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Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la convenzione su il controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso (Del 9 maggio 1973)

Onorevoli signori, presidente e consiglieri, ci pregiamo sottoporvi per approvazione la convenzione sul controllo e la punzonatura di oggetti in metallo prezioso.

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Introduzione

La convenzione, elaborata nel quadro dell'AELS si prefigge di eliminare, pur tutelando il consumatore, gli ostacoli costituiti nel commercio internazionale dalle prescrizioni dei diversi Stati 'in materia di controllo dei metalli preziosi. A tale scopo, ciascun Stato contraente riconosce il controllo e la punzonatura dell'altro Stato contraente recata su lavori in metallo prezioso sempre che tali lavori recano parimenti l'impronta del Punzone Comune istituito dalla Convenzione.

2 Osservazioni generali 21 Situazione iniziale In virtù dell'articolo 13 della legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (LCMP: RS 10 130) le casse d'orologio in metallo prezioso non possono essere poste in circolazione senza che ne sia stato controllato il titolo. È ammessa soltanto l'eccezione dell'omissione della punzonatura ufficiale per casse d'orologio spedite direttamente in Stati nei quali il controllo è obbligatorio (art. 82 cpv. 4 dell'ordinanza d'esecuzione della LCMP). Così, le casse in oro destinate alla Gran Bretagna sono inviate direttamente in detto

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paese e quivi controllate e punzonate dal Controllo britannico dei metalli preziosi. Soltanto successivamente dette casse ricevano in Svizzera la lavorazione finale prima della riesportazione definitiva.

22 Negoziati in seno all'AELS Già nel 1961 la AELS ha studiato i problemi concernenti il controllo e la punzonatura di 'lavori in metallo prezioso. Un'indagine condotta presso gli Stati membri aveva rivelato pronunciate diversità tra i disciplinamenti nazionali sia su piano amministrativo (controllo e punzonatura) sia su quello tecnico (titolo, tolleranze, metodi d'analisi). Poiché l'AELS era soprattutto interessata all'abbattimento delle barriere doganali, provvide soltanto dopo il conseguimento di questo scopo, ovverossia verso la fine del 1966, a far procedere i lavori intesi a eliminare le divergenze nel ramo di cui si tratta.

Su proposta della Danimarca, il Consiglio dell'AELS affidò a una commissione peritale lo studio delle possibilità per armonizzare le prescrizioni in materia di metalli preziosi. Alla fine del 1968 tale gruppo presentò diverse raccomandazioni al comitato dei periti commerciali. Sulla scorta di queste, il comitato è giunto alla conclusione che la miglior via per attuare l'armonizzazione del controllo della punzonatura dei lavori in metallo prezioso era quella della convenzione. Successivamente, dopo lunghi negoziati, esso presentò, nel marzo 1972, il disegno della presente convenzione. La delegazione svizzera partecipò attivamente alla redazione del testo; componevano la delegazione i funzionari della Direzione generale delle dogane e della Divisione del commercio nonché i rappresentanti dell'Unione svizzera dell'industria e del commercio e della Camera orologiera svizzera.

La convenzione è stata firmata a Vienna il 15 novembre 1972 dall' Austria, dalla Finlandia, dalla Norvegia, dal Portogallo, dalla Svizzera e dal Regno Unito. La Danimarca ha dichiarato, per contro, di non essere ancora in grado di firmare la convenzione; l'Islanda, dal canto suo, vi ha rinunciato non disponendo ancora dell'organizzazione necessaria per l'applicazione.

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Contenuto della Convenzione

I lavori di metallo prezioso che sono controllati e punzonati, in uno Stato contraente, conformemente alle disposizioni della presente convenzione, ovverossia quelli che recano parimente l'impronta del Punzone Comune, non soggiacciono -- a prescindere dalla prova saltuaria (art. 6) -- a un nuovo controllo e a una nuova punzonatura in un altro Stato contraente (art. 1). Il controllo è effettuato nello Stato contraente di partenza da parte di un ufficio competente per il controllo dei metalli preziosi il quale deve attenersi alle prescrizioni e alle procedure stabilite negli annessi

1169 I e II e applicare ai lavori i punzoni prescrìtti (art. 3), compreso il Punzone Comune (allegato II numero 8).

Ciascuno Stato contraente deve, dal canto suo, allestire una legislazione che vieti, sotto comminatoria di sanzioni, qualsiasi contraffazione o qualsiasi uso abusivo del Punzone Comune o dei punzoni degli uffici di controllo dei metalli preziosi, punzoni riconosciuti e debitamente notificati (art. 8). Orbene, la deposizione specifica del Codice penale svizzero (art.

