Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nel settore audiovisivo che stabilisce modalità e condizioni della partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA Formazione

La Confederazione Svizzera, in seguito denominata «Svizzera», da una parte, e La Comunità europea, in seguito denominata «Comunità», dall'altra, in seguito denominate «parti contraenti», considerando che la Comunità ha istituito con la decisione 2000/821/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, e con la decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, modificate da ultimo dalla decisione n. 846/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e dalla decisione n. 845/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee e un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (in seguito denominati «programma MEDIA»); considerando che il programma MEDIA prevede, a determinate condizioni, la partecipazione di paesi terzi parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera, diversi dagli Stati EFTA membri dell'accordo SEE e dai paesi candidati all'adesione all'Unione europea sulla base di stanziamenti supplementari e di condizioni specifiche da concordare tra le parti interessate; considerando che in base alle disposizioni citate l'apertura dei programmi a tali paesi terzi è subordinata a un esame preliminare della compatibilità della loro legislazione nazionale con l'acquis comunitario pertinente; considerando che la Svizzera e la Comunità nella dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari contenuta nell'atto finale dei sette accordi del 21 giugno 1999 hanno espresso il desiderio di negoziare la partecipazione della Svizzera a tali programmi; considerando che la Svizzera si sta impegnando a integrare il proprio quadro normativo al fine di garantire il livello di compatibilità richiesto con l'acquis comunitario e che pertanto alla data di entrata in vigore del presente accordo la Svizzera soddisferà le condizioni di partecipazione stabilite dalle decisioni sopraccitate; considerando, in particolare, che una cooperazione tra la Comunità e la Svizzera intesa a perseguire gli obiettivi fissati per il programma MEDIA nel contesto di attività di cooperazione transnazionale che coinvolgano la Comunità e la Svizzera è tale da arricchire l'effetto delle singole iniziative avviate a norma del programma

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suddetto e da migliorare i livelli di professionalità delle risorse umane nella Comunità e in Svizzera; considerando che le parti contraenti hanno un interesse comune allo sviluppo dell'industria europea dei programmi audiovisivi, nel contesto di una cooperazione più ampia; considerando che le parti contraenti si attendono di conseguenza di ottenere un reciproco beneficio dalla partecipazione della Svizzera al programma MEDIA, hanno convenuto le disposizioni seguenti: Art. 1

Oggetto dell'accordo

L'obiettivo della cooperazione tra la Comunità e la Svizzera, istituita dal presente accordo, consiste nella partecipazione della Svizzera a tutte le azioni del programma MEDIA. Salvo altrimenti disposto dal presente accordo, tale partecipazione avverrà nel rispetto degli obiettivi, dei criteri, delle procedure e delle scadenze stabiliti dagli atti giuridici relativi ai programmi di cui all'allegato I.

Art. 2

Compatibilità dei quadri normativi

Per essere in grado di soddisfare le condizioni di partecipazione stabilite dalle decisioni sopraccitate alla data d'entrata in vigore del presente accordo, la Svizzera attuerà i provvedimenti di cui all'allegato II, intesi a integrare il quadro normativo svizzero in modo da garantire il livello di compatibilità richiesto con l'acquis comunitario.

Art. 3

Ammissibilità

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo: 1. le organizzazioni e i cittadini della Svizzera partecipano a ciascuna delle azioni alle stesse condizioni applicabili alle organizzazioni e ai cittadini degli Stati membri della Comunità; 2. l'ammissibilità delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini della Svizzera è disciplinata dalle disposizioni degli atti giuridici relativi ai programmi di cui all'allegato I; 3. al fine di garantire la dimensione comunitaria dei programmi, i progetti e le attività che richiedono un partenariato europeo, per risultare ammissibili al sostegno finanziario della Comunità, devono includere almeno un partner appartenente a uno degli Stati membri della Comunità. Gli altri progetti e azioni devono presentare una chiara dimensione europea e comunitaria.

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Art. 4

Procedure

1. Ai fini della presentazione, della valutazione e della selezione delle domande delle istituzioni, delle organizzazioni e dei cittadini della Svizzera si applicano le stesse condizioni e modalità applicabili alle istituzioni, alle organizzazioni e ai cittadini degli Stati membri della Comunità che ne hanno diritto.

