Decreto federale sull'acquisto di materiale d'armamento
Disegno
(Programma d'armamento 2004) del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 20042, decreta: Art. 1 È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 26 maggio 2004 (Programma d'armamento 2004).
1
Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito di impegno di 647 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno recato in appendice.
2
Art. 2 1
I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.
I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 525.3239.002, «Materiale d'armamento, difesa».
2
Art. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.
Art. 4 Il presente decreto non sottostà al referendum.
1 2
RS 101 FF 2004 2585
2003-2215
2631
Programma d'armamento 2004. DF
Appendice
Elenco dei crediti d'impegno Progetti
Crediti d'impegno fr.
Condotta ed esplorazione in tutte le situazioni
268 000 000
Logistica
11 000 000
Protezione e mascheramento
35 000 000
Mobilità
238 000 000
Effetto delle armi (parte relativa all'istruzione)
95 000 000
Totale del credito d'impegno del programma d'armamento 2004
647 000 000
2632