246, falsificazione di marche ufficiali) non tutela, come riscontrabile nell' articolo 250 di detto Codice, i punzoni ufficiali esteri. Pertanto, attualmente, i reati in materia saranno all'occorrenza perseguiti alla stessa stregua come le falsità di documenti (art. 251 CP; cfr. Thormann/von Overbeck, N. III ad art. 250 CP). In una delle prossime revisioni, provvederemo a completare l'art. 250 del Codice penale sicché l'articolo 246 abbia a coprire parimente la fattispecie circa i punzoni stranieri per il controllo dei metalli preziosi.

Per quanto concerne il Punzone Comune, l'articolo 9 della Convenzione offre provvedimenti protettivi allo Stato contraente d'importazione qualora detto Punzone sia utilizzato da parte dell'Ufficio di controllo in modo contrario alle disposizioni dell'accordo.

La vigilanza circa l'applicazione della Convenzione, il promovimento della cooperazione tecnica e amministrativa fra gli Stati contraenti, come anche lo studio dei provvedimenti atti a garantire un'interpretazione e un applicazione uniformi delle disposizioni sono affidati a un Comitato permanente (art. 10).

Nonostante la convenzione sia stata elaborata su mandato dell'AELS, essa rimane lindipendente da quest'ultima. Così, la Gran Bretagna, pur essendo uscita dall'AELS, permane Stato contraente. Del rimanente, la convenzione è parimente aperta, a talune condizioni, all'adesione di Stati non membri dell'AELS (art. 12).

Riguardo all'articolo 14 è prudente osservare che la Convenzione è applicabile anche al Principato del Liechtenstein e al comune germanico di Büsingen in quanto in entrambe le regioni vale la legislazione svizzera sul controllo dei metalli preziosi (art. 4 e 9 del trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein; art. 2 opv. 1 lett. / del trattato del 23
novembre 1964 sull'inclusione del comune di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale svizzero).

La disdetta alla Convenzione può essere data in qualsiasi momento con un preavviso di dodici mesi (art. 15).

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Ripercussioni per la Svizzera 41 Nell'aspetto giuridico

In deroga all'articolo 20 LCMP, i lavori di metallo prezioso controllati e punzonati conformemente alla convenzione da parte di uno Stato contraente non soggiacciono più in Svizzera al controllo ufficiale. La punzonatura di detti lavori, operazione complicata che comporta rischi di danneggiare la mercé è così soppressa; ne consegue inoltre un accelerazione dello sdoganamento al confine. Le esigenze cui, in virtù della convenzione, devono soddisfare i lavori di metallo prezioso coincidono approssimativamente con quelle della LCMP; parimente, l'applicazione della convenzione non causerà modificazioni sensibili nel lavoro nei nostri uffici di controllo e permane garantita la tutela del consumatore. In più, non sarà necessario registrare in Svizzera i punzoni di fabbricanti stranieri che applicano la convenzione (cfr. art. 11 e 12 LCMP).

Al fine di beneficiare dei vantaggi della convenzione, le merci esportate devono essere provviste, oltre alle indicazioni sinora prescritte (titolo, punzone del fabbricante, eventualmente punzone ufficiale) del Punzone Comune. Giusta il diritto svizzero, la punzonatura ufficiale è prescritta soltanto per casse d'orologi, mentre essa è facoltativa per tutti i lavori di metallo prezioso (art. 13 LCMP). D'ora in poi, i prodotti di oreficeria e di argenteria devono essere provvisti in Svizzera della punzonatura ufficiale e del Punzone Comune se si vuole che siano trattati conformemente alla convenzione nello Stato d'importazione.

Nondimeno, nessuno è tenuto a rivendicare le agevolazioni previste nella convenzione e di sottoporsi alle rispettive prescrizioni. Chiunque dia la preferenza al sistema precedente, può rinunciare all'apposizione del Punzone Comune sui propri lavori di metallo prezioso. Per la nostra industria orologiera, il vantaggio essenziale della convenzione risiede nel fatto che d'ora in poi essa potrà far controllare e punzonare in Svizzera le casse d'orologio destinate alla Gran Bretagna evitando così di inviarle costì per la punzonatura prima di poter inserire il movimento.

La convenzione conclusa il 15 gennaio 1970 fra la Svizzera e l'Italia concernente il riconoscimento reciproco di punzoni recati sui lavori di metallo prezioso, già approvata ma per la quale non è ancora ultimata la procedura di ratificazione da parte dell'Italia, come anche la
convenzione conchiusa il 14 febbraio 1972 tra la Svizzera e l'Austria concernente il riconoscimento reciproco di punzoni ufficiali per le casse d'orologio di metallo prezioso, entrata in vigore il 6 aprile 1973, servono parimente ad agevolare il commercio internazionale dei lavori di metallo prezioso. Tali convenzioni non sono pregiudicate dall'esistenza della convenzione multilaterale. La convenzione con l'Austria non viene caducata poiché, non prescrivendo il Punzone Comune suppletivo per il commercio di casse di

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orologi fra i due Stati, essa rimane su questo punto, ancor più liberale della nuova convenzione multilaterale.

