Legge federale sull'applicazione provvisoria di trattati internazionali

Progetto

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 18 novembre 20031; visto il parere del Consiglio federale del 18 febbraio 20042, decreta: I Gli atti normativi sottoelencati sono modificati come segue:

1. Legge del 21 marzo 19973 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione: Art. 7b (nuovo) Applicazione provvisoria di trattati internazionali da parte del Consiglio federale Nel caso in cui l'Assemblea federale è competente per l'approvazione di un trattato internazionale, il Consiglio federale può decidere o convenire l'applicazione provvisoria di questo se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono.

1

L'applicazione provvisoria termina se, entro sei mesi dall'inizio di questa, il Consiglio federale non sottopone all'Assemblea federale il disegno di decreto federale concernente l'approvazione del trattato in questione.

2

Il Consiglio federale notifica la fine dell'applicazione provvisoria agli Stati contraenti.

3

Minoranza (Forster, Briner, Büttiker, Dettling, Reimann) Se il Consiglio federale intende applicare un trattato internazionale a titolo provvisorio è tenuto a informare tempestivamente le commissioni delle Camere competenti in materia di politica estera. Esso concede loro un termine di almeno 30 giorni per pronunciarsi. Se la commissione di una Camera solleva un'obiezione, l'applicazione provvisoria è respinta.

1bis

2e3

Stralciare

1 2 3

FF 2004 665 FF 2004 ...

RS 172.010

2003-2628

679

Applicazione provvisoria di trattati internazionali. LF

2. Legge del 13 dicembre 20024 sul Parlamento: Art. 152 cpv. 3bis (nuovo) 3bis Il Consiglio federale consulta le commissioni competenti prima di applicare a titolo provvisorio un trattato internazionale la cui approvazione spetta all'Assemblea federale.

Minoranza (Forster, Briner, Büttiker, Dettling, Reimann) 2. Stralciare II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

La Conferenza di coordinamento dell'Assemblea federale ne determina l'entrata in vigore.

2

4

680

RS 171.10