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Termine di referendum: 7 ottobre 1973

Legge federale concernente l'esecuzione di una statistica scolastica # S T #

(Del 27 giugno 1973)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 27, 27* is , 27quater e 34 ter della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 19721', decreta: Art. l

In Svizzera van svolti 'periodicamente rilevamenti statistici scolastici.

Art. 2 1

II Consiglio federale stabilisce quali categorie del sistema insegnativo (tipi di scuole, allievi, corpo insegnante, 'finanze, · attrezzature scolastiche, eoe.) sono oggetto di rilevamenti statistici; inoltre precisa le modalità e la periodicità dei singoli rilevamenti.

2 Le persone interrogate ed i servizi pedagogici sono obbligati a collaborare all'esecuzione dei rilevamenti menzionati au capoverso l ed a fornire indicazioni veritiere.

Art. 3 1 La Confederazione assume le spese cagionate dalla preparazione dei rilevamenti, dall'elaborazione e dalla valutazione dei 'dati; i Cantoni quelle derivanti dal rilevamento vero e proprio.

2 La Confederazione può accordare un'indennità adeguata ai Cantoni che si assumono l'elaborazione dèi dati.

Art. 4 II Consiglio federale istituisce una commissione federale incaricata di varare una normativa più dettagliata sulla data dei rilevamenti, le variabili " FF 1972 H 1201

1401 da prendere in considerazione, le modalità dell'inchiesta e, giusta i risultati ottenuti, sulle analisi necessarie per la pianificazione scolastica e la ricerca pedagogica.

Art. 5 11 Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione di questa legge; i Cantoni sono sempre consultati prima dell'emanazione di ogni prescrizione.

Art. 6 1

La presente legge è sottoposta al referendum facoltativo.

2

II Consiglio federale ne stabilisce la data d'entrata in vigore.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 27 giugno 1973.

Il presidente: Lampert II segretario: Sauvant Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 27 giugno 1973.

Il presidente: Franzoni II segretario: Koehler

II Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 27 giugno 1973.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, II cancelliere della Confederazione: Huber Data di pubblicazione: 9 luglio 1973.

Termine di referendum: 7 ottobre 1973.

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Legge federale concernente l'esecuzione di una statistica scolastica (Del 27 giugno 1973)

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Jahr

1973

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27

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---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

09.07.1973

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1400-1401

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10 110 973

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