42 Nell'aspetto del personale e in quello finanziario Da quanto precede risulta che, all'atto dell'importazione, gli uffici di controllo dei metalli preziosi avranno un lavoro più agevolato; per contro, esso sarà maggiorato per quanto concerne l'esportazione. Infatti, se d'ora in poi tutti i lavori di metallo prezioso destinati all'esportazione devono essere presentati per il controllo ufficiale e la punzonatura si dovranno assumere alcuni funzionali suppletivi. D'altronde, sono impossibili le valutazionli in merito poiché è data libera facoltà ai fabbricanti di applicare o meno la convenzione. Quindi, a prescindere da un eventuale aumento di personale, l'applicazione della convenzione non comporterà spese eccessive se non quelle necessario alla fabbricazione del nuovo punzone (Punzone Comune). Dette spese saranno però compensate, nella misura in cui aumenterà l'intervento degli uffici di controllo, con i proventi delle tasse riscosse.

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Costituzionalità

La costituzionalità del decreto federale proposto si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale che conferisce alla Confederazione il diritto di concludere trattati con l'estero. L'articolo 85 capoverso 5 della Costituzione da all'Assemblea federale la competenza di approvare detta convenzione.

Poiché, la convenzione può essere in ogni momento mediante un preavviso di dodici mesi, il decreto d'approvazione non soggiace a referendum giusta l'articolo 89 capoverso 4 della costituzione.

6 Proposta Per i motivi surriferiti, vi proponiamo l'adozione del disegno di decreto federale allegato.

Gradite, onorevoli signori, presidente e consiglieri, l'assicurazione della nostra alta considerazione.

Berna, 9 maggio 1973.

In nome del Consiglio federale svizzero, II presidente della Confederazione: Bonvin II cancelliere della Confederazione: Huber

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(Disegno)

Decreto federale che approva la convenzione su il controllo e la punzonatura dei lavori in metallo prezioso

L'Assemblea federale della Confederazione

Svizzera,

visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 1973 1), decreta: Art. l È approvata la convenzione firmata il 15 novembre 1972 su il controllo e la punzonatura di lavori in metallo-prezioso.

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- Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 II presente decreto non soggiace al referendum in materia di trattati internazionali.

'FF 1973 I 1167

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Traduzione dal testo originale francese

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Convenzione concernente il controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso Preambolo La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Norvegia, la Repubblica Portoghese, il Regno di Svezia, la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, desiderosa di agevolare il commercio internazionale di lavori di metalli preziosi pur garantendo la protezione del consumatore giustificata per la natura speciale di detti lavori, hanno convenuto quanto segue:

I Portata e applicazione Articolo 1 1. Le disposizioni legali di uno Stato contraente prescriventi per i lavori in metallo prezioso il controllo e la punzonatura ufficiale da parte di un' istanza autorizzata attestante che le prove effettuate sono risultate soddisfacenti o prescrivente che detti lavori siano provvisti del punzone indicante il responsabile, il genere del metallo o il tipo, sono considerati osservate per quanto concerne i lavori di metallo prezioso importati dal territorio di uno Stato contraente se tali lavori sono stati controllati e punzonati conformemente alle disposizioni della presente convenzione.

2. Uno Stato contraente d'importazione non esige per i lavori controllati e punzonati conformemente alle disposizioni della presente convenzione alcun nuovo controllo o nuova punzonatura del tipo di quelli menzionati al paragrafo 1 a meno che non si tratti di una prova saltuaria giusta l'articolo 6.

3. Nessuna disposizione della presente convenzione obbliga uno Stato contraente ad autorizzare l'importazione o la vendita di lavori in metallo 11

Ü testo originale è pubblicato nel FF 1973 I, ediz. ted., a pag. 1395.

Foglio Federale 1973, Voi. I

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1174 prezioso che non soddisfino i requisita minimi nazionali. Inoltre, nessuna disposizione della presente convenzione obbliga uno Stato contraente che ammetta l'argento al titolo di 800 ad autorizzare l'importazione o la vendita di lavori 'in argento ballati al titolo di 830.

Articolo 2 Giusta la presente convenzione s'intendono per «lavori in metallo prezioso» i lavori in argento, in oro, in platino o 'in leghe di questi metalli come sono definiti nell'allegato I.