2. La Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata «Commissione») può prendere in considerazione esperti svizzeri quando, conformemente alle pertinenti disposizioni degli atti giuridici di cui all'allegato I, nomina esperti indipendenti che la assistano nella valutazione dei progetti.

3. La lingua utilizzata per ogni tipo di contatto con la Commissione, nelle procedure relative alle domande, nei contratti, nelle relazioni presentate e in tutti gli altri aspetti amministrativi dei programmi sarà una delle lingue ufficiali della Comunità.

Art. 5

Strutture nazionali

1. La Svizzera si dota delle opportune strutture e procedure interne e adotta tutte le altre misure necessarie per coordinare e organizzare l'attuazione del programma MEDIA a livello nazionale, nell'osservanza delle pertinenti disposizioni degli atti giuridici di cui all'allegato I. La Svizzera s'impegna segnatamente a istituire un MEDIA Desk in collaborazione con la Commissione.

2. L'importo massimo del sostegno finanziario erogato mediante i programmi per le attività del MEDIA Desk non supera il 50% del bilancio totale di tali attività.

Art. 6

Disposizioni finanziarie

A copertura dei costi derivanti dalla partecipazione al programma MEDIA, la Svizzera versa ogni anno un contributo al bilancio generale dell'Unione europea secondo le condizioni e le modalità di cui all'allegato III.

Art. 7

Controllo finanziario

Le norme riguardanti il controllo finanziario relativo ai partecipanti svizzeri al programma MEDIA figurano nell'allegato IV.

Art. 8

Comitato misto

1. È istituito un comitato misto.

2. Il comitato misto è composto, da una parte, da rappresentanti della Comunità e, dall'altra, da rappresentanti della Svizzera. Esso delibera di comune accordo.

3. Il comitato misto è responsabile della gestione e della corretta attuazione del presente accordo.

4. A richiesta di una parte, le parti contraenti si scambiano informazioni e si consultano, all'interno del comitato misto, sulle attività contemplate dal presente accordo e sugli aspetti finanziari collegati.

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5. Per discutere del buon funzionamento del presente accordo, il comitato misto si riunisce a richiesta di una delle parti. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno e può istituire gruppi di lavoro che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti.

6. In caso di divergenze sull'interpretazione o sull'attuazione del presente accordo, le parti contraenti possono rivolgersi al comitato misto, che può comporre la controversia. Le parti forniscono al comitato misto tutti gli elementi d'informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione, che consenta di giungere a una soluzione accettabile. A tal fine il comitato misto esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento del presente accordo.

7. Il comitato misto esamina periodicamente gli allegati del presente accordo. Su proposta di una delle parti, il comitato misto può decidere di modificare tali allegati.

Art. 9

Controllo dell'esecuzione, valutazione e relazioni

Fatte salve le competenze della Comunità in relazione al controllo dell'esecuzione e alla valutazione del programma a norma delle disposizioni degli atti giuridici relativi ai programmi di cui all'allegato I, la partecipazione della Svizzera al programma MEDIA è oggetto di un controllo continuo e congiunto da parte della Comunità e della Svizzera. Per assistere la Comunità nella redazione delle relazioni sull'esperienza acquisita nell'attuazione del programma, la Svizzera le trasmette un contributo scritto che descrive i provvedimenti nazionali adottati al riguardo. Essa partecipa a ogni altra attività specifica proposta a tal fine dalla Comunità.

Art. 10

Allegati

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 11

Campo d'applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate e, dall'altra, al territorio della Svizzera.

Art. 12

Durata e denuncia

1. Il presente accordo è concluso per la durata del programma MEDIA.

2. Qualora la Comunità adotti nuovi programmi pluriennali di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee, nonché di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi, il presente accordo potrà essere rinnovato o rinegoziato a condizioni stabilite di comune accordo.

3. Sia la Comunità che la Svizzera possono denunciare il presente accordo mediante notifica all'altra parte. L'accordo cessa di essere in vigore dodici mesi dopo la data di tale notifica. I progetti e le attività in corso al momento del deposito della notifica continuano e sono portati a termine alle condizioni stabilite dal presente accordo. Le 5700

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parti contraenti disciplinano di comune accordo le altre eventuali conseguenze della denuncia.

Art. 13

Entrata in vigore

II presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica, ad opera delle parti contraenti, dell'espletamento delle rispettive procedure interne.

