rufescens rufescens Rhynchotus rufescens pallescens Rhynchotus rufescens maculicollis

961 Ciconiif ormes Ciconiidae

Ciconia nigra

Threskiornithidae

Geronticus calvus Platalea leucorodia

Phoenicopteridae

Phoenicopterus ruber chilensis Phoenicoparrus andinus Phoenicoparrus jamesi

Pelecaniformes Pelecanidae

Pelecanus crlspus

Anseriformes Anatidae

Anas aucklandïca aucklandica Anas aucklandica chlorotis Anas bernieri Dendrocygna arborea Sarkidiornis melanotos Anser albifrons gambetti Cygnus bewickii jankowskii Cygnus melancoryphus Coscoroba coscoroba Branta ruficollis

Falcon if ormes Accipitridae

Gypaetus barbatus meridionalis Aquila chrysaetos

Falconidae

Spp.*

Gallif ormes Megapodiidae

Megapodius freycinet nicobariensis Megapodius freycinet abbotti

Tetraonidae

Tympanuchus cupido pinnatus

Phasianidae

Francolinus ochropectus Francolinus swierstrai Catreus wallichii Polyplectron malacense Polyplectron germaini Polyplectron bicalcaratum

962 Phasianidae (seguito)

Gallus sonneratii Argiistanus argus Ithaginus cruentus Cyrtonyx moniezurnae montezumae Cyrtonyx montezumae mearnsi

Gruif ormes Gruidae

Balearlca regulorum Grus canadensis pratensis

Rallidae

Gallirallus australis hectori

Otididae

Chlamydotis undulata Choriotis nigriceps O fis tarda

Charadriif ormes Scolopacidae

Numenius tenuirostris Numenius minutas

Laridae

Larus brunneicephalus

Columbiformes Columbidae

Gallicolumba luzonica Goura cris tata Goura scheepmakeri Goura Victoria Caloenas nicobarica pelewensis

Psittaciformes Psittacidae

Coracopsis nigra barklyi Prosopeia personata Eunymphicus cornutus Cyanoramphus unicolor Cyanoramphus novaezelandiae Cyanoramphus malherbi Poicephalus robustus Tanygnathus luzoniensis Probosciger aterrimus

Cuculiformes Musophagidae

Turaco corythaix Gallirex porphyreolophus

963 Strigiformes Strigidae

Otus nudipes newtoni

Coraciif ormes Bucerotidae

Buceros rhinocéros rhinocéros Buceros bicornis Buceros hydracorax hydracorax Aceros narcondami

Picif ormes Picidae

Picus squamatus flavirostris

Passerif ormes Cotingidae

Rupicola rupicola Rupicola peruviana

Pittidae

Pitta brachyura nympha

Hirundinidae

Pseudochelidon sirintarae Spp.

Muscicapa ruecki Spinus yarrellii

Paradisaeidae Muscicapidae Fringillidae

Amphibia Urodela Ambystomidae

Ambystoma mexicanum Ambystorna dumerillii Ambystoma lermaensis

Salientia Bufonidae

Bufo retiformis Reptilia

Crocodylia Alligatoridae

Caïman crocodilus crocodilus Caïman crocodilus yacare Caïman crocodilus fuscus (chiapasius) Paleosuchus palpebrosus Paleosuchus trigonatus

964 Crocodylidae

Crocodylus Crocodylus Crocodylus Crocodylus

johnsoni novaeguineae novaeguineae porosus acutus

Testudinata Emydidae Testudinidae

Cheloniidae

Dermochelidae Pelomedusidae

Clemmys muhlenbergi Chersine [spp.

Geochelone spp.* Gopherus spp.

Homopus spp.

Kinixys spp.

Malacochersus spp.

Pyxis spp.

Testudo spp.* Caretta caretta Chelonia tnydas Chelonia depressa Eretmochelys imbricata bissa Lepidochelys olivacea Dermochelys coriacea Podocnemis spp.