Articolo 3 1. Per essere ammessi al beneficio delle disposizioni dell'articolo 1, i lavori in metallo prezioso devono essere: a) sottoposti a un ufficio di controllo dei metalli preziosi! riconosciuto, designato conformemente all'articolo 5; b) controllati dall'Ufficio di controllo dei metalli preziosi riconosciuto secondo le norme e le procedure stabilite negli allegati I e II; e) provvisti dei punzoni prescritti nell'allegato II, compreso il Punzone Comune descritto al paragrafo 8 di detto allegato.

2. Non beneficiano delle disposizioni dell'articolo 1 i lavori in metallo prezioso cui il punzone, apposto conformemente all'allegato II, sia stato modificato o cancellato.

Articolo 4 Gli Stati contraenti non sono obbligati ad applicare le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 1 ai lavori in metallo prezioso che, dopo essere stati presentati a un Ufficio riconosciuto di controllo dei metalli preziosi e controllati e punzonati conformemente all'articolo 3, sono stati modificati mediante aggiunta di parti suppletive oppure in altro modo.

II Controllo e sanzioni Articolo 5 1. Ciascuno Stato contraente designa uno o più uffici di controllo dei metalli preziosi i quali saranno gli unici stabilimenti del proprio territorio autorizzati ad effettuare il controllo dei lavori in metallo prezioso previsto giusta la presente convenzione e ad apporvi il proprio punzone di controllo e il Punzone Comune.

2. Ciascuno Stato contraente notifica allo Stato depositario gli uffici di controllo dei metalli preziosi riconosciuti e da esso designati, i loro punzoni di controllo e, all'occorrenza, la revoca dell'autorizzazione rilasciata a

1175 qualsiasi ufficio designato precedentemente. Lo Stato' depositario ne fa immediatamente notifica a tutti gli altri Stati contraenti.

Articolo 6 Le disposizioni della presente convenzione non infirmano la facoltà di uno Stato contraente di effettuare prove saltuarie su lavori in metallo prezioso recanti i punzoni previsti nella presente convenzione. Tali prove non devono essere effettuate in modo da intralciare indebitamente l'importazione o la vendita di articoli di metallo prezioso punzonati conformemente alle disposizioni della convenzione.

Articolo 7 Con la presente convenzione, gli Stati contraenti autorizzano lo Stato depositario a registrare il Punzone Comune in qualità di punzone nazionale di ciascun Stato contraente presso l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), conformemente alla convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. Lo Stato depositario procede alla stessa stregua riguardo a uno Stato contraente per il quale la presente convenzione entra in vigore in data successiva o, se del caso, riguardo a uno Stato aderente.

Articolo 8 1. Ciascuno Stato contraente deve avere e mantenere in vigore una legislazione che vieti, sotto pena di sanzione, qualsiasi contraffazione o qualsiasi uso abusivo del Punzone Comune previsto nella presente convenzione o e i punzoni degli uff ici di controllo dei metalli preziosi riconosciuti, per i quali è stata fatta notificazione conformemente al paragrafo 2 dell' articolo 5, come anche per qualsiasi modificazione non autorizzata recata al lavoro o qualsiasi modificazione o cancellazione dell'indicazione del titolo o del punzone di responsabilità, dopo che sia stato apposto il Punzone Comune.

2. Ciascuno Stato contraente apre il perseguimento, in applicazione di detta legislazione, quanto una prova sufficiente è accertata o portata a conoscenza da parte di uno Stato contraente riguardante la contraffazione o l'uso abusivo del Punzone Comune o di punzoni degli uffici di controllo riconosciuti o ancora la modificazione non autorizzata recata al lavoro o la modificazione o cancellazione dell'indicazione del titolo o del punzone 'di responsabilità dopo che sia stato apposto il Punzone Comune.

Ove appare più adeguato, possono essere prese delle misure pertinenti.

Articolo 9 1. Se uno Stato contraente d'importazione o uno degli uffici di controllo dei metalli preziosi ha motivo di ritenere che un ufficio di controllo

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dei metalli preziosi di uno Stato contraente d'esportazione abbia posto il Punzone Comune senza conformarsi alle disposizioni pertinenti della presente convenzione, l'ufficio di controllo autorizzato ad apporre i punzoni è 'immediatamente consultato e deve prestare senza indugio tutta 'l'assistenza necessaria al fine di un'indagine sul caso. Se è 'impossibile trovare un accordo soddisfacente, l'una o l'altra parte può sottoporre il caso al Comitato permanente mediante notificazione rivolta al presidente. All'occorrenza il Comitato permanente si riunisce su convocazione del presidente il più tardi dopo un mese dal ricevimento di detta notificazione.

2. Se un caso è portato davanti al Comitato permanente in virtù del paragrafo 1, dopo aver dato alle parti 'interessate la possibilità di essere udite, detto Comitato può presentare raccomandazioni sui provvedimenti adeguati da prendersi.