Art. 14

Lingue

1. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

2. La versione in lingua maltese del presente accordo è autenticata dalle parti contraenti sulla base di uno scambio di lettere. Essa fa ugualmente fede, allo stesso titolo delle lingue di cui al paragrafo 1.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2004.

(Seguono le firme)

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Allegato I

Elenco degli atti giuridici relativi al programma MEDIA Decisione 2000/821/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus ­ Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001­2005) (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82).

Decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA ­ formazione) (2001­ 2005) (GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 885/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che adatta il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 1334/2000, (CE) n. 2157/2001, (CE) n. 152/2002, (CE) n. 1499/2002, (CE) n. 1500/2003 e (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, le decisioni n. 1719/1999/CE, n. 1720/1999/CE, n. 253/2000/CE, n. 508/2000/CE, n. 1031/2000/CE, n. 163/2001/CE, n. 2235/2002/CE e n. 291/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni n. 1999/382/CE, n. 2000/821/CE, n. 2003/17/CE e n. 2003/893/CE del Consiglio in tema di libera circolazione delle merci, diritto delle società, agricoltura, fiscalità, istruzione e formazione, cultura e politica in materia di audiovisivi e relazioni esterne, in conseguenza dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).

Decisione n. 845/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione n. 163/2001/CE relativa alla realizzazione di un programma di formazione per professionisti nell'industria del programma audiovisivo europeo (MEDIA-formazione) (2001­2005) (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 1).

Decisione n. 846/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la decisione 2000/821/CE del Consiglio relativa alla realizzazione di un programma per incoraggiare lo sviluppo, la distribuzione e la promozione dei lavori audiovisivi europei (MEDIA Plus ­ Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001­2005) (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 4).

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Allegato II Art. 1

Libertà di ricezione e di ritrasmissione in materia di trasmissione televisiva

1. Qualora uno Stato membro della Comunità sia parte della convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera, la Svizzera garantisce libertà di ricezione e di ritrasmissione nel suo territorio relativamente alle trasmissioni televisive che rientrano nella sfera di competenza di tale Stato membro a norma delle disposizioni della convenzione.

2. Nei casi diversi da quelli citati al paragrafo 1, la Svizzera garantisce libertà di ricezione e di ritrasmissione nel suo territorio relativamente alle trasmissioni televisive che rientrano nella sfera di competenza di uno Stato membro della Comunità (determinata a norma della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, in seguito denominata direttiva «televisione senza frontiere», modificata dalla direttiva n. 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) secondo le modalità seguenti: la Svizzera mantiene il diritto di a)

sospendere la ritrasmissione dei programmi di un'emittente televisiva soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro della Comunità che abbia violato in misura manifesta, seria e grave le disposizioni relative alla tutela dei minori e della dignità umana di cui agli articoli 22 e 22bis della direttiva «televisione senza frontiere»;

b)

prendere provvedimenti nei confronti di un'emittente televisiva che, pur avendo stabilito la propria sede nel territorio di uno Stato membro della Comunità, dirige in tutto o in parte la propria attività verso il territorio svizzero, laddove la scelta di stabilirsi in tale Stato membro sia stata compiuta al fine di sottrarsi alla legislazione che sarebbe stata applicata ove essa si fosse stabilita nel territorio della Svizzera. Tali condizioni saranno interpretate alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia della Comunità europee (causa 33/74 Van Binsbergen contro Bestuur van de Bedrijfsvereniging, Racc. 1974, pag. 1299 e causa C-23/93, TV10 SA contro Commissariaat voor de Media, Racc. 1994, pag. I-4795).

3. Nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, i provvedimenti sono adottati in seguito a scambi di opinioni nell'ambito del comitato misto istituito dal presente accordo.

Art. 2

Promozione della distribuzione e della produzione di programmi televisivi

1. La Svizzera applica per analogia gli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, quale modificata dalla direttiva n. 97/36/CE del Parla5703

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mento Europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, e s'impegna ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla giurisdizione delle sue autorità attuino tali disposizioni.

2. Ai fini dell'attuazione del precedente paragrafo si applica la definizione di opera europea, di cui all'articolo 6 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, quale modificata dalla direttiva n. 97/36/CE.

3. La Svizzera si impegna a garantire che le opere originarie di Stati membri della Comunità non siano oggetto di misure discriminatorie nel contesto dell'attuazione del presente accordo e della sua durata.

