Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Più giusti assegni per i figli!»

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale1; vista l'iniziativa popolare «Più giusti assegni per i figli», depositata l'11 aprile 20032; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 20043, decreta: Art. 1 L'iniziativa popolare dell'11 aprile 2003 «Più giusti assegni per i figli!» è valida; essa è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art. 116, rubrica e cpv. 2 Protezione della famiglia e assicurazione maternità 2 Abrogato

Art. 116a (nuovo) Assegni per i figli 1

La Confederazione legifera in materia di assegni per i figli.

Gli assegni per i figli poggiano sul principio «un figlio, un assegno». Il diritto all'assegno è indipendente dallo statuto giuridico del figlio e dalle condizioni economiche dell'avente diritto.

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Il diritto agli assegni per i figli sussiste dalla nascita sino al compimento del sedicesimo anno di età. Tale diritto è prorogato per la durata di una o più formazioni riconosciute, ma al massimo sino al compimento del venticinquesimo anno di età.

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4 L'assegno per i figli corrisponde a una prestazione giornaliera unitaria di almeno 15 franchi in tutta la Svizzera. Il calcolo è effettuato su 30 giorni per mese.

L'assegno per i figli è adeguato ogni due anni all'evoluzione dei salari e dei prezzi.

La legge ne disciplina l'entità per i figli che vivono all'estero.

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RS 101 FF 2003 3033 FF 2004 1125

2003-2310

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Iniziativa popolare «Più giusti assegni per i figli!». DF

L'esecuzione avviene in collaborazione con i Cantoni e può avvalersi del concorso delle casse di compensazione familiari pubbliche o private esistenti. La Confederazione istituisce una perequazione a livello nazionale degli oneri risultanti dalle prestazioni di cui nel capoverso 4. Essa può gestire una cassa federale di compensazione familiare.

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L'assegno per i figli è finanziato mediante prestazioni della Confederazione e dei Cantoni, nonché mediante contributi dei datori di lavoro. Le prestazioni della Confederazione e dei Cantoni ammontano insieme ad almeno la metà delle spese.

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II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 2 2. Disposizione transitoria dell'art. 116a (Assegni per i figli) (nuovo) Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione necessarie, se entro cinque anni dall'accettazione dell'articolo 116a l'Assemblea federale non ha emanato la corrispondente legislazione.

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Il primo adeguamento dell'importo dell'assegno per i figli secondo l'articolo 116a capoverso 4 è effettuato due anni dopo l'accettazione dell'articolo 116a da parte del Popolo e dei Cantoni.

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Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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