Termine per la raccolta delle firme: 1° marzo 2006

Iniziativa popolare federale «per l'abolizione della caccia» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «per l'abolizione della caccia», presentata il 24 giugno 2004; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «per l'abolizione della caccia», presentata il 24 giugno 2004, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro incondizionata, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata incondizionatamente dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Peter Christian, General Guisanstrasse 11, 3303 Jegenstorf 2. Borth Marlies, Aeschstrasse 12, 8834 Schindellegi 3. Braun Siegfried, Im Wiesengrund 11, 4613 Rickenbach 4. Hilzinger Paul, Furtbachstrasse 5, 8264 Eschenz 5. Laver Sylvia, Brisiweg 34, 8400 Winterthur 6. Liew Maja, rte des Colondalles 18, 1820 Montreux 7. Müller Iris, Ebnet 16, 4446 Buckten 8. Piacente Sabrina, Via del Tiglio 13, 6512 Giubiasco 9. Righetti Sabrina, Via Martelli 19, 6987 Caslano 10. Scherrer Elisabeth, Dellenstrasse 52, 4632 Trimbach

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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Iniziativa popolare federale

11. Von Allmen Isabelle, Dorfstrasse 9, 8905 Islisberg 12. Wagner Gabrielle, Studenrain 3, 8122 Binz 3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «per l'abolizione della caccia» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Anti-JagdForum Schweiz, General Guisanstrasse 11, 3303 Jegenstorf, e pubblicata nel Foglio federale del 31 agosto 2004.

17 agosto 2004

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «per l'abolizione della caccia» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art. 79

Pesca e caccia

La Confederazione vieta la caccia nonché la pesca amatoriale e la pesca sportiva in tutto il territorio nazionale e prevede pertinenti sanzioni.

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Essa disciplina la pesca professionale e provvede alla conservazione della diversità delle specie di pesci, di mammiferi selvatici e di volatili.

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3 La Confederazione provvede affinché attraverso il Paese vi sia un corridoio longitudinale per la selvaggina. Essa disciplina l'impiego dei guardiacaccia in caso di malattia o di epizoozia nonché in caso di infortuni subiti o causati da animali selvatici. L'abbattimento dell'animale è permesso solo dopo esaurimento di tutte le alternative che non comportano l'uso della violenza oppure in caso di emergenza.

4 L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.

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