3. Se, entro un termine congnio, non è stata osservata una raccomandazione giusta il paragrafo 2, oppure se il Comitato permanente non ha potuto adottare una raccomandazione, lo Stato contraente d'importazione può introdurre misure supplementari di vigilanza giudicate necessarie riguardo ai lavori m metallo prezioso punzonati dall'uffioio di controllo di cui si tratta e importati sul suo territorio; egli ha parimente il diritto di non ammettere temporaneamente siffatti lavori. Queste misure sono notificate immediatamente agli altri Stati contraenti e devono essere rivedute periodicamente dal Comitato permanente.

4. Se esistono prove di impiego abusivo, ripetuto e grave del Punzone Comune, lo Stato contraente d'importazione può temporaneamente rifiutare di accettare lavori recanti il punzone di controllo dell'ufficio in causa, siano detti lavori controllati, punzonati o no, conformemente alla presente convenzione. In siffatto caso, lo Stato contraente d'importazione avvisa immediatamente tutti gli altri Stati contraenti; il Comitato permanente si riunirà entro un mese per esaminare il problema.

III Comitato permanente e emendamenti Articolo 10 1. Con la presente convenzione è istituito un Comitato permanente nel quale ciascuno Stato è rappresentato e dispone di un voto.

2. Il Comitato permanente ha le attribuzioni seguenti: studio e revisione dell'applicazione della convenzione; promovimento della cooperazione tecnica ed amministrativa fra gli Stati contraenti nel campo inerente alla presente convenzione;

1177 studio di provvedimenti consenzienti di garantire un'interpretazione e un'applicazione uniforme delle disposizioni della presente convenzione; promovimento di un'adeguata protezione dei punzoni contro la contraffazione e l'uso abusivo; elaborazione di raccomandazioni in merito ai casi sottopostigli in virtù delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 9 o per la composizione di qualsiasi controversia intervenuta nell'applicazione della presente convenzione e sottoposta ai Comitato permanente.

3. Il Comitato permanente adotta le norme di procedura che disciplinano le riunioni e la convocazione. Esso si riunisce almeno una volta all' anno. La prima riunione avviene su convocazione dello Stato depositario, il più tardi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione.

4. Il Comitato permanente può presentare raccomandazioni riguardanti qualsiasi problema in rapporto con l'attuazione della presente convenzione oppure fare proposte d'emendamento della stessa o dei suoi allegati.

Tali raccomandazioni o proposte sono trasmesse allo Stato depositario che ne da notificazione a tutti gli Stati contraenti.

Articolo 11 1. Se lo Stato depositario riceve dal Comitato permanente una proposta d'emendamento degli allegati alla Convenzione, ne fa notificazione a tutti gli Stati contraenti e invita i loro governi ad approvare entro un termine di quattro mesi l'emendamento proposto. Tale approvazione può essere condizionale onde possa essere soddisfatto alle esigenze costituzionali nazionali.

2. Salvo risposta negativa ricevuta da un governo di uno Stato contraente entro il termine 'dato al paragrafo 1, l'emendamento agli allegati entrerà in vigore sei mesi dopo la scadenza di detto termine a meno che sia stata prevista una data successiva d'entrata in vigore e con la riserva che le condizioni d'approvazione abituali cui si riferisce il paragrafo 1 siano state adempiute in ogni caso. Lo Stato depositario notìfica a tutti gli Stati contraenti l'entrata in vigore dell'emendamento e la data applicabile.

3. Se lo Stato depositario riceve dal Comitato permanente una proposta d'emendamento di articoli della Convenzione o, da uno Stato contraente, una proposta d'emendamento della convenzione o dei suoi 'allegati, sottopone tali proposte älPaccettazione di tutti gli Stati contraenti.

4. Se,
entro tre mesi a contare dalla data in cui una proposta d'emendamento è stata sottoposta conformemente al paragrafo 3, uno Stato contraente chiede l'apertura di negoziati su detta proposta, lo Stato depositario prende le disposizioni necessarie.

1178 5. Con riserva dell'äccettazione da parte degli Stati contraenti un emendamento alla presente convenzione o ai suoi allegati, proposto conformemente al paragrafo 3, entra in vigore un mese dopo il deposito dell'ultimo strumento d'accettazione salvo se nell'emendamento stesso è prevista un' altra data. Gli strumenti d'accettazione sono depositati presso lo Stato depositario che ne fa notificazione a tutti gli Stati contraenti.

IV Disposizioni finali Articolo 12 1. La presente convenzione è aperta all'adesione di qualsiasi Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di un'istituzione specializzata o dell'Agenzia internazionale dell'energia nucleare o partecipante allo statuto della Corte Internazionale di Giustizia e dotato di convenzioni per il controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso necessarie per conformarsi alle esigenze della presente convenzione.

