Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili Proroga e modifica del 24 febbraio 2004 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 12 marzo 1999, del 18 febbraio 2002 e del 28 gennaio 20031 che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili è prorogata.
II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 4 cfr. 4.1 e 4.4
Durata del lavoro
Art. 5 cfr. 5.2, 5.45.6
Lavoro straordinario, ore supplementari, lavoro di notte e di domenica
Art. 6 cfr. 6.6 e 6.8
Salari
Art. 12
Salario in caso di malattia
Art. 17 cfr. 17.1
Spese per vitto e alloggio
Art. 25 cfr. 25.1 e 25.4
Disdetta in tempo inopportuno da parte dell'impresa
Art. 36 cfr. 36.236.4
Contributo ai costi di esecuzione, di perfezionamento professionale e per opere sociali
III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2004, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 6.6 del contratto collettivo di lavoro.
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FF 1999 2232, 2002 1516, 2003 1025 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.
2004-0312
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Contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili. DCF
IV Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2004 e ha effetto sino al 31 dicembre 2005.
24 febbraio 2004
In nome del Consiglio federale svizzero: Il vicepresidente, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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