4. Le modalità di attuazione di tali impegni sono definite nel quadro normativo svizzero applicabile alla trasmissione televisiva con effetto giuridico a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Tale quadro normativo dispone che le emittenti si impegnino a rispettare le proporzioni previste dalla direttiva 89/552/CEE, conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, e che trasmettano ogni anno all'organismo regolatore svizzero una relazione sulle proporzioni raggiunte e sui motivi di eventuali inosservanze. Qualora tali proporzioni siano raggiunte solo in parte e i motivi addotti risultino insufficienti, l'autorità competente emana le opportune disposizioni. Le emittenti si impegnano in ogni caso a raggiungere progressivamente le proporzioni stabilite dalla direttiva.

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Allegato III

Contributo finanziario della Svizzera a «MEDIA Plus» e a «MEDIA Formazione» 1.

Il contributo finanziario che la Svizzera deve versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare ai programmi «MEDIA Plus» e «MEDIA formazione» e che è ripartito proporzionalmente tra le rispettive dotazioni finanziarie dei programmi è il seguente (in milioni di euro): Anno 2005

Anno 2006

4,2

4,2

2.

Il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee si applica, in particolare, alla gestione del contributo della Svizzera.

3.

Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Svizzera nell'ambito della loro partecipazione a riunioni organizzate dalla Commissione legate all'attuazione dei programmi sono rimborsate dalla Commissione secondo gli stessi criteri e le stesse procedure in vigore per gli esperti degli Stati membri della Comunità.

4.

Dopo l'entrata in vigore del presente accordo e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione trasmette alla Svizzera una richiesta di fondi corrispondente all'importo del suo contributo al bilancio dei programmi, in base al presente accordo.

Il contributo è espresso in euro ed è versato su un conto bancario della Commissione denominato in euro.

5.

La Svizzera è tenuta a versare il contributo indicato nella richiesta di fondi entro il 1° aprile, se la richiesta è inviata dalla Commissione entro il 1° marzo, oppure entro trenta giorni dalla richiesta di fondi, se la Commissione la invia più tardi.

Eventuali ritardi nel versamento del contributo comportano per la Svizzera la corresponsione di interessi sull'importo dovuto a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d'interesse è pari al tasso applicato alla data della scadenza della Banca centrale europea per le sue operazioni in euro, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

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Allegato IV

Controllo finanziario relativo ai partecipanti svizzeri al programma MEDIA Art. 1

Comunicazione diretta

La Commissione comunica direttamente con i partecipanti al programma stabiliti in Svizzera e con i loro subfornitori. Questi soggetti possono trasmettere direttamente alla Commissione qualsiasi informazione e documento pertinente per i quali hanno l'obbligo di comunicazione a norma degli strumenti indicati dal presente accordo e dai contratti conclusi per la loro applicazione.

Art. 2

Audit

1. In osservanza dei regolamenti (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, e (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, nonché con le altre disposizioni indicate nel presente accordo, i contratti conclusi con i partecipanti al programma stabiliti in Svizzera possono prevedere che audit scientifici, finanziari, tecnici o di altra natura possano essere effettuati in qualsiasi momento presso le loro sedi e le sedi dei loro subfornitori a opera di agenti della Commissione o da altre persone da essa debitamente autorizzate.

2. Gli agenti della Commissione e le altre persone da essa autorizzate devono poter accedere ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie, comprese quelle in formato elettronico, per portare a termine efficacemente il loro compito. Il diritto d'accesso deve essere esplicitamente sancito nei contratti conclusi in applicazione degli strumenti indicati dal presente accordo.

3. La Corte dei conti delle Comunità europee dispone degli stessi diritti della Commissione.

4. Gli audit possono aver luogo dopo la scadenza del programma o del presente accordo nell'osservanza delle disposizioni all'uopo previste dai contratti in questione.

5. Il Controllo federale delle finanze della Svizzera è preventivamente informato degli audit da effettuare sul territorio svizzero. Lo svolgimento degli audit non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

Art. 3

Controlli in loco

1. Ai sensi del presente accordo la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare, sul territorio svizzero, i controlli e le verifiche sul posto secondo le condizioni e le modalità stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.