2. Le domande d'adesione esprimenti la volontà d'accettare gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, accompagnate dalla descrizione degli uffici di controllilo dei metalli preziosi che Io Stato richiedente propone di designare conformemente 'all'articolo 5, devono essere indirizzate allo Stato depositario il quale ne fa notificazione a tutti i governi degli Stati contraenti e sollecita l'accettazione di detta adesione.

3. I governi degli Stati contraenti, per decidere d'accettare un'adesione, si fondano unicamente sulla competenza tecnica e la garanzia presentata all'ufficio di controllo descritto nella domanda d'adesione e sull'esistenza delle convenzioni necessarie conformemente aille disposizioni dell'articolo 8.

4. I governi dovranno fare notificazione della loro risposta allo Stato depositario entro quattro mesi a contare dalla ricezione della notificazione di una domanda d'adesione. Trascorso detto termine, ciascun governo che non ha trasmesso la propria risposta è considerato come aver accettato l'adesione. Lo Stato depositario è incaricato d'informare il governo dello Stato richiedente e quelli degli Stati contraenti in merito all'accettazione generale o al diniego della domanda d'adesione.

' 5. Sempre che i governi di tutti gli Stati contraenti abbiano accettato l'adesione, lo Stato richiedente può aderire alla presente convenzione depositando lo strumento d'ammissione presso lo Stato depositario che ne fa notificazione a tutti gli altri Stati contraenti. L'adesione entra in vigore entro un termine di tre mesi dopo il deposito dello strumento.

1179 Articolo 13 II Regno di Danimarca e la Repubblica d'Islanda che hanno partecipato all'elaborazione della presente convenzione vi possono aderire depositando lo strumento d'adesione presso lo Stato depositario. L'adesione diviene effettiva due mesi dopo la data del deposito di detto strumento ma non prima che sia trascorso il periodo di quattro mesi menzionato al paragrafo 2 dell'articolo 16.

Articolo 14 1. 1 governo di ogni Stato firmatario o aderente può, all'atto del deposito dello strumento di ratificazione o di adesione o successivamente in qualsiasi momento, presentare una dichiarazione scritta allo Stato depositario secondo cui la presente convenzione s'applica a tutti o parte dei tenitori designati in detta dichiarazione per i quali esso si cura dei rapporti esterni. Siffatta dichiarazione è comunicata dallo Stato depositario ai governi di tutti gli altri Stati contraenti.

2. Se detta dichiarazione è fatta al momento del deposito dello strumento di ratificazione o d'adesione, la presente convenzione entra in vigore per quanto concerne detti territori alla stessa data in cui la convenzione entra in vigore per lo Stato che ha presentato la dichiarazione. In tutti gli altri casi, la convenzione entra in vigore per questi territori tre mesi dopo ricevimento della dichiarazione da parte dello Stato depositario.

3. L'applicazione della presente convenzione a tutti o parte dei territori di cui si tratta può essere disdetta dai governo dello Stato che ha presentato la dichiarazione menzionata al paragrafo 1 mediante un preavviso scritto di tre mesi inoltrato allo Stato depositario che ne fa notificazione a tutti gli altri Stati contraenti.

Articolo 15 Ciascuno Stato. contraente può ritirarsi dalla presente convenzione mediante un preavviso scritto di dodici mesi dato allo Stato depositario che ne trasmette la notificazione a tutti gli Stati contraenti oppure conformandosi ad altre condizioni convenute dagli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente s'impegna, in caso di ritiro dalla convenzione, di cessare, a ritiro avvenuto, qualsiasi utilizzazione del Punzone Comune.

Articolo 16 1. La presente convenzione deve essere ratificata dagli Stati firmatari.

Gli strumenti di ratificazione vanno depositati presso lo Stato depositario che ne fa notifica a tutti gli altri Stati firmatari.

2. La presente convenzione entra in vigore quattro mesi dopo il deposito del quarto strumento di ratificazione. Riguardo qualsiasi altro Stato

1180 firmatario che deponesse il proprio strumento di ratificazione ulteriormente, la presente convenzione entra in vigore due mesi dopo Ja data del deposito ma non prima la scadenza del periodo di quattro mesi surriferito.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Vienna il 15 novembre 1972, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti parimente fede, in un unico esemplare depositato presso il governo della Svezia che ne trasmette copia certificata conforme a tutti gli altri Stati firmatari e aderenti.

