Decreto federale sull'acquisto di materiale d'armamento

Disegno

(Programma d'armamento 2004) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 60 e 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 20042, decreta: Art. 1 È approvato l'acquisto di materiale d'armamento così come proposto nel messaggio del 26 maggio 2004 (Programma d'armamento 2004).

1

Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito di impegno di 647 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno recato in appendice.

2

Art. 2 1

I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

I crediti di pagamento per l'acquisto del materiale d'armamento gravano la rubrica 525.3239.002, «Materiale d'armamento, difesa».

2

Art. 3 Il Consiglio federale disciplina le modalità dell'acquisto.

Art. 4 Il presente decreto non sottostà al referendum.

1 2

RS 101 FF 2004 2585

2003-2215

2631

Programma d'armamento 2004. DF

Appendice

Elenco dei crediti d'impegno Progetti

Crediti d'impegno fr.

­ Condotta ed esplorazione in tutte le situazioni

268 000 000

­ Logistica

11 000 000

­ Protezione e mascheramento

35 000 000

­ Mobilità

238 000 000

­ Effetto delle armi (parte relativa all'istruzione)

95 000 000

Totale del credito d'impegno del programma d'armamento 2004

647 000 000

2632