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2. I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dalla Commissione in stretta collaborazione con il Controllo federale delle finanze della Svizzera o con le altre autorità svizzere competenti da questo designate; esse sono informate in tempo utile dell'oggetto, dello scopo e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche, in modo da poter apportare tutto l'aiuto necessario. A tal fine, gli agenti delle autorità svizzere competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

3. Se le autorità svizzere interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche sul posto sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

4. Se i partecipanti al programma MEDIA si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità svizzere prestano ai controllori della Commissione, in conformità con la normativa nazionale, l'assistenza necessaria per consentire l'adempimento della loro missione di controllo e verifica sul posto.

5. La Commissione comunica quanto prima al Controllo federale delle finanze della Svizzera qualsiasi fatto o sospetto relativo a una irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nell'eseguire i controlli o le verifiche sul posto. La Commissione è comunque tenuta a informare l'autorità sopraccitata dei risultati di questi controlli e verifiche.

Art. 4

Informazione e consultazione

1. Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le competenti autorità svizzere e comunitarie procedono, a intervalli regolari, a scambi di informazioni e, su domanda di una di esse, a consultazioni.

2. Le autorità competenti svizzere informano senza indugio la Commissione di qualsiasi elemento di cui siano venute a conoscenza che possa far supporre l'esistenza di irregolarità inerenti la conclusione e l'esecuzione dei contratti o delle convenzioni stipulati in applicazione degli strumenti ai quali si riferisce il presente accordo.

Art. 5

Riservatezza

Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente allegato, in qualsiasi forma si presentino, sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della protezione concessa a informazioni analoghe dalla legislazione svizzera e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni comunitarie. Tali informazioni non possono essere comunicate a persone diverse da quelle che, nell'ambito delle istituzioni comunitarie, degli Stati membri o della Svizzera, vi abbiano accesso in ragione delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall'efficace tutela degli interessi finanziari delle parti contraenti.

Art. 6

Misure e sanzioni amministrative

Ferma restando l'applicazione del diritto penale svizzero, misure e sanzioni amministrative possono essere imposte dalla Commissione in conformità con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 e il rego5707

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lamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

Art. 7

Riscossione ed esecuzione

Le decisioni della Commissione prese ai sensi del programma MEDIA nell'ambito di applicazione del presente accordo, le quali comportino, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario, costituiscono titolo esecutivo in Svizzera.

La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità designata dal governo svizzero, che ne informa la Commissione.

L'esecuzione forzata ha luogo nell'osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.

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Atto finale

I plenipotenziari della Confederazione svizzera e della Comunità europea, riuniti il 26 ottobre 2004 a Lussemburgo per la firma dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nel settore audiovisivo che stabilisce modalità e condizioni della partecipazione della Confederazione Svizzera ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA formazione, hanno adottato la dichiarazione comune sottoindicata, acclusa al presente atto finale: Dichiarazione comune delle parti contraenti sullo sviluppo di un dialogo d'interesse reciproco relativo alla politica audiovisiva.

Essi hanno inoltre preso atto della dichiarazione sottoindicata acclusa al presente atto finale: Dichiarazione del Consiglio relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2004.

(Seguono le firme)

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Modalità e condizioni della partecipazione della confederazione svizzera ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA Formazione. Accordo con la CE

Dichiarazione comune delle parti contraenti sullo sviluppo di un dialogo d'interesse reciproco relativo alla politica audiovisiva Le due parti dichiarano che, al fine di garantire una corretta applicazione dell'accordo e di rafforzare lo spirito di cooperazione in questioni relative alla politica audiovisiva, è d'interesse reciproco sviluppare un dialogo su dette questioni.

Le due parti dichiarano che tale dialogo avrà luogo sia nell'ambito del comitato misto istituito a norma dell'accordo, sia in altre sedi, ove si dimostri opportuno e necessario. Le due parti dichiarano che in questo spirito i rappresentanti della Svizzera potranno essere invitati a riunioni organizzate a margine delle riunioni del «comitato di contatto» istituito dalla direttiva n. 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.

Dichiarazione del Consiglio relativa alla partecipazione della svizzera ai comitati Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino, in qualità di osservatori e per i punti che li riguardano, alle riunioni dei comitati e dei gruppi di esperti dei programmi MEDIA. Al momento del voto, tali comitati e gruppi di esperti si riuniscono senza i rappresentanti della Svizzera.

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