(Si omettono le firme)

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Allegato I Definizioni ed esigenze tecniche 1. Sono considerati lavori di metallo prezioso giusta la presente convenzione i lavori interamente o parzialmente in oro, in argento, in platino o in leghe di questi metalli e che comportano tutte le loro parti metalliche a esclusione: a) dei lavori composti di una lega il cui titolo è inferiore a 375 per d'oro, 800 per l'argento e 950 per il platino; b) parti di lavori o di prodotti semilavorati incompleti; e) di materie prime, comprese le verghe, le piastre, i fogli, le lame, le bacchette, i fili, i nastri e i cubi.

Titoli 2. Giusta la presente convenzione sono riconosciuti i titoli seguenti: a) 750,585 e 375 per l'oro; b) 925,830 e 800 per l'argento; e) 950 per il platino.

3. Il «titolo» è la proporzione in peso d'oro fine, d'argento fine o di platino fine contenuto in 1000 parti di una lega.

4. Se il titolo di un lavoro di metallo prezioso è superiore a uno dei titoli enumerati al paragrafo 2, il lavoro è giudicato, giusta la presente convenzione del titolo inferiore indicato a detto paragrafo.

5. Nessuna parte di un lavoro di metallo prezioso può essere di titolo inferiore a quello del lavoro, ad eccezione della saldatura e delle parti ammesse in virtù dei paragrafi 7 a 14.

Uso della saldatura 6. I titoli ammessi per le saldature sono i seguenti: a) oro. La saldatura dei lavori d'oro dev'essere allo stesso titolo di detti lavori, con riserva delle eccezioni seguenti: Per i lavori d'oro e d'oro in filigrana di scatole d'orologi, del titolo di 750, la saldatura conterrà almeno 740 millesimi d'oro.

Per i lavori in toro bianco del titolo di 750, la saldatura conterrà almeno 585 millesimi d'oro.

1182 b) argento. La saldatura per l'argento conterrà almeno 650 millesimi d'argento.

e) platino. La saldatura per il platino conterrà almeno 995 millesimi d'oro, d'argento, di platino o di palladio.

La saldatura dal titolo inferiore a quello del lavoro è utilizzata soltanto nella quantità necessaria alla saldatura. Essa non dev'essere impiegata per consolidare, appesantire o riempire un lavoro.

Uso di parti in metallo comune I. I lavori di metallo prezioso non devono comportare parti in metallo comune salvo le eccezioni seguenti: a) meccanismi di portamine, movimenti d'orologeria, meccanismi interni di accendisigari e meccanismi analoghi nei quali l'uso del metallo prezioso non è adeguato per motivi d'ordine tecnico; b) lame di coltello e parti di stappatori, cavatappi e oggetti analoghi che, per ragioni d'ordine tecnico, non possono essere confezionati in metallo prezioso; e) molle; d) coppiglie di cerniere d'argento; e) spille di fermagli d'argento.

8. Le parti metalliche comune ammesse giusta il paragrafo 7 a), e), d) e e) non devono essere saldate al métallo prezioso.

9. Le parti metalliche comuni devono recare la dicitura «METAL» o una designazione specifica del metallo; ove tale marcatura fosse irrealizzabile, le parti di cui si tratta devono essere facilmente distinguibili, per il colore, dal metallo prezioso. Tale esigenza non s'applica ai movimenti d'orologeria. Il metallo comune non dev'essere usato semplicemente per consolidare, appesantire o riempire un lavoro.

Uso di materie non metalliche 10. L'uso di parti non metalliche è autorizzato a condizioni che quest' ultime A distinguine chiaramente dal metallo prezioso; tali materie non devono essere placate o colorate in modo da assomigliare al metallo prezioso e saranno nettamene visibili. La riempitura di manichi di coltello, di forchette o di cucchiai con materie non metalliche è parimente autorizzata a condizioni che tali materie siano utilizzate soltanto nella quantità necessaria per fissare il manico.

Uso di parecchi metalli preziosi nel medesimo lavoro I I . È vietato usare diversi metalli preziosi nel medesimo lavoro salvo nei casi seguenti:

1183 a) le parti di platino sono ammesse per i lavori nei quali i pesi delle parti in oro rappresentano più del 50 per cento del peso di tutte le parti metalliche a condizione che tali lavori siano contrassegnati col titolo dell' oro sulla parte oro mediante i punzoni specificati al paragrafo 5 dell' allegato 2; b) le partì in oro e/o in platino sono ammesse per i lavori nei quali il peso delle parti in argento rappresenta oltre il 50 per cento del peso di tutte le parti metalliche a condizione che tali lavori siano contrassegnati col titolo in argento sulla parte in argento mediante i punzoni specificati nel paragrafo 5 dell'allegato 2; e) se, per motivi tecnici, piccole parti mobili come i ganci di chiusura, non possono essere confezionate con il medesimo metallo componente il lavoro, è ammesso l'impiego di metallo prezioso meno nobile a condizione che quest'ultimo rechi una designazione specifica, scolpita o incisa.

