Accordo tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia

La Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda, e il Regno di Norvegia, in appresso «le Parti contraenti», Avuto riguardo alle ottime relazioni che intercorrono nei settori più diversi tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia; Considerando il desiderio di consolidare e approfondire tali relazioni, in particolare nei settori della cooperazione in materia di polizia e di giustizia e della politica in materia di visti e di asilo; Considerando, da un lato, gli accordi conclusi dalla Repubblica d'Islanda e dal Regno di Norvegia con l'Unione europea e la Comunità europea sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen e sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri, in Islanda o in Norvegia e, dall'altro, gli accordi corrispondenti conclusi dalla Confederazione Svizzera con l'Unione europea e la Comunità europea, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 I diritti e gli obblighi derivanti, per la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, dal recepimento delle disposizioni dell'acquis di Schengen e dal suo sviluppo conformemente all'accordo del 18 maggio 1999 tra il Consiglio dell'Unione europea e tali due Stati riguardante l'associazione di questi ultimi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, e i diritti e gli obblighi derivanti, per la Svizzera, dal recepimento delle disposizioni dell'acquis di Schengen e dal suo sviluppo conformemente all'accordo del 2004 tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, sussistono anche nelle relazioni tra la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera, a condizione che tali Stati abbiano gli stessi diritti e obblighi nelle loro relazioni con l'Unione europea e la Comunità europea.

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Attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia

Art. 2 I diritti e gli obblighi derivanti, per la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, dal recepimento delle disposizioni dell'acquis di Dublino/Eurodac e dal suo sviluppo conformemente all'accordo del 19 gennaio 2001 tra la Comunità europea e tali due Stati sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri, in Islanda o in Norvegia, e i diritti e gli obblighi derivanti, per la Svizzera, dal recepimento delle disposizioni dell'acquis di Dublino/Eurodac e dal suo sviluppo conformemente all'accordo del 2004 tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera, sussistono anche nelle relazioni tra la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera, a condizione che tali Stati abbiano gli stessi diritti e obblighi nelle loro relazioni con la Comunità europea.

Art. 3 1. Per quanto concerne l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen, il presente accordo cessa di essere applicabile il giorno in cui cessa di esserlo l'accordo corrispondente concluso dalla Confederazione Svizzera con l'Unione europea e la Comunità europea.

Per quanto concerne l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen, il presente accordo cessa di essere applicabile il giorno in cui cessa di esserlo l'accordo corrispondente concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia. Se quest'ultimo accordo cessa di applicarsi a uno solo dei due Stati summenzionati, il presente accordo cessa di applicarsi unicamente nelle relazioni con tale Stato.

2. Per quanto concerne i criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia, il presente accordo cessa di essere applicabile il giorno in cui cessa di esserlo l'accordo corrispondente tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea.

Per quanto concerne i criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia, il presente accordo cessa di essere applicabile il giorno
in cui cessa di esserlo l'accordo corrispondente concluso dalla Comunità europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia. Se quest'ultimo accordo cessa di applicarsi a uno solo dei due Stati summenzionati, il presente accordo cessa di applicarsi unicamente nelle relazioni con tale Stato.

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Attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia

Art. 4 1. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente l'adempimento dei requisiti legali cui è subordinata l'entrata in vigore del presente accordo. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima notifica.

2. Per quanto concerne l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen, il presente accordo è messo in applicazione il giorno in cui è messo in applicazione l'accordo corrispondente concluso dalla Confederazione Svizzera con l'Unione europea e la Comunità europea. La data della messa in applicazione non può tuttavia essere antecedente a quella dell'entrata in vigore di cui al capoverso 1.

3. Per quanto concerne i criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia, il presente accordo è messo in applicazione il giorno in cui è messo in applicazione l'accordo corrispondente tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea. La data della messa in applicazione non può tuttavia essere antecedente a quella dell'entrata in vigore di cui al capoverso 1.

Fatto a ........ il ........., in tre esemplari autentici in lingua inglese.

Per la Confederazione Svizzera: Per la Repubblica d'Islanda: Per il Regno di Norvegia:

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Attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia

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