Lacertilia Teiidae Iguanidae

Helodermatidae Varanidae

Cnemidophorus hyperythrus Colonophus pallidus Cololophus subcristatus Amblyrhynchus cristatus Phrynosoma coronatum blainvillei Heloderma suspectum Heloderma horridutn Varanus spp.*

Serpentes Boidae

Epicrates cenchris cenchris Eunectes notaeus Constrictor constrictor Python spp.*

Colubridae

Cyclagras gigas Pseudoboa cloelia Elachistodon westermanni Thamnophis elegans hammondi

965 Pisces Acipenserif ormes Acipenseridae

Acipenser fulvescens Acipenser sfurio

Osteoglossiformes Osteoglossidae

Arapaima gigas

Salmoniformes Salmonidae

Stenadus leucichthys leucichthys Salmo chrysogaster

Cypriniformes Cyprinidae

Plagopterus argentissimus Ptychocheilus lucius

Atheriniformes Cyprinodontidae

Cynolebias Cynolebias Cynolebias Cynolebias Cynolebias

Poeciliidae

Xiphophorus couchianus

constancîae marmoratus minimus opalescens splendens

Coelacanthiformes Coelacanthidae

Latimeria chalumnae

Ceratodif ormes Ceratodidae

Neoceratodus forsteri Mollusca

Naiadoida Unionidae

Foglio federale 1973, Vol. Il

Cyprogenia aberti Epioblasma (= Dysnomla) torulosa rangiana Fusconaia subrotunda Lampsilis brevicula Lexingtonia dolabelloides Pleorobema clava 65

966 Stylommatophora Camaenidae

Papustyla (= Papuina) pulcherrima

Paraphantidae

Paraphante! spp. +202

Prosobranchia Hydrobiidae

Coahuilix hubbsi Cochliopina milleri Durangonella coahuilae Mexipyrgus carranzae Mexipyrgus churinceanus Mexipyrgus escobedae Mexipyrgus lugoi Mexipyrgus mojarralis Mexipyrgus multilineatus Mexithauma quadripaludium Nymphophilus minckleyi Paludiscala caramba

Insecta Lepidoptera Papilionidae

Parnassius apollo apollo

Flora Apocynaceae

Pachypodium spp.

Araliaceae

Panax quinquefolium # 1

Araucariaceae

Araucaria araucaria # 2

Cactaceae

Cactaceae spp. -f 203 Rhipsalis spp.

Compositae

Saussurea lappa # 1

Cyatheaceae

Cyathea Cyathea Cyathea Cyathea

(Hetnitella) capensis # 3 dredgei # 3 mexicana # 3 (Alsophila) salvimi # 3

967

Dioscoreaceae

Dioscorea deltoidea # l

Euphorbiaceae

Euphorbia spp. -101

Fagaceae

Quercus copeyensis # 2

Leguminosae

Thermopsis mongolica

Liliaceae

Aloe spp.*

Meliaceae

Swietenia humilis

Orchidaceae

Spp.*

Palmae

Arenga ipot Phoenix hanceana var. philippinensis Zalacca demensiana

Portulacaceae

Anacampseros spp.

Primulaceae

Cyclamen spp.

Solanaceae

Solanum sylvestris

Sterculiaceae

Basiloxylon excelsum # 2

Verbenaceae

Caryopteris mongolica

Zygophyllaceae

Guaiacum sanctum # 2

2

968

Allegato IV Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione Permesso d'esportazione n.

Valido sino: (data)

Paese esportatore Permesso rilasciato a: indirizzo:

che dichiara di conoscere i disposti della Convenzione, per l'esportazione

di: (esemplar(i), o parte(i) o prodotto(i) di esemplare(i)1) di una specie iscritta nell'Allegato I ] Allegato II i 2) Allegato III della Convenzione, come precisato qui sotto j )2)

(allevato in cattività o coltivato in Questo(i) esemplare(i) è(sono) spedito(i) a: Indirizzo: Paese:

a

il (firma del titolare del permesso)

a

-il (bollo e firma dell'organo di gestione che rilascia il permesso)

1} Indicare 2>

il tipo di prodotto Cancellare quanto non fa al caso

969 Descrizione^) delF(degli) esemplare(i) o parte(i) o prodotto(i) dell'(degli) esemplare(i), incluso ogni marchio impresso: Esemplari vivi Specie (nome scientifico e volgare)

Numero

Sesso

D'intensioni (o volume)

Marchio i(se del caso)

Tipo di mercé

Marchio (se del caso)

Parti o prodotti Specie (nome scientifico e volgare)

Quantità

Timbri delle autorità d'ispezione: a) all'esportazione b) all'importazione*

* Questo timbro rende inutilizzabile, per ogni ulteriore scopo commerciale, il presente permesso, che va consegnato all'organo di gestione.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale per la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (Del 31 ottobre 1973)

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Bundesblatt

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Feuille fédérale

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Foglio federale

Jahr

1973

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

48

Cahier Numero Geschäftsnummer

11813

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

03.12.1973

Date Data Seite

917-969

Page Pagina Ref. No

10 111 094

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