12. È permesso d'applicare uno strato d'oro sui lavori in argento a condizione che l'opera sia marcata con il titolo dell'argento. È permesso di applicare uno strato di rodium. sui lavori in oro bianco, argento o platino, a condizione che il lavoro sia contrassegnato rispettivamente col titolo dell' oro, dell'argento o del platino.

13. È vietato applicare a lavori di metallo prezioso strati intermediari o strati di superficie di altri metalli diversi da quelli autorizzati nel paragrafo 12.

14. Le parti in platino cui si riferisce il paragrafo 11 a), quelle in oro o in platino cui si riferisce il paragrafo 11 b), le parti in metallo prezioso meno nobile cui si riferisce il paragrafo 11 e) e gli strati d'oro applicati giusta il paragrafo 12 devono avere un titolo non inferiore ai minimi stabiliti al paragrafo 2.

1184

Allegato II

Controllo effettuato dagli uffici di controllo dei metalli preziosi riconosciuti ·1. Gli uffici riconosciuti di controllo dei metalli preziosi esaminano se i lavori in metallo prezioso presentati per l'apposizione del punzone comune risultano rispondenti alle condizioni dell'allegato I alla presente Convenzione.

Metodi d'analisi 2. Per la prova dei lavori in metallo prezioso l'ufficio di controllo riconosciuto impiega uno dei metodi d'analisi seguenti: Oro: cupellazione Argento: Gay-Lussac o Volhard o potenziometria Platino: gravimetria (cloroplatinato d'ammonio) o assorbimento atomico o spettrografia o spettrofotometria.

3. Il numero delle prove prelevate e delle analisi dev'essere sufficiente per 'consentire all'ufficio di controllo di accertarsi che tutte le parti di tutti i lavori verificati risultano soddisfacenti ai titoli richiesti.

4. Non è ammessa nessuna tolleranza al di sotto del titolo indicato.

L'Ufficio riconosciuto di controllo può nondimeno accertare risultati di prove che dimostrino scarti rientranti entro i limiti di precisione ammessi per i metodi di prova riconosciuti.

Punzonatura 5. Sono apposti i marchi seguenti: a) un punzone registrato di responsabilità, conforme alla descrizione recata al paragrafo 7; b) un numero in cifre arabe indicante il titolo del lavoro in millesimi; e) un punzone dell'Ufficio riconosciuto di controllo dei metalli preziosi; d) il Punzone Comune così come descritto al paragrafo 8.

I marchi a) e b) sono scolpiti o fusi sul lavoro.

I marchi e) e d) sono scolpiti.

1185 6. Se un lavoro è costituito di parecchie parti delle quali l'ima o più sono articolati o facilmente staccabili dal corpo del lavoro, i marchi suindicati sono apposti unicamente sulla parte principale. In tal caso, l'ufficio di controllo, appone, per quanto possibile, il punzone comune sulle altre parti.

7. Il punzone di responsabilità cui si riferisce il paragrafo 5 a) riproduce il nome del responsabile o un abbreviazione di quest'ultimo o un suo simbolo che sarà iscritto al registro ufficiale dello Stato contraente o presso uno dei sei uffici di controllo riconosciuti sul territorio del quale è controllato il lavoro di cui si tratta.

8. Il punzone comune reca in rilievo su fondo lineare l'immagine di una bilancia e l'indioazione del titolo del lavoro in cifre arabe e in millesimi, il tutto in un quadro indicante la natura del metallo prezioso nel modo seguente:

per i lavori d'oro:

--

per i lavori d'argento:

per i lavori di platino:

Nell'appendice sono prodotti i modelli del Punzone Comune.

9. Se l'ufficio di controllo riconosciuto accerta che il lavoro risponde alle disposizioni dell'allegato I della presente convenzione può contrassegnarlo del proprio punzone di controllo e del punzone comune. Se appone il punzone comune, l'ufficio di controllo riconosciuto si accerta, prima di restituire il lavoro, che quest'ultimo reca tutte le marche, conformemente alle disposizioni dèi paragrafi 5 e 6. Per quanto possibile, tutti i punzoni sono apposti vicini gli uni con gli altri.

1186

Appendice

Modelli del punzone comune

Per le opere in oro al tìtolo di 750

Per le opere d'argento al tìtolo di 925

Per le opere di platino al tìtolo di 950

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la convenzione su il controllo e la punzonatura di lavori in metallo prezioso (Del 9 maggio 1973)

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Bundesblatt

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Feuille fédérale

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Foglio federale

Jahr

1973

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

22

Cahier Numero Geschäftsnummer

11649

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

04.06.1973

Date Data Seite

1167-1186

Page Pagina Ref. No